Common use of Trasferte Clause in Contracts

Trasferte. Al lavoratore in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrisponderà: a) il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto; b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalità - quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione; d) una indennità per il rimborso delle spese non documentabili, diverse da quelle di cui alla lett. c), pari al 50% della retribuzione giornaliera se la missione dura oltre le 12 ore e sino alle 24. Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità di cui sopra verrà calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione. Il trattamento di cui alla lett. d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazione e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con la maggiorazione di cui all'art. 16. Nei casi in cui il lavoratore venga inviato in missione presso altra località o sede di lavoro per incarichi che richiedono la sua permanenza fuori dalla normale residenza per periodi superiori ad un mese, la indennità di cui alla lett. d), dopo il primo mese, verrà corrisposta nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendo al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Ai fini del presente articolo, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensile. Per il solo settore del vetro le disposizioni di cui alla lett. d) per gli operai sono le seguenti: - una indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera (1/25 del minimo tabellare e contingenza mensile), se la missione dura oltre 24 ore. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 15% dopo il primo mese e nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmente (esempio: autista non adibito ad altre mansioni). All'impiegato in missione per esigenza di servizio, dovrà essere corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione: a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati; b) il rimborso delle eventuali altre spese vive sostenute per il necessario espletamento della missione; c) il rimborso per spese di vitto e alloggio nei limiti della normalità quando la durata del servizio comporti per il lavoratore tali spese; d) una indennità giornaliera pari al 40% della retribuzione giornaliera (quest'ultima calcolata dividendo per 25 il minimo tabellare e la contingenza mensili) se la missione dura oltre le 12 ore e fino a 6 giorni. L'indennità di cui a questa lett. d) viene ridotta: 1) al 25% della retribuzione per i periodi di missione da 7 a 30 giorni; 2) al 20% della retribuzione nel caso di missione di durata e con decorrenza dall'inizio del secondo mese, o nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmente.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferte. Al lavoratore in missione per esigenze di servizio(ex art. 85, l'azienda corrisponderà:c.c.n.l. lampade) a) il rimborso delle spese effettive di viaggio viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasportotrasporto impiegati; b) il rimborso delle di spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalità - quando la durata del servizio della missione obblighi il lavoratore l'operaio ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie sostenute per l'espletamento della missionemissione sempreché siano autorizzate e comprovate; d) una indennità per il rimborso delle spese non documentabili, diverse da quelle di cui alla lett. c), trasferta pari al 5030% della normale retribuzione giornaliera se di fatto, comprensiva della contingenza. Tale indennità non sarà dovuta nel caso che l'assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore. Quando la missione dura oltre le 12 ore e sino abbia una durata superiore alle 24. Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità di tale indennità verrà corrisposta per tutta la durata della missione stessa. Nel caso in cui sopra verrà calcolata moltiplicando il 50% l'operaio venga inviato in missione fuori sede, per incarichi che richiedano la sua permanenza con pernottamento fuori della retribuzione giornaliera normale residenza per il numero dei giorni di missione. Il trattamento periodi superiori ad 1 mese, la indennità di cui alla lett. d) assorbe l'eventuale compenso dopo il primo mese verrà corrisposta nella misura del 21%. La indennità di cui alla lett. d) verrà corrisposta nella misura del 21% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che l'operaio normalmente disimpegna (es.: autista non adibito alle altre mansioni). Per gli operai inviati in trasferta per anticipazione addestramento, aggiornamento e impreviste protrazioni formazione professionale, l'indennità verrà concordata di orario comportate dalla missionevolta in volta con l'azienda. Tuttavia, qualora Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore all'operaio delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con la maggiorazione o nel corso della missione si rendesse necessario l'effettuazione di lavoro oltre il limite dell'orario normale giornaliero, che possa essere comprovato e giustificato, tale prestazione supplementare si considererà come straordinario. La indennità di cui all'artalla lett. 16d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'operaio la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Nei casi Al quadro ed all'impiegato in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrisponderà, oltre alla normale retribuzione mensile: a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati; b) il rimborso di spese di vitto ed alloggio, nei limiti della normalità, quando la durata della missione obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione, sempreché siano autorizzate e comprovate; d) una indennità di trasferta pari al 40% della retribuzione giornaliera (stipendio di fatto e contingenza). L'indennità di cui al punto d) non sarà dovuta nel caso che l'assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore. Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore tale indennità verrà corrisposta per tutta la durata della missione stessa. Nel caso in cui il lavoratore quadro o l'impiegato venga inviato in missione presso altra località o sede di lavoro per incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori dalla normale residenza per periodi superiori ad un mese, la indennità 1 mese l'indennità di cui alla lett. d), dopo il primo mese, verrà corrisposta nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 2030%. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che o prevalente, l'eventuale indennità di missione potrà essere concordata direttamente con l'azienda. Parimenti per il lavoratore normalmente disimpegnaquadro o l'impiegato inviato in trasferta per addestramento, aggiornamento o formazione professionale l'indennità verrà concordata di volta in volta con l'azienda. L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e o individuali in atto a tale titolo, riconoscendo riconoscendosi al lavoratore quadro e all'impiegato la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Ai fini del presente articolo, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensile. Per il solo settore del vetro le disposizioni di cui alla lett. d) per gli operai sono le seguenti: - una indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera (1/25 del minimo tabellare e contingenza mensile), se la missione dura oltre 24 ore. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 15% dopo il primo mese e nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmente (esempio: autista non adibito ad altre mansioni). All'impiegato in missione per esigenza di servizio, dovrà essere corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione: a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati; b) il rimborso delle eventuali altre spese vive sostenute per il necessario espletamento della missione; c) il rimborso per spese di vitto e alloggio nei limiti della normalità quando la durata del servizio comporti per il lavoratore tali spese; d) una indennità giornaliera pari al 40% della retribuzione giornaliera (quest'ultima calcolata dividendo per 25 il minimo tabellare e la contingenza mensili) se la missione dura oltre le 12 ore e fino a 6 giorni. L'indennità di cui a questa lett. d) viene ridotta: 1) al 25% della retribuzione per i periodi di missione da 7 a 30 giorni; 2) al 20% della retribuzione nel caso di missione di durata e con decorrenza dall'inizio del secondo mese, o nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmente.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferte. Al Quando tra il lavoratore comandato in trasferta e il titolare dell'impresa non sia preventivamente concordato di sostituire alle indennità indicate nei successivi paragrafi del presente articolo, il rimborso a piè di lista delle spese occasionate dalla trasferta stessa, agli operai competerà il seguente trattamento: I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro, relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo, detta indennità non ha carattere retributivo. La misura dell'indennità di trasferta è la seguente: - a partire dal 1° marzo 1998 lire 56.000; - a partire dal 1° gennaio 1999 lire 58.000; - a partire dal 1° gennaio 2000 lire 60.000. Gli importi di cui sopra comprendono 2 pasti e il pernottamento. II) In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in missione trasferta verrà corrisposta un'indennità per esigenze ciascun pasto meridiano o serale e per il pernottamento, in misura pari a 1/3 dell'importo giornaliero dell'indennità di serviziotrasferta, l'azienda corrisponderàsecondo le regole che seguono: a) la corresponsione del sopra citato importo per il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai pasto meridiano è dovuta quando, considerato l'intervallo che l'azienda concede al lavoratore tra la cessazione e la ripresa del lavoro, risulta che il medesimo - ove rientrasse, usando dei normali mezzi di trasporto;, nella sede, stabilimento, laboratorio o cantiere, per il quale sia stato assunto o nel quale sia stato effettivamente trasferito - avrebbe, per consumare il pasto un periodo di tempo inferiore a 40 minuti o al minor tempo concesso agli altri lavoratori della sede o stabilimento di origine per la consumazione del pasto. Non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità di trasferta qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento di origine possa consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro, senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe incontrata nella prima mensa. In caso di maggior spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a concorrenza dell'indennità prevista per il pasto meridiano. b) La corresponsione dell'indennità per il rimborso delle spese pasto serale è dovuta al lavoratore che usando dei mezzi normali di vitto ed alloggio - nei limiti trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro. c) La corresponsione dell'indennità per il pernottamento è dovuta al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22. d) L'indennità giornaliera di cui al punto 1 è dovuta quando si verificano congiuntamente le condizioni previste ai punti a), b) e c). Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento economico della normalità - quando sede, stabilimento o cantiere di origine, derivante da lavorazioni ad incentivo. Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad economia avrà diritto alla sua paga maggiorata della media di cottimo realizzata nel trimestre precedente all'invio in trasferta. La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per tutta la durata del servizio obblighi cantiere o dell'opera presso il lavoratore ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie quale o per l'espletamento della missione; d) una indennità per il rimborso delle spese non documentabili, diverse da quelle di cui alla lett. c), pari al 50% della retribuzione giornaliera se la missione dura oltre le 12 ore e sino alle 24. Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità di cui sopra verrà calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione. Il trattamento di cui alla lett. d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazione e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con la maggiorazione di cui all'art. 16. Nei casi in cui il lavoratore venga inviato in missione presso altra località o sede di lavoro per incarichi che richiedono la sua permanenza fuori dalla normale residenza per periodi superiori ad un mese, la indennità di cui alla lett. d), dopo il primo mese, verrà corrisposta nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendo al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Ai fini del presente articolo, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensile. Per il solo settore del vetro le disposizioni di cui alla lett. d) per gli operai sono le seguenti: - una indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera (1/25 del minimo tabellare e contingenza mensile), se la missione dura oltre 24 ore. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 15% dopo il primo mese e nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmente (esempio: autista non adibito ad altre mansioni). All'impiegato in missione per esigenza di servizio, dovrà essere corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione: a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati; b) il rimborso delle eventuali altre spese vive sostenute per il necessario espletamento della missione; c) il rimborso per spese di vitto e alloggio nei limiti della normalità quando la durata del servizio comporti per il lavoratore tali spese; d) una indennità giornaliera pari al 40% della retribuzione giornaliera (quest'ultima calcolata dividendo per 25 il minimo tabellare e la contingenza mensili) se la missione dura oltre le 12 ore e fino a 6 giorni. L'indennità di cui a questa lett. d) viene ridotta: 1) al 25% della retribuzione per i periodi di missione da 7 a 30 giorni; 2) al 20% della retribuzione nel caso di missione di durata e con decorrenza dall'inizio del secondo mese, o nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmentequale lo stesso è stato comandato dall'azienda.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferte. Al lavoratore in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrisponderà: a) comandato a lavorare fuori dal luogo ove normalmente svolge la sua opera, spetta il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai trasporto per portarsi sul luogo del lavoro, anche nel caso che usi mezzi propri, oltre la corresponsione della retribuzione anche per le ore impiegate nel percorso fino ad un massimo di otto ore. La retribuzione si intende composta da: minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti di anzianità, aumentata dell'ex premio di produzione (1), della percentuale minima contrattuale di cottimo per i cottimisti e, per i turnisti, della percentuale che sarebbe spettata per il turno assegnato. Fermo restando quanto sopra, sarà corrisposto al lavoratore il rimborso, a pie' di lista, di eventuali spese di vitto nei limiti normali mezzi qualora lo spostamento del lavoratore stesso non sia stato predisposto in modo da consentirgli di trasporto; b) consumare il pasto nel luogo di residenza. Saranno altresì rimborsate, a pie' di lista, al lavoratore le spese di alloggio nei limiti normali qualora lo spostamento predisposto dall'Azienda comporti la necessità di pernottamento fuori residenza. Sarà inoltre corrisposta una indennità di lire 1.200 per gli appartenenti alla 2a declaratoria del Gruppo B e di lire 1.000 per gli appartenenti alla 2 a declaratoria dei Gruppi C Super e C, qualora la trasferta comporti pernottamento, e di lire 300, per i tre gradi, in caso contrario. E in facoltà dell'Azienda di prefissare forfettariamente in forma di diaria, comprensiva dell'indennità di cui sopra, il rimborso delle spese di vitto ed e alloggio - nei limiti in misura adeguata af costo della normalità - quando vita nella località di trasferta. Nel caso in cui la durata permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi,è in facoltà delle parti di concordare, in sostituzione del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione; d) una indennità per il rimborso delle spese non documentabili, diverse da quelle trattamento di cui sopra' un trattamento forfettario per tutto il periodo di trasferta. Il lavoratore ha l'obbligo di trovarsi sul posto di trasferta all'ora stabilita per l'inizio del lavoro. Al lavoratore inviato in trasferta, l'Azienda corrisponderà un anticipo adeguato alla lett. c), pari al 50% prevedibile durata della retribuzione giornaliera se la missione dura oltre le 12 ore e sino alle 24. Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità di cui sopra verrà calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missionetrasferta stessa. Il trattamento di cui alla letttrasferta compete anche nei giorni festivi cadenti nel periodo di permanenza fuori sede. d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazione e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente La comunicazione dell'invio in trasferta sarà fatta al lavoratore con un preavviso di 48 ore, salvo casi eccezionali e con esclusione delle prestazioni trasferte che consentano il rientro in sede nella stessa giornata. Accertati motivi di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con la maggiorazione di cui all'art. 16. Nei casi in cui il lavoratore venga inviato in missione presso altra località o sede di lavoro per incarichi salute che richiedono la sua permanenza fuori dalla normale residenza per periodi superiori ad un mese, la indennità di cui alla lett. d), dopo il primo mese, verrà corrisposta nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendo impediscano al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Ai fini del presente articolo, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensile. Per il solo settore del vetro le disposizioni di cui alla lett. d) per gli operai sono le seguenti: - una indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera recarsi in trasferta non possono dar luogo a provvedimenti disciplinari. (1/25 del minimo tabellare e contingenza mensile), se la missione dura oltre 24 ore. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 15% dopo il primo mese e nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmente (esempio: autista non adibito ad altre mansioni). All'impiegato in missione per esigenza di servizio, dovrà essere corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione: a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati; b) il rimborso delle eventuali altre spese vive sostenute per il necessario espletamento della missione; c) il rimborso per spese di vitto e alloggio nei limiti della normalità quando la durata del servizio comporti per il lavoratore tali spese; d) una indennità giornaliera pari al 40% della retribuzione giornaliera (quest'ultima calcolata dividendo per 25 il minimo tabellare e la contingenza mensili) se la missione dura oltre le 12 ore e fino a 6 giorni. L'indennità di cui a questa lett. d) viene ridotta: 1) al 25% della retribuzione per i periodi Vedi nota a pag. (art. 48 premio di missione da 7 a 30 giorni; 2) al 20% della retribuzione nel caso di missione di durata e con decorrenza dall'inizio del secondo mese, o nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmente.risultato)

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Sources: Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferte. Al lavoratore in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrisponderàAll'operaio comandato a prestare la sua opera fuori del luogo ove normalmente svolge la sua attività compete: a) il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto; b1) il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute per recarsi sul luogo del lavoro; 2) il rimborso delle spese che si rendano necessarie di vitto ed alloggio - nei limiti della normalità - quando ed in base a nota documentata, salvo accordo forfettario tra la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali speseditta e l'operaio, oppure una indennità sostitutiva da stabilirsi dalle competenti Organizzazioni territoriali, riferita al tempo in cui la trasferta si effettua; c3) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione; d) una indennità per il rimborso delle spese non documentabili, diverse da quelle di cui alla lett. c), un'indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera se la missione dura oltre base (minimo tabellare più contingenza più eventuale terzo elemento) per le 12 ore e sino alle 24. Se la missione dura più di 24 oreviaggio effettivamente compiute dall'operaio per recarsi sul luogo del lavoro, l'indennità di cui sopra verrà calcolata moltiplicando detratto il 50% della retribuzione giornaliera tempo che sarebbe stato necessario per accedere allo stabilimento; analogo trattamento sarà riservato all'operaio per il numero dei giorni tempo impiegato nel viaggio di missione. Il trattamento di cui ritorno alla lett. d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazione e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con la maggiorazione di cui all'art. 16. Nei casi in cui il lavoratore venga inviato in missione presso altra località o sede di lavoro per incarichi che richiedono la sua permanenza fuori dalla normale residenza per periodi superiori ad un mese, la indennità di cui alla lett. d), dopo il primo mese, verrà corrisposta nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%abitazione. L'indennità di cui sopra non compete agli operai comandati a prestare la loro opera fuori dello stabilimento ma entro i confini territoriali del comune in cui ha sede lo stabilimento stesso o comunque entro il raggio di cinque chilometri dallo stabilimento medesimo. Sono del pari esclusi dalla corresponsione dell'indennità predetta gli operai che normalmente o in lunghi periodi dell'anno sono adibiti a compiere la loro opera fuori dello stabilimento. Per i viaggi di lunga durata che comportino un tempo superiore alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità durata dell'orario normale di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendo al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Ai fini del presente articolo, lavoro all'operaio compete solamente la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensile. Per il solo settore del vetro le disposizioni di cui alla lett. d) per gli operai sono le seguenti: - una indennità pari che avrebbe percepito se avesse lavorato in azienda, oltre naturalmente al 20% della retribuzione giornaliera (1/25 del minimo tabellare e contingenza mensile), se la missione dura oltre 24 ore. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 15% dopo il primo mese e nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmente (esempio: autista non adibito ad altre mansioni). All'impiegato in missione per esigenza di servizio, dovrà essere corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione: a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, corrispondenti di cui ai normali mezzi di trasporto impiegati; bpunti 1) il rimborso delle eventuali altre spese vive sostenute per il necessario espletamento della missione; c) il rimborso per spese di vitto e alloggio nei limiti della normalità quando 2). Resta peraltro stabilito che ove la durata del servizio comporti viaggio non consenta all'operaio di poter effettuare le ore di lavoro che avrebbe compiuto in azienda, all'operaio stesso spetta la retribuzione per queste ore non lavorate. In tal caso non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità di cui al punto 3) per un tempo pari a quello così indennizzato. Il datore di lavoro stabilirà, caso per caso, l'orario e l'itinerario che l'operaio dovrà osservare nei viaggi e stabilirà il mezzo di trasporto di cui l'operaio dovrà servirsi. L'operaio in trasferta dovrà rifiutarsi di lavorare in ore straordinarie, notturne e festive eventualmente richieste dal cliente, se non sia esplicitamente autorizzato per iscritto dal proprio datore di lavoro. Quando la permanenza in trasferta dell'operaio avrà durata superiore a 3 mesi, l'operaio, trascorsi i tre mesi, potrà richiedere un permesso di tre giorni con il solo rimborso delle relative spese di trasporto. Il periodo di godimento del permesso sarà stabilito in relazione con le esigenze del lavoro. Nel caso di gravi e riconosciute necessità familiari la ditta dovrà, su richiesta dell'operaio in trasferta, concedere all'operaio stesso un permesso col solo rimborso delle spese occorrenti per il lavoratore tali spese; d) una indennità giornaliera pari al 40% della retribuzione giornaliera (quest'ultima calcolata dividendo per 25 il minimo tabellare e la contingenza mensili) se la missione dura oltre le 12 ore e fino trasporto con mezzi ordinari. Nota a 6 giorni. L'indennità di cui a questa lett. d) viene ridotta: 1) al 25% della retribuzione per i periodi di missione da 7 a 30 giorni; 2) al 20% della retribuzione nel caso di missione di durata e con decorrenza dall'inizio del secondo mese, verbale Tenuto conto delle varietà delle situazioni in atto particolari accordi sulla materia potranno intervenire in sede locale o nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmenteaziendale.

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Sources: CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento E Boschivi Forestali

Trasferte. Al lavoratore in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrisponderàAll'operaio comandato a prestare la sua opera fuori dal luogo ove normalmente svolge la sua attività compete: a) il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi trasporto effettivamente sostenute per recarsi sul luogo di trasportolavoro; b) il rimborso delle spese che si rendano necessarie di vitto ed alloggio - nei limiti della normalità - quando ed in base a nota documentata, salvo accordo forfettario tra la durata del servizio obblighi ditta e l'operaio; l'azienda, nel caso in cui non abbia già provveduto a farsi carico delle spese, anticiperà al lavoratore una somma congrua per il lavoratore ad incontrare tali spesesostenimento delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, salvo conguaglio con le spese effettivamente sostenute e documentate al rientro della trasferta; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie sostenute per l'espletamento della missionemissione sempreché siano autorizzate e comprovate; d) una indennità per il rimborso delle spese non documentabili, diverse da quelle di trasferta pari al 30% della normale retribuzione giornaliera. L'indennità di cui alla lettal punto d) non sarà dovuta nel caso che l'assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore. cQuando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennità verrà corrisposta per tutta la durata della missione stessa. Qualora la missione abbia durata inferiore alle 24 ore, per le ore di viaggio effettivamente compiute dall'operaio per recarsi sul luogo di lavoro (detratto il tempo che sarebbe stato necessario per accedere allo stabilimento), verrà riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera se la missione dura oltre le 12 ore e sino alle 24base (minimo tabellare più contingenza più eventuale terzo elemento). Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità di cui sopra verrà calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera Analogo trattamento sarà riservato all'operaio per il numero dei giorni tempo impiegato nel viaggio di missioneritorno alla sua abitazione. Il trattamento di cui alla lett. d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazione e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con la maggiorazione di cui all'art. 16. Nei casi Nel caso in cui il lavoratore l'operaio venga inviato in missione presso altra località o sede di lavoro fuori sede, per incarichi che richiedono richiedano la sua permanenza con pernottamento fuori dalla della normale residenza per periodi superiori ad un mese, la indennità di cui alla lett. d), dopo il primo mese, verrà corrisposta nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%. L'indennità l'indennità di cui alla lett. d) sarà dopo il primo mese verrà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna%. L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, lavoro e non si cumula cumulerà con eventuali trattamenti aziendali e o individuali in atto a tale titolo, riconoscendo al lavoratore riconoscendosi all'operaio la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Ai fini del presente articolo, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensile. Per il solo settore del vetro le disposizioni di cui alla lett. d) per gli operai sono le seguenti: - una indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera (1/25 del minimo tabellare e contingenza mensile), se la missione dura oltre 24 ore. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura sopra non compete agli operai comandati a prestare la loro opera fuori dallo stabilimento ma entro i confini territoriali del 15% dopo il primo mese e nei casi comune in cui ha sede lo stabilimento stesso o comunque entro il raggio di cinque chilometri dallo stabilimento medesimo. Sono del pari esclusi dalla corresponsione dell'indennità predetta gli operai che normalmente o in lunghi periodi dell'anno sono adibiti a compiere la frequenza dei loro opera fuori dallo stabilimento. Il datore di lavoro stabilirà, caso per caso, l'orario e l'itinerario che l'operaio dovrà osservare nei viaggi costituisca caratteristica propria e stabilirà il mezzo di trasporto di cui l'operaio dovrà servirsi. L'operaio in trasferta dovrà rifiutarsi di lavorare in ore straordinarie, notturne e festive eventualmente richieste dal cliente, se non sia esplicitamente autorizzato per iscritto dal proprio datore di lavoro. Quando la permanenza in trasferta dell'operaio avrà durata superiore a 3 mesi, l'operaio, trascorsi i tre mesi, potrà richiedere un permesso di tre giorni con il solo rimborso delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmente (esempio: autista non adibito ad altre mansioni)relative spese di trasporto. All'impiegato Il periodo di godimento del permesso sarà stabilito in missione per esigenza relazione con le esigenze del lavoro. Nel caso di serviziogravi e riconosciute necessità familiari la ditta dovrà, dovrà essere corrispostosu richiesta dell'operaio in trasferta, in aggiunta alla normale retribuzione: a) il concedere all'operaio stesso un permesso col solo rimborso delle spese effettivamente sostenute occorrenti per il viaggiotrasporto con mezzi ordinari. Nota a verbale per operai trasfertisti Tenuto conto della varietà delle situazioni in atto, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati; b) il rimborso delle eventuali altre spese vive sostenute per il necessario espletamento della missione; c) il rimborso per spese di vitto e alloggio nei limiti della normalità quando la durata del servizio comporti per il lavoratore tali spese; d) una indennità giornaliera pari al 40% della retribuzione giornaliera (quest'ultima calcolata dividendo per 25 il minimo tabellare e la contingenza mensili) se la missione dura oltre le 12 ore e i trattamenti economici previsti dal presente articolo non sono da considerarsi aggiuntivi a trattamenti già in essere a livello aziendale e/o individuale; pertanto, gli stessi verranno assorbiti fino a 6 giorniconcorrenza da quanto già previsto a livello aziendale e/o individuale, fatte salve le condizioni di miglior favore. L'indennità di cui Per operai trasfertisti si intendono coloro che normalmente o per lunghi periodi dell'anno sono adibiti a questa lett. d) viene ridotta: 1) al 25% della retribuzione per i periodi di missione da 7 a 30 giorni; 2) al 20% della retribuzione nel caso di missione di durata e con decorrenza dall'inizio del secondo mese, o nei casi in cui compiere la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmenteloro opera fuori dallo stabilimento.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferte. Al lavoratore in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrisponderàAll'operaio comandato a prestare la sua opera fuori del luogo ove normalmente svolge la sua attivita` compete: a) il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto; b1) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalità - quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spesetrasporto effettivamente sostenute per recarsi sul luogo di lavoro; c2) il rimborso delle altre eventuali spese vive che si rendano necessarie per l'espletamento di vitto ed alloggio nei limiti della missionenormalita` ed in base a nota documentata, salvo accordo forfettario tra la ditta e l'operaio, oppure una indennita` sostitutiva da stabilirsi dalle competenti organizzazioni territoriali, riferita al tempo in cui la trasferta si effettua; d3) una indennità per il rimborso delle spese non documentabili, diverse da quelle di cui alla lett. c), un'indennita` pari al 50% della retribuzione giornaliera se la missione dura oltre base (minimo tabellare piu` contingenza piu` eventuale terzo elemento) per le 12 ore e sino alle 24di viaggio effettivamente compiute dall'operaio per recarsi sul luogo del lavoro, detratto il tempo che sarebbe stato necessario per accedere allo stabilimento: analogo trattamento sara` riservato all'operaio per il tempo impiegato nel viaggio di ritorno alla sua abitazione. Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità L'indennita` di cui sopra verrà calcolata moltiplicando non compete agli operai comandati a prestare la loro opera fuori dallo stabilimento ma entro i confini territoriali del comune in cui ha sede lo stabilimento stesso o comunque entro il 50% della raggio di cinque chilometri dallo stabilimento medesimo. Sono del pari esclusi dalla corresponsione dell'indennita` predetta gli operai che normalmente o in lunghi periodi dell'anno sono adibiti a compiere la loro opera fuori dallo stabilimento. Per i viaggi di lunga durata che comportino un tempo superiore alla durata dell'orario normale di lavoro, all'operaio compete solamente la retribuzione giornaliera che avrebbe percepito se avesse lavorato in azienda oltre naturalmente al rimborso delle spese di cui ai punti 1) e 2). Resta pertanto stabilito che ove la durata del viaggio non consenta all'operaio di poter effettuare le ore di lavoro che avrebbe compiuto in azienda, all'operaio stesso spetta la retribuzione per il numero dei giorni queste ore non lavorate. In tal caso non si fara` luogo alla corresponsione dell'indennita` di missionecui al punto 3) per un tempo pari a quello cosi` indennizzato. Il trattamento di cui alla lett. d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazione e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni stabilira`, caso per caso, l'orario e l'itineraio che l'operaio dovra` osservare nei viaggi e stabilira` il mezzo di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con la maggiorazione trasporto di cui all'artl'operaio dovra` servirsi. 16. Nei casi L'operaio in cui il lavoratore venga inviato trasferta dovra` rifiutarsi di lavorare in missione presso altra località o sede di lavoro ore straordinarie, notturne e festive eventualmente richieste dal cliente, se non sia esplicitamente autorizzato per incarichi che richiedono la sua permanenza fuori dalla normale residenza per periodi superiori ad un mese, la indennità di cui alla lett. d), dopo il primo mese, verrà corrisposta nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto iscritto dal proprio datore di lavoro. Quando la permanenza in trasferta dell'operaio avra` durata superiore a 3 mesi, e non si cumula l'operaio, trascorsi i tre mesi, potra` richiedere un permesso di tre giorni con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendo al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Ai fini del presente articolo, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensile. Per il solo settore rimborso delle relative spese di trasporto. Il periodo di godimento del vetro permesso sara` stabilito in relazione con le disposizioni esigenze del lavoro. Nel caso di cui alla lett. d) per gli operai sono le seguenti: - una indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera (1/25 del minimo tabellare gravi e contingenza mensile)riconosciute necessita` familiari la ditta dovra`, se la missione dura oltre 24 ore. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 15% dopo il primo mese e nei casi su richiesta dell'operaio in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmente (esempio: autista non adibito ad altre mansioni). All'impiegato in missione per esigenza di serviziotrasferta, dovrà essere corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione: a) il concedere all'operaio stesso un permesso col solo rimborso delle spese effettivamente sostenute occorrenti per il viaggio, corrispondenti ai normali trasporto con mezzi di trasporto impiegati; b) il rimborso delle eventuali altre spese vive sostenute per il necessario espletamento della missione; c) il rimborso per spese di vitto e alloggio nei limiti della normalità quando la durata del servizio comporti per il lavoratore tali spese; d) una indennità giornaliera pari al 40% della retribuzione giornaliera (quest'ultima calcolata dividendo per 25 il minimo tabellare e la contingenza mensili) se la missione dura oltre le 12 ore e fino ordinari. Nota a 6 giorni. L'indennità di cui a questa lett. d) viene ridotta:verbale 1) al 25% Le parti stipulanti, tenuto conto della retribuzione varieta` delle situazioni in atto, si impegnano a definire entro il 30.6.1996 un accordo per i periodi una regolamentazione nazionale delle trasferte, sia per quelle sul territorio nazionale, sia per quelle all'estero. caso di missione da 7 obiettiva difficolta` a 30 giorni;definire - entro la data prefissata - una normativa omogenea e valevole per l'intero territorio nazionale, e pur riaffermando che l'obiettivo primario a cui tendere e` quello di un accordo a livello nazionale, particolari accordi sulla materia potranno intervenire in sede locale o aziendale. 2) al 20% della retribuzione nel caso Gli accordi gia` stipulati in sede provinciale per l'attuazione di missione quanto previsto dall'articolo che precede e di durata e con decorrenza dall'inizio formulazione identica a quella del secondo meseC.C.N.L. 10 febbraio 1962, o nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmentevengono prorogati nella loro validita` fino alla scadenza del presente contratto.

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Sources: CCNL (Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro)

Trasferte. Al lavoratore in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrisponderà: a) comandato a lavorare fuori dal luogo ove normalmente svolge la sua opera, spetta il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai trasporto per portarsi sul luogo di lavoro, anche nel caso che usi mezzi propri, oltre la corresponsione della retribuzione anche per le ore impiegate nel percorso fino a un massimo di otto ore. La retribuzione si intende composta da: minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità, aumentata dell'ex premio di produzione (per gli importi del premio di produzione nei limiti e secondo le previsioni di cui all'art. 15, parte A, commi 7 e 8) della percentuale minima contrattuale di cottimo per i cottimisti e, per i turnisti, della percentuale che sarebbe spettata per il turno assegnato. Fermo restando quanto sopra, sarà corrisposto al lavoratore il rimborso, a pié di lista, di eventuali spese di vitto nei limiti normali mezzi qualora lo spostamento del lavoratore stesso non sia stato predisposto in modo da consentirgli di trasporto; b) consumare il pasto nel luogo di residenza. Saranno altresì rimborsate, a pié di lista, al lavoratore le spese di alloggio nei limiti normali qualora lo spostamento predisposto dall'Azienda comporti la necessità di pernottamento fuori residenza. Sarà inoltre corrisposta una indennità di lire 1.200 per gli appartenenti alla 2a declaratoria del Gruppo B e di lire 1.000 per gli appartenenti alla 2a declaratoria dei Gruppi C Super e C, qualora la trasferta comporti pernottamento, e di lire 300, per i tre gradi, in caso contrario. E' in facoltà dell'Azienda di prefissare forfettariamente in forma di diaria, comprensiva dell'indennità di cui sopra, il rimborso delle spese di vitto ed e alloggio - nei limiti in misura adeguata al costo della normalità - quando vita nella località di trasferta. Nel caso in cui la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi, è in facoltà delle parti di concordare, in sostituzione del trattamento cui sopra, un trattamento forfettario per tutto il periodo di trasferta. Il lavoratore ha l'obbligo di trovarsi sul posto di trasferta all'ora stabilita per l'inizio del lavoro. Al lavoratore inviato in trasferta. l'Azienda corrisponderà un anticipo adeguato alla prevedibile durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione; d) una indennità per il rimborso delle spese non documentabili, diverse da quelle di cui alla lett. c), pari al 50% della retribuzione giornaliera se la missione dura oltre le 12 ore e sino alle 24. Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità di cui sopra verrà calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missionetrasferta stessa. Il trattamento di cui alla letttrasferta compete anche nei giorni festivi cadenti nel periodo di permanenza fuori sede. d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazione e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente La comunicazione dell'invio in trasferta sarà fatta al lavoratore con un preavviso di 48 ore, salvo casi eccezionali e con esclusione delle prestazioni trasferte che consentano il rientro in sede nella stessa giornata. Accertati motivi di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con la maggiorazione di cui all'art. 16. Nei casi in cui il lavoratore venga inviato in missione presso altra località o sede di lavoro per incarichi salute che richiedono la sua permanenza fuori dalla normale residenza per periodi superiori ad un mese, la indennità di cui alla lett. d), dopo il primo mese, verrà corrisposta nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendo impediscano al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Ai fini del presente articolo, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensile. Per il solo settore del vetro le disposizioni di cui alla lett. d) per gli operai sono le seguenti: - una indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera (1/25 del minimo tabellare e contingenza mensile), se la missione dura oltre 24 ore. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 15% dopo il primo mese e nei casi recarsi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmente (esempio: autista trasferta non adibito ad altre mansioni). All'impiegato in missione per esigenza di servizio, dovrà essere corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione: a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati; b) il rimborso delle eventuali altre spese vive sostenute per il necessario espletamento della missione; c) il rimborso per spese di vitto e alloggio nei limiti della normalità quando la durata del servizio comporti per il lavoratore tali spese; d) una indennità giornaliera pari al 40% della retribuzione giornaliera (quest'ultima calcolata dividendo per 25 il minimo tabellare e la contingenza mensili) se la missione dura oltre le 12 ore e fino possono dar luogo a 6 giorni. L'indennità di cui a questa lett. d) viene ridotta: 1) al 25% della retribuzione per i periodi di missione da 7 a 30 giorni; 2) al 20% della retribuzione nel caso di missione di durata e con decorrenza dall'inizio del secondo mese, o nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmenteprovvedimenti disciplinari.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferte. Al lavoratore 1) Lavoratori ai quali si applica la normativa OPERAI All'operaio che viene inviato in missione per esigenze di servizioservizio fuori dal Comune ove ha sede lo stabilimento, l'azienda corrisponderà: a) il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasportotrasporto effettivamente sostenute; b) il rimborso delle spese di che si rendano necessarie per vitto ed alloggio - nei limiti della normalità - ed in base a nota documentata, quando la durata del dei servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese, salvo preventivo accordo forfettario tra l'azienda e l'operaio; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione; d) una indennità per il rimborso delle spese non documentabili, diverse da quelle di cui alla lett. c), un'indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera se la missione dura oltre oraria (calcolata su minimo ed IPO) per le 12 ore e sino alle 24di viaggio effettivamente compiute fuori dall'orario di lavoro; d) un'indennità pari al 25% della retribuzione di fatto giornaliera. Se la missione dura più di Tale indennità non sarà dovuta nel caso che l'assenza in trasferta per servizio non superi le 24 ore, . Nei casi in cui l'operaio venga inviato in trasferta per incarichi che richiedono la sua permanenza fuori della normale residenza per un periodo di tempo superiore ad un mese l'indennità di cui sopra verrà calcolata moltiplicando al punto d) sarà ridotta al 20%. Agli autisti non compete il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione. Il trattamento di cui alla lettal punto c) ma il solo trattamento di trasferta per i viaggi che comportino l'assenza dalla sede per un periodo che superi le 24 ore e ciò sempre che non sia stato o venga preventivamente concordato un particolare trattamento. Il datore di lavoro stabilirà, caso per caso, l'orario e i mezzi di trasporto che l'operaio dovrà osservare ed utilizzare nei viaggi. I trattamenti di cui ai punti c) e d) assorbe l'eventuale compenso assorbono eventuali compensi per anticipazione e impreviste protrazioni di orario comportate richieste dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore all'operaio delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con la maggiorazione come straordinario. L'operaio in trasferta dovrà rifiutarsi di cui all'art. 16. Nei casi lavorare in cui il lavoratore venga inviato in missione presso altra località ore straordinarie notturne o sede di lavoro festive, eventualmente richieste da terzi, se non sia esplicitamente autorizzato per incarichi che richiedono la sua permanenza fuori dalla normale residenza per periodi superiori ad un mese, la indennità di cui alla lett. d), dopo il primo mese, verrà corrisposta nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto iscritto dal proprio datore di lavoro, e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendo al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Ai fini del presente articolo, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensile. Per il solo settore del vetro le disposizioni di cui alla lett. d) per gli operai sono le seguenti: - una indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera (1/25 del minimo tabellare e contingenza mensile), se la missione dura oltre 24 ore. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 15% dopo il primo mese e nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmente (esempio: autista non adibito ad altre mansioni). All'impiegato in missione per esigenza di servizio, dovrà essere corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione: a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati; b) il rimborso delle eventuali altre spese vive sostenute per il necessario espletamento della missione; c) il rimborso per spese di vitto e alloggio nei limiti della normalità quando la durata del servizio comporti per il lavoratore tali spese; d) una indennità giornaliera pari al 40% della retribuzione giornaliera (quest'ultima calcolata dividendo per 25 il minimo tabellare e la contingenza mensili) se la missione dura oltre le 12 ore e fino a 6 giorni. L'indennità di cui a questa lett. d) viene ridotta: 1) al 25% della retribuzione per i periodi di missione da 7 a 30 giorni; 2) al 20% della retribuzione nel caso di missione di durata e con decorrenza dall'inizio del secondo mese, o nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmente.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferte. Al lavoratore All'impiegato in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrisponderà, oltre alla normale retribuzione mensile: a) il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasportotrasporto impiegati; b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - e alloggio, nei limiti della normalità - normalità, quando la durata del servizio della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; c) il ; rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie sostenute per l'espletamento della missione, sempreché siano autorizzate e comprovate. L'azienda, nel caso in cui non abbia già provveduto a farsi carico delle spese, anticiperà al lavoratore una somma congrua per il sostenimento delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, salvo conguaglio con le spese effettivamente sostenute e documentate al rientro della trasferta; dc) una indennità per il rimborso delle spese non documentabili, diverse da quelle di trasferta pari al 30% della normale retribuzione giornaliera. L'indennità di cui alla lettal punto c) non sarà dovuta nel caso che l'assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore. cQuando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennità verrà corrisposta per tutta la durata della missione stessa. Qualora la missione abbia durata inferiore alle 24 ore, per le ore di viaggio effettivamente compiute dall'impiegato per recarsi sul luogo di lavoro (detratto il tempo che sarebbe stato necessario per accedere allo stabilimento), verrà riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera se la missione dura oltre le 12 ore e sino alle 24base (minimo tabellare più contingenza più eventuale terzo elemento). Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità di cui sopra verrà calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera Analogo trattamento sarà riservato all'impiegato per il numero dei giorni tempo impiegato nel viaggio di missioneritorno alla sua abitazione. Il trattamento di cui alla lett. d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazione e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con la maggiorazione di cui all'art. 16. Nei casi Nel caso in cui il lavoratore l'impiegato venga inviato in missione presso altra località o sede di lavoro fuori sede, per incarichi che richiedono richiedano la sua permanenza con pernottamento fuori dalla della normale residenza per periodi superiori ad un mese, la indennità l'indennità di cui alla lett. d), c) dopo il primo mese, mese verrà corrisposta nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità di cui alla lett. dc) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, lavoro e non si cumula cumulerà con eventuali trattamenti aziendali e o individuali in atto a tale titolo, riconoscendo al lavoratore riconoscendosi all'impiegato la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Ai fini del presente articolo, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensile. Per il solo settore del vetro le disposizioni di cui alla lett. d) per gli operai sono le seguenti: - una indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera (1/25 del minimo tabellare e contingenza mensile), se la missione dura oltre 24 ore. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 15% dopo il primo mese e nei casi in cui Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria e prevalente del lavoratore, l'eventuale indennità di missione potrà essere concordata direttamente con l'azienda. Tenuto conto della varietà delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmente (esempio: autista situazioni in atto, i trattamenti economici previsti dal presente articolo non adibito ad altre mansioni). All'impiegato sono da considerarsi aggiuntivi a trattamenti già in missione per esigenza di servizioessere a livello aziendale e/o individuale; pertanto, dovrà essere corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione: a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati; b) il rimborso delle eventuali altre spese vive sostenute per il necessario espletamento della missione; c) il rimborso per spese di vitto e alloggio nei limiti della normalità quando la durata del servizio comporti per il lavoratore tali spese; d) una indennità giornaliera pari al 40% della retribuzione giornaliera (quest'ultima calcolata dividendo per 25 il minimo tabellare e la contingenza mensili) se la missione dura oltre le 12 ore e gli stessi verranno assorbiti fino a 6 giorniconcorrenza da quanto già previsto a livello aziendale e/o individuale, fatte salve le condizioni di miglior favore. L'indennità di cui Per impiegati trasfertisti si intendono coloro che normalmente o per lunghi periodi dell'anno sono adibiti a questa lett. d) viene ridotta: 1) al 25% della retribuzione per i periodi di missione da 7 a 30 giorni; 2) al 20% della retribuzione nel caso di missione di durata e con decorrenza dall'inizio del secondo mese, o nei casi in cui compiere la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmenteloro opera fuori dallo stabilimento.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferte. Al A) ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ che si esauriscono nell'arco della giornata 1) il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute per recarsi sul luogo del lavoro; 2) il rimborso delle spese che si rendono necessarie di vitto nei limiti della normalità ed in base a nota documentata salvo accordo forfettario tra la ditta e il datore, oppure una indennità sostitutiva da stabilirsi dalle competenti organizzazioni territoriali, riferita al tempo in cui la trasferta si effettua; 3) una indennità pari al 100% della retribuzione normale (minimo tabellare più contingenza, più eventuale terzo elemento) per le ore di viaggio effettivamente compiute dal lavoratore per recarsi sul luogo del lavoro, detratto il tempo che sarebbe stato necessario per accedere allo stabilimento, analogo trattamento sarà riservato al lavoratore per il tempo impiegato nel viaggio di ritorno alla sua abitazione; 4) una indennità del 15% per le ore di lavoro effettivamente prestate. Sono esclusi dalla corresponsione della indennità cui al punto 4) i lavoratori che operano di fatto in imprese che per le loro caratteristiche produttive richiedono: - la predisposizione e/o; - il completamento di alcune fasi della lavorazione e/o; - la posa in opera del manufatto all'esterno dell'impresa. Il datore di lavoro stabilirà caso per caso, l'orario e l'itinerario che il lavoratore dovrà osservare nei viaggi e stabilirà il mezzo di trasporto di cui il lavoratore dovrà servirsi. Il lavoratore in missione per esigenze trasferta dovrà rifiutarsi di serviziolavorare in ore straordinarie, l'azienda corrisponderà:notturne e festive eventualmente richieste dal cliente, se non sia esplicitamente autorizzato dal proprio datore di lavoro. B) Trasferte che non si esauriscono nell'arco della giornata a) il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasportotrasporto impiegati; b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - e alloggio, nei limiti della normalità - normalità, quando la durata del servizio della trasferta obblighi il lavoratore ad incontrare a sostenere tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie sostenute per l'espletamento della missionetrasferta, sempreché siano autorizzate e comprovate; d) una indennità per il rimborso delle spese non documentabili, diverse da quelle di cui alla lett. c), trasferta pari al 5020% della retribuzione giornaliera se la missione dura oltre le 12 ore e sino alle 24giornaliera. Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità di cui sopra verrà calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione. Il trattamento di cui alla lett. d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazione e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con la maggiorazione di cui all'art. 16. Nei casi Nel caso in cui il lavoratore venga inviato in missione presso altra località o sede di lavoro fuori sede, per incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori dalla della normale residenza per periodi superiori ad un mese, la indennità l'indennità verrà ridotta al 15%. Quando particolari condizioni ambientali caratterizzate da eccessiva distanza dal normale luogo di lavoro a quello in cui alla lett. d), dopo si deve svolgere l'attività lavorativa che comporta obiettivamente il protrarsi della trasferta oltre il primo mesegiorno, verrà corrisposta nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendo al lavoratore la facoltà di optare maggiorazione dovuta per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Ai fini del presente articolo, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensile. Per il solo settore del vetro le disposizioni di cui alla lett. d) per gli operai sono le seguenti: - una indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera (1/25 del minimo tabellare e contingenza mensile), se la missione dura oltre 24 ore. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura lavoro prestato nel secondo giorno è del 15% dopo il primo mese e nei casi %, salvo nel caso in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che trasferta non si esaurisca nei due giorni. Quando la permanenza in trasferta del lavoratore avrà durata superiore a tre mesi, il lavoratore disimpegna normalmente (esempio: autista non adibito ad altre mansioni). All'impiegato in missione per esigenza trascorsi i tre mesi, potrà richiedere un permesso retribuito di servizio, dovrà essere corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione: a) tre giorni con il rimborso delle relative spese effettivamente sostenute di trasporto. Il periodo di godimento del permesso sarà stabilito in relazione con le esigenze di lavoro. Nel caso di gravi e riconosciute necessità familiari la ditta dovrà su richiesta del lavoratore in trasferta, concedere al lavoratore stesso, un permesso con solo rimborso delle spese occorrenti per il viaggio, corrispondenti ai normali trasporto con mezzi di trasporto impiegati; b) il rimborso delle eventuali altre spese vive sostenute per il necessario espletamento della missione; c) il rimborso per spese di vitto e alloggio nei limiti della normalità quando la durata del servizio comporti per il lavoratore tali spese; d) una indennità giornaliera pari al 40% della retribuzione giornaliera (quest'ultima calcolata dividendo per 25 il minimo tabellare e la contingenza mensili) se la missione dura oltre le 12 ore e fino a 6 giorni. L'indennità di cui a questa lett. d) viene ridotta: 1) al 25% della retribuzione per i periodi di missione da 7 a 30 giorni; 2) al 20% della retribuzione nel caso di missione di durata e con decorrenza dall'inizio del secondo mese, o nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmenteordinari.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferte. Al Quando tra il lavoratore comandato in trasferta e il titolare dell'impresa non sia preventivamente concordato di sostituire alle indennità indicate nei successivi paragrafi del presente articolo, il rimborso a piè di lista delle spese occasionate dalla trasferta stessa, agli operai competerà il seguente trattamento: I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro, relative al pernottamento ed ai pasti. Per tale motivo, detta indennità non ha carattere retributivo. La misura dell'indennità di trasferta è la seguente: - a partire dal 1º marzo 1998: L. 56.000; - a partire dal 1º gennaio 1999: L. 58.000; - a partire dal 1º gennaio 2000: L. 60.000. Gli importi di cui sopra comprendono due pasti ed il pernottamento. II) In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in missione trasferta verrà corrisposta una indennità per esigenze ciascun pasto meridiano o serale e per il pernottamento, in misura pari ad un terzo dell'importo giornaliero dell'indennità di serviziotrasferta, l'azienda corrisponderàsecondo le regole che seguono: a) la corresponsione del sopra citato importo per il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai pasto meridiano è dovuta quando, considerato l'intervallo che l'azienda concede al lavoratore tra la cessazione e la ripresa del lavoro, risulta che il medesimo - ove rientrasse, usando dei normali mezzi di trasporto, nella sede, stabilimento, laboratorio o cantiere, per il quale sia stato assunto o nel quale sia stato effettivamente trasferito - avrebbe, per consumare il pasto un periodo di tempo inferiore a 40 minuti od al minor tempo concesso agli altri lavoratori della sede o stabilimento di origine per la consumazione del pasto. Non si farà luogo alla corresponsione della indennità di trasferta qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento di origine possa consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro, senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe incontrata nella prima mensa. In caso di maggior spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a concorrenza dell'indennità prevista per il pasto meridiano; b) la corresponsione dell'indennità per il rimborso delle spese pasto serale è dovuta al lavoratore che, usando dei mezzi normali di vitto ed alloggio - nei limiti della normalità - quando la durata trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21, oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali speseproprio orario normale di lavoro; c) la corresponsione dell'indennità per il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missionepernottamento è dovuta al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22; d) una indennità per il rimborso delle spese non documentabili, diverse da quelle l'indennità giornaliera di cui alla lett. al punto I è dovuta quando si verificano congiuntamente le condizioni previste ai punti a), b) e c), pari al 50% della retribuzione giornaliera se la missione dura oltre le 12 ore e sino alle 24. Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità di cui sopra verrà calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione. Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento economico della sede, stabilimento o cantiere di cui alla lettorigine, derivante da lavorazioni ad incentivo. d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazione e impreviste protrazioni Nel caso di orario comportate dalla missione. Tuttavialavorazione a cottimo, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con la maggiorazione di cui all'art. 16. Nei casi in cui trasferta il lavoratore venga inviato operi ad economia avrà diritto alla sua paga maggiorata della media di cottimo realizzata nel trimestre precedente all'invio in missione presso altra località o sede trasferta. La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di lavoro norma continuare per incarichi che richiedono la sua permanenza fuori dalla normale residenza per periodi superiori ad un mese, la indennità di cui alla lett. d), dopo il primo mese, verrà corrisposta nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendo al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Ai fini del presente articolo, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensile. Per il solo settore del vetro le disposizioni di cui alla lett. d) per gli operai sono le seguenti: - una indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera (1/25 del minimo tabellare e contingenza mensile), se la missione dura oltre 24 ore. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 15% dopo il primo mese e nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmente (esempio: autista non adibito ad altre mansioni). All'impiegato in missione per esigenza di servizio, dovrà essere corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione: a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati; b) il rimborso delle eventuali altre spese vive sostenute per il necessario espletamento della missione; c) il rimborso per spese di vitto e alloggio nei limiti della normalità quando tutta la durata del servizio comporti cantiere o dell'opera presso il quale o per il lavoratore tali spese; d) una indennità giornaliera pari al 40% della retribuzione giornaliera (quest'ultima calcolata dividendo per 25 il minimo tabellare e la contingenza mensili) se la missione dura oltre le 12 ore e fino a 6 giorni. L'indennità di cui a questa lett. d) viene ridotta: 1) al 25% della retribuzione per i periodi di missione da 7 a 30 giorni; 2) al 20% della retribuzione nel caso di missione di durata e con decorrenza dall'inizio del secondo mese, o nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmentequale lo stesso è stato comandato dall'azienda.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferte. Al Quando tra il lavoratore comandato in trasferta e il titolare dell'impresa non sia preventivamente concordato di sostituire alle indennità indicate nei successivi paragrafi del presente articolo, il rimborso a piè di lista delle spese occasionate dalla trasferta stessa, agli operai competerà il seguente trattamento: 1) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro, relative al pernottamento ed ai pasti. Per tale motivo, detta indennità non ha carattere retributivo. La misura dell'indennità di trasferta è la seguente: - a partire dall'1/3/98: L. 56.000; - a partire dall'1/1/99: L. 58.000; - a partire dall'1/1/2000: L. 60.000. Gli importi di cui sopra comprendono due pasti ed il pernottamento. 2) In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in missione trasferta verrà corrisposta una indennità per esigenze ciascun pasto meridiano o serale e per il pernottamento, in misura pari ad un terzo dell'importo giornaliero dell'indennità di serviziotrasferta, l'azienda corrisponderàsecondo le regole che seguono: a) la corresponsione del sopra citato importo per il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai pasto meridiano è dovuta quando, considerato l'intervallo che l'azienda concede al lavoratore tra la cessazione e la ripresa del lavoro, risulta che il medesimo - ove rientrasse, usando dei normali mezzi di trasporto, nella sede, stabilimento, laboratorio o cantiere, per il quale sia stato assunto o nel quale sia stato effettivamente trasferito - avrebbe, per consumare il pasto un periodo di tempo inferiore a 40 minuti od al minor tempo concesso agli altri lavoratori della sede o stabilimento di origine per la consumazione del pasto. Non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità di trasferta qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento di origine possa consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro, senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe incontrata nella prima mensa. In caso di maggior spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a concorrenza dell'indennità prevista per il pasto meridiano; b) la corresponsione dell'indennità per il rimborso delle spese pasto serale è dovuta al lavoratore che usando dei mezzi normali di vitto ed alloggio - nei limiti della normalità - quando la durata trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21, oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali speseproprio orario normale di lavoro; c) la corresponsione dell'indennità per il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missionepernottamento è dovuta al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22; d) una indennità per il rimborso delle spese non documentabili, diverse da quelle l'indennità giornaliera di cui alla lett. al punto 1) è dovuta quando si verificano congiuntamente le condizioni previste ai punti a), b) e c), pari al 50% della retribuzione giornaliera se la missione dura oltre le 12 ore e sino alle 24. Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità di cui sopra verrà calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione. Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento economico della sede, stabilimento o cantiere di cui alla lettorigine, derivante da lavorazioni ad incentivo. d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazione e impreviste protrazioni Nel caso di orario comportate dalla missione. Tuttavialavorazione a cottimo, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con la maggiorazione di cui all'art. 16. Nei casi in cui trasferta il lavoratore venga inviato operi ad economia avrà diritto alla sua paga maggiorata della media di cottimo realizzata nel trimestre precedente all'invio in missione presso altra località o sede trasferta. La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di lavoro norma continuare per incarichi che richiedono la sua permanenza fuori dalla normale residenza per periodi superiori ad un mese, la indennità di cui alla lett. d), dopo il primo mese, verrà corrisposta nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendo al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Ai fini del presente articolo, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensile. Per il solo settore del vetro le disposizioni di cui alla lett. d) per gli operai sono le seguenti: - una indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera (1/25 del minimo tabellare e contingenza mensile), se la missione dura oltre 24 ore. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 15% dopo il primo mese e nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmente (esempio: autista non adibito ad altre mansioni). All'impiegato in missione per esigenza di servizio, dovrà essere corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione: a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati; b) il rimborso delle eventuali altre spese vive sostenute per il necessario espletamento della missione; c) il rimborso per spese di vitto e alloggio nei limiti della normalità quando tutta la durata del servizio comporti cantiere o dell'opera presso il quale o per il lavoratore tali spese; d) una indennità giornaliera pari al 40% della retribuzione giornaliera (quest'ultima calcolata dividendo per 25 il minimo tabellare e la contingenza mensili) se la missione dura oltre le 12 ore e fino a 6 giorni. L'indennità di cui a questa lett. d) viene ridotta: 1) al 25% della retribuzione per i periodi di missione da 7 a 30 giorni; 2) al 20% della retribuzione nel caso di missione di durata e con decorrenza dall'inizio del secondo mese, o nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmentequale lo stesso è stato comandato dall'azienda.

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Sources: CCNL

Trasferte. Al lavoratore in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrisponderàAll’operaio comandato a prestare la sua opera fuori del luogo ove normalmente svolge la sua attività compete: a) il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi trasporto effettivamente sostenute per recarsi sul luogo di trasportolavoro; b) il rimborso delle spese che si rendano necessarie di vitto ed alloggio - nei limiti della normalità - quando ed in base a nota documentata, salvo accordo forfettario tra la durata del servizio obblighi ditta e l’operaio; l’azienda, nel caso in cui non abbia già provveduto a farsi carico delle spese, anticiperà al lavoratore una somma congrua per il lavoratore ad incontrare tali spesesostenimento delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, salvo conguaglio con le spese effettivamente sostenute e documentate al rientro della trasferta; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie sostenute per l'espletamento l’espletamento della missione; missione sempreché siano autorizzate e comprovate; d)una indennità di trasferta pari al 30% della normale retribuzione giornaliera. L’indennità di cui al punto d) non sarà dovuta nel caso che l’assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore. Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennità verrà corrisposta per tutta la durata della missione stessa. Qualora la missione abbia durata inferiore alle 24 ore, per le ore di viaggio effettivamente compiute dall’operaio per recarsi sul luogo di lavoro (detratto il rimborso delle spese non documentabili, diverse da quelle di cui alla lett. c), tempo che sarebbe stato necessario per accedere allo stabilimento) verrà riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera se la missione dura oltre le 12 ore e sino alle 24base (minimo tabellare più contingenza più eventuale terzo elemento). Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità di cui sopra verrà calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera Analogo trattamento sarà riservato all’operaio per il numero dei giorni tempo impiegato nel viaggio di missioneritorno alla sua abitazione. Il trattamento di cui alla lett. d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazione e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con la maggiorazione di cui all'art. 16. Nei casi Nel caso in cui il lavoratore l’operaio venga inviato in missione presso altra località o sede di lavoro fuori sede, per incarichi che richiedono richiedano la sua permanenza con pernottamento fuori dalla della normale residenza per periodi superiori ad un mese, la indennità l’indennità di cui alla lett. lettera d), ) dopo il primo mese, mese verrà corrisposta nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%. L'indennità L’indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità di cui alla lett. lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, lavoro e non si cumula cumulerà con eventuali trattamenti aziendali e o individuali in atto a tale titolo, riconoscendo al lavoratore riconoscendosi all’operaio la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Ai fini L’indennità di cui sopra non compete agli operai comandati a prestare la loro opera fuori dallo stabilimento ma entro i confini territoriali del presente articolocomune in cui ha sede lo stabilimento stesso o comunque entro il raggio di cinque chilometri dallo stabilimento medesimo. Sono dei pari esclusi dalla corresponsione dell’indennità predetta gli operai che normalmente o in lunghi periodi dell’anno sono adibiti a compiere la loro opera fuori dallo stabilimento. Il datore di lavoro stabilirà, caso per caso, l’orario e l’itinerario che l’operaio dovrà osservare nei viaggi e stabilirà il mezzo di trasporto di cui l’operaio dovrà servirsi. L’operaio in trasferta dovrà rifiutarsi di lavorare in ore straordinarie, notturne e festive eventualmente richieste dal cliente, se non sia esplicitamente autorizzato per iscritto dal proprio datore di lavoro. Quando la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensile. Per permanenza in trasferta dell’operaio avrà durata superiore a 3 mesi, l’operaio, trascorsi i tre mesi, potrà richiedere un permesso di tre giorni con il solo settore rimborso delle relative spese di trasporto. Il periodo di godimento del vetro permesso sarà stabilito in relazione con le disposizioni esigenze del lavoro. Nel caso di cui alla lett. d) per gli operai sono le seguenti: - una indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera (1/25 del minimo tabellare gravi e contingenza mensile)riconosciute necessità familiari la ditta dovrà, se la missione dura oltre 24 ore. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 15% dopo il primo mese e nei casi su richiesta dell’operaio in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmente (esempio: autista non adibito ad altre mansioni). All'impiegato in missione per esigenza di serviziotrasferta, dovrà essere corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione: a) il concedere all’operaio stesso un permesso col solo rimborso delle spese effettivamente sostenute occorrenti per il viaggiotrasporto con mezzi ordinari. Tenuto conto della varietà delle situazioni in atto, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati; b) il rimborso delle eventuali altre spese vive sostenute per il necessario espletamento della missione; c) il rimborso per spese di vitto e alloggio nei limiti della normalità quando la durata del servizio comporti per il lavoratore tali spese; d) una indennità giornaliera pari al 40% della retribuzione giornaliera (quest'ultima calcolata dividendo per 25 il minimo tabellare e la contingenza mensili) se la missione dura oltre le 12 ore e i trattamenti economici previsti dal presente articolo non sono da considerarsi aggiuntivi a trattamenti già in essere a livello aziendale e/o individuale; pertanto, gli stessi verranno assorbiti fino a 6 giorniconcorrenza da quanto già previsto a livello aziendale e/o individuale, fatte salve le condizioni di miglior favore. L'indennità di cui Per operai trasfertisti si intendono coloro che normalmente o per lunghi periodi dell’anno sono adibiti a questa lett. d) viene ridotta: 1) al 25% della retribuzione per i periodi di missione da 7 a 30 giorni; 2) al 20% della retribuzione nel caso di missione di durata e con decorrenza dall'inizio del secondo mese, o nei casi in cui compiere la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmenteloro opera fuori dallo stabilimento.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferte. Al lavoratore in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrisponderàAll'operaio comandato a prestare la sua opera fuori del luogo ove normalmente svolge la sua attività compete: a) il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto; b1) il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute per recarsi sul luogo di lavoro; 2) il rimborso delle spese che si rendano necessarie di vitto ed alloggio - nei limiti della normalità - quando ed in base a nota documentata, salvo accordo forfettario tra la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione; d) ditta e l'operaio, oppure una indennità per il rimborso delle spese non documentabilisostitutiva da stabilirsi dalle competenti organizzazioni territoriali, diverse da quelle di riferita al tempo in cui alla lett. c), la trasferta si effettua. 3) un'indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera se la missione dura oltre base (minimo tabellare più contingenza più eventuale terzo elemento) per le 12 ore e sino alle 24. Se la missione dura più di 24 oreviaggio effettivamente compiute dall'operaio per recarsi sul luogo del lavoro, l'indennità di cui sopra verrà calcolata moltiplicando detratto il 50% della retribuzione giornaliera tempo che sarebbe stato necessario per accedere allo stabilimento: analogo trattamento sarà riservato all'operaio per il numero dei giorni tempo impiegato nel viaggio di missione. Il trattamento di cui ritorno alla lett. d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazione e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con la maggiorazione di cui all'art. 16. Nei casi in cui il lavoratore venga inviato in missione presso altra località o sede di lavoro per incarichi che richiedono la sua permanenza fuori dalla normale residenza per periodi superiori ad un mese, la indennità di cui alla lett. d), dopo il primo mese, verrà corrisposta nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%abitazione. L'indennità di cui sopra non compete agli operai comandati a prestare la loro opera fuori dallo stabilimento ma entro i confini territoriali del comune in cui ha sede lo stabilimento stesso o comunque entro il raggio di cinque chilometri dallo stabilimento medesimo. Sono dei pari esclusi dalla corresponsione dell'indennità predetta gli operai che normalmente o in lunghi periodi dell'anno sono adibiti a compiere la loro opera fuori dallo stabilimento. Per i viaggi di lunga durata che comportino un tempo superiore alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto durata dell'orario normale di lavoro, e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendo al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Ai fini del presente articolo, all'operaio compete solamente la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensile. Per il solo settore del vetro le disposizioni di cui alla lett. d) per gli operai sono le seguenti: - una indennità pari che avrebbe percepito se avesse lavorato in azienda oltre naturalmente al 20% della retribuzione giornaliera (1/25 del minimo tabellare e contingenza mensile), se la missione dura oltre 24 ore. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 15% dopo il primo mese e nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmente (esempio: autista non adibito ad altre mansioni). All'impiegato in missione per esigenza di servizio, dovrà essere corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione: a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, corrispondenti di cui ai normali mezzi di trasporto impiegati; bpunti 1) il rimborso delle eventuali altre spese vive sostenute per il necessario espletamento della missione; c) il rimborso per spese di vitto e alloggio nei limiti della normalità quando 2). Resta pertanto stabilito che ove la durata del servizio comporti viaggio non consenta all'operaio di poter effettuare le ore di lavoro che avrebbe compiuto in azienda, all'operaio stesso spetta la retribuzione per queste ore non lavorate. In tal caso non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità di cui al punto 3) per un tempo pari a quello così indennizzato. Il datore di lavoro stabilirà, caso per caso, l'orario e l'itinerario che l'operaio dovrà osservare nei viaggi e stabilirà il mezzo di trasporto di cui l'operaio dovrà servirsi. L'operaio in trasferta dovrà rifiutarsi di lavorare in ore straordinarie, notturne e festive eventualmente richieste dal cliente, se non sia esplicitamente autorizzato per iscritto dal proprio datore di lavoro. Quando la permanenza in trasferta dell'operaio avrà durata superiore a 3 mesi, l'operaio, trascorsi i tre mesi, potrà richiedere un permesso di tre giorni con il solo rimborso delle relative spese di trasporto. Il periodo di godimento del permesso sarà stabilito in relazione con le esigenze del lavoro. Nel caso di gravi e riconosciute necessità familiari la ditta dovrà, su richiesta dell'operaio in trasferta, concedere all'operaio stesso un permesso col solo rimborso delle spese occorrenti per il lavoratore tali spese; d) una indennità giornaliera pari al 40% della retribuzione giornaliera (quest'ultima calcolata dividendo per 25 il minimo tabellare e la contingenza mensili) se la missione dura oltre le 12 ore e fino a 6 giorni. L'indennità di cui a questa lett. d) viene ridotta:trasporto con mezzi ordinari. 1) al 25% Le parti stipulanti, tenuto conto della retribuzione varietà delle situazioni in atto, si impegnano a definire entro il 30/6/2001 un accordo per i periodi una regolamentazione nazionale delle trasferte, sia per quelle sul territorio nazionale, sia per quelle all'estero. Nel caso di missione da 7 obiettiva difficoltà a 30 giorni;definire - entro la data prefissata - una normativa omogenea e valevole per l'intero territorio nazionale, e pur riaffermando che l'obiettivo primario a cui tendere E' quello di un accordo a livello nazionale, particolari accordi sulla materia potranno intervenire in sede locale o aziendale. 2) al 20% della retribuzione nel caso Gli accordi già stipulati in sede provinciale per l'attuazione di missione quanto previsto dall'articolo che precede e di durata e con decorrenza dall'inizio formulazione identica a quella del secondo meseC.C.N.L.. 10 febbraio 1962, o nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmentevengono prorogati nella loro validità fino alla scadenza del presente contratto.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferte. Al lavoratore in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrisponderàcorrisponderà oltre alla normale retribuzione mensile: a) il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasportotrasporto impiegati; b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - alloggio, nei limiti della normalità - normalità, quando la durata del servizio della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; c) il ; rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie sostenute per l'espletamento della missione, sempreché siano autorizzate e comprovate. L'azienda, nel caso in cui non abbia già provveduto a farsi carico delle spese, anticiperà al lavoratore una somma congrua per il sostenimento delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, salvo conguaglio con le spese effettivamente sostenute e documentate al rientro della trasferta; dc) una indennità per il rimborso delle spese non documentabili, diverse da quelle di trasferta pari al 30% della normale retribuzione giornaliera. L'indennità di cui alla lettal punto c) non sarà dovuta nel caso che l'assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore. cQuando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennità verrà corrisposta per tutta la durata della missione stessa. Qualora la missione abbia durata inferiore alle 24 ore, per le ore di viaggio effettivamente compiute dall'intermedio per recarsi sul luogo di lavoro (detratto il tempo che sarebbe stato necessario per accedere allo stabilimento), verrà riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera se la missione dura oltre le 12 ore e sino alle 24base (minimo tabellare più contingenza più eventuale terzo elemento). Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità di cui sopra verrà calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera Analogo trattamento sarà riservato all'intermedio per il numero dei giorni tempo impiegato nel viaggio di missioneritorno alla sua abitazione. Il trattamento di cui alla lett. d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazione e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con la maggiorazione di cui all'art. 16. Nei casi Nel caso in cui il lavoratore venga inviato in missione presso altra località o sede di lavoro fuori sede, per incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori dalla della normale residenza per periodi superiori ad un mese, la indennità l'indennità di cui alla lett. d), c) dopo il primo mese, mese verrà corrisposta nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%. Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria e prevalente del lavoratore, l'eventuale indennità di missione potrà essere concordata direttamente con l'azienda. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità di cui alla lett. dc) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, lavoro e non si cumula cumulerà con eventuali trattamenti aziendali e o individuali in atto a tale titolo, riconoscendo riconoscendosi al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Ai fini del Tenuto conto della varietà delle situazioni in atto, i trattamenti economici previsti dal presente articoloarticolo non sono da considerarsi aggiuntivi a trattamenti già in essere a livello aziendale e/o individuale; pertanto, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensilegli stessi verranno assorbiti fino a concorrenza da quanto già previsto a livello aziendale e/o individuale, fatte salve le condizioni di miglior favore. Per il solo settore del vetro le disposizioni di cui alla lett. d) intermedi trasfertisti si intendono coloro che normalmente o per gli operai lunghi periodi dell'anno sono le seguenti: - una indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera (1/25 del minimo tabellare e contingenza mensile), se adibiti a compiere la missione dura oltre 24 ore. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 15% dopo il primo mese e nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmente (esempio: autista non adibito ad altre mansioni). All'impiegato in missione per esigenza di servizio, dovrà essere corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione: a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati; b) il rimborso delle eventuali altre spese vive sostenute per il necessario espletamento della missione; c) il rimborso per spese di vitto e alloggio nei limiti della normalità quando la durata del servizio comporti per il lavoratore tali spese; d) una indennità giornaliera pari al 40% della retribuzione giornaliera (quest'ultima calcolata dividendo per 25 il minimo tabellare e la contingenza mensili) se la missione dura oltre le 12 ore e fino a 6 giorni. L'indennità di cui a questa lett. d) viene ridotta: 1) al 25% della retribuzione per i periodi di missione da 7 a 30 giorni; 2) al 20% della retribuzione nel caso di missione di durata e con decorrenza dall'inizio del secondo mese, o nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmenteloro opera fuori dallo stabilimento.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferte. Al lavoratore 1. Quando la prestazione lavorativa non coincide con la sede ordinaria di lavoro e la stessa avviene per l'intero orario normale giornaliero, ad almeno 70 Km dalla sede abituale o, comunque, quando il luogo della prestazione giornaliera di lavoro è raggiungibile, dalla sede abituale, con i mezzi normali, ivi compresa l'autovettura del dipendente, se autorizzata, in missione un tempo normalmente superiore ad un'ora, si configura la Trasferta con il diritto alla relativa indennità. In tal caso, oltre al rimborso delle spese di viaggio dalla sede abituale al luogo di lavoro comandato e di altre eventuali spese sostenute per esigenze di servizioconto dell'Impresa (purché analiticamente documentate e nei limiti della normalità o aziendalmente definite), l'azienda corrisponderàal Lavoratore dovrà essere corrisposto quanto segue: a) il rimborso delle spese effettive non documentabili, purché analiticamente attestate dal Dipendente, fino ad un importo massimo giornaliero di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto€ 12,00; b) diaria giornaliera, anche detta "Indennità di trasferta", pari a 1/52° della Paga Base Nazionale Mensile, che ristora il disagio connesso al lavoro fuori sede e l'eventuale prolungamento d'orario per i tempi di viaggio, nel limite massimo di 2 ore giornaliere. Oltre tale limite, il tempo di viaggio sarà retribuito con il 70% della Retribuzione Oraria Normale. Eventuale lavoro straordinario effettuato fuori dalla sede abituale di lavoro, purché documentato ed autorizzato, sarà retribuito con le normali maggiorazioni. 2. Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l'impiego di mezzi di locomozione, i relativi costi saranno a carico dell'Impresa. 3. Qualora il mezzo di trasporto sia di proprietà del Lavoratore dovrà essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese per carburanti, lubrificanti, per rischio d'uso, per manutenzione e per usura del mezzo, un compenso pari al 60% del costo chilometrico ACI. 4. Tale compenso esclude i costi per quota interessi, tassa di vitto circolazione, riparazioni e quota capitale, in quanto costi totalmente indipendenti dall'uso aziendale, mentre comprende l'assicurazione RCA per il rischio conseguente a danni subiti dal mezzo a causa di incidente. 5. Il Lavoratore, salvo previsione nel Contratto di assunzione, non può essere inviato in trasferta all'estero, se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative, commerciali o produttive. 6. La trasferta all'estero dovrà essere comunicata, normalmente per iscritto, con preavviso di almeno 3 giorni. 7. Al Lavoratore inviato in trasferta all'estero dovranno essere corrisposti, oltre al rimborso analitico delle spese sostenute, limitatamente alla durata dell'invio, una diaria giornaliera ed alloggio - un rimborso spese non documentabili, con i limiti pari al doppio dell'importo previsto come trattamento di trasferta nazionale di cui ai punti a) e b) che precedono. 8. I dipendenti che prestano abitualmente la loro opera fuori dalla sede nella quale hanno titolarità del rapporto, si definiscono "trasferisti". 9. Agli autisti oltre al rimborso delle spese sostenute, analiticamente documentate, nei limiti della normalità - quando o aziendalmente definiti, sarà riconosciuta la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione; d) una indennità per il rimborso delle spese non documentabili, diverse da quelle diaria giornaliera di cui alla lett. c), pari al 50% della retribuzione giornaliera se la missione dura oltre le 12 ore e sino alle 24. Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità di cui sopra verrà calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione. Il trattamento di cui alla lett. d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazione e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con la maggiorazione di cui all'art. 16. Nei casi in cui il lavoratore venga inviato in missione presso altra località o sede di lavoro per incarichi che richiedono la sua permanenza fuori dalla normale residenza per periodi superiori ad un mese, la indennità di cui alla lett. d), dopo il primo mese, verrà corrisposta nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendo al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Ai fini del presente articolo, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensile. Per il solo settore del vetro le disposizioni di cui alla lett. d) per gli operai sono le seguenti: - una indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera (1/25 del minimo tabellare e contingenza mensile), se la missione dura oltre 24 ore. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 15% dopo il primo mese e nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmente (esempio: autista non adibito ad altre mansioni). All'impiegato in missione per esigenza di servizio, dovrà essere corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione: a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati; b) il rimborso delle eventuali altre spese vive sostenute per il necessario espletamento della missione; c) il rimborso per spese di vitto e alloggio nei limiti della normalità quando la durata del servizio comporti per il lavoratore tali spese; d) una indennità giornaliera pari al 40% della retribuzione giornaliera (quest'ultima calcolata dividendo per 25 il minimo tabellare e la contingenza mensili) se la missione dura oltre le 12 ore e fino a 6 giorni. L'indennità di cui a questa lett. d) viene ridotta: 1) al 25% della retribuzione per i periodi di missione da 7 a 30 giorni; 2) al 20% della retribuzione nel caso di missione di durata e con decorrenza dall'inizio del secondo mese, o nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmente.punto

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Sources: CCNL

Trasferte. Al Trattamento economico di trasferta I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un’indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell’interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione. Le parti confermano che l’indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto. Premesso che gli incrementi dell’indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15 per cento per le quote relative ai pasti e per il 70 per cento per il pernottamento, la misura dell’indennità di trasferta e delle sue quote è pari a: | Quota per il pasto | | | | meridiano o serale | 10,28 | 10,58 | +-----------------------+---------------+---------------+ | Quota per il | | | | pernottamento | 12,61 | 14,01 | +-----------------------+---------------+---------------+ È possibile sostituire l’indennità di trasferta, anche in modo parziale, con un rimborso a pié di lista pari agli importi di cui sopra maggiorati del 15 per cento. II) In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in missione trasferta verrà corrisposta una indennità per esigenze di serviziociascun pasto, l'azienda corrisponderàmeridiano o serale e per il pernottamento secondo le regole che seguono: a) il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto; b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalità - quando la durata corresponsione del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione; d) una indennità sopra citato importo per il rimborso delle spese non documentabili, diverse da quelle di cui alla lett. c), pari al 50% della retribuzione giornaliera se la missione dura oltre le 12 ore e sino alle 24. Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità di cui sopra verrà calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione. Il trattamento di cui alla lett. d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazione e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con la maggiorazione di cui all'art. 16. Nei casi in cui pasto meridiano è dovuta quando il lavoratore venga inviato in missione presso altra località trasferta ad una distanza superiore ai 20 Km. dalla sede, stabilimento, laboratorio o sede di lavoro per incarichi che richiedono la sua permanenza fuori dalla normale residenza per periodi superiori ad un mese, la indennità di cui alla lett. d), dopo il primo mese, verrà corrisposta nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendo al lavoratore la facoltà di optare cantiere per il trattamento da esso ritenuto più favorevolequale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito. Ai fini del presente articoloInoltre, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensile. Per il solo settore del vetro le disposizioni di cui alla lett. d) per gli operai sono le seguenti: - una indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera (1/25 del minimo tabellare e contingenza mensile), se la missione dura oltre 24 ore. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 15% dopo il primo mese e nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmente (esempio: autista non adibito ad altre mansioni). All'impiegato in missione per esigenza di servizio, dovrà essere corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione: a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute l’importo per il viaggiopasto meridiano è dovuto, corrispondenti ai indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto impiegatioppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda. Non si farà luogo alla corresponsione dell’indennità di trasferta qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento di origine rientri in sede in modo da fruire della mensa oppure possa consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe incontrato nella prima mensa, o possa usufruire di normali servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a disposizione dall’azienda. In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a concorrenza dell’indennità prevista per il pasto meridiano; b) il rimborso delle eventuali altre spese vive sostenute la corresponsione dell’indennità per il necessario espletamento della missionepasto serale è dovuta al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro; c) il rimborso per spese la corresponsione dell’indennità di vitto e alloggio nei limiti della normalità quando la durata del servizio comporti per il pernottamento è dovuta al lavoratore tali speseche, usando dei normali mezzi di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22; d) una indennità l’indennità giornaliera pari al 40% della retribuzione giornaliera (quest'ultima calcolata dividendo per 25 il minimo tabellare e la contingenza mensili) se la missione dura oltre le 12 ore e fino a 6 giorni. L'indennità di cui a questa lett. d) viene ridotta: al punto 1) al 25% della retribuzione per i periodi di missione da 7 a 30 giorni; 2) al 20% della retribuzione nel caso di missione di durata e con decorrenza dall'inizio del secondo meseè dovuta quando si verificano congiuntamente le condizioni previste ai punti a), o nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni b), c). Fermo restando che il lavoratore disimpegna normalmentenon ha alcun obbligo di presentare documentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario, le parti confermano che gli importi di cui alle lettere precedenti non saranno erogati nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell’interesse del datore di lavoro relative al pernottamento ed ai pasti. Resta salva, la facoltà della direzione aziendale di disporre per esigenze tecniche, produttive ed organizzative, la permanenza del lavoratore nel luogo presso il quale è stato comandato riconoscendo le relative quote dell’indennità di trasferta. Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento economico della sede, stabilimento o cantiere di origine, derivante da lavorazioni ad incentivo. Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad economia avrà diritto alla sua paga base maggiorata della media di cottimo realizzata nel trimestre precedente all’invio in trasferta. La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per tutta la durata del cantiere o dell’opera presso il quale o per la quale lo stesso è stato comandato dall’azienda.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Trasferte. Al lavoratore All'impiegato in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrisponderà, oltre alla normale retribuzione mensile: a) il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasportotrasporto impiegati; b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - e alloggio, nei limiti della normalità - normalità, quando la durata del servizio della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; c) il ; rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie sostenute per l'espletamento della missione, sempreché siano autorizzate e comprovate. L'azienda, nel caso in cui non abbia già provveduto a farsi carico delle spese, anticiperà al lavoratore una somma congrua per il sostenimento delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, salvo conguaglio con le spese effettivamente sostenute e documentate al rientro della trasferta; dc) una indennità per il rimborso delle spese non documentabili, diverse da quelle di trasferta pari al 30% della normale retribuzione giornaliera. L'indennità di cui alla lettal punto c) non sarà dovuta nel caso che l'assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore. cQuando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennità verrà corrisposta per tutta la durata della missione stessa. Qualora la missione abbia durata inferiore alle 24 ore, per le ore di viaggio effettivamente compiute dall'impiegato per recarsi sul luogo di lavoro (detratto il tempo che sarebbe stato necessario per accedere allo stabilimento), verrà riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera se la missione dura oltre le 12 ore e sino alle 24base (minimo tabellare più contingenza più eventuale terzo elemento). Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità di cui sopra verrà calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera Analogo trattamento sarà riservato all'impiegato per il numero dei giorni tempo impiegato nel viaggio di missioneritorno alla sua abitazione. Il trattamento di cui alla lett. d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazione e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con la maggiorazione di cui all'art. 16. Nei casi Nel caso in cui il lavoratore l'impiegato venga inviato in missione presso altra località o sede di lavoro fuori sede, per incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori dalla della normale residenza per periodi superiori ad un mese, la indennità l'indennità di cui alla lett. d), c) dopo il primo mese, mese verrà corrisposta nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità di cui alla lett. dc) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, lavoro e non si cumula cumulerà con eventuali trattamenti aziendali e o individuali in atto a tale titolo, riconoscendo al lavoratore riconoscendosi all'impiegato la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Ai fini del presente articolo, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensile. Per il solo settore del vetro le disposizioni di cui alla lett. d) per gli operai sono le seguenti: - una indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera (1/25 del minimo tabellare e contingenza mensile), se la missione dura oltre 24 ore. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 15% dopo il primo mese e nei casi in cui Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria e prevalente del lavoratore, l'eventuale indennità di missione potrà essere concordata direttamente con l'azienda. Nota a verbale per impiegati trasfertisti Tenuto conto della varietà delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmente (esempio: autista situazioni in atto, i trattamenti economici previsti dal presente articolo non adibito ad altre mansioni). All'impiegato sono da considerarsi aggiuntivi a trattamenti già in missione per esigenza di servizioessere a livello aziendale e/o individuale; pertanto, dovrà essere corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione: a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati; b) il rimborso delle eventuali altre spese vive sostenute per il necessario espletamento della missione; c) il rimborso per spese di vitto e alloggio nei limiti della normalità quando la durata del servizio comporti per il lavoratore tali spese; d) una indennità giornaliera pari al 40% della retribuzione giornaliera (quest'ultima calcolata dividendo per 25 il minimo tabellare e la contingenza mensili) se la missione dura oltre le 12 ore e gli stessi verranno assorbiti fino a 6 giorniconcorrenza da quanto già previsto a livello aziendale e/o individuale, fatte salve le condizioni di miglior favore. L'indennità di cui Per impiegati trasfertisti si intendono coloro che normalmente o per lunghi periodi dell'anno sono adibiti a questa lett. d) viene ridotta: 1) al 25% della retribuzione per i periodi di missione da 7 a 30 giorni; 2) al 20% della retribuzione nel caso di missione di durata e con decorrenza dall'inizio del secondo mese, o nei casi in cui compiere la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmenteloro opera fuori dallo stabilimento.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro