Common use of Sicurezza Clause in Contracts

Sicurezza. Preso atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, Università e Provincia si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare: a) l’Università è garante della “formazione generale” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l’erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale; b) sulla Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ricadono gli obblighi di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti; c) la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

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Sources: Protocollo d'Intesa

Sicurezza. Preso atto che, ai sensi dell’art1. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 “Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D. lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro di Rulex assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro”sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, Università e Provincia si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare: a) l’Università è garante della “formazione generale” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori degli studenti e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per laureati ospitanti presso le proprie sedi. 2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Università assume i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR medesimi oneri nei confronti del 21/12/2011, attraverso l’erogazione agli specializzandi della formazione personale di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale;Rulex ospitato nei locali dell’Università. b) sulla Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ricadono gli obblighi 3. Il datore di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione lavoro di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti; c) la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ciascuna Parte si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme comunicare all’altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria. 4. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola- mento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai rischi a fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della Convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli specializzandi saranno espostiobblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saran- no individuati di intesa tra le Parti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuatao le loro articolazioni con auto- nomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli accor- di stessi.

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Sources: Convenzione Quadro

Sicurezza. Preso atto che, ai sensi dell’art1. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 “Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. e a quanto previsto dal D.M. n. 363 del 05/08/1998, si stabilisce che il datore di lavoro dell’IZSPLV assume tutti gli oneri relativi all’applica- zione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro”sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, Università e Provincia si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare: a) l’Università è garante della “formazione generale” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori degli studenti e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per laureati ospitati presso l’IZSPLV. 2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Univer- sità assume i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR medesimi oneri nei confronti del 21/12/2011, attraverso l’erogazione agli specializzandi della formazione personale dell’IZSPLV ospitato nei locali dell’Ateneo. ▇.▇▇ datore di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale; b) sulla Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ricadono gli obblighi lavoro di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti; c) la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ciascuna Parte si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme comunicare all’altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria. 4. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola- mento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai rischi a fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le at- tività svolte in comune nell'ambito del presente accordo, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli specializzandi obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno espostiindividuati di intesa tra le Parti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere

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Sources: Collaboration Agreement

Sicurezza. Preso atto che, ai sensi dell’art1. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 “Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 05/08/1998, si stabilisce che il datore di lavoro di ASPI assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, Università e Provincia si impegnano a garantire le misure sui luoghi di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare: a) l’Università è garante della “formazione generale” sulla sicurezza ex art. 37 lavoro nei confronti del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori personale universitario degli studenti e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per laureati ospi- tati presso ASPI. 2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Università assume i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR medesimi oneri nei confronti del 21/12/2011, attraverso l’erogazione agli specializzandi della formazione personale di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale;ASPI ospitato nei locali dell’Ateneo. b) sulla Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ricadono gli obblighi 3. Il datore di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione lavoro di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti; c) la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ciascuna Parte si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme comunicare all’altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria. 4. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola- mento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai rischi a fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli specializzandi saranno espostiobblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sa- ranno individuati di intesa tra le Parti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuatao le loro articolazioni con au- tonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovran- no essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli ac- cordi stessi.

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Sources: Convenzione Quadro

Sicurezza. Preso atto cheL’Appaltatore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni riguardanti la tutela antinfortunistica dei soggetti addetti ai servizi oggetto del presente Capitolato, nonché dell'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro contenute nel Decreto Legislativo 81/08 e successive modificazioni. Tutto il personale dipendente e non dipendente operante in struttura deve indossare il cartellino di riconoscimento così come ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. Compete all’Appaltatore l’adozione, nell’esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi. Fra le citate cautele vi è quella conseguente all’obbligo, da parte dell’Appaltatore, di utilizzare per le pulizie e altre attività solo ed esclusivamente macchine conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia. Con riferimento all’Allegato 1 al presente Capitolato, dovrà essere redatto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 in fase esecutiva per la gestione del servizio in argomento. Tale Documento dovrà considerare tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza contemplati dal D.Lgs. n. 81/2008 specificandone tutti gli elementi organizzativi e di prevenzione propri del servizio aggiudicato che dovranno essere formalizzati e a carico dell’Appaltatore. Competono al Comune di Cesena: a. la verifica semestrale dei presidi antincendio esistenti; b. la verifica del corretto funzionamento delle lampade di emergenza e di illuminazione dei percorsi di esodo; c. la verifica dell’impianto di messa a terra; Competono altresì all’Appaltatore: 1) La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del 17 D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute n. 81/08, l’individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e sicurezza sul lavoro”Protezione e l’individuazione del Medico Competente. I documenti e i nominativi dovranno essere trasmessi al Comune di Cesena; 2) La redazione del piano per la gestione e l’organizzazione delle emergenze, gli specializzandiprevenzione incendi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativoevacuazione rapida, devono essere intesi come “lavoratori”pronto soccorso, Università e Provincia si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare: a) l’Università è garante della “formazione generale” sulla sicurezza ex art. 37 del 17 D.Lgs. 81/08 “Formazione n. 81/08, l’individuazione dei lavoratori e componenti la Squadra di Emergenza integrato dai relativi Attestati individuali di Formazione; sia il Piano che i nominativi dovranno essere trasmessi al Comune di Cesena; 3) La nomina degli addetti primo soccorso. E’ fatto espresso divieto all’Appaltatore di modificare o sostituire anche singole parti degli impianti destinati alla sicurezza, nonché le destinazioni d’uso dei loro rappresentanti”, locali così come definita dall’Accordo vengono assegnate, in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Statoquanto le modifiche comporterebbero incongruenze su quanto progettato e autorizzato. E’ fatto espresso obbligo di mantenere le vie di esodo sia interne sia esterne, le Regioni libere da intralci e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011da impedimenti di qualunque genere. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, attraverso l’erogazione agli specializzandi della formazione di 4 ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale; b) sulla Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ricadono gli obblighi di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI▇▇), laddove previsti; c) la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto

Sicurezza. Preso atto che, ai sensi dell’art1. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 “In relazione alle attività oggetto della presente convenzione attuati- va allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D.M. 5.8.1998, n. 363, si stabilisce che il datore di lavoro di DANIELI si assume tutti gli oneri di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro”sui luoghi di lavoro nei confronti dei propri dipendenti considerati lavoratori ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso i locali dell'Università ("il Laboratorio" definito in “area” ed “ubicazione” dall’Art 2 della pre- sente Convenzione); 2. Il Datore di lavoro dell'Università si impegna a comunicare gli specializzandielenchi dei soggetti che svolgono attività presso il laboratorio oggetto della presente convenzione, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, Università e Provincia si impegnano dell’eventuale sorveglianza sanita- ria che dovesse rendersi necessaria a garantire le misure seguito della valutazione dei ri- schi svolta a cura del Datore di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:Lavoro di DANIELI. a) l’Università è garante della “formazione generale” sulla sicurezza ex art3. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l’erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale; b) sulla Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ricadono gli obblighi di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti; c) la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, DANIELI si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui collaborare alla redazione di un Piano di Emergenza coordinato con gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuataaltri Enti e Società presenti nel Cam- pus.

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Sources: Convenzione Attuativa

Sicurezza. Preso atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 “11.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 05/08/1998, si stabilisce che il datore di lavoro di EON Reality assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, gli specializzandi, ai fini sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e agli effetti delle disposizioni dello degli studenti ospitati presso EON Reality. 11.2 Allo stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, Università modo e Provincia si impegnano a garantire le misure reciprocamente il datore di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:lavoro dell’Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di EON Reality ospitato nei locali dell’Ateneo. a) l’Università è garante della “formazione generale” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l’erogazione agli specializzandi della formazione 11.3 Il datore di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale; b) sulla Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ricadono gli obblighi lavoro di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti; c) la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ciascuna Parte si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme comunicare all’altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria. 11.4 In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai rischi a fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli specializzandi obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno espostiindividuati di intesa tra le Parti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuatao le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli accordi stessi.

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Sources: Convenzione Quadro

Sicurezza. Preso atto che33.1 Ogni Espositore è tenuto alla più scrupolosa osservanza dell’intero sistema normativo vigente, ai sensi dell’artanche e soprattutto in materia di tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, e della normativa giuslavoristica, previdenziale e assistenziale per tutto il periodo di durata della Manifestazione, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio degli stand ed ogni altra attività connessa, ivi incluso lo smaltimento dei rifiuti. 33.2 L’Espositore, inoltre, si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che operano per suo conto, durante il montaggio e lo smontaggio dello stand e in relazione a qualsiasi altra attività inerente o connessa, il Regolamento Tecnico di Fiera Milano, che dichiara espressamente di conoscere, ogni sua sezione integrativa, le disposizioni contenute nell’art. 88 del D. Lgs. 81/2008, comma 2-bis e relativo D.M. di attuazione del 22.7.2014, emesso dal Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Min. della Salute. 33.3 Il Regolamento Tecnico - consultabile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, nel link alla Mostra, nella sezione “Espositori – Documenti tecnici – link della mostra” - contiene, fra l’altro, regole cautelari in materia di sicurezza di mostra (prevenzione incendi, impianti elettrici, protezione ambientale, ecc.), con esclusione delle norme di sicurezza specifiche riguardanti le attività svolte dall’Espositore o da questi appaltate alle imprese esecutrici (attività di montaggio e smontaggio stand e attività connesse), la cui verifica ed osservanza rimane in capo all’Espositore medesimo. 33.4 Ai fini dell’adempimento degli obblighi contenuti nel D.M. 22.7.2014 citato, l’Organizzatore mette a disposizione i documenti di cui agli allegati IV e V del DM medesimo, sul proprio sito web, e su quello di Fiera Milano. 33.5 I comportamenti non conformi alle normative di sicurezza sopra richiamate, in particolare quando possano influire sulla sicurezza generale dei padiglioni e dei terzi presenti, potranno essere oggetto di intervento da parte dell’Organizzatore e/o di Fiera Milano, nell’ambito di controlli casuali e a campione, e comportare la disattivazione immediata delle utenze erogate allo stand o la chiusura immediata dello stesso. Qualsiasi altra conseguenza che dovesse derivare dall’inosservanza delle disposizioni sopra richiamate è unicamente addebitabile alla responsabilità dell’Espositore e delle Imprese da questo incaricate. 33.6 Fiera Milano potrà allontanare dal Quartiere Fieristico il personale delle imprese esecutrici e/o i lavoratori autonomi che operano per conto dell’Espositore, qualora privo/i del tesserino di riconoscimento previsto dagli artt. 18, comma 1, lettera alett. u), 21, comma 1, lett. c), 26, comma 8 del D.LgsD. Lgs. 81/08 81/08, e il personale extracomunitario qualora, anche in presenza del tesserino di cui sopra, non risulti in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità leggibile o di carta di identità valida e leggibile. Al Datore di ▇▇▇▇▇▇ responsabile e referente del personale allontanato verrà contestato l’addebito, e l’Espositore che, in qualità di committente, ha autorizzato la ditta ad operare nel Quartiere Fieristico per l’esecuzione di lavori per proprio conto, verrà informato della contestazione. 33.7 L’Espositore è responsabile della conformità alle norme vigenti di tutto quanto viene realizzato e organizzato a sua cura e per suo conto in relazione ad allestimenti, strutture, impianti, prodotti esposti ed ogni attività connessa. 33.8 Ogni Espositore è tenuto alla nomina del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, gli specializzandiReferente dell’Espositore per la Sicurezza di Mostra” (RSE) figura che, ai fini della sicurezza, assume nei confronti di tutti i soggetti eventualmente interessati, ogni responsabilità connessa alle attività svolte per conto dell’Espositore e agli effetti per tutta la durata della permanenza nel Quartiere Fieristico. A discrezione dell’Espositore, e sotto sua completa responsabilità, il “Referente dell’Espositore per la Sicurezza di Mostra” (RSE) può anche essere persona fisica diversa in ciascuna delle disposizioni dello stesso decreto legislativotre fasi già richiamate (montaggio, esposizione e smontaggio). Il nominativo del Referente e relativi numeri di telefono di reperibilità, devono essere intesi come “lavoratori”comunicati all’Organizzatore ed a Fiera Milano, Università prima dell’inizio dei lavori di montaggio dello stand e Provincia si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare: a) l’Università è garante della “formazione generale” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione comunque prima dell’accesso dei lavoratori e dei loro rappresentanti”materiali nel quartiere Fiera Milano. 33.9 Presso l’Organizzatore e presso Fiera Milano verranno messi a disposizione degli Espositori i nominativi e i riferimenti, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente dei Referenti per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011la Sicurezza di Mostra degli stand confinanti. Ogni Espositore, attraverso l’erogazione agli specializzandi il proprio Referente per la Sicurezza di Mostra, ha l’obbligo di coordinarsi con gli altri Referenti per la Sicurezza di Mostra degli stand adiacenti affinché, attraverso lo scambio di informazioni, si possano individuare le eventuali misure di prevenzione da applicare per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, quando presenti. 33.10 In mancanza della formazione comunicazione del nominativo del “Referente dell’Espositore per la Sicurezza di 4 Mostra” (quattroRSE), tale funzione rimarrà in capo al Rappresentante legale della Ditta Espositrice. Eventuali variazioni del nominativo del “Referente dell’Espositore per la Sicurezza di Mostra” dovranno essere tempestivamente comunicate all’Organizzatore e a Fiera Milano. L’obbligo più rilevante per il Committente (Espositore) oreconcerne il DUVRI [documento unico di valutazione dei rischi interferenziali], con produzione dell’attestazione finale; b) sulla Provinciao, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adigequalora necessario, ricadono gli obblighi il PSC [piano di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) sicurezza e coordinamento] nel caso in cui, rispettivamente, si applichi la disciplina contenuta nell’articolo 26 del D.Lgs. decreto legislativo 81/08, nonché della messa o quella contenuta nel Titolo IV del medesimo decreto, relativo alla sicurezza del lavoro nei Cantieri edili, secondo le previsioni del Decreto Interministeriale del 22 Luglio 2014. Tale documentazione dovrà essere caricata nell’apposita sezione del Portale Espositori di Fiera Milano a disposizione delle Autorità competenti (ATS e Forze dell’Ordine) ed essere presente presso il proprio stand per tutto il periodo della manifestazione (montaggio e smontaggio compresi). 33.11 L’accesso allo stand da parte delle Imprese che operano per conto di dispositivi Fiera Milano per l’erogazione di protezione individuali (DPI), laddove previsti; c) servizi avverrà solo in presenza del “Referente dell’Espositore per la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, è inoltre responsabile della “formazione specificaSicurezza di Mostrasulla e dopo sua autorizzazione. Tale vincolo non sussiste per il personale addetto alla sorveglianza e alla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuataQuartiere Fieristico.

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Sources: Regolamento Generale

Sicurezza. Preso atto che, ai sensi dell’art1. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 “Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che il da- tore di lavoro di DCC assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro”sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, Università e Provincia si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare: a) l’Università è garante della “formazione generale” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori degli studenti e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per laureati ospitati presso DCC. 2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Università assume i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR medesimi oneri nei confronti del 21/12/2011, attraverso l’erogazione agli specializzandi della formazione personale di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale;DCC ospitato nei locali dell’Ateneo. b) sulla Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ricadono gli obblighi 3. Il datore di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione lavoro di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti; c) la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ciascuna Parte si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme comunicare all’altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria. 4. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola- mento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai rischi a fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli specializzandi saranno espostiobblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sa- ranno individuati di intesa tra le Parti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuatao le loro articolazioni con au- tonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovran- no essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli ac- cordi stessi.

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Sources: Convenzione Quadro

Sicurezza. Preso atto che, ai sensi dell’art1. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 “Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii., e a quanto previsto dal D.M. n. 363 del 5.8.1998 si stabilisce che il da- tore di lavoro di I.I.A.S. assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro”sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, Università e Provincia si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare: a) l’Università è garante della “formazione generale” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori degli studenti e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per laureati ospitati presso eventuali cantieri o aree di lavoro gestite da I.I.A.S. e i rapporti tra lo Stato, locali di I.I.A.S. 2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Università assume i medesimi oneri nei confronti del persona- le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l’erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale;I.I.A.S. ospitato nei locali dell’Ateneo. b) sulla Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ricadono gli obblighi 3. Il datore di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione lavoro di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti; c) la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ciascuna Parte si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme comunicare all’altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria. 4. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola- mento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai rischi a fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente Convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli specializzandi saranno espostiobblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sa- ranno individuati di intesa tra le Parti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuatao le loro articolazioni con au- tonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovran- no essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli ac- cordi stessi.

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Sources: Convenzione Quadro

Sicurezza. Preso atto che, ai sensi dell’art1. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 “Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D.M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che Re- gione Liguria, in qualità di datore di lavoro, assume tutti gli oneri rela- tivi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro”sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, Università e Provincia si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare: a) l’Università è garante della “formazione generale” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori degli stu- denti e dei loro rappresentanti”laureati ospitati presso Regione Liguria. 2. Allo stesso modo e reciprocamente l’Università, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per qualità di dato- re di lavoro, assume i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR medesimi oneri nei confronti del 21/12/2011, attraverso l’erogazione agli specializzandi della formazione personale di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale;Regione Liguria ospitato nei locali dell’Ateneo. b) sulla Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ricadono gli obblighi di cui all’art3. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti; c) la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, Ciascuna Parte si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme comunicare all’altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglian- za sanitaria. 4. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola- mento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai rischi a fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli specializzandi saranno espostiobblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sa- ranno individuati di intesa tra le Parti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuatao le loro articolazioni con au- tonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovran- no essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli ac- cordi stessi.

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Sources: Convenzione Quadro Di Collaborazione

Sicurezza. Preso atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 “11.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che il rappresentante legale di SPeRA assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro”sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, Università e Provincia si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare: a) l’Università è garante della “formazione generale” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori degli studenti e dei loro rappresentanti”laureati ospitati presso SPeRA, così come definita dall’Accordo che a sua volta è ospitata dalla Onlus Medici in Conferenza Permanente per Africa. 11.2 Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Università assume i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR medesimi oneri nei confronti del 21/12/2011, attraverso l’erogazione agli specializzandi della formazione personale di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale;SPeRA ospitato nei locali dell’Ateneo. b) sulla Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ricadono gli obblighi 11.3 Il datore di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione lavoro di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti; c) la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ciascuna Parte si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme comunicare all’altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria. 11.4 In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola- mento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai rischi a fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli specializzandi saranno espostiobblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sa- ranno individuati di intesa tra le Parti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuatao le loro articolazioni con au- tonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovran- no essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli ac- cordi stessi.

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Sources: Convenzione Quadro

Sicurezza. Preso atto cheAi fini degli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., ai sensi dell’artdurante lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo, il medico in formazione specialistica inviato presso la struttura ospitante è equiparato al lavoratore della struttura stessa. 2In applicazione all’articolo 10 del DM 363/1998, comma 1, lettera a), del si concorda che il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute 81/2008, è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante e sicurezza sul lavoro”, gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, Università e Provincia che le parti si impegnano a garantire le misure l’attuazione degli adempimenti previsti in materia di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e sicurezza sul lavoro come di seguito specificato: L’Università degli Studi di Udine garantirà al medico in particolare: a) l’Università è garante della formazione specialistica inviato presso l’Azienda la formazione formazione generale” sulla e “specifica” in materia di sicurezza (ex art. 37 del - D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”81/08), così come definita con le modalità definite dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l’erogazione agli specializzandi della 01/12/2011 e ss.mm.ii ovvero altra formazione che possa essere riconosciuta come credito totale per la formazione generale e specifica lavoratori ai sensi dell’allegato III dell’accordo Stato Regioni del 07.07.2016. L’Azienda garantirà al medico in formazione specialistica che svolgerà attività presso la propria struttura: a) informazione in materia di 4 sicurezza (quattroex art. 36 - D.Lgs. 81/08) ore, con produzione dell’attestazione finalerelative ai rischi presenti presso la propria struttura e alle misure di sicurezza ed emergenza adottate; b) sulla Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ricadono gli obblighi di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dei dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previstiprevisti in relazione alle attività esercitate e ai relativi rischi; c) formazione specifica in relazione agli eventuali rischi aggiuntivi, agli aspetti specifici scaturiti della valutazione dei rischi e alle conseguenti misure di prevenzione e procedure di sicurezza rispetto alla formazione già effettuata. Il medico in formazione specialistica è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la Provinciasede di esecuzione delle attività di cui al presente accordo, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adigead osservare le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., è inoltre responsabile in particolare dall’art. 20 del citato decreto, e le indicazioni fornite dai Responsabili della “formazione specifica” sulla struttura ospitante e/o dal Responsabile delle attività di didattica e ricerca in laboratorio. Resta inteso che l’attività svolta dal medico specializzando presso il soggetto ospitante si configura come prestazione svolta sotto la responsabilità dei soggetti con posizione di garanzia in materia di sicurezza ex art. 37 del sul lavoro competenti per le attività effettivamente svolte (Dirigenti e/o Preposti), i quali danno assicurazione di adempimento, per quanto di competenza, delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 “Formazione n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed altri, nonché di quanto disposto dal D.Lgs. n. 241/2000 e dei loro rappresentanti”dal D.Lgs. n. 101/2020 e ss.mm.ii., così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Statomateria di radiazioni ionizzanti, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuataove applicabili.

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Sources: Convenzione

Sicurezza. Preso atto che, ai sensi dell’art1. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 “Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 05.08.1998, si stabilisce che il datore di lavoro della Società assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro”sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, gli specializzandi, degli studenti e dei laureati ospitati presso la Società. 2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale della Società ospitato nei locali dell’Ateneo. 3. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola- mento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e agli effetti delle successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni dello stesso decreto legislativovigenti, devono essere intesi come “lavoratori”, Università e Provincia si impegnano a garantire le misure di tutela e i soggetti cui competono gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare: a) l’Università è garante della “formazione generale” sulla sicurezza ex art. 37 del previsti dal D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori n. 81/2008 e dei s.m.i. sa- ranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011articolazioni con au- tonomia gestionale, attraverso l’erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale; b) sulla Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ricadono gli obblighi di cui all’artspecifici accordi. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti; c) la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuataTali accordi dovran- no essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli ac- cordi stessi.

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Sources: Convenzione Quadro

Sicurezza. Preso atto che, ai sensi dell’art1. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 “Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che il da- tore di lavoro della Fondazione assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro”sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, Università e Provincia si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare: a) l’Università è garante della “formazione generale” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori degli studenti e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per laureati ospitati presso la Fondazione. 2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Università assume i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR medesimi oneri nei confronti del 21/12/2011, attraverso l’erogazione agli specializzandi personale della formazione Fondazione ospitato nei locali dell’Ateneo. 3. Il datore di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale; b) sulla Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ricadono gli obblighi lavoro di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti; c) la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ciascuna Parte si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme comunicare all’altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria. 4. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola- mento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai rischi a fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito del presente Accordo, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli specializzandi saranno espostiobblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saran- no individuati di intesa tra le Parti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuatao le loro articolazioni con auto- nomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli accor- di stessi.

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Sources: Cooperation Agreement

Sicurezza. Preso atto cheLa Ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, comprendendo altresì la formazione antincendio e di primo soccorso. L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). L’aggiudicatario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi del D. Lgs. sopra richiamato. Allorchè l’esecuzione del servizio avviene all’interno dei luoghi di lavoro dell’Amministrazione provinciale, il prestatore di servizio si obbliga, ai sensi dell’art. 226. comma 2 lettera) e b) e art. 26, comma 1, lettera a)3, del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”n. 81/2008 a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato). Inoltre, gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, Università e Provincia si impegnano a garantire le misure il prestatore di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare: a) l’Università è garante della “formazione generale” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l’erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale; b) sulla Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ricadono gli obblighi di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti; c) la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adigeservizio, si impegna obbliga a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno espostipartecipare, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuataove promosse dal datore di lavoro committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento.

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto

Sicurezza. Preso atto cheCoordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori nominato ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 è Geom. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇. La ditta è tenuta a firmare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., approvato congiuntamente al progetto definitivo/esecutivo con deliberazione di Giunta Comunale n. Le gravi o ripetute violazioni da parte dell’appaltatore del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto per colpa dell’appaltatore (ex articolo 131, comma 3, del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163). La ditta è tenuta a predisporre e presentare un proprio Piano Operativo di Sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell’organizzazione di cantiere e nell’esecuzione dei lavori da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi dell’art. dell’articolo 131, comma 2, comma 1, lettera ac), del D.LgsD. Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute 12.04.2006, n. 163; detto Piano deve essere trasmesso all’Amministrazione Comunale e sicurezza sul lavoro”, gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, Università e Provincia si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare: a) l’Università è garante della “formazione generale” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l’erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale; b) sulla Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ricadono gli obblighi di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di dispositivi controllo dei cantieri. Le gravi o ripetute violazioni da parte dell’appaltatore del Piano Operativo di protezione individuali (DPI), laddove previsti; c) la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai Sicurezza ai sensi del citato AccordoD. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, la Provinciaprevia formale costituzione in mora dell’interessato, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adigecostituiscono causa di risoluzione del presente contratto per colpa dell’appaltatore (ex articolo 131, si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposticomma 3, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuatadel D. Lgs. 12.04.2006, n. 163).

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Sources: Contract for Extraordinary Maintenance Works

Sicurezza. Preso atto che, ai sensi dell’art1. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 “Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che il da- tore di lavoro dell’Ente Ospedaliero assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro”sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, Università e Provincia si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare: a) l’Università è garante della “formazione generale” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori degli studenti e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per laureati ospitati presso l’Ente Ospedaliero. 2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Università assume i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR medesimi oneri nei confronti del 21/12/2011, attraverso l’erogazione agli specializzandi della formazione personale dell’Ente Ospedaliero ospitato nei locali dell’Ateneo. 3. Il datore di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale; b) sulla Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ricadono gli obblighi lavoro di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti; c) la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ciascuna Parte si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme comunicare all’altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria. 4. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola- mento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai rischi a fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli specializzandi saranno espostiobblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sa- ranno individuati di intesa tra le Parti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuatao le loro articolazioni con au- tonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovran- no essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli ac- cordi stessi.

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Sources: Convenzione Quadro

Sicurezza. Preso atto che1. L’Università garantisce la copertura assicurativa sia per la propria responsabilità civile verso terzi (RCT), compresi i danni alle apparecchiature in uso o in consegna da parte della Direzione, sia contro il rischio degli infortuni del proprio personale, inclusi gli studenti, i dottorandi e gli specializzandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi dell’artdel presente accordo, anche se svolte presso i locali della Regione. 2. 2La Regione garantisce analoghe coperture assicurative RCT ed infortuni per i propri dipendenti a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività presso i locali dell’Università. 3. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 4 della Convenzione Quadro, comma 1in caso di infortunio o di danni a terzi durante lo svolgimento dell'attività pattizia, lettera ale parti contraenti si impegnano a segnalare tempestivamente l’una all’altra l'evento affinché possano tempestivamente avviarsi le procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di infortunio o di sinistro), del D.Lgs. 4. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, gli specializzandiAd integrazione di quanto previsto dall’art. 4 della Convenzione Quadro le parti contraenti assicurano che i soggetti partecipanti alle attività di cui al presente accordo si uniformeranno alle indicazioni fornite dai responsabili della struttura di volta in volta ospitante. 5. In particolare, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, Università e Provincia si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare: a) l’Università è garante della “formazione generale” sulla sicurezza ex degli adempimenti previsti dal citato D.lgs. 81/2008 art. 37 2 e s.m.i., durante lo svolgimento dell'attività di cui al presente accordo i soggetti inviati presso la Struttura ospitante sono equiparati ai lavoratori della Struttura stessa; in applicazione dell'articolo 10 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”DM 363/1998, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l’erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale; b) sulla Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ricadono il soggetto cui competono gli obblighi di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché datore di lavoro è individuato nel datore di lavoro della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti; c) la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuatastruttura ospitante.

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Sources: Collaboration Agreement

Sicurezza. Preso atto che, ai sensi dell’art1. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 “Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro della Fon- dazione ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ assume tutti gli oneri relativi all’applica- zione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro”sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, gli specializzandidegli studenti, dei laureati e ospitati presso la Fondazione San ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇. 2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale della Fondazione San ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ospitato nei locali dell’Ateneo. 3. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola- mento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e agli effetti delle successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le at- tività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni dello stesso decreto legislativovigenti, devono essere intesi come “lavoratori”, Università e Provincia si impegnano a garantire le misure di tutela e i soggetti cui competono gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare: a) l’Università è garante della “formazione generale” sulla sicurezza ex art. 37 del previsti dal D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori n. 81/2008 e dei s.m.i. sa- ranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011articolazioni con auto- nomia gestionale, attraverso l’erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale; b) sulla Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ricadono gli obblighi di cui all’artspecifici accordi. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti; c) la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuataTali accordi dovranno essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli accordi stessi.

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Sources: Convenzione Quadro

Sicurezza. Preso atto che8.1 - L'INGV individua nel proprio Direttore Generale il datore di lavoro cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9.4.2008, ai sensi dell’artn. 81, e ss.mm.ii. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla e dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro”nei luoghi di lavoro e, gli specializzandiper i compiti delegabili, ai fini nel soggetto delegato. L'Università individua il datore di lavoro nel Rettore e, per i compiti delegabili, il Direttore del DICCA. 8.2 - I datori di lavoro dell'Università e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativodell'INGV, devono essere intesi come “lavoratori”anche tramite i ri- spettivi uffici competenti in materia di prevenzione e protezione, Università si scambiano reciproche informazioni in materia di sicurezza e Provincia si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare: a) l’Università è garante della “formazione generale” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione salute dei lavoratori circa le attività oggetto della presente convenzione. 8.3 - Il DICCA assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente sicurezza sui luoghi di lavoro per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l’erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale;atti- vità che si svolgono nei suoi locali. b) sulla Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ricadono gli obblighi di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti; c) la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, 8.4 - L'INGV si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a comunicare e ad aggiornare annualmente l'elenco dei soggetti che svolgono presso i locali concessi in uso atti- vità per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria. 8.5 - In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/98 all’art. 10 comma 1 per le attività di ricerca svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli specializzandi saranno espostiobblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni sono indivi- duati di intesa tra INFN e l’Università, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuataattraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste nella convenzione.

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Sources: Collaboration Agreement

Sicurezza. Preso atto che, ai sensi dell’art. 2, 2 comma 1, 1 lettera a), ) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, Università e Provincia ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare: a) l’Università è garante della “formazione generale” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Provincie Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l’erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale; b) sulla Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, sull’Azienda ricadono gli obblighi di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti; c) la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs37del ▇.▇▇▇. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Provincie Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

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Sources: Convenzione

Sicurezza. Preso atto che, ai sensi dell’art1. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 “Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 05/08/1998,, si stabilisce che il datore di lavoro di AMT assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, gli specializzandi, ai fini sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e agli effetti delle disposizioni dello degli studenti ospitati presso AMT. 2. Allo stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, Università modo e Provincia si impegnano a garantire le misure reciprocamente il datore di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:lavoro dell’Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di AMT ospitato nei locali dell’Ateneo. a) l’Università è garante della “formazione generale” sulla sicurezza ex art3. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l’erogazione agli specializzandi della formazione Il datore di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale; b) sulla Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ricadono gli obblighi lavoro di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti; c) la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ciascuna Parte si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme comunicare all’altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria. 4. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola- mento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai rischi a fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli specializzandi saranno espostiobblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sa- ranno individuati di intesa tra le Parti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuatao le loro articolazioni con au- tonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovran- no essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli ac- cordi stessi.

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Sources: Convenzione Quadro