Trasferimenti oltre confine Clausole campione

Trasferimenti oltre confine. Il Cliente accetta che IBM possa trattare il contenuto, inclusi i Dati Personali, ai sensi delle leggi e dei requisiti pertinenti entro i confini nazionali per i responsabili e subincaricati del trattamento nei seguenti paesi al di fuori dell'Area Economica Europea e nei paesi che la Commissione Europea ritiene abbiano livelli di sicurezza adeguati: gli USA.
Trasferimenti oltre confine. Se il Cliente inserisce Dati Personali per le offerte IBM SaaS negli Stati Membri dell'UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Turchia e in qualsiasi altro paese europeo che abbia adottato delle norme legislative locali sulla protezione e sulla tutela dei dati personali, il Cliente accetta che IBM possa trasferire il Contenuto, inclusi i Dati Personali, ai sensi delle leggi e dei requisiti pertinenti, al di fuori dei confini nazionali attraverso i responsabili e incaricati del trattamento, nei seguenti paesi al di fuori dell'Area Economica Europea e nei paesi che la Commissione Europea ritiene abbiano livelli di sicurezza adeguati: IBM Corporation Subincaricato 0 Xxx Xxxxxxx Xx. Xxxxxx, XX 00000, XXX I IBM India Private Limited Subincaricato Xx. 00, Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx 000000 Xxxxx Il Cliente accetta che IBM possa, ove lo ritenesse necessario e previa notifica, variare l'elenco delle sedi nazionali per la fornitura dell'offerta IBM SaaS. Se il Cliente rende i dati personali disponibili nei servizi IBM SaaS all'interno degli Stati Membri dell'UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera o Turchia e in qualsiasi altro paese europeo che abbia adottato delle norme legislative locali sulla protezione e sulla privacy dei dati personali oppure se il Cliente ha utenti autorizzati o dispositivi in tali paesi, il Cliente, quale unico Titolare del Trattamento, nomina IBM quale responsabile esterno del trattamento di tali informazioni ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 196/2003 e xx.xx.. IBM tratterà tali Dati Personali esclusivamente per gli scopi richiesti per l’erogazione dell'offerta IBM SaaS, in conformità alle condizioni contenute nella descrizione dei servizi IBM SaaS pubblicate da IBM; il Cliente, inoltre, accetta che tale trattamento venga effettuato in conformità alle istruzioni fornite dal Cliente stesso.
Trasferimenti oltre confine. Se il Cliente inserisce Informazioni Personali per i Servizi IBM Cloud negli Stati Membri dell'UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Turchia e in qualsiasi altro paese europeo che abbia adottato delle norme legislative locali sulla protezione e sulla tutela dei dati personali, il Cliente accetta che IBM possa trattare il Contenuto, incluse le Informazioni Personali, ai sensi delle leggi e dei requisiti pertinenti, al di fuori dei confini nazionali attraverso i responsabili e subincaricati del trattamento, nei seguenti paesi al di fuori dell'Area Economica Europea e nei paesi che la Commissione Europea ritiene abbiano livelli di sicurezza adeguati: IBM Corporation Subincaricato 0 Xxx Xxxxxxx Xx. Xxxxxx, XX 00000, XXX I IBM India Private Limited Subincaricato Xx. 00, Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx 000000 Xxxxx Il Cliente accetta che IBM possa variare, ove lo ritenesse necessario e previa notifica, l'elenco delle sedi nazionali per la fornitura dei Servizi Cloud.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).