Sicurezza e riservatezza. 1. In esecuzione della presente Convenzione l’EAP ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della Convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Comune di Riccione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione. 3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. L’EAP è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei soggetti partner di progetto dell’ETS partecipante e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti dell’Amministrazione comunale per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti. ▇.▇▇ caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 4, l’Amministrazione comunale ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione, fermo restando che L’Ente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
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Sources: Partnership Agreement
Sicurezza e riservatezza. 1. In esecuzione della presente Convenzione l’EAP Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque e, comunque, a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della Convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Comune di Riccionepresente Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzionedel Contratto.
3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L’EAP Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei soggetti partner di progetto dell’ETS partecipante subcontraenti e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti dell’Amministrazione comunale per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggettianzidetti.
5. ▇.▇▇ In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 4di riservatezza, l’Amministrazione comunale l’Amministrazione, ha facoltà di dichiarare risolta risolto di diritto la Convenzioneil Contratto, fermo restando che L’Ente sarà il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 51/2018 e in materia di riservatezza.
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Sicurezza e riservatezza. 1. In esecuzione della presente Convenzione l’EAP Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della Convenzionedel contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Comune di Riccionedell'Amministrazione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3del Contratto. L’obbligo 3.L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. ▇.
4. L’EAP ▇▇ Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei soggetti partner di progetto dell’ETS partecipante subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti dell’Amministrazione comunale della Committente per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti. ▇.▇▇ caso Fornitore può utilizzare servizi di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 4cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, l’Amministrazione comunale ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione, fermo restando che L’Ente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivaresolo previa autorizzazione dell’Ente.
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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Accoglienza E Integrazione