Common use of Ticket Clause in Contracts

Ticket. a. Viene confermato il servizio sostitutivo di mensa tramite il cosiddetto sistema ticket. Il ticket verrà attribuito a tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o in apprendistato, e part-time di durata pari o superiore a 30 hh settimanali, in ragione delle giornate di effettiva presenza in servizio, e fermo restando il limite di attribuzione di un solo ticket/giorno. b. Il valore del ticket, mediante il quale è attuato il servizio di mensa, non fa parte della retribuzione e non ha pertanto riflessi diretti o indiretti sugli istituti legali e contrattuali previsti dal rapporto di lavoro dei dipendenti. c. L’attribuzione del ticket è correlata alla effettiva presenza giornaliera in regime di orario ordinario per almeno 6 ore. Il ticket sarà inoltre corrisposto in caso di fruizione di permesso sindacale di qualunque durata. d. Il ticket verrà attribuito anche in caso di prestazioni rese nel 6° e 7° giorno, nonché nelle festività infrasettimanali, a tutto il personale secondo i criteri di cui al punto 2, lett. a) purché lavorate per l’intera prestazione prevista per le giornate del sabato. e. Il ticket avrà carattere di assoluta volontarietà, senza contropartite di sorta per chi non ritenesse in qualche o in nessun caso di usufruirne. f. Al personale in regime di orario flessibile il ticket sarà corrisposto indipendentemente dalla durata della prestazione giornaliera, resa in giorni lavorativi. g. Il valore facciale del ticket per il periodo di efficacia della presente intesa sarà pari rispettivamente a : Euro 6.40 per l’anno 2013 a decorrere dal 01.10.2013 Euro 6.60 per l’anno 2014 a decorrere dal 01.7.2014 Euro 7.00 per l’anno 2015 a decorrere dal 01.07.2015 h. il corrispettivo a carico del lavoratore, a partire dal 1° luglio 2015, è fissato nella misura di Euro 0.10/ticket. i. In conformità con il richiamato Protocollo di Intenti, per il personale proveniente da altre società del Gruppo Acea, troveranno applicazione le normative collettive vigenti in materia con riguardo sia agli importi che ai criteri ivi definiti.

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Sources: Verbal Agreement

Ticket. a. Viene confermato Al personale va erogato , un ticket pasto giornaliero di euro 5,29 (cinque euro e ventinove centesimi), per i giorni di presenza al lavoro in cui effettivamente venga consumato il servizio sostitutivo pasto presso pubblici esercizi all'uopo convenzionati. Ad integrazione del ticket giornaliero viene corrisposta un’indennità sostitutiva mensa pari ad € 2,21 (due euro e ventuno centesimi) che dal 1.7.2010 diviene pari ad € 2,91 (due Euro e novantuno centesimi ) da erogare mensilmente in busta paga per i gg. di mensa tramite il cosiddetto sistema ticketpresenza. Il ticket verrà attribuito a tutti i pasto e l’indennità sostitutiva mensa spetta no ai dipendenti prese nti in azienda, con contratto orario di lavoro che comprenda l'intervallo pe r il pasto (compresi i turnisti ad orario intero). Al personale che svolga nella giornata orario pari a tempo indeterminato5 ore lavorative compete il solo ticket pasto , determinato per i giorni di effettiva presenza, nella misura ridotta di € 5,29. L’indennità sostitutiva di mensa non concorre alla determinazione di alcun istituto contrattuale o legale e non viene considerata ai fini della contribuzione al Fondo Pensione Nazionale per il Personale delle BCC. I tickets, intestati ai singoli dipendenti, vanno distribuiti mensilmente e con validità annuale - i medesimi dipendenti sono tenuti ad annotare la data di effettiva utilizzazione e ad apporre la propria firma, per conferma, mentre i pubblici esercizi presso cui veng ono utilizzati sono tenuti ad apporre timbro e firma, per identificazione. I tickets pasto sono riservati personalmente agli intestatari e possono essere utilizzati soltanto come sopra ordinato. Pertanto essi non sono cumulabili, né cedibili, né commercia bili, né convertibili. Il trattamento di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, eventuali analoghi trattamenti aziendali in vigore, fatti salvi quelli di miglior favore. II ticket pasto viene corrisposto ai dirigenti sindacali in permesso con diritto al normale trattamento economico e alle lavoratrici in permesso retribuito ai sensi dell'art. 10 della legge 1204/ 1971. Le Aziende provvedono, eventualmente anche per il tramite della Federazione regionale, alla stipula di convenzioni con società che svolgon o servizio di ticket pasto. Laddove dette società non fossero in grado di garantire adeguatamente il servizio, le Aziende, d'intesa con le rappresentanze sindacali aziendali o in apprendistatomancanza con le ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CIR, provvedono alla stipulazi one di convenzioni con singoli esercizi, purché forniti di licenza di somministrazione pasti così come indicati nell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 25.8.1991, n. 287. Annualmente, e part-time nel mese di durata pari o superiore a 30 hh settimanaliDicembre dell’anno precedente quello considerato, il personale cui compete l’indennità sostitutiva mensa può optare affinché il datore di lavoro, in ragione delle giornate luogo dell’erogazione di effettiva presenza in serviziodetta indennità, versi il corrispondente importo spettante , e fermo restando il limite di attribuzione di un solo ticket/giorno. b. Il valore del ticket, mediante il quale è attuato il servizio di mensa, non fa parte della retribuzione e non ha pertanto riflessi diretti o indiretti sugli istituti legali e contrattuali previsti dal rapporto di lavoro dei dipendenti. c. L’attribuzione del ticket è correlata alla effettiva presenza giornaliera in regime di orario ordinario per almeno 6 ore. Il ticket sarà inoltre corrisposto in caso di fruizione di permesso sindacale di qualunque durata. d. Il ticket verrà attribuito anche in caso di prestazioni rese nel 6° e 7° giorno, nonché nelle festività infrasettimanali, a tutto il personale secondo i criteri di cui al punto 2secondo comma , lett. a) purché lavorate per l’intera prestazione prevista per le giornate al Fondo Pensione Nazionale a titolo di contrib uzione aggiuntiva aziendale da riferire alla posizione previdenziale individuale del sabatolavoratore che ha svolto l’opzione. e. Il ticket avrà carattere di assoluta volontarietà, senza contropartite di sorta per chi non ritenesse in qualche o in nessun caso di usufruirne. f. Al personale in regime di orario flessibile il ticket sarà corrisposto indipendentemente dalla durata della prestazione giornaliera, resa in giorni lavorativi. g. Il valore facciale del ticket per il periodo di efficacia della presente intesa sarà pari rispettivamente a : Euro 6.40 per l’anno 2013 a decorrere dal 01.10.2013 Euro 6.60 per l’anno 2014 a decorrere dal 01.7.2014 Euro 7.00 per l’anno 2015 a decorrere dal 01.07.2015 h. il corrispettivo a carico del lavoratore, a partire dal 1° luglio 2015, è fissato nella misura di Euro 0.10/ticket. i. In conformità con il richiamato Protocollo di Intenti, per il personale proveniente da altre società del Gruppo Acea, troveranno applicazione le normative collettive vigenti in materia con riguardo sia agli importi che ai criteri ivi definiti.

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Sources: Contratto Integrativo Regionale