Trasferta. Al Lavoratore comandato a prestare la propria opera fuori dalla sede contrattuale di lavoro per il quale è stato assunto si configura la trasferta. Al Lavoratore inviato in trasferta in Italia o all’estero dovrà essere corrisposto il rimborso analitico delle spese di viaggio dalla sede contrattuale al luogo di lavoro comandato ed al ristoro d’altre eventuali spese sostenute dal Lavoratore per conto dell’Azienda, quali vitto e alloggio (purché analiticamente documentate, nei limiti della normalità e autorizzate), limitatamente alla durata dell’invio. E’ possibile sostiuire il “rimborso a pié di lista” di cui al precedente comma, anche in modo parziale, con una indennità di trasferta aziendalmente definita che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese sostenute dal Lavoratore relative al pernottamento e ai pasti. Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l’impiego di mezzi di locomozione, i relativi costi saranno a carico dell’Azienda. Qualora il Lavoratore utilizzi il proprio mezzo di trasporto, purchè sia stato preventivamente autorizzato dal Datore, l’Azienda, avuto riguardo alla percorrenza e al tipo di autovettura autorizzata, dovrà riconoscere al dipendente almeno il rimborso dei costi proporzionali (quota capitale; carburante; pneumatici; manutenzione e riparazioni) risultanti dalle Tabelle ACI. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli che, entro i limiti massimi di costo delle Tabelle ACI, potranno essere liberamente concordate tra le Parti interessate. La trasferta all’estero dovrà essere comunicata, normalmente per iscritto, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.
Appears in 3 contracts
Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trasferta. Al Lavoratore comandato a prestare la propria opera fuori dalla sede contrattuale di lavoro per il quale è stato assunto si configura la trasferta. Al Lavoratore inviato in trasferta in Italia o all’estero dovrà essere corrisposto il rimborso analitico delle spese di viaggio dalla sede contrattuale al luogo di lavoro comandato ed al ristoro d’altre eventuali spese sostenute dal Lavoratore per conto dell’Azienda, quali vitto e alloggio (purché analiticamente documentate, nei limiti della normalità e autorizzate), limitatamente alla durata dell’invio. E’ È possibile sostiuire sostituire il “rimborso a pié piè di lista” di cui al precedente comma, anche in modo parziale, con una indennità di trasferta aziendalmente definita che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese sostenute dal Lavoratore relative al pernottamento e ai pasti. Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l’impiego di mezzi di locomozione, i relativi costi saranno a carico dell’Azienda. Qualora il Lavoratore utilizzi il proprio mezzo di trasporto, purchè purché sia stato preventivamente autorizzato dal Datore, l’Azienda, avuto riguardo alla percorrenza e al tipo di autovettura autorizzata, dovrà riconoscere al dipendente almeno il rimborso dei costi proporzionali (quota capitale; carburante; pneumatici; manutenzione e riparazioni) risultanti dalle Tabelle ACI. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli che, entro i limiti massimi di costo delle Tabelle ACI, potranno essere liberamente concordate tra le Parti interessate. La trasferta all’estero dovrà essere comunicata, normalmente per iscritto, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.
Appears in 1 contract
Trasferta. Al Lavoratore comandato a prestare la propria opera fuori dalla sede contrattuale di lavoro per il quale è stato assunto si configura la trasferta. Al Lavoratore All’impiegato inviato in trasferta in Italia o all’estero dovrà essere corrisposto il missione per esigenze di servizio, l’azienda corrisponderà, oltre alla normale retribuzione mensile:
a) rimborso analitico delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati;
b) rimborso delle spese di viaggio dalla sede contrattuale al luogo di lavoro comandato ed al ristoro d’altre eventuali spese sostenute dal Lavoratore per conto dell’Azienda, quali vitto e alloggio (purché analiticamente documentatealloggio, nei limiti della normalità normalità, quando la durata della missione obblighi l’impiegato ad incontrare spese;
c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l’espletamento della missione sempreche siano autorizzate e autorizzate), limitatamente alla durata dell’invio. E’ possibile sostiuire il “rimborso a pié di lista” di cui al precedente comma, anche in modo parziale, con comprovate;
d) una indennità di trasferta aziendalmente definita pari al 30 per cento della retribuzione giornaliera (stipendio di fatto o contingenza). L’indennità di cui al punto d) non sarà dovuta nel caso che l’assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore. Quando la missione abbia durata superiore alle 24 ore, tale indennità verrà corrisposta per tutta la durata della missione stessa. Nel caso in cui l’impiegato venga inviato in missione fuori sede, per incarichi che richiedono la sua natura ha lo scopo permanenza con pernottamento fuori della sua normale residenza per periodi superiori ad un mese, l’indennità di risarcire forfettariamente le spese sostenute dal Lavoratore relative al pernottamento cui alla lettera d), dopo il primo mese, verrà corrisposta nella misura del 20 per cento. Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria e ai pastiprevalente dell’impiegato, l’eventuale indennità di missione potrà essere concordata direttamente con l’azienda. Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l’impiego L’indennità di mezzi cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di locomozionelavoro e non si cumulerà con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all’impiegato la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. In occasione delle trasferte all’estero, l’azienda provvede ad un’adeguata copertura assicurativa contro i relativi costi saranno a carico dell’Azienda. Qualora il Lavoratore utilizzi il proprio mezzo di trasporto, purchè sia stato preventivamente autorizzato dal Datore, l’Azienda, avuto riguardo alla percorrenza e al tipo di autovettura autorizzata, dovrà riconoscere al dipendente almeno il rimborso dei costi proporzionali (quota capitale; carburante; pneumatici; manutenzione e riparazioni) risultanti dalle Tabelle ACI. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli che, entro i limiti massimi di costo delle Tabelle ACI, potranno essere liberamente concordate tra le Parti interessate. La trasferta all’estero dovrà essere comunicata, normalmente per iscritto, con preavviso di almeno 10 (dieci) giornirischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.
Appears in 1 contract
Trasferta. Al Lavoratore All’operaio in servizio comandato a prestare la propria opera fuori dalla sede contrattuale in luogo diverso da quello d’assunzione, compete un’indennità di lavoro per il quale è stato assunto trasferta, nella seguente misura: 10 / 18 km 4% 19 / 40 km 8% 41 / 80 km 12% da 81 km 15% Per distanze superiori a 120 km le Imprese si configura la trasfertaimpegnano a reperire adeguata sistema- zione in loco, nell’ipotesi che ciò non fosse possibile, si individueranno idonee soluzioni a livello aziendale. Al Lavoratore inviato in trasferta in Italia o all’estero dovrà essere corrisposto Le distanze vengono misurate dal Palazzo Municipale del Comune di assunzione. All’operaio spetta, inoltre, il rimborso analitico delle spese di viaggio dalla sede contrattuale al luogo viaggio, salvo che l’impresa datrice di lavoro comandato ed provveda al ristoro d’altre eventuali spese sostenute dal Lavoratore trasporto con propri automezzi. Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore riconosciuti a livello di singola impresa e/o cantiere. Le parti si impegnano ad individuare soluzioni alternative, per conto dell’Aziendal’applicazione della trasferta, quali vitto e alloggio (purché analiticamente documentate, nei limiti della normalità e autorizzate), limitatamente alla durata dell’invioatte a soddisfare particolari esigenze produttive. E’ possibile sostiuire il “rimborso a pié di lista” La indennità di cui al precedente comma1° comma del presente articolo, anche calcolata sugli elementi della retribuzione di cui ai CCNL di riferimento, non è dovuta nel caso l’operaio venga favorito dall’avvicinamento alla sua abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio, da intendersi attuato nel caso in modo parzialecui ci sia un avvicinamento al cantiere, con una situato nel raggio di 10 km . Le maggiori indennità previste per l’uno e l’altro titolo (indennità di trasferta aziendalmente definita e indennità di alta montagna) non vengono cumulate, ma la maggiore assorbe la minore. Le parti convengono di erogare al lavoratore addetto alla conduzione dell’automezzo adibito al trasporto di operai per e dal cantiere una maggiorazione della indennità di trasferta. L’indennità spettante al lavoratore addetto alla conduzione dell’automezzo, non si confi- gura come avente natura retributiva, mancando il presupposto della sinallagmaticità e della continuità della prestazione ed anche in considerazione della marginale utilità in capo all’Impresa. In considerazione della definizione e delle modalità di svolgimento della trasferta, come disciplinata dai CCNL, viene ribadita la qualificazione dell’indennità in esame come maggiorazione della trasferta esente dall’imposizione fiscale e contributiva nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali. Tutto questo in considerazione che le attuali disposizioni in vigore, in materia di esen- zione, danno piena competenza alla contrattazione di definirla, pertanto gli estensori, ribadiscono la volontà circa la non assoggettabilità nei limiti e nelle misure disposte dalla norma sia a livello fiscale che contributivo. Pertanto a decorrere dal 01.01.2013 viene erogata come segue: • per sua natura ha lo scopo distanze da 4 a 10 km € 6,68 giornalieri • per distanze da 11 a 20 km € 12,56 giornalieri • per distanze da 21 a 30 km € 15,22 giornalieri • per distanze da 31 a 40 km € 17,99 giornalieri • per distanze oltre i 41 km € 23,69 giornalieri Si richiama la previsione dell’Articoli dei CCNL sopra richiamati circa gli obblighi e le responsabilità nella condotta degli automezzi aziendali affidati agli autisti. Restano confermate eventuali condizioni di risarcire forfettariamente le spese sostenute dal Lavoratore relative al pernottamento e ai pasti. Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l’impiego di mezzi di locomozione, i relativi costi saranno a carico dell’Azienda. Qualora il Lavoratore utilizzi il proprio mezzo di trasporto, purchè sia stato preventivamente autorizzato dal Datore, l’Azienda, avuto riguardo alla percorrenza e al tipo di autovettura autorizzata, dovrà riconoscere al dipendente almeno il rimborso dei costi proporzionali (quota capitale; carburante; pneumatici; manutenzione e riparazioni) risultanti dalle Tabelle ACI. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli che, entro i limiti massimi di costo delle Tabelle ACI, potranno essere liberamente concordate tra le Parti interessate. La trasferta all’estero dovrà essere comunicata, normalmente per iscritto, con preavviso di almeno 10 (dieci) giornimiglior favore in atto nelle singole imprese e/o cantieri.
Appears in 1 contract