Trasferte. 1. Per esigenze di servizio l’Azienda può inviare il lavoratore in trasferta a svolgere la propria attività, in località diversa dalla normale sede di lavoro, corrispondendo il seguente trattamento: ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ che superano le 24 ore comprensive del tempo necessario per il viaggio: ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, delle spese sostenute dal lavoratore in trasferta; b. indennità giornaliera pari a 12 ore commisurata al 2% del minimo tabellare ed indennità integrativa speciale media per ciascuna area; c. per le frazioni orarie che superino le 8 ore, spetta il corrispettivo della indennità di cui alla successiva lettera B, a). ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ superiori alle 8 ore e fino alle 24 ore comprensive del tempo necessario per il viaggio: a. 1/3 della diaria giornaliera di cui al punto A b); ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, delle spese sostenute dal lavoratore in trasferta. 2. L'uso del vagone letto, dell'aereo e del mezzo proprio o dell’Azienda, è consentito solo su autorizzazione della Direzione o unità territoriale competente, da concedersi preventivamente. 3. Il personale in trasferta è tenuto ad osservare l'orario di lavoro della sede nella quale va a svolgere la propria prestazione; eventuali prestazioni straordinarie saranno compensate con la retribuzione prevista dall’art. 101, cumulabile con il trattamento di cui al comma 1 del presente articolo. 4. Il dipendente in trasferta ha diritto ad un anticipo, non superiore all’80% delle spese vive presunte. 5. Per le trasferte all'estero il relativo trattamento viene di volta in volta concordato tra l’Azienda e l'interessato. 6. La presente disciplina decorre dalla stipula del CCNL. 7. La disciplina del presente articolo si applica anche ai dipendenti chiamati a testimoniare dall’azienda in procedimenti civili, penali e giuslavoristi.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trasferte. 1. Per esigenze Al personale inviato in trasferta in località fuori del territorio comunale dell’Azienda, sia per l’espletamento di servizio l’Azienda può inviare servizi esterni sia per la partecipazione a seminari, corsi, convegni, etc., compete:
a) il rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e delle altre spese vive strettamente necessarie, tutte documentate, per l’espletamento dei servizi esterni, nei limiti della normalità;
b) un’indennità di trasferta corrispondente a un importo pari all’80% della retribuzione oraria individuale per le ore eccedenti il normale orario di lavoro nel giorno di trasferta dovute a motivi di viaggio, con esclusione di qualsiasi maggiorazione ex art. 24 del presente C.C.N.L. Dovranno, invece, essere retribuite come lavoro straordinario, le eventuali prestazioni di lavoro effettivo richieste oltre la durata del normale orario di lavoro. La durata della trasferta è stabilita considerando l’ora di partenza e quella di rientro e deve essere preventivamente approvata dall’azienda in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversa;
c) un’indennità giornaliera, per ogni pernottamento fuori sede, corrispondente a un importo al 1,50% della relativa retribuzione individuale mensile. Tale indennità va corrisposta per tutte le giornate, comprese festività, domeniche, giornate di assenza per infortunio e malattia nelle quali il lavoratore in trasferta sia costretto a svolgere la propria attività, in località diversa dalla normale sede di lavoro, corrispondendo il seguente trattamento:
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ che superano le 24 ore comprensive del tempo necessario per il viaggio:
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, delle spese sostenute dal lavoratore in trasferta;
b. indennità giornaliera pari a 12 ore commisurata al 2% del minimo tabellare ed indennità integrativa speciale media per ciascuna area;
c. per le frazioni orarie che superino le 8 ore, spetta il corrispettivo della indennità di cui alla successiva lettera B, a).
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ superiori alle 8 ore e fino alle 24 ore comprensive del tempo necessario per il viaggio:
a. 1/3 della diaria giornaliera di cui al punto A b);
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, delle spese sostenute dal lavoratore in trasfertapernottare fuori sede.
2. L'uso Il lavoratore ha diritto ad un anticipo atto a coprire le spese previste; i conguagli saranno effettuati al rientro del vagone letto, dell'aereo e del mezzo proprio o dell’Azienda, è consentito solo su autorizzazione della Direzione o unità territoriale competente, da concedersi preventivamentelavoratore in sede.
3. Il personale Qualora l’azienda autorizzi l’uso per servizio del mezzo di trasporto del dipendente, sarà tenuta a corrispondere allo stesso un’indennità chilometrica calcolata in trasferta è tenuto ad osservare l'orario ragione di lavoro della sede un quinto del costo di un litro di benzina verde.
4. Dalla presente regolamentazione sono esclusi i viaggiatori e le missioni per l’espletamento dei servizi esterni convenzionati con altri enti, che non rientrano nella quale va a svolgere la propria prestazione; eventuali prestazioni straordinarie saranno compensate con la retribuzione prevista dall’art. 101, cumulabile con il trattamento sfera di cui al comma 1 applicazione del presente articolo.
4. Il dipendente in trasferta ha diritto ad un anticipo, non superiore all’80% delle spese vive presunte.
5. Per Sono fatte salve le trasferte all'estero il relativo trattamento viene condizioni di volta miglior favore in volta concordato tra l’Azienda e l'interessatoatto alla data del 31.10.1988.
6. La presente disciplina decorre dalla stipula del CCNL.
7. La disciplina del presente articolo si applica anche ai dipendenti chiamati a testimoniare dall’azienda in procedimenti civili, penali e giuslavoristi.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trasferte. 1. Per esigenze Ai lavoratori temporaneamente incaricati di prestare servizio l’Azienda può inviare fuori del Comune della loro sede di lavoro saranno rimborsate le spese di viaggio e le altre spese vive necessarie per l'espletamento dell'incarico. Spetterà, inoltre, il rimborso per le giuste spese di vitto e alloggio quando la durata del servizio obblighi il lavoratore in trasferta a svolgere incontrare tali spese.
2. In caso di trasferta, la propria attivitàcui durata ecceda il normale orario di lavoro, in località diversa aggiunta ai rimborsi di cui sopra, spetta al lavoratore una indennità giornaliera la cui misura verrà stabilita in sede di contrattazione di secondo livello, fatte salve le condizioni in essere.
3. Per il personale addetto a attività di produzione commerciale o di assistenza tecnica agli agricoltori, per il quale non vi è fissazione dell'orario giornaliero di lavoro, in luogo della indennità e dei rimborsi di cui ai commi precedenti potranno essere concordati, in sede di contrattazione di secondo livello, rimborsi spese forfettizzati.
4. Le suddette indennità e i rimborsi spese forfettizzati sono comprensivi delle piccole spese non documentabili e compensativi del disagio dell'assenza dalla normale sede di lavoro, corrispondendo il seguente trattamento:
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ che superano le 24 ore comprensive del tempo necessario per il viaggio:
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, delle spese sostenute dal lavoratore in trasferta;
b. indennità giornaliera pari a 12 ore commisurata al 2% del minimo tabellare ed indennità integrativa speciale media per ciascuna area;
c. per le frazioni orarie che superino le 8 ore, spetta il corrispettivo della indennità di cui alla successiva lettera B, a).
▇5. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ superiori alle 8 ore L'eventuale lavoro straordinario effettuato in caso di trasferta verrà compensato se e fino alle 24 ore comprensive in quanto autorizzato dalla direzione del tempo necessario per il viaggio:
a. 1/3 della diaria giornaliera di cui al punto A b);
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, delle spese sostenute dal lavoratore in trasfertaConsorzio.
26. L'uso del vagone lettoNei contratti di secondo livello potranno essere stabilite per gli autisti indennità chilometriche per i viaggi fuori sede, dell'aereo e del mezzo proprio sostitutive in tutto o dell’Azienda, è consentito solo su autorizzazione della Direzione o unità territoriale competente, da concedersi preventivamente.
3. Il personale in trasferta è tenuto ad osservare l'orario parte di lavoro della sede nella quale va a svolgere la propria prestazione; eventuali prestazioni straordinarie saranno compensate con la retribuzione prevista dall’art. 101, cumulabile con il trattamento di cui al comma 1 del quanto previsto dal presente articolo.
47. Il dipendente Nei predetti contratti potranno essere fissati rimborsi chilometrici per i lavoratori che in trasferta ha diritto ad un anticipo, facciano uso del proprio automezzo su esplicita autorizzazione della direzione aziendale. Detti rimborsi verranno stabiliti sulla base delle tabelle A.C.I. riferite a autovetture di costo chilometrico non superiore all’80% a quello della FIAT Grande Punto 1.4 77 CV, tenendo conto, per le spese fisse, dell'uso personale dell'autovettura e decurtando le tariffe delle spese vive presuntevoci di spesa che siano coperte da eventuali forniture dirette da parte del Consorzio.
5. Per le trasferte all'estero il relativo trattamento viene di volta in volta concordato tra l’Azienda e l'interessato.
6. La presente disciplina decorre dalla stipula del CCNL.
7. La disciplina del presente articolo si applica anche ai dipendenti chiamati a testimoniare dall’azienda in procedimenti civili, penali e giuslavoristi.
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Trasferte. 1. 1 Per esigenze di servizio l’Azienda può inviare il lavoratore in trasferta a svolgere la propria attività, in località diversa dalla normale sede di lavoro, corrispondendo il seguente trattamento:
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ A. Trasferte che superano le 24 ore comprensive del tempo necessario per il viaggio:
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇a. rimborso, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, delle spese sostenute dal lavoratore in trasferta;
b. indennità giornaliera pari a 12 ore commisurata al 22 % del minimo tabellare ed indennità integrativa speciale media per ciascuna area;
c. per le frazioni orarie che superino le 8 ore7 ore e 30 minuti, spetta il corrispettivo della indennità di cui alla successiva lettera B, a).
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ B. Trasferte superiori alle 8 7 ore e 30 minuti e fino alle 24 ore comprensive del tempo necessario per il viaggio:
a. 1/3 della diaria giornaliera di cui al punto A A, b);
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇b. rimborso, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, delle spese sostenute dal lavoratore in trasferta.
2. 2 L'uso del vagone letto, dell'aereo e del mezzo proprio o dell’Azienda, è consentito solo su autorizzazione della Direzione o unità territoriale competente, da concedersi preventivamente.
3. 3 Il personale in trasferta è tenuto ad osservare l'orario di lavoro della sede nella quale va a svolgere la propria prestazione; eventuali prestazioni straordinarie saranno compensate con la retribuzione prevista dall’art. 101, cumulabile con il trattamento di cui al comma 1 del presente articolo.
4. 4 Il dipendente in trasferta ha diritto ad un anticipo, non superiore all’80% delle spese vive presunte.
5. 5 Per le trasferte all'estero il relativo trattamento viene di volta in volta concordato tra l’Azienda e l'interessato.
6. 6 La presente disciplina decorre dalla stipula del CCNL.
7. 7 La disciplina del presente articolo si applica anche ai dipendenti chiamati a testimoniare dall’azienda in procedimenti civili, penali e giuslavoristi.
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Trasferte. 1) Ai lavoratori temporaneamente incaricati di prestare servizio fuori del Comune della loro sede di lavoro saranno rimborsate le spese di viaggio e le altre spese vive necessarie per l’espletamento dell’incarico. Per esigenze Spetterà, inoltre, il rimborso per le giuste spese di vitto e alloggio quando la dura- ta del servizio l’Azienda può inviare obblighi il lavoratore in trasferta a svolgere incontrare tali spese.
2) In caso di trasferta, la propria attivitàcui durata ecceda il normale orario di lavoro, in località diversa aggiunta ai rimborsi di cui sopra, spetta al lavoratore una inden- nità giornaliera la cui misura verrà stabilita in sede di contrattazione di secondo livello, fatte salve le condizioni in essere.
3) Per il personale addetto a attività di produzione commerciale o di assistenza tecnica agli agricoltori, per il quale non vi è fissazione dell’orario giornaliero di lavoro, in luogo della indennità e dei rim- borsi di cui ai commi precedenti potranno essere concordati, in sede di contrattazione di secondo livello, rimborsi spese forfettizzati.
4) Le suddette indennità e i rimborsi spese forfettizzati sono compren- sivi delle piccole spese non documentabili e compensativi del disa- gio dell’assenza dalla normale sede di lavoro, corrispondendo il seguente trattamento:.
▇. ▇▇▇▇▇▇5) L’eventuale lavoro straordinario effettuato in caso di trasferta verrà compensato se e in quanto autorizzato dalla direzione del Consorzio.
6) ▇▇▇ che superano le 24 ore comprensive del tempo necessario contratti di secondo livello potranno essere stabilite per il viaggio:
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇gli au- tisti indennità chilometriche per i viaggi fuori sede, dietro presentazione sostitutive in tutto o in parte di regolare fattura o ricevuta fiscale, delle spese sostenute quanto previsto dal lavoratore in trasferta;
b. indennità giornaliera pari a 12 ore commisurata al 2% del minimo tabellare ed indennità integrativa speciale media per ciascuna area;
c. per le frazioni orarie che superino le 8 ore, spetta il corrispettivo della indennità di cui alla successiva lettera B, a).
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ superiori alle 8 ore e fino alle 24 ore comprensive del tempo necessario per il viaggio:
a. 1/3 della diaria giornaliera di cui al punto A b);
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, delle spese sostenute dal lavoratore in trasferta.
2. L'uso del vagone letto, dell'aereo e del mezzo proprio o dell’Azienda, è consentito solo su autorizzazione della Direzione o unità territoriale competente, da concedersi preventivamente.
3. Il personale in trasferta è tenuto ad osservare l'orario di lavoro della sede nella quale va a svolgere la propria prestazione; eventuali prestazioni straordinarie saranno compensate con la retribuzione prevista dall’art. 101, cumulabile con il trattamento di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il dipendente 7) Nei predetti contratti potranno essere fissati rimborsi chilometrici per i lavoratori che in trasferta ha diritto ad un anticipo, facciano uso del proprio automezzo su esplicita autorizzazione della direzione aziendale. Detti rimborsi verranno stabiliti sulla base delle tabelle A.C.I. riferite a autovetture di costo chilometrico non superiore all’80% a quello della FIAT Grande Pun- to 1.4 77 CV, tenendo conto, per le spese fisse, dell’uso personale dell’autovettura e decurtando le tariffe delle spese vive presuntevoci di spesa che siano coperte da eventuali forniture dirette da parte del Consorzio.
5. Per le trasferte all'estero il relativo trattamento viene di volta in volta concordato tra l’Azienda e l'interessato.
6. La presente disciplina decorre dalla stipula del CCNL.
7. La disciplina del presente articolo si applica anche ai dipendenti chiamati a testimoniare dall’azienda in procedimenti civili, penali e giuslavoristi.
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Trasferte. 1. Per esigenze di servizio l’Azienda può inviare il lavoratore in trasferta a svolgere la propria attività, in località diversa dalla normale sede di lavoro, corrispondendo il seguente trattamento:
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ che superano le 24 ore comprensive del tempo necessario per il viaggio:
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, delle spese sostenute dal lavoratore in trasferta;
b. indennità giornaliera pari a 12 ore commisurata al 2% del minimo tabellare ed indennità integrativa speciale media per ciascuna area;
c. per le frazioni orarie che superino le 8 ore, spetta il corrispettivo della indennità di cui alla successiva lettera B, a).
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ superiori alle 8 ore e fino alle 24 ore comprensive del tempo necessario per il viaggio:
a. 1/3 della diaria giornaliera di cui al punto A b);
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, delle spese sostenute dal lavoratore in trasferta.
2. L'uso del vagone letto, dell'aereo e del mezzo proprio o dell’Azienda, è consentito solo su autorizzazione della Direzione o unità territoriale competente, da concedersi preventivamentepreventivame nte.
3. Il personale in trasferta è tenuto ad osservare l'orario di lavoro della sede nella quale va a svolgere la propria prestazione; eventuali prestazioni straordinarie saranno compensate con la retribuzione prevista dall’art. 101, cumulabile con il trattamento di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il dipendente in trasferta ha diritto ad un anticipo, non superiore all’80% delle spese vive presunte.
5. Per le trasferte all'estero il relativo trattamento viene di volta in volta concordato tra l’Azienda l’Azie nda e l'interessato.
6. La presente disciplina decorre dalla stipula del CCNL.
7. La disciplina del presente articolo si applica anche ai dipendenti chiamati a testimoniare testimonia re dall’azienda in procedimenti civili, penali e giuslavoristi.
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Trasferte. 1. Per esigenze di servizio l’Azienda può inviare il Al lavoratore che sia comandato temporaneamente in trasferta a svolgere la dal luogo abituale di lavoro ad altra sede, posta in altro comune, e sempre che sia ad una distanza maggiore dalla propria attività, in località diversa dalla normale sede di lavoro, corrispondendo il seguente trattamento:
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ che superano le 24 ore comprensive del tempo necessario per il viaggio:
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, delle spese sostenute dal lavoratore in trasferta;
b. indennità giornaliera pari a 12 ore commisurata al 2% del minimo tabellare ed indennità integrativa speciale media per ciascuna area;
c. per le frazioni orarie che superino le 8 oreabitazione, spetta il corrispettivo rimborso delle maggiori spese di viaggio sostenute, determinato in base al costo del biglietto o dell'abbonamento del mezzo pubblico, o al costo chilometrico in caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto. In caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto i chilometri da rimborsare sono quelli in più rispetto alla distanza fra residenza e luogo abituale di lavoro. Le distanze devono essere calcolate per la via più breve, salvo diversa autorizzazione della indennità cooperativa. Il valore del costo per ogni km di cui alla successiva lettera Bogni classe di cilindrata e di ogni tipo di alimentazione dell'automezzo è riferito al costo previsto dall'annuario statistico ACI per l'automobile "HYUNDAI I10 1.0 MPI 66CV - MY2014” sulla percorrenza media di 15.000 km annui, a).
▇aggiornato annualmente a Gennaio con l'ultima pubblicazione disponibile. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ superiori alle 8 ore Alla data dell'entrata in vigore del presente contratto tale valore è di € 0,3921 per chilometro. Di norma, sarà rimborsato un solo viaggio per l'andata e fino alle 24 ore comprensive del tempo necessario uno per il viaggio:
a. 1/3 della diaria giornaliera di ritorno. Nei giorni in cui al punto A b);
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, delle spese sostenute dal lavoratore in trasferta.
2. L'uso del vagone letto, dell'aereo e del mezzo proprio o dell’Azienda, è consentito solo su autorizzazione della Direzione o unità territoriale competente, da concedersi preventivamente.
3. Il personale in trasferta è tenuto ad osservare l'orario di lavoro della sede nella è distribuito su due turni, potranno essere rimborsati due viaggi per l'andata e due per il ritorno solo a condizione che l'intervallo tra la fine del primo turno e l'inizio del secondo sia superiore a 3 ore. La cooperativa può disporre che il lavoratore ponga in rimborso, in luogo delle spese di viaggio, le normali spese di alloggio effettivamente sostenute. La cooperativa potrà inoltre autorizzare il rimborso di altre eventuali spese sostenute perla trasferta. Per luogo abituale di lavoro si intende quello presso il quale va a svolgere la propria prestazione; eventuali prestazioni straordinarie saranno compensate con la retribuzione prevista dall’art. 101, cumulabile con il trattamento di cui al comma 1 del presente articolo.
4dipendente è stato assunto o quello presso il quale è stato definitivamente trasferito. Il dipendente presente articolo definisce l'applicazione in trasferta ha diritto ad un anticipo, non superiore all’80% delle spese vive presunte.
5sede aziendale dell'art. Per le trasferte all'estero il relativo trattamento viene di volta in volta concordato tra l’Azienda e l'interessato.
6. La presente disciplina decorre dalla stipula 151 del CCNL.
7. La disciplina del presente articolo si applica anche ai dipendenti chiamati a testimoniare dall’azienda in procedimenti civili, penali e giuslavoristi.
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Sources: Contratto Integrativo Aziendale
Trasferte. 1. Per esigenze Al personale inviato in trasferta in località fuori del territorio comunale dell’Azienda, sia per l’espletamento di servizio l’Azienda può inviare servizi esterni sia per la partecipazione a seminari, corsi, convegni, etc., compete:
a) il rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e delle altre spese vive strettamente necessarie, tutte documentate, per l’espletamento dei servizi esterni, nei limiti della normalità;
b) un’indennità di trasferta corrispondente a un importo pari all’80% della retribuzione oraria individuale per le ore eccedenti il normale orario di lavoro nel giorno di trasferta dovute a motivi di viaggio, con esclusione di qualsiasi maggiorazione ex art. 24 del presente C.C.N.L. Dovranno, invece, essere retribuite come lavoro straordinario, le eventuali prestazioni di lavoro effettivo richieste oltre la durata del normale orario di lavoro. La durata della trasferta è stabilita considerando l’ora di partenza e quella di rientro e deve essere preventivamente approvata dall’azienda in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversa;
c) un’indennità giornaliera, per ogni pernottamento fuori sede, corrispondente a un importo al 1,50% della relativa retribuzione individuale mensile. Tale indennità va corrisposta per tutte le giornate, comprese festività, domeniche, giornate di assenza per infortunio e malattia nelle quali il lavoratore in trasferta sia costretto a svolgere la propria attività, in località diversa dalla normale sede di lavoro, corrispondendo il seguente trattamento:
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ che superano le 24 ore comprensive del tempo necessario per il viaggio:
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, delle spese sostenute dal lavoratore in trasferta;
b. indennità giornaliera pari a 12 ore commisurata al 2% del minimo tabellare ed indennità integrativa speciale media per ciascuna area;
c. per le frazioni orarie che superino le 8 ore, spetta il corrispettivo della indennità di cui alla successiva lettera B, a).
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ superiori alle 8 ore e fino alle 24 ore comprensive del tempo necessario per il viaggio:
a. 1/3 della diaria giornaliera di cui al punto A b);
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, delle spese sostenute dal lavoratore in trasfertapernottare fuori sede.
2. L'uso Il lavoratore ha diritto ad un anticipo atto a coprire le spese previste; i conguagli saranno effettuati al rientro del vagone letto, dell'aereo e del mezzo proprio o dell’Azienda, è consentito solo su autorizzazione della Direzione o unità territoriale competente, da concedersi preventivamentelavoratore in sede.
3. Il personale Qualora l’azienda autorizzi l’uso per servizio del mezzo di trasporto del dipendente, sarà tenuta a corrispondere allo stesso un’indennità chilometrica calcolata in trasferta è tenuto ad osservare l'orario ragione di lavoro della sede un quinto del costo di un litro di benzina verde .
4. Dalla presente regolamentazione sono esclusi i viaggiatori e le missioni per l’espletamento dei servizi esterni convenzionati con altri enti, che non rientrano nella quale va a svolgere la propria prestazione; eventuali prestazioni straordinarie saranno compensate con la retribuzione prevista dall’art. 101, cumulabile con il trattamento sfera di cui al comma 1 applicazione del presente articolo.
4. Il dipendente in trasferta ha diritto ad un anticipo, non superiore all’80% delle spese vive presunte.
5. Per Sono fatte salve le trasferte all'estero il relativo trattamento viene condizioni di volta miglior favore in volta concordato tra l’Azienda e l'interessatoatto alla data del 31.10.1988.
6. La presente disciplina decorre dalla stipula del CCNL.
7. La disciplina del presente articolo si applica anche ai dipendenti chiamati a testimoniare dall’azienda in procedimenti civili, penali e giuslavoristi.
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Trasferte. 11 Ai fini dell’indennità di trasferta fa stato la sede principale dell’impresa, regolarmente iscritta al Registro di Commercio. Per esigenze Previa documentata richiesta, la CPC può riconoscere all’impresa, oltre alla sede principale, an- che una succursale in altre località. A tale riguardo dovranno essere rispettate le seguenti condi- zioni:
a) la succursale dovrà essere regolarmente iscritta al Registro di servizio l’Azienda può inviare commercio;
b) la succursale dovrà disporre di un magazzino-laboratorio conveniente;
c) la ditta dovrà dimostrare di aver assunto gli operai per la località dove ha sede la succursale (quale prova fa stato il permesso di lavoro rilasciato dalla Polizia degli stranieri).
2 Se il lavoro viene eseguito a oltre 12 km dalla sede principale o dalla succursale dell’impresa, purché non si tratti di località situata sul tragitto che il lavoratore in trasferta deve abitualmente percorrere per raggiungere la sede o la succursale, l’impresa deve corrispondere al lavoratore un’indennità di fr. 17.00 a svolgere la propria attivitàtitolo di indennizzo per il pranzo.
3 Se il lavoratore, in località diversa dalla normale sede per ragioni di lavoro, corrispondendo non potesse rincasare alla sera, il seguente trattamento:
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ che superano le 24 ore comprensive del tempo necessario datore di lavoro provve- derà per il viaggio:
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, delle spese sostenute dal lavoratore in trasferta;
b. indennità giornaliera pari a 12 ore commisurata al 2% del minimo tabellare ed indennità integrativa speciale media per ciascuna area;
c. per le frazioni orarie che superino le 8 ore, spetta il corrispettivo della indennità di cui alla successiva lettera B, a)vitto e l’alloggio convenienti.
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ superiori alle 8 ore e fino alle 24 ore comprensive del tempo necessario per il viaggio:
a. 1/3 della diaria giornaliera di cui 4 Casi speciali, in rapporto al punto A b);
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇pagamento delle trasferte, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, delle spese sostenute dal lavoratore in trasferta.
2. L'uso del vagone letto, dell'aereo e del mezzo proprio o dell’Azienda, è consentito solo su autorizzazione della Direzione o unità territoriale competente, da concedersi preventivamente.
3. Il personale in trasferta è tenuto ad osservare l'orario di lavoro della sede nella quale va a svolgere la propria prestazione; eventuali prestazioni straordinarie saranno compensate con la retribuzione prevista dall’art. 101, cumulabile con il trattamento di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il dipendente in trasferta ha diritto ad un anticipo, non superiore all’80% delle spese vive presunte.
5. Per le trasferte all'estero il relativo trattamento viene risolti di volta in volta concordato tra l’Azienda e l'interessatodalla CPC.
6. La presente disciplina decorre dalla stipula 5 Le spese di viaggio saranno a carico del CCNLdatore di lavoro.
76 Se la durata del viaggio di trasferta per l’andata e il ritorno, dal e al posto di raccolta, eccede un’ora al giorno, il tempo addizionale (ciò che eccede un’ora) viene indennizzato in base alla paga oraria normale.
7 Il lavoratore che dietro ordine del datore di lavoro usa il proprio ciclomotore per recarsi a lavorare fuori dalla sede del magazzino, ha diritto a un’indennità di fr. La disciplina del presente articolo si applica anche ai dipendenti chiamati -.15 al km percorso, sia all’andata che al ritorno.
a) Per l’uso della motocicletta, alle stesse condizioni, il lavoratore ha diritto a testimoniare dall’azienda in procedimenti civiliun’indennità di fr. - .45 al km;
b) Per l’uso dell’automobile, penali e giuslavoristialle stesse condizioni, il lavoratore ha diritto a un’indennità di fr. -.70 al km;
c) Per il trasporto, sul proprio mezzo, di colleghi di lavoro, al lavoratore dovrà essere corrisposta un’indennità supplementare di fr. -.05 al km.
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Sources: Contratto Collettivo Di Lavoro
Trasferte. 1. Per esigenze Ai lavoratori temporaneamente incaricati di prestazioni di servizio l’Azienda può inviare fuori della circoscrizione del Comune, ove ha sede lo stabilimento presso il lavoratore quale sono in trasferta a svolgere la propria attivitàforza, in località diversa dalla normale sede di lavoro, corrispondendo il seguente trattamento:
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ che superano le 24 ore comprensive del tempo necessario per il viaggio:
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, sarà rimborsato l’importo delle spese sostenute dal lavoratore di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti della normalità, liquidato in trasferta;
b. indennità giornaliera pari base a 12 nota documentata, salvo accordi forfettari fra le parti interessate. Le ore commisurata al 2% del minimo tabellare ed indennità integrativa speciale media per ciascuna area;
c. per le frazioni orarie che superino le 8 ore, spetta il corrispettivo della indennità di cui alla successiva lettera B, a).
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ superiori alle 8 ore e fino alle 24 ore comprensive del tempo necessario per il viaggio:
a. 1/3 della diaria giornaliera di cui al punto A b);
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, delle spese sostenute dal lavoratore in trasferta.
2. L'uso del vagone letto, dell'aereo e del mezzo proprio o dell’Azienda, è consentito solo su autorizzazione della Direzione o unità territoriale competente, da concedersi preventivamente.
3. Il personale in trasferta è tenuto ad osservare l'orario di lavoro della sede nella quale va a svolgere la propria prestazione; eventuali prestazioni straordinarie effettivo viaggio saranno compensate con la normale retribuzione prevista dall’art. 101, cumulabile fino ad un massimo di otto ore; quelle eccedenti saranno compensate con il 65% della retribuzione normale. Tale modifica non si cumula con i trattamenti aziendali complessivamente di miglior favore. Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi. Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell’orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno retribuite come straordinario. L’importo approssimativo delle spese di cui al comma 1 dovrà essere anticipato dal datore di lavoro salvo conguaglio alla fine della trasferta. Il 2° comma dell’art. 35 (trasferte) deve essere interpretato nel senso che le ore di viaggio, da retribuire al 100% della retribuzione normale, sono quelle coincidenti con il normale orario di lavoro in atto nello stabilimento di origine mentre le ore di viaggio, da retribuire al 65% della stessa retribuzione, sono quelle non coincidenti con il normale orario di lavoro. Il presente articolo non si applica al personale viaggiante e a quello addetto ai trasporti ed alle operazioni conseguenti, il cui trattamento sarà concordato in sede aziendale. Il trattamento di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il dipendente in trasferta ha diritto ad un anticipo, non superiore all’80% delle spese vive presunte.
5. Per le trasferte all'estero il relativo trattamento viene di volta in volta concordato tra l’Azienda e l'interessato.
6. La presente disciplina decorre dalla stipula del CCNL.
7. La disciplina 2 del presente articolo si applica anche ai dipendenti chiamati a testimoniare dall’azienda in procedimenti civili, penali e giuslavoristisarà oggetto di contrattazione aziendale.
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Trasferte. 1. Per esigenze L’Utente, quale membro della squadra sportiva della Società, ha il diritto di servizio l’Azienda può inviare partecipare alle competizioni sportive che si svolgono al di fuori dell’Impianto e alle quali la Società aderisce, secondo le modalità e termini statuiti al presente articolo.
2. La partecipazione della squadra, sia agonistica che non agonistica, della Società e/o del singolo dell’Utente alle competizioni sportive e alle relative trasferte sono decise ad insindacabile giudizio dell’Allenatore di Settore.
3. La Società comunicherà la partecipazione alle trasferte, della Squadra e dell’Utente, nelle modalità e nei tempi che saranno decisi dall’Allenatore di Settore.
4. L’eventuale oggettiva impossibilità dell’Utente a partecipare alla trasferta deve essere dallo stesso comunicata tempestivamente all’Allenatore di ▇▇▇▇▇▇▇.
5. Tutti gli utenti che partecipano alla trasferta dovranno essere dotati di documenti di identità e tessera sanitaria in corso di validità.
6. L’Utente minorenne dovrà far pervenire alla società, almeno 5 giorni prima della data di inizio della trasferta l’autorizzazione della/e persona/e esercente/i la responsabilità genitoriale.
7. Nel caso di Utente di età inferiore agli anni 14 che deve partecipare a trasferta estera, sarà necessario produrre, sempre entro il lavoratore in trasferta a svolgere la propria attivitàsuddetto termine di giorni 5 prima dell’inizio della trasferta, in località diversa l’attestazione della “Dichiarazione di Accompagnamento” rilasciata dalla normale sede di lavoro, corrispondendo il seguente trattamento:
competente autorità (secondo le modalità esposto sul sito ▇. ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇ che superano le 24 ore comprensive del tempo necessario per il viaggio:
▇. ▇▇▇▇▇▇.▇▇)
8. Le modalità di traporto e di alloggiamento in loco saranno decise dall’Allenatore di Settore; l’Utente che partecipa alla trasferta è tenuto a rispettare rigorosamente, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscalesenza alcuna eccezione, delle spese sostenute dal lavoratore in tali modalità.
9. Nel corso della trasferta, l’Utente è tenuto a:
a) assumere una condotta consona all’ambiente sportivo;
b. indennità giornaliera pari b) non arrecare danni a 12 ore commisurata al 2% del minimo tabellare ed indennità integrativa speciale media per ciascuna areabeni e/o strutture;
c. c) rispettare rigorosamente le prescrizioni, indicazioni ed orari dell’Allenatore di settore e/o del suo incaricato;
d) partecipare alle competizioni sportive nel rispetto dei regolamenti di settore.
10. È fatto espresso divieto agli utenti che partecipano alla trasferta di assumere, nel corso dell'intera trasferta, qualsivoglia tipo di sostane alcooliche e/o psicoattive.
11. Nel corso della trasferta, l’allenatore di settore – o un suo delegato – rivestirà il ruolo di Capo trasferta; l’Utente è tenuto a rispettare tutte le indicazioni – sportive, organizzazione e logistiche – che verranno fornite dal Capo trasferta. Esclusivamente per la categoria di Utente agonista, Sisport si farà carico delle tasse di iscrizione alla gara. Ogni altra spesa, salvo diverso specifico accordo tra le Parti, è a carico dell’Utente.
12. L’allenatore di settore provvederà a comunicare all’Utente il costo pro capite per le frazioni orarie che superino le 8 orespese di trasporto collettivo della squadra, spetta il corrispettivo alloggiamenti e pasti; l’Utente è tenuto a versare tale quota almeno 7 giorni prima della indennità di cui alla successiva lettera B, a).
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ superiori alle 8 ore e fino alle 24 ore comprensive del tempo necessario per il viaggio:
a. 1/3 della diaria giornaliera di cui al punto A b);
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, delle spese sostenute dal lavoratore in trasferta.
213. L'uso del vagone lettoL’Utente è responsabile di tutti i danni che arreca a se stesso, dell'aereo e del mezzo proprio e/o dell’Azienda, è consentito solo su autorizzazione a terzi e/o a beni nel corso della Direzione o unità territoriale competente, da concedersi preventivamentetrasferta.
314. Il personale L’Utente si obbliga a tenere indenne e manlevare la Società per ogni richiesta risarcitoria che alla stessa Società dovesse pervenire per eventuali danni arrecati dall’Utente a beni e/o a terzi nel corso della trasferta.
15. Eventuali danni – ivi compresi risarcimenti a terzi - che la Società dovesse subire a seguito di condotte colpose e/o dolose dell’Utente durante la trasferta, saranno allo stesso addebitati e potranno comportare la sospensione e/o l’esclusione dell’Utente e/o la risoluzione del Contratto ai sensi del successivo art. 21.
16. In ogni momento, nel caso di condotte contrarie al presente contratto e/o alle norme sportive e/o alle indicazioni del Capo trasferta, l’Utente può essere sospeso dalla trasferta; in trasferta tal caso, l’Utente è tenuto ad osservare l'orario di lavoro comunque a permanere nel luogo della sede nella quale va a svolgere la propria prestazione; eventuali prestazioni straordinarie trasferta insieme alla squadra, ma non parteciperà alla gare e tutti gli oneri della trasferta saranno compensate con la retribuzione prevista dall’art. 101, cumulabile con il trattamento di cui al comma 1 del presente articolomedesimo addebitati.
4. Il dipendente in trasferta ha diritto ad un anticipo, non superiore all’80% delle spese vive presunte.
5. Per le trasferte all'estero il relativo trattamento viene di volta in volta concordato tra l’Azienda e l'interessato.
6. La presente disciplina decorre dalla stipula del CCNL.
7. La disciplina del presente articolo si applica anche ai dipendenti chiamati a testimoniare dall’azienda in procedimenti civili, penali e giuslavoristi.
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Sources: Precontractual Information
Trasferte. 1Il personale ha l'obbligo, ai sensi del vigente CCNL di partecipare alle trasferte che impegnano la Fondazione in Italia ed all'estero. Allo scopo la Direzione fornirà alla RSU preventive informazioni. Il mezzo di trasporto viene rimesso alla discrezionalità della Direzione. Per esigenze i trasporti privati verranno garantite idonee condizioni di servizio l’Azienda può inviare sicurezza e comfort. Nelle trasferte regionali ed interregionali il lavoratore in trasferta a svolgere personale è tenuto ad effettuare fuori sede le prestazioni che gli vengono richieste con la propria attività, in località diversa dalla normale sede medesima articolazione oraria prevista per la sede. Al fine dell'esaurimento dell’orario di lavoro, corrispondendo il seguente trattamento:
▇in occasione delle trasferte (regionali e interregionali oltre i 45 km, nazionali e internazionali) verranno conteggiati i tempi effettivi delle singole prestazioni come indicati nell'O.d.G., la durata effettiva dello spettacolo e i tempi di viaggio. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ che superano le 24 ore comprensive del tempo necessario per il viaggio:
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇I tempi di viaggio si intendono riferiti al trasferimento da una città all’altra; pertanto, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, delle spese sostenute dal lavoratore in trasferta;
b. indennità giornaliera pari a 12 ore commisurata al 2% del minimo tabellare ed indennità integrativa speciale media per ciascuna area;
c. per le frazioni orarie che superino le 8 ore, spetta il corrispettivo della indennità di cui luogo da dove viene fissata la partenza alla successiva lettera B, a).
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ superiori alle 8 ore sede operativa e fino alle 24 ore comprensive del tempo necessario per il viaggio:
a. 1/3 della diaria giornaliera di cui al punto A b);
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, delle spese sostenute dal lavoratore in trasferta.
2. L'uso del vagone letto, dell'aereo e del mezzo proprio o dell’Azienda, è consentito solo su autorizzazione della Direzione o unità territoriale competente, da concedersi preventivamente.
3. Il personale in trasferta è tenuto ad osservare l'orario di lavoro della sede nella quale va a svolgere la propria prestazione; eventuali prestazioni straordinarie saranno compensate con la retribuzione prevista dall’art. 101, cumulabile con il trattamento di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il dipendente in trasferta ha diritto ad un anticipo, non superiore all’80% delle spese vive presunte.
5viceversa. Per le trasferte all'estero che si esauriscono nell'ambito di una giornata, qualora il relativo trattamento viene rientro in sede non avvenisse entro le ore 2,30 e non fosse possibile assicurare il pernottamento nei termini previsti dal vigente CCNL, al personale verrà riconosciuto l'equivalente economico del costo di volta un albergo di 2a categoria. In caso venissero utilizzate camere in volta concordato tra l’Azienda alberghi anche di categoria superiore alla 2a, queste verranno assegnate dando priorità all'ordine delle categorie di lavoratori indicato nel CCNL e l'interessato.
6nell'ambito delle stesse, ai livelli d'inquadramento superiore In caso di trasferte di più giorni di durata la Fondazione farà alloggiare il personale in camera doppia con servizi in albergo il più vicino possibile alla sede produttiva. Se ciò non fosse possibile si applicherà la norma di cui al co. 2 punto C) -Trasferte - del vigente CCNL. La presente disciplina decorre dalla stipula durata degli spettacoli è forfetizzata come da normativa per gli spettacoli in sede. - Si conviene che prove e spettacoli effettuati in spazi nell'ambito del CCNL.
7Comune di Venezia (isole e Mestre comprese) nonché prestazioni effettuate in luoghi di lavoro o magazzini messi a disposizione dell'amministrazione comunale, sono da considerarsi a tutti gli effetti come sedi del Teatro La Fenice. Al personale comandato temporaneamente presso sedi extracomunali, sarà rimborsato il costo del biglietto. - Qualora l'attività della Fondazione sia realizzata in ambito extracomunale, l'orario di lavoro decorrerà dal suo inizio nella sede produttiva decentrata, purchè tale sede sia ubicata a una distanza non superiore ai 45 Km. e viene così disciplinata: Il personale si recherà autonomamente in tali sedi e la Fondazione rimborserà le spese di viaggio nella misura forfetaria di lire 40.000.= giornaliere, quale elemento del trattamento di trasferta. La disciplina Fondazione, tuttavia, potrà assicurare i trasporti solo nei casi di comprovata impossibilità di utilizzare mezzi pubblici o a fronte di accertati disagi che comportino consistenti ritardi nel rientro. In tali casi al personale che ne farà richiesta all'ufficio produzione nei termini temporali indicati dalla Direzione, il rimborso forfetario di viaggio verrà ridotto a lire 30.000. - Nessun rimborso è dovuto per attività effettuata nell'ambito del presente articolo Comune di Venezia. Nei casi di sedi non adeguatamente servite da mezzi pubblici di trasporto, la Fondazione, previo accordo con l'esecutivo della RSU, fornirà i mezzi di trasporto. In tal caso il rimborso forfetario di viaggio verrà ridotto a lire 20.000. Le prestazioni lavorative ordinarie saranno così articolate: Antimeridiana/Pomeridiana con inizio in una fascia oraria dalle ore 9.oo alle 9.30, con un intervallo tra le due prestazioni di un'ora e trenta minuti. Le prestazioni inizieranno nei luoghi di lavoro all'orario previsto dall'ordine del giorno. Per il rientro nella sede di Venezia, viene convenzionalmente considerato, nell'orario di lavoro, il tempo di un'ora. Per il personale non strettamente impegnato nella preparazione e/o esecuzione degli spettacoli si applica anche ai dipendenti chiamati a testimoniare dall’azienda applicano le norme previste per le missioni individuali. L'importo dell’indennità forfetaria di trasferta, comprensiva delle spese di vitto, è così determinata: -per sedi di produzione ubicate entro 45 Km. l'indennità verrà così calcolata: £. 5.000= per ogni quarto d'ora fino ad un massimo di lire 100.000. L'orario minimo di impegno viene fissato in procedimenti civili3 ore per Orchestra e Coro e in 5 ore per gli Maestri, penali e giuslavoristiImpiegati eoperai. A tal fine, l'orario verrà calcolato come se le prestazioni fossero effettuate in sede. -per sedi di produzione nel territorio nazionale ubicate oltre i 45 Km.
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Sources: Contratto Di Lavoro
Trasferte. 1. Per In relazione alle particolari esigenze di servizio l’Azienda servizio, L’ Impresa, può inviare utilizzare il lavoratore in trasferta a svolgere trasferta, al di fuori del territorio del comune o dell’area intercomunale dove è ubicata la propria attività, in località diversa dalla normale sede di lavoro. Ai lavoratori, corrispondendo di ogni ruolo e grado, compresi quelli assunti con contratto a intermittente, chiamati a prestare la propria attività lavorativa in trasferta viene corrisposta una indennità detta “Diaria”. L’indennità compete ai lavoratori adibiti ai servizi previsti dall’art. 1 del presente CCNL assunti a tempo indeterminato full-time e a tutte le ulteriori forme di lavori compresi i Part-time. L’indennità è definita nella misura che va da un minimo di € 20,00 qualora la trasferta ha una durata fino a 6 ore, per una trasferta con orario superiore compete una indennità massima di € 45,00. L’indennità copre il disagio del lavoratore per il trasferimento da un luogo all’altro, quale: “Sede operativa, abitazione del defunto, dislocazione dei piani, ospedale, casa di cura, luogo di culto, obitorio, cimitero, pesi, etc. etc.”. L’indennità è netta ed è esente da imposte ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia fiscale. Inoltre, al lavoratore compete in aggiunta il seguente trattamento:
▇. ▇a) ▇▇▇▇▇▇▇▇ che superano le 24 ore comprensive del tempo necessario spese sostenute per il viaggio:
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇viaggio (pedaggio autostradale, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscaletreno, delle spese sostenute dal lavoratore in trasferta;
b. indennità giornaliera pari a 12 ore commisurata al 2% del minimo tabellare ed indennità integrativa speciale media per ciascuna area;
c. per le frazioni orarie che superino le 8 oreaereo, spetta il corrispettivo della indennità di cui alla successiva lettera B, a).
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ superiori alle 8 ore e fino alle 24 ore comprensive del tempo necessario per il viaggio:
a. 1/3 della diaria giornaliera di cui al punto A bauto);
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇b) Rimborso spese di vitto e alloggio (da non utilizzare le strutture di lusso) a piè di lista, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscalequando la durata della missione obblighi il lavoratore a prestazioni fuori sede fino al mattino successivo, delle spese sostenute dal lavoratore ovvero quanto il protrarsi dell’impegno lavorativo non consenta il rientro in trasfertaresidenza la sera dello stesso giorno.
2c) Per le trasferte effettuate all’estero saranno concordate di volta in volta le modalità e il rimborso. L'uso del vagone lettoGli spostamenti effettuati invece, dell'aereo e del mezzo proprio o dell’Aziendasono da equiparare come orario effettivo di lavoro, esso è consentito solo su autorizzazione della Direzione o unità territoriale competente, da concedersi preventivamente.
3. Il personale quantificabile in trasferta 90 minuti max di servizio ed è tenuto ad osservare l'orario di lavoro della sede nella quale va a svolgere la propria prestazione; eventuali prestazioni straordinarie saranno compensate compensato con la retribuzione prevista dall’artdagli art. 10139, cumulabile con il trattamento di cui al comma 1 40, 43 del presente articoloCCNL. Sarà adeguato il presente istituto contrattuale ad ogni variazione e/o integrazione che verrà definito per legge.
4. Il dipendente in trasferta ha diritto ad un anticipo, non superiore all’80% delle spese vive presunte.
5. Per le trasferte all'estero il relativo trattamento viene di volta in volta concordato tra l’Azienda e l'interessato.
6. La presente disciplina decorre dalla stipula del CCNL.
7. La disciplina del presente articolo si applica anche ai dipendenti chiamati a testimoniare dall’azienda in procedimenti civili, penali e giuslavoristi.
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Trasferte. 1. Per esigenze Ai lavoratori temporaneamente incaricati di prestazioni di servizio l’Azienda può inviare fuori dalla circoscrizione del Comune ove ha sede lo stabilimento presso il lavoratore quale sono in trasferta forza, sarà rimborsato l’importo delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio nei limiti della normalità, liquidato in base a svolgere la propria attivitànota documentata, salvo accordi forfettari tra le parti interessate. Le indennità eventualmente concordate tra le parti interessate non hanno natura retributiva anche se corrisposte con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in località diversa dalla normale luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di lavoro, corrispondendo il seguente trattamento:
▇assunzione. ▇▇▇▇Le parti confermano che le indennità così come disciplinate nel comma precedente continuano ad essere escluse dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di ▇▇▇▇▇ che superano e/o contratto. Le ore di viaggio coincidenti con il normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento di origine saranno retribuite al 100% della retribuzione normale, quelle non coincidenti con tale orario con il 65 per cento della stessa retribuzione. Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le 24 ore comprensive del tempo necessario per il viaggio:
▇di viaggio compiute in giorni diversi. ▇▇▇▇▇▇▇▇Qualora l’Azienda richieda esplicitamente prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell’orario normale giornaliero, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, tali prestazioni saranno retribuite come straordinario. L’importo approssimativo delle spese sostenute dal lavoratore in trasferta;
b. indennità giornaliera pari a 12 ore commisurata al 2% del minimo tabellare ed indennità integrativa speciale media per ciascuna area;
c. per le frazioni orarie che superino le 8 ore, spetta il corrispettivo della indennità di cui alla successiva lettera B, a).
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ superiori alle 8 ore e fino alle 24 ore comprensive del tempo necessario per il viaggio:
a. 1/3 della diaria giornaliera di cui al punto A b);
▇primo comma dovrà essere anticipato dal datore di lavoro salvo conguaglio alla fine della trasferta. ▇▇▇▇▇▇▇▇Le parti in sede aziendale potranno definire, dietro presentazione in alternativa a quanto stabilito dal presente articolo, l’istituzione di regolare fattura o ricevuta fiscale, delle spese sostenute dal lavoratore in trasferta.
2. L'uso del vagone letto, dell'aereo una indennità di trasferta a copertura dei costi e del mezzo proprio o dell’Azienda, è consentito solo su autorizzazione della Direzione o unità territoriale competente, da concedersi preventivamente.
3maggiore disagio che il lavoratore sostiene. Il presente articolo non si applica al personale viaggiante e a quello addetto ai trasporti ed alle operazioni conseguenti, il cui trattamento sarà concordato in trasferta è tenuto ad osservare l'orario di lavoro della sede nella quale va aziendale. Con riferimento a svolgere la propria prestazione; eventuali prestazioni straordinarie saranno compensate con la retribuzione prevista dall’art. 101, cumulabile con il trattamento di cui al quanto previsto dal 3° comma 1 del presente articolo, così come modificato in data 12 luglio 1995 (aumento dal 50 al 65%), sono fatti salvi i trattamenti aziendali complessivamente di miglior favore, in atto antecedentemente a tale data, che vengono mantenuti ma non si cumulano con quanto stabilito dal citato 3° comma.
4. Il dipendente in trasferta ha diritto ad un anticipo, non superiore all’80% delle spese vive presunte.
5. Per le trasferte all'estero il relativo trattamento viene di volta in volta concordato tra l’Azienda e l'interessato.
6. La presente disciplina decorre dalla stipula del CCNL.
7. La disciplina del presente articolo si applica anche ai dipendenti chiamati a testimoniare dall’azienda in procedimenti civili, penali e giuslavoristi.
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