Common use of Riservatezza dei dati Clause in Contracts

Riservatezza dei dati. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 l’Impresa aggiudicataria è responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nel periodo contrattuale. L’Impresa assume pertanto l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli e non facendone oggetto di sfruttamento. L’Impresa si impegna altresì ad agire in modo tale che anche il proprio personale, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali e pertanto incaricato ai sensi del D.Lgs. 196/2003, mantenga l’assoluta segretezza di tutti i dati di cui verrà a conoscenza. In particolare l’Impresa si impegna, per sé stessa e per il proprio personale, a: - mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l’uso di tutti i documenti, disegni, informazioni di cui nel corso del periodo di contratto dovessero venire in possesso; - non effettuare fotografie nei luoghi di lavoro; - non effettuare pubblicazioni (articoli, libri, depliant e così via) su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori descritti nel capitolato prestazionale, senza che ne sia avvisata la controparte e, per quanto riguarda l’Impresa aggiudicataria, senza avere ricevuto apposito benestare dall’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera di Padova. L’Istituto Oncologico Veneto pertanto farà allontanare i collaboratori dell’Impresa che violeranno queste disposizioni. L’appaltatore si impegna a mantenere il più stretto riserbo sui contenuti del presente contratto e su ogni informazione di natura non altrimenti accessibile al pubblico relativa alla stazione appaltante committente e/o alla realizzazione dell’opera che gli pervenga nello svolgimento dell'Incarico. Tale obbligo è assunto anche per conto dei dipendenti dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.

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Sources: Contratto d'Appalto

Riservatezza dei dati. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 l’Impresa aggiudicataria è responsabile del trattamento dei L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati di cui venga in possesso nel periodo contrattuale. L’Impresa assume pertanto l’obbligo corso dell'appalto, di mantenere riservati tutti i dati non divulgarli e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli e non facendone farne oggetto di sfruttamento. L’Impresa si impegna altresì ad agire in modo tale che anche il proprio personaleutilizzazione a qualsiasi titolo, incaricato se non dietro preventivo consenso scritto da parte dell'ASL8 di effettuare le prestazioni contrattuali e pertanto incaricato ai sensi del D.Lgs. 196/2003, mantenga l’assoluta segretezza di tutti i dati di cui verrà a conoscenzaCagliari. In particolare l’Impresa si impegna, per sé stessa e per il proprio personale, a: - l'aggiudicataria deve: 1. mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l’uso di tutti i sui documenti, disegni, informazioni o altro materiale 2. non effettuare riprese cinefotografiche nei luoghi ove svolge l'attività del presente contratto, senza preventiva autorizzazione 3. non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale. L'ASL8 di Cagliari autorizza esclusivamente l'utilizzo ed il trattamento dei dati secondo le previsioni dell'art. 24 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e, quindi, non è necessario il consenso al trattamento dei dati suddetti. I seguenti articoli dovranno essere sottoscritti per accettazione dalla Ditta aggiudicataria, Con la stessa partecipazione alla gara si intendono comunque specificatamente tutti accettati: Ai sensi dell'art. 1341 e seguenti C.C. si accettano specificatamente le seguenti clausole: TABELLA «A» n. Lavori di Categoria ex allegato A d.P.R. n. 34 del 2000 euro Incidenza % manodopera Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%. 1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI Prevalente OG1 1.280.447,45 71% Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del capitolato, i seguenti lavori costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui nel corso del periodo all’art. 37, comma 11, D.Lgs. 163/2006 e all’art. 72, comma 4, regolamento generale, di contratto dovessero venire importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori, possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso; - non effettuare fotografie nei luoghi possesso dei requisiti di lavoro; - non effettuare pubblicazioni (articoliqualificazione per la relativa categoria, libri, depliant e così via) su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori descritti nel capitolato prestazionale, senza che ne sia avvisata la controparte e, per quanto riguarda l’Impresa aggiudicataria, senza avere ricevuto apposito benestare dall’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera di Padovadirettamente o in capo ad un’impresa mandante. L’Istituto Oncologico Veneto pertanto farà allontanare i collaboratori dell’Impresa che violeranno queste disposizioni. L’appaltatore si impegna a mantenere il più stretto riserbo sui contenuti del presente contratto e su ogni informazione di natura non altrimenti accessibile al pubblico relativa alla stazione appaltante committente e/o alla realizzazione dell’opera che gli pervenga nello svolgimento dell'Incarico. Tale obbligo è assunto anche per conto dei dipendenti dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatoriNON possono essere subappaltati.

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Sources: Capitolato Speciale D’appalto

Riservatezza dei dati. I dati e le notizie di cui l’impresa aggiudicataria verrà a conoscenza nell’espletamento del servizio sono segreti e riservati. In particolare il soggetto aggiudicatario è tenuto all’osservanza del segreto d’ufficio sul contenuto degli atti e dei documenti nonché sui fatti e sulle notizie di qualunque tipo di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento del contratto. Il soggetto è tenuto a dare istruzione al proprio personale affinché tutte le informazioni acquisite in occasione dello svolgimento del servizio vengono considerate riservate e come tali vengano trattate. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 l’Impresa aggiudicataria è responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nel periodo contrattuale. L’Impresa assume pertanto l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati Regolamento UE n. 679/2016 e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli e non facendone oggetto di sfruttamento. L’Impresa si impegna altresì ad agire in modo tale che anche il proprio personale, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali e pertanto incaricato ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, mantenga l’assoluta segretezza di tutti i dati personali dei soggetti intervistati raccolti in occasione del servizio dovranno essere utilizzati unicamente ed esclusivamente per l’espletamento del servizio stesso e nel rispetto delle vigenti norme in materia, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione del servizio. Tali dati sono e restano di cui verrà esclusiva proprietà del Comune di Misterbianco e non potranno in alcun modo ed a conoscenzaqualsiasi titolo essere ceduti a terzi né utilizzati direttamente o indirettamente dall’impresa aggiudicataria per scopi estranei all’esecuzione del servizio. In particolare l’Impresa si impegna, per sé stessa e per il proprio personale, a: - mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l’uso caso di tutti i documenti, disegni, informazioni di cui nel corso del periodo di contratto dovessero venire in possesso; - non effettuare fotografie nei luoghi di lavoro; - non effettuare pubblicazioni (articoli, libri, depliant e così via) su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori descritti nel capitolato prestazionale, senza che ne sia avvisata la controparte e, per quanto riguarda l’Impresa aggiudicataria, senza avere ricevuto apposito benestare dall’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera di Padova. L’Istituto Oncologico Veneto pertanto farà allontanare i collaboratori dell’Impresa che violeranno queste disposizioni. L’appaltatore si impegna a mantenere il più stretto riserbo sui contenuti accertata violazione del presente contratto articolo il Comune di Misterbianco si riserva di agire giudizialmente contro i responsabili nelle opportune sedi civili e su ogni informazione di natura non altrimenti accessibile al pubblico relativa alla stazione appaltante committente e/o alla realizzazione dell’opera che gli pervenga nello svolgimento dell'Incarico. Tale obbligo è assunto anche per conto dei dipendenti dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatoripenali.

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto

Riservatezza dei dati. Ai L'I.A. è tenuta all'osservanza del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.lgs. 196/03 e ad indicare il responsabile del trattamento dei dati. In particolare: il Comune di Brusaporto, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi ai minori utenti e alle rispettive famiglie, designa l'impresa aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati che acquisirà, in ragione dello svolgimento del servizio. L’I.A. procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall’Amministrazione e in particolare: - dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato; - non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie dei minori utenti (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare); - non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) nè diffondere dati in suo possesso, né conservarli alla scadenza del contratto di appalto; in quest'ultimo caso dovrà restituirli all'Amministrazione Comunale entro il termine perentorio di 5 giorni; - dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso. Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 l’Impresa aggiudicataria oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l’ I.A. è responsabile del trattamento dei dati di cui venga comunque obbligata in possesso nel periodo contrattuale. L’Impresa assume pertanto l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli e non facendone oggetto di sfruttamento. L’Impresa si impegna altresì ad agire in modo tale che anche solido con il proprio personale, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali e pertanto incaricato ai sensi del D.Lgs. 196/2003, mantenga l’assoluta segretezza di tutti i dati di cui verrà a conoscenza. In particolare l’Impresa si impegna, per sé stessa e titolare per il proprio personale, a: - mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l’uso di tutti i documenti, disegni, informazioni di cui nel corso del periodo di contratto dovessero venire risarcimento dei danni provocati agli interessati in possesso; - non effettuare fotografie nei luoghi di lavoro; - non effettuare pubblicazioni (articoli, libri, depliant e così via) su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori descritti nel capitolato prestazionale, senza che ne sia avvisata la controparte e, per quanto riguarda l’Impresa aggiudicataria, senza avere ricevuto apposito benestare dall’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera di Padova. L’Istituto Oncologico Veneto pertanto farà allontanare i collaboratori dell’Impresa che violeranno queste disposizioni. L’appaltatore si impegna a mantenere il più stretto riserbo sui contenuti del presente contratto e su ogni informazione di natura non altrimenti accessibile al pubblico relativa alla stazione appaltante committente e/o alla realizzazione dell’opera che gli pervenga nello svolgimento dell'Incarico. Tale obbligo è assunto anche per conto dei dipendenti dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatoriviolazione della medesima.

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto