Sottoscrizioni in ambito Jboss Clausole campione

Sottoscrizioni in ambito Jboss. Sono disponibili in Convenzione, relativamente all’ambito RHEL-related, sottoscrizioni, caratterizzate dai diversi livelli di servizio (standard e premium), per: • Red Hat JBoss Enterprise Application Platform (EAP) • Red Hat JBoss Extended Lifecycle Support (ELS) for EAP • Red Hat JBoss ELS for EDSP (Enterprise Data Services Platform) • Red Hat JBoss Web Server • Red Hat JBoss Extended Lifecycle Support (ELS) for Web Server • Red Hat JBoss Web Server Plus • Red Hat JBoss BPM Suite (Business Process Management) • Red Hat JBoss BRMS (Business Rules Management System) • Red Hat JBoss BRMS and BPM Suite ELS Program • Red Hat JBoss Data Grid • Red Hat JBoss Data Grid ELS Program • Red Hat JBoss Developer Studio • Red Hat JBoss Data Virtualization • Red Hat JBoss Fuse • Red Hat JBoss Extended Lifecycle Support (ELS) Program for Fuse • Red Hat JBoss A-MQ • Red Hat JBoss Extended Lifecycle Support (ELS) Program for A-MQ • Red Hat JBoss EAP for xPaaS • Red Hat JBoss BRMS for xPaaS • Red Hat JBoss Data Grid for xPaaS • Red Hat JBoss Fuse for xPaaS • Red Hat JBoss A-MQ for xPaaS • Red Hat JBoss Middleware Extra Support Contact Il dettaglio dei prezzi dei diversi prodotti, declinati per granularità, livello di servizio, durata, nonché la puntuale descrizione, sono riportati nel listino della Convenzione, pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Sono disponibili in Convenzione, relativamente all’ambito RHEV, sottoscrizioni, caratterizzate dai diversi livelli di servizio (standard e premium), per: • Red Hat Enterprise Virtualization • Disaster Recovery for Red Hat Enterprise Virtualization • Red Hat Enterprise Virtualization for IBM Power • Red Hat Enterprise Linux with Smart Virtualization • Red Hat Enterprise Linux with Smart Virtualization and Management • Disaster Recovery for Red Hat Enterprise Linux with Smart Virtualization • Red Hat Enterprise Linux with Smart Virtualization for SAP applications • Red Hat Enterprise Linux with Smart Virtualization and Management for SAP applications Il dettaglio dei prezzi dei diversi prodotti, declinati per granularità, livello di servizio, durata, nonché la puntuale descrizione, sono riportati nel listino della Convenzione, pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Sono disponibili in Convenzione, relativamente all’ambito Cloud, sottoscrizioni, caratterizzate dai diversi livelli di servizio (standard e premium), per: • CloudForms • Red Hat Cloud Infrastructure • Red Hat Cloud Infrastructure + Smart Management • Red Hat E...

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  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

  • NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 1891 c.c. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • DICHIARAZIONI A VERBALE 1) Ex livello di funzione per i Quadri - si precisa che i due minimi per la categoria Quadri di cui al comma 2 del presente articolo e riportati nella tabella “minimi contrattuali” in calce all’art. 35 (“struttura retributiva”) sono comprensivi degli importi nelle precedenti contrattazioni denominati “ livelli di funzione”, rispetti- vamente nella misura dell’8% e 16%.

  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il sistema SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la piattaforma informatica, secondo le modalità esplicitate nelle linee guida per l’utilizzo della piattaforma SATER accessibili al seguente link: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx La procedura si svolgerà in seduta pubblica, il giorno 08/11/2022 alle ore 10,00, presso la sede di A.C.E.R. Ravenna, in Xxxxx Xxxxxx x. 00 x Xxxxxxx. La presente vale quindi come convocazione a detta seduta. La seduta pubblica verrà espletata dal RUP, con la presenza di due testimoni scelti tra i dipendenti di A.C.E.R. Ravenna. Il RUP procederà alla valutazione amministrativa delle offerte pervenute secondo l’ordine cronologico di presentazione, quindi: - a verificare la data e l’ora delle offerte caricate dalle Imprese offerenti nonché la regolarità formale delle stesse. Le offerte pervenute oltre l’ora o il giorno fissati dal presente disciplinare di gara saranno dichiarate inammissibili dal RUP che ne darà conto nel Verbale di gara; - alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, alla luce delle prescrizioni previste dal presente disciplinare di gara; - all'ammissione, sulla base della documentazione amministrativa prodotta, dei concorrenti alla successiva fase di gara, oppure, ove ricorrano le cause previste, alla dovuta esclusione. Qualora venissero riscontrate carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa è facoltà del RUP non procedere alla sospensione della stessa ma ammettere con riserva gli operatori alla successiva fase della procedura, salvo attivare l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’articolo 83 comma 9 e procedere all’esclusione degli stessi in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti entro il termine perentorio assegnato. I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno, ove possibile, previamente contattati telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal RUP che anticiperà in questo modo l’irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere. A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione scritta via Pec, o in subordine via fax. Qualora i concorrenti contattati telefonicamente provvedano immediatamente all’inoltro formale della documentazione mancante il RUP darà conto dell’esito della procedura di regolarizzazione. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sistema SATER – Intercet-ER nella sezione dedicata alla presente procedura.

  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.

  • Riposo giornaliero Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, potranno essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003. In attesa della regolamentazione ai sensi del comma precedente e fatte salve le ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi: - cambio del turno/fascia; - interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature; - manutenzione svolta presso terzi; - attività straordinarie finalizzate alla sicurezza; - allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari; - aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l'apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore; - inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari. In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore rappresenta un'adeguata protezione degli stessi.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.