Sicurezza. 2.1 Il Fornitore, laddove applicabili, garantisce il rispetto delle misure di sicurezza indicate dalla normativa applicabile in materia di protezione dei Dati, nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante con riguardo alle misure logiche, tecniche, fisiche ed organizzative che saranno poste in essere per proteggere i suddetti Dati da sottrazione o distruzione intenzionale o accidentale, perdita accidentale, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti e ogni altra forma di trattamento illecito. 2.2 Il Fornitore nell’erogazione dei Servizi applica le misure indicate nel Contratto, negli allegati tecnici, nell’Allegato “A” del presente atto e nelle procedure adottate, indicate al Cliente e messe in ogni momento a disposizione del medesimo. 2.3 Le misure di sicurezza comprendono misure per garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi del Fornitore; contribuire a ripristinare l'accesso tempestivo ai dati personali in seguito a un incidente e per test regolari di efficacia dei Servizi, il tutto secondo quanto descritto in via generale nell’Allegato “A” al presente atto. Il Fornitore può aggiornare o modificare le misure di sicurezza di volta in volta a condizione che tali aggiornamenti e modifiche non comportino il degrado della sicurezza complessiva dei Servizi. 2.4 Il Fornitore adotterà le misure appropriate per garantire la conformità con le misure di sicurezza da parte dei suoi dipendenti, appaltatori e Sub-responsabili relativamente al loro ambito di prestazioni. 2.5 Il Cliente riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande dal Fornitore sono adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati. 2.6 Il Fornitore provvederà a comunicare al Cliente, con i mezzi ritenuti più idonei, l’intervenuta modifica alle misure di sicurezza adottate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati, anche in riferimento all’eventuale normativa che disciplina il servizio erogato. In tale ipotesi il Cliente avrà facoltà di richiedere un elenco aggiornato delle misure sicurezza specificamente adottate. 2.7 Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei Servizi, tra cui: fare un uso appropriato dei Servizi per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente; proteggere le credenziali, i sistemi e i dispositivi di autenticazione degli account utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi; effettuare il backup dei Dati del Cliente anche in via autonoma su apparati off-line. 2.8 Il Fornitore non ha alcun obbligo di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente sceglie di archiviare o trasferire al di fuori dei sistemi del Fornitore e dei suoi Sub-responsabili (ad esempio, lo spazio di archiviazione off-line o locale) o di proteggere i Dati del Cliente implementando o mantenendo Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli descritti dal Contratto, dagli allegati tecnici e dall’Allegato “A”. 2.9 Il Cliente è l'unico responsabile della valutazione del fatto che i Servizi, le misure di sicurezza e gli impegni del Fornitore ai sensi del presente articolo e di quanto previsto negli altri documenti contrattuali soddisfino le esigenze del Cliente, inclusi i suoi obblighi di sicurezza, anche ai sensi GDPR. Il Cliente riconosce ed accetta che (tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di implementazione e della natura, dell'ambito, del contesto e degli scopi del trattamento dei Dati personali del Cliente nonché dei rischi per gli individui) le misure di Sicurezza implementate e mantenute dal Fornitore forniscono un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente, impegnandosi a richiedere al Fornitore, sostenendone i relativi costi, eventuali misure di sicurezza aggiuntive qualora le ritenga necessarie in relazione alla tipologia di dati che saranno oggetto del trattamento e sollevando e manlevando il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità in mancanza di tale richiesta.
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Sources: Data Processing Agreement, Data Processing Agreement, Data Processing Agreement
Sicurezza. 2.1 10.1 Il FornitoreFornitore si impegna ad assicurare a Consip ed alle Amministrazioni Beneficiarie la sicurezza sia fisica che logica per i servizi di cui al precedente articolo 3 ed a tal fine ha l’obbligo di predisporre, laddove applicabiliattuare ed aggiornare costantemente una politica della sicurezza, garantisce sia fisica che logica, conforme alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, con particolare riferimento alla Parte Generale di detta documentazione.
10.2 Il Fornitore dovrà prevedere specifiche procedure atte a regolare la gestione della sicurezza per quanto stabilito nel Capitolato Tecnico Parte Generale.
10.3 Il Fornitore è tenuto a mantenere aggiornato il rispetto delle misure sistema di sicurezza indicate dalla normativa applicabile rispetto alle regole tecniche al D.P.C.M. 1° aprile 2008 e ad ulteriori prescrizioni che verranno emanate in materia di protezione dei Dati, nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante con riguardo alle misure logiche, tecniche, fisiche ed organizzative che saranno poste in essere per proteggere i suddetti Dati da sottrazione o distruzione intenzionale o accidentale, perdita accidentale, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti e ogni altra forma di trattamento illecitosicurezza.
2.2 10.4 Il Fornitore nell’erogazione si impegna a prevenire e circoscrivere attacchi alla sicurezza fisica degli apparati deputati all’erogazione dei Servizi applica le servizi ed istallati presso i locali sotto il suo controllo, in particolare attraverso misure indicate nel Contratto, negli allegati tecnici, nell’Allegato “A” di protezione per il controllo degli accessi e la prevenzione di atti dolosi ed eventi accidentali.
10.5 Il Fornitore si impegna altresì a prevenire e circoscrivere attacchi alla sicurezza logica degli apparati deputati all’erogazione dei servizi oggetto del presente atto e nelle procedure adottateContratto Quadro sia presso i locali sotto il suo controllo che presso quelli delle singole Amministrazioni Beneficiarie. In particolare, indicate al Cliente e messe in ogni momento a disposizione del medesimo.
2.3 Le misure il sistema di sicurezza comprendono misure per garantire la riservatezzadovrà amministrare il diritto di accesso ai dati ed ai servizi, l'integrità, la disponibilità in modo da verificare il diritto e la resilienza dei sistemi validità di ogni tentativo di accesso e dei servizi del Fornitore; contribuire a ripristinare l'accesso tempestivo ai dati personali in seguito a un incidente e per test regolari di efficacia dei Servizi, il tutto secondo quanto descritto in via generale nell’Allegato “A” al presente attostabilire l’identità dell’utente. Il Fornitore può aggiornare o modificare le si impegna inoltre a gestire e mantenere registrazioni relative agli accessi, adottare misure per l’integrità dei dati e prevedere procedure per la rilevazione di sicurezza di volta in volta a condizione che tali aggiornamenti e modifiche non comportino il degrado della sicurezza complessiva dei Serviziattacchi sistematici.
2.4 10.6 Il Fornitore adotterà le misure appropriate per garantire la conformità con le misure di sicurezza da parte dei suoi dipendentisi impegna a far eseguire annualmente, appaltatori e Sub-responsabili relativamente al loro ambito di prestazioni.
2.5 Il Cliente riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande dal Fornitore sono adeguate a garantire proprie spese, un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati.
2.6 Il Fornitore provvederà a comunicare al Cliente, con i mezzi ritenuti più idonei, l’intervenuta modifica alle misure di sicurezza adottate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati, anche in riferimento all’eventuale normativa che disciplina il servizio erogato. In tale ipotesi il Cliente avrà facoltà di richiedere un elenco aggiornato delle misure sicurezza specificamente adottate.
2.7 Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei Servizi, tra cui: fare un uso appropriato dei Servizi per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente; proteggere le credenziali, i sistemi e i dispositivi di autenticazione degli account utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi; effettuare il backup dei Dati del Cliente anche in via autonoma su apparati off-line.
2.8 Il Fornitore non ha alcun obbligo di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente sceglie di archiviare o trasferire al di fuori dei sistemi del Fornitore e dei suoi Sub-responsabili (ad esempio, lo spazio di archiviazione off-line o locale) o di proteggere i Dati del Cliente implementando o mantenendo Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli descritti dal Contratto, dagli allegati tecnici e dall’Allegato “A”.
2.9 Il Cliente è l'unico responsabile della valutazione del fatto che i Servizi, le misure di sicurezza e gli impegni del Fornitore ai sensi del presente articolo e di quanto previsto negli altri documenti contrattuali soddisfino le esigenze del Cliente, inclusi i suoi obblighi approfondito audit sul sistema di sicurezza, anche ai sensi GDPR. Il Cliente riconosce ed accetta che (tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di implementazione e della natura, dell'ambito, del contesto e degli scopi del trattamento dei Dati personali del Cliente nonché dei rischi per gli individui) le misure di Sicurezza implementate e mantenute condotto da una primaria società specializzata scelta dal Fornitore forniscono previa approvazione di Consip; l’audit verrà effettuato sotto la vigilanza di Consip. Consip potrà, con un livello preavviso di 20 (venti) giorni solari, richiedere ulteriori attività di auditing secondo modalità concordate con il Fornitore. Le risultanze di tali audit annuali verranno comunicate a Consip S.p.A.
10.7 Il Fornitore si impegna ad autorizzare lo svolgimento di test discrezionali di impenetrabilità da parte di Consip.
10.8 Nel caso i test di cui al precedente comma mettano in evidenza delle carenze rispetto alle specifiche tecniche di sicurezza, la situazione dovrà essere corretta in un tempo non superiore a 20 (venti) giorni solari.
10.9 Nel caso si rilevi un pericolo relativo alla sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Clientedi particolare gravità, impegnandosi a richiedere al ▇▇▇▇ potrà, sentito il Fornitore, sostenendone i relativi costi, eventuali misure decidere la sospensione di sicurezza aggiuntive qualora le ritenga necessarie in relazione alla tipologia uno o più servizi o la chiusura del Centro di dati che saranno oggetto del trattamento Gestione di cui al successivo articolo fino a quando non sia stato eliminato il pericolo medesimo. Di tali eventi e sollevando e manlevando il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità in mancanza di tale richiestarelative soluzioni se ne darà tempestiva comunicazione a Consip S.p.A.
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Sources: Convenzione Consip Per Servizi Di Cloud Computing, Contratto Quadro, Contratto Quadro
Sicurezza. 2.1 6.1 Il Fornitore, laddove applicabili, garantisce Responsabile supporterà il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. dal 32 al 36 del Regolamento UE 2016/679.
6.2 In caso di violazione dei dati (Data Breach) o supposta tale, il Responsabile informa il Titolare, senza ingiustificato ritardo e comunque entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, anche qualora la violazione avvenga nella sfera di controllo di un suo eventuale sub-responsabile, mediante la comunicazione a , contenente almeno una descrizione della natura della violazione di dati personali, delle probabili conseguenze della violazione e delle misure proposte o adottate dal Responsabile per porvi rimedio e, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi. Il Responsabile inoltre collabora attivamente con il Titolare per l’individuazione di sicurezza indicate dalla normativa applicabile in materia rimedi, oltre che per gli obblighi di protezione dei Daticomunicazione verso l’Autorità di Controllo e/o gli Interessati, nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante con riguardo alle misure logiche, tecniche, fisiche ed organizzative che saranno poste in essere per proteggere i suddetti Dati da sottrazione o distruzione intenzionale o accidentale, perdita accidentale, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti e ogni altra forma di trattamento illecitoai sensi dell’art. 34 del GDPR.
2.2 Il Fornitore nell’erogazione dei Servizi applica le misure indicate nel Contratto, negli allegati tecnici, nell’Allegato “A” 6.3 Al termine del presente atto e nelle procedure adottate, indicate al Cliente e messe in ogni momento a disposizione del medesimo.
2.3 Le misure di sicurezza comprendono misure per garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi del Fornitore; contribuire a ripristinare l'accesso tempestivo ai Trattamento il Responsabile restituirà i dati personali eventualmente detenuti al Titolare concordando per iscritto le modalità di restituzione o in seguito a un incidente e alternativa, su istruzione del Titolare, distruggerà tali dati. Qualora il Responsabile ritenga di dover conservare copia dei dati affidatigli per test regolari eventuali obblighi di efficacia dei Servizilegge o tutela giuridica, il tutto secondo quanto descritto in via generale nell’Allegato “A” al presente atto. Il Fornitore può aggiornare o modificare dovrà adottare le misure di sicurezza di volta in volta a condizione necessarie indicate dal Titolare (che tali aggiornamenti possono comprendere cifratura e modifiche non comportino il degrado pseudonimizzazione, se necessario) e cancellare e/o distruggere i dati all’esaurimento della sicurezza complessiva dei Servizifinalità. La distruzione o cancellazione avverranno dando al Titolare opportuna evidenza formale.
2.4 6.4 Il Fornitore adotterà Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le misure appropriate informazioni necessarie per garantire dimostrare il rispetto degli obblighi di conformità al Regolamento UE 2016/679 e consente le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato, singolarmente o congiuntamente ad altri Titolari, e comunque alla presenza di un incaricato del Responsabile. Tali ispezioni devono compiersi con modalità tali da:
A. Non pregiudicare la conformità sicurezza e la riservatezza dei dati (e dei relativi trattamenti) dei quali sono “titolari” il Responsabile ovvero altri Titolari;
B. Non interferire con le misure di sicurezza da parte dei suoi dipendenti, appaltatori il normale e Sub-responsabili relativamente al loro ambito di prestazionicorretto svolgimento dell’attività del Responsabile;
C. Non pregiudicare la riservatezza dell’organizzazione aziendale e commerciale del Responsabile.
2.5 6.5 Il Cliente riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande dal Fornitore sono adeguate Responsabile si impegna a garantire un livello tenere presso di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento sé il registro dei Datitrattamenti effettuati per conto del Titolare e a mantenerlo aggiornato.
2.6 Il Fornitore provvederà a comunicare al Cliente, con i mezzi ritenuti più idonei, l’intervenuta modifica alle misure di sicurezza adottate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati, anche in riferimento all’eventuale normativa che disciplina il servizio erogato. In tale ipotesi il Cliente avrà facoltà di richiedere un elenco aggiornato delle misure sicurezza specificamente adottate.
2.7 Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei Servizi, tra cui: fare un uso appropriato dei Servizi per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente; proteggere le credenziali, i sistemi e i dispositivi di autenticazione degli account utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi; effettuare il backup dei Dati del Cliente anche in via autonoma su apparati off-line.
2.8 Il Fornitore non ha alcun obbligo di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente sceglie di archiviare o trasferire al di fuori dei sistemi del Fornitore e dei suoi Sub-responsabili (ad esempio, lo spazio di archiviazione off-line o locale) o di proteggere i Dati del Cliente implementando o mantenendo Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli descritti dal Contratto, dagli allegati tecnici e dall’Allegato “A”.
2.9 Il Cliente è l'unico responsabile della valutazione del fatto che i Servizi, le misure di sicurezza e gli impegni del Fornitore ai sensi del presente articolo e di quanto previsto negli altri documenti contrattuali soddisfino le esigenze del Cliente, inclusi i suoi obblighi di sicurezza, anche ai sensi GDPR. Il Cliente riconosce ed accetta che (tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di implementazione e della natura, dell'ambito, del contesto e degli scopi del trattamento dei Dati personali del Cliente nonché dei rischi per gli individui) le misure di Sicurezza implementate e mantenute dal Fornitore forniscono un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente, impegnandosi a richiedere al Fornitore, sostenendone i relativi costi, eventuali misure di sicurezza aggiuntive qualora le ritenga necessarie in relazione alla tipologia di dati che saranno oggetto del trattamento e sollevando e manlevando il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità in mancanza di tale richiesta.
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Sources: Convenzione Per La Promozione E La Realizzazione Del Servizio Di Estrazione E Stampa Di Certificati Anagrafici, Convenzione Per La Promozione E La Realizzazione Del Servizio Di Estrazione E Stampa Di Certificati Anagrafici, Convenzione Per La Promozione E La Realizzazione Del Servizio Di Estrazione E Stampa Di Certificati Anagrafici
Sicurezza. 2.1 Il Fornitore1. L’appaltatore, laddove applicabilinella persona del presidente o comunque del legale rappresentante, garantisce il rispetto ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizza. A tal fine, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall’art. 26 del medesimo decreto legislativo (Obblighi connessi ai contratti d’appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo. L’appaltatore sarà responsabile pertanto della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale e figure assimilabili e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti del Comune. L’appaltatore si obbliga all’osservanza delle misure di sicurezza indicate dalla normativa applicabile norme in materia di protezione sicurezza e tutela dei Datilavoratori e nello specifico si impegna:
a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008, nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante con riguardo alle misure logiche, tecniche, fisiche ed organizzative che saranno poste in essere per proteggere i suddetti Dati da sottrazione o distruzione intenzionale o accidentale, perdita accidentale, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti e ogni altra forma di trattamento illecito.
2.2 Il Fornitore nell’erogazione dei Servizi applica le misure indicate nel Contratto, negli allegati tecnici, nell’Allegato “A” del presente atto e nelle procedure adottate, indicate al Cliente e messe in ogni momento a disposizione del medesimo.
2.3 Le misure di sicurezza comprendono misure per garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi del Fornitore; contribuire a ripristinare l'accesso tempestivo ai dati personali in seguito a un incidente e per test regolari di efficacia dei Servizi, il tutto secondo quanto descritto in via generale nell’Allegato “A” al presente atto. Il Fornitore può aggiornare o modificare le misure di sicurezza di volta in volta a condizione che tali aggiornamenti e modifiche non comportino il degrado della sicurezza complessiva dei Servizi.
2.4 Il Fornitore adotterà le misure appropriate per garantire la conformità con le misure di sicurezza da parte dei suoi dipendenti, appaltatori e Sub-responsabili relativamente al loro ambito di prestazioni.
2.5 Il Cliente riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande dal Fornitore sono adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati.
2.6 Il Fornitore provvederà a comunicare al Cliente, con i mezzi ritenuti più idonei, l’intervenuta modifica alle misure di sicurezza adottate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati, anche in riferimento all’eventuale normativa che disciplina il servizio erogato. In tale ipotesi il Cliente avrà facoltà di richiedere un elenco aggiornato delle misure sicurezza specificamente adottate.
2.7 Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei Servizi, tra cui: fare un uso appropriato dei Servizi per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente; proteggere le credenziali, i sistemi e i dispositivi di autenticazione degli account utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi; effettuare il backup dei Dati del Cliente anche in via autonoma su apparati off-line.
2.8 Il Fornitore non ha alcun obbligo di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente sceglie di archiviare o trasferire al di fuori dei sistemi del Fornitore e dei suoi Sub-responsabili (ad esempio, lo spazio di archiviazione off-line o locale) o di proteggere i Dati del Cliente implementando o mantenendo Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli descritti dal Contratto, dagli allegati tecnici e dall’Allegato “A”.
2.9 Il Cliente è l'unico responsabile della valutazione del fatto che i Servizi, le misure materia di sicurezza e gli impegni igiene del Fornitore ai sensi lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
b) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, ove previsto;
c) ad assicurare durante tutto lo svolgimento del presente articolo servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio, di rischio e di quanto previsto negli altri documenti contrattuali soddisfino pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte del Comune;
d) a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull’utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
e) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le esigenze norme previste dal d.lgs. 81/2008 se e quando obbligatorie e di aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell’avvenuta nomina del ClienteResponsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, inclusi i suoi obblighi della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata. L’appaltatore e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di sicurezzatutte le disposizioni, anche ai sensi GDPRprocedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Comune di Firenze, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dall’Affidatario. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo. Il Cliente riconosce ed accetta che (tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di implementazione e della natura, dell'ambito, del contesto e degli scopi del trattamento dei Dati personali del Cliente nonché dei rischi per gli individui) le misure di Sicurezza implementate e mantenute dal Fornitore forniscono un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente, impegnandosi a richiedere al Fornitore, sostenendone i relativi costi, eventuali misure di sicurezza aggiuntive qualora le ritenga necessarie in relazione alla tipologia di dati che saranno oggetto del trattamento e sollevando e manlevando il Fornitore Comune è pertanto esonerato: - da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dei soggetti gestori per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio; -da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere agli utenti del servizio e a terzi durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari. L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza rigorosa delle disposizioni in mancanza materia di tale richiestacollocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità e la sicurezza delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale.
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Sources: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Manutenzione, Servizio Di Manutenzione Dei Manti Erbosi
Sicurezza. 2.1 Il FornitoreL'impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 ed in generale di tutte le norme di tutela della sicurezza del lavoratore. Non si evidenziano costi per la eliminazione dei rischi da interferenze, laddove applicabilifermo restando che al momento della stipula del contratto, garantisce qualora si evidenziassero costi aggiuntivi per la sicurezza dovuti ai rischi per le interferenze, saranno valutati congiuntamente con l’impresa che si è aggiudicata l’appalto. In tal caso la stessa si impegna, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, entro il termine indicato dalla ASL a compilare in tutte le sue parti il “Documento di valutazione dei rischi dovuti alle interferenze” (DUVRI) ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 che la ASL provvederà a predisporre sulla base del modello allegato. L’Impresa aggiudicataria inoltre, prima dell’inizio attività è tenuta a: - fornire ai propri operatori tutti i materiali e presidi di autotutela da rischi professionali in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, provvedendo agli adempimenti previsti dal citato decreto; - fornire la documentazione attestante la nomina e l’avvenuta comunicazione agli enti preposti del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e del nominativo del Medico Competente, e dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di informazione e formazione di cui al D. Lgs 81/08 citato; - rispettare le norme del DM 10/3/98 e s.m.i. “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenze nei luoghi di lavoro”. L’Impresa aggiudicataria entro i termini indicati dalla ASL ed in collaborazione con il competente Ufficio si impegna altresì a predisporre un piano di gestione delle emergenze nell’eventualità di incidenti casuali quali: terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti, etc. nel rispetto della normativa vigente in materia. La ASL si riserva di chiedere qualsiasi integrazione, anche in corso di esecuzione della fornitura, della documentazione presentata. Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della ASL che delle autorità presso la sede delle strutture e dell’esecuzione delle attività oggetto del presente appalto. Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza, o che abbia rilievo in tale ambito, dovrà essere comunicata alla ASL che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato. La ASL si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle misure norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza indicate stabiliti dalla normativa applicabile in materia vigente legislazione Nessun onere aggiuntivo sarà previsto per la ASL per gli obblighi di protezione dei Dati, nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante con riguardo alle misure logiche, tecniche, fisiche ed organizzative che saranno poste in essere per proteggere i suddetti Dati da sottrazione o distruzione intenzionale o accidentale, perdita accidentale, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti e ogni altra forma di trattamento illecito.
2.2 Il Fornitore nell’erogazione dei Servizi applica le misure indicate nel Contratto, negli allegati tecnici, nell’Allegato “A” del presente atto e nelle procedure adottate, indicate al Cliente e messe in ogni momento a disposizione del medesimo.
2.3 Le misure di sicurezza comprendono misure per garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi del Fornitore; contribuire a ripristinare l'accesso tempestivo ai dati personali in seguito a un incidente e per test regolari di efficacia dei Servizi, il tutto secondo quanto descritto in via generale nell’Allegato “A” cui al presente atto. Il Fornitore può aggiornare o modificare le misure di sicurezza di volta in volta a condizione che tali aggiornamenti e modifiche non comportino il degrado della sicurezza complessiva dei Serviziparagrafo.
2.4 Il Fornitore adotterà le misure appropriate per garantire la conformità con le misure di sicurezza da parte dei suoi dipendenti, appaltatori e Sub-responsabili relativamente al loro ambito di prestazioni.
2.5 Il Cliente riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande dal Fornitore sono adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati.
2.6 Il Fornitore provvederà a comunicare al Cliente, con i mezzi ritenuti più idonei, l’intervenuta modifica alle misure di sicurezza adottate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati, anche in riferimento all’eventuale normativa che disciplina il servizio erogato. In tale ipotesi il Cliente avrà facoltà di richiedere un elenco aggiornato delle misure sicurezza specificamente adottate.
2.7 Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei Servizi, tra cui: fare un uso appropriato dei Servizi per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente; proteggere le credenziali, i sistemi e i dispositivi di autenticazione degli account utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi; effettuare il backup dei Dati del Cliente anche in via autonoma su apparati off-line.
2.8 Il Fornitore non ha alcun obbligo di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente sceglie di archiviare o trasferire al di fuori dei sistemi del Fornitore e dei suoi Sub-responsabili (ad esempio, lo spazio di archiviazione off-line o locale) o di proteggere i Dati del Cliente implementando o mantenendo Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli descritti dal Contratto, dagli allegati tecnici e dall’Allegato “A”.
2.9 Il Cliente è l'unico responsabile della valutazione del fatto che i Servizi, le misure di sicurezza e gli impegni del Fornitore ai sensi del presente articolo e di quanto previsto negli altri documenti contrattuali soddisfino le esigenze del Cliente, inclusi i suoi obblighi di sicurezza, anche ai sensi GDPR. Il Cliente riconosce ed accetta che (tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di implementazione e della natura, dell'ambito, del contesto e degli scopi del trattamento dei Dati personali del Cliente nonché dei rischi per gli individui) le misure di Sicurezza implementate e mantenute dal Fornitore forniscono un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente, impegnandosi a richiedere al Fornitore, sostenendone i relativi costi, eventuali misure di sicurezza aggiuntive qualora le ritenga necessarie in relazione alla tipologia di dati che saranno oggetto del trattamento e sollevando e manlevando il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità in mancanza di tale richiesta.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Sicurezza. 2.1 Il Fornitore2.14.1 Misure per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ▇▇▇▇▇ restando gli ulteriori obblighi di cooperazione e coordinamento di cui alla vi- gente legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, laddove applicabiliAnas, garantisce qualora i luo- ghi di esecuzione della prestazione ricadano nella sua giuridica disponibilità e sem- pre che sussistano interferenze tra attività connesse all'esecuzione del Contratto, elabora il rispetto Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). Fatte salve diverse previsioni normative, il DUVRI sarà aggiornato da Anas in caso di subappalti o forniture con posa in opera intervenuti successivamente ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle mo- dalità realizzative del Contratto. Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo dell’Ap- paltatore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza indicate necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ove applicabile, l’Appaltatore è obbligato ad osservare quanto previsto dal DUVRI predisposto dalla normativa applicabile Stazione Appaltante ed alle- gato al Contratto. L’Appaltatore, prima di procedere all’esecuzione dell’appalto, sulla base della pro- pria esperienza, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, potrà proporre ulteriori modifiche e/o integrazioni al PSC o al DUVRI. Tali proposte di in- tegrazione, una volta valutate da Anas, saranno inserite nel PSC o nel DUVRI defini- tivo che verrà allegato al Contratto d’appalto/Accordo Quadro e considerato alla stregua delle specifiche tecniche. Il PSC o il DUVRI definitivo e i relativi allegati dovranno essere sottoscritti per accet- tazione ed inviati a Anas dal datore di lavoro dell’Appaltatore, dall’impresa affidata- ria in materia caso di protezione dei DatiConsorzio o RTC. L’Appaltatore si obbliga, nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante con riguardo alle misure logicheai fini della verifica dell’idoneità Tecnico professionale, tecnichea trasmettere ad Anas la documentazione di cui all’allegato XVII del Dlg. 81/08, fisiche ed organizzative che saranno poste e a porre in essere per proteggere i suddetti Dati da sottrazione o distruzione intenzionale o accidentale, perdita accidentale, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti e ogni altra forma di trattamento illecito.
2.2 Il Fornitore nell’erogazione dei Servizi applica le misure indicate nel Contratto, negli allegati tecnici, nell’Allegato “A” del presente atto e nelle procedure adottate, indicate al Cliente e messe in ogni momento a disposizione del medesimo.
2.3 Le misure di sicurezza comprendono misure per garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi del Fornitore; contribuire a ripristinare l'accesso tempestivo ai dati personali in seguito a un incidente e per test regolari di efficacia dei Servizi, il tutto secondo quanto descritto in via generale nell’Allegato “A” al presente atto. Il Fornitore può aggiornare o modificare tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in ma- teria di volta in volta a condizione che tali aggiornamenti prevenzione dagli infortuni sul lavoro e modifiche non comportino di igiene del lavoro. L’Appaltatore si impegna ad informare adeguatamente il degrado della sicurezza complessiva proprio personale ed il personale ad esso equiparato, quale è quello di eventuali subappaltatori e/o subfornitori, dei Servizi.
2.4 Il Fornitore adotterà le misure appropriate per garantire la conformità con le rischi specifici e ambientali ai quali potrebbero essere esposti e delle misure di sicurezza preven- zione e di protezione da parte adottare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Prima dell’inizio delle attività l’Appaltatore, e comunque tutte le imprese esecutrici delle prestazioni in caso di RTC o Consorzio, incluse le ausiliarie, devono presentare una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei suoi lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previ- denza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al Contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Laddove è previsto il PSC, appaltatori prima dell’inizio delle prestazioni Anas comunica alle ditte incaricate dei lavori il nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di proget- tazione (CSP) e Sub-responsabili relativamente del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE). L’Appaltatore, ove previsto per legge, prima dell’inizio delle prestazioni, deve:
a) consegnare al loro ambito Coordinatore per l’esecuzione copia del Piano di prestazioni.
2.5 Il Cliente riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande dal Fornitore sono adeguate a garantire un livello Sicurezza e di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento Coordinamento (PSC), sottoscritto per accettazione, unitamente al Piano Operativo di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (POS), predisposto dallo stesso ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e comple- mentare al PSC; l’ Appaltatore deve inserire all’interno del POS, l’elenco no- minativo dei Dati.
2.6 Il Fornitore provvederà a comunicare al Clientereferenti per la sicurezza, nonché dei preposti, con i mezzi ritenuti più idoneirispettivi ruoli.
b) consegnare al Coordinatore per l’esecuzione apposita dichiarazione in cui si evinca il nominativo del soggetto preposto alla funzione di Responsabile della Gestione dell’Emergenza in cantiere e del suo Sostituto e la loro dichiarazione di conoscenza dei compiti che sono chiamati a svolgere. Il responsabile ed il suo sostituto dovranno esibire l’attestato di frequenza ad un adeguato corso di formazione per addetti antincendio come previsto dal D.M. n. 64 del 10/03/98;
c) inviare a Anas la vigente Visura camerale attestante l’iscrizione presso il regi- stro della Camera di Commercio, l’intervenuta modifica alle misure di sicurezza adottate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei DatiIndustria, anche in riferimento all’eventuale normativa che disciplina il servizio erogatoArtigianato e Agricoltura (CCIAA). In tale ipotesi il Cliente avrà Anas si riserva la facoltà di richiedere un elenco aggiornato delle misure sicurezza specificamente adottate.
2.7 Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei Serviziverificare in ogni momento il preciso e puntuale adem- pimento, tra cui: fare un uso appropriato dei Servizi per garantire un livello da parte dell’Appaltatore, di sicurezza adeguato al rischio tutte le obbligazioni in relazione ai Dati del Cliente; proteggere le credenziali, i sistemi e i dispositivi di autenticazione degli account utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi; effettuare il backup dei Dati del Cliente anche in via autonoma su apparati off-line.
2.8 Il Fornitore non ha alcun obbligo di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente sceglie di archiviare o trasferire al di fuori dei sistemi del Fornitore e dei suoi Sub-responsabili (ad esempio, lo spazio di archiviazione off-line o locale) o di proteggere i Dati del Cliente implementando o mantenendo Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli descritti dal Contratto, dagli allegati tecnici e dall’Allegato “A”.
2.9 Il Cliente è l'unico responsabile della valutazione del fatto che i Servizi, le misure materia di sicurezza e salute dei lavoratori, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente. Re- sta in ogni caso inteso che in nessun modo tali verifiche sollevano l’Appaltatore dalla piena e completa responsabilità che gli impegni del Fornitore compete. Il personale dell’Appaltatore sarà tenuto ad osservare la normativa vigente in ma- teria di impianti e, in particolare, le disposizioni sull’accesso e la mobilità all’interno degli immobili di Anas. Lo stesso sarà inoltre dotato, ai sensi del presente articolo D.Lgs. n. 81/2008 e della Legge 136/2010, di quanto previsto negli altri documenti contrattuali soddisfino un tessera di riconoscimento, da esibire durante l’esecu- zione dei lavori, corredata di fotografia, contenente l’indicazione del datore di la- voro, le esigenze generalità del Clientelavoratore, inclusi il relativo numero di matricola, nonché la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento dovrà contenere an- che l’indicazione della Stazione Appaltante. Tutti i suoi obblighi rappresentanti delle imprese esecutrici e i singoli lavoratori autonomi che operano eventualmente nell’appalto, dovranno necessariamente partecipare a tutte le riunioni di cooperazione e coordinamento indetta dal CSE. La prima di tali riunioni avrà lo scopo di definire: - la programmazione delle attività. - eventuale integrazione dei POS e del PSC proposte dal Appaltatore al fine di migliorare la sicurezza. - le modalità organizzative e le procedure operative stabilite ai fini del coordi- namento tra le imprese e i lavoratori autonomi. - l’individuazione delle figure con particolari compiti all’interno del sito. In caso di subappalto, anche il datore di lavoro dell’Appaltatore verifica l’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi, e trasmette ad Anas una dichiarazione in cui attesta di aver verificato l’idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici, ai sensi GDPR. Il Cliente riconosce ed accetta che (tenendo conto dello stato dell'artedell’articolo 90, dei costi di implementazione comma 9, lettera a) e della natura, dell'ambitob), del contesto D.lgs. n. 81/2008. Nel caso di subappalto a Consorzi la verifica sarà limitata alle sole im- prese consorziate esecutrici del subappalto, mentre nel caso di RTC la verifica verrà effettuata su tutte le imprese associate esecutrici del subappalto. Laddove è previsto il PSC, il subappaltatore dovrà comunicare a Anas, il nominativo del proprio responsabile della sicurezza in cantiere che avrà il compito di tenere i rapporti con il CSE. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela di salute e degli scopi sicurezza dei lavoratori, Anas ha facoltà di risolvere il Contratto di appalto ai sensi del trattamento dei Dati personali successivo articolo 5 del Cliente nonché dei rischi per gli individui) le misure di Sicurezza implementate e mantenute dal Fornitore forniscono un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente, impegnandosi a richiedere al Fornitore, sostenendone i relativi costi, eventuali misure di sicurezza aggiuntive qualora le ritenga necessarie in relazione alla tipologia di dati che saranno oggetto del trattamento e sollevando e manlevando il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità in mancanza di tale richiestapresente documento.
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Sicurezza. 2.1 12.1 Il FornitoreFornitore si impegna ad assicurare alle Amministrazioni la sicurezza sia fisica che logica per i servizi di cui al precedente art. 3 ed a tal fine si impegna a predisporre, laddove applicabiliattuare ed aggiornare costantemente una politica della sicurezza, garantisce il rispetto sia fisica che logica, conforme alle prescrizioni contenute nell’allegato b.
12.2 Il Fornitore dovrà prevedere specifiche procedure atte a regolare la gestione della sicurezza almeno per le seguenti aree: - amministrazione della sicurezza; - analisi dei rischi; - audit; - test di impenetrabilità; - incidenti di sicurezza; - allarmi e interventi; - controllo e analisi delle misure registrazioni relative alla sicurezza.
12.3 Il CNIPA potrà adeguare le prescrizioni minime di sicurezza indicate dalla normativa applicabile in materia a seguito di protezione dei Dati, nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante con riguardo alle misure logiche, tecniche, fisiche ed organizzative che saranno poste in essere per proteggere eventuali variazioni del livello di rischio cui sono soggetti i suddetti Dati da sottrazione servizi o distruzione intenzionale a seguito di eventuali modifiche della tecnologia utilizzata o accidentale, perdita accidentale, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti e ogni altra forma di trattamento illecito.
2.2 Il Fornitore nell’erogazione dei Servizi applica le misure indicate nel Contratto, negli allegati tecnici, nell’Allegato “A” del presente atto e nelle procedure adottate, indicate al Cliente e messe in ogni momento a disposizione del medesimo.
2.3 Le misure di sicurezza comprendono misure per garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi del Fornitore; contribuire a ripristinare l'accesso tempestivo ai dati personali in seguito a un incidente e per test regolari di efficacia dei Servizi, il tutto secondo quanto descritto in via generale nell’Allegato “A” al presente attodisponibile. Il Fornitore può aggiornare o modificare le misure è tenuto a mantenere aggiornato il sistema di sicurezza rispetto a tali revisioni e alle emanande regole tecniche di sicurezza di volta in volta a condizione che tali aggiornamenti e modifiche non comportino il degrado della sicurezza complessiva dei Servizicui all’art. 16 del d.lgs. n. 42/2005.
2.4 12.4 Il Fornitore adotterà le misure appropriate per garantire la conformità con le si impegna a prevenire e circoscrivere attacchi alla sicurezza fisica degli apparati deputati all’erogazione dei servizi ed istallati presso i locali sotto il suo controllo, in particolare attraverso misure di sicurezza da parte dei suoi dipendenti, appaltatori protezione per il controllo degli accessi e Sub-responsabili relativamente al loro ambito la prevenzione di prestazioniatti dolosi ed eventi accidentali.
2.5 12.5 Il Cliente riconosce Fornitore si impegna altresì a prevenire e circoscrivere attacchi alla sicurezza logica degli apparati deputati all’erogazione dei servizi oggetto del presente contratto-quadro sia presso i locali sotto il suo controllo che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande dal Fornitore sono adeguate a garantire un livello presso quelli delle singole Amministrazioni. In particolare, il sistema di sicurezza adeguato dovrà amministrare il diritto di accesso ai rischi presentati dal trattamento dati ed ai servizi, in modo da verificare il diritto e la validità di ogni tentativo di accesso e stabilire l’identità dell’utente. Il Fornitore si impegna inoltre a gestire e mantenere registrazioni relative agli accessi, adottare misure per l’integrità dei Datidati e prevedere procedure per la rilevazione di attacchi sistematici.
2.6 12.6 Il Fornitore provvederà si impegna a comunicare al Clientefar eseguire annualmente, con i mezzi ritenuti più idoneiper l’insieme delle Amministrazioni assegnate, l’intervenuta modifica alle misure di sicurezza adottate per garantire a proprie spese, un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati, anche in riferimento all’eventuale normativa che disciplina il servizio erogato. In tale ipotesi il Cliente avrà facoltà di richiedere un elenco aggiornato delle misure sicurezza specificamente adottate.
2.7 Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei Servizi, tra cui: fare un uso appropriato dei Servizi per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente; proteggere le credenziali, i sistemi e i dispositivi di autenticazione degli account utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi; effettuare il backup dei Dati del Cliente anche in via autonoma su apparati off-line.
2.8 Il Fornitore non ha alcun obbligo di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente sceglie di archiviare o trasferire al di fuori dei sistemi del Fornitore e dei suoi Sub-responsabili (ad esempio, lo spazio di archiviazione off-line o locale) o di proteggere i Dati del Cliente implementando o mantenendo Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli descritti dal Contratto, dagli allegati tecnici e dall’Allegato “A”.
2.9 Il Cliente è l'unico responsabile della valutazione del fatto che i Servizi, le misure di sicurezza e gli impegni del Fornitore ai sensi del presente articolo e di quanto previsto negli altri documenti contrattuali soddisfino le esigenze del Cliente, inclusi i suoi obblighi approfondito audit sul sistema di sicurezza, anche ai sensi GDPRcondotto da una primaria società specializzata scelta dal Fornitore previo gradimento del CNIPA; l’audit verrà effettuato sotto la vigilanza del CNIPA e delle Amministrazioni, ciascuno per quanto di propria competenza. Il Cliente riconosce ed accetta che CNIPA e le Amministrazioni potranno, ciascuno per quanto di competenza e con un preavviso di tre settimane, richiedere ulteriori attività di auditing secondo modalità concordate con il Fornitore.
12.7 Il Fornitore si impegna ad autorizzare lo svolgimento di test discrezionali di impenetrabilità da parte del CNIPA e/o delle Amministrazioni ad esso assegnate.
12.8 Nel caso i test di cui al precedente art. 12.7 mettano in evidenza delle carenze rispetto alle specifiche tecniche di sicurezza, la situazione dovrà essere corretta in un tempo non superiore a 20 (tenendo conto dello stato dell'arteventi) giorni lavorativi.
12.9 Nel caso si rilevi un pericolo relativo alla sicurezza di particolare gravità, dei costi di implementazione e della naturail CNIPA potrà, dell'ambito, del contesto e degli scopi del trattamento dei Dati personali del Cliente nonché dei rischi per gli individui) le misure di Sicurezza implementate e mantenute dal Fornitore forniscono un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente, impegnandosi a richiedere al sentito il Fornitore, sostenendone i relativi costi, eventuali misure decidere la sospensione di sicurezza aggiuntive qualora le ritenga necessarie in relazione alla tipologia uno o più servizi o la chiusura del Centro di dati che saranno oggetto del trattamento e sollevando e manlevando Gestione di cui al successivo art. 13 fino a quando non sia stato eliminato il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità in mancanza di tale richiestapericolo.
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Sources: Contract for Connectivity and Security Services, Contract for Connectivity and Security Services
Sicurezza. 2.1 Il FornitoreGli addetti alle procedure di emergenza antincendio e di primo soccorso sanitario sono indicati negli appositi cartelli posti in portineria. I loro nominativi verranno comunicati agli studenti all’inizio dell’anno accademico. Lo studente, laddove applicabiliall’atto dell’ammissione, garantisce deve informarsi, attraverso le indicazioni esposte, sulle procedure da seguire in caso di emergenza e prevenzione incendi. Annualmente sono previste esercitazioni d’esodo ai fini della sicurezza antincendio. Tutti gli studenti presenti in Collegio sono tenuti a parteciparvi.
A) PER CONOSCERE IN OGNI MOMENTO I PRESENTI IN COLLEGIO È INDISPENSABILE CHE LO STUDENTE: - segnali sul pc in/out la propria uscita, sia temporanea che prolungata - se deve pernottare fuori dal Collegio, i genitori devono avvertire telefonicamente la direzione e all’uscita si segnali la data presunta di rientro; dovendo posticipare la data del proprio rientro lo comunichi telefonicamente; - se accoglie in Collegio parenti o amici, ne segnali entrata e uscita all'addetto al bureau, precisando gli ambienti comuni in cui rimarranno.
B) Lo studente utilizza personalmente la stanza assegnatagli, non può cambiarla con altri ospiti e deve riconsegnarla in buone condizioni. E' responsabile della propria camera e degli arredi che vi si trovano. Ogni arredo aggiuntivo deve essere autorizzato dalla Direzione. In particolare le apparecchiature elettriche e le duplicazioni di presa debbono essere sicure (marchiate CE o IMQ) ed essere utilizzate esclusivamente seguendo le istruzioni del costruttore. Non è consentito appendere poster o simili sui muri, neppure con scotch di carta, per non danneggiare l’imbiancatura è però acconsentito appenderli sui mobili e solo con scotch di carta. Alla scadenza del contratto e durante le vacanze estive, la camera va liberata di tutti gli effetti personali e riconsegnata vuota.
C) Ogni studente che determini un danno o un guasto deve prontamente comunicarlo alla Direzione. Lo studente è responsabile personalmente per i danni arrecati alla propria stanza o ai luoghi di uso comune e dovrà provvedere al risarcimento, fatta salva la facoltà della Direzione di adottare provvedimenti disciplinari.
D) Per il buon funzionamento del servizio, gli studenti sono tenuti a segnalare ogni eventuale anomalia, guasto agli impianti, movimento di persone sconosciute, nonché a facilitare il personale nell'adempimento delle proprie mansioni. Lo studente non può chiedere al personale alcun servizio, specialmente se diverso da quelli relativi alle rispettive mansioni. Ogni eventuale richiesta dovrà essere rivolta alla Direzione.
E) NELLA STANZA È VIETATO: - tenere frigoriferi; impiegare fornelli di qualsiasi tipo, ferri da stiro, scaldavivande, stufe a gas, elettriche, a cherosene o simili; detenere liquidi o sostanze infiammabili tipo alcool o carburanti anche in piccole quantità; utilizzare apparecchiature elettriche di potenza superiore a 1000 Watt; - tenere televisori; - riporre e appendere sulla sbarra di sicurezza delle finestre o sui davanzali, sacchetti o oggetti vari. - lavare e stendere la propria biancheria nel bagno in camera o sui caloriferi. La Direzione ed il responsabile della sicurezza si riservano il diritto di verificare il rispetto di tale disposizione e delle misure eventuali ulteriori norme di sicurezza indicate dalla normativa applicabile in materia di protezione dei Datiche verranno segnalate, nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante con riguardo alle misure logiche, tecniche, fisiche ed organizzative che saranno poste in essere per proteggere i suddetti Dati da sottrazione o distruzione intenzionale o accidentale, perdita accidentale, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti e ogni altra forma di trattamento illecitoapposite comunicazioni.
2.2 Il Fornitore nell’erogazione dei Servizi applica le misure indicate nel ContrattoF) In ottemperanza all’art. 51 della Legge n. 3/2003, negli allegati tecniciper motivi di sicurezza comune e di salute, nell’Allegato “A” è vietato fumare all'interno del presente atto Collegio. Ogni camera è dotata di un impianto di rilevazione fumi e nelle procedure adottate, indicate allarme antincendio con sensori particolarmente sensibili al Cliente e messe in ogni momento a disposizione del medesimofumo.
2.3 Le misure G) Per esigenze di sicurezza comprendono misure per garantire la riservatezzaservizio, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi del Fornitore; contribuire a ripristinare l'accesso tempestivo ai dati personali in seguito a un incidente e per test regolari di efficacia dei Servizi, il tutto secondo quanto descritto in via generale nell’Allegato “A” al presente atto. Il Fornitore può aggiornare o modificare le misure di sicurezza di volta in volta a condizione che tali aggiornamenti e modifiche non comportino il degrado della sicurezza complessiva dei Servizi.
2.4 Il Fornitore adotterà le misure appropriate per garantire la conformità con le misure di sicurezza da parte dei suoi dipendenti, appaltatori e Sub-responsabili relativamente al loro ambito di prestazioni.
2.5 Il Cliente riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande dal Fornitore sono adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati.
2.6 Il Fornitore provvederà a comunicare al Cliente, con i mezzi ritenuti più idonei, l’intervenuta modifica alle misure di sicurezza adottate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati, anche in riferimento all’eventuale normativa che disciplina il servizio erogato. In tale ipotesi il Cliente avrà facoltà di richiedere un elenco aggiornato delle misure sicurezza specificamente adottate.
2.7 Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei Servizi, tra cui: fare un uso appropriato dei Servizi per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente; proteggere le credenziali, i sistemi e i dispositivi di autenticazione degli account utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi; effettuare il backup dei Dati del Cliente anche in via autonoma su apparati off-line.
2.8 Il Fornitore non ha alcun obbligo di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente sceglie di archiviare o trasferire al di fuori dei sistemi del Fornitore e dei suoi Sub-responsabili (ad esempio, lo spazio di archiviazione off-line o locale) o di proteggere i Dati del Cliente implementando o mantenendo Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli descritti dal Contratto, dagli allegati tecnici e dall’Allegato “A”.
2.9 Il Cliente è l'unico responsabile della valutazione del fatto che i Servizi, le misure di sicurezza e gli impegni del Fornitore ai sensi del presente articolo di manutenzione, la Direzione potrà entrare nelle stanze. Non è pertanto consentita l'installazione di serrature diverse da quella esistente. Le chiavi, se le stanze vengono chiuse, vanno lasciate in portineria. La Direzione non risponde di oggetti o denaro che lo studente lascia nella stanza.
H) Il Collegio non risponde dei danni causati da terzi (furto, incendio, atti vandalici ecc.) alle biciclette che dovessero sostare o essere parcheggiate all’interno della sua struttura o pertinenza.
I) In caso di malattia, la studentessa deve avvisare la portineria. In base alla gravità della malattia la Direzione, in accordo con l'interessata, valuterà l'eventuale chiamata degli operatori sanitari e l'informazione alla famiglia. Qualora, sulla base delle risultanze mediche, lo stato di quanto previsto negli altri documenti contrattuali soddisfino infermità della studentessa possa recare pregiudizio alla comunità, la Direzione disporrà il suo ritorno in famiglia. In questo caso la riammissione in Collegio avverrà dietro presentazione di certificato medico che attesti l'avvenuta guarigione e/o il ripristino dell'idoneità alla vita in comunità. In ogni caso le esigenze del Cliente, inclusi i suoi obblighi di sicurezza, anche ai sensi GDPR. Il Cliente riconosce ed accetta che (tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di implementazione e della natura, dell'ambito, del contesto e degli scopi del trattamento dei Dati personali del Cliente nonché dei rischi per gli individui) le misure di Sicurezza implementate e mantenute dal Fornitore forniscono un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente, impegnandosi a richiedere al Fornitore, sostenendone i relativi costi, eventuali misure di sicurezza aggiuntive qualora le ritenga necessarie in relazione alla tipologia di dati che saranno oggetto del trattamento e sollevando e manlevando il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità in mancanza di tale richiestastudentesse devono portare con sé la tessera sanitaria.
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Sources: Contratto Di Accoglienza
Sicurezza. 2.1 Il FornitoreLe Aziende sono responsabili della sicurezza del lavoro, laddove applicabilia norma dell’art.2087 del c.c.. Per l’attuazione dei programmi di sicurezza di cui all’art.70 del c.c.n.l. di categoria, garantisce le Aziende consulteranno le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i lavoratori. Le aziende sono impegnate a curare la formazione del personale in materia di sicurezza del lavoro; a tal fine terranno, con l’assistenza di soggetti professionalmente idonei, una riunione annuale per informazione ed istruzioni, anche mediante prove pratiche, sui dispositivi e comportamenti di sicurezza, con la partecipazione di tutto il rispetto personale. Sono da adottare procedure di sicurezza anche per l’ingresso negli uffici fuori dall’orario di sportello.
A) Nella prevenzione delle rapine
1) Le Aziende sono impegnate a verificare, nell’ambito dell’Osservatorio Locale con la costituenda commissione per la sicurezza, l’adeguatezza delle misure di sicurezza indicate dalla normativa applicabile tutela in atto. Sono da considerare utili misure di prevenzione: ⮚ metal detector (all’ingresso, inserito in un sistema di doppie porte o bussole girevoli in cristallo antiproiettile, con perimetro esterno dei locali in muratura e/o cristallo blindato); ⮚ Vetri antiproiettile (collocati sui banconi), vetri antisfondamento ( collocati sulle luci esterne dei locali) e porte a consenso antisfondamento (per gli ingressi ai vari uffici della zona aperta al pubblico); ⮚ Vigilanza esterna (a mezzo guardia giurata); ⮚ Sistema di rilevazione a circuito chiuso (a mezzo telecamere) o sistema di accesso mediante badges, nel rispetto del disposto dell’art.4 della legge 20 maggio 1970 n. 300; ⮚ In presenza di “banca aperta”, cassa centralizzata (collegata a sistemi di posta pneumatica o simili) o casseforti o altri sistemi temporizzati ( a disposizione di ogni cassiere, con vani a scomparsa del contante) o sistemi di allontanamento del contante. ⮚ E’ fatta salva la possibilità di diverse intese in sede sindacale, sulle misure da adottare e sui tempi di realizzazione, in presenza di contingenze ed avvenimenti particolari.
2) Le Aziende sono impegnate a comunicare, per il tramite della Federazione Regionale, per esame riservato in sede sindacale, in via preventiva, le misure innovative che in materia di protezione sicurezza del lavoro vorranno adottare, seppure in via sperimentale. Per i problemi di sicurezza del lavoro saranno tenute riunioni presso la Federazione su richiesta sindacale o su iniziativa della stessa Federazione, in qualunque momento sembrerà opportuno. Per evidenti ragioni di riservatezza, esame e discussione dei Datiproblemi della sicurezza del lavoro avverranno in riunioni ristrette, nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante senza rilascio di documenti e senza verbalizzazioni tecniche
3) il servizio di trasporto valori va effettuato, laddove possibile, preferibilmente con riguardo imprese specializzate; diversamente, di norma, mediante due persone e con pliche chiusi ( le persone incaricate non potranno svolgere nel contempo altri incarichi se non dopo la consegna dei plichi). Gli addetti al trasporto valori di cui al presente comma debbono essere forniti di adeguati mezzi per poter, in casi di emergenza, far attivare le necessarie misure di sicurezza. E’ fatto obbligo per le Aziende assicurare i valori trasportati con massimali adeguati, portando riservatamente, a conoscenza del personale addetto i massimali stessi e le norme connesse al trasporto valori. Tali situazioni comunque verranno segnalate dalle Aziende alla Federazione la quale provvederà alle misure logiche, tecniche, fisiche ed organizzative che saranno poste in essere per proteggere i suddetti Dati da sottrazione o distruzione intenzionale o accidentale, perdita accidentale, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti opportune e ogni altra forma di trattamento illecitotempestive informazioni alle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente contratto.
2.2 Il Fornitore nell’erogazione dei Servizi applica B) in caso di eventi criminosi
1) Ai lavoratori che hanno subito rapina saranno rimborsate dall’Azienda le misure indicate nel Contrattospese sostenute per sottoporsi a visite specialistiche in seguito a detta rapina, negli allegati tecnicientro sei mesi dall’avvenimento. Laddove possibile, nell’Allegato “A” del presente atto e nelle procedure adottatesaranno accolte eventuali richieste di assegnazione ad altro servizio o dipendenza, indicate al Cliente e messe in ogni momento a disposizione del medesimoavanzate da lavoratori che hanno subito rapina.
2.3 Le 2) Il cassiere è esonerato da responsabilità per danni derivanti da rapina anche per le somme occasionalmente detenute, senza specifica autorizzazione, oltre i limiti stabiliti dalle norme interne di servizio ovvero oltre i limiti assicurati.
3) In caso di assenza dal servizio per cura di infermità conseguenti a rapina, L’Azienda conserva il posto ed il trattamento economico per periodi di tempo pari al doppio di quelli stabiliti dall’art.55 del c.c.n.l. di categoria (ferme restando, per il resto, le disposizion dell’art.75 dello stesso c.c.n.l.). La previsione dell’art. 55 del c.c.n.l. di categoria, concernente l’aspettativa per malattia o infortunio, decorrerà dai nuovi termini.
4) In caso di rapina l’Azienda, di norma, terrà chiuso lo sportello interessato per l’intera giornata.
5) Nei casi di distruzione o danneggiamento del sistema di sicurezza, tali da richiedere tempi lunghi per la sostituzione o riparazione, le aziende adotteranno nel frattempo misure di sicurezza comprendono misure per garantire la riservatezzaalternative, l'integritàall’uopo da discutere con le R.S.A. o in assenza con i lavoratori.
6) Le Aziende sono tenute a portare a conoscenza del personale con lettera circolare a tutti i lavoratori, i contenuti delle polizze assicurative e le relative condizioni, nonché, in caso di assunzione diretta del rischio da parte dell’azienda, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi del Fornitore; contribuire a ripristinare l'accesso tempestivo ai dati personali in seguito a un incidente e per test regolari relativa dichiarazione di efficacia dei Servizi, il tutto secondo quanto descritto in via generale nell’Allegato “A” al presente atto. Il Fornitore può aggiornare o modificare le misure di sicurezza di volta in volta a condizione che tali aggiornamenti e modifiche non comportino il degrado della sicurezza complessiva dei Serviziimpegno.
2.4 Il Fornitore adotterà le misure appropriate per garantire la conformità con le misure di sicurezza da parte dei suoi dipendenti, appaltatori e Sub-responsabili relativamente al loro ambito di prestazioni.
2.5 Il Cliente riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande dal Fornitore sono adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati.
2.6 Il Fornitore provvederà a comunicare al Cliente, con i mezzi ritenuti più idonei, l’intervenuta modifica alle misure di sicurezza adottate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati, anche in riferimento all’eventuale normativa che disciplina il servizio erogato. In tale ipotesi il Cliente avrà facoltà di richiedere un elenco aggiornato delle misure sicurezza specificamente adottate.
2.7 Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei Servizi, tra cui: fare un uso appropriato dei Servizi per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente; proteggere le credenziali, i sistemi e i dispositivi di autenticazione degli account utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi; effettuare il backup dei Dati del Cliente anche in via autonoma su apparati off-line.
2.8 Il Fornitore non ha alcun obbligo di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente sceglie di archiviare o trasferire al di fuori dei sistemi del Fornitore e dei suoi Sub-responsabili (ad esempio, lo spazio di archiviazione off-line o locale) o di proteggere i Dati del Cliente implementando o mantenendo Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli descritti dal Contratto, dagli allegati tecnici e dall’Allegato “A”.
2.9 Il Cliente è l'unico responsabile della valutazione del fatto che i Servizi, le misure di sicurezza e gli impegni del Fornitore ai sensi del presente articolo e di quanto previsto negli altri documenti contrattuali soddisfino le esigenze del Cliente, inclusi i suoi obblighi di sicurezza, anche ai sensi GDPR. Il Cliente riconosce ed accetta che (tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di implementazione e della natura, dell'ambito, del contesto e degli scopi del trattamento dei Dati personali del Cliente nonché dei rischi per gli individui) le misure di Sicurezza implementate e mantenute dal Fornitore forniscono un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente, impegnandosi a richiedere al Fornitore, sostenendone i relativi costi, eventuali misure di sicurezza aggiuntive qualora le ritenga necessarie in relazione alla tipologia di dati che saranno oggetto del trattamento e sollevando e manlevando il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità in mancanza di tale richiesta.
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Sources: Contratto Collettivo Di Lavoro
Sicurezza. 2.1 Il Fornitore, laddove applicabili, garantisce il rispetto delle misure di sicurezza indicate dalla normativa applicabile in materia di protezione dei Dati, nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante con riguardo alle misure logiche, tecniche, fisiche ed organizzative che saranno poste in essere per proteggere i suddetti Dati da sottrazione o distruzione intenzionale o accidentale, perdita accidentale, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti e ogni altra forma di trattamento illecito.
2.2 Il Fornitore nell’erogazione dei Servizi applica le misure indicate nel Contratto, negli allegati tecnici, nell’Allegato “A” del presente atto e nelle procedure adottate, indicate al Cliente e messe in ogni momento a disposizione del medesimo.
2.3 Le misure di sicurezza comprendono misure per garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi del Fornitore; contribuire a ripristinare l'accesso tempestivo ai dati personali in seguito a un incidente e per test regolari di efficacia dei Servizi, il tutto secondo quanto descritto in via generale nell’Allegato “A” al presente atto. Il Fornitore può aggiornare o modificare le misure di sicurezza di volta in volta a condizione che tali aggiornamenti e modifiche non comportino il degrado della sicurezza complessiva dei Servizi.
2.4 Il Fornitore adotterà le misure appropriate per garantire la conformità con le misure di sicurezza da parte dei suoi dipendenti, appaltatori e Sub-responsabili relativamente al loro ambito di prestazioni.
2.5 Il Cliente riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande dal Fornitore sono adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati.
2.6 Il Fornitore provvederà a comunicare al Cliente, con i mezzi ritenuti più idonei, l’intervenuta modifica alle misure di sicurezza adottate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati, anche in riferimento all’eventuale normativa che disciplina il servizio erogato. In tale ipotesi il Cliente avrà facoltà di richiedere un elenco aggiornato delle misure sicurezza specificamente adottate.
2.7 Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei Servizi, tra cui: fare un uso appropriato dei Servizi per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente; proteggere le credenziali, i sistemi e i dispositivi di autenticazione degli account utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi; effettuare il backup dei Dati del Cliente anche in via autonoma su apparati off-line.:
2.8 Il Fornitore non ha alcun obbligo di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente sceglie di archiviare o trasferire al di fuori dei sistemi del Fornitore e dei suoi Sub-responsabili reponsabili (ad esempio, lo spazio di archiviazione off-line offline o locale) o di proteggere i Dati del Cliente implementando o mantenendo Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli descritti dal Contratto, dagli allegati tecnici e dall’Allegato “A”.
2.9 Il Cliente è l'unico responsabile della valutazione del fatto che i Servizi, le misure di sicurezza e gli impegni del Fornitore ai sensi del presente articolo e di quanto previsto negli altri documenti contrattuali soddisfino le esigenze del Cliente, inclusi i suoi obblighi di sicurezza, anche ai sensi GDPR. Il Cliente riconosce ed accetta che (tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di implementazione e della natura, dell'ambito, del contesto e degli scopi del trattamento dei Dati personali del Cliente nonché dei rischi per gli individui) le misure di Sicurezza implementate e mantenute dal Fornitore forniscono un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente, impegnandosi a richiedere al Fornitore, sostenendone i relativi costi, eventuali misure di sicurezza aggiuntive qualora le ritenga necessarie in relazione alla tipologia di dati che saranno oggetto del trattamento e sollevando e manlevando il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità in mancanza di tale richiesta.
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Sources: Data Processing Agreement
Sicurezza. 2.1 Il FornitoreConcessionario è responsabile della gestione della sicurezza e, laddove applicabilipertanto, garantisce dovrà:
a) nominare un Responsabile della sicurezza ed un suo sostituto, che dovrà sempre essere presente durante l’esercizio dell’attività, ai sensi del D.M. del 18.03.1996, modificato ed integrato dal D.L. 6.06.2005. Detti nominativi dovranno essere comunicati tempestivamente al Comune e all'Unione Colline Matildiche . Nel caso in cui il rispetto Responsabile non venga nominato, sarà ritenuto Responsabile della sicurezza il Legale Rappresentante dell'Concessionario. Il Responsabile della sicurezza dovrà farsi carico di tutti gli adempimenti normativi vigenti.
b) predisporre un Piano di sicurezza, di cui al D.M. 18.03.1996, modificato ed integrato dal D.L. 6.06.2005;
c) informare gli utilizzatori delle misure regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni previsti dal Piano della sicurezza e dal presente Capitolato;
d) mantenere il Registro dei controlli periodici e dello stato di conservazione degli impianti, nel quale dovrà essere segnalato ogni danno arrecato alle strutture durante l’utilizzo. Il registro dovrà essere sottoscritto dall'Concessionario all’inizio e alla fine del periodo d’uso degli impianti sportivi;
e) limitare l’accesso agli impianti sportivi ad un numero adeguato di utenti, in base alla sua capacità recettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza indicate dalla normativa applicabile e prevenzione degli infortuni.
f) provvedere alla costante manutenzione del defibrillatore semiautomatico, di proprietà del Comune di Albinea e compreso nella dotazione strumentale. Il defibrillatore dovrà essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante. Durante l'uso degli impianti sportivi da parte dell'Concessionario, lo stesso dovrà garantire, con proprio personale formato e addetto all’uso del defibrillatore, la copertura totale delle ore di utilizzo. Durante l'uso degli impianti sportivi da parte di altre associazioni sportive il Concessionario dovrà mettere a disposizione tale apparecchiatura; sarà invece obbligo dell’utilizzatore provvedere alla presenza di proprio personale specializzato all’uso del defibrillatore. La presenza di personale addetto all’utilizzo del defibrillatore sarà a carico del Concessionario durante l'utilizzo dei campi di calcio da parte del Comune e durante qualsiasi altro utilizzo delle palestre da parte di soggetti terzi, diversi da quelli sopra indicati.
g) assumersi tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di protezione dei Datisicurezza sul lavoro, nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante con riguardo alle misure logichenel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità dell’impianto ed è tenuto a segnalare senza ritardo al Comune e all'Unione Colline Matildiche, tecnicheper gli interventi di loro competenza, fisiche ed organizzative ogni situazione di fatto, che saranno poste in essere per proteggere i suddetti Dati da sottrazione o distruzione intenzionale o accidentale, perdita accidentale, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti e ogni altra forma di trattamento illecito.
2.2 Il Fornitore nell’erogazione dei Servizi applica possa pregiudicare le misure indicate nel Contratto, negli allegati tecnici, nell’Allegato “A” del presente atto e nelle procedure adottate, indicate al Cliente e messe in ogni momento a disposizione del medesimo.
2.3 Le misure condizioni di sicurezza comprendono misure per garantire la riservatezzadell’impianto ai sensi delle vigenti norme in materia e, l'integritànei casi più gravi, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi del Fornitore; contribuire a ripristinare l'accesso tempestivo ai dati personali in seguito a un incidente e per test regolari di efficacia dei Servizi, il tutto secondo quanto descritto in via generale nell’Allegato “A” escludere l’accesso al presente attopubblico. Il Fornitore può aggiornare o modificare le misure di sicurezza di volta in volta a condizione che tali aggiornamenti e modifiche non comportino il degrado Responsabile della sicurezza complessiva dei Servizi.
2.4 Il Fornitore adotterà le misure appropriate deve aver svolto i corsi per garantire la conformità con le misure di sicurezza da parte dei suoi dipendenti, appaltatori e Sub-responsabili relativamente al loro ambito di prestazioni.
2.5 Il Cliente riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande dal Fornitore sono adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati.
2.6 Il Fornitore provvederà a comunicare al Cliente, con i mezzi ritenuti più idonei, l’intervenuta modifica alle misure di sicurezza adottate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati, anche in riferimento all’eventuale normativa che disciplina il servizio erogato. In tale ipotesi il Cliente avrà facoltà di richiedere un elenco aggiornato delle misure sicurezza specificamente adottate.
2.7 Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei Servizi, tra cui: fare un uso appropriato dei Servizi per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati l’utilizzo del Cliente; proteggere le credenziali, i sistemi defibrillatore e i dispositivi di autenticazione degli account utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi; effettuare il backup dei Dati del Cliente anche in via autonoma su apparati off-linecorsi antincendio e deve essere presente durante l’attività sportiva.
2.8 Il Fornitore non ha alcun obbligo di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente sceglie di archiviare o trasferire al di fuori dei sistemi del Fornitore e dei suoi Sub-responsabili (ad esempio, lo spazio di archiviazione off-line o locale) o di proteggere i Dati del Cliente implementando o mantenendo Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli descritti dal Contratto, dagli allegati tecnici e dall’Allegato “A”.
2.9 Il Cliente è l'unico responsabile della valutazione del fatto che i Servizi, le misure di sicurezza e gli impegni del Fornitore ai sensi del presente articolo e di quanto previsto negli altri documenti contrattuali soddisfino le esigenze del Cliente, inclusi i suoi obblighi di sicurezza, anche ai sensi GDPR. Il Cliente riconosce ed accetta che (tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di implementazione e della natura, dell'ambito, del contesto e degli scopi del trattamento dei Dati personali del Cliente nonché dei rischi per gli individui) le misure di Sicurezza implementate e mantenute dal Fornitore forniscono un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente, impegnandosi a richiedere al Fornitore, sostenendone i relativi costi, eventuali misure di sicurezza aggiuntive qualora le ritenga necessarie in relazione alla tipologia di dati che saranno oggetto del trattamento e sollevando e manlevando il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità in mancanza di tale richiesta.
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Sources: Concessione Di Gestione
Sicurezza. 2.1 Il Fornitore1. Coerentemente con quanto previsto all’art. 2087 c.c., laddove applicabilil’Azienda è costantemente impegnata adottare misure sempre più efficaci per prevenire l’attività criminosa rivolta nei confronti dei luoghi di lavoro e dei lavoratori.
2. Le BCC/CRA comunicano alle ▇▇.▇▇. aziendali le misure che, garantisce il rispetto in materia di sicurezza e protezione dei luoghi di lavoro, intendono adottare, seppure in via sperimentale. I contenuti di dette comunicazioni, a richiesta dell’Azienda, devono essere considerate riservate.
3. In ogni caso, le Aziende si impegnano ad adottare almeno due dei seguenti sistemi di protezione, omogenei a quelli in uso tempo per tempo presso altri sportelli bancari sulla piazza, in applicazione, ad esempio, di quanto previsto al successivo comma 4, con la precisazione che l’adozione delle misure di sicurezza indicate dalla normativa applicabile cui ai punti b) e d) implicano necessariamente l’adozione della misura di cui al punto c):
a) vigilanza esterna, compresi gli sportelli staccati e stagionali;
b) doppie porte a consenso con cristallo antiproiettile;
c) metal detector al varco;
d) bussola girevole con dispositivo di blocco manuale;
e) banconi blindati con cristalli antiproiettile e antisfondamento.
4. Le Aziende, inoltre, si impegnano ad applicare, in materia aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, le intese di protezione dei Daticui agli artt. 1 e 2 del “Protocollo d’Intesa per la Prevenzione della Criminalità in Banca nella provincia di Bari” sottoscritto presso l’Ufficio Territoriale del Governo (ex Prefettura) di Bari il 23/5/2002 e successive modifiche introdotte dal “Protocollo d’Intesa” del 30/9/2005 con l’ UTG - Prefettura di Bari - , nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante di quanto previsto dall’art. 4 della legge 696/94, con riguardo alle misure logicheparticolare riferimento a: rilevatore biometrico impianto di videoregistrazione, tecnicheimpianto di allarme, fisiche ed organizzative che saranno poste in essere mezzo forte temporizzato per proteggere i suddetti Dati da sottrazione o distruzione intenzionale o accidentalela custodia dei valori di cassa, perdita accidentalemacchiatore di banconote, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti e ogni altra forma di trattamento illecitoecc.
2.2 Il Fornitore nell’erogazione dei Servizi applica le misure indicate nel Contratto5. A seguito di atti criminosi o incidenti sul lavoro, negli allegati tecnici, nell’Allegato “A” del presente atto e nelle procedure adottate, indicate al Cliente e messe in ogni momento a disposizione del medesimo.
2.3 Le misure fermo restando gli obblighi di sicurezza comprendono misure per garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi del Fornitore; contribuire a ripristinare l'accesso tempestivo ai dati personali in seguito a un incidente e per test regolari di efficacia dei Servizi, il tutto secondo quanto descritto in via generale nell’Allegato “A” al presente atto. Il Fornitore può aggiornare o modificare le misure di sicurezza di volta in volta a condizione che tali aggiornamenti e modifiche non comportino il degrado della sicurezza complessiva dei Servizi.
2.4 Il Fornitore adotterà le misure appropriate per garantire la conformità con le misure di sicurezza da parte dei suoi dipendenti, appaltatori e Sub-responsabili relativamente al loro ambito di prestazioni.
2.5 Il Cliente riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande dal Fornitore sono adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati.
2.6 Il Fornitore provvederà a comunicare al Cliente, con i mezzi ritenuti più idonei, l’intervenuta modifica alle misure di sicurezza adottate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati, anche in riferimento all’eventuale normativa che disciplina il servizio erogato. In tale ipotesi il Cliente avrà facoltà di richiedere un elenco aggiornato delle misure sicurezza specificamente adottate.
2.7 Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei Servizi, tra cui: fare un uso appropriato dei Servizi per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente; proteggere le credenziali, i sistemi e i dispositivi di autenticazione degli account utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi; effettuare il backup dei Dati del Cliente anche in via autonoma su apparati off-line.
2.8 Il Fornitore non ha alcun obbligo di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente sceglie di archiviare o trasferire al di fuori dei sistemi del Fornitore e dei suoi Sub-responsabili (ad esempio, lo spazio di archiviazione off-line o locale) o di proteggere i Dati del Cliente implementando o mantenendo Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli descritti dal Contratto, dagli allegati tecnici e dall’Allegato “A”.
2.9 Il Cliente è l'unico responsabile della valutazione del fatto che i Servizi, le misure di sicurezza e gli impegni del Fornitore ai sensi del presente articolo legge e di quanto previsto negli altri documenti contrattuali soddisfino dal 2° c. dell’art. 70 CCNL 27/09/2005, la BCC/CRA assumerà l’onere delle visite mediche specialistiche eventualmente richieste, entro sei mesi dall’avvenimento, dal lavoratore colpito.
6. In caso di assenza dal lavoro per le esigenze cause di cui al comma che precede, al dipendente sarà conservato il posto di lavoro e l’intero trattamento economico per un periodo di tempo pari al doppio di quelli previsti dall’art. 55, 1° comma, del ClienteCCNL 27/09/2005 (ferme restando, inclusi i suoi obblighi per il resto, le disposizioni dell’art. 71 del medesimo CCNL).
7. Conseguentemente, decorrerà dai nuovi termini l’aspettativa per malattia e infortunio di sicurezza, anche ai sensi GDPRcui al 7° comma dell’art. 55 del citato CCNL.
8. Il Cliente riconosce ed accetta che (tenendo conto dello stato dell'artecassiere è esonerato da responsabilità per danni derivanti da rapina anche per le somme occasionalmente detenute per cause di forza maggiore, dei costi senza specifica autorizzazione, oltre i limiti stabiliti dalle norme interne di implementazione e della naturaservizio.
9. Le Aziende provvederanno, dell'ambitodi norma, del contesto e degli scopi del trattamento dei Dati personali del Cliente nonché dei rischi per gli individui) ad affidare ad imprese specializzate le misure operazioni di Sicurezza implementate e mantenute dal Fornitore forniscono un livello trasporto valori. L’eventuale adibizione occasionale di sicurezza adeguato lavoratori al rischio in relazione ai Dati del Clientetrasporto di valori, impegnandosi a richiedere al Fornitore, sostenendone i relativi costi, eventuali misure di sicurezza aggiuntive qualora le ritenga necessarie in relazione alla tipologia di dati che saranno oggetto del trattamento e sollevando e manlevando il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità in mancanza di tale richiestadeve essere appositamente regolamentata mediante ordine scritto.
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Sources: Contratto Integrativo Interregionale
Sicurezza. 2.1 Il Fornitore1. La stazione appaltante, laddove applicabiliper la definizione delle modalità di gestione della sicurezza degli interventi di cui al precedente articolo 2 del presente accordo, garantisce il rispetto si riferisce, sulla base delle misure prescrizioni tecniche ed esecutive delle specifiche lavorazioni previste nell’accordo quadro, al piano operativo di sicurezza indicate dalla normativa applicabile (POS) depositato dall’appaltatore in sede di sottoscrizione del contratto, contenente le procedure per la sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e mobili che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. laddove nel corso dei lavori venisse a concretizzarsi la presenza di un’altra o, più ulteriori imprese esecutrici, la stazione appaltante stessa, tramite il Responsabile dei Lavori, nominerà il Coordinatore per l’Esecuzione Lavori che redigerà il Piano di Sicurezza e Coordinamento. In tale ipotesi, il suddetto Piano di Sicurezza e Coordinamento sarà da considerarsi, pur non essendovi originariamente allegato, parte integrante e sostanziale al relativo contratto applicativo.
3. L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la stazione appaltante; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro. .4 È obbligo dell’Appaltatore curare che una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi dalla stazione appaltante e dal Direttore dei DatiLavori, nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante con riguardo alle misure logiche, tecniche, fisiche ed organizzative che saranno poste in essere per proteggere i suddetti Dati da sottrazione o distruzione intenzionale o accidentale, perdita accidentale, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti e sia mantenuta presso il Direttore dei Lavori di ogni altra forma di trattamento illecito.
2.2 Il Fornitore nell’erogazione dei Servizi applica le misure indicate nel Contratto, negli allegati tecnici, nell’Allegato “A” del presente atto e nelle procedure adottate, indicate al Cliente e messe in ogni momento singolo intervento a disposizione del medesimodelle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
2.3 Le misure di sicurezza comprendono misure per garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi del Fornitore; contribuire a ripristinare l'accesso tempestivo ai dati personali in seguito a un incidente e per test regolari di efficacia dei Servizi, il tutto secondo quanto descritto in via generale nell’Allegato “A” al presente atto. Il Fornitore può aggiornare o modificare le misure di sicurezza di volta in volta a condizione che tali aggiornamenti e modifiche non comportino il degrado della sicurezza complessiva dei Servizi.
2.4 Il Fornitore adotterà le misure appropriate per garantire la conformità con le misure di sicurezza da parte dei suoi dipendenti, appaltatori e Sub-responsabili relativamente al loro ambito di prestazioni.
2.5 Il Cliente riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande dal Fornitore sono adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati.
2.6 Il Fornitore provvederà a comunicare al Cliente, con i mezzi ritenuti più idonei, l’intervenuta modifica alle misure di sicurezza adottate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati, anche in riferimento all’eventuale normativa che disciplina il servizio erogato. In tale ipotesi il Cliente avrà facoltà di richiedere un elenco aggiornato delle misure sicurezza specificamente adottate.
2.7 Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei Servizi, tra cui: fare un uso appropriato dei Servizi per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente; proteggere le credenziali, i sistemi e i dispositivi di autenticazione degli account utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi; effettuare il backup dei Dati del Cliente anche in via autonoma su apparati off-line.
2.8 Il Fornitore non ha alcun obbligo di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente sceglie di archiviare o trasferire al di fuori dei sistemi del Fornitore e dei suoi Sub-responsabili (ad esempio, lo spazio di archiviazione off-line o locale) o di proteggere i Dati del Cliente implementando o mantenendo Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli descritti dal Contratto, dagli allegati tecnici e dall’Allegato “A”.
2.9 Il Cliente è l'unico responsabile della valutazione del fatto che i Servizi, le misure di sicurezza e gli impegni del Fornitore ai sensi del presente articolo e di quanto previsto negli altri documenti contrattuali soddisfino le esigenze del Cliente, inclusi i suoi obblighi di sicurezza, anche ai sensi GDPR. Il Cliente riconosce ed accetta che (tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di implementazione e della natura, dell'ambito, del contesto e degli scopi del trattamento dei Dati personali del Cliente nonché dei rischi per gli individui) le misure di Sicurezza implementate e mantenute dal Fornitore forniscono un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente, impegnandosi a richiedere al Fornitore, sostenendone i relativi costi, eventuali misure di sicurezza aggiuntive qualora le ritenga necessarie in relazione alla tipologia di dati che saranno oggetto del trattamento e sollevando e manlevando il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità in mancanza di tale richiesta.
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Sicurezza. 2.1 Il Fornitore, laddove applicabili, garantisce il L’appaltatore è responsabile del rispetto delle misure di sicurezza indicate dalla tutta la normativa applicabile in materia di protezione sicurezza applicabile all’attività oggetto del presente affidamento sia nei confronti dei Datilavoratori che di qualsiasi terzo; a tal fine dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone. E’ fatto obbligo all’appaltatore, nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante con riguardo alle misure logicheal fine di garantire la sicurezza, tecnichel’igiene del lavoro e la prevenzione sui luoghi di lavoro, fisiche di osservare e far osservare ai propri addetti tutte le norme di legge fornendo le informazioni utili per evitare rischi di qualsiasi natura. L’appaltatore dovrà effettuare la valutazione dei rischi specifici per i luoghi di lavoro relativi alla gestione del presente appalto, redigere il relativo Documento di valutazione dei rischi, impostando idoneo sistema di gestione e controllo della rispondenza a norma di strutture, attività, comportamenti; provvedere alla formazione, informazione, addestramento di tutti gli addetti e delle figure specifiche della sicurezza (tra le altre, RSPP, RLS, addetti al primo soccorso ed organizzative che saranno poste in essere per proteggere i suddetti Dati da sottrazione o distruzione intenzionale o accidentaleall'emergenza ecc.). Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, perdita accidentale, alterazioni, uso si riporta un elenco esemplificativo e non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti e ogni altra forma di trattamento illecito.esaustivo degli adempimenti a carico del gestore:
2.2 Il Fornitore nell’erogazione dei Servizi applica 1. adottare tutte le misure indicate nel Contratto, negli allegati tecnici, nell’Allegato “A” del presente atto e nelle procedure adottate, indicate al Cliente e messe previste dalla vigente legislazione in ogni momento a disposizione del medesimo.
2.3 Le misure materia di sicurezza comprendono misure per garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità sui posti di lavoro e la resilienza dei sistemi successive modifiche ed integrazioni. A tal fine il personale dovrà essere opportunamente informato e dei servizi del Fornitore; contribuire a ripristinare l'accesso tempestivo ai dati personali in seguito a un incidente e per test regolari di efficacia dei Servizi, il tutto secondo quanto descritto in via generale nell’Allegato “A” al presente atto. Il Fornitore può aggiornare o modificare le misure di sicurezza di volta in volta a condizione che tali aggiornamenti e modifiche non comportino il degrado della sicurezza complessiva dei Servizi.
2.4 Il Fornitore adotterà le misure appropriate per garantire la conformità con le misure di sicurezza da parte dei suoi dipendenti, appaltatori e Sub-responsabili relativamente al loro ambito di prestazioni.
2.5 Il Cliente riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande dal Fornitore sono adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati.
2.6 Il Fornitore provvederà a comunicare al Cliente, con i mezzi ritenuti più idonei, l’intervenuta modifica alle misure di sicurezza adottate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati, anche in riferimento all’eventuale normativa che disciplina il servizio erogato. In tale ipotesi il Cliente avrà facoltà di richiedere un elenco aggiornato delle misure sicurezza specificamente adottate.
2.7 Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei Servizi, tra cui: fare un uso appropriato dei Servizi per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente; proteggere le credenziali, i sistemi e i dispositivi di autenticazione degli account utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi; effettuare il backup dei Dati del Cliente anche in via autonoma su apparati off-line.
2.8 Il Fornitore non ha alcun obbligo di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente sceglie di archiviare o trasferire al di fuori dei sistemi del Fornitore e dei suoi Sub-responsabili (ad esempio, lo spazio di archiviazione off-line o locale) o di proteggere i Dati del Cliente implementando o mantenendo Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli descritti dal Contratto, dagli allegati tecnici e dall’Allegato “A”.
2.9 Il Cliente è l'unico responsabile della valutazione del fatto che i Servizi, le misure di sicurezza e gli impegni del Fornitore formato ai sensi del suddetto decreto ed in particolare dovrà aver frequentato un corso di pronto soccorso di base ed un corso di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze;
2. ha l’obbligo di individuare e valutare i fattori che costituiscono una potenziale fonte di pericolo per la sicurezza e la salute dei propri dipendenti;
3. è incaricato del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell’impianto sportivo quale responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del decreto del Ministero dell’Interno 18.03.1996. A tal fine l’appaltatore può avvalersi di una persona appositamente incaricata o di un suo sostituto che abbia le competenze necessarie a svolgere tale incarico e sia sempre presente articolo durante l’intero svolgimento dell’attività. Il nominativo va comunicato alla Stazione Appaltante;
4. dovrà attuare gli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività indicati all’art. 6 del D.P.R. 01.08.2011 n. 151, nonché i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro previsti dal D. lgs n. 81/2008 e D.M. 10.03.1998;
5. dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appropriati e di quanto previsto negli altri documenti contrattuali soddisfino le esigenze mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle mansioni svolte;
6. deve comunicare, al momento della stipula del Clientecontratto, inclusi i suoi obblighi di sicurezza, anche il nominativo del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi GDPRdell’art. Il Cliente riconosce ed accetta che (tenendo conto dello stato dell'arte4, dei costi di implementazione e della natura, dell'ambitocomma 4, del contesto e degli scopi del trattamento dei Dati personali del Cliente nonché dei rischi per gli individui) le misure di Sicurezza implementate e mantenute dal Fornitore forniscono un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente, impegnandosi a richiedere al Fornitore, sostenendone i relativi costi, eventuali misure di sicurezza aggiuntive qualora le ritenga necessarie in relazione alla tipologia di dati che saranno oggetto del trattamento e sollevando e manlevando il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità in mancanza di tale richiesta.D.Lgs 81/08 sopra richiamato;
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Sicurezza. 2.1 Il Fornitore, laddove applicabili, garantisce il rispetto delle misure di sicurezza indicate dalla normativa applicabile L’Aggiudicatario deve osservare le disposizioni in materia di protezione salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dettate dal Decreto Legislativo 81/08. L’Aggiudicatario è tenuto a consegnare prima dell’inizio delle attività un proprio Piano Operativo di Sicurezza redatto conformemente a quanto stabilito dal Decreto del presidente della Repubblica 222/03 e dall’articolo 26 del Decreto Legislativo 81/08 e dell’allegato XV comma 3.2 – Contenuti minimi dei DatiPiani Operativi di Sicurezza. Tale Piano Operativo di Sicurezza deve essere adeguato alla natura dei rischi presenti presso la sede dell’Agenzia oggetto del servizio. In tal senso, in adempimento all’articolo 26 comma 3 del Decreto legislativo 81/08, l’Agenzia fornirà all’Aggiudicatario il Documento di Valutazione dei Rischi della sede redatto conformemente a quanto stabilito dall’articolo 28 del decreto legislativo 81/08 ed il piano di Emergenza ed Evacuazione redatto secondo il Decreto ministeriale 10/03/1998. L’Aggiudicatario dovrà attenersi alle procedure di emergenza ed evacuazione vigenti, nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante con riguardo ai divieti ed alle misure logicheprescrizioni impartite in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il personale impiegato dovrà attenersi alle procedure di emergenza ed evacuazione vigenti, tecnichenonché ai divieti ed alle prescrizioni impartite in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il personale impiegato dovrà partecipare alle eventuali prove di esodo ed evacuazione previste nel Piano di Emergenza ed Esodo. Ogni eventuale situazione di non conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro dovrà essere prontamente comunicata al Direttore per l’esecuzione del contratto. L’Aggiudicatario s’impegna a non manomettere e/o modificare qualsiasi dispositivo di protezione collettivo o individuale, fisiche presidio antincendio o dispositivi di protezione antincendio passivo ed organizzative che saranno poste attivo. L’Aggiudicatario, in essere adempimento all’Allegato XVII del Decreto legislativo 81/8, dovrà consegnare tutta la documentazione relativa all’accertamento dell’Idoneità tecnico – Professionale dell’Impresa. L’Aggiudicatario si obbliga, comunque, a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese correnti per proteggere i suddetti Dati da sottrazione o distruzione intenzionale o accidentalegarantire, perdita accidentale, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti e ogni altra forma di trattamento illecito.
2.2 Il Fornitore nell’erogazione dei Servizi applica le misure indicate nel Contratto, negli allegati tecnici, nell’Allegato “A” del presente atto e nelle procedure adottate, indicate in ossequio al Cliente e messe in ogni momento a disposizione del medesimo.
2.3 Le misure di sicurezza comprendono misure per garantire la riservatezza, l'integritàdecreto legislativo 81/08, la disponibilità completa sicurezza durante l’esercizio dei lavori e la resilienza dei sistemi e dei l’incolumità delle persone addette ai servizi del Fornitore; contribuire a ripristinare l'accesso tempestivo ai dati personali in seguito a un incidente stessi e per test regolari evitare indenti e/o danni di efficacia dei Servizi, il tutto secondo quanto descritto in via generale nell’Allegato “A” al presente atto. Il Fornitore può aggiornare o modificare le misure di sicurezza di volta in volta a condizione che tali aggiornamenti e modifiche non comportino il degrado della sicurezza complessiva dei Servizi.
2.4 Il Fornitore adotterà le misure appropriate per garantire la conformità con le misure di sicurezza da parte dei suoi dipendenti, appaltatori e Sub-responsabili relativamente al loro ambito di prestazioni.
2.5 Il Cliente riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande dal Fornitore sono adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati.
2.6 Il Fornitore provvederà a comunicare al Cliente, con i mezzi ritenuti più idonei, l’intervenuta modifica alle misure di sicurezza adottate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati, anche in riferimento all’eventuale normativa che disciplina il servizio erogato. In tale ipotesi il Cliente avrà facoltà di richiedere un elenco aggiornato delle misure sicurezza specificamente adottate.
2.7 Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei Servizi, tra cui: fare un uso appropriato dei Servizi per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente; proteggere le credenziali, i sistemi e i dispositivi di autenticazione degli account utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi; effettuare il backup dei Dati del Cliente anche in via autonoma su apparati off-line.
2.8 Il Fornitore non ha alcun obbligo di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente sceglie di archiviare o trasferire al di fuori dei sistemi del Fornitore e dei suoi Sub-responsabili (ad esempio, lo spazio di archiviazione off-line o locale) o di proteggere i Dati del Cliente implementando o mantenendo Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli descritti dal Contratto, dagli allegati tecnici e dall’Allegato “A”.
2.9 Il Cliente è l'unico responsabile della valutazione del fatto che i Servizi, le misure di sicurezza e gli impegni del Fornitore ai sensi del presente articolo e di quanto previsto negli altri documenti contrattuali soddisfino le esigenze del Cliente, inclusi i suoi obblighi di sicurezza, anche ai sensi GDPR. Il Cliente riconosce ed accetta che (tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di implementazione e della qualsiasi natura, dell'ambitoa persone o cose, del contesto e degli scopi del trattamento dei Dati personali del Cliente nonché dei rischi per gli individui) assumendo a proprio carico tutte le misure opere provvisionali ed esonerando di Sicurezza implementate e mantenute dal Fornitore forniscono un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente, impegnandosi a richiedere al Fornitore, sostenendone i relativi costi, eventuali misure di sicurezza aggiuntive qualora le ritenga necessarie in relazione alla tipologia di dati che saranno oggetto del trattamento e sollevando e manlevando conseguenza il Fornitore ministero da ogni e qualsiasi responsabilità in mancanza di tale richiestaresponsabilità.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Sicurezza. 2.1 Il Fornitore13.1 Le Parti restano, laddove applicabiliciascuna per proprio conto, garantisce il rispetto singolarmente ed esclusivamente responsabili per l’attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza indicate dalla normativa applicabile sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.
13.2 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione dei Datied igiene nei luoghi di lavoro, nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante con riguardo alle misure logiche, tecniche, fisiche ed organizzative che saranno poste i datori di la- voro delle Parti si impegnano a fornire ai propri lavoratori adeguata sorveglianza sanitaria e formazione in essere per proteggere i suddetti Dati da sottrazione o distruzione intenzionale o accidentale, perdita accidentale, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti materia di salute e ogni altra forma sicurezza nei luoghi di trattamento illecitolavoro ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni.
2.2 Il Fornitore nell’erogazione 13.3 Pertanto, in caso di accesso presso i locali ed i laboratori di cia- scuna Parte di dipendenti, collaboratori o personale comunque defi- nito ai sensi dell’art. 2 di detto decreto, la Parte ospitante si impegne- rà a fornire al personale ospitato tutte le informazioni relative ai rischi specifici sulla tutela della salute e sicurezza nei propri luoghi di lavo- ro, l’addestramento sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione attinenti alle attività oggetto della Convenzione e adeguati dispositivi di prevenzione e protezione individuali. Ogni qual volta si dovessero verificare modifiche delle attività tali da richiedere un ag- giornamento nella valutazione dei Servizi applica rischi della mansione svolta, sarà compito della Parte ospitante provvedere a rendere idonea formazio- ne e sorveglianza sanitaria al personale interessato e di comunicare ta- li variazioni al Servizio Prevenzione e Protezione delle altre Parti.
13.4 Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti 1, 2 e 3, i datori di lavoro di ciascuna Parte, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, si impegnano co- munque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo sco- po di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le misure indicate nel Contrattoattività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza.
13.5 Le Parti si impegnano a garantire la rispondenza dei propri loca- li, negli allegati tecnicispazi ed attrezzature, nell’Allegato “A” del presente atto e nelle procedure adottate, indicate al Cliente e messe in ogni momento messi a disposizione del medesimoper lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione alle vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
2.3 Le misure 13.6 In caso di sicurezza comprendono misure cessione temporanea di macchi- ne/attrezzature/impianti di proprietà di una Parte ad un’altra per garantire la riservatezza, l'integritàscopi di ricerca comune, la disponibilità Parte cedente dovrà verificare la rispon- denza dei beni ceduti ai requisiti richiamati dagli artt. 70-72 del D. Lgs. 81/08 e la resilienza dei sistemi e dei servizi del Fornitores.m.i.; contribuire a ripristinare l'accesso tempestivo ai dati personali in seguito a un incidente e particolare, per test regolari ciò che concerne i beni di efficacia dei Servizipro- prietà IIT, il tutto secondo gli stessi dovranno essere ceduti rispettando quanto descritto in via generale nell’Allegato “A” al presente atto. Il Fornitore può aggiornare o modificare le misure di previ- sto dalle vigenti policy richiamate dalle procedure interne sulla ge- stione della sicurezza di volta in volta a condizione che tali aggiornamenti e modifiche non comportino il degrado della sicurezza complessiva dei Servizimacchine/impianti/attrezzature.
2.4 Il Fornitore adotterà 13.7 Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le misure appropriate per garantire la conformità con le misure posizioni di sicurezza da parte dei suoi dipendentigaranzia di cui all’art. 2, appaltatori comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e Sub-responsabili relativamente al loro ambito di prestazioniss.mm.ii.
2.5 Il Cliente riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande dal Fornitore sono adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati.
2.6 Il Fornitore provvederà a comunicare al Cliente, con i mezzi ritenuti più idonei, l’intervenuta modifica alle misure di sicurezza adottate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati, anche in riferimento all’eventuale normativa che disciplina il servizio erogato. In tale ipotesi il Cliente avrà facoltà di richiedere un elenco aggiornato delle misure sicurezza specificamente adottate.
2.7 Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei Servizi, tra cui: fare un uso appropriato dei Servizi per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente; proteggere le credenziali, i sistemi e i dispositivi di autenticazione degli account utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi; effettuare il backup dei Dati del Cliente anche in via autonoma su apparati off-line.
2.8 Il Fornitore non ha alcun obbligo di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente sceglie di archiviare o trasferire al di fuori dei sistemi del Fornitore e dei suoi Sub-responsabili (ad esempio, lo spazio di archiviazione off-line o locale) o di proteggere i Dati del Cliente implementando o mantenendo Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli descritti dal Contratto, dagli allegati tecnici e dall’Allegato “A”.
2.9 Il Cliente è l'unico responsabile della valutazione del fatto che i Servizi, le misure di sicurezza e gli impegni del Fornitore ai sensi del presente articolo e di quanto previsto negli altri documenti contrattuali soddisfino le esigenze del Cliente, inclusi i suoi obblighi di sicurezza, anche ai sensi GDPR. Il Cliente riconosce ed accetta che (tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di implementazione e della natura, dell'ambito, del contesto e degli scopi del trattamento dei Dati personali del Cliente nonché dei rischi per gli individui) le misure di Sicurezza implementate e mantenute dal Fornitore forniscono un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente, impegnandosi a richiedere al Fornitore, sostenendone i relativi costi, eventuali misure di sicurezza aggiuntive qualora le ritenga necessarie in relazione alla tipologia di dati che saranno oggetto del trattamento e sollevando e manlevando il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità in mancanza di tale richiesta.
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Sources: Framework Agreement
Sicurezza. 2.1 1. Il FornitoreConcessionario assume il ruolo di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti del personale operante nei servizi oggetto del presente Capitolato, laddove applicabili, garantisce il nonché nei confronti dei soggetti equiparati.
2. Il Concessionario imposta la gestione nel rispetto delle misure di quanto previsto dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza indicate secondo la normativa vigente.
3. Il Concessionario deve inoltre rispettare le prescrizioni previste nei documenti relativi all’agibilità delle strutture rilasciati dalle strutture ed Enti di sorveglianza, nonché provvedere alla corretta tenuta dei documenti conseguenti. Il Concessionario provvede direttamente ai servizi di pulizia e sanificazione dei servizi igienici adibiti ad uso pubblico mediante proprio personale o mediante affidamento del servizio a imprese esterne, provvedendo con almeno due interventi giornalieri di pulizia dei locali bagni. Gli interventi dovranno essere eseguiti in orari convenienti anche tenendo conto delle esigenze funzionali delle strutture utilizzate. Tutti i prodotti e i macchinari necessari all’assolvimento degli oneri sopra descritti sono a carico del Concessionario.
4. L’assistenza bagnanti deve essere assicurata dal Concessionario secondo quanto disposto dalla normativa applicabile vigente, utilizzando personale abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente.
5. Il Concessionario dovrà inoltre provvedere agli ulteriori obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, tra i quali si ricordano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, l’effettuazione della riunione periodica con cadenza almeno annuale, la nomina del medico del lavoro e l’elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, quest’ultimo formato secondo i corsi specifici previsti dalla normativa;
b) la tenuta del piano delle risorse umane, nel quale dovranno essere comprovate mediante la tenuta di opportuna documentazione la formazione del personale e in generale l’idoneità alla mansione svolta;
c) la formazione e la nomina della squadra di emergenza in caso di emergenza antincendio e primo soccorso, composta da soggetti in possesso dell’idoneità fisica al ruolo; in particolare, tra il personale presente nelle aree affidate in concessione, dovrà sempre essere presente un congruo numero di soggetti formati per la gestione delle emergenze, secondo i protocolli individuati nel piano di sicurezza;
d) la fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari, e la formazione al personale in materia di prevenzione passiva e di prevenzione attiva dei rischi connessi;
e) quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/08, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione dei Dati, nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante con riguardo alle misure logiche, tecniche, fisiche ed organizzative che saranno poste in essere per proteggere i suddetti Dati da sottrazione o distruzione intenzionale o accidentale, perdita accidentale, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti e ogni altra forma di trattamento illecito.
2.2 Il Fornitore nell’erogazione dei Servizi applica le misure indicate nel Contratto, negli allegati tecnici, nell’Allegato “A” del presente atto e nelle procedure adottate, indicate al Cliente e messe in ogni momento a disposizione del medesimo.
2.3 Le misure di sicurezza comprendono misure per garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi del Fornitore; contribuire a ripristinare l'accesso tempestivo ai dati personali in seguito a un incidente e per test regolari di efficacia dei Servizicollettiva, il tutto secondo quanto descritto in via generale nell’Allegato “A” al presente atto. Il Fornitore può aggiornare o modificare le misure datore di sicurezza di volta in volta a condizione che tali aggiornamenti e modifiche non comportino il degrado della sicurezza complessiva dei Servizi.
2.4 Il Fornitore adotterà le misure appropriate per garantire la conformità con le misure di sicurezza da parte dei suoi dipendenti, appaltatori e Sub-responsabili relativamente al loro ambito di prestazioni.
2.5 Il Cliente riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande dal Fornitore sono adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati.
2.6 Il Fornitore provvederà a comunicare al Cliente, con i mezzi ritenuti più idonei, l’intervenuta modifica alle misure di sicurezza adottate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati, anche in riferimento all’eventuale normativa che disciplina il servizio erogato. In tale ipotesi il Cliente avrà facoltà di richiedere un elenco aggiornato delle misure sicurezza specificamente adottate.
2.7 Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei Servizi, tra cui: fare un uso appropriato dei Servizi per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente; proteggere le credenziali, i sistemi e i dispositivi di autenticazione degli account utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi; effettuare il backup dei Dati del Cliente anche in via autonoma su apparati off-line.
2.8 Il Fornitore non ha alcun obbligo di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente sceglie di archiviare o trasferire al di fuori dei sistemi del Fornitore e dei suoi Sub-responsabili (ad esempio, lo spazio di archiviazione off-line o locale) o di proteggere i Dati del Cliente implementando o mantenendo Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli descritti dal Contratto, dagli allegati tecnici e dall’Allegato “A”.
2.9 Il Cliente è l'unico responsabile della valutazione del fatto che i Servizi, le misure di sicurezza e gli impegni del Fornitore ai sensi del presente articolo e di quanto previsto negli altri documenti contrattuali soddisfino le esigenze del Cliente, inclusi i suoi obblighi lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, anche ai sensi GDPRconformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII allo stesso articolo.
6. Il Cliente riconosce mancato adempimento degli obblighi in materia di sicurezza, oltre che rischio per i lavoratori e per il pubblico, costituisce grave inadempimento contrattuale ed accetta che (tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi è motivo di implementazione e della natura, dell'ambito, risoluzione del contesto e degli scopi del trattamento dei Dati personali del Cliente nonché dei rischi per gli individui) le misure contratto di Sicurezza implementate e mantenute dal Fornitore forniscono un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente, impegnandosi a richiedere al Fornitore, sostenendone i relativi costi, eventuali misure di sicurezza aggiuntive qualora le ritenga necessarie in relazione alla tipologia di dati che saranno oggetto del trattamento e sollevando e manlevando il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità in mancanza di tale richiestaconcessione.
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Sources: Contratto Di Affidamento Della Gestione Dei Servizi Turistici
Sicurezza. 2.1 6.1 Il Fornitore, laddove applicabili, garantisce Responsabile supporterà il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. dal 32 al 36 del Regolamento UE 2016/679.
6.2 In caso di violazione dei dati (Data Breach) o supposta tale, il Responsabile informa il Titolare, senza ingiustificato ritardo e comunque entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, anche qualora la violazione avvenga nella sfera di controllo di un suo eventuale sub-responsabile, mediante la comunicazione a ______, contenente almeno una descrizione della natura della violazione di dati personali, delle probabili conseguenze della violazione e delle misure proposte o adottate dal Responsabile per porvi rimedio e, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi. Il Responsabile inoltre collabora attivamente con il Titolare per l’individuazione di sicurezza indicate dalla normativa applicabile in materia rimedi, oltre che per gli obblighi di protezione dei Daticomunicazione verso l’Autorità di Controllo e/o gli Interessati, nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante con riguardo alle misure logiche, tecniche, fisiche ed organizzative che saranno poste in essere per proteggere i suddetti Dati da sottrazione o distruzione intenzionale o accidentale, perdita accidentale, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti e ogni altra forma di trattamento illecitoai sensi dell’art. 34 del GDPR.
2.2 Il Fornitore nell’erogazione dei Servizi applica le misure indicate nel Contratto, negli allegati tecnici, nell’Allegato “A” 6.3 Al termine del presente atto e nelle procedure adottate, indicate al Cliente e messe in ogni momento a disposizione del medesimo.
2.3 Le misure di sicurezza comprendono misure per garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi del Fornitore; contribuire a ripristinare l'accesso tempestivo ai Trattamento il Responsabile restituirà i dati personali eventualmente detenuti al Titolare concordando per iscritto le modalità di restituzione o in seguito a un incidente e alternativa, su istruzione del Titolare, distruggerà tali dati. Qualora il Responsabile ritenga di dover conservare copia dei dati affidatigli per test regolari eventuali obblighi di efficacia dei Servizilegge o tutela giuridica, il tutto secondo quanto descritto in via generale nell’Allegato “A” al presente atto. Il Fornitore può aggiornare o modificare dovrà adottare le misure di sicurezza di volta in volta a condizione necessarie indicate dal Titolare (che tali aggiornamenti possono comprendere cifratura e modifiche non comportino il degrado pseudonimizzazione, se necessario) e cancellare e/o distruggere i dati all’esaurimento della sicurezza complessiva dei Servizifinalità. La distruzione o cancellazione avverranno dando al Titolare opportuna evidenza formale.
2.4 6.4 Il Fornitore adotterà Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le misure appropriate informazioni necessarie per garantire dimostrare il rispetto degli obblighi di conformità al Regolamento UE 2016/679 e consente le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato, singolarmente o congiuntamente ad altri Titolari, e comunque alla presenza di un incaricato del Responsabile. Tali ispezioni devono compiersi con modalità tali da: Non pregiudicare la conformità con le misure di sicurezza da parte e la riservatezza dei suoi dipendenti, appaltatori e Sub-responsabili relativamente al loro ambito di prestazioni.
2.5 Il Cliente riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande dal Fornitore sono adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati.
2.6 Il Fornitore provvederà a comunicare al Cliente, con i mezzi ritenuti più idonei, l’intervenuta modifica alle misure di sicurezza adottate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati, anche in riferimento all’eventuale normativa che disciplina il servizio erogato. In tale ipotesi il Cliente avrà facoltà di richiedere un elenco aggiornato delle misure sicurezza specificamente adottate.
2.7 Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei Servizi, tra cui: fare un uso appropriato dei Servizi per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente; proteggere le credenziali, i sistemi e i dispositivi di autenticazione degli account utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi; effettuare il backup dei Dati del Cliente anche in via autonoma su apparati off-line.
2.8 Il Fornitore non ha alcun obbligo di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente sceglie di archiviare o trasferire al di fuori dei sistemi del Fornitore dati (e dei suoi Sub-responsabili (ad esempio, lo spazio di archiviazione off-line o localerelativi trattamenti) o di proteggere i Dati dei quali sono “titolari” il Responsabile ovvero altri Titolari; Non interferire con il normale e corretto svolgimento dell’attività del Cliente implementando o mantenendo Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli descritti dal Contratto, dagli allegati tecnici Responsabile; Non pregiudicare la riservatezza dell’organizzazione aziendale e dall’Allegato “A”.
2.9 Il Cliente è l'unico responsabile della valutazione commerciale del fatto che i Servizi, le misure di sicurezza e gli impegni del Fornitore ai sensi del presente articolo e di quanto previsto negli altri documenti contrattuali soddisfino le esigenze del Cliente, inclusi i suoi obblighi di sicurezza, anche ai sensi GDPRResponsabile. Il Cliente riconosce ed accetta che (tenendo Responsabile si impegna a tenere presso di sé il registro dei trattamenti effettuati per conto dello stato dell'arte, dei costi di implementazione del Titolare e della natura, dell'ambito, del contesto e degli scopi del trattamento dei Dati personali del Cliente nonché dei rischi per gli individui) le misure di Sicurezza implementate e mantenute dal Fornitore forniscono un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente, impegnandosi a richiedere al Fornitore, sostenendone i relativi costi, eventuali misure di sicurezza aggiuntive qualora le ritenga necessarie in relazione alla tipologia di dati che saranno oggetto del trattamento e sollevando e manlevando il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità in mancanza di tale richiestamantenerlo aggiornato.
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Sicurezza. 2.1 Il Fornitore1. L’Appaltatore deve prendere tutti i provvedimenti necessari perché l’esecuzione dei servizi contrattualmente previsti si svolgano in condizioni permanenti di sicurezza, laddove applicabili, garantisce il nel pieno rispetto delle norme vigenti emanate o comunque applicabili nel territorio nazionale.
2. L’Appaltatore, prima di iniziare l’attività contrattuale, in relazione ai rischi specifici propri dell’attività, nonché a seguito delle informazioni assunte sui rischi specifici presenti nell’ambiente e sulle misure di sicurezza indicate dalla normativa applicabile in materia prevenzione dell’Amministrazione Appaltante, prende atto dei Piani di protezione Emergenza e Coordinamento della struttura presso la quale vengono erogati i servizi predisposti dall’Ammini- strazione Appaltante. Conseguentemente, l’Appaltatore curerà l’informazione e l’addestramento dei Datipropri dipendenti sia sui rischi, nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante con riguardo alle misure logiche, tecniche, fisiche ed organizzative che saranno poste in essere per proteggere i suddetti Dati da sottrazione o distruzione intenzionale o accidentale, perdita accidentale, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti e ogni altra forma di trattamento illecito.
2.2 Il Fornitore nell’erogazione dei Servizi applica le misure indicate nel Contratto, negli allegati tecnici, nell’Allegato “A” del presente atto e nelle procedure adottate, indicate al Cliente e messe in ogni momento a disposizione del medesimo.
2.3 Le misure di sicurezza comprendono misure per garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi del Fornitore; contribuire a ripristinare l'accesso tempestivo ai dati personali in seguito a un incidente e per test regolari di efficacia dei Servizi, il tutto secondo quanto descritto in via generale nell’Allegato “A” al presente atto. Il Fornitore può aggiornare o modificare le misure di sicurezza di volta in volta a condizione che tali aggiornamenti e modifiche non comportino il degrado della sicurezza complessiva dei Servizi.
2.4 Il Fornitore adotterà le misure appropriate per garantire la conformità con le sia sulle misure di sicurezza da parte applicare durante l’esecuzione dei suoi dipendentiservizi, appaltatori e Sub-responsabili relativamente al loro ambito di prestazioni.
2.5 Il Cliente riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande dal Fornitore sono adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati.
2.6 Il Fornitore provvederà a comunicare al Cliente, rapportandosi con i mezzi ritenuti più idonei, l’intervenuta modifica alle misure di sicurezza adottate Responsabili della Sicurezza per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati, anche in riferimento all’eventuale normativa che disciplina il servizio erogato. In tale ipotesi il Cliente avrà facoltà di richiedere un elenco aggiornato delle misure sicurezza specificamente adottate.
2.7 Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei Servizi, tra cui: fare un uso appropriato dei Servizi per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente; proteggere le credenziali, i sistemi e i dispositivi di autenticazione degli account utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi; effettuare il backup dei Dati del Cliente anche in via autonoma su apparati off-line.
2.8 Il Fornitore non ha alcun obbligo di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente sceglie di archiviare o trasferire al di fuori dei sistemi del Fornitore e dei suoi Sub-responsabili (ad esempio, lo spazio di archiviazione off-line o locale) o di proteggere i Dati del Cliente implementando o mantenendo Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli descritti dal Contratto, dagli allegati tecnici e dall’Allegato “A”.
2.9 Il Cliente è l'unico responsabile della valutazione del fatto che i Servizi, le misure di sicurezza e gli impegni del Fornitore ai sensi del presente articolo e di quanto previsto negli altri documenti contrattuali soddisfino le esigenze del Clientedal Decre- to Ministeriale 20 maggio 1992 n. 569, inclusi i suoi obblighi dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e dalla vigente normativa.
3. In caso di inosservanza e/o di gravi inadempienze delle norme di sicurezza, anche ai sensi GDPRl’Amministrazione appaltante potrà sospendere l’efficacia del contratto, fino a quando l’Appaltatore non provveda al ri- pristino dell’osservanza di norme e regolamenti. Il Cliente riconosce ed accetta che (tenendo conto dello stato dell'arteL’Amministrazione appaltante si riserva comunque di comminare le sanzioni pecuniarie previste dal presente capitolato, fatta salva l’attività di rivalsa in danno. Gravi e ripetute violazioni di legge, dei costi Piani di implementazione Sicurezza e della naturadi Emergenza, dell'ambitodi disposizioni o di regoleinterne, volte a tutelare la sicurezza dei lavoratori, daranno luogo, previa formale costitu- zione in mora dell’Appaltatore, alla risoluzione automatica del contesto contratto ed alla legittimazione per l’esclusione dell’Appaltatore dalle gare e degli scopi dalle trattative per l’affidamento di ulteriori appalti.
4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato in questa sede si fa rinvio alla normativa in vigore, nazionale e regionale (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; Decreto Ministeriale 20 maggio 1992 n.569; Legge Regionale Toscana Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del trattamento lavoro 17 luglio 2007 n.38 ss.mm.ii.) L’Ente Appaltante ha provveduto a redigere il DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Dati personali del Cliente nonché Rischi, allegato al presente capitolato. L’Appaltatore, così come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nella comunicazione dei rischi per gli individui) specifici connessi alla propria attività, prima della firma del contratto, potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI predisposto dal Comune al fine dell’aggiornamento dello stesso ed in vista della relativa sottoscrizione. Qualora le situazioni iniziali dovessero subire delle variazioni, l’Appaltatore dovrà provvedere ad informare e/o aggiornare l’Ente affidatario in riferimento ai rischi da interferenza. Sussistendo interferenze nell’esecuzione del servizio, l’Appaltatore dovrà operare scrupolosamente nel rispetto di quanto stabilito nel DUVRI adottando tutte le misure ivi previste, per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi da interferenze, i cui costi sono stati quantificati dalla Stazione Appaltante in misura pari ad € 500,00. Ogni volta che mutino le modalità di Sicurezza implementate e mantenute dal Fornitore forniscono un livello esecuzione delle attività di sicurezza adeguato cui al rischio presente capitolato ovvero i processi lavorativi utilizzati, l'appaltatore dovrà fornire tempestivamente al Comune le eventuali proposte di modifica del DUVRI da sottoporre all'approvazione del Comune; in relazione ai Dati del Clientenessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza, impegnandosi a richiedere al Fornitore, sostenendone i relativi costi, eventuali misure di sicurezza aggiuntive qualora le ritenga meno che non derivino da varianti resesi necessarie in relazione alla tipologia fase di dati esecuzione contrattuale che saranno oggetto incidano sulle prestazioni previste. Le gravi o ripetute violazioni dei piani della sicurezza, previa costituzione formale in mora, costitui- ranno causa di risoluzione del trattamento contratto in essere. Fermo restando che il Comune ha disposto un DUVRI, ai fini della corretta applicazione delle misu- re di sicurezza, in sede di presentazione di offerta economica, i concorrenti sono tenuti ad esporre gli oneri aziendali derivanti dall’applicazione delle regole per il contenimento della diffusione del Covid-19, di cui al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e sollevando il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e manlevando il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità in mancanza di tale richiestale parti sociali del 24.04.2020, Allegato 6 al DPCM 26.04.2020.
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Sources: Affidamento Della Gestione Parziale Dei Servizi Bibliotecari
Sicurezza. 2.1 Essendo l’appalto in oggetto un appalto misto (servizi/lavori) sulla base del quadro normativo di riferimen- to potrà essere necessaria la redazione/produzione di documenti diversi in funzione delle specifiche condi- zioni. In particolare potranno essere richieste all’appaltatore (mediante i singoli ODI) :
1. esclusivamente delle prestazioni di servizi (secondo la definizione riportata),
2. esclusivamente delle lavorazioni
3. una combinazione di prestazioni di servizi e lavori Per ognuna delle tre fattispecie individuate, sono definite le relative modalità di gestione della sicurezza se- condo quanto di seguito indicato. L’art. 26 del d.|gs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. prescrive per il Datore di Lavoro Committente I’obbligo di elaborare i| Documento Unico di Valutazione dei Rischi da lnterferenze, in breve denominato DUVRI, indicando Ie misure da adottare per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre a| minimo i rischi da interferenze, e i relativi costi della sicurezza, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’lmpresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all’interno della propria Azienda. Il FornitoreDUVRI è il piano di coordinamento delle attività indicante le misure adottate per eliminare o, laddove applicabiliove non è possibile, garantisce ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento attesta inoltre l’avvenuta informazione nei confronti dell’impresa circa i rischi specifici nell’ambiente in cui l’impresa stessa dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. E’ un documento che va allegato al contratto. Il DUVRI, ove previsto in base alle casistiche rappresentate, va redatto in ogni caso anche se non sono presenti rischi interferenziali (e, di conseguenza, oneri di sicurezza); in questo caso il documento dovrà evidenziare l’assenza di rischio – contratto non rischioso) Gli unici casi in cui non è prevista la redazione del DUVRI sono quelli espressamente contemplati dall’Art.26 comma 3bis del Dlgs.81/08 (servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato. Merita approfondimento la definizione dei rischi da interferenze. Sono tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti o concessioni, all’interno dell’Azienda o dell’unita pro- duttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell’attività del Datore di Lavoro Committente (DLC), delle Imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. La Determinazione n°3/08 dell’ANAC analizza il concetto di interferenza ed il conseguente obbligo di reda- zione del DUVRI. Si annoverano tra le casistiche rappresentate anche i rischi : “immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore” “esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore”; “derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata)”. Nel caso dell’appalto in oggetto, non esiste ovviamente un luogo confinato o delimitato (es. edificio pubblico) ma sicuramente l’appaltatore immette nel luogo di lavoro dei rischi in conseguenza delle sue attività (es. tagli alberi, rami, ecc.). Inoltre, le attività sono all’aperto su aree, piazze, vie pubbliche che, in un’interpretazione estensiva possono essere annoverate tra quelle nella disponibilità giuridica del comune (sono tutte aree pubbliche). Presso tali luoghi, possono derivare rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appalta- tore. Sulla base di tale considerazioni per l’appalto in oggetto si reputa necessaria la redazione del DUVRI. Nei cantieri rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV (Art.90 e seg. Del Dlgs.81/08), salvo che in cantiere sia presente un’unica impresa, l’analisi dei rischi da interferenze e la relativa stima dei costi, sono contenuti nel PSC e, pertanto, non è necessaria la redazione del DUVRI. Nel caso di lavori, possono presentarsi i seguenti casi: • Una sola impresa affidataria : POS – Occorre DUVRI da parte del committente • Una sola impresa con sub-affidamenti (no subappalti) : DUVRI committente + POS + DUVRI a cura dell’impresa affidataria2 • Almeno due imprese (anche non contemporaneamente) o subappalti (che equivale ad imprese ag- giuntive): PSC (è il documento che analizza i rischi da lavorazioni interferenti) + POS impresa. Non è richiesto il DUVRI essendo presente il PSC Nel caso di servizi si possono presentare i seguenti casi: • Una sola impresa affidataria : Occorre DUVRI da parte del committente • Una sola impresa con sub-affidamenti (no subappalti) : DUVRI da parte del committente + DUVRI a cura dell’impresa affidataria • Almeno due imprese (anche non contemporaneamente) o subappalti (che equivale ad imprese ag- giuntive): Aggiornamento, revisione, DUVRI sulla base dell’apporto dei singoli soggetti operanti Quanto sopra è riassunto nella tabella seguente: Il DUVRI, ove previsto in base alle casistiche rappresentate, va redatto in ogni caso anche se non sono pre- senti rischi interferenziali (e, di conseguenza, oneri di sicurezza); in questo caso il documento dovrà eviden- ziare l’assenza di rischio – contratto non rischioso). Gli unici casi in cui non è prevista la redazione del DUVRI sono quelli espressamente contemplati dall’Art.26 comma 3bis del Dlgs.81/08 (servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi
2 L’articolo 97 del D.Lgs. 81/2008, al comma 2, difatti, dispone l’estensione dell’obbligo dell’attuazione delle prescrizioni dell’articolo 26 anche nei confronti dell’impresa affidataria, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2. Quest’ultimo stabilisce deroga alla redazione del DUVRI e dell’obbligo d’informazione in quanto l’accettazione del PSC e la redazione del proprio POS costituiscono assolvimento di tali obblighi, oltre a quello di valutare e aggiornare il documento di valutazione dei rischi aziendali (DVR). derivanti dal rischio di incendio di livello elevato). Il DLC elabora, sulla base delle esigenze dell’appalto che intende affidare e, ovviamente, ignorando I’opera- tore economico che lo acquisirà, un DUVRI preliminare (DUVRI rev. 0) contenente i i rischi rischi standard standard ed i relativi costi ed i relativi costi della sicurezza da interferenze della sicurezza da interferenze standard. Standard. Tali rischi sono Ia somma dei rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro e di quelli che il DLC, in via presuntiva, stima poter essere introdotti dall'esecutore delle opere nel proprio ambiente di lavoro. In fase esecutiva, i compiti del DLC in tema di condivisione, aggiornamento del DUVRI, coordinamento degli operatori economici individuati, saranno assolti dal DEC in quale verrà appositamente delegato allo scopo. Espletata la gara, il DLC, acquisite le informazioni da parte dell’operatore economico individuato inerenti gli eventuali ulteriori rischi indotti indotti che si prevede di introdurre nell’ambiente oggetto delle opere, po- trà integrare il DUVRI rev. 0 elaborando il DUVRI rev. 1. È necessario pertanto che l’operatore economico concorrente prenda visione e firmi per accettazione sia il il DUVRI preliminare rev. 0, elaborato in sede di richiesta di offerta, che la successiva integrazione, nella for- ma DUVRI rev. 1, in caso di aggiudicazione. Il DEC, al fine di promuovere il coordinamento tra i Datori di ▇▇▇▇▇▇ coinvolti, attiva un dialogo sulle misure da adottare ; a tal riguardo : • prima della stipula del contratto mette a disposizione di tutti i soggetti interferenti tra loro o co- munque presenti negli stessi ambienti di lavori, il DUVR rev.1. • ove lo ritenga necessario, indice una riunione di coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nel- le fasi di lavoro • modifica il documento sulla base del confronto tra i vari soggetti in sede di coordinamento L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori coinvolti s’impegnano a collaborare con il DEC per la stesura coordinata del DUVRI rev. 1; a tal fine: presentano eventuali proposte di modifica o integrazione al DUVRI rev. 0 per migliorare, ove possibile, la si- curezza sulla base della propria “tecnologia” ed migliorare, ove possibile, la sicurezza sulla base della pro- pria “tecnologia” ed esperienza; • accettano il DUVRI rev. 1; • cooperano tra loro e con il DLC ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il DEC, in occasione di nuove o modificate attività, o cessazione di Imprese o lavoratori autonomi a contrat- to, effettua un aggiornamento della valutazione delle interferenze, ripercorrendo i ciclo delle azioni indica- te. A tal fine, in coordinamento con tutti gli operatori economici interessati,ove necessario: • promuove integrazioni o aggiornamenti al DUVRI approvato; • convoca una riunione di coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi di lavoro critiche o, comunque, quando richiesto dalle condizioni del caso; • integra o aggiorna i| DUVRI individuando le misure migliorative; • adegua i contratti interessati, rideterminando i costi della sicurezza; • stipula un nuovo contratto, revisiona o modifica i| contratto in esecuzione. Tutti gli operatori economici coinvolti, ove necessario: • propongono al DLC integrazioni o aggiornamenti al DUVRI approvato; • richiedono una riunione di coordinamento con tutti i soggetti coinvolti in fasi di lavoro critiche o, comunque, quando richiesto dalle condizioni del case; • collaborano con il DLC nell’individuazioni delle misure migliorative; • sottoscrivono un nuovo contratto o la modifica del contratto in esecuzione L’’accordo quadro, a differenza di sicurezza indicate dalla normativa applicabile in materia un appalto ordinario, presente la peculiarità – proprio per la sua formula- zione e concezione - di protezione dei Datinon definire a priori le attività da eseguire visto che le stesse (prestazioni di servizi, nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante con riguardo alle misure logiche, tecniche, fisiche ed organizzative che lavori o una concomitanza di essi) saranno poste in essere per proteggere i suddetti Dati da sottrazione o distruzione intenzionale o accidentale, perdita accidentale, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti e ogni altra forma di trattamento illecito.
2.2 Il Fornitore nell’erogazione dei Servizi applica le misure indicate nel Contratto, negli allegati tecnici, nell’Allegato “A” del presente atto e nelle procedure adottate, indicate al Cliente e messe in ogni momento a disposizione del medesimo.
2.3 Le misure di sicurezza comprendono misure per garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi del Fornitore; contribuire a ripristinare l'accesso tempestivo ai dati personali in seguito a un incidente e per test regolari di efficacia dei Servizi, il tutto secondo quanto descritto in via generale nell’Allegato “A” al presente atto. Il Fornitore può aggiornare o modificare le misure di sicurezza definite di volta in volta in funzione di necessità e, per quanto possibile, individuate nell’ambito di una programmazione. Stante quanto sopra, il DUVRI allegato alla perizia è stato elaborato attraverso un’analisi ricognitiva dei ri- schi standard che potenzialmente potrebbero derivare dall’applicazione del contratto. II DEC dopo la prima applicazione del contratto potrà integrare il documento inserendo (medianti apposi- ti addendum): rischi specifici, rischi interferenziali e procedure di sicurezza, l’integrazione sottoscritta dall’esecutore del contratto ed integrerà i documenti contrattuali. Il DUVRI costituisce lo strumento che traduce in termini operativi gli adempimenti previsti dalla nor- mativa, attraverso l’organizzazione preventiva del coordinamento delle attività appaltate a condizione che tali aggiornamenti terzi rispetto a quelle presenti nell’unità produttiva, ovvero specifiche scelte prevenzionali di tipo procedurale, tecni- co, pianificatorio. Tale documento viene allegato al contratto di appalto e modifiche non comportino va adeguato in funzione dell’evoluzione del servizio. Ai fini di promuovere il degrado della sicurezza complessiva dei Servizi.
2.4 Il Fornitore adotterà coordinamento tra le misure appropriate per garantire la conformità con imprese e il personale dell’Amministrazione, l’impresa appaltatrice in funzione delle procedure operative e delle pratiche manutentive adottate, dovrà fornire una propria valutazione delle interferenze connesse all’attività del committente e all’ambiente dove vengono realizzate le operazioni. La valutazione dovrà essere corredata dalle misure di sicurezza da parte dei suoi dipendenti, appaltatori tecniche e Sub-responsabili relativamente al loro ambito di prestazioni.
2.5 Il Cliente riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande dal Fornitore sono adeguate adotta- bili per eliminare e ridurre i rischi. Analoghe considerazioni possono essere espresse per i lavori rientranti nel campo di applicazione del Tito- lo IV del Dlgs. 81/08. Comprendendo i contratti discendenti dall’Accordo Quadro lavorazioni che potrebbero non essere perfettamente individuate nei tempi e nel numero, risulta tecnicamente impreciso/impossibile redigere un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui all’Art.100 del Dlgs.81/08 (d’altra parte non strettamente obbligatorio in quanto non sussistenti – a garantire priori – le condizioni di cui all’Art.90 comma 3 del Dlgs.81/08). In L’impresa esecutrice, pertanto, dovrà provvedere alla redazione di un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati.
2.6 Il Fornitore provvederà a comunicare al Cliente, POS (con i mezzi ritenuti più idoneicontenuti di cui all’Allegato XV che, l’intervenuta modifica alle misure al pari del DUVRI, sarà redatto con riferimento ai potenziali rischi derivanti dell’esecuzione delle possibili lavorazioni previste secondo la declaratoria riportata al paragrafo 2.2. Tale documento sarà integrato in fase esecutiva – per ogni intervento pianificabile e qualora ritenuto ne- cessario dal direttore dei lavori in funzione delle specifiche e particolari situazioni del luogo d’intervento- da apposito “verbale di sicurezza adottate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati, anche in riferimento all’eventuale normativa che disciplina il servizio erogato. In tale ipotesi il Cliente avrà facoltà di richiedere un elenco aggiornato delle misure sicurezza specificamente adottate.
2.7 Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei Servizi, tra cui: fare un uso appropriato dei Servizi per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente; proteggere cantiere” recante le credenziali, i sistemi e i dispositivi di autenticazione degli account utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi; effettuare il backup dei Dati del Cliente anche in via autonoma su apparati off-line.
2.8 Il Fornitore non ha alcun obbligo di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente sceglie di archiviare o trasferire al di fuori dei sistemi del Fornitore e dei suoi Sub-responsabili (ad esempio, lo spazio di archiviazione off-line o locale) o di proteggere i Dati del Cliente implementando o mantenendo Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli descritti dal Contratto, dagli allegati tecnici e dall’Allegato “A”.
2.9 Il Cliente è l'unico responsabile della valutazione del fatto che i Servizi, le misure di sicurezza e gli impegni del Fornitore ai sensi del presente articolo e di quanto previsto negli altri documenti contrattuali soddisfino le esigenze del Cliente, inclusi i suoi obblighi necessarie prescrizioni di sicurezza. Tali verbali saranno da intendersi come addendum/integrazione al POS dell’impresa appaltatrice. Laddove non direttamente realizzabile il verbale di cantiere a causa di interventi eseguiti in emergenza, anche ai sensi GDPR. Il Cliente riconosce il DL e/o il personale reperibile comunale, qualora intervenuto, sarà tenuto a trasmettere le necessarie informazioni relative all’area in cui si effettuerà l’intervento all’impresa esecutrice; inoltre lo stesso dovrà provvedere il giorno successivo all’intervento nel trascrivere le indicazioni previste sul verbale ed accetta che (tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi indicare le eventuali anomalie rilevate al fine di implementazione e della natura, dell'ambito, del contesto e degli scopi del trattamento dei Dati personali del Cliente nonché dei rischi per individuare gli individui) le misure di Sicurezza implementate e mantenute dal Fornitore forniscono un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente, impegnandosi a richiedere al Fornitore, sostenendone i relativi costi, eventuali misure di sicurezza aggiuntive qualora le ritenga necessarie in relazione alla tipologia di dati che saranno oggetto del trattamento e sollevando e manlevando il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità in mancanza di tale richiesta.opportuni adeguamenti apprestamenti migliorati -
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Sources: Accordo Quadro Per La Manutenzione E Rigenerazione Del Patrimonio Verde Comunale
Sicurezza. 2.1 Il Fornitore, laddove applicabili, Fornitore garantisce il rispetto delle misure di sicurezza indicate dalla normativa applicabile in materia di protezione dei Dati, nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante con riguardo alle misure logiche, tecniche, fisiche ed organizzative che saranno poste in essere per proteggere i suddetti Dati da sottrazione o distruzione intenzionale o accidentale, perdita accidentale, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti e ogni altra forma di trattamento illecito.
2.2 Il Fornitore nell’erogazione dei Servizi applica le misure indicate nel Contratto, negli allegati tecnici, nell’Allegato “A” del presente atto e nelle procedure adottate, indicate al Cliente e messe in ogni momento a disposizione del medesimo.
2.3 Le misure di sicurezza comprendono misure per garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi del Fornitore; contribuire a ripristinare l'accesso tempestivo ai dati personali in seguito a un incidente e per test regolari di efficacia dei Servizi, il tutto secondo quanto descritto in via generale nell’Allegato “A” al presente atto. Il Fornitore può aggiornare o modificare le misure di sicurezza di volta in volta a condizione che tali aggiornamenti e modifiche non comportino il degrado della sicurezza complessiva dei Servizi.
2.4 Il Fornitore adotterà le misure appropriate per garantire la conformità con le misure di sicurezza da parte dei suoi dipendenti, appaltatori e Sub-responsabili relativamente al loro ambito di prestazioni.
2.5 Il Cliente riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande dal Fornitore sono adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati.
2.6 Il Fornitore provvederà a comunicare al Cliente, con i mezzi ritenuti più idonei, l’intervenuta modifica alle misure di sicurezza adottate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati, anche in riferimento all’eventuale normativa che disciplina il servizio erogato. In tale ipotesi il Cliente avrà facoltà di richiedere un elenco aggiornato delle misure sicurezza specificamente adottate.
2.7 Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei Servizi, tra cui: fare un uso appropriato dei Servizi per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente; proteggere le credenziali, i sistemi e i dispositivi di autenticazione degli account utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi; effettuare il backup dei Dati del Cliente anche in via autonoma su apparati off-line.:
2.8 Il Fornitore non ha alcun obbligo di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente sceglie di archiviare o trasferire al di fuori dei sistemi del Fornitore e dei suoi Sub-responsabili reponsabili (ad esempio, lo spazio di archiviazione off-line offline o locale) o di proteggere i Dati del Cliente implementando o mantenendo Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli descritti dal Contratto, dagli allegati tecnici e dall’Allegato “A”.
2.9 Il Cliente è l'unico responsabile della valutazione del fatto che i Servizi, le misure di sicurezza e gli impegni del Fornitore ai sensi del presente articolo e di quanto previsto negli altri documenti contrattuali soddisfino le esigenze del Cliente, inclusi i suoi obblighi di sicurezza, anche ai sensi GDPR. Il Cliente riconosce ed accetta che (tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di implementazione e della natura, dell'ambito, del contesto e degli scopi del trattamento dei Dati personali del Cliente nonché dei rischi per gli individui) le misure di Sicurezza implementate e mantenute dal Fornitore forniscono un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente, impegnandosi a richiedere al Fornitore, sostenendone i relativi costi, eventuali misure di sicurezza aggiuntive qualora le ritenga necessarie in relazione alla tipologia di dati che saranno oggetto del trattamento e sollevando e manlevando il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità in mancanza di tale richiesta.
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Sources: Data Processing Agreement
Sicurezza. 2.1 Il FornitoreLa Ditta aggiudicataria deve adottare tutte le precauzioni idonee a prevenire infortuni dovrà assumere tutte le cautele per assicurare e salvaguardare l’incolumità del personale addetto alle prestazioni ed alle attività oggetto dell’appalto, laddove applicabilisollevando in ogni caso l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in relazione all’espletamento del servizio. Per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, garantisce il rispetto la Ditta aggiudicataria deve attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute, della sicurezza e prevenzione e igiene nei luoghi di lavoro. Prima della firma del contratto la Ditta aggiudicataria deve:
a) designare i lavoratori addetti all’emergenza, incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, con attestazione di avvenuta formazione;
b) designare un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
c) provvedere alla formazione ed alla informazione periodica del personale addetto relativamente ai problemi connessi alla sicurezza indicate dalla normativa applicabile in materia e alla salute sul luogo di protezione dei Datilavoro. La Ditta dovrà informare l’Amministrazione Comunale ogni qualvolta rilevi l’esistenza di un fattore di rischio per gli utenti del Servizio, nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante con riguardo alle misure logicheper le dotazioni e attrezzature delle strutture o per i lavoratori o terzi. L’Amministrazione Comunale, tecniche, fisiche ed organizzative che saranno poste in essere per proteggere i suddetti Dati da sottrazione o distruzione intenzionale o accidentale, perdita accidentale, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti e ogni altra forma di trattamento illecito.
2.2 Il Fornitore nell’erogazione dei Servizi applica le misure indicate nel Contratto, negli allegati tecnici, nell’Allegato “A” del presente atto e nelle procedure adottate, indicate al Cliente e messe in ogni momento a disposizione del medesimo.
2.3 Le misure di sicurezza comprendono misure per dovendo garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità salute e la resilienza dei sistemi tutela degli utenti e dei servizi del Fornitore; contribuire terzi, ha facoltà di imporre le regole ritenute necessarie. Gli oneri per la sicurezza valutati dalla stazione appaltante, non soggetti a ripristinare l'accesso tempestivo ai dati personali in seguito a un incidente e per test regolari di efficacia dei Serviziribasso, il tutto secondo quanto descritto in via generale nell’Allegato “A” al presente attosono: €. Il Fornitore può aggiornare o modificare le misure di sicurezza di volta in volta a condizione che tali aggiornamenti e modifiche non comportino il degrado della sicurezza complessiva dei Servizi.
2.4 Il Fornitore adotterà le misure appropriate per garantire la conformità con le misure di sicurezza da parte dei suoi dipendenti3100,93 più IVA, appaltatori e Sub-responsabili relativamente SERVIZIO LUDOTECA – SERVIZI ESTIVI PER MINORI/ADOLESCENTI, BABY PLANET - COORDINAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ E CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI ▪ €. _506,55 più IVA, relativamente al loro ambito di prestazioniSERVIZIO INFORMA CITTADINO.
2.5 Il Cliente riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande dal Fornitore sono adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati.
2.6 Il Fornitore provvederà a comunicare al Cliente, con i mezzi ritenuti più idonei, l’intervenuta modifica alle misure di sicurezza adottate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati, anche in riferimento all’eventuale normativa che disciplina il servizio erogato. In tale ipotesi il Cliente avrà facoltà di richiedere un elenco aggiornato delle misure sicurezza specificamente adottate.
2.7 Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei Servizi, tra cui: fare un uso appropriato dei Servizi per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente; proteggere le credenziali, i sistemi e i dispositivi di autenticazione degli account utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi; effettuare il backup dei Dati del Cliente anche in via autonoma su apparati off-line.
2.8 Il Fornitore non ha alcun obbligo di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente sceglie di archiviare o trasferire al di fuori dei sistemi del Fornitore e dei suoi Sub-responsabili (ad esempio, lo spazio di archiviazione off-line o locale) o di proteggere i Dati del Cliente implementando o mantenendo Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli descritti dal Contratto, dagli allegati tecnici e dall’Allegato “A”.
2.9 Il Cliente è l'unico responsabile della valutazione del fatto che i Servizi, le misure di sicurezza e gli impegni del Fornitore ai sensi del presente articolo e di quanto previsto negli altri documenti contrattuali soddisfino le esigenze del Cliente, inclusi i suoi obblighi di sicurezza, anche ai sensi GDPR. Il Cliente riconosce ed accetta che (tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di implementazione e della natura, dell'ambito, del contesto e degli scopi del trattamento dei Dati personali del Cliente nonché dei rischi per gli individui) le misure di Sicurezza implementate e mantenute dal Fornitore forniscono un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente, impegnandosi a richiedere al Fornitore, sostenendone i relativi costi, eventuali misure di sicurezza aggiuntive qualora le ritenga necessarie in relazione alla tipologia di dati che saranno oggetto del trattamento e sollevando e manlevando il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità in mancanza di tale richiesta.
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Sources: Appalto
Sicurezza. 2.1 Il Fornitore1. La stazione appaltante, per la definizione delle modalità di gestione della sicurezza degli interventi di cui al precedente articolo 2 del presente accordo, ha predisposto, sulla base delle prescrizioni tecniche ed esecutive delle specifiche lavorazioni previste nell’accordo quadro, un piano di sicurezza quadro contenente le procedure per la sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e mobili che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Contestualmente all’avvio delle prestazioni professionali di redazione del Progetto, la stazione appaltante, di norma tramite il Responsabile dei Lavori, qualora ricorrano le condizioni previste all’articolo 90, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 (presenza di più imprese nel cantiere di lavoro), per ciascuno degli interventi di cui all’articolo 2 del presente accordo, conferisce formale incarico di Coordinatore per la progettazione; sulla base del piano sicurezza quadro il Coordinatore redigerà, ai sensi dell’articolo 91 dello stesso ▇.▇▇▇.
3. Ove invece non si dovessero ravvisare le predette condizioni di cui all’articolo 90, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008, l’impresa dovrà comunque far riferimento a quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento quadro e predisporre, prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza..
4. Tuttavia, laddove applicabilinel corso dei lavori venisse a concretizzarsi la presenza di un’altra o, garantisce il rispetto delle misure di sicurezza indicate dalla normativa applicabile in materia di protezione dei Dati, nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante con riguardo alle misure logiche, tecniche, fisiche ed organizzative che saranno poste in essere per proteggere i suddetti Dati da sottrazione o distruzione intenzionale o accidentale, perdita accidentale, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti e ogni altra forma di trattamento illecito.
2.2 Il Fornitore nell’erogazione dei Servizi applica le misure indicate nel Contratto, negli allegati tecnici, nell’Allegato “A” del presente atto e nelle procedure adottate, indicate al Cliente e messe in ogni momento a disposizione del medesimo.
2.3 Le misure di sicurezza comprendono misure per garantire la riservatezza, l'integritàpiù ulteriori imprese esecutrici, la disponibilità stazione appaltante stessa, tramite il Responsabile dei Lavori, nominerà il Coordinatore per l’Esecuzione Lavori che redigerà il Piano di Sicurezza e la resilienza dei sistemi e dei servizi del Fornitore; contribuire a ripristinare l'accesso tempestivo ai dati personali in seguito a un incidente e per test regolari di efficacia dei Servizi, il tutto secondo quanto descritto in via generale nell’Allegato “A” al presente atto. Il Fornitore può aggiornare o modificare le misure di sicurezza di volta in volta a condizione che tali aggiornamenti e modifiche non comportino il degrado della sicurezza complessiva dei Servizi.
2.4 Il Fornitore adotterà le misure appropriate per garantire la conformità con le misure di sicurezza da parte dei suoi dipendenti, appaltatori e Sub-responsabili relativamente al loro ambito di prestazioni.
2.5 Il Cliente riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande dal Fornitore sono adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati.
2.6 Il Fornitore provvederà a comunicare al Cliente, con i mezzi ritenuti più idonei, l’intervenuta modifica alle misure di sicurezza adottate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati, anche in riferimento all’eventuale normativa che disciplina il servizio erogatoCoordinamento. In tale ipotesi ipotesi, il Cliente avrà facoltà suddetto Piano di richiedere un elenco aggiornato delle misure sicurezza specificamente adottateSicurezza e Coordinamento sarà da considerarsi, pur non essendovi originariamente allegato, parte integrante e sostanziale al relativo contratto applicativo.
2.7 Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo 5. Prima della consegna dei Servizilavori di ciascun contratto applicativo, tra cui: fare un uso appropriato sarà comunicato all’Appaltatore il giorno e l’ora in cui dovrà provvedersi alla ricognizione congiunta dei Servizi per garantire un livello luoghi interessati dalle lavorazioni. Le risultanze del sopralluogo dovranno essere verbalizzate e recepite nel “Piano Operativo di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente; proteggere le credenziali, i sistemi e i dispositivi di autenticazione degli account utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi; effettuare il backup dei Dati del Cliente anche in via autonoma su apparati off-line.
2.8 Il Fornitore non ha alcun obbligo di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente sceglie di archiviare o trasferire al di fuori dei sistemi del Fornitore e dei suoi Sub-responsabili (ad esempio, lo spazio di archiviazione off-line o locale) o di proteggere i Dati del Cliente implementando o mantenendo Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli descritti dal Contratto, dagli allegati tecnici e dall’Allegato “ASicurezza”.
2.9 6. Sulla scorta delle informazioni ricevute e della verifica effettuata, l’Appaltatore dovrà, entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla data di detto sopralluogo, e comunque prima dell’inizio dei lavori di ciascun contratto applicativo, produrre e consegnare alla stazione appaltante la seguente documentazione:
7. Il Cliente è l'unico responsabile mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, di detto termine per la presentazione, nella sua completezza, della valutazione documentazione di cui sopra, comporterà, per ogni giorno di ritardo, l’applicazione da parte della stazione appaltante la penale indicata al successivo art. 25.
8. Il Piano di Sicurezza Sostitutivo del fatto che i ServiziPiano di Sicurezza e Coordinamento, le ovvero il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nonché il Piano Operativo di Sicurezza di cui al precedente punto 5, costituiscono parte integrante di ciascun contratto applicativo.
9. La stazione appaltante, prima dell’inizio delle prestazioni relative ad ogni singolo contratto applicativo, verificherà la congruità dei rispettivi Piani forniti dall’Appaltatore in relazione alle norme in vigore alle proprie misure di sicurezza e gli impegni del Fornitore ai sensi del presente articolo verificherà la coerenza di tali piani con quelli di altre imprese eventualmente presenti sullo stesso luogo di lavoro.
10. L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la stazione appaltante; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.
11. E’ obbligo dell’Appaltatore curare che una copia di quanto previsto negli altri documenti contrattuali soddisfino le esigenze del Clientetutti i Piani di Sicurezza, inclusi conforme agli originali custoditi dalla stazione appaltante e dal Direttore dei Lavori, sia mantenuta presso il Direttore dei Lavori di ogni singolo intervento a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
12. E’ fatto altresì pbbligo dell’Appaltatore mettere a disposizione dei “Rappresentanti per la sicurezza” una copia di tutti i suoi obblighi di sicurezza, anche ai sensi GDPR. Il Cliente riconosce ed accetta che (tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di implementazione e della natura, dell'ambito, del contesto e degli scopi del trattamento dei Dati personali del Cliente nonché dei rischi per gli individui) le misure Piani di Sicurezza implementate e mantenute dal Fornitore forniscono un livello prima dell’inizio dei lavori di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente, impegnandosi a richiedere al Fornitore, sostenendone i relativi costi, eventuali misure di sicurezza aggiuntive qualora le ritenga necessarie in relazione alla tipologia di dati che saranno oggetto del trattamento e sollevando e manlevando il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità in mancanza di tale richiestaciascun intervento.
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Sicurezza. 2.1 Il Fornitore3.1 L’attività connessa al progetto di ricerca verrà svolta, laddove applicabiliper il periodo indicato all’art. 1, garantisce il rispetto presso i locali della Biblioteca, che si impegna fin d’ora a concedere alla Dottoranda l’accesso ai locali predetti, nonché l’utilizzazione dei macchinari, attrezzature o altri beni di proprietà della Biblioteca ivi collocati.
3.2 La Dottoranda, durante la sua permanenza presso i locali della Biblioteca per l’esecuzione delle misure attività connesse al progetto di ricerca, è tenuta a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza indicate dalla che siano eventualmente in vigore.
3.3 Ai fini della normativa applicabile sulla sicurezza, le figure di responsabilità presso la Biblioteca sono individuate mediante l’organigramma aziendale della medesima allegato al presente atto (allegato 2), da dove si evincono il datore del lavoro, il dirigente ai fini della sicurezza e il preposto.
3.4 La Biblioteca si impegna a fornire alla Dottoranda gli eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei e adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere insieme ai mezzi e alle attrezzature da utilizzare e per ogni altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
3.5 La Biblioteca garantisce la conformità di tutte le attrezzature e i macchinari di proprietà e si impegna a garantire alla Dottoranda lo specifico addestramento per il loro utilizzo.
3.6 L'accesso ai locali della Biblioteca è subordinato a un'adeguata informazione riguardo ai rischi per la salute e la sicurezza a cui la Dottoranda possa essere esposta nel corso delle attività previste dal presente atto, alla conoscenza delle procedure di emergenza, ai rischi specifici cui può essere esposta in relazione all’attività svolta, ai regolamenti interni, secondo quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs. 81/2008.
3.7 La Dottoranda deve essere preventivamente formata in materia di protezione dei Datisalute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante con riguardo alle misure logiche, tecniche, fisiche ed organizzative che saranno poste in essere per proteggere i suddetti Dati da sottrazione o distruzione intenzionale o accidentale, perdita accidentale, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti e ogni altra forma di trattamento illecito.
2.2 Il Fornitore nell’erogazione dei Servizi applica le misure indicate nel Contratto, negli allegati tecnici, nell’Allegato “A” del presente atto e nelle procedure adottate, indicate al Cliente e messe in ogni momento a disposizione del medesimo.
2.3 Le misure di sicurezza comprendono misure per garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi del Fornitore; contribuire a ripristinare l'accesso tempestivo ai dati personali in seguito a un incidente e per test regolari di efficacia dei Servizi, il tutto secondo quanto descritto in via generale nell’Allegato “A” disposto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dall’Università. L’eventuale formazione specifica sui rischi aggiuntivi dovuti alle attività di cui al presente atto. Il Fornitore può aggiornare o modificare le misure di sicurezza di volta , è demandata al datore di
3.8 La sorveglianza sanitaria della Dottoranda, qualora risultante necessaria dal Documento Valutazione dei Rischi (DVR) dell’Università, rimane in volta a condizione che tali aggiornamenti e modifiche non comportino il degrado della sicurezza complessiva dei Servizi.
2.4 Il Fornitore adotterà le misure appropriate per garantire la conformità con le misure di sicurezza capo all’Università, salvo necessità da parte dei suoi dipendenti, appaltatori e Sub-responsabili relativamente al loro ambito dell’impresa di prestazioni.
2.5 Il Cliente riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande integrare il protocollo sanitario effettuato dal Fornitore sono adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati Medico Competente dell’Università con quello previsto dal trattamento dei Dati.
2.6 Il Fornitore provvederà a comunicare al Cliente, con i mezzi ritenuti più idonei, l’intervenuta modifica alle misure di sicurezza adottate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati, anche in riferimento all’eventuale normativa che disciplina il servizio erogatoproprio Medico Competente. In Di tale ipotesi il Cliente avrà facoltà di richiedere un elenco aggiornato delle misure sicurezza specificamente adottate.
2.7 Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei Servizi, tra cui: fare un uso appropriato dei Servizi per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente; proteggere le credenziali, i sistemi e i dispositivi di autenticazione degli account utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi; effettuare il backup dei Dati del Cliente anche in via autonoma su apparati off-line.
2.8 Il Fornitore non ha alcun obbligo di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente sceglie di archiviare o trasferire al di fuori dei sistemi del Fornitore e dei suoi Sub-responsabili (ad esempio, lo spazio di archiviazione off-line o locale) o di proteggere i Dati del Cliente implementando o mantenendo Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli descritti dal Contratto, dagli allegati tecnici e dall’Allegato “A”.
2.9 Il Cliente è l'unico responsabile della valutazione del fatto che i Servizi, le misure di sicurezza e gli impegni del Fornitore ai sensi del presente articolo certificazione e di quanto previsto negli altri documenti contrattuali soddisfino le esigenze quella relativa alla formazione viene valutata la coerenza e la validità da parte del Cliente, inclusi i suoi obblighi datore di sicurezza, anche ai sensi GDPR. Il Cliente riconosce ed accetta che (tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di implementazione e lavoro della natura, dell'ambito, del contesto e degli scopi del trattamento dei Dati personali del Cliente nonché dei rischi per gli individui) le misure di Sicurezza implementate e mantenute dal Fornitore forniscono un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente, impegnandosi a richiedere al Fornitore, sostenendone i relativi costi, eventuali misure di sicurezza aggiuntive qualora le ritenga necessarie in relazione alla tipologia di dati che saranno oggetto del trattamento e sollevando e manlevando il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità in mancanza di tale richiestaBiblioteca.
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Sicurezza. 2.1 Il Fornitore, laddove applicabili, garantisce il gestore è responsabile del rispetto delle misure di sicurezza indicate dalla tutta la normativa applicabile in materia di protezione sicurezza applicabile all’attività oggetto della presente convenzione sia nei confronti dei Datilavoratori che di qualsiasi terzo. A tal fine si riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti a carico del gestore:
1. Il gestore deve adottare tutte le misure previste dalla vigente legislazione in materia di sicurezza sui posti di lavoro ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine il personale dovrà essere opportunamente informato e formato ai sensi del suddetto decreto ed in particolare dovrà avere frequentato un corso di pronto soccorso di base ed un corso di addetto alla prevenzione incendi, nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante con riguardo alle misure logiche, tecniche, fisiche ed organizzative che saranno poste in essere per proteggere i suddetti Dati da sottrazione o distruzione intenzionale o accidentale, perdita accidentale, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti lotta antincendio e ogni altra forma di trattamento illecitogestione delle emergenze ai sensi del Decreto Ministeriale 19.03.98.
2.2 2. Il Fornitore nell’erogazione gestore ha l’obbligo di individuare e valutare i fattori che costituiscono una potenziale fonte di pericolo per la sicurezza e la salute dei Servizi applica propri collaboratori e/o dipendenti ai sensi del D.Lgs 81/08. Il documento di valutazione dovrà essere consegnato all’ente concedente al fine di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi con le misure indicate nel Contrattointerne di sicurezza adottate ai sensi del decreto citato.
3. Il gestore deve garantire l'osservanza della normativa in materia di sicurezza e di pubblico spettacolo e di quanto eventualmente verrà prescritto dalla Commissione di Vigilanza, negli allegati tecniciassumendo a tutti gli effetti la qualifica di “Responsabile dell’attività”.
4. Il gestore deve prendere i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza per prestare le prime immediate cure garantendo la tempestività e la correttezza degli interventi di emergenza;
5. il gestore deve garantire l’osservanza della normativa riguardante gli obblighi di formazione e le modalità per l’utilizzo dei defibrillatori di cui all’allegato E del D.M. 24 aprile 2013 punto 4.2, nell’Allegato “A” mediante l’utilizzo del presente atto e nelle procedure adottate, indicate al Cliente e messe in ogni momento defibrillatore di proprietà comunale che sarà messo a disposizione del medesimogestore in comodato gratuito; per quanto sopra il gestore deve individuare un congruo numero di persone (dirigenti, soci, volontari, etc.) in possesso di abilitazione all’utilizzo di defibrillatori semiautomatici, formati presso enti accreditati, secondo le linee guida internazionali in BLSD e la normativa di settore vigente, che dovranno essere sempre presenti durante le attività promosse dalla Associazione Sportiva presso le strutture affidate in gestione; i corsi di formazione devono essere effettuati da Centri di formazione accreditati dalle singole regioni secondo specifici criteri e devono essere svolti in conformità alle Linee guida nazionali del 2003 così come integrate dal D. M. 18 marzo 2011e s.m.i.. Per il personale formato deve essere prevista l’attività di retraining ogni due anni.
2.3 Le misure 6. Il gestore è incaricato del mantenimento delle condizioni di sicurezza comprendono misure per garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi del Fornitore; contribuire a ripristinare l'accesso tempestivo dell’impianto sportivo quale responsabile ai dati personali in seguito a un incidente sensi e per test regolari gli effetti dell’art.19 del Decreto del Ministero dell’Interno 18/03/96. A tal fine il concessionario può avvalersi di efficacia dei Serviziuna persona appositamente incaricata o di un suo sostituto, il tutto secondo quanto descritto in via generale nell’Allegato “A” al presente atto. Il Fornitore può aggiornare o modificare le misure di sicurezza di volta in volta a condizione che tali aggiornamenti e modifiche non comportino il degrado gestore della sicurezza complessiva dei Servizi.
2.4 Il Fornitore adotterà le misure appropriate per garantire la conformità con le misure di sicurezza da parte dei suoi dipendenti, appaltatori e Sub-responsabili relativamente al loro ambito di prestazioni.
2.5 Il Cliente riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande dal Fornitore sono adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati.
2.6 Il Fornitore provvederà a comunicare al Cliente, con i mezzi ritenuti più idonei, l’intervenuta modifica alle misure di sicurezza adottate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati, anche in riferimento all’eventuale normativa che disciplina il servizio erogato. In tale ipotesi il Cliente avrà facoltà di richiedere un elenco aggiornato delle misure sicurezza specificamente adottate.
2.7 Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei Servizi, tra cui: fare un uso appropriato dei Servizi per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente; proteggere le credenziali, i sistemi e i dispositivi di autenticazione degli account utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi; effettuare il backup dei Dati del Cliente anche in via autonoma su apparati off-line.
2.8 Il Fornitore non ha alcun obbligo di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente sceglie di archiviare o trasferire al di fuori dei sistemi del Fornitore e dei suoi Sub-responsabili (ad esempio, lo spazio di archiviazione off-line o locale) o di proteggere i Dati del Cliente implementando o mantenendo Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli descritti dal Contratto, dagli allegati tecnici e dall’Allegato “A”.
2.9 Il Cliente è l'unico responsabile della valutazione del fatto che i Servizi, le misure di sicurezza e gli impegni del Fornitore ai sensi del presente articolo e di quanto previsto negli altri documenti contrattuali soddisfino le esigenze del Cliente, inclusi i suoi obblighi di sicurezza, anche ai sensi GDPR. Il Cliente riconosce ed accetta che (tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi abbia le competenze necessarie a svolgere tale incarico e sia sempre presente durante l’intero svolgimento dell’attività mentre dovrà essere garantita la presenza di implementazione e della natura, dell'ambito, del contesto e degli scopi del trattamento dei Dati personali del Cliente nonché dei rischi per gli individui) le misure almeno n. 3 addetti durante lo svolgimento delle manifestazioni che comportino la presenza di Sicurezza implementate e mantenute dal Fornitore forniscono un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente, impegnandosi a richiedere al Fornitore, sostenendone i relativi costi, eventuali misure di sicurezza aggiuntive qualora le ritenga necessarie in relazione alla tipologia di dati che saranno oggetto del trattamento e sollevando e manlevando il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità in mancanza di tale richiestapubblico.
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Sources: Affidamento Quinquennale Dei Servizi Di Gestione Del Campo Di Calcio
Sicurezza. 2.1 10.1 Il FornitoreFornitore si impegna ad assicurare alle Amministrazioni la sicurezza sia fisica che logica per i servizi di cui all’art. 3 e a tal fine si impegna a predisporre, laddove applicabiliattuare ed aggiornare costantemente una politica della sicurezza, garantisce sia fisica che logica, conforme alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico ed a quanto riportato nella “documentazione di riscontro” di cui al precedente art. 6.7.
10.2 Consip, su indicazione di AgID, potrà adeguare le prescrizioni minime di sicurezza a seguito di eventuali variazioni del livello di rischio cui sono soggetti i servizi a seguito di eventuali modifiche della tecnologia utilizzata o disponibile.
10.3 Il Fornitore si impegna a prevenire e circoscrivere attacchi alla sicurezza fisica degli apparati deputati all’erogazione dei servizi ed istallati presso i locali sotto il rispetto delle suo controllo, in particolare attraverso misure di sicurezza indicate dalla normativa applicabile in materia protezione per il controllo degli accessi e la prevenzione di protezione dei Dati, nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante con riguardo alle misure logiche, tecniche, fisiche atti dolosi ed organizzative che saranno poste in essere per proteggere i suddetti Dati da sottrazione o distruzione intenzionale o accidentale, perdita accidentale, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti e ogni altra forma di trattamento illecitoeventi accidentali.
2.2 10.4 Il Fornitore nell’erogazione si impegna altresì a prevenire e circoscrivere attacchi alla sicurezza logica degli apparati deputati all’erogazione dei Servizi applica le misure indicate nel Contratto, negli allegati tecnici, nell’Allegato “A” servizi oggetto del presente atto e nelle procedure adottateAccordo Quadro sia presso i locali sotto il suo controllo che presso quelli delle singole Amministrazioni Beneficiarie. In particolare, indicate al Cliente e messe in ogni momento a disposizione del medesimo.
2.3 Le misure il sistema di sicurezza comprendono misure per garantire la riservatezzadovrà amministrare il diritto di accesso ai dati ed ai servizi, l'integrità, la disponibilità in modo da verificare il diritto e la resilienza dei sistemi validità di ogni tentativo di accesso e dei servizi del Fornitore; contribuire a ripristinare l'accesso tempestivo ai dati personali in seguito a un incidente e per test regolari di efficacia dei Servizi, il tutto secondo quanto descritto in via generale nell’Allegato “A” al presente attostabilire l’identità dell’utente. Il Fornitore può aggiornare o modificare le si impegna inoltre a gestire e mantenere registrazioni relative agli accessi, adottare misure per l’integrità dei dati e prevedere procedure per la rilevazione di sicurezza di volta in volta a condizione che tali aggiornamenti e modifiche non comportino il degrado della sicurezza complessiva dei Serviziattacchi sistematici.
2.4 10.5 Il Fornitore adotterà le misure appropriate per garantire la conformità con le misure di sicurezza da parte dei suoi dipendentisi impegna a far eseguire annualmente, appaltatori e Sub-responsabili relativamente al loro ambito di prestazioni.
2.5 Il Cliente riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande dal Fornitore sono adeguate a garantire proprie spese, un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati.
2.6 Il Fornitore provvederà a comunicare al Cliente, con i mezzi ritenuti più idonei, l’intervenuta modifica alle misure di sicurezza adottate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati, anche in riferimento all’eventuale normativa che disciplina il servizio erogato. In tale ipotesi il Cliente avrà facoltà di richiedere un elenco aggiornato delle misure sicurezza specificamente adottate.
2.7 Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei Servizi, tra cui: fare un uso appropriato dei Servizi per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente; proteggere le credenziali, i sistemi e i dispositivi di autenticazione degli account utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi; effettuare il backup dei Dati del Cliente anche in via autonoma su apparati off-line.
2.8 Il Fornitore non ha alcun obbligo di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente sceglie di archiviare o trasferire al di fuori dei sistemi del Fornitore e dei suoi Sub-responsabili (ad esempio, lo spazio di archiviazione off-line o locale) o di proteggere i Dati del Cliente implementando o mantenendo Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli descritti dal Contratto, dagli allegati tecnici e dall’Allegato “A”.
2.9 Il Cliente è l'unico responsabile della valutazione del fatto che i Servizi, le misure di sicurezza e gli impegni del Fornitore ai sensi del presente articolo e di quanto previsto negli altri documenti contrattuali soddisfino le esigenze del Cliente, inclusi i suoi obblighi approfondito audit sul sistema di sicurezza, anche ai sensi GDPR. Il Cliente riconosce ed accetta che (tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di implementazione e della natura, dell'ambito, del contesto e degli scopi del trattamento dei Dati personali del Cliente nonché dei rischi per gli individui) le misure di Sicurezza implementate e mantenute condotto da una primaria società specializzata scelta dal Fornitore forniscono previa approvazione di AgID. Ciascun audit annuale dovrà essere completato entro il mese successivo al mese di attivazione del presente Accordo Quadro. Consip potrà inoltre richiedere, su indicazione di AgID, un livello massimo di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Clienteulteriori 3 (tre) audit straordinari, impegnandosi a richiedere al Fornitore, sostenendone i relativi costi, eventuali misure di sicurezza aggiuntive qualora le ritenga necessarie in relazione alla tipologia di dati che saranno oggetto del trattamento e sollevando e manlevando il Fornitore dovrà far eseguire entro 20 (venti) giorni solari dalla richiesta. Le risultanze degli audit, annuali e straordinari, verranno comunicate a Consip ed AgID.
10.6 Il Fornitore si impegna ad autorizzare lo svolgimento di test discrezionali di impenetrabilità richiesti da ogni e qualsiasi responsabilità Consip su indicazione di ▇▇▇▇.
10.7 Nel caso i test di cui al precedente comma mettano in mancanza evidenza delle carenze rispetto alle specifiche tecniche di tale richiestasicurezza, la situazione dovrà essere corretta in un tempo non superiore a 15 (quindici) giorni solari.
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Sources: Accordo Quadro
Sicurezza. 2.1 Il FornitoreGli addetti alle procedure di emergenza antincendio e di primo soccorso sanitario sono indicati negli appositi cartelli posti in portineria. I loro nominativi verranno comunicati agli studenti all’inizio dell’anno accademico. Lo studente, laddove applicabiliall’atto dell’ammissione, garantisce deve informarsi, attraverso le indicazioni esposte, sulle procedure da seguire in caso di emergenza e prevenzione incendi. Annualmente sono previste esercitazioni d’esodo ai fini della sicurezza antincendio. Tutti gli studenti presenti in Collegio sono tenuti a parteciparvi.
A) PER CONOSCERE IN OGNI MOMENTO I PRESENTI IN COLLEGIO È INDISPENSABILE CHE LO STUDENTE: - segnali sul pc in/out la proprio uscita, sia temporanea che prolungata - se deve pernottare fuori dal Collegio, i genitori devono avvertire telefonicamente la direzione e all’uscita si segnali la data presunta di rientro; dovendo posticipare la data del proprio rientro lo comunichi telefonicamente; - se accoglie in Collegio parenti o amici, ne segnali entrata e uscita all'addetto al bureau, precisando gli ambienti comuni in cui rimarranno.
B) Lo studente utilizza personalmente la stanza assegnatagli, non può cambiarla con altri ospiti e deve riconsegnarla in buone condizioni. E' responsabile della propria camera e degli arredi che vi si trovano. Ogni arredo aggiuntivo deve essere autorizzato dalla Direzione. In particolare le apparecchiature elettriche e le duplicazioni di presa debbono essere sicure (marchiate CE o IMQ) ed essere utilizzate esclusivamente seguendo le istruzioni del costruttore. Non è consentito appendere poster o simili sui muri, neppure con scotch di carta, per non danneggiare l’imbiancatura è però acconsentito appenderli sui mobili e solo con scotch di carta. Alla scadenza del contratto e durante le vacanze estive, la camera va liberata di tutti gli effetti personali e riconsegnata vuota.
C) Ogni studente che determini un danno o un guasto deve prontamente comunicarlo alla Direzione. Lo studente è responsabile personalmente per i danni arrecati alla propria stanza o ai luoghi di uso comune e dovrà provvedere al risarcimento, fatta salva la facoltà della Direzione di adottare provvedimenti disciplinari.
D) Per il rispetto delle misure buon funzionamento del servizio, gli studenti sono tenuti a segnalare ogni eventuale anomalia, guasto agli impianti, movimento di sicurezza indicate dalla normativa applicabile in materia di protezione dei Datipersone sconosciute, nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante con riguardo a facilitare il personale nell'adempimento delle proprie mansioni. Lo studente non può chiedere al personale alcun servizio, specialmente se diverso da quelli relativi alle misure logiche, tecniche, fisiche ed organizzative che saranno poste in rispettive mansioni. Ogni eventuale richiesta dovrà essere per proteggere i suddetti Dati da sottrazione o distruzione intenzionale o accidentale, perdita accidentale, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti e ogni altra forma di trattamento illecitorivolta alla Direzione.
2.2 Il Fornitore nell’erogazione dei Servizi applica le misure indicate nel Contratto, negli allegati tecnici, nell’Allegato “A” del presente atto e nelle procedure adottate, indicate al Cliente e messe in ogni momento a disposizione del medesimo.
2.3 Le misure di sicurezza comprendono misure per garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi del Fornitore; contribuire a ripristinare l'accesso tempestivo ai dati personali in seguito a un incidente e per test regolari di efficacia dei Servizi, il tutto secondo quanto descritto in via generale nell’Allegato “A” al presente atto. Il Fornitore può aggiornare o modificare le misure di sicurezza di volta in volta a condizione che tali aggiornamenti e modifiche non comportino il degrado della sicurezza complessiva dei Servizi.
2.4 Il Fornitore adotterà le misure appropriate per garantire la conformità con le misure di sicurezza da parte dei suoi dipendenti, appaltatori e Sub-responsabili relativamente al loro ambito di prestazioni.
2.5 Il Cliente riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande dal Fornitore sono adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati.
2.6 Il Fornitore provvederà a comunicare al Cliente, con i mezzi ritenuti più idonei, l’intervenuta modifica alle misure di sicurezza adottate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati, anche in riferimento all’eventuale normativa che disciplina il servizio erogato. In tale ipotesi il Cliente avrà facoltà di richiedere un elenco aggiornato delle misure sicurezza specificamente adottate.
2.7 Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei Servizi, tra cui: fare un uso appropriato dei Servizi per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente; proteggere le credenziali, i sistemi e i dispositivi di autenticazione degli account utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi; effettuare il backup dei Dati del Cliente anche in via autonoma su apparati off-line.
2.8 Il Fornitore non ha alcun obbligo di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente sceglie di archiviare o trasferire al di fuori dei sistemi del Fornitore e dei suoi Sub-responsabili (ad esempio, lo spazio di archiviazione off-line o localeE) o di proteggere i Dati del Cliente implementando o mantenendo Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli descritti dal Contratto, dagli allegati tecnici e dall’Allegato “A”.
2.9 Il Cliente è l'unico responsabile della valutazione del fatto che i Servizi, le misure di sicurezza e gli impegni del Fornitore ai sensi del presente articolo e di quanto previsto negli altri documenti contrattuali soddisfino le esigenze del Cliente, inclusi i suoi obblighi di sicurezza, anche ai sensi GDPR. Il Cliente riconosce ed accetta che (tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di implementazione e della natura, dell'ambito, del contesto e degli scopi del trattamento dei Dati personali del Cliente nonché dei rischi per gli individui) le misure di Sicurezza implementate e mantenute dal Fornitore forniscono un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente, impegnandosi a richiedere al Fornitore, sostenendone i relativi costi, eventuali misure di sicurezza aggiuntive qualora le ritenga necessarie in relazione alla tipologia di dati che saranno oggetto del trattamento e sollevando e manlevando il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità in mancanza di tale richiesta.NELLA STANZA È VIETATO:
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Sources: Contratto Di Accoglienza
Sicurezza. 2.1 Il Fornitore, laddove applicabili, garantisce il rispetto delle misure di sicurezza indicate L'Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le norme previste dalla normativa applicabile legge in materia di protezione sicurezza e tutela dei Datilavoratori, incluse quelle relative alla sicurezza degli automezzi e del Codice della Strada. In particolare, l’Appaltatore assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, “Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 8 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.. L'Appaltatore è tenuto a considerare, oltre ai rischi derivanti dalla propria attività, anche i rischi derivanti dalla presenza di estranei nell'esecuzione dei servizi. Dovrà pertanto presentare un proprio Piano Operativo di Sicurezza, a costituire parte integrante del contratto d'appalto, atto a considerare i rischi anche per le lavorazioni affidate ad eventuali subappaltatori. L'Appaltatore si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi, nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante con riguardo alle misure logichedi quelli dipendenti di eventuali subappaltatori. Dovrà inoltre garantire, tecniche, fisiche ed organizzative che saranno poste in essere per proteggere i suddetti Dati da sottrazione o distruzione intenzionale o accidentale, perdita accidentale, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti e ogni altra forma di trattamento illecito.
2.2 Il Fornitore nell’erogazione dei Servizi applica le misure indicate nel Contratto, negli allegati tecnici, nell’Allegato “A” del presente atto e nelle procedure adottate, indicate al Cliente e messe in ogni momento a disposizione del medesimo.
2.3 Le mediante idonee misure di sicurezza comprendono misure prevenzione (delimitazione di aree, segnaletica, presenza di personale aggiuntivo, interdizione di aree, ecc...) la protezione di tutti i soggetti terzi (es. pedoni, ciclisti, motociclisti, automobilisti, ecc...) che a qualsiasi titolo si trovino a transitare in prossimità delle zone di lavorazione o la cui incolumità possa essere messa in pericolo dalle lavorazioni eseguite dall'appaltatore, con particolare riferimento alle considerazioni espresse nel documento di valutazione dei rischi delle interferenza. art. Descrizione voce U. M. Prezzo € ORD.018 Taglio erba su scarpate stradali senza raccolta con trattrice munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8–1,2 m mq 0,140 ORD.019 Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento: per garantire singole superfici fino a 300 mq mq 0,298 ORD.020 Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento: per singole superfici da 300 a 500 mq mq 0,184 ORD.021 Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento: per singole superfici da 500 a 2.000 mq mq 0,079 ORD.022 Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento: per singole superfici da 2.000 a 5000 mq mq 0,061 ORD.023 Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento: per singole superfici oltre 5000 mq mq 0,044 ORD.024 Vangatura manuale terreno fino alla profondità di 0,2 m mq 5,430 ORD.025 Concimazione di fondo con fornitura, stesura ed interramento di concime organico (2.000-5.000 Kg/ha), perfosfato minerale (100-600 Kg/ha), solfato potassico (100-400 Kg/ha) e solfato ferroso. mq 0,105 ORD.026 Fornitura e spandimento in pieno campo di compost di origine vegetale per usi agronomici, per uno spessore di cm 5, nelle zone interessate da miglioramento della struttura del terreno mc 27,150 ORD.027 Drenaggi di profondità cm50 mediante scavo in sezione ristretta (cm20) fornitura e stesa di tubo fessurato diametro mm80 rivestito in fibra di cocco, su letto di sabbia, con raccordo al collettore, reinterro con ghiaietto mm2 fino a cm15 dal piano finito e poi con terra. ml 14,626 ORD.028 Sabbiatura o top – dressing consistente nella distribuzione uniforme di sabbia e terriccio (privo di semi infestanti),in seguito a bucatura del terreno per colmare i fori creatisi e per contrastare la riservatezzasuccessiva formazione di feltro, l'integritàmediante apposita macchina munita di ruote anticostipamento e con fondo vibrante, in strato uniforme con ripetuti passaggi di rete-erpice a completamento mq 0,298 ORD.029 Concimazione d’esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica: per singole superfici fino a 300 mq mq 0,140 ORD.030 Concimazione d’esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica: per singole superfici da 300 a 500 mq mq 0,096 ORD.031 Concimazione d’esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica: per singole superfici da 500 a 2.000 mq mq 0,044 ORD.032 Concimazione d’esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica: per singole superfici oltre i 2.000 mq mq 0,035 ORD.033 Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazioni con 30 g/ mq di seme, esclusa irrigazione: per singole superfici fino a 300 mq mq 0,088 ORD.034 Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazioni con 30 g/ mq di seme, esclusa irrigazione: per singole superfici da 300 a 500 mq mq 1,226 art. Descrizione voce U. M. Prezzo € ORD.035 Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazioni con 30 g/ mq di seme, esclusa irrigazione: per singole superfici da 500 a 1.000 mq mq 0,963 ORD.036 Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazioni con 30 g/ mq di seme, esclusa irrigazione: per singole superfici da 1.000 a 2.000 mq mq 0,788 ORD.037 Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazioni con 30 g/ mq di seme, esclusa irrigazione: per singole superfici oltre 2.000 mq mq 0,525 ORD.038 Rigenerazione dei tappeti ad uso sportivo (campi da calcio e simili) con mezzi meccanici, operazione consistente in una carotatura con asportazione delle carote di terra o fessurazione profonda del cotico, arieggiatura con asportazione feltro, semina meccanica con miscuglio idoneo, top-dressing con sabbia silicea certificata fornita con uno spessore medio di almeno 1 cm., passaggio con rete metallica livellatrice, concimazione con concime specifico, esclusa irrigazione mq 1,839 ORD.039 Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica: per singole superfici fino a 300 mq mq 0,701 ORD.040 Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica: per singole superfici da 300 a 500 mq mq 0,525 ORD.041 Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica: per singole superfici da 500 a 2.000 mq mq 0,350 ORD.042 Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica: per singole superfici oltre i 2.000 mq mq 0,219 ORD.043 Diserbo selettivo in pre-emergenza (da eseguirsi entro la disponibilità fine di giugno) o selettivo in post-emergenza (da eseguirsi in settembre) per il controllo delle infestanti annuali termofile (digitaria, setaria, echinocholoa, panicum, ecc) eseguito mediante fornitura e distribuzione di diserbante specifico per tappeti erbosi, il costo di questo incluso il materiale necessario. mq 0,123 ORD.044 Diserbo selettivo in post-emergenza per il controllo delle infestanti dicotiledoni annuali e pluriennali a foglia larga (romice, plantago, tarassaco, trifoglio, ecc) eseguito mediante fornitura e distribuzione di diserbante sistemico specifico di bassa classe tossicologica per tappeti erbosi, il costo di questo incluso il materiale necessario. mq 0,114 MANUTENZIONI PARTICOLARI SU PAVIMENTAZIONI DI PARCHI E GIARDINI ORD.045 Pulizia di superfici stradali eseguita mediante lavaggio con getti di acqua e pressione, ed ove cio' non sia possibile, con l'ausilio di soffiatori meccanici od anche con energiche e ripetute scopature, compresa la raccolta e l'allontanamento del materiale di risulta. mq 0,543 ORD.046 Diserbo chimico con erbicida registrato e autorizzato per tale impiego da eseguirsi su vialetti e aree pavimentate site all'interno di parchi o aree verdi, compresa l'eradicazione e l'asporto della vegetazione di risulta mq 0,175 MANUTENZIONI ORDINARIE SUL PATRIMONIO ARBUSTIVO ED ARBOREO ORD.047 Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm ml 1,874 ORD.048 Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 200 cm a 400 cm ml 2,540 art. Descrizione voce U. M. Prezzo € ORD.049 Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 400 cm a 600 cm ml 5,342 ORD.050 Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 600 cm a 800 cm ml 7,313 ORD.051 Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 800 cm a 1200 cm ml 12,174 ORD.052 Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m ml 1,511 ORD.053 Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 2,5 m, larghezza media 1 m ml 5,342 ORD.054 Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 3,5 m, larghezza media 1 m ml 7,313 ORD.055 Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 6 m, larghezza media 1,5 m ml 9,809 ORD.056 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: per arbusti isolati: altezza fino a 1 m cad 2,452 ORD.057 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: per arbusti isolati: altezza da 1 m a 1,5 m cad 6,744 ORD.058 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: per arbusti isolati: altezza oltre a 1,5 m cad 11,998 ORD.059 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: per macchie: altezza fino a 1 m mq 1,927 ORD.060 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: per macchie: altezza da 1 m a 1,5 m mq 4,482 ORD.061 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: per macchie: altezza oltre a 1,5 m mq 9,634 ORD.062 Vangatura di siepi e cespugli con contemporaneo diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento mq 2,443 art. Descrizione voce U. M. Prezzo € ORD.063 Zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento mq 1,874 ORD.064 Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento mq 0,876 ORD.065 Scerbatura manuale in aiuole fiorite. Intervento completo di raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento mq 1,226 ORD.066 Irrigazione con autobotte di arbusti e cespugli a macchie o a siepe, compresa l’apertura e la resilienza dei sistemi chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 40 l. per mq. L’approvvigionamento dell’acqua è a carico del committente e il punto di rifornimento dovrà essere posto nel raggio di 3 Km.: se posti su aiuole stradali mq 2,131 ORD.067 Irrigazione con autobotte di arbusti e cespugli a macchie o a siepe, compresa l’apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 40 l. per mq. L’approvvigionamento dell’acqua è a carico del committente e il punto di rifornimento dovrà essere posto nel raggio di 3 Km.: se posti in parchi e giardini mq 2,189 ORD.068 Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti e dei servizi del Fornitore; contribuire a ripristinare l'accesso tempestivo ai dati personali in seguito a un incidente e per test regolari di efficacia dei Servizi, il tutto secondo quanto descritto in via generale nell’Allegato “A” al presente atto. Il Fornitore può aggiornare o modificare le misure di sicurezza di volta in volta a condizione che tali aggiornamenti e modifiche non comportino il degrado della sicurezza complessiva dei Servizi.
2.4 Il Fornitore adotterà le misure appropriate per garantire la conformità con le misure di sicurezza da parte dei suoi dipendenti, appaltatori e Sub-responsabili relativamente al loro ambito di prestazioni.
2.5 Il Cliente riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande dal Fornitore sono adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati.
2.6 Il Fornitore provvederà a comunicare al Cliente, con i mezzi ritenuti più idonei, l’intervenuta modifica alle misure di sicurezza adottate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati, anche in riferimento all’eventuale normativa che disciplina il servizio erogato. In tale ipotesi il Cliente avrà facoltà di richiedere un elenco aggiornato delle misure sicurezza specificamente adottate.
2.7 Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei Servizi, tra cui: fare un uso appropriato dei Servizi per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente; proteggere le credenziali, i sistemi e i dispositivi di autenticazione degli account utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi; effettuare il backup dei Dati del Cliente anche in via autonoma su apparati off-line.
2.8 Il Fornitore non ha alcun obbligo di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente sceglie di archiviare o trasferire al di fuori dei sistemi del Fornitore e dei suoi Sub-responsabili (ad esempio, lo spazio di archiviazione off-line o locale) o di proteggere i Dati del Cliente implementando o mantenendo Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli descritti dal Contratto, dagli allegati tecnici e dall’Allegato “A”.
2.9 Il Cliente è l'unico responsabile della valutazione del fatto che i Servizi, le misure di sicurezza e gli impegni del Fornitore ai sensi del presente articolo e di quanto previsto negli altri documenti contrattuali soddisfino le esigenze del Cliente, inclusi i suoi obblighi di sicurezza, anche ai sensi GDPR. Il Cliente riconosce ed accetta che (tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di implementazione e della natura, dell'ambito, del contesto e degli scopi del trattamento dei Dati personali del Cliente nonché dei rischi per gli individui) le misure di Sicurezza implementate e mantenute dal Fornitore forniscono un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente, impegnandosi a richiedere al Fornitore, sostenendone i relativi costi, eventuali misure di sicurezza aggiuntive qualora le ritenga necessarie in relazione alla tipologia di dati che saranno oggetto del trattamento e sollevando e manlevando il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità in mancanza di tale richiesta.cespug
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Sources: Service Agreement
Sicurezza. 2.1 Il FornitoreRSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Al RSPP, laddove applicabilise interno, garantisce compete un compenso attinto dal fondo dell’istituzione scolastica, in qualità di coordinatore del Progetto “Scuola sicura”. Il RSPP dell'ITCGT - Liceo "▇.▇.▇▇▇▇▇▇▇" è il rispetto delle misure prof. ▇▇▇. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇. Allo stesso verrà erogato un compenso pari a 48 ore di sicurezza indicate prestazione lavorativa a carico del Fondo d'Istituto. Il RLS è designato dalla normativa applicabile RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nella persona del ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dei Dati, nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante con riguardo alle misure logiche, tecniche, fisiche ed organizzative che saranno poste in essere dell’istituto. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per proteggere i suddetti Dati da sottrazione o distruzione intenzionale o accidentale, perdita accidentale, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti e ogni altra forma di trattamento illecito.
2.2 Il Fornitore nell’erogazione dei Servizi applica verificare le misure indicate nel Contratto, negli allegati tecnici, nell’Allegato “A” del presente atto e nelle procedure adottate, indicate al Cliente e messe in ogni momento a disposizione del medesimo.
2.3 Le misure condizioni di sicurezza comprendono misure per garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità degli ambienti di lavoro e la resilienza dei sistemi presentare osservazioni e dei servizi del Fornitore; contribuire a ripristinare l'accesso tempestivo ai dati personali proposte in seguito a un incidente e per test regolari di efficacia dei Servizi, il tutto secondo quanto descritto in via generale nell’Allegato “A” al presente attomerito. Il Fornitore può aggiornare o modificare le misure di sicurezza di volta in volta a condizione che tali aggiornamenti RLS gode dei diritti sindacali e modifiche non comportino il degrado della sicurezza complessiva dei Servizi.
2.4 Il Fornitore adotterà le misure appropriate per garantire la conformità con le misure di sicurezza da parte dei suoi dipendenti, appaltatori e Sub-responsabili relativamente al loro ambito di prestazioni.
2.5 Il Cliente riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande dal Fornitore sono adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati.
2.6 Il Fornitore provvederà a comunicare al Cliente, con i mezzi ritenuti più idonei, l’intervenuta modifica alle misure di sicurezza adottate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati, anche in riferimento all’eventuale normativa che disciplina il servizio erogato. In tale ipotesi il Cliente avrà facoltà di richiedere un elenco aggiornato delle misure sicurezza specificamente adottate.
2.7 Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo usufruire dei Servizipermessi retribuiti, tra cuisecondo la normativa vigente in materia, alla quale si rimanda. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure: fare un uso appropriato dei Servizi per garantire un livello di sicurezza adeguato - addetto al rischio in relazione ai Dati del Cliente; proteggere primo soccorso - addetto al primo intervento sulla fiamma - addetto all’evacuazione - preposto Per tutto l’Istituto sono state individuate le credenziali, i sistemi e i dispositivi di autenticazione degli account utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi; effettuare il backup dei Dati del Cliente anche in via autonoma su apparati off-line.
2.8 Il Fornitore non ha alcun obbligo di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente sceglie di archiviare o trasferire al di fuori dei sistemi del Fornitore e dei suoi Sub-responsabili (ad esempio, lo spazio di archiviazione off-line o locale) o di proteggere i Dati del Cliente implementando o mantenendo Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli descritti dal Contratto, dagli allegati tecnici e dall’Allegato “A”.
2.9 Il Cliente è l'unico figure di: - addetto prevenzione fumo - addetto pari opportunità - responsabile della valutazione del fatto che i Servizirischio da stress da lavoro correlato.
1. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate/aggiornate all’occorrenza, attraverso specifico corso
2. Alle figure di plesso competono tutte le misure di sicurezza e gli impegni del Fornitore ai sensi del presente articolo e di quanto previsto negli altri documenti contrattuali soddisfino le esigenze del Cliente, inclusi i suoi obblighi funzioni previste dalle norme di sicurezza, anche ai sensi GDPRche esercitano sotto il coordinamento del RSPP. I lavoratori addetti alle attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. A tutti i collaboratori la DSGA provvederà a breve a consegnare i D.P.I., e per il personale amministrativo il DS inserirà nella direttiva al Direttore SGA l’obbligo di comunicare la pausa di 20 minuti ogni due ore di lavoro al terminale, dedicandosi ad altra attività ed esponendo cartellonistica in tal senso nella segreteria e nei laboratori di informatica. L’individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria, se prevista da normativa, verrà concordata con l’ASL in base a convenzioni di tipo privatistico. Il Cliente riconosce ed accetta che (tenendo conto dello stato dell'artemedico viene individuato tra i medici competenti in medicina del lavoro sulla base dell’elenco disponibile all’ordine dei medici della provincia di Caserta, dei costi con lettera di implementazione incarico fiduciale. Alle ore 14,00 condiviso e sottoscritto quanto sopra verbalizzato, la seduta è aggiornata a data da destinarsi per concludere il contratto integrativo d’istituto relativamente a tutta la progettualità extracurriculare e alla distribuzione del fondo d’istituto,secondo i criteri stabiliti in questa seduta. La rsu e la ds concordano di riunirsi dopo l’approvazione del pof per la presentazione da parte del ds della natura, dell'ambito, proposta di distribuzione del contesto e degli scopi fondo di istituto. il ds convocherà il tavolo negoziale appena la dsga avrà redatto la proposta dopo l’approvazione del trattamento dei Dati personali del Cliente nonché dei rischi per gli individui) le misure di Sicurezza implementate e mantenute dal Fornitore forniscono un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente, impegnandosi a richiedere al Fornitore, sostenendone i relativi costi, eventuali misure di sicurezza aggiuntive qualora le ritenga necessarie in relazione alla tipologia di dati che saranno oggetto del trattamento e sollevando e manlevando il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità in mancanza di tale richiestaPTOF.
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Sources: Contratto Integrativo
Sicurezza. 2.1 10.1 Il FornitoreFornitore si impegna ad assicurare a Consip ed alle Amministrazioni Beneficiarie la sicurezza sia fisica che logica per i servizi di cui al precedente articolo 3 ed a tal fine ha l’obbligo di predisporre, laddove applicabiliattuare ed aggiornare costantemente una politica della sicurezza, garantisce sia fisica che logica, conforme alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, con particolare riferimento alla Parte Generale di detta documentazione.
10.2 Il Fornitore dovrà prevedere specifiche procedure atte a regolare la gestione della sicurezza per quanto stabilito nella del Capitolato Tecnico Parte Generale.
10.3 Il Fornitore è tenuto a mantenere aggiornato il rispetto delle misure sistema di sicurezza indicate dalla normativa applicabile rispetto alle regole tecniche al D.P.C.M. 1° aprile 2008 e ad ulteriori prescrizioni che verranno emanate in materia di protezione dei Dati, nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante con riguardo alle misure logiche, tecniche, fisiche ed organizzative che saranno poste in essere per proteggere i suddetti Dati da sottrazione o distruzione intenzionale o accidentale, perdita accidentale, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti e ogni altra forma di trattamento illecitosicurezza.
2.2 10.4 Il Fornitore nell’erogazione si impegna a prevenire e circoscrivere attacchi alla sicurezza fisica degli apparati deputati all’erogazione dei Servizi applica le servizi ed istallati presso i locali sotto il suo controllo, in particolare attraverso misure indicate nel Contratto, negli allegati tecnici, nell’Allegato “A” di protezione per il controllo degli accessi e la prevenzione di atti dolosi ed eventi accidentali.
10.5 Il Fornitore si impegna altresì a prevenire e circoscrivere attacchi alla sicurezza logica degli apparati deputati all’erogazione dei servizi oggetto del presente atto e nelle procedure adottateContratto Quadro sia presso i locali sotto il suo controllo che presso quelli delle singole Amministrazioni Beneficiarie. In particolare, indicate al Cliente e messe in ogni momento a disposizione del medesimo.
2.3 Le misure il sistema di sicurezza comprendono misure per garantire la riservatezzadovrà amministrare il diritto di accesso ai dati ed ai servizi, l'integrità, la disponibilità in modo da verificare il diritto e la resilienza dei sistemi validità di ogni tentativo di accesso e dei servizi del Fornitore; contribuire a ripristinare l'accesso tempestivo ai dati personali in seguito a un incidente e per test regolari di efficacia dei Servizi, il tutto secondo quanto descritto in via generale nell’Allegato “A” al presente attostabilire l’identità dell’utente. Il Fornitore può aggiornare o modificare le si impegna inoltre a gestire e mantenere registrazioni relative agli accessi, adottare misure per l’integrità dei dati e prevedere procedure per la rilevazione di sicurezza di volta in volta a condizione che tali aggiornamenti e modifiche non comportino il degrado della sicurezza complessiva dei Serviziattacchi sistematici.
2.4 10.6 Il Fornitore adotterà le misure appropriate per garantire la conformità con le misure di sicurezza da parte dei suoi dipendentisi impegna a far eseguire annualmente, appaltatori e Sub-responsabili relativamente al loro ambito di prestazioni.
2.5 Il Cliente riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande dal Fornitore sono adeguate a garantire proprie spese, un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati.
2.6 Il Fornitore provvederà a comunicare al Cliente, con i mezzi ritenuti più idonei, l’intervenuta modifica alle misure di sicurezza adottate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati, anche in riferimento all’eventuale normativa che disciplina il servizio erogato. In tale ipotesi il Cliente avrà facoltà di richiedere un elenco aggiornato delle misure sicurezza specificamente adottate.
2.7 Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei Servizi, tra cui: fare un uso appropriato dei Servizi per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente; proteggere le credenziali, i sistemi e i dispositivi di autenticazione degli account utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi; effettuare il backup dei Dati del Cliente anche in via autonoma su apparati off-line.
2.8 Il Fornitore non ha alcun obbligo di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente sceglie di archiviare o trasferire al di fuori dei sistemi del Fornitore e dei suoi Sub-responsabili (ad esempio, lo spazio di archiviazione off-line o locale) o di proteggere i Dati del Cliente implementando o mantenendo Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli descritti dal Contratto, dagli allegati tecnici e dall’Allegato “A”.
2.9 Il Cliente è l'unico responsabile della valutazione del fatto che i Servizi, le misure di sicurezza e gli impegni del Fornitore ai sensi del presente articolo e di quanto previsto negli altri documenti contrattuali soddisfino le esigenze del Cliente, inclusi i suoi obblighi approfondito audit sul sistema di sicurezza, anche ai sensi GDPR. Il Cliente riconosce ed accetta che (tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di implementazione e della natura, dell'ambito, del contesto e degli scopi del trattamento dei Dati personali del Cliente nonché dei rischi per gli individui) le misure di Sicurezza implementate e mantenute condotto da una primaria società specializzata scelta dal Fornitore forniscono previa approvazione di Consip; l’audit verrà effettuato sotto la vigilanza di Consip. Consip potrà, con un livello preavviso di 20 (venti) giorni solari, richiedere ulteriori attività di auditing secondo modalità concordate con il Fornitore. Le risultanze di tali audit annuali verranno comunicate a Consip S.p.A.
10.7 Il Fornitore si impegna ad autorizzare lo svolgimento di test discrezionali di impenetrabilità da parte di Consip.
10.8 Nel caso i test di cui al precedente comma mettano in evidenza delle carenze rispetto alle specifiche tecniche di sicurezza, la situazione dovrà essere corretta in un tempo non superiore a 20 (venti) giorni solari.
10.9 Nel caso si rilevi un pericolo relativo alla sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Clientedi particolare gravità, impegnandosi a richiedere al ▇▇▇▇ potrà, sentito il Fornitore, sostenendone i relativi costi, eventuali misure decidere la sospensione di sicurezza aggiuntive qualora le ritenga necessarie in relazione alla tipologia uno o più servizi o la chiusura del Centro di dati che saranno oggetto del trattamento Gestione di cui al successivo articolo fino a quando non sia stato eliminato il pericolo medesimo. Di tali eventi e sollevando e manlevando il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità in mancanza di tale richiestarelative soluzioni se ne darà tempestiva comunicazione a Consip S.p.A.
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Sources: Contratto Quadro
Sicurezza. 2.1 Il Fornitore, laddove applicabili, garantisce il L’Impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto delle misure del D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche e di sicurezza indicate dalla normativa applicabile tutte le altre leggi e norme in materia di protezione sicurezza, prevenzione degli infortuni, assicurazione dei Datilavoratori contro gli infortuni sul lavoro, nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, igiene del lavoro e subappalti, oltre a tutte le altre disposizioni previste dal Capitolato Tecnico. L’Impresa aggiudicataria dovrà curare che il proprio personale che abbia accesso all’AO ICP abbia sempre con riguardo alle misure logichesè un documento di identità personale e sia munito, tecnicheai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, fisiche ed organizzative che saranno poste in essere per proteggere i suddetti Dati da sottrazione o distruzione intenzionale o accidentaledi apposita tessera di riconoscimento, perdita accidentalerilasciata dalla ditta stessa corredata di fotografia, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti e ogni altra forma di trattamento illecito.
2.2 Il Fornitore nell’erogazione dei Servizi applica contenente le misure indicate nel Contratto, negli allegati tecnici, nell’Allegato “A” generalità del presente atto e nelle procedure adottate, indicate al Cliente e messe in ogni momento a disposizione del medesimo.
2.3 Le misure di sicurezza comprendono misure per garantire la riservatezza, l'integritàlavoratore, la disponibilità qualifica e la resilienza dei sistemi e dei servizi l’indicazione del Fornitoredatore di lavoro; contribuire i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. L’Impresa aggiudicataria, inoltre, si impegna a ripristinare l'accesso tempestivo ai dati personali rispettare quanto sopra relativamente alla tessera identificativa per il personale a qualunque titolo coinvolto nel servizio in seguito oggetto, pena le sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo. Si impegna, infine, ad informare il personale dipendente delle sanzioni previste a un incidente e per test regolari suo carico nel caso di efficacia dei Servizi, il tutto secondo quanto descritto in via generale nell’Allegato “A” al presente attomancata esposizione della tessera di riconoscimento. Il Fornitore può aggiornare o modificare personale della ditta aggiudicataria è tenuto a rispettare le misure di sicurezza di volta in volta a condizione che tali aggiornamenti e modifiche non comportino il degrado della sicurezza complessiva dei Servizi.
2.4 Il Fornitore adotterà le misure appropriate per garantire la conformità con le misure di sicurezza da parte dei suoi dipendenti, appaltatori e Sub-responsabili relativamente al loro ambito di prestazioni.
2.5 Il Cliente riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande dal Fornitore sono adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati.
2.6 Il Fornitore provvederà a comunicare al Cliente, con i mezzi ritenuti più idonei, l’intervenuta modifica alle misure di sicurezza adottate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati, anche in riferimento all’eventuale normativa che disciplina il servizio erogato. In tale ipotesi il Cliente avrà facoltà di richiedere un elenco aggiornato delle misure sicurezza specificamente adottate.
2.7 Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei Servizi, tra cui: fare un uso appropriato dei Servizi per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio indicazioni fornite dall'Amministrazione dell’AO ICP in relazione ai Dati del Cliente; proteggere le credenzialirischi legati ai luoghi di lavoro in cui si troverà ad operare. In particolare, i sistemi e i dispositivi per ciò che riguarda l'attività presso strutture in cui si fa uso di autenticazione degli account utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi; effettuare il backup dei Dati del Cliente anche in via autonoma su apparati off-line.
2.8 Il Fornitore non ha alcun obbligo sorgenti di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente sceglie di archiviare o trasferire al di fuori dei sistemi del Fornitore e dei suoi Sub-responsabili (ad esempio, lo spazio di archiviazione off-line o locale) o di proteggere i Dati del Cliente implementando o mantenendo Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto radiazioni ionizzanti si intendono a quelli descritti dal Contratto, dagli allegati tecnici e dall’Allegato “A”.
2.9 Il Cliente è l'unico responsabile carico della valutazione del fatto che i Servizi, le misure di sicurezza e Ditta aggiudicataria gli impegni del Fornitore ai sensi del presente articolo e di quanto previsto negli altri documenti contrattuali soddisfino le esigenze del Cliente, inclusi i suoi obblighi di ottemperare ai disposti dell'art. 62 del D.Lgs. n. 230/95, se applicabili. Al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, anche ai sensi GDPR. Il Cliente riconosce ed accetta che nonché di fornire informazioni circa i rischi specifici esistenti negli ambienti dell’Azienda committente, si allega al presente contratto il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi” (tenendo conto dello stato dell'arteDUVRI), dei costi di implementazione e della natura, dell'ambito, del contesto e degli scopi del trattamento dei Dati personali del Cliente nonché dei rischi per gli individui) le misure di Sicurezza implementate e mantenute dal Fornitore forniscono un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente, impegnandosi a richiedere al Fornitore, sostenendone i relativi costi, eventuali misure di sicurezza aggiuntive qualora le ritenga necessarie in relazione alla tipologia di dati che saranno oggetto del trattamento e sollevando e manlevando il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità in mancanza di tale richiestadebitamente sottoscritto dai contraenti.
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Sicurezza. 2.1 1. La Facoltà di Economia metterà a disposizione un locale ed arredi per la gestione del servizio di libreria e del servizio del Centro Copie, aventi requisiti di igiene e sicurezza congrui per l’attività ivi prevista. Tale impegno assunto dalla Facoltà di Economia, non esonera, come previsto dalla normativa di riferimento, il concessionario dagli adempimenti in ordine all’igiene e sicurezza del lavoro nei confronti del proprio personale lavoratore.
2. Il Fornitoreconcessionario dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari perché l’ espletamento dei servizi si svolga in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, laddove applicabili, garantisce il nel pieno rispetto delle misure di sicurezza indicate dalla normativa applicabile in materia di protezione dei Dati, nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante con riguardo alle misure logiche, tecniche, fisiche ed organizzative che saranno poste in essere per proteggere i suddetti Dati da sottrazione norme vigenti emanate o distruzione intenzionale o accidentale, perdita accidentale, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti e ogni altra forma di trattamento illecitocomunque applicabili sul territorio nazionale.
2.2 3. Il Fornitore nell’erogazione dei Servizi applica le misure indicate concessionario, prima di iniziare l’attività oggetto della concessione, dovrà comunicare all’ Università il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed i nominativi del proprio personale, operante nel Contratto, negli allegati tecnici, nell’Allegato “A” del presente atto e nelle procedure adottate, indicate al Cliente e messe in ogni momento locale messo a disposizione del medesimodalla Facoltà di Economia, chiamato a svolgere anche il ruolo di addetto antincendio e di addetto al primo soccorso.
2.3 4. La tipologia di attività prevista e le modalità di svolgimento escludono, in questa prima fase, l’ ipotesi di rischi interferenziali per i lavoratori di entrambi i contraenti. In ogni caso i due contraenti si scambiano reciprocamente il DVR e si coordinano, per il tramite dei rispettivi SPP, al fine di verificare l’ assenza di situazioni di rischio derivanti dalla compresenza dei propri lavoratori nello stesso luogo di lavoro ed al fine di adottare le relative azioni correttive. Le misure di sicurezza comprendono misure per garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità coordinamento e la resilienza dei sistemi cooperazione devono essere trascritte in un verbale.
5. L’Università si fa carico di fornire al concessionario il Piano di Emergenza ed Evacuazione dell’edificio ove si svolgono i servizi di gestione della libreria e dei servizi del Fornitore; contribuire a ripristinare l'accesso tempestivo ai dati personali in seguito a un incidente e per test regolari di efficacia dei Servizi, il tutto secondo quanto descritto in via generale nell’Allegato “A” al presente attoCentro Copie. Il Fornitore può aggiornare o modificare le misure di sicurezza di volta in volta a condizione che tali aggiornamenti concessionario è tenuto ad applicare quanto previsto nel suddetto Piano e modifiche non comportino il degrado della sicurezza complessiva dei Servizi.
2.4 Il Fornitore adotterà le misure appropriate per garantire la conformità con le misure di sicurezza da parte dei suoi dipendenti, appaltatori e Sub-responsabili relativamente al loro ambito di prestazioni.
2.5 Il Cliente riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande dal Fornitore sono adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati.
2.6 Il Fornitore provvederà a comunicare al Cliente, con i mezzi ritenuti più idonei, l’intervenuta modifica alle misure di sicurezza adottate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati, anche in riferimento all’eventuale normativa all’ Università eventuali motivi che disciplina il servizio erogato. In tale ipotesi il Cliente avrà facoltà di richiedere un elenco aggiornato delle misure sicurezza specificamente adottatenon lo rendessero applicabile.
2.7 Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei Servizi, tra cui: fare un uso appropriato dei Servizi per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente; proteggere le credenziali, i sistemi e i dispositivi di autenticazione degli account utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi; effettuare il backup dei Dati del Cliente anche in via autonoma su apparati off-line.
2.8 Il Fornitore non ha alcun obbligo di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente sceglie di archiviare o trasferire al di fuori dei sistemi del Fornitore e dei suoi Sub-responsabili (ad esempio, lo spazio di archiviazione off-line o locale) o di proteggere i Dati del Cliente implementando o mantenendo Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli descritti dal Contratto, dagli allegati tecnici e dall’Allegato “A”.
2.9 Il Cliente è l'unico responsabile della valutazione del fatto che i Servizi, le misure di sicurezza e gli impegni del Fornitore ai sensi del presente articolo e di quanto previsto negli altri documenti contrattuali soddisfino le esigenze del Cliente, inclusi i suoi obblighi di sicurezza, anche ai sensi GDPR. Il Cliente riconosce ed accetta che (tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di implementazione e della natura, dell'ambito, del contesto e degli scopi del trattamento dei Dati personali del Cliente nonché dei rischi per gli individui) le misure di Sicurezza implementate e mantenute dal Fornitore forniscono un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente, impegnandosi a richiedere al Fornitore, sostenendone i relativi costi, eventuali misure di sicurezza aggiuntive qualora le ritenga necessarie in relazione alla tipologia di dati che saranno oggetto del trattamento e sollevando e manlevando il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità in mancanza di tale richiesta.
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Sources: Concession Agreement
Sicurezza. 2.1 Il FornitorePiano di Sicurezza dell’evento sarà redatto da un professionista incaricato dall’Amministrazione. Un referente tecnico incaricato dall’appaltatore dovrà mettersi in contatto con il professionista incaricato dall’Amministrazione, laddove applicabilidi cui saranno successivamente forniti i contatti, garantisce per coordinare le attività relative al Piano. Il progetto proposto dall’appaltatore dovrà pertanto essere coordinato con il rispetto delle misure suddetto piano della sicurezza. A tal fine in sede di gara dovrà essere fornita una planimetria con un progetto di allestimento della tensostruttura principale, dove siano indicate le uscite di sicurezza, dovranno essere forniti all’interno della suddetta struttura e nei luoghi ove sia ritenuto necessario dal piano della sicurezza, estintori nella quantità che sarà indicata dal tecnico, lampade, indicatori uscite emergenza e tutto quanto previsto nel piano di emergenza ed evacuazione e nel piano sicurezza predisposto dal tecnico incaricato dall’Amministrazione. Dovranno inoltre essere installati a cura dell’appaltatore e previo accordo con il suddetto professionista incaricato dall’Amministrazione plinti in cemento o idonei sistemi a protezione degli accessi alla rassegna e dei luoghi reputati necessari, onde garantire la realizzazione in sicurezza della rassegna stessa. Sarà cura del competente ufficio comunale comunicare al vostro tecnico ed al professionista incaricato del piano di sicurezza indicate dalla il piano sanitario redatto in conformità alle indicazioni della ASL. La definizione progettuale e la realizzazione degli spazi espositivi e delle aree attrezzate dovranno tenere conto della vigente normativa applicabile in materia di protezione sicurezza, con particolare riferimento a quanto disposto dalla circolare del Ministero degli Interni 11464 del 07.06.2017, dalla direttiva Ministero Interno n. 110001/1/110 (10) del 18 luglio 2018, e dalla disposizione della Presidenza del Consiglio dei DatiMinistri – Dipartimento Protezione Civile, del 06.08.2018, nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante della normativa inerente la sicurezza dei luoghi e dei cantieri di lavoro, e quella sull'abbattimento delle barriere architettoniche. A tal fine in sede di gara dovrà essere sottoscritto uno specifico verbale di safety (il modello, redatto in collaborazione con riguardo alle misure logichel’RSPP del comune, tecnicheda restituire compilato, fisiche sarà accluso alla procedura di gara). I materiali utilizzati dovranno essere a norma con le vigenti disposizioni di legge sia in materia di sicurezza che di prevenzione incendi; dovranno, pertanto, essere provvisti di idonea certificazione. Tutte le strutture e gli impianti dovranno essere realizzati secondo le normative vigenti in materia ed organizzative che saranno poste in particolare nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 17/01/2018 'Norme tecniche per le costruzioni', con particolare riferimento ai prodotti utilizzati, agli ancoraggi, all'idoneità statica ed alla normativa antincendio. Tutti gli impianti dovranno essere provvisti di dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice a norma di legge e di certificato di collaudo redatto da un ingegnere o perito iscritto all'Albo professionale. Le strutture dovranno essere realizzate e certificate da parte di professionisti abilitati per proteggere i suddetti Dati da sottrazione o distruzione intenzionale o accidentale, perdita accidentale, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti quanto concerne la loro di idoneità statica. Dovrà essere garantita e ogni altra forma di trattamento illecito.
2.2 Il Fornitore nell’erogazione dei Servizi applica certificata l’idoneità ambientale per manifestazioni pubbliche: tutte le misure indicate nel Contratto, negli allegati tecnici, nell’Allegato “A” del presente atto e nelle procedure adottate, indicate al Cliente le istallazioni dovranno essere complementari tra loro e messe realizzate in ogni momento a disposizione del medesimo.
2.3 Le misure modo da non inficiare il funzionamento o la sicurezza della manifestazione. Il cantiere per gli allestimenti dovranno essere organizzati tenendo conto delle normative in materia di sicurezza comprendono misure per garantire la riservatezzasul lavoro. L’appaltatore dovrà comunicare all’amministrazione comunale il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo rappresentante in loco, l'integritàonde consentire a quest'ultimo di attivare, la disponibilità quando necessario, le procedure e la resilienza dei sistemi e dei servizi del Fornitore; contribuire a ripristinare l'accesso tempestivo ai dati personali in seguito a un incidente e per test regolari di efficacia dei Servizi, il tutto secondo quanto descritto in via generale nell’Allegato “A” al presente atto. Il Fornitore può aggiornare o modificare le misure di sicurezza coordinamento. In fase di volta in volta a condizione che tali aggiornamenti gara l’appaltatore dovrà dar atto, senza riserva di sorta: - di aver eseguito un attento e modifiche non comportino approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il degrado della sicurezza complessiva dei Servizi.
2.4 Il Fornitore adotterà le misure appropriate per garantire servizio; data e orario del sopralluogo potranno essere concordati con il competente ufficio comunale; - di aver verificato e valutato, mediante la conformità con le misure diretta conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza da parte dei suoi dipendentinell'area interessata al servizio, appaltatori e Sub-responsabili relativamente al loro ambito fine di prestazioni.
2.5 Il Cliente riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande dal Fornitore sono adeguate a garantire un livello preordinare ogni necessario o utile presidio di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati.
2.6 Il Fornitore provvederà a comunicare al Cliente, con i mezzi ritenuti più idonei, l’intervenuta modifica alle misure di sicurezza adottate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati, anche in riferimento all’eventuale normativa che disciplina il servizio erogato. In tale ipotesi il Cliente avrà facoltà di richiedere un elenco aggiornato delle misure sicurezza specificamente adottate.
2.7 Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei Servizi, tra cui: fare un uso appropriato dei Servizi per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente; proteggere le credenziali, i sistemi e i dispositivi di autenticazione degli account utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi; effettuare il backup dei Dati del Cliente anche in via autonoma su apparati off-line.
2.8 Il Fornitore non ha alcun obbligo di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente sceglie di archiviare o trasferire al di fuori dei sistemi del Fornitore e dei suoi Sub-responsabili (ad esempio, lo spazio di archiviazione off-line o locale) o di proteggere i Dati del Cliente implementando o mantenendo Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli descritti dal Contratto, dagli allegati tecnici e dall’Allegato “A”.
2.9 Il Cliente è l'unico responsabile della valutazione del fatto che i Servizi, le misure di sicurezza e gli impegni del Fornitore ai sensi del presente articolo protezione e di quanto previsto negli altri documenti contrattuali soddisfino le esigenze del Cliente, inclusi avere informato i suoi obblighi di sicurezza, anche ai sensi GDPR. Il Cliente riconosce ed accetta che (tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di implementazione e della natura, dell'ambito, del contesto e degli scopi del trattamento dei Dati personali del Cliente nonché dei rischi per gli individui) le misure di Sicurezza implementate e mantenute dal Fornitore forniscono un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente, impegnandosi a richiedere al Fornitore, sostenendone i relativi costi, eventuali misure di sicurezza aggiuntive qualora le ritenga necessarie in relazione alla tipologia di dati che saranno oggetto del trattamento e sollevando e manlevando il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità in mancanza di tale richiestapropri lavoratori.
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Sicurezza. 2.1 Il Fornitore1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, laddove applicabilidi cui al D. lgs. 9.4.2008, garantisce n. 81 e ss.mm.ii, si stabilisce che il rispetto datore di lavoro del CNR assume tutti gli oneri relati- vi all’applicazione delle misure di sicurezza indicate dalla normativa applicabile norme in materia di protezione salute e sicurezza sui luo- ghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti e dei Dati, nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante con riguardo alle misure logiche, tecniche, fisiche ed organizzative che saranno poste in essere per proteggere i suddetti Dati da sottrazione o distruzione intenzionale o accidentale, perdita accidentale, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti e ogni altra forma di trattamento illecitolaureati ospitati presso il CNR.
2.2 Il Fornitore nell’erogazione dei Servizi applica le misure indicate nel Contratto, negli allegati tecnici, nell’Allegato “A” 2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Università assume i medesimi oneri nei confronti del presente atto e nelle procedure adottate, indicate al Cliente e messe in ogni momento a disposizione personale del medesimoCNR ospitato nei locali dell’Ateneo.
2.3 Le 3. Il datore di lavoro di ciascuna parte si impegna a comunicare all’altra parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.
4. Il personale del CNR e dell’Università si atterrà alle disposizioni di emergenza (antincendio, primo soccorso, eventi naturali eccezionali e terroristici) del contesto presso il quale opera in quel momento. Resta a carico dei proprietari dei beni la loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria.
5. Qualora il personale CNR e dell’Università, nel corso di una speci- fica attività, introduca nella struttura presso la quale opera fonti di pe- ricolo per la salute e la sicurezza, tale attività potrà essere esplicitata solo previo coordinamento delle tra le Parti, tendente alla valutazione del nuovo rischio ed alle eventuali nuove misure di sicurezza comprendono misure prevenzione e di protezione da adottare.
6. La sorveglianza sanitaria del personale CNR sarà assicurata dal proprio medico competente così come la sorveglianza sanitaria del personale dell’Università sarà assicurata dal proprio medico compe- tente. La sorveglianza fisica per garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità i rischi convenzionali e da radiazioni e la resilienza sorveglianza fisica sull’ambiente e sul Personale Afferente è assi- curata dalla parte presso la cui struttura il personale Afferente sta svolgendo la propria attività in quel momento. Resta inteso che le modalità di comunicazione dei sistemi e dei servizi del Fornitore; contribuire a ripristinare l'accesso tempestivo ai dati personali in seguito a un incidente e per test regolari dosimetrici e/o ambientali do- vranno essere concordati dai rispettivi datori di efficacia dei Servizi, il tutto secondo quanto descritto in via generale nell’Allegato “A” al presente atto. Il Fornitore può aggiornare o modificare le misure di sicurezza di volta in volta a condizione che tali aggiornamenti e modifiche non comportino il degrado della sicurezza complessiva dei Servizilavoro attraverso gli uffici competenti.
2.4 Il Fornitore adotterà le misure appropriate per garantire la conformità con le misure 7. I costi relativi all’affidamento di sicurezza da parte dei suoi dipendenti, appaltatori e Sub-responsabili relativamente al loro ambito incarichi professionali ed alla sor- veglianza sanitaria prevista dalla già citata normativa sono a carico del soggetto individuato come Datore di prestazioniLavoro di ciascuna Parte.
2.5 Il Cliente riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande dal Fornitore sono adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati.
2.6 Il Fornitore provvederà a comunicare al Cliente, con i mezzi ritenuti più idonei, l’intervenuta modifica alle misure di sicurezza adottate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati, anche in riferimento all’eventuale normativa che disciplina il servizio erogato. In tale ipotesi il Cliente avrà facoltà di richiedere un elenco aggiornato delle misure sicurezza specificamente adottate.
2.7 Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei Servizi, tra cui: fare un uso appropriato dei Servizi per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente; proteggere le credenziali, i sistemi e i dispositivi di autenticazione degli account utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi; effettuare il backup dei Dati del Cliente anche in via autonoma su apparati off-line.
2.8 Il Fornitore non ha alcun obbligo di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente sceglie di archiviare o trasferire al di fuori dei sistemi del Fornitore e dei suoi Sub-responsabili (ad esempio, lo spazio di archiviazione off-line o locale) o di proteggere i Dati del Cliente implementando o mantenendo Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli descritti dal Contratto, dagli allegati tecnici e dall’Allegato “A”.
2.9 Il Cliente è l'unico responsabile della valutazione del fatto che i Servizi, le misure di sicurezza e gli impegni del Fornitore ai sensi del presente articolo e di quanto previsto negli altri documenti contrattuali soddisfino le esigenze del Cliente, inclusi i suoi obblighi di sicurezza, anche ai sensi GDPR. Il Cliente riconosce ed accetta che (tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di implementazione e della natura, dell'ambito, del contesto e degli scopi del trattamento dei Dati personali del Cliente nonché dei rischi per gli individui) le misure di Sicurezza implementate e mantenute dal Fornitore forniscono un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente, impegnandosi a richiedere al Fornitore, sostenendone i relativi costi, eventuali misure di sicurezza aggiuntive qualora le ritenga necessarie in relazione alla tipologia di dati che saranno oggetto del trattamento e sollevando e manlevando il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità in mancanza di tale richiesta.
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Sources: Convenzione Quadro
Sicurezza. 2.1 Il Fornitore è tenuto a provvedere alle coperture assicurative di legge per tutto il personale reso disponibile. Tale personale dovrà uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della fornitura, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 di tale Decreto nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza), che potrà richiedere il soddisfacimento di obblighi formativi specifici. Il soddisfacimento di tali obblighi sarà a totale carico del Fornitore e costituirà prerequisito per l'avvio delle attività da parte di ciascuna delle unità di personale da esso rese disponibili. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria per tali unità di personale sono a carico del Fornitore, laddove applicabiliche si attiverà integrando ove necessario i protocolli in base agli eventuali rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Non essendo a priori possibile valutare in che tempi e luoghi saranno svolti gli interventi relativi ai servizi richiesti dal presente disciplinare, garantisce non si può escludere l'insorgenza di rischi dovuti ad interferenza nell’operatività presso le server farm di Ateneo. In considerazione della natura della presente fornitura, si valuta che tali rischi siano eliminabili attraverso la delimitazione delle aree di lavoro. Per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza, si rimanda a quanto specificato all’Art.2. Milano, lì 04/10/2024 Il Responsabile Unico del Progetto ▇▇▇▇. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Politecnico di Milano. La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente, comporta l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette dall’Ateneo a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. Il Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milano, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell’ambito dell’esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integrità. Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più rilevanti della procedura, di seguito riportati:
1. Elenco dei partecipanti;
2. Offerte economiche dei soggetti ammessi (in caso di aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso) o graduatoria delle offerte ammesse (in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa);
3. Elenco delle offerte respinte o degli operatori economici esclusi (con comunicazione della relativa motivazione ad ogni operatore economico direttamente interessato);
4. Nominativo del soggetto aggiudicatario;
5. Ragioni che hanno determinato l’aggiudicazione, con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara. Ogni operatore economico con la sottoscrizione del presente Patto di Integrità e la sua allegazione alla documentazione richiesta nei singoli atti di gara:
1. si impegna a segnalare al Politecnico di Milano qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della singola gara e\o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato, addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni attinenti alla singola gara;
2. dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti alla medesima gara e che non si è accordato e non si accorderà con gli altri operatori economici partecipanti alla gara stessa;
3. si impegna a rendere noti, previa richiesta dell’Ateneo, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della selezione, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi;
4. si impegna a garantire il rispetto delle misure degli standard sociali e normativi minimi in tema di rispetto dei diritti umani e le condizioni di lavoro del proprio personale;
5. si impegna ad assicurare il rispetto della vigente normativa in tema di salute e sicurezza indicate dalla normativa applicabile sul luogo di lavoro;
6. garantisce che all’interno della propria azienda non vi è alcuna forma di discriminazione in materia di protezione dei Datiimpiego e professione, nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante con riguardo alle misure logichesulla base della razza, tecnichedel colore, fisiche della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell’opinione politica, dell’origine sociale, dell’età, della disabilità, dello stato di salute, dell’orientamento sessuale e dell’appartenenza sindacale. Il soggetto partecipante alla procedura di gara prende visione ed organizzative che saranno poste accetta le sanzioni previste e di seguito elencate, in essere per proteggere i suddetti Dati da sottrazione o distruzione intenzionale o accidentale, perdita accidentale, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti e ogni altra forma caso di trattamento illecito.mancata osservanza degli impegni in tema di anticorruzione assunti col presente Patto di integrità:
2.2 Il Fornitore nell’erogazione dei Servizi applica le misure indicate nel Contratto, negli allegati tecnici, nell’Allegato “A” 1. esclusione dalla procedura di gara in caso di mancata firma del presente atto e nelle procedure adottatepatto e/o consegna dello stesso, indicate unitamente all’offerta presentata nell’ambito della procedura di gara;
2. risoluzione o perdita del contratto;
3. escussione del deposito cauzionale;
4. escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
5. responsabilità per danno arrecato al Cliente e messe in ogni momento a disposizione Politecnico di Milano nella misura del medesimo.10% del valore del contratto (se non coperto dall’incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
2.3 Le misure 6. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Politecnico di sicurezza comprendono misure Milano per garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi del Fornitore; contribuire a ripristinare l'accesso tempestivo ai dati personali in seguito un periodo di tempo non inferiore a un incidente anno e per test regolari non superiore a 5 anni, determinato dall’Amministrazione di efficacia Ateneo in ragione della gravità dei Servizi, il tutto secondo quanto descritto in via generale nell’Allegato “A” al presente attofatti accertati e dell’entità economica del contratto;
7. Il Fornitore può aggiornare o modificare le misure di sicurezza di volta in volta a condizione che tali aggiornamenti e modifiche non comportino il degrado della sicurezza complessiva dei Servizi.
2.4 Il Fornitore adotterà le misure appropriate per garantire la conformità con le misure di sicurezza da parte dei suoi dipendenti, appaltatori e Sub-responsabili relativamente al loro ambito di prestazioni.
2.5 Il Cliente riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande dal Fornitore sono adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati.
2.6 Il Fornitore provvederà a comunicare al Cliente, con i mezzi ritenuti più idonei, l’intervenuta modifica alle misure di sicurezza adottate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati, anche in riferimento all’eventuale normativa che disciplina il servizio erogato. In tale ipotesi il Cliente avrà facoltà di richiedere un elenco aggiornato delle misure sicurezza specificamente adottate.
2.7 Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei Servizi, tra cui: fare un uso appropriato dei Servizi per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente; proteggere le credenziali, i sistemi e i dispositivi di autenticazione degli account utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi; effettuare il backup dei Dati del Cliente anche in via autonoma su apparati off-line.
2.8 Il Fornitore non ha alcun obbligo di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente sceglie di archiviare o trasferire al di fuori dei sistemi del Fornitore e dei suoi Sub-responsabili (ad esempio, lo spazio di archiviazione off-line o locale) o di proteggere i Dati del Cliente implementando o mantenendo Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli descritti dal Contratto, dagli allegati tecnici e dall’Allegato “A”.
2.9 Il Cliente è l'unico responsabile della valutazione segnalazione del fatto che i Serviziall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti autorità;
8. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, le misure sempre impregiudicata la prova dell’esistenza di sicurezza e gli impegni del Fornitore ai sensi del presente articolo e di quanto previsto negli altri documenti contrattuali soddisfino le esigenze del Cliente, inclusi i suoi obblighi di sicurezza, anche ai sensi GDPR. Il Cliente riconosce ed accetta che (tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di implementazione e della natura, dell'ambito, del contesto e degli scopi del trattamento dei Dati personali del Cliente nonché dei rischi per gli individui) le misure di Sicurezza implementate e mantenute dal Fornitore forniscono un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente, impegnandosi a richiedere al Fornitore, sostenendone i relativi costi, eventuali misure di sicurezza aggiuntive qualora le ritenga necessarie in relazione alla tipologia di dati che saranno oggetto del trattamento e sollevando e manlevando il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità in mancanza di tale richiestadanno maggiore.
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Sources: Fornitura Di Servizi Di Manutenzione
Sicurezza. 2.1 Il FornitoreAll’interno del PSN è presente una Organizzazione di Sicurezza, laddove applicabilicon elementi caratteristici di autonomia e indipendenza. Tale unità è anche preposta alle attività aziendali rilevanti per la sicurezza nazionale ed è coinvolta nelle attività di governance, garantisce in particolare riguardo ai processi decisionali afferenti ad attività strategiche e di interesse nazionale. Le misure tecniche ed organizzative del PSN sono identificate ed implementate ai sensi delle normative vigenti elaborate a cura dell’Organizzazione di Sicurezza, in particolare con riferimento alla sicurezza e alla conformità dei sistemi informatici e delle infrastrutture delle reti, in totale allineamento e coerenza con i criteri di accreditamento AgID relativi ai PSN. L'Amministrazione non richiede l'esecuzione delle attività finalizzate ad "identificare il rispetto delle misure livello di maturità di sicurezza indicate dalla normativa applicabile in materia informatica AS-IS" - secondo le tre dimensioni di protezione dei DatiGovernance, nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante con riguardo alle misure logicheDetection e Prevention - così come previsto nell'esecuzione della "fase di assessment della Amministrazione target e definizione della strategia di migrazione" (Cfr. Convenzione - Relazione Tecnica Illustrativa, tecnichePar. 22.6.1 - Explore - fase di Analisi/Discovery - Step 1.1 Assessment - Data Collection & Analysis). In assenza di valutazione del livello di maturità di sicurezza, fisiche ed organizzative che saranno poste in essere per proteggere i suddetti Dati da sottrazione o distruzione intenzionale o accidentaleil PSN non potrà "identificare potenziali lacune e impatti su Organizzazione, perdita accidentale, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti Processi e ogni altra forma Tecnologia al fine di trattamento illecito.
2.2 Il Fornitore nell’erogazione dei Servizi applica definire le misure indicate nel Contratto, negli allegati tecnici, nell’Allegato “A” opportune remediation activities". Con la sottoscrizione del presente atto e nelle procedure adottateProgetto del Piano dei Fabbisogni, indicate al Cliente e messe in ogni momento a disposizione del medesimo.
2.3 Le misure di sicurezza comprendono misure per garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi del Fornitore; contribuire a ripristinare l'accesso tempestivo ai dati personali in seguito a un incidente e per test regolari di efficacia dei Servizi, il tutto secondo quanto descritto in via generale nell’Allegato “A” al presente atto. Il Fornitore può aggiornare o modificare l’Amministrazione accetta tutte le misure policy di sicurezza di volta in volta a condizione che tali aggiornamenti e modifiche non comportino il degrado della sicurezza complessiva dei Servizi.
2.4 Il Fornitore adotterà le misure appropriate per garantire la conformità con le misure PSN. Le policy di sicurezza da parte dei suoi delle informazioni di PSN delimitano e regolano le aree di sicurezza applicabili ai Servizi PSN e all’uso che l’Amministrazione fa di tali Servizi. Il personale di PSN (compresi dipendenti, appaltatori e Sub-responsabili relativamente collaboratori a tempo determinato) è tenuto al loro ambito di prestazioni.
2.5 Il Cliente riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande dal Fornitore sono adeguate a garantire un livello rispetto delle prassi di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati.
2.6 Il Fornitore provvederà dati di PSN e di eventuali policy supplementari che regolano tale utilizzo o i servizi che forniscono a comunicare al ClientePSN. Per i Servizi che non sono inclusi nella fornitura e per i quali l’Amministrazione autonomamente configura un comportamento di sicurezza, con i mezzi ritenuti più idoneise non diversamente specificato, l’intervenuta modifica alle resta a carico dell’Amministrazione la responsabilità della configurazione, gestione, manutenzione e protezione dei sistemi operativi e di altri software associati a tali Servizi non forniti da PSN. L’Amministrazione resta responsabile dell’adozione di misure di sicurezza adottate appropriate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Datila sicurezza, anche in riferimento all’eventuale normativa che disciplina il servizio erogato. In tale ipotesi il Cliente avrà facoltà di richiedere un elenco aggiornato delle misure sicurezza specificamente adottate.
2.7 Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei Servizi, tra cui: fare un uso appropriato dei Servizi per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente; proteggere le credenziali, i sistemi la protezione e i dispositivi di autenticazione degli account utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi; effettuare il backup dei Dati del Cliente anche in via autonoma su apparati off-line.
2.8 Il Fornitore non ha alcun obbligo propri Contenuti. L’Amministrazione, inoltre, è responsabile di: ● Implementare il proprio sistema integrato di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente sceglie di archiviare o trasferire al di fuori dei sistemi del Fornitore procedure, standard e dei suoi Sub-responsabili (ad esempio, lo spazio di archiviazione off-line o locale) o di proteggere i Dati del Cliente implementando o mantenendo Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli descritti dal Contratto, dagli allegati tecnici e dall’Allegato “A”.
2.9 Il Cliente è l'unico responsabile della valutazione del fatto che i Servizi, le misure policy di sicurezza e gli impegni del Fornitore operative in base ai sensi del presente articolo propri requisiti aziendali e di quanto previsto negli altri documenti contrattuali soddisfino le esigenze del Cliente, inclusi valutazione basati sul rischio ● Gestire i suoi obblighi di sicurezza, anche ai sensi GDPR. Il Cliente riconosce ed accetta che (tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di implementazione e della natura, dell'ambito, del contesto e degli scopi del trattamento dei Dati personali del Cliente nonché dei rischi per gli individui) le misure di Sicurezza implementate e mantenute dal Fornitore forniscono un livello controlli di sicurezza adeguato al rischio dei dispositivi client in relazione ai Dati del Cliente, impegnandosi modo che dati o file siano soggetti a richiedere al Fornitore, sostenendone verifiche per accertare la presenza di virus o malware prima di importare o caricare i relativi costi, eventuali misure dati nei Servizi PSN ● Mantenere gli account gestiti in base alle proprie policy e best practice in materia di sicurezza aggiuntive qualora le ritenga necessarie ● Assicurare una adeguata configurazione e monitoraggio della sicurezza di rete assicurare il monitoraggio della sicurezza per ridurre il rischio di minacce in relazione alla tipologia tempo reale e impedire l’accesso non autorizzato ai servizi PSN attivati dalle reti dell'Amministrazione, che deve includere sistemi anti- intrusione, controllo degli accessi, firewall e altri eventuali strumenti di dati che saranno oggetto del trattamento e sollevando e manlevando il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità in mancanza di tale richiestagestione dalla stessa gestiti.
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Sources: Certificate of Conformity
Sicurezza. 2.1 10.1 Il FornitoreFornitore si impegna ad assicurare all’Amministrazione per i servizi di cui all’art. 3 richiesti dalla stessa la sicurezza sia fisica che logica ed a tal fine si impegna a predisporre, laddove applicabiliattuare ed aggiornare costantemente un documento di gestione della sicurezza, garantisce il rispetto sia fisica che logica, conforme alle prescrizioni contenute nell’Allegato 2b.
10.2 Il Fornitore dovrà prevedere specifiche procedure atte a regolare la gestione della sicurezza almeno per le seguenti aree: - amministrazione della sicurezza, - analisi dei rischi, - audit, - test di impenetrabilità, - incidenti di sicurezza, - allarmi e interventi, - controllo e analisi delle misure registrazioni relative alla sicurezza,
10.3 Il CNIPA potrà adeguare le prescrizioni minime di sicurezza indicate dalla normativa applicabile in materia a seguito di protezione dei Dati, nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante con riguardo alle misure logiche, tecniche, fisiche ed organizzative che saranno poste in essere per proteggere eventuali variazioni del livello di rischio cui sono soggetti i suddetti Dati da sottrazione servizi o distruzione intenzionale a seguito di eventuali modifiche della tecnologia utilizzata o accidentale, perdita accidentale, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti e ogni altra forma di trattamento illecito.
2.2 Il Fornitore nell’erogazione dei Servizi applica le misure indicate nel Contratto, negli allegati tecnici, nell’Allegato “A” del presente atto e nelle procedure adottate, indicate al Cliente e messe in ogni momento a disposizione del medesimo.
2.3 Le misure di sicurezza comprendono misure per garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi del Fornitore; contribuire a ripristinare l'accesso tempestivo ai dati personali in seguito a un incidente e per test regolari di efficacia dei Servizi, il tutto secondo quanto descritto in via generale nell’Allegato “A” al presente attodisponibile. Il Fornitore può aggiornare o modificare le è tenuto a mantenere aggiornato il sistema di sicurezza rispetto a tali revisioni.
10.4 Il Fornitore si impegna a prevenire e circoscrivere attacchi alla sicurezza fisica degli apparati deputati all’erogazione dei servizi ed istallati presso i locali del Centro Servizi di cui al successivo art. 11 sotto il suo controllo, in particolare attraverso misure di sicurezza protezione per il controllo degli accessi e la prevenzione di volta in volta a condizione che tali aggiornamenti e modifiche non comportino il degrado della sicurezza complessiva dei Serviziatti dolosi ed eventi accidentali.
2.4 10.5 Il Fornitore adotterà le misure appropriate per garantire la conformità con le misure si impegna altresì a prevenire e circoscrivere attacchi alla sicurezza logica degli apparati deputati all’erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto sia presso i locali del Centro Servizi di cui al successivo art. 11 sotto il suo controllo che presso quelli dell’Amministrazione. In particolare, il sistema di sicurezza dovrà amministrare il diritto di accesso ai dati ed ai servizi, in modo da parte verificare il diritto e la validità di ogni tentativo di accesso e stabilire l’identità dell’utente. Il Fornitore si impegna inoltre a gestire e mantenere registrazioni relative agli accessi, adottare misure per l’integrità dei suoi dipendenti, appaltatori dati e Sub-responsabili relativamente al loro ambito prevedere procedure per la rilevazione di prestazioniattacchi sistematici.
2.5 Il Cliente riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande dal Fornitore sono adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati.
2.6 10.6 Il Fornitore provvederà si impegna a comunicare al Cliente, con i mezzi ritenuti più idonei, l’intervenuta modifica alle misure di sicurezza adottate per garantire far eseguire annualmente un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati, anche in riferimento all’eventuale normativa che disciplina il servizio erogato. In tale ipotesi il Cliente avrà facoltà di richiedere un elenco aggiornato delle misure sicurezza specificamente adottate.
2.7 Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei Servizi, tra cui: fare un uso appropriato dei Servizi per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente; proteggere le credenziali, i sistemi e i dispositivi di autenticazione degli account utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi; effettuare il backup dei Dati del Cliente anche in via autonoma su apparati off-line.
2.8 Il Fornitore non ha alcun obbligo di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente sceglie di archiviare o trasferire al di fuori dei sistemi del Fornitore e dei suoi Sub-responsabili (ad esempio, lo spazio di archiviazione off-line o locale) o di proteggere i Dati del Cliente implementando o mantenendo Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli descritti dal Contratto, dagli allegati tecnici e dall’Allegato “A”.
2.9 Il Cliente è l'unico responsabile della valutazione del fatto che i Servizi, le misure di sicurezza e gli impegni del Fornitore ai sensi del presente articolo e di quanto previsto negli altri documenti contrattuali soddisfino le esigenze del Cliente, inclusi i suoi obblighi approfondito audit sul sistema di sicurezza, anche ai sensi GDPRcondotto da una primaria società specializzata scelta dal Fornitore previo gradimento del CNIPA; l’audit verrà effettuato sotto la vigilanza del CNIPA e dell’Amministrazione, ciascuno per quanto di propria competenza. Il Cliente riconosce ed accetta che (tenendo conto dello stato dell'arteCNIPA e l’Amministrazione potranno, dei costi ciascuno per quanto di implementazione competenza e della naturacon un preavviso di tre settimane, dell'ambitorichiedere ulteriori attività di auditing secondo modalità concordate con il Fornitore.
10.7 Il Fornitore si impegna ad autorizzare lo svolgimento di test discrezionali di impenetrabilità da parte del CNIPA e/o dell’Amministrazione.
10.8 Nel caso i test di cui al precedente paragrafo 10.7 mettano in evidenza delle carenze rispetto alle specifiche tecniche di sicurezza, del contesto e degli scopi del trattamento dei Dati personali del Cliente nonché dei rischi per gli individui) le misure la situazione dovrà essere corretta in un tempo non superiore a 30 giorni lavorativi.
10.9 Nel caso si rilevi un pericolo relativo alla sicurezza di Sicurezza implementate e mantenute dal Fornitore forniscono un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Clienteparticolare gravità, impegnandosi a richiedere al il CNIPA potrà, sentito il Fornitore, sostenendone i relativi costi, eventuali misure decidere la sospensione di sicurezza aggiuntive qualora le ritenga necessarie in relazione alla tipologia di dati che saranno oggetto uno o più servizi o la chiusura del trattamento e sollevando e manlevando Centro Servizi fino a quando non sia stato eliminato il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità in mancanza di tale richiestapericolo medesimo.
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Sources: Contratto Esecutivo
Sicurezza. 2.1 Entro trenta giorni dall’avvio dell’appalto, l’Appaltatore dovrà redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) come previsto dal T.U. D.lgs.81/2008 e s.m.i. sulla base delle indicazioni, peraltro non esaustive riportate dall’Allegato D e presentarlo al Responsabile del Procedimento. L’azienda appaltatrice, come già richiamato, si obbliga all’osservanza delle norme di sicurezza ed a provvedere sotto la propria responsabilità a tutte le spese occorrenti per garantire - in ossequio alla normativa vigente - la completa sicurezza durante l’esercizio dei lavori e l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza il Committente da ogni qualsiasi responsabilità. Il FornitoreDVR dovrà prevedere: - realizzazione di idonee procedure operative; realizzazione di corsi di formazione ed informazione specifici; - adozione di dispositivi di protezione individuale efficaci, laddove applicabiliquali: cuffie antirumore, garantisce il rispetto scarpe antinfortunistiche, guanti in lattice sterili, guanti per aggressioni meccaniche, casco protettivo, tute e mascherine usa e getta, giacca a vento e tuta cerata antipioggia comprensiva di cappello e stivali. La tipologia dei Dispositivi di Protezione Individuali non è esaustivo e peraltro deve essere oggetto di autorizzazione da parte della Committente. Il Piano di Sicurezza predisposto dall’Appaltatore prima dell’inizio dell’attività verrà accuratamente verificato dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e dal medico competente ADP e sarà parte integrante del contratto. ADP peraltro provvederà, di concerto con l’Appaltatore, al controllo sull’attivazione delle misure di sicurezza indicate dalla normativa applicabile in materia Prevenzione e Protezione incidenti sulle fasi lavorative, oggetto dell’appalto, coordinando gli interventi di protezione dei DatiPrevenzione e Protezione dai rischi cui sono sottoposti i lavoratori, nonché dai Provvedimenti dell’Autorità Garante con riguardo informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle misure logicheinterferenze tra i lavori delle diverse società e/o imprese coinvolte nell’esecuzione delle operazioni. ADP, tecnichequale Committente, fisiche promuoverà la cooperazione ed organizzative che saranno poste in essere per proteggere i suddetti Dati da sottrazione o distruzione intenzionale o accidentaleil coordinamento sopra citati redigendo, perdita accidentaleal riguardo, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti e ogni altra forma di trattamento illecitoappositi verbali.
2.2 Il Fornitore nell’erogazione dei Servizi applica le misure indicate nel Contratto, negli allegati tecnici, nell’Allegato “A” del presente atto e nelle procedure adottate, indicate al Cliente e messe in ogni momento a disposizione del medesimo.
2.3 Le misure di sicurezza comprendono misure per garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi del Fornitore; contribuire a ripristinare l'accesso tempestivo ai dati personali in seguito a un incidente e per test regolari di efficacia dei Servizi, il tutto secondo quanto descritto in via generale nell’Allegato “A” al presente atto. Il Fornitore può aggiornare o modificare le misure di sicurezza di volta in volta a condizione che tali aggiornamenti e modifiche non comportino il degrado della sicurezza complessiva dei Servizi.
2.4 Il Fornitore adotterà le misure appropriate per garantire la conformità con le misure di sicurezza da parte dei suoi dipendenti, appaltatori e Sub-responsabili relativamente al loro ambito di prestazioni.
2.5 Il Cliente riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottande dal Fornitore sono adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati.
2.6 Il Fornitore provvederà a comunicare al Cliente, con i mezzi ritenuti più idonei, l’intervenuta modifica alle misure di sicurezza adottate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati, anche in riferimento all’eventuale normativa che disciplina il servizio erogato. In tale ipotesi il Cliente avrà facoltà di richiedere un elenco aggiornato delle misure sicurezza specificamente adottate.
2.7 Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei Servizi, tra cui: fare un uso appropriato dei Servizi per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente; proteggere le credenziali, i sistemi e i dispositivi di autenticazione degli account utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi; effettuare il backup dei Dati del Cliente anche in via autonoma su apparati off-line.
2.8 Il Fornitore non ha alcun obbligo di proteggere i Dati del Cliente che il Cliente sceglie di archiviare o trasferire al di fuori dei sistemi del Fornitore e dei suoi Sub-responsabili (ad esempio, lo spazio di archiviazione off-line o locale) o di proteggere i Dati del Cliente implementando o mantenendo Controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli descritti dal Contratto, dagli allegati tecnici e dall’Allegato “A”.
2.9 Il Cliente è l'unico responsabile della valutazione del fatto che i Servizi, le misure di sicurezza e gli impegni del Fornitore ai sensi del presente articolo e di quanto previsto negli altri documenti contrattuali soddisfino le esigenze del Cliente, inclusi i suoi obblighi di sicurezza, anche ai sensi GDPR. Il Cliente riconosce ed accetta che (tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di implementazione e della natura, dell'ambito, del contesto e degli scopi del trattamento dei Dati personali del Cliente nonché dei rischi per gli individui) le misure di Sicurezza implementate e mantenute dal Fornitore forniscono un livello di sicurezza adeguato al rischio in relazione ai Dati del Cliente, impegnandosi a richiedere al Fornitore, sostenendone i relativi costi, eventuali misure di sicurezza aggiuntive qualora le ritenga necessarie in relazione alla tipologia di dati che saranno oggetto del trattamento e sollevando e manlevando il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità in mancanza di tale richiesta.
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Sources: Cleaning Services Agreement