SUBAPPALTI. Edizionedel 31 luglio 2016 Qualora l'Appaltatore intenda affidare in subappalto, alle condizioni previ!ite dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'esecuzione di alcune attività facenti parte. delle prestazioni contrattualmente previste e si sia riservato, in tal senso, in sede di offerta, questi deve depositare presso Anas, da intendersi quale istanza formale di subappalto, il Contratto di subappalto (originale o copia autenticata), corredato dalla documentazione di cui al medesimo articolo 105, commi 7 e 18 del D.Lgs. n. 50/2016, in coerenza con quanto già dichiarato in sede di offerta e successivamentè recepito nel Contratto di appalto. AI momento del deposito del Contratto, l'Appaltatore dovrà inoltre presentare la certificazione attestante l'eventuale possesso, da parte del subappaltatore, dei re- quisiti di micro, piccola o media impresa di cui all'art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. n. 50/2016. 11 deposito del Contratto deve aver luogo almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto di subappalto. Anas prowederà alla verifica che nei contratti di subappalto e/o subcontratti sia inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o subcontraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 136/2010. A tal fine, sarà cura dell'Appaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas, copia conforme all'originale del Contratto di subappalto e/o subcontratto. Si applicano all'Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti lé verifiche previste dalla vigente normativa antimafia ed, in particolare, dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e nella Legge n.o 136/2010 e s.m.i. nonché le prescrizioni conte- nute nel presente Capitolato. Resta fermo che, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del citato D.Lgs. n. 159/2011, l'affida- mento in subappalto o in cottimo nonché l'attivazione di sub-contratti restano vie- tati, a prescindere dall'importo dei servizi, qualora per l'impresa subappalta- trice/subcontraente/cottimista sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 91 comma 6 dello stesso ▇.▇▇▇. n. 159/2011. Anas si riserva di dare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito del Contratto di subappalto, la propria eventuale autorizzazione espressa, che deve essere esibita alla Rappresentanza di Anas, al fine di consentire l'accesso al subappaltatore al sito Anas, per lo svolgimento del servizio. Anas si riserva la facoltà di prorogare tale ter- mine, per una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Anas tuttavia ha sempre la facoltà di rimuovere l'autorizzazione qualora accerti, in qualsiasi momento, l'esi, stenza di cause ostative al subappalto ai sensi della normativa vigente in materia. Edizione del 31 luglio 2016 ~el caso in cui l'Appaltatore affidi anche solo parte delle attività in subappalto senza , la preventiva autorizzazione, oppure nel caso in cui il subappaltatore autorizzato subappalti, a sua volta, le prestazioni affidate, Anas può awalersi della facoltà di risoluzione del Contratto a norma dell'art. 5, costituendo tale fattispecie grave ina- dempimento agli obblighi contrattuali dell'Appaltatore. Con riferimento ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, ferma restando la responsabilità del progetti sta, è fatto divieto all'Appaltatore di awalersi del su- bappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione .d.i elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
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SUBAPPALTI. Edizionedel 31 luglio 2016 Ai sensi dell'alt. 31, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, l'Aggiudicatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici, e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Qualora l'Appaltatore intenda affidare in subappalto, alle condizioni previ!ite dall'artpreviste dall'alt. 105 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'esecuzione di alcune attività facenti parte. parte delle prestazioni contrattualmente previste e si sia riservato, in tal senso, in sede di offertaistanza di partecipazione, questi ad avvenuta aggiudicazione deve depositare presso Anas, da intendersi quale istanza formale di subappalto, la Amministrazione Committente il Contratto di subappalto (originale o copia autenticata), corredato dalla documentazione di cui al medesimo articolo 105, commi 7 e 18 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016, in coerenza con quanto già dichiarato in sede di offerta istanza di partecipazione e successivamentè successivamente recepito nel Contratto di appalto. AI Al momento del deposito del Contratto, l'Appaltatore dovrà inoltre presentare la certificazione attestante l'eventuale possesso, da parte del subappaltatore, dei re- quisiti requisiti di micro, piccola o media impresa di cui all'art. 3, comma 1, lettera aa) del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016. 11 Il deposito del Contratto deve aver luogo almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto di subappalto. Anas prowederà La Amministrazione Committente provvederà alla verifica che nei contratti di subappalto e/o subcontratti sia inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o subcontraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 136/201013E/2010. A tal fine, sarà cura dell'Appaltatore inviare alla Rappresentanza di Anasal RUP, copia conforme all'originale del Contratto di subappalto e/o subcontratto. Si applicano all'Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti subappaltatori ed ai sub contraenti lé le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia ede, in particolare, dal D.LgsD. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e nella Legge n.o n.° 136/2010 e s.m.i. nonché le prescrizioni conte- nute contenute nel presente Capitolato. Resta fermo che, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del citato D.LgsD. Lgs. n. 159/2011, l'affida- mento l'affidamento in subappalto o in cottimo nonché l'attivazione di sub-contratti subcontratti restano vie- tativietati, a prescindere dall'importo dei servizi, qualora per l'impresa subappalta- tricesubappaltatrice/subcontraente/cottimista sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 91 comma 6 dello stesso ▇.▇▇▇D. Lgs. n. 159/2011. Anas La Amministrazione Committente si riserva di dare, entro 30 15 (trentaquindici) giorni dalla data di deposito del Contratto di subappalto, la propria eventuale autorizzazione espressa, che deve essere esibita alla dalla Rappresentanza di Anasdella Amministrazione Committente, al fine di consentire l'accesso al subappaltatore al sito Anas, per lo svolgimento del servizio. Anas La Amministrazione Committente si riserva la facoltà di prorogare tale ter- minetermine, per una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Anas La Amministrazione Committente tuttavia ha sempre la facoltà di rimuovere l'autorizzazione qualora accerti, in qualsiasi momento, l'esi, stenza l'esistenza di cause ostative al subappalto ai sensi della normativa vigente in materia. Edizione del 31 luglio 2016 ~el Nel caso in cui l'Appaltatore affidi anche solo parte delle attività in subappalto senza , la preventiva autorizzazione, oppure nel caso in cui il subappaltatore autorizzato subappalti, a sua volta, le prestazioni affidate, Anas la Amministrazione Committente può awalersi avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto a norma dell'art. 5, costituendo tale fattispecie grave ina- dempimento inadempimento agli obblighi contrattuali dell'Appaltatore. Con riferimento ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, ferma restando la responsabilità del progetti sta, è fatto divieto all'Appaltatore di awalersi del su- bappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione .d.i elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTI. Edizionedel Edizione del 31 luglio 2016 Qualora l'Appaltatore intenda affidare in subappalto, alle condizioni previ!ite previste . dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'esecuzione di alcune attività facenti parte. parte delle prestazioni contrattualmente previste e si sia riservato, in tal senso, in sede di offerta, questi deve depositare presso Anas, da intendersi quale istanza formale di subappalto, il Contratto di subappalto (originale o copia autenticata), corredato dalla documentazione di cui al medesimo articolo 105, commi 7 e 18 del D.Lgs. n. 50/2016, in coerenza con quanto già dichiarato in sede di offerta e successivamentè successivamente recepito nel Contratto di appalto. AI momento del deposito del Contratto, l'Appaltatore dovrà inoltre presentare la certificazione attestante l'eventuale possesso, da parte del subappaltatore, dei re- quisiti di micro, piccola o media impresa di cui all'art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. n. 50/2016. 11 Il deposito del Contratto deve aver luogo almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto di subappalto. Anas prowederà provvederà alla verifica che nei contratti di subappalto e/o subcontratti sia inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o subcontraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 136/2010. A tal fine, sarà cura dell'Appaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas, copia conforme all'originale del Contratto di subappalto e/o subcontratto. Si applicano all'Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti lé le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia ed, in particolare, dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e nella Legge n.o 136/2010 e s.m.i. nonché le prescrizioni conte- nute nel presente Capitolato. Resta fermo che, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del citato D.Lgs. n. 159/2011, l'affida- mento in subappalto o in cottimo nonché l'attivazione di sub-contratti restano vie- tati, a prescindere dall'importo dei servizi, qualora per l'impresa subappalta- trice/subcontraente/cottimista sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 91 comma 6 dello stesso ▇.▇▇▇. n. 159/2011. Anas si riserva di dare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito del Contratto ContrattQ di subappalto, la propria eventuale autorizzazione espressa, che deve essere esibita alla Rappresentanza di Anas, al fine di consentire l'accesso al subappaltatore al sito Anas, per lo svolgimento del servizio. Anas si riserva la facoltà di prorogare tale ter- mine, per una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Anas tuttavia ha sempre la facoltà di rimuovere l'autorizzazione qualora accerti, in qualsiasi momento, l'esi, l'esi- stenza di cause ostative al subappalto ai sensi della normativa vigente in materia. Edizione del 31 luglio 2016 ~el .• Nel caso in cui l'Appaltatore affidi anche solo parte delle attività in subappalto senza , la preventiva autorizzazione, oppure nel caso in cui il subappaltatore autorizzato subappalti, a sua volta, le prestazioni affidate, Anas può awalersi della facoltà di risoluzione del Contratto a norma dell'art. 5, costituendo tale fattispecie grave ina- dempimento agli obblighi contrattuali dell'Appaltatore. Con riferimento ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, ferma restando la responsabilità del progetti sta, è fatto divieto all'Appaltatore di awalersi del su- bappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione .d.i .dì elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
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