Common use of Sicurezza Clause in Contracts

Sicurezza. Il lavoratore sarà comunque informato sui rischi associati al lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull’allestimento della postazione di lavoro. Secondo la normativa vigente (DLgs n.626/94) l’allestimento della postazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile della sicurezza dell’Azienda di appartenenza. Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili. E’ facoltà del lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In ogni caso, ai sensi dell'art.5 del DLgs n.626/94, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvederà a sottoporre il lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate. Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire a persone, beni e cose per l'uso non corretto degli apparati dati in dotazione.

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Sicurezza. Il La lavoratrice/lavoratore sarà comunque informato informata/o sui rischi associati al lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull’allestimento della delle postazione di lavoro. Secondo la normativa vigente (DLgs n.626/94D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni) l’allestimento della postazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile alla sicurezza della sicurezza dell’Azienda cooperativa di appartenenza. Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili. E’ facoltà del della lavoratrice/lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. della sicurezza In ogni caso, ai sensi dell'art.5 dell'art. 20 del DLgs n.626/94D.lgs. 81/2008, ciascun ciascuna lavoratrice/lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e ed agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvederà a sottoporre il la lavoratrice/lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate. Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire a persone, beni e cose per l'uso non corretto degli apparati dati in dotazione.

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Sicurezza. Il lavoratore sarà comunque informato sui rischi associati al lavoro e sulle precauzioni pre- cauzioni da prendere, in particolare sull’allestimento della postazione di lavoro. Secondo la normativa vigente (DLgs n.626/94) l’allestimento della postazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile respon- sabile della sicurezza dell’Azienda di appartenenza. Alla relazione tecnica seguita se- guita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili. E’ facoltà del lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In ogni caso, ai sensi dell'art.5 dell’art.5 del DLgs n.626/94, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre al- tre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzatiutiliz- zati; il datore di lavoro provvederà a sottoporre il lavoratore alle visite mediche medi- che periodiche e specialistiche indicate. Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire interveni- re a persone, beni e cose per l'uso l’uso non corretto degli apparati dati in dotazione.

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Sicurezza. Il La lavoratrice/lavoratore sarà comunque informato informata/o sui rischi associati al lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull’allestimento della delle postazione di lavoro. Secondo la normativa vigente (DLgs n.626/94Dlgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni) l’allestimento della postazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile alla sicurezza della sicurezza dell’Azienda cooperativa di appartenenza. Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili. E’ facoltà del della lavoratrice/lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. della sicurezza In ogni caso, ai sensi dell'art.5 dell'art. 5 del DLgs n.626/94Dlgs. 626/94, ciascun ciascuna lavoratrice/lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e ed agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvederà a sottoporre il la lavoratrice/lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate. Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire a persone, beni e cose per l'uso non corretto degli apparati dati in dotazione.

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Sicurezza. Il La lavoratrice/lavoratore sarà comunque informato informata/o sui rischi associati al lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull’allestimento della delle postazione di lavoro. Secondo la normativa vigente (DLgs n.626/94Dlgs 626/94) l’allestimento della postazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile alla sicurezza della sicurezza dell’Azienda cooperativa di appartenenza. Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili. E’ facoltà del della lavoratrice/lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. della sicurezza In ogni caso, ai sensi dell'art.5 dell'art. 5 del DLgs n.626/94Dlgs. 626/94, ciascun ciascuna lavoratrice/lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e ed agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvederà a sottoporre il la lavoratrice/lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate. Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire a persone, beni e cose per l'uso non corretto degli apparati dati in dotazione.

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Sicurezza. Il lavoratore sarà comunque informato sui rischi associati al lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull’allestimento sull'allestimento della postazione di lavoro. Secondo la normativa vigente (DLgs n.626/94D.lgs. n. 626/94) l’allestimento l'allestimento della postazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile della sicurezza dell’Azienda della Azienda di appartenenza. Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili. E’ È facoltà del lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In ogni caso, ai sensi dell'art.5 del DLgs n.626/94dell'art. 5, D.lgs. n. 626/94, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvederà a sottoporre il lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate. Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire a persone, beni e cose per l'uso non corretto degli apparati dati in dotazione.

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Sicurezza. Il La lavoratrice/lavoratore sarà comunque informato informata/o sui rischi associati al lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull’allestimento della delle postazione di lavoro. Secondo la normativa vigente (DLgs n.626/94decreto legislativo 626/1994) l’allestimento della postazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile alla sicurezza della sicurezza dell’Azienda cooperativa di appartenenza. Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili. E’ facoltà del della lavoratrice/lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. della sicurezza In ogni caso, ai sensi dell'art.5 dell'art. 5 del DLgs n.626/94decreto legislativo 626/1994, ciascun ciascuna lavoratrice/lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e ed agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvederà a sottoporre il la lavoratrice/lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate. Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire a persone, beni e cose per l'uso non corretto degli apparati dati in dotazione.

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Sicurezza. Il lavoratore sarà comunque informato sui rischi associati al lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull’allestimento della postazione delle postazioni di lavoro. Secondo la normativa vigente (DLgs n.626/94D.lgs. 626/94) l’allestimento della postazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile alla sicurezza della sicurezza dell’Azienda Azienda di appartenenza. Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili. E’ facoltà del lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del rappresentante dei lavoratori per la della sicurezza. In ogni caso, ai sensi dell'art.5 dell'art. 5 del DLgs n.626/94D.lgs. 626/94, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e ed agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvederà a sottoporre il lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate. Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire a persone, beni e cose per l'uso non corretto degli apparati dati in dotazione.

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Sicurezza. Il lavoratore sarà comunque informato sui rischi associati al lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull’allestimento della postazione di lavoro. Secondo la normativa vigente (DLgs n.626/94n.81/2008) l’allestimento della postazione di telelavoro te- lelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile della sicurezza dell’Azienda di appartenenza. Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili. E’ facoltà del lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del rappresentante rappre- sentante dei lavoratori per la sicurezza. In ogni caso, ai sensi dell'art.5 dell’art.20 del DLgs n.626/94, n.81/2008 ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni istru- zioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvederà provve- derà a sottoporre il lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate. Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire a persone, beni e cose per l'uso l’uso non corretto degli apparati dati in dotazione.

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Sicurezza. Il La lavoratrice/lavoratore sarà comunque informato informata/o sui rischi associati al lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull’allestimento della postazione di lavoro. Secondo la normativa vigente (DLgs n.626/94D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni) l’allestimento della postazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile alla sicurezza della sicurezza dell’Azienda cooperativa di appartenenza. Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili. E’ facoltà del della lavoratrice/lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del rappresentante dei lavoratori per la della sicurezza. In ogni caso, ai sensi dell'art.5 dell’art. 20 del DLgs n.626/94D.lgs. 81/2008, ciascun ciascuna lavoratrice/lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e ed agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvederà a sottoporre il sot- toporre la lavoratrice/lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate. Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire a personeper- sone, beni e cose per l'uso l’uso non corretto degli apparati dati in dotazione.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Sicurezza. Il La lavoratrice/lavoratore sarà comunque informato informata/o sui rischi associati al lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull’allestimento della delle postazione di lavoro. Secondo la normativa vigente (DLgs n.626/94D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni) l’allestimento della postazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile alla sicurezza della sicurezza dell’Azienda cooperativa di appartenenza. Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili. E’ È facoltà del della lavoratrice/lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. lavora- tori della sicurezza In ogni caso, ai sensi dell'art.5 dell’art. 20 del DLgs n.626/94D.Lgs. 81/2008, ciascun ciascuna lavoratrice/lavoratore deve prendersi cura della propria pro- pria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente conformemen- te alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e ed agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvederà provve- derà a sottoporre il la lavoratrice/lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate. Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire a persone, beni e cose per l'uso l’uso non corretto degli apparati dati in dotazione.

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Sources: c.c.n.l. 5 Settembre 2012 Personale Dipendente Dalle Realtà Del Settore Assistenziale, Sociale, Socio Sanitario, Educativo

Sicurezza. Il La lavoratrice/lavoratore sarà comunque informato informata/o sui rischi associati al lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull’allestimento della delle postazione di lavoro. Secondo la normativa vigente (DLgs n.626/94D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni) l’allestimento della postazione po- stazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile alla sicurezza della sicurezza dell’Azienda coope- rativa di appartenenza. Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili. E’ È facoltà del della lavoratrice/lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del rappresentante dei lavoratori per la lavora- tori della sicurezza. In ogni caso, ai sensi dell'art.5 dell’art. 20 del DLgs n.626/94D.Lgs. 81/2008, ciascun ciascuna lavoratrice/lavoratore deve prendersi cura della propria pro- pria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente conformemen- te alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e ed agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvederà provve- derà a sottoporre il la lavoratrice/lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate. Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire a persone, beni e cose per l'uso l’uso non corretto degli apparati dati in dotazione.

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Sources: c.c.n.l. 16 Dicembre 2011 Dipendenti Dalle Cooperative Del Settore Socio Sanitario Assistenziale Educativo E Di Inserimento Lavorativo

Sicurezza. Il lavoratore sarà comunque informato sui rischi associati al lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull’allestimento della postazione di lavoro. Secondo la normativa vigente (DLgs D.Lgs. n.626/94) l’allestimento della postazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile della sicurezza dell’Azienda di appartenenza. Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili. E’ facoltà del lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In ogni caso, ai sensi dell'art.5 del DLgs D.Lgs. n.626/94, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvederà a sottoporre il lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate. Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire a persone, beni e cose per l'uso non corretto degli apparati dati in dotazione.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)