Trasferte. 1. Il lavoratore convivente di cui all’art.15, comma 1, è tenuto, ove richiesto dal da- tore di lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore di lavoro o la per- sona alla cui cura egli è addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze secondarie. In tali località il lavoratore fruirà dei riposi settimanali. 2. Nei casi di trasferta indicati al comma 1, saranno rimborsate al lavoratore le even- tuali spese di viaggio che egli abbia direttamente sostenuto in tali occasioni. Sa- rà inoltre corrisposta al lavoratore una diaria giornaliera, pari al 20% della retri- buzione minima tabellare giornaliera, di cui alla tabella A, per tutti i giorni nei quali egli sia stato in trasferta ovvero si sia recato in soggiorni temporanei, come indicato al comma 1, salvo il caso in cui il relativo obbligo fosse stato contrattual- mente previsto nella lettera di assunzione.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trasferte. 1. Il lavoratore convivente di cui all’art.15all’art.14, comma 1, è tenuto, ove richiesto dal da- tore datore di lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore di lavoro o la per- sona persona alla cui cura egli è addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze secondarie. In tali località il lavoratore fruirà dei riposi settimanali.
2. Nei casi di trasferta indicati al comma 1, saranno rimborsate al lavoratore le even- tuali eventuali spese di viaggio che egli abbia direttamente sostenuto in tali occasioni. Sa- rà Sarà inoltre corrisposta al lavoratore una diaria giornaliera, pari al 20% della retri- buzione retribuzione minima tabellare giornaliera, di cui alla tabella A, per tutti i giorni nei quali egli sia stato in trasferta ovvero si sia recato in soggiorni temporanei, come indicato al comma 1, salvo il caso in cui il relativo obbligo fosse stato contrattual- mente contrattualmente previsto nella lettera di assunzione.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trasferte. 1. Il ) Al lavoratore convivente in trasferta, oltre al rimborso dell’importo delle spese di viaggio e delle altre spese eventualmente sopportate per conto dell’Azienda, dovrà essere corrisposta una diaria giornaliera il cui importo sarà fissato da regolamento aziendale.
2) In luogo della diaria di cui all’art.15, al comma 1, è tenuto, ove richiesto dal da- tore di lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore di lavoro o ha facoltà di disporre il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale.
3) Se al lavoratore verranno attribuite mansioni comportanti l’impiego di mezzi di locomozione, tali mezzi e relative spese saranno a carico dell’azienda.
4) Al lavoratore che non accetta la per- sona alla cui cura egli è addettotrasferta, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze secondariel’azienda deve contestare per iscritto la mancanza così come previsto per i casi di “contestazione disciplinare” dal regolamento Interno. In tali località il caso di mancata risposta nei termini previsti o di giustificazioni addotte non ritenute valide da parte del lavoratore, la società può procedere al licenziamento per insubordinazione nei confronti dei superiori. Il lavoratore fruirà dei riposi settimanalilicenziato avrà diritto al trattamento di fine rapporto ed ai preavviso come nel caso di licenziamento.
25) il presente articolo non si applica alle R.S.A. ed ai dirigenti delle ▇▇.▇▇. Nei casi di trasferta indicati al comma 1, saranno rimborsate al lavoratore le even- tuali spese di viaggio che egli abbia direttamente sostenuto in tali occasioni. Sa- rà inoltre corrisposta al lavoratore una diaria giornaliera, pari al 20% della retri- buzione minima tabellare giornaliera, di cui alla tabella A, per tutti i giorni nei quali egli sia stato in trasferta ovvero si sia recato in soggiorni temporanei, come indicato al comma 1, salvo il caso in cui il relativo obbligo fosse stato contrattual- mente previsto nella lettera di assunzionefirmatarie del CCNL.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale
Trasferte. 1. Il lavoratore convivente di cui all’art.15, comma 1, è tenuto, ove richiesto dal da- tore datore di lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore di lavoro o la per- sona persona alla cui cura egli è addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze secondarie. In tali località il lavoratore fruirà dei riposi settimanali.
2. Nei casi di trasferta indicati al comma 1, saranno rimborsate al lavoratore le even- tuali eventuali spese di viaggio che egli abbia direttamente sostenuto in tali occasioni. Sa- rà Sarà inoltre corrisposta al lavoratore una diaria giornaliera, pari al 20% della retri- buzione retribuzione minima tabellare giornaliera, di cui alla tabella A, per tutti i giorni nei quali egli sia stato in trasferta ovvero si sia recato in soggiorni temporanei, come indicato al comma 1, salvo il caso in cui il relativo obbligo fosse stato contrattual- mente contrattualmente previsto nella lettera di assunzione.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trasferte. 1. Il lavoratore convivente di cui all’art.15all'art.15, comma 1, è tenuto, ove richiesto dal da- tore datore di lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore di lavoro o la per- sona persona alla cui cura egli è addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze secondarie. In tali località il lavoratore fruirà dei riposi settimanali.
2. Nei casi di trasferta indicati al comma 1, saranno rimborsate al lavoratore le even- tuali eventuali spese di viaggio che egli abbia direttamente sostenuto in tali occasioni. Sa- rà Sarà inoltre corrisposta al lavoratore una diaria giornaliera, pari al 20% della retri- buzione retribuzione minima tabellare giornaliera, di cui alla tabella A, per tutti i giorni nei quali egli sia stato in trasferta ovvero si sia recato in soggiorni temporanei, come indicato al comma 1, salvo il caso in cui il relativo obbligo fosse stato contrattual- mente contrattualmente previsto nella lettera di assunzione.
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Sources: Collaborazione Domestica
Trasferte. 1. Il lavoratore convivente di cui all’art.15, comma 1, è tenuto, ove richiesto dal da- tore di lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore di lavoro o la per- sona alla cui cura egli è addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze secondarie. In tali località il lavoratore fruirà dei riposi settimanali.
2. Nei casi di trasferta indicati al comma 1, saranno rimborsate al lavoratore le even- tuali spese di viaggio che egli abbia direttamente sostenuto in tali occasioni. Sa- rà Sarà inoltre corrisposta al lavoratore una diaria giornaliera, pari al 20% della retri- buzione retribu- zione minima tabellare giornaliera, di cui alla tabella A, per tutti i giorni nei quali egli sia stato in trasferta ovvero si sia recato in soggiorni temporanei, come indicato indi- cato al comma 1, salvo il caso in cui il relativo obbligo fosse stato contrattual- mente previsto nella lettera di assunzione.
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Trasferte. 1. Il lavoratore convivente di cui all’art.15all'art. 15, comma 1, è tenuto, ove richiesto dal da- tore datore di lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore di lavoro o la per- sona persona alla cui cura egli è addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze secondarie. In tali località il lavoratore fruirà dei riposi settimanali.
2. Nei casi di trasferta indicati al comma 1, saranno rimborsate al lavoratore le even- tuali eventuali spese di viaggio che egli abbia direttamente sostenuto in tali occasioni. Sa- rà Sarà inoltre corrisposta al lavoratore una diaria giornaliera, pari al 20% della retri- buzione retribuzione minima tabellare giornaliera, di cui alla tabella A, per tutti i giorni nei quali egli sia stato in trasferta ovvero si sia recato in soggiorni temporanei, come indicato al comma 1, salvo il caso in cui il relativo obbligo fosse stato contrattual- mente contrattualmente previsto nella lettera di assunzione.
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