TRASFERIMENTI VERSO PAESI TERZI Clausole campione

TRASFERIMENTI VERSO PAESI TERZI. Il Responsabile del trattamento non può trasferire i dati personali provenienti dal Titolare al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) senza il previo consenso scritto e le istruzioni del Titolare, nel rispetto del presente Accordo e delle disposizioni atte a garantire la protezione dei dati personali di cui agli articoli del Capo V del GDPR, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.
TRASFERIMENTI VERSO PAESI TERZI. Se utilizzate i nostri servizi per prenotare veicoli che verranno noleggiati in un paese terzo, trasmettiamo i vostri dati personali e i dati di qualsiasi altro conducente ai nostri partner commerciali presenti in quel paese terzo. Ciò si applica anche se si utilizzano programmi fedeltà/di raccolta punti di partner che collaborano da paesi terzi. In caso di danni e/o sinistri in un paese terzo, possiamo inviare i dati personali e i dati degli altri conducenti alle autorità competenti e alle compagnie assicurative presenti nel paese terzo. Il trasferimento verso un paese terzo avviene sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione europea. In mancanza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea nel paese terzo corrispondente, il trasferimento in un paese terzo avviene sulla base di adeguate garanzie ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2 del RGPD. È possibile richiedere le copie di queste garanzie a SIXT all'indirizzo sopra indicato (vedere → Responsabile). I paesi terzi sono tutti i paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Lo Spazio economico europeo comprende tutti i paesi dell'Unione europea, nonché i paesi della cosiddetta zona di libero scambio europea. Tali paesi sono Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).