SUBAPPALTI. Si rinvia all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Tutte le Imprese, ai sensi dell’articolo 105 del D. Lgs. n. 50/16, dovranno indicare nell’ambito dell’offerta le attività che intendono eventualmente subappaltare a terzi, pena il diniego della successiva autorizzazione al subappalto, nei limiti comunque del massimale previsto dalla normativa rispetto al singolo affidamento. Si procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazione dallo stesso eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore. In questi casi sarà necessario trasmettere alla stazione appaltante dichiarazione firmata dall’appaltatore e dal subappaltatore, riportante la tipologia dei lavori e l’importo da corrispondere. Nel caso in cui non sussistono le condizioni sopra riportate e non si procede al pagamento diretto al subappaltatore, è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro e non oltre 20 giorni dalla data di ciascun pagamento relativo ad un SAL, il corrispettivo riconosciuto ai subappaltatori e copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti via via al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzia. La Stazione Appaltante si riserva di non procedere al pagamento né del SAL successivo, né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva se l’appaltatore non avrà ottemperato all’obbligo di cui al comma precedente. Ai sensi dell’articolo 105 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 si evidenzia che la quota massima subappaltabile non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo del singolo contratto (fatto salvo quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo), e l’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di tale articolo, nonché quanto espressamente indicato in merito nello schema di contratto. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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Sources: Accordo Quadro Per Esecuzione Di Lavori Pubblici, Accordo Quadro Per Esecuzione Di Lavori Pubblici
SUBAPPALTI. Si rinvia all’artE’ ammesso il ricorso al subappalto con le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente (art. 105 118 del D. Lgs. 50/2016163/06, art. Tutte 170 del Regolamento). Il Committente acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione. L’Impresa appaltatrice si impegna a verificare l’idoneità tecnico-professionale del subappaltatore sulla base della documentazione di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 81/08. L’Impresa appaltatrice si impegna ad effettuare le Impresemedesime verifiche anche nei confronti dei sub- contraenti di cui all’art. 118 c.11 del D.Lgs. 163/06. L’Impresa appaltatrice si impegna ad inserire nel contratto con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. 136/10 e ss.mm.ii. Al fine di consentire al Committente di effettuare la verifica prevista all'art. 3, comma 9, della L. 136/2010, l’Impresa appaltatrice deve trasmettere i contratti sottoscritti con i sub-contraenti recanti la clausola di cui sopra relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi dell’articolo 105 dell’art. 118, comma 3, del D. LgsD.Lgs. n. 50/16163/06, dovranno indicare nell’ambito dell’offerta l’Impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere le attività che intendono eventualmente subappaltare a terzi, pena il diniego della successiva autorizzazione al subappalto, nei limiti comunque fatture quietanzate del massimale previsto dalla normativa rispetto al singolo affidamento. Si procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazione dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore. In questi casi sarà necessario trasmettere alla stazione appaltante dichiarazione firmata dall’appaltatore e dal subappaltatore, riportante la tipologia dei lavori e l’importo da corrispondere. Nel caso in cui non sussistono le condizioni sopra riportate e non si procede al pagamento diretto al subappaltatore, è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro e non oltre 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti; in caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui sopra la Provincia sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva relativo ad un SALal subappaltatore negativo per due volte consecutive, il corrispettivo riconosciuto ai subappaltatori Committente pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore stesso e copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti via via al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute assegnazione di un termine non inferiore a garanzia. La Stazione Appaltante si riserva di non procedere al pagamento né del SAL successivo, né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva se l’appaltatore non avrà ottemperato all’obbligo di cui al comma precedente. Ai sensi dell’articolo 105 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 si evidenzia che la quota massima subappaltabile non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo del singolo contratto (fatto salvo quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo), e l’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di tale articolo, nonché quanto espressamente indicato in merito nello schema di contratto. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza provvedono a verificare, ognuno quindici giorni per la propria competenzapresentazione delle controdeduzioni, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81la decadenza dell’autorizzazione dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTI. Si rinvia E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 D. Lgs 50/2016, e nei limiti quantitativi dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, ivi previsti. Sia il subappalto, che eventuali variazioni dell’oggetto o dell’importo dello stesso già autorizzato, sono soggetti ad obbligo di acquisizione di autorizzazione (integrativa se trattasi di variazione). I lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che gli operatori economici concorrenti intendono subappaltare o concedere in cottimo dovranno essere indicati nel DGUE in sede di gara, pena l’impossibilità di subappalto. Ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs 50/2016, trattandosi di appalto sopra soglia di rilevanza comunitaria, è obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori. Relativamente alla documentazione:
1. Il contratto di subappalto dovrà essere depositato presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
2. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata
3. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario deve trasmettere altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 cit. D. Lgs
4. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici
5. Il contratto di subappalto deve contenere, a pena di nullità, apposita clausola sull’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti (di cui all’art. 105 3, comma 9, L. 136/2010) con indicazione espressa del D. LgsConto Corrente dedicato della subaffidataria e delle persone autorizzate ad operarvi.
6. 50/2016L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Tutte le ImpreseAnaloga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 105 del D. Lgssocietà o consorzio. n. 50/16I subappaltatori dovranno, dovranno indicare nell’ambito dell’offerta le attività che intendono eventualmente subappaltare a terzi, pena il diniego della successiva autorizzazione al fine dell’autorizzazione al subappalto, nei limiti comunque del massimale previsto dalla normativa dimostrare l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs 50/2016; qualora apposita verifica della Stazione Appaltante abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione in capo a un subappaltatore, l'affidatario dovrà provvedere a sostituirlo. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto al singolo affidamentodegli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. Si procederà a L'affidatario deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazione dallo stesso prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa, come definita dalla raccomandazione della Commissione, 06.05.2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.05.2003, pag. 36;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatoresubappaltatore e se la natura del contratto lo consente; Relativamente ai termini previsti dall’art. In questi casi sarà necessario trasmettere alla stazione appaltante dichiarazione firmata dall’appaltatore 105, comma 18, D. Lgs 50/2016, si rende noto che ai sensi degli artt. 6 e 21 della L. 241/1990 il termine per l’eventuale formazione del silenzio assenso inizia a decorrere solo dal subappaltatore, riportante la tipologia dei lavori e l’importo da corrispondere. Nel caso momento in cui non sussistono le condizioni sopra riportate e non si procede al pagamento diretto al subappaltatore, è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro e non oltre 20 giorni dalla data di ciascun pagamento relativo ad un SAL, il corrispettivo riconosciuto ai subappaltatori e copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti via via al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzia. La la scrivente Stazione Appaltante si riserva di non procedere al pagamento né del SAL successivo, né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva se l’appaltatore non avrà ottemperato all’obbligo di cui al comma precedente. Ai sensi dell’articolo 105 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 si evidenzia che la quota massima subappaltabile non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo del singolo contratto (fatto salvo quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo), e l’affidamento è posta in subappalto è sottoposto alle condizioni di tale articoloesaminare compiutamente l’istanza, nonché quanto espressamente indicato in merito nello schema integrata da tutta la documentazione necessaria richiesta ex legge all’interessato: la mancata allegazione anche solo di contratto. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti parte della Stazione Appaltante documentazione costituisce mancanza di un presupposto per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando considerare esistente il procedimento autorizzatorio e la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il responsabile maturazione del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81silenzio assenso.
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Sources: Fornitura Di Beni
SUBAPPALTI. Si rinvia all’artIn ordine ai subappalti si richiama l’osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente. 105 In particolare si precisa che i subappalti dovranno essere autorizzati dal Committente e che comunque lo stesso corrisponderà all’Assuntore tutti i compensi spettanti ai subappaltatori. In particolare il Committente verificherà che il subappaltatore sia in possesso dei requisiti richiesti all’Assuntore in fase di selezione e di offerta, rapportati all’entità del servizio oggetto di subappalto. In caso di subappalto regolarmente autorizzato il Committente rimane comunque estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’impresa subappaltatrice e l’Assuntore, il quale rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e corretta esecuzione dei servizi e dei lavori nonché del rispetto dei programmi. Il periodo comunque necessario per l’ottenimento dell’autorizzazione al subaffidamento non potrà in alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di protrazione o sospensione del termine stabilito per l’inizio e l’ultimazione dei servizi, né potrà essere addotto a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzi, risarcimenti o maggior compensi di sorta. In tal caso resta comunque a carico dell’Assuntore la responsabilità contrattuale della buona esecuzione degli interventi. Per particolari motivi, che l’Assuntore documenterà adeguatamente al Committente, il subappaltatore potrà essere sostituito in qualsiasi momento con il consenso del Committente. In ogni caso la quota di opere subappaltabili non potrà eccedere il 30% dell’impianto del contratto, in tale quota sono da considerare i noli a caldo mentre resta ammesso l’utilizzo dei noli a freddo. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’impresa appaltatrice è consapevole della propria responsabilità solidale con il subappaltatore in merito agli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’Impresa appaltatrice è a conoscenza della propria responsabilità solidale nell’osservanza, da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, delle norme sul trattamento economico e normativo - stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori - ai sensi dell’art. 118, comma 6, del D. Lgs. 50/2016163/2006 e s.m.i.. L’Impresa appaltatrice provvederà al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima dell’inizio delle relative lavorazioni. Tutte le ImpreseL'impresa appaltatrice corrisponde gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’articolo 105 del D. Lgs. n. 50/16, dovranno indicare nell’ambito dell’offerta le attività che intendono eventualmente subappaltare a terzi, pena il diniego della successiva autorizzazione al relativi alle prestazioni affidate in subappalto, nei limiti comunque del massimale previsto dalla normativa rispetto al singolo affidamentoalle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Si procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazione dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) L'esecuzione delle prestazioni affidate in caso subappalto ed oggi autorizzate non può formare oggetto di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatoreulteriore subappalto. In questi casi sarà necessario trasmettere alla stazione appaltante dichiarazione firmata dall’appaltatore e dal subappaltatore, riportante la tipologia dei lavori e l’importo da corrispondere. Nel caso in cui non sussistono le condizioni sopra riportate e non si procede al pagamento diretto al subappaltatore, è fatto obbligo all’appaltatore di L’Impresa appaltatrice deve trasmettere, entro e non oltre 20 giorni dalla data di ciascun pagamento relativo ad un SALeffettuato a proprio favore, il corrispettivo riconosciuto ai subappaltatori e copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti via via al ai subappaltatori con l’indicazione del codice C.I.G. , delle ritenute di garanzia effettuate e degli oneri per la sicurezza corrisposti; pena la sospensione dei successivi pagamenti. Nel caso in cui subappaltatori già autorizzati non abbiano prestato alcun tipo di attività nel periodo di contabilizzazione dei pagamenti maturati e già liquidati dalla stazione appaltante, l’appaltatore è obbligato a trasmettere una dichiarazione, sottoscritta e timbrata anche da parte del subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanziaattestante l’assenza di prestazioni effettuate nel periodo di riferimento. La Stazione Appaltante mancata trasmissione delle fatture quietanzate relative ai subappalti o cottimi e alle forniture con posa in opera o di detta dichiarazione comporterà la sospensione, da parte della stazione appaltante, dei pagamenti all’appaltatore, secondo le disposizioni vigenti in materia. In caso di inadempienza contributiva del subappaltatore, il responsabile del procedimento tratterrà, dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza risultante dal Durc stesso, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del dpr 207/2010, con le modalità di cui alla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 3/2012. L’impresa subappaltatrice dovrà assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore della committente Società, con i seguenti adempimenti: rilascio di apposita dichiarazione circa gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti nell’ambito della presente commessa; dichiarazione con indicazione su chi siano tutte le persone delegate ad operare su tali conti; dichiarazione che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche i conti correnti dedicati prima indicati, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si riserva eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di non procedere al pagamento né avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del SAL successivo, né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva se l’appaltatore non avrà ottemperato all’obbligo piano di cui al comma precedente7. Ai sensi dell’articolo 105 comma 2 fini del D. Lgspagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva. n. 50/2016 si evidenzia che la quota massima subappaltabile non può essere superiore Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I piani di sicurezza sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al 30% dell’importo complessivo del singolo contratto (fatto salvo quanto previsto fine di rendere gli specifici piani redatti sai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al comma 5 del medesimo articolo), e l’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di tale articolo, nonché quanto espressamente indicato in merito nello schema di contratto. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltatimandatario. Il direttore dei lavori e il tecnico di cantiere è responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto del piano da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal Decreto legislativo 9 aprile 2008imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, n. 81società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà purchè la documentazione esibita dall’Assuntore sia completa di tutti i documenti che sono previsti. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In ogni caso le autorizzazioni al subappalto sono subordinate alla acquisizione della documentazione informativa o certificativa antimafia prevista dalle leggi vigenti. Tutti i termini di scadenza relativi all’automatico ottenimento delle autorizzazioni al subappalto si riferiscono alla acquisizione della documentazione antimafia ed alla compiuta esibizione della documentazione di rito prevista dalla legge per l’accertamento dei requisiti previsti dalla legge. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
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Sources: Appalto Di Fornitura
SUBAPPALTI. Si rinvia all’artE’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 D. Lgs 50/2016, e nei limiti quantitativi dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, ivi previsti. Sia il subappalto, che eventuali variazioni dell’oggetto o dell’importo dello stesso già autorizzato, sono soggetti ad obbligo di acquisizione di autorizzazione (integrativa se trattasi di variazione). I lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che gli operatori economici concorrenti intendono subappaltare o concedere in cottimo dovranno essere indicati nel DGUE in sede di gara, pena l’impossibilità di subappalto. N.B. È stato abrogato il comma 6 dell’art. 105 del D. LgsLgs 50/2016 che imponeva l'indicazione di una terna di subappaltatori. 50/2016Relativamente alla documentazione:
1. Tutte le Imprese, Il contratto di subappalto dovrà essere depositato presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
2. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata
3. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario deve trasmettere altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai sensi dell’articolo 105 del subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 cit. D. Lgs
4. n. 50/16Il contratto di subappalto, dovranno corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare nell’ambito dell’offerta le attività puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che intendono eventualmente subappaltare economici
5. Il contratto di subappalto deve contenere, a terzipena di nullità, pena apposita clausola sull’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti (di cui all’art. 3, comma 9, L. 136/2010) con indicazione espressa del Conto Corrente dedicato della subaffidataria e delle persone autorizzate ad operarvi.
6. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il diniego della successiva autorizzazione titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. I subappaltatori dovranno, al fine dell’autorizzazione al subappalto, nei limiti comunque del massimale previsto dalla normativa dimostrare l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs 50/2016; qualora apposita verifica della Stazione Appaltante abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione in capo a un subappaltatore, l'affidatario dovrà provvedere a sostituirlo. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto al singolo affidamentodegli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. Si procederà a L'affidatario deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazione dallo stesso prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa, come definita dalla raccomandazione della Commissione, 06.05.2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.05.2003, pag. 36;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatoresubappaltatore e se la natura del contratto lo consente; Relativamente ai termini previsti dall’art. In questi casi sarà necessario trasmettere alla stazione appaltante dichiarazione firmata dall’appaltatore 105, comma 18, D. Lgs 50/2016, si rende noto che ai sensi degli artt. 6 e 21 della L. 241/1990 il termine per l’eventuale formazione del silenzio assenso inizia a decorrere solo dal subappaltatore, riportante la tipologia dei lavori e l’importo da corrispondere. Nel caso momento in cui non sussistono le condizioni sopra riportate e non si procede al pagamento diretto al subappaltatore, è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro e non oltre 20 giorni dalla data di ciascun pagamento relativo ad un SAL, il corrispettivo riconosciuto ai subappaltatori e copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti via via al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzia. La la scrivente Stazione Appaltante si riserva di non procedere al pagamento né del SAL successivo, né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva se l’appaltatore non avrà ottemperato all’obbligo di cui al comma precedente. Ai sensi dell’articolo 105 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 si evidenzia che la quota massima subappaltabile non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo del singolo contratto (fatto salvo quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo), e l’affidamento è posta in subappalto è sottoposto alle condizioni di tale articoloesaminare compiutamente l’istanza, nonché quanto espressamente indicato in merito nello schema integrata da tutta la documentazione necessaria richiesta ex legge all’interessato: la mancata allegazione anche solo di contratto. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti parte della Stazione Appaltante documentazione costituisce mancanza di un presupposto per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando considerare esistente il procedimento autorizzatorio e la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il responsabile maturazione del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81silenzio assenso.
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Sources: Disciplinare Di Gara
SUBAPPALTI. Si rinvia Ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, la D.C. dovrà indicare nell’offerta la parte dell’Appalto che intenda eventualmente subappaltare a terzi; tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilità del F.S. aggiudicatario. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Tutte le Imprese, ai sensi dell’articolo 105 118 del D. Lgs. n. 50/16163/2006. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario, dovranno che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari di quanto subappaltato. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell’ art. 118 del D.Lgs. 163/2006, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare nell’ambito dell’offerta le attività e/o i servizi che intendono eventualmente subappaltare intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 118, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a terzinorma dell’articolo 2359 c.c. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, pena altresì, la certificazione attestante il diniego della successiva autorizzazione al subappaltopossesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal Bando di ▇▇▇▇ e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, e/o la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs 163/2006. - non sussistenza, nei limiti comunque del massimale previsto dalla normativa rispetto al singolo affidamento. Si procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazione dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta confronti del subappaltatore, di alcuno dei divieti previsti dall’art.10 della Legge n.575/1965 e s.m.i. In questi casi sarà necessario trasmettere alla stazione appaltante dichiarazione firmata dall’appaltatore e dal subappaltatore, riportante la tipologia dei L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni indicate all’art. 118 comma 3 del D.Lgs. 163/2006. I pagamenti relativi ai lavori e l’importo da corrispondere. Nel caso in cui non sussistono le condizioni sopra riportate e non si procede al pagamento diretto al subappaltatore, svolti dl subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è fatto obbligo all’appaltatore di obbligato a trasmettere, entro e non oltre 20 venti giorni dalla data di ciascun pagamento relativo ad un SALeffettuato, il corrispettivo riconosciuto ai subappaltatori e copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti via via al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanziagaranzie effettuate. La Stazione Appaltante S.A. non effettua di norma il pagamento diretto dei subappaltatori. Nell’eventualità che il F.S. non preveda al pagamento, la S.A. si riserva avvarrà la facoltà di non procedere al pagamento né del SAL successivo, né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva se l’appaltatore non avrà ottemperato all’obbligo di cui al comma precedente. Ai sensi dell’articolo 105 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 si evidenzia che provvedere a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori eseguiti dagli stessi; in questo caso il F.S. è tenuto a comunicare tempestivamente alla S.A. la quota massima subappaltabile non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo del singolo contratto (fatto salvo quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo), e l’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di tale articolo, nonché quanto espressamente indicato in merito nello schema di contratto. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o da richieste dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di risarcimento danni avanzate da terzi pagamento. La suddetta facoltà sarà esercitatile dalla S.A. solo previo infruttuoso esperimento della procedura di messa in conseguenza all’esecuzione mora di lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.15 giorni
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Sources: Appalto Multiservizi
SUBAPPALTI. Si rinvia Il contratto d’appalto non può essere ceduto a pena di nullità. L’eventuale affidamento in subappalto, subordinato alla preventiva autorizzazione della Provincia di Torino, sarà sottoposto alla normativa di cui all’art. 105 118 del D. LgsD.Lgs. 50/2016. Tutte 163/2006 e sarà sottoposto alle seguenti condizioni: ▪ che il concorrente abbia indicato all’atto dell’offerta i servizi e/o le Impreselavorazioni che intende subappaltare; ▪ che l’Appaltatore provveda, ai sensi dell’articolo 105 almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio del D. Lgs. n. 50/16, dovranno indicare nell’ambito dell’offerta le attività che intendono eventualmente subappaltare a terzi, pena servizio e/o delle lavorazioni al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante corredata della documentazione attestante il diniego della successiva autorizzazione al subappalto, nei limiti comunque del massimale previsto dalla normativa rispetto al singolo affidamento. Si procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazione dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento possesso da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore dei requisiti per l’esecuzione del servizio e/o delle lavorazioni oggetto del subcontratto, della dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. E’ escluso il pagamento diretto del subappaltatore. In questi casi sarà necessario trasmettere alla stazione appaltante dichiarazione firmata dall’appaltatore e dal subappaltatore, riportante la tipologia dei lavori e l’importo da corrispondere. Nel caso in cui non sussistono le condizioni sopra riportate e non si procede al pagamento diretto al subappaltatore, Pertanto è fatto obbligo all’appaltatore all’Appaltatore di trasmettere, entro e non oltre 20 giorni dalla data di ciascun pagamento relativo ad un SALnei suoi confronti, il corrispettivo riconosciuto ai subappaltatori e copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti via via corrisposti al subappaltatore. L’affidamento in subappalto comporta i seguenti obblighi:
a) l’Appaltatore deve praticare, con l’indicazione delle ritenute a garanzia. La Stazione Appaltante si riserva di per i servizi e/o lavorazioni affidati in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non procedere al pagamento né del SAL successivo, né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva se l’appaltatore non avrà ottemperato all’obbligo di cui al comma precedente. Ai sensi dell’articolo 105 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 si evidenzia che la quota massima subappaltabile non può essere superiore al 3020% dell’importo complessivo del singolo contratto (fatto salvo quanto previsto al comma 5 del medesimo articoloventi per cento), e l’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di tale articolo, nonché quanto espressamente indicato in merito nello schema di contratto. L'appaltatore resta in .
b) In ogni caso responsabile l’Appaltatore deve corrispondere al subappaltatore gli oneri della sicurezza relative alle prestazioni affidate senza alcun ribasso;
c) Il subappaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio ed è responsabile, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti della Stazione Appaltante dei propri dipendenti per l'esecuzione delle opere oggetto di le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa ;
d) l’Appaltatore è tenuto a produrre copia del DURC dei subappaltatori che abbiano prestato servizi e/o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltatilavorazioni nell’ambito dell’attività cui si riferisce ogni progressivo pagamento. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione L’inosservanza delle normative in materia di sicurezza provvedono subappalto comporta a verificarecarico dell’Appaltatore e del Subappaltatore l’applicazione delle sanzioni penali previste per ▇▇▇▇▇; alla Provincia di Torino resta inoltre la facoltà di procedere alla revoca dell’autorizzazione e, ognuno per a suo insindacabile giudizio, anche di promuovere la propria competenzarisoluzione del contratto. . Conformemente agli indirizzi approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 243- 71818 del 25.3.2003, il rispetto da parte dei subappaltatori non e' consentita l'autorizzazione di tutte le condizioni previste dal Decreto legislativo 9 aprile 2008subappalti in favore di un'impresa che abbia partecipato come concorrente, n. 81singolarmente o in associazione con altre imprese, alla medesima gara d'appalto. Nel caso in cui risultasse necessario eseguire lavorazioni altamente specializzate, l’appaltatore potrà ricorrere all’istituto del sub-contratto nei limiti previsti dalla normativa vigente, ovvero al subappalto, tenendo conto che, in quest’ultimo caso, l’affidatario dovrà presentare apposita istanza ai sensi dell’Art. 118 soprarichiamato e provvedere, tra l’altro, al deposito del contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
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Sources: Service Management Agreement
SUBAPPALTI. Si rinvia all’artIl subappalto è disciplinato dagli articoli 118 DLgs 163/06 s.m.i. 105 del D. Lgse art. 50/2016170 D.P.R. 207/2010. Tutte le ImpreseL’affidamento in subappalto o in cottimo delle opere, ai sensi dell’articolo 105 del D. Lgs. n. 50/16nel rispetto delle percentuali stabilite, dovranno indicare nell’ambito dell’offerta le attività che intendono eventualmente subappaltare a terzi, pena cioè entro il diniego della successiva autorizzazione al subappalto, nei limiti comunque del massimale previsto dalla normativa rispetto al singolo affidamento. Si procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazione dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) 30% (20% in caso di inadempimento da parte dell'appaltatoreprocedure negoziate) per le categorie prevalenti e fino il 100% delle altre categorie è autorizzato dall’Amministrazione a condizione che l’appaltatore provveda:
1) ad indicare, all'atto dell'offerta o all’atto dell’affidamento in caso di varianti in corso d’opera, i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o affidare in cottimo;
c2) su a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell’offerta;
3) a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all’Amministrazione, allegando alla stessa: - schema contratto subappalto o contratto di subappalto, in tale caso condizionato al rilascio dell’autorizzazione; - documentazione comprovante l’effettiva qualificazione nella categoria richiesta ai sensi del subappaltatoreD.P.R. 34/2000 secondo gli scaglioni o copia del certificato rilasciato da una SOA ; - autocertificazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. In questi casi sarà necessario trasmettere alla stazione appaltante dichiarazione firmata dall’appaltatore 38 del D.lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni; - autocertificazione che dal Certificato Generale Casellario Giudiziale e dal subappaltatorecertificato carichi pendenti, riportante la tipologia non/o risultino reati incidenti sulla moralità professionale o di avere /non avere sentenze di patteggiamento ex articolo 444 cpp ; - copia del Certificato della Camera di Commercio con attestazione antimafia; - dichiarazione o certificato L . 68/99 art. 17; - modulo Gap subappaltatori. L’Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta per subappalti e cottimi d'importo superiore al 2% importo dei lavori o d'importo superiore a 100.000,00 Euro; entro 15 giorni dalla richiesta per subappalti e l’importo da corrispondere. Nel caso cottimi d'importo inferiore al 2% importo dei lavori o d'importo inferiore a 100.000,00 Euro; termine prorogabile una volta sola in cui non sussistono le condizioni sopra riportate e non si procede al pagamento diretto al subappaltatorepresenza di giustificati motivi, trascorso il quale senza che l’ente appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione s’intende concessa; L’appaltatore provvede inoltre:
1) a depositare, almeno venti giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori subappaltati, il contratto di subappalto se precedentemente è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, stato presentato lo schema ;
2) a trasmettere entro e non oltre 20 giorni dalla data di ciascun pagamento relativo ad un SALeffettuato nei confronti dei subappaltatori, il corrispettivo riconosciuto ai subappaltatori e copia delle fatture quietanzate quietanziate relative ai pagamenti corrisposti via via al subappaltatorein favore dei subappaltatori, con l’indicazione indicazione delle ritenute a garanzia. La Stazione Appaltante si riserva di non procedere al pagamento né del SAL successivogaranzia effettuate (0,5% per infortuni), né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva se qualora l’appaltatore non avrà ottemperato all’obbligo trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore;
3) a praticare gli stessi prezzi di cui al comma precedente. Ai sensi dell’articolo 105 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 si evidenzia che la quota massima subappaltabile aggiudicazione con un ribasso non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo 20%;
4) l’appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alla prestazione affidata in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L’amministrazione sentito il DL, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
5) ad inserire nel contratto con i subappaltatori una clausola che espressamente vieti l’ulteriore subappalto o affidamento in cottimo;
6) a garantire che da parte del singolo contratto (fatto salvo quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo)subappaltatore o cottimista venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori;
7) a trasmettere all’amministrazione prima dell’inizio dei lavori eseguiti dall’appaltatore e dai subappaltatori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, e l’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di tale articoloinclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché quanto espressamente indicato in merito nello schema copia del piano per la sicurezza fisica;
8) ai fini del pagamento degli stati avanzamento dei lavori o della stato finale dei lavori, l’appaltatore e , suo tramite, i subappaltatori trasmettono all’amministrazione il documento unico di contratto. L'appaltatore resta in ogni regolarità contributiva nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione ove dovuti, mentre l’Amministrazione provvederà alla richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
9) a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall’appaltatore;
10) a garantire che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici; Nel caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa l'appaltatore dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore lavori, resterà comunque ugualmente il solo ed unico responsabile della esecuzione dei lavori appaltati, nei confronti dell'Amministrazione. L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore degli obblighi e degli adempimenti di cui all’art 35 comma 28 DL 223/06 convertito L.248/06; Qualora durante l'esecuzione, l'Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione dei lavori, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il responsabile conseguente annullamento del procedimentosubappalto, nonché senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori. Nei contratti di subappalto dovrà essere inserita un'apposita clausola con cui l'appaltatore ed il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza provvedono a verificaresubappaltatore, ognuno ciascuno per la parte di propria competenza, il rispetto da parte si assumono gli obblighi di tracciabilità dei subappaltatori flussi finanziari di tutte le condizioni previste dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, cui alla L. 13/08/2010 n. 81136.
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Sources: Appalto
SUBAPPALTI. Si rinvia all’artIl subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. 105 Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l’incidenza del D. Lgscosto della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell’importo del contratto da affidare. 50/2016Il subappalto è ammesso alle seguenti condizioni:
1. Tutte le Imprese, ai sensi dell’articolo 105 Il subappalto non può superare la quota del D. Lgs. n. 50/16, dovranno indicare nell’ambito dell’offerta le attività che intendono eventualmente subappaltare a terzi, pena il diniego della successiva autorizzazione al subappalto, nei limiti comunque 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del massimale previsto dalla normativa rispetto al singolo affidamentocontratto di lavori. Si procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto precisa, inoltre, che per la categoria scorporabile di lavori OS2-A, classificata tra le “opere per le prestazione dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
aquali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica” (S.I.O.S.) quando l'eventuale subappalto non può superare il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b30% (trenta per cento) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore. In questi casi sarà necessario trasmettere alla stazione appaltante dichiarazione firmata dall’appaltatore e dal subappaltatoredell'importo della categoria stessa e, riportante la tipologia dei lavori e l’importo da corrispondere. Nel caso in cui non sussistono le condizioni sopra riportate e non si procede al pagamento diretto al subappaltatorepuò essere, è fatto obbligo all’appaltatore di trasmetteresenza ragioni obiettive, entro e non oltre 20 giorni dalla data di ciascun pagamento relativo ad un SAL, il corrispettivo riconosciuto ai subappaltatori e copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti via via al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzia. La Stazione Appaltante si riserva di non procedere al pagamento né del SAL successivo, né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva se l’appaltatore non avrà ottemperato all’obbligo di cui al comma precedentesuddiviso. Ai sensi dell’articolo 105 comma 2 di quanto disposto dall’art. 1, c.2 del D. Lgs. Decreto ministeriale n. 50/2016 si evidenzia che la quota massima subappaltabile 248 del 10/11/2016 il suddetto limite non può essere superiore al è computato ai fini del raggiungimento del limite del 30% dell’importo complessivo del singolo contratto (fatto salvo quanto previsto al comma 5 di lavori.
2. L’affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante subordinata all’acquisizione del medesimo articolo)Durc dell’Appaltatore e del subappaltatore, e l’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni seguenti condizioni: - che l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; - che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; - che l’operatore economico concorrente, all’atto dell’offerta, (compilando l’apposita Sezione D della Parte II^ “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento” del D.G.U.E. - Allegato 2) abbia indicato i lavori o le parti di tale articoloopere che intende eventualmente subappaltare, nonché quanto espressamente indicato o concedere in merito nello schema cottimo; - che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. né alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011. Resta inteso che, qualora l’appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.
3. L'appaltatore resta L’appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - la previsione che la validità del contratto di subappalto sia sottoposta alla condizione sospensiva dell’autorizzazione da parte della Committente; - l’inserimento delle clausole di tracciabilità finanziaria pena la possibilità di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., così come disposto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 178/2015; - l’inserimento di una clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c. con la quale si preveda la risoluzione del contratto nell’ipotesi in ogni caso responsabile cui nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione propria controparte venga emessa una informazione prefettizia interdittiva tipica, ovvero nel caso in cui venga espresso il diniego o disposta la cancellazione dell’iscrizione della stessa dagli elenchi prefettizi, nei settori contemplati dall’art. 5 bis, comma 2, del D.L. 74/2012, come disposto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 178/2015; - se al subappaltatore o al cottimista sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle opere oggetto altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC; - l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore o del cottimista e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’art. 83 del Regolamento Generale; - l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi; - l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.
4. Al momento del deposito del contratto di subappalto, sollevando avvalendosi del modello specificatamente predisposto dalla Stazione Appaltante, l’appaltatore dovrà trasmettere altresì: - dichiarazione circa la Stazione Appaltante medesima sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ogni pretesa ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio; - documentazione attestante che il subappaltatore o il cottimista è in possesso dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori subappaltati. Il direttore pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; - una o più dichiarazioni del subappaltatore o del cottimista, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestanti il responsabile possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 80 del procedimentoD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; - dichiarazione che sussista, nonché nei confronti del subappaltatore o del cottimista, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo: • se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000,00, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui all’articolo 66, comma 2 del C.S.A.; • il coordinatore subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’esecuzione l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. - dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di assicurazione e di circolazione.
5. L’affidamento in materia subappalto e/o in cottimo dei lavori o di sicurezza provvedono parti delle opere compresi nell’appalto potrà avvenire, solo a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
6. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di tutte esclusione del citato art.80.
8. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le condizioni previste opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.subappaltatore o dal cottimista non sia soggetto a ribasso;
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Sources: Capitolato Speciale Di Appalto
SUBAPPALTI. Si rinvia E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni e nei limiti di cui all’art. 105 del D. LgsCodice. 50/2016E’ sempre considerato subappalto il contratto con il quale l’Appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte di prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Tutte Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera. Potranno pertanto essere affidate a imprese subappaltatrici esclusivamente prestazioni finalizzate all’esecuzione di una parte funzionale dell’opera, individuabile in base alle voci di elenco prezzi. E’ esplicitamente vietato l’affidamento in subappalto o in cottimo di prestazioni di sola manodopera. E' ammesso il subappalto, nel limite massimo complessivo del 30% dell’importo contrattuale, per tutte le Impreseattività del servizio oggetto di gara, ai sensi dell’articolo alle condizioni di cui all’articolo 105 del D. LgsCodice. n. 50/16Il concorrente che intende avvalersi della facoltà del subappalto dichiara in sede di offerta la parte di servizio che intende subappaltare e indica una terna di operatori economici, dovranno indicare nell’ambito dell’offerta in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. Nel caso di modifiche al contratto eventualmente disposte nel rispetto dell’art. 106 del Codice, le attività limitazioni e prescrizioni di cui ai periodi precedenti si applicano alle prestazioni contrattuali modificate e l’indicazione dell’intenzione di subappaltare dovrà avvenire al momento dell’accettazione da parte dell’Appaltatore delle predette modifiche. Il contratto o i contratti di subappalto saranno efficaci nei confronti della Società solo a fronte dell’eventuale autorizzazione dalla stessa rilasciata entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso inutilmente tale termine l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro 100.000,00, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Società sono ridotti della metà. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto l'Appaltatore dovrà presentare tutta la documentazione che intendono eventualmente subappaltare a terziverrà richiesta dalla Società. L’autorizzazione al subappalto verrà rilasciata previo accertamento, pena nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, di ogni necessario requisito e autorizzazione previsti dalla normativa vigente. L’Appaltatore dovrà altresì dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice stesso. Il contratto di subappalto dovrà essere depositato presso la Società almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Società l’Appaltatore dovrà trasmettere altresì la certificazione attestante il diniego della successiva autorizzazione possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice stesso. Il contratto di subappalto, nei limiti comunque corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del massimale contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici anche ai fini di quanto previsto dall’art. 105, comma 9 del Codice. L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Appaltatore dovrà corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore in relazione alle prestazioni al medesimo affidate nonché agli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa rispetto al singolo affidamentovigente. Si procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto La Società provvederà alla corresponsione diretta ai subappaltatori degli importi dovuti per le prestazione dallo stesso prestazioni dai medesimi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore. In questi casi sarà necessario trasmettere alla stazione appaltante dichiarazione firmata dall’appaltatore subappaltatore e dal subappaltatore, riportante se la tipologia dei lavori e l’importo da corrisponderenatura del contratto lo consente. Nel caso di subappalti in cui relazione ai quali la Società non sussistono le condizioni sopra riportate e non si procede provvede al pagamento diretto al subappaltatoredel subappaltatore ai sensi del periodo precedente, è fatto obbligo all’appaltatore di trasmetterel’Appaltatore dovrà trasmettere alla Società, entro e non oltre 20 giorni dalla data di ciascun pagamento relativo ad un SAL, il corrispettivo riconosciuto ai subappaltatori effettuato nei confronti dell’impresa o imprese subappaltatrici e comunque alla redazione di ogni SAL copia delle fatture quietanzate relative ai a detti pagamenti corrisposti via via con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate alle medesime imprese subappaltatrici. Fatto salvo quanto sopra stabilito in merito al subappaltatorepagamento diretto del subappaltatore da parte della Società, qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Società sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con l’indicazione la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ferma restando ogni responsabilità solidale prevista in capo all’Appaltatore, qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori la Società riscontri situazioni di indisciplina, incapacità o grave negligenza in capo ai subappaltatori, la stessa potrà richiedere all’Appaltatore di provvedere alla sostituzione dei medesimi. Qualora nell’ambito del subappalto sia prevista l’esecuzione di una delle ritenute prestazioni ricadenti nelle categorie elencate all’art. 1, comma 53 della Legge 190 del 2012, ossia:
a) trasporto di materiali a garanzia. La Stazione Appaltante si riserva discarica per conto di non procedere al pagamento né del SAL successivoterzi;
b) trasporto, né anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardianìa dei cantieri; a prescindere dall’importo della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva se l’appaltatore non avrà ottemperato all’obbligo di cui al comma precedente. Ai sensi dell’articolo 105 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 si evidenzia che la quota massima subappaltabile non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo del singolo contratto (prestazione e fatto salvo quanto previsto al comma 5 dalla Circolare del medesimo articolo)Ministero dell’interno n. 25954 di data 23 marzo 2016, e l’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di tale articolo, nonché quanto espressamente indicato in merito nello schema di contratto. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti l’impresa subcontraente deve essere iscritta nella white list della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante prefettura della provincia ove l’impresa medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81ha sede.
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Sources: Servizio Di Ordinaria Manutenzione
SUBAPPALTI. Si rinvia all’artL’Impresa, ove dichiarato conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle indicate prestazioni. 105 L’Impresa si impegna a depositare presso l’Azienda Ospedaliera, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate, la copia autentica del D. Lgscontratto di subappalto. 50/2016Con il deposito del contratto di subappalto, l’Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l’Appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle Imprese, e la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate (a titolo esemplificativo e non tassativo):
1. Tutte Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri;
2. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con dicitura antimafia, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri;
3. Ai sensi dell’art. 17 Legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante dell’Impresa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti di essere in regola con le Impresenorme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili o che attesti l'inapplicabilità alla loro impresa della normativa citata; nonché, ove soggetto alla legge 68/1999, apposita certificazione - in originale o copia autentica - rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge 68/1999;
4. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 che attesti la regolarità contributiva;
5. Certificato o dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 47 e con le modalità dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 che attesti, ai sensi dell’articolo 105 della L. 383/2001, che non è in atto il piano individuale di emersione o che il relativo procedimento di emersione si è concluso. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, l’Azienda può risolvere il contratto sottoscritto, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del D. Lgsdanno. Nei confronti del Subappaltatore non deve sussistere alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 50/16575/65 e successive modificazioni. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, dovranno indicare nell’ambito dell’offerta le attività che intendono eventualmente subappaltare la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti dell’Azienda, della perfetta esecuzione del contratto, anche per la parte subappaltata. L’Impresa si obbliga a terzi, pena manlevare e tenere indenne l’Azienda da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L’Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il diniego della successiva autorizzazione al contratto di subappalto, nei limiti comunque del massimale previsto dalla normativa rispetto al singolo affidamento. Si procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazione dallo qualora durante l’esecuzione dello stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) vengano accertati dall’Azienda inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso di inadempimento l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta dell’Azienda né al differimento dei termini di esecuzione del subappaltatorecontratto. In questi casi sarà necessario L’Impresa si obbliga, ai sensi dell’art. 118 del DLgs. 163/06, a trasmettere alla stazione appaltante dichiarazione firmata dall’appaltatore e dal subappaltatore, riportante la tipologia dei lavori e l’importo da corrispondere. Nel caso in cui non sussistono le condizioni sopra riportate e non si procede al pagamento diretto al subappaltatore, è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro e non oltre 20 giorni dalla data di ciascun pagamento relativo ad un SALeffettuato nei suoi confronti, il corrispettivo riconosciuto ai subappaltatori e copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti da essa via via corrisposte al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Impresa aggiudicataria si obbliga, ai sensi dell’articolo 4, del DLgs 163/06, a garanziapraticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. La Stazione Appaltante L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti punti, l’Azienda può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. Per tutto quanto non previsto si riserva applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del DLgs. 163/06. Il periodo comunque necessario per l’ottenimento dell’autorizzazione al subaffidamento non procedere al pagamento né potrà in alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di protrazione o sospensione del SAL successivotermine stabilito per l’inizio e l’ultimazione dei servizi e/o lavori, né della rata potrà essere addotto a fondamento di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva se l’appaltatore non avrà ottemperato all’obbligo alcuna richiesta o pretesa di cui al comma precedente. Ai sensi dell’articolo 105 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 si evidenzia che la quota massima subappaltabile non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo del singolo contratto (fatto salvo quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo)indennizzi, e l’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni risarcimenti o maggior compensi di tale articolo, nonché quanto espressamente indicato in merito nello schema di contratto. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81sorta.
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Sources: Appalto Per Servizi
SUBAPPALTI. Si rinvia all’artIl soggetto affidatario del contratto esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. 105 Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D. LgsD.L. 50/2016 e s.i.m.. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo. 50/2016Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Tutte Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le Impreseforniture con posa in opera e i noli a caldo, ai sensi dell’articolo 105 se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del D. Lgscosto della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. n. 50/16Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’art.105 del DL 50/2016 e sim., dovranno indicare nell’ambito dell’offerta le attività l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che intendono eventualmente subappaltare non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a terzitali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art.105 del DL 50/2016 e sim.. Le seguenti categorie di forniture o servizi, pena il diniego della successiva autorizzazione al subappalto, nei limiti comunque del massimale previsto dalla normativa rispetto al singolo affidamento. Si procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazione dallo stesso eseguite nei seguenti casiloro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresal'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
b) in caso la subfornitura a catalogo di inadempimento da parte dell'appaltatoreprodotti informatici;
c) su richiesta del subappaltatore. In questi casi sarà necessario trasmettere alla stazione appaltante dichiarazione firmata dall’appaltatore e dal subappaltatore, riportante la tipologia dei lavori e l’importo da corrispondere. Nel caso in cui non sussistono le condizioni sopra riportate e non si procede al pagamento diretto al subappaltatore, è fatto obbligo all’appaltatore l'affidamento di trasmettere, entro e non oltre 20 giorni dalla data servizi di ciascun pagamento relativo ad un SAL, il corrispettivo riconosciuto ai subappaltatori e copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti via via al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute importo inferiore a garanzia. La Stazione Appaltante si riserva di non procedere al pagamento né del SAL successivo, né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva se l’appaltatore non avrà ottemperato all’obbligo 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui al comma precedente. Ai sensi dell’articolo 105 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 si evidenzia che la quota massima subappaltabile non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo del singolo contratto all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (fatto salvo quanto previsto al comma 5 del medesimo articoloISTAT), e l’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di tale articoloovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché quanto espressamente indicato in merito nello schema nei comuni delle isole minori di contratto. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal Decreto legislativo 9 aprile 2008cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 81.448;
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Sources: Construction Contract
SUBAPPALTI. Si rinvia Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all’art. 105 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016. Tutte Si precisa che l’Appaltatore potrà affidare in subappalto, per una quota non superiore ai limiti di legge, esclusivamente le Impreseattività indicate in sede di offerta. L'affidamento in subappalto o in cottimo, ai sensi dell’articolo dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi che intende subappaltare;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso il Concedente almeno venti giorni prima dalla data di effettivo inizio dell’esecuzione del relativo servizio;
c) che l'affidatario del subappalto sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese ovvero dei requisiti richiesti dal Concedente per la gestione del servizio;
d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dalla normativa antimafia. Il subappalto, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, deve essere preventivamente autorizzato dal Committente entro 30 giorni dalla richiesta. Tale termine viene ridotto, a sensi dell’art. 105, comma 18, del Codice Appalti, a 15 giorni per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro 100.000,00. L’ Appaltatore resta responsabile in via esclusiva nei confronti del Committente. L’ Appaltatore è altresì obbligato solidalmente con il subappaltatore, nei confronti dei dipendenti dell’impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legge. Con riferimento ai pagamenti e fatto salvo quanto previsto all’art. 105, comma 13 del D. Lgs. n. 50/16, dovranno indicare nell’ambito dell’offerta le attività che intendono eventualmente subappaltare a terzi, pena il diniego della successiva autorizzazione al subappalto, nei limiti comunque del massimale previsto dalla normativa rispetto al singolo affidamento. Si procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazione dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore. In questi casi sarà necessario trasmettere alla stazione appaltante dichiarazione firmata dall’appaltatore 50/2016 e dal subappaltatore, riportante la tipologia dei lavori e l’importo da corrispondere. Nel caso in cui non sussistono le condizioni sopra riportate e non si procede al pagamento diretto al subappaltatorenel successivo paragrafo, è fatto obbligo all’appaltatore all’ Appaltatore di trasmettere, entro e non oltre 20 venti giorni dalla data di ciascun pagamento liquidazione del relativo ad un SAL/documento equivalente, il corrispettivo riconosciuto ai subappaltatori e copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti affidatari corrisposti via via al subappaltatoresubappaltatore o cottimista, con l’indicazione l'indicazione delle ritenute a garanziadi garanzia effettuate. La Stazione L’Amministrazione Appaltante si riserva di non procedere al pagamento né del SAL successivoprovvederà, né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva se l’appaltatore non avrà ottemperato all’obbligo di cui al nei casi previsti dall’art. 105, comma precedente. Ai sensi dell’articolo 105 comma 2 13 del D. Lgs. n. 50/2016 si evidenzia che 50/2016, alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. In tale evenienza pertanto, in occasione di ciascun pagamento, l’Appaltatore dovrà comunicare al Committente la quota massima subappaltabile non può essere superiore parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti, con la specificazione del relativo importo al 30% dell’importo complessivo del singolo contratto (netto delle ritenute di garanzia e con la proposta motivata di pagamento. E’ fatto salvo quanto previsto comunque obbligo all’Appaltatore di comunicare al comma 5 del medesimo articolo)Committente l'affidamento di lavorazioni, e l’affidamento forniture, noli che, anche al di fuori delle ipotesi in subappalto è sottoposto alle condizioni di tale articolo, nonché quanto espressamente indicato in merito nello schema di contratto. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di cui sia normativamente configurabile il subappalto, sollevando comportino la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste presenza di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione personale esterno nel luogo di lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il responsabile esecuzione del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81servizio.
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Sources: Capitolato d'Onere