REDDITO Clausole campione

REDDITO. Il richiedente deve avere un reddito I.S.E. (Indicatore della situazione economica), calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad € 35.000 oppure un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000, calcolato sempre ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
REDDITO. ATTENZIONE: Se il reddito, come dividendi o interessi viene pagato in relazione a ▇▇▇▇▇▇ per i quali il Cliente detiene una posizione di scoperto nel Credito Scritturale in quel momento, il Cliente deve a DEGIRO un importo pari all'importo lordo (cioè, prima della detrazione dell'imposta) di tale distribuzione.
REDDITO. Ai dipendenti monoreddito saranno attribuiti 5 punti.
REDDITO. Si considera reddito l'importo risultante dalla tabella a “Tempo Pieno” del C.C.N.L. per livello e classe di anzianità al 31/12 dell’anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda. Nel caso di coniugi o conviventi che lavorino entrambi in azienda si considera il reddito maggiore. Relativamente al reddito personale come sopra determinato, il punteggio viene considerato in misura inversamente proporzionale a quello percepito dal Dipendente nell’Area professionale B, posizione organizzativa 3 - ultima classe - arrotondato a € 516. Vale a dire che per ogni € 516 che il/la lavoratore/lavoratrice percepisce in meno rispetto a detta tabella sono attribuiti 0,33 punti in graduatoria.
REDDITO. Il richiedente deve essere titolare di una situazione economica con un I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00, ovvero reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore attuale I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00 (DPCM n. 159 del 2013 e s.m.i.)
REDDITO. Il nucleo familiare richiedente deve essere percettore di reddito. Tale reddito non deve superare € 45.779,00. Ai fini della determinazione del reddito convenzionale si sommano i redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi degli stessi. Dal reddito così determinato vengono detratti € 1.000,00 per ogni figlio e per ogni anziano ultrasessantaciquenne che risultino essere a carico. L’importo risultante viene ulteriormente abbattuto del 40%, qualora i redditi derivino interamente da lavoro dipendente, mentre tale riduzione non viene effettuata Nel caso di redditi misti le decurtazioni di cui sopra vengono operate solo nei confronti dei redditi da lavoro dipendente e quelli da lavoro autonomo vengono successivamente sommati per intero, decurtati dei soli contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori. Per l’individuazione dei redditi fiscalmente imponibili da presentare, la valutazione dei requisiti soggettivi verrà effettuata alla data di presentazione della domanda di partecipazione. Qualora quest’ultima ricada tra il 1° gennaio ed il 30 giugno, i beneficiari sono tenuti a dichiarare i redditi fiscalmente imponibili percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare due anni prima e dichiarati l’anno precedente. Qualora, invece, la suddetta data ricada tra il 1° luglio ed il 31 dicembre, il richiedente è tenuto a dichiarare i redditi fiscalmente imponibili percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare l’anno precedente e dichiarati nello stesso anno. Non sono inclusi nel computo complessivo dei redditi imponibili i sussidi o assegni percepiti in attuazione delle norme vigenti a sostegno di conviventi handicappati, invalidi o disabili. Tuttavia, qualora il reddito del nucleo familiare richiedente sia costituito solo da tali emolumenti, gli stessi vengono comunque considerati ai fini del possesso del requisito. Non si considerano percettori di reddito coloro che percepiscono esclusivamente reddito da fabbricati.
REDDITO. Alloggi destinati alla proprietà 33.1 Ai fini della valutazione della precedenza di cui all’art. 32, il “reddito imponibile annuo lordo” del richiedente singolo, ovvero del nucleo familiare inteso come somma dei vari componenti, dedotto dalla media degli ultimi tre anni disponibili (media dei 3 anni precedenti alla data del bando), dovrà essere non superiore al reddito massimo di €. 40.000,00, calcolato come dal successivo comma 33.2. Per i medesimi fini è altresì stabilito un limite di reddito minimo, in valore assoluto, sia per cittadini singoli che per nuclei familiari (come sopra intesi), pari ad €. 10.000,00, dedotto dalla media degli ultimi tre anni. 33.2 Ai fini della determinazione del limite di reddito massimo, le componenti del reddito derivante da pensione o lavoro dipendente concorrono nella misura del 60% del loro ammontare. Ai fini della determinazione del reddito convenzionale si detrae l’importo di €. 2.000,00 per il primo figlio fiscalmente a carico; per i figli fiscalmente a carico successivi al primo, tale importo si accresce secondo una progressione aritmetica in ragione di €. 500,00 al crescere di ogni termine della stessa (esempio 1° figlio €. 2.000,00, 2° figlio €. 2.500,00, 3° figlio €. 3.000,00, ecc.). 33.3 la condizione economica del nucleo familiare, determinata applicando il D. Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni, deve rientrare nei seguenti valori massimi dell'I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) e dell'I.S.E.E. (Indicatore di Situazione Economica Equivalente: - ISE non superiore a 60.000 Euro; - ISEE non superiore a 25.000 Euro. Il valore ISEE del nucleo familiare è aumentato del 20% per i nuclei costituiti da una sola persona, per quelli con presenza di un solo reddito da lavoro dipendente e/o da pensione. 33.4 I limiti di reddito indicati ai commi 33.1, 33.2 e 33.3, vengono aggiornati annualmente in base all’indice ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati (tali limiti potranno essere rivisti in linea generale, almeno ogni 5 anni). 33.5 Diversi limiti di reddito ed eventuali requisiti speciali possono essere previsti in funzione di finanziamenti agevolati dello Stato o di altri Enti e vengono stabiliti dagli Enti erogatori del contributo.
REDDITO. Il reddito del nucleo richiedente, calcolato sulla base degli Indicatori ISE (Indicatore Situazione Economica) e ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente),2 deve rispettare i seguenti valori: a) reddito ISE3: deve essere compreso fra Euro 13.000,00 e Euro 60.000,00 1 Per attività lavorativa principale si intende l’attività predominante dalla quale viene ricavato almeno il 50% del reddito globale quale risulta dalla posizione fiscale. 2 La normativa di riferimento per l’ISE e l’ISEE sono il DPCM 159/2013 e la L. 89 del 26/05/2016 di conversione del DL 42 del 29/03/2016, art. 2sexies. 3 Il reddito ISE verrà altresì utilizzato per determinare l’incidenza percentuale rispetto al canone di locazione stabilito per l’alloggio che non deve essere superiore al 30% del valore ISE del nucleo familiare richiedente.
REDDITO. Da a Aliquota totale % La tassazione delle persone giuridiche L'imposta sul valore aggiunto
REDDITO. TITOLO REDDITO POSSESSO CANONE DI AFFITTO CASI