Risoluzione anticipata o cessione del contratto Risoluzione anticipata del contratto Clausole campione

Risoluzione anticipata o cessione del contratto Risoluzione anticipata del contratto. Il contraente può chiedere la risoluzione anticipata del contratto solo nei seguenti casi: • vendita; • consegna in conto vendita; • demolizione; • cessazione della circolazione; • esportazione definitiva del veicolo. Il contraente deve impegnarsi a non utilizzare più i documenti assicurativi ricevuti (certi- ficato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde), e a distruggerli se ricevuti in formato cartaceo. Genertel procede alla risoluzione anticipata del contratto solo dopo aver ricevuto dal contraente i seguenti documenti: • in caso di vendita o consegna in conto vendita: l’atto di vendita o l’attestazione di consegna in conto vendita; • in caso di demolizione del veicolo: la copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato; • in caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo: l’attestazione del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) che certifica la restituzione della carta di circolazione / documento unico di circolazione e proprietà del veicolo e della targa di immatricolazione. Ricevuti i documenti Genertel mette a disposizione dell’assicurato il premio non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N., per 12 mesi. In caso di vendita del veicolo, il contraente deve avvisare subito Genertel se cede al com- pratore anche il contratto di assicurazione, fornendo tutte le indicazioni necessarie per l’emissione dell’appendice di cessione. Il contraente deve pagare le eventuali rate di pre- mio successive, fino al momento della comunicazione. Il contratto ceduto non può essere sospeso. Il contratto ceduto resta valido: • In caso di pagamento a rate, esclusivamente per il periodo coperto dall’ultima rata pa- gata dal contraente; • In caso di rata unica, fino alla sua naturale scadenza, dopodiché Genertel non rilascia l’attestato di rischio e deve essere stipulato un contratto nuovo. Non vengono accettate richieste di variazione sui contratti ceduti.
Risoluzione anticipata o cessione del contratto Risoluzione anticipata del contratto. In caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione o cessazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente, dopo averne data immediata comu- nicazione alla Compagnia, ha diritto alla risoluzione anticipata del contratto facendone richiesta e inviando oltre a certificato di assicurazione e carta verde in originale, i seguenti documenti: • in caso di vendita o consegna in conto vendita: atto di vendita o attestazione di consegna in conto vendita; • in caso di demolizione del veicolo: copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato; • in caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo: l’attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. Alla ricezione dei documenti la Compagnia mette a disposizione dell’Assicurato il premio non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N., per 12 mesi.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).