Scambio di dati. Le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, sono le seguenti: – notifiche d’intercettazione di spedizioni o di organismi nocivi in provenienza da paesi terzi o da una porzione del territorio delle parti, che comportano un pericolo fitosanitario immediato e che sono disciplinati dalla direttiva 94/3/CE; – notifiche di cui all’articolo 16 della direttiva 2000/29/CE.
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