Common use of Rimborsi Clause in Contracts

Rimborsi. 1. Gli uffici dell’Agenzia, competenti in ragione del domicilio fiscale del contribuente, liquidano, d’ufficio o su richiesta del contribuente stesso, i rimborsi delle imposte versate in eccesso o non dovute. 2. Ove non diversamente stabilito dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l’Agenzia continua a erogare i rimborsi delle imposte secondo i criteri seguiti negli esercizi precedenti, ponendo il relativo onere a carico del bilancio dello Stato. 3. Qualora il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato comunichi che l’onere dei rimborsi di cui al comma 1 non possa più essere posto a carico del bilancio dello Stato, ai fini del recupero, da parte dell’Agenzia, degli importi anticipati ai sensi del comma 2, la Struttura di Gestione trattiene tali importi dalle somme da versare alla Regione in relazione ai pagamenti delle imposte effettuati dai contribuenti. 4. In deroga al punto n. 7 dell’allegato n. 2 al decreto dirigenziale 15 ottobre 1998, le disposizioni del comma 3 si applicano anche al recupero delle somme anticipate dall’Agenzia per ripianare i saldi negativi afferenti alla Regione, derivanti da compensazioni operate dai contribuenti in sede di versamento unitario, utilizzando crediti relativi alle imposte vantati nei confronti della Regione stessa.

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Sources: Convenzione, Convenzione Per La Gestione Dell’imposta Regionale Sulle Attività Produttive E Dell’addizionale Regionale All’imposta Sul Reddito Delle Persone Fisiche, Convenzione Per La Gestione Dell’imposta Regionale Sulle Attività Produttive E Dell’addizionale Regionale All’imposta Sul Reddito Delle Persone Fisiche

Rimborsi. 1. Gli uffici dell’AgenziaFermo restando che la presente Convenzione, competenti in ragione del domicilio fiscale del contribuentefinalizzata a realizzare una cooperazione reciproca tra le Parti, liquidanovolta a conseguire l’interesse pubblico comune di valutare strumenti di efficienza della spesa pubblica, d’ufficio o su richiesta del contribuente stessonon prevede corrispettivi a beneficio delle Parti stesse, il Commissario Straordinario rimborserà a SOSE i rimborsi costi diretti e indiretti sostenuti per la realizzazione delle imposte versate in eccesso o non dovuteattività, fra cui si intende compresa la remunerazione delle risorse professionali direttamente impegnate nella realizzazione delle attività. 2. Ove non diversamente stabilito Gli oneri di cui sopra, determinati in base agli effettivi costi diretti e indiretti sostenuti da SOSE in relazione a parametri quantitativi e temporali, già oggetto di congruità da parte delle Strutture MEF, saranno rimborsati sulla base di un apposito rendiconto finanziario e di documentazione a giustificazione della spesa relativa alle risorse strumentali acquisite. Il rimborso sarà liquidato in un’unica soluzione previa attestazione di regolare esecuzione delle attività, da rilasciarsi da parte del responsabile del procedimento entro 60 giorni decorrenti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Statocompimento dell’ultima fase di lavoro, l’Agenzia continua a erogare i rimborsi relativa alle “Analisi statistiche quantitative e qualitative delle imposte secondo i criteri seguiti negli esercizi precedenti, ponendo il relativo onere a carico del bilancio dello Statoinformazioni”. 3. Qualora il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato comunichi che l’onere Resta inteso che, comunque, l’ammontare massimo dei rimborsi previsti dal presente articolo non potrà eccedere l’importo di cui al comma 1 non possa più essere posto a carico del bilancio dello Stato€. 185.425, ai fini del recupero62, da parte dell’Agenziaoltre l’IVA, degli importi anticipati ai sensi del comma 2, la Struttura di Gestione trattiene tali importi dalle somme da versare alla Regione in relazione ai pagamenti delle imposte effettuati dai contribuenticome per legge. 4. In deroga al punto n. 7 dell’allegato n. 2 al decreto dirigenziale 15 ottobre 1998Le Parti si danno atto che i rimborsi di cui sopra tengono conto della effettiva ripartizione di compiti, le disposizioni del comma 3 si applicano anche al recupero delle somme anticipate dall’Agenzia attività e responsabilità facenti capo a ciascuna di esse per ripianare i saldi negativi afferenti alla Regione, derivanti da compensazioni operate dai contribuenti in sede di versamento unitario, utilizzando crediti relativi alle imposte vantati nei confronti l’esecuzione della Regione stessapresente Convenzione.

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Sources: Convenzione

Rimborsi. 1. Gli uffici dell’AgenziaFermo restando che la presente Convenzione, competenti in ragione del domicilio fiscale del contribuentefinalizzata a realizzare una cooperazione reciproca tra le Parti, liquidanovolta a conseguire l’interesse pubblico comune di valutare strumenti di efficienza della spesa pubblica, d’ufficio o su richiesta del contribuente stessonon prevede corrispettivi a beneficio delle Parti stesse, il Commissario Straordinario rimborserà a SOSE i rimborsi costi diretti e indiretti sostenuti per la realizzazione delle imposte versate in eccesso o non dovuteattività, fra cui si intende compresa la remunerazione delle risorse professionali direttamente impegnate nella realizzazione delle attività. 2. Ove non diversamente stabilito Gli oneri di cui sopra, determinati in base agli effettivi costi diretti e indiretti sostenuti da SOSE in relazione a parametri quantitativi e temporali, già oggetto di congruità da parte delle Strutture MEF, saranno rimborsati sulla base di un apposito rendiconto finanziario e di documentazione a giustificazione della spesa relativa alle risorse strumentali acquisite. Il rimborso sarà liquidato in un’unica soluzione previa attestazione di regolare esecuzione delle attività, da rilasciarsi da parte del responsabile del procedimento entro 60 giorni decorrenti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Statocompimento dell’ultima fase di lavoro, l’Agenzia continua a erogare i rimborsi relativa al “Report conclusivo di fine attività inerente ai dati contenuti nella piattaforma del Censimento delle imposte secondo i criteri seguiti negli esercizi precedenti, ponendo il relativo onere a carico del bilancio dello StatoOpere Pubbliche danneggiate dal sisma”. 3. Qualora il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato comunichi che l’onere Resta inteso che, comunque, l’ammontare massimo dei rimborsi previsti dal presente articolo non potrà eccedere l’importo di cui al comma 1 non possa più essere posto a carico del bilancio dello Stato€ 237.898,00 oltre IVA, ai fini del recupero, da parte dell’Agenzia, degli importi anticipati ai sensi del comma 2, la Struttura di Gestione trattiene tali importi dalle somme da versare alla Regione in relazione ai pagamenti delle imposte effettuati dai contribuenticome per legge. 4. In deroga al punto n. 7 dell’allegato n. 2 al decreto dirigenziale 15 ottobre 1998Le Parti si danno atto che i rimborsi di cui sopra tengono conto della effettiva ripartizione di compiti, le disposizioni del comma 3 si applicano anche al recupero delle somme anticipate dall’Agenzia attività e responsabilità facenti capo a ciascuna di esse per ripianare i saldi negativi afferenti alla Regione, derivanti da compensazioni operate dai contribuenti in sede di versamento unitario, utilizzando crediti relativi alle imposte vantati nei confronti l’esecuzione della Regione stessapresente Convenzione.

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Sources: Accordo Tra Il Commissario Straordinario E Il Ministero Dell’economia E Delle Finanze