Common use of Recesso e risoluzione Clause in Contracts

Recesso e risoluzione. 1. La risoluzione del contratto è disciplinata dalle disposizioni dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine, ai sensi dell’art. 108 – comma 3 – del D.Lgs. n. 50/2016, si considerano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le seguenti situazioni: a) l’eventuale ritardo nell’inizio dei lavori oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data del verbale di consegna dei lavori; b) l’eventuale ritardo nell’ultimazione dei lavori tale da determinare l’applicazione di penali di importo complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo di contratto; c) le gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza e salute in cantiere, nonché l’inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; d) la frode nell’esecuzione dei lavori e delle prestazioni oggetto del contratto; e) l’inadempimento alle disposizioni della direzione dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione; f) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; g) la sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; h) il rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; i) il subappalto non autorizzato, l’associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del contratto; l) la non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; m) la proposta motivata del coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 92, comma 1 - lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008; n) la perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione; o) la violazione delle disposizioni della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

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Sources: Contratto d'Appalto

Recesso e risoluzione. 1La VUS SpA si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere in ogni momento dal presente contratto, spettando in tale caso all’appaltatore le voci di cui all’art. La 134 del D.Lgs. 163/2006. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto è disciplinata dalle disposizioni dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine, ai sensi dell’art. 108 – comma 3 – del D.Lgs. n. 50/2016, si considerano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le nei seguenti situazionicasi: a) l’eventuale ritardo nell’inizio dei lavori oltre 15 (quindici) giorni naturali quando la VUS SpA e consecutivi rispetto all’appaltatore del servizio per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l’appaltatore, ha diritto alla data del verbale di consegna dei lavorirestituzione della cauzione definitiva; b) l’eventuale ritardo nell’ultimazione dei lavori tale per cessione del contratto da determinare l’applicazione di penali di importo complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo di contrattoparte dell’appaltatore del servizio; la VUS SpA incamera la cauzione definitiva; c) le gravi per frode, grave negligenza e ripetute violazioni inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni in materia condizioni sottoscritte, la VUS SpA incamera la cauzione definitiva, salva l’applicazione delle previste penali e l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di sicurezza prezzo conseguente al medesimo; d) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 20 per cento dell’importo contrattuale, la VUS SpA incamera la cauzione definitiva, salvo l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo; e) negli altri casi previsti dal presente capitolato e salute in cantieredalla vigente normativa. f) manifesta incapacità/inidoneità, nonché l’inadempienza anche solo legale, nell’esecuzione del servizio da parte dell’appaltatore del servizio ; la VUS SpA incamera la cauzione definitiva . g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro luogo del servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale; d) la frode nell’esecuzione dei lavori e delle prestazioni oggetto del contratto; e) l’inadempimento alle disposizioni della direzione dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione; f) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; g) la sospensione dei lavori personale da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;dell’appaltatore del servizio; la VUS SpA incamera la cauzione definitiva . h) il rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; i) il subappalto non autorizzato, l’associazione associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del contratto;; la VUS SpA incamera la cauzione definitiva . li) la non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; m) la proposta motivata del coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 92, comma 1 - lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008; n) la perdita, da parte dell’appaltatoredell’appaltatore del servizio, dei requisiti per l’esecuzione dei lavoril'esecuzione di appalti pubblici, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione amministrazione; la VUS SpA incamera la cauzione definitiva . j) esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite dall’appaltatore senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.a. non garantendo quindi la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010); la VUS incamera la cauzione definitiva. k) sentenze passate in giudicato per reati di usura e riciclaggio nei confronti dei soggetti dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 o dai procuratori speciali muniti di apposita procura qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dei requisiti previsti In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa dell’appaltatore del servizio, la VUS ha la facoltà di affidare a terzi il servizio, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006. All’appaltatore del servizio inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla VUS rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime l’appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per contrarre con i fatti che hanno motivato la Pubblica Amministrazione; o) risoluzione. In caso di recesso unilaterale dell’appaltatore del servizio, il medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento, e la violazione delle disposizioni della legge n. 136/2010 VUS è titolata ad incamerare, la cauzione definitiva fino alla concorrenza del danno accertato. Si precisa che in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.tutti i casi sopra precisati la cauzione definitiva sarà incamerata per intero salvi gli eventuali conguagli

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Sources: Servizio Di Manutenzione Del Verde

Recesso e risoluzione. 1E' facoltà di Zètema recedere unilateralmente dal contratto di appalto per l’affidamento del servizio in oggetto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante semplice preavviso da comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. La risoluzione 1671 c.c.. In tal caso l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate e riconosciute dalla Società fino alla data della comunicazione del recesso, con espressa esclusione della possibilità di richiedere qualsivoglia compenso aggiuntivo a qualsiasi titolo. Zètema si riserva, altresì, la facoltà di risolvere di diritto il contratto è disciplinata dalle disposizioni dell’artex art. 108 1456 c.c. per inadempimento dell'Appaltatore, fatta salva l'azione per il risarcimento del D.Lgs. n. 50/2016. A tal finemaggior danno subito, ai sensi dell’art. 108 – comma 3 nei seguenti casi: • accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri; • qualora l’Appaltatore venga dichiarato fallito, ovvero sia sottoposto a procedure concorsuali, o assoggettato ad amministrazione controllata o concordato preventivo, ovvero a seguito di cancellazione dalla Camera di Commercio; • cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società appaltante; • affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del D.Lgs. n. 50/2016Contratto, si considerano grave inadempimento alle obbligazioni contrattualioppure cessione non autorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti ovvero conferimento, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioniin qualsiasi modo e forma, le seguenti situazioni: a) l’eventuale ritardo nell’inizio dei lavori oltre 15 di procure all’incasso; • mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (quindicidieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società appaltante; • qualora l’Appaltatore incorra in una delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d’appalto di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016; • mancato rispetto alla data del verbale nei confronti dei propri dipendenti delle condizioni previste dal CCNL di consegna dei lavori; b) l’eventuale ritardo nell’ultimazione dei lavori tale da determinare l’applicazione di penali di importo complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo di contratto; c) le gravi categoria e ripetute violazioni delle prescrizioni disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva; • ogniqualvolta, nei confronti dell’Appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’Appaltatore con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p; • violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e salute in cantiere, nonché l’inadempienza accertata alle norme trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti da parte dell’Appaltatore. L’eventuale dichiarazione di legge sulla prevenzione degli infortunirisoluzione ovvero di recesso sarà inviata con raccomandata a/r. In tali casi, la sicurezza sul lavoro risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società appaltante. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa della Società appaltante, l’Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo i corrispettivi e le assicurazioni obbligatorie del personale; d) la frode nell’esecuzione dei lavori modalità di fatturazione e delle prestazioni oggetto del contratto; e) l’inadempimento alle disposizioni della direzione dei lavori riguardo ai tempi pagamento previsti nel Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di esecuzione; f) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; g) la sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; h) il rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; i) il subappalto non autorizzato, l’associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del contratto; l) la non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; m) la proposta motivata del coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 92, comma 1 - lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008; n) la perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile. In caso di risoluzione del Contratto, Zètema si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione; o) la violazione delle disposizioni danni, nonché di rivalersi sull’importo della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.cauzione definitiva prestata

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Sources: Telecommunications

Recesso e risoluzione. 1E' facoltà di Zètema recedere unilateralmente dal contratto di appalto per l’affidamento del servizio in oggetto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante semplice preavviso da comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. La risoluzione 1671 c.c.. In tal caso l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate e riconosciute dalla Società fino alla data della comunicazione del recesso, con espressa esclusione della possibilità di richiedere qualsivoglia compenso aggiuntivo a qualsiasi titolo. Zètema si riserva, altresì, la facoltà di risolvere di diritto il contratto è disciplinata dalle disposizioni dell’artex art. 108 1456 c.c. per inadempimento dell'Appaltatore, fatta salva l'azione per il risarcimento del D.Lgs. n. 50/2016. A tal finemaggior danno subito, ai sensi dell’art. 108 – comma 3 – del D.Lgs. n. 50/2016nei seguenti casi: • qualora l’Affidatario venga dichiarato fallito, si considerano ovvero sia sottoposto a procedure concorsuali, o assoggettato ad amministrazione controllata o concordato preventivo, ovvero a seguito di cancellazione dalla Camera di Commercio; • accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattualidegli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, tale da compromettere anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri; • cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la buona riuscita Società appaltante; • a seguito dell’applicazione di sei penali; • mancato rispetto nei confronti dei propri dipendenti delle prestazionicondizioni previste dal CCNL di categoria, le seguenti situazioni: a) l’eventuale ritardo nell’inizio dei lavori oltre 15 (quindici) giorni naturali nonché delle disposizioni legislative e consecutivi rispetto alla data del verbale di consegna dei lavori; b) l’eventuale ritardo nell’ultimazione dei lavori tale da determinare l’applicazione di penali di importo complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo di contratto; c) le gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni regolamentari vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; • nel caso in cantiere, nonché l’inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, cui sia stata escussa la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; d) la frode nell’esecuzione dei lavori e delle prestazioni oggetto del contratto; e) l’inadempimento alle disposizioni della direzione dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione; f) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; g) la sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; h) il rallentamento dei lavori, senza giustificato motivocauzione definitiva, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; i) il subappalto tutto o in parte, e l’Appaltatore non autorizzato, l’associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del contratto; l) la non rispondenza dei beni forniti alle specifiche abbia provveduto a ricostituirla nel termine di contratto e allo scopo dell’opera; m) la proposta motivata del coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 92, comma 1 - lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008; n) la perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione; o) la violazione delle disposizioni della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari10 giorni.

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Sources: Telecommunications

Recesso e risoluzione. 1La STAZIONE APPALTANTE si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere in ogni momento dal presente contratto, spettando in tale caso all’appaltatore le voci di cui all’art. La 134 del D.Lgs. 163/2006. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto è disciplinata dalle disposizioni dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine, ai sensi dell’art. 108 – comma 3 – del D.Lgs. n. 50/2016, si considerano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le nei seguenti situazionicasi: a) l’eventuale ritardo nell’inizio dei lavori oltre 15 (quindici) giorni naturali quando la STAZIONE APPALTANTE e consecutivi rispetto l’appaltatore del servizio per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l’appaltatore, ha diritto alla data del verbale di consegna dei lavorirestituzione della cauzione definitiva; b) l’eventuale ritardo nell’ultimazione dei lavori tale per cessione del contratto da determinare l’applicazione di penali di importo complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo di contrattoparte dell’appaltatore del servizio; la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva; c) le gravi per frode, grave negligenza e ripetute violazioni inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni in materia condizioni sottoscritte, la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva, salva l’applicazione delle previste penali e l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di sicurezza prezzo conseguente al medesimo; d) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva, salvo l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo; e) negli altri casi previsti dal presente capitolato e salute in cantieredalla vigente normativa. f) manifesta incapacità o inidoneità, nonché l’inadempienza anche solo legale, nell’esecuzione del servizio da parte dell’appaltatore del servizio; la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva. g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro luogo del servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale; d) la frode nell’esecuzione dei lavori e delle prestazioni oggetto del contratto; e) l’inadempimento alle disposizioni della direzione dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione; f) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; g) la sospensione dei lavori personale da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;del appaltatore del servizio; la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva . h) il rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; i) il subappalto non autorizzato, l’associazione associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del contratto;; la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva . li) la non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; m) la proposta motivata del coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 92, comma 1 - lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008; n) la perdita, da parte dell’appaltatoredell’appaltatore del servizio, dei requisiti che ne hanno permesso di concorrere alla gara. j) esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite dall’appaltatore senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.a. non garantendo quindi la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010); la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva. k) sentenze passate in giudicato per l’esecuzione reati di usura e riciclaggio nei confronti dei lavorisoggetti dai soggetti previsti dall’articolo 38, quali il fallimento comma 1 lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 o dai procuratori speciali muniti di apposita procura qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione documentazione amministrativa e/o dei requisiti previsti dell’offerta; la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva . In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa dell’appaltatore del servizio, la STAZIONE APPALTANTE ha la facoltà di affidare a terzi il servizio, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006. All’appaltatore del servizio inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla STAZIONE APPALTANTE rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime l’appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per contrarre con i fatti che hanno motivato la Pubblica Amministrazione; o) risoluzione. In caso di recesso unilaterale dell’appaltatore del servizio, il medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento, e la violazione delle disposizioni della legge n. 136/2010 STAZIONE APPALTANTE è titolata ad incamerare, la cauzione definitiva fino alla concorrenza del danno accertato. Si precisa che in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.tutti i casi sopra precisati la cauzione definitiva sarà incamerata per intero salvi gli eventuali conguagli

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Sources: Accordo Quadro

Recesso e risoluzione. 1La VUS si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere in ogni momento dal presente contratto, spettando in tale caso all’Appaltatore le voci di cui all’art. La 134 del D.Lgs. 163/2006. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto è disciplinata dalle disposizioni dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine, ai sensi dell’art. 108 – comma 3 – del D.Lgs. n. 50/2016, si considerano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le nei seguenti situazionicasi: a) l’eventuale ritardo nell’inizio dei lavori oltre 15 (quindici) giorni naturali quando la VUS e consecutivi rispetto all’Appaltatore del servizio per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l’Appaltatore, ha diritto alla data del verbale di consegna dei lavorirestituzione della cauzione definitiva; b) l’eventuale ritardo nell’ultimazione dei lavori tale per cessione del contratto da determinare l’applicazione di penali di importo complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo di contrattoparte dell’Appaltatore del servizio; la VUS incamera la cauzione definitiva; c) le gravi per frode, grave negligenza e ripetute violazioni inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni in materia condizioni sottoscritte, la VUS incamera la cauzione definitiva, salva l’applicazione delle previste penali e l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di sicurezza prezzo conseguente al medesimo; d) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, la VUS incamera la cauzione definitiva, salvo l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo; e) negli altri casi previsti dal presente Capitolato e salute in cantieredalla vigente normativa. f) manifesta incapacità o inidoneità, nonché l’inadempienza anche solo legale, nell’esecuzione del servizio da parte dell’Appaltatore del servizio; la VUS incamera la cauzione definitiva. g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro luogo del servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale; d) la frode nell’esecuzione dei lavori e delle prestazioni oggetto del contratto; e) l’inadempimento alle disposizioni della direzione dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione; f) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; g) la sospensione dei lavori personale da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;del Appaltatore del servizio; la VUS incamera la cauzione definitiva . h) il rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; i) il subappalto non autorizzato, l’associazione associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del contratto;; la VUS incamera la cauzione definitiva . li) la non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; m) la proposta motivata del coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 92, comma 1 - lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008; n) la perdita, da parte dell’appaltatoredell’Appaltatore del servizio, dei requisiti che ne hanno permesso di concorrere alla gara. j) esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite dall’Appaltatore senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.a. non garantendo quindi la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010); la VUS incamera la cauzione definitiva. k) sentenze passate in giudicato per l’esecuzione reati di usura e riciclaggio nei confronti dei lavorisoggetti dai soggetti previsti dall’articolo 38, quali il fallimento comma 1 lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 o dai procuratori speciali muniti di apposita procura qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione documentazione amministrativa e/o dei requisiti previsti dell’offerta; la VUS incamera la cauzione definitiva . In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa dell’Appaltatore del servizio, la VUS ha la facoltà di affidare a terzi il servizio, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006. All’Appaltatore del servizio inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla VUS rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per contrarre con i fatti che hanno motivato la Pubblica Amministrazione; o) risoluzione. In caso di recesso unilaterale dell’Appaltatore del servizio, il medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento, e la violazione delle disposizioni della legge n. 136/2010 VUS è titolata ad incamerare, la cauzione definitiva fino alla concorrenza del danno accertato. Si precisa che in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.tutti i casi sopra precisati la cauzione definitiva sarà incamerata per intero salvi gli eventuali conguagli

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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Stampa E Gestione Documentale

Recesso e risoluzione. 120.1 L’Acquirente ha diritto, in qualunque momento e senza giu- stificazione, di recedere dal Contratto in toto o in parte dando al Venditore un preavviso scritto in base al quale tutte le opere previste dal Contratto dovranno essere interrotte. La risoluzione L’Acquirente si impegna a corrispondere al Venditore una compensazione equa e ragionevole per il lavoro in fase di svolgimento al momento del contratto è disciplinata dalle disposizioni dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. A tal finerecesso; tale compensazione esclude ogni mancato guadagno o perdita consequenziale. 20.2 L’Acquirente ha diritto, ai sensi dell’art. 108 – comma 3 – del D.Lgs. n. 50/2016in qualunque momento, si considerano grave inadempimento alle obbligazioni contrattualidi risolvere il Contratto previa comunicazione scritta al Venditore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le seguenti situazioniladdove: (a) l’eventuale ritardo nell’inizio dei lavori oltre 15 (quindici) il Venditore non abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e non abbia posto rimedio entro 14 giorni naturali e consecutivi rispetto alla data del verbale di consegna dei lavoridalla relativa notifica dell’Acquirente; (b) l’eventuale ritardo nell’ultimazione dei lavori tale da determinare l’applicazione venga intrapresa un’azione esecutiva o di penali di importo complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo di contrattoconservazione del patrimonio sui beni del Venditore; (c) le gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni venga intrapresa una procedura fallimentare o concorsuale contro il Venditore, venga raggiunto un accordo con i creditori o il Venditore venga messo in materia liquidazione, tranne il caso di sicurezza e salute in cantiereliqui- dazione volontaria al solo scopo di riorganizzazione o fusione, nonché l’inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie o venga avviata qualsiasi procedura legale relativamente all’insol- venza del personaleVenditore; (d) il Venditore cessi o intenda cessare di svolgere la frode nell’esecuzione dei lavori e delle prestazioni oggetto del contratto;propria atti- vità; o (e) l’inadempimento alle disposizioni della direzione dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione; f) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; g) la sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; h) il rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, posizione finanziaria del Venditore si deteriori in misura tale da pregiudicare pregiudicare, secondo il ragionevole giudizio dell’Acquirente, la realizzazione dei lavori nei termini capacità del Venditore di adempiere adeguatamente ai propri obblighi previsti dal contratto;Contratto. i) il subappalto 20.3 La risoluzione del Contratto, per qualunque causa avvenga, non autorizzatopregiudica i diritti e i doveri dell’Acquirente maturati prima della risoluzione. Gli obblighi previsti agli articoli 1, l’associazione in partecipazione16, la cessione anche parziale 18 e 24 rimangono validi ed applicabili indipendentemente dalla risolu- zione del contratto; l) la non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; m) la proposta motivata del coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 92, comma 1 - lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008; n) la perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione; o) la violazione delle disposizioni della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziariContratto.

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Sources: Condizioni Generali Di Acquisto

Recesso e risoluzione. 1Qualora la consegna della porzione dell’immobile di cui alla lettera b) del precedente Art. La risoluzione del contratto è disciplinata dalle disposizioni dell’art3 ritardi più di tre anni, il Concessionario avrà la facoltà di risolvere il rapporto. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. A In tal fine, ai sensi dell’art. 108 – comma 3 – del D.Lgs. n. 50/2016, si considerano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazionicaso, le parti costituiranno d’intesa un collegio tecnico per la quantificazione del valore dei lavori che il Concessionario avrà realizzato sull’immobile e che l’Amministrazione comunale si farà carico di rimborsare in misura pari ai due terzi del medesimo. Qualora il Concessionario intenda recedere dalla concessione, dovrà dare al Concedente un preavviso di almeno 12 mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione e al momento della riconsegna dell’immobile sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale a valere sulla cauzione di cui all’art.14, di un importo pari al canone annuo di concessione con riferimento al periodo in corso a quel momento. Nei casi di recesso di cui al presente articolo, il Concessionario sarà tenuto alla immediata restituzione, senza che possa vantare pretesa alcuna, a qualsivoglia titolo. Il Concedente avrà titolo a dichiarare la risoluzione della presente concessione anche nei seguenti situazionicasi: a) l’eventuale ritardo nell’inizio dei lavori oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data del verbale nelle ipotesi di consegna dei lavoriviolazione degli obblighi di cui al precedente Art. 6; b) l’eventuale ritardo nell’ultimazione dei lavori tale da determinare l’applicazione frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi stabiliti dalla presente concessione e nell'adempimento di penali di importo complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo di contrattoquanto disposto dagli atti della procedura ad evidenza pubblica e del progetto presentato; c) le gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza e salute in cantiere, nonché l’inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, qualora non sia prestata la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personalecauzione; d) la frode nell’esecuzione dei lavori e delle prestazioni oggetto qualora il Concessionario rimanga inadempiente al pagamento del contrattocanone di concessione come indicato all’Art.5; e) l’inadempimento alle disposizioni della direzione dei lavori riguardo ai tempi in caso di esecuzionemancata sottoscrizione delle polizze assicurative; f) la manifesta incapacità qualora vengano riscontrati gravi ritardi, gravi carenze, omissioni nella esecuzione delle manutenzioni e/o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavoriil mancato adeguamento alla normativa sopravvenuta del bene oggetto della presente concessione; g) nelle ipotesi di risoluzione suddette il Concedente, valutate le circostanze, potrà fissare un ulteriore periodo di tempo al Concessionario per adempiere, trascorso infruttuosamente il quale, la sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;concessione si intenderà “ipso iure” risolta. h) nelle predette ipotesi di risoluzione il rallentamento dei lavoriConcessionario sarà tenuto al pagamento, senza giustificato motivoa titolo di penale, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; i) il subappalto non autorizzato, l’associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del contratto; l) la non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; m) la proposta motivata del coordinatore della sicurezza nella fase un importo pari alla cauzione di esecuzione ai sensi dell’articolo 92, comma 1 - lettera e), del D.Lgscui al precedente Art. n. 81/2008; n) la perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione; o) la violazione delle disposizioni della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari14 oltre al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

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Sources: Convenzione Di Concessione

Recesso e risoluzione. 1E' facoltà di Zètema recedere unilateralmente dal contratto di appalto per l’affidamento del servizio in oggetto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante semplice preavviso da comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. La risoluzione 1671 c.c.. In tal caso l’Affidatario avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate e riconosciute dalla Società fino alla data della comunicazione del recesso, con espressa esclusione della possibilità di richiedere qualsivoglia compenso aggiuntivo a qualsiasi titolo. Zètema si riserva, altresì, la facoltà di risolvere di diritto il contratto è disciplinata dalle disposizioni dell’artex art. 108 1456 c.c. per inadempimento dell'Affidatario, fatta salva l'azione per il risarcimento del D.Lgs. n. 50/2016. A tal finemaggior danno subito, ai sensi dell’art. 108 – comma 3 – del D.Lgs. n. 50/2016nei seguenti casi: • qualora l’Affidatario venga dichiarato fallito, si considerano ovvero sia sottoposto a procedure concorsuali, o assoggettato ad amministrazione controllata o concordato preventivo, ovvero a seguito di cancellazione dalla Camera di Commercio; • accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattualidegli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, tale da compromettere anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri; • cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la buona riuscita Società appaltante; • a seguito dell’applicazione di dieci penali; • mancato rispetto nei confronti dei propri dipendenti delle prestazionicondizioni previste dal CCNL di categoria, le seguenti situazioni: a) l’eventuale ritardo nell’inizio dei lavori oltre 15 (quindici) giorni naturali nonché delle disposizioni legislative e consecutivi rispetto alla data del verbale di consegna dei lavori; b) l’eventuale ritardo nell’ultimazione dei lavori tale da determinare l’applicazione di penali di importo complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo di contratto; c) le gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni regolamentari vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; • nel caso in cantiere, nonché l’inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, cui sia stata escussa la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; d) la frode nell’esecuzione dei lavori e delle prestazioni oggetto del contratto; e) l’inadempimento alle disposizioni della direzione dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione; f) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; g) la sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; h) il rallentamento dei lavori, senza giustificato motivocauzione definitiva, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; i) il subappalto tutto o in parte, e l’Affidatario non autorizzato, l’associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del contratto; l) la non rispondenza dei beni forniti alle specifiche abbia provveduto a ricostituirla nel termine di contratto e allo scopo dell’opera; m) la proposta motivata del coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 92, comma 1 - lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008; n) la perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione; o) la violazione delle disposizioni della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari10 giorni.

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Sources: Service Agreement

Recesso e risoluzione. 1La VUS si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere in ogni momento dal presente contratto, spettando in tale caso all’appaltatore le voci di cui all’art. La 134 del D.Lgs. 163/2006. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto è disciplinata dalle disposizioni dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine, ai sensi dell’art. 108 – comma 3 – del D.Lgs. n. 50/2016, si considerano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le nei seguenti situazionicasi: a) l’eventuale ritardo nell’inizio dei lavori oltre 15 (quindici) giorni naturali quando la VUS e consecutivi rispetto all’appaltatore del servizio per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l’appaltatore, ha diritto alla data del verbale di consegna dei lavorirestituzione della cauzione definitiva; b) l’eventuale ritardo nell’ultimazione dei lavori tale per cessione del contratto da determinare l’applicazione di penali di importo complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo di contrattoparte dell’appaltatore del servizio; la VUS incamera la cauzione definitiva; c) le gravi per frode, grave negligenza e ripetute violazioni inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni in materia condizioni sottoscritte, la VUS incamera la cauzione definitiva, salva l’applicazione delle previste penali e l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di sicurezza prezzo conseguente al medesimo; d) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, la VUS incamera la cauzione definitiva, salvo l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo; e) negli altri casi previsti dal presente Capitolato e salute in cantieredalla vigente normativa. f) manifesta incapacità o inidoneità, nonché l’inadempienza anche solo legale, nell’esecuzione del servizio da parte dell’appaltatore del servizio; la VUS incamera la cauzione definitiva. g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro luogo del servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale; d) la frode nell’esecuzione dei lavori e delle prestazioni oggetto del contratto; e) l’inadempimento alle disposizioni della direzione dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione; f) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; g) la sospensione dei lavori personale da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;del appaltatore del servizio; la VUS incamera la cauzione definitiva . h) il rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; i) il subappalto non autorizzato, l’associazione associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del contratto;; la VUS incamera la cauzione definitiva . li) la non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; m) la proposta motivata del coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 92, comma 1 - lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008; n) la perdita, da parte dell’appaltatoredell’appaltatore del servizio, dei requisiti che ne hanno permesso di concorrere alla gara. j) esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite dall’appaltatore senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.a. non garantendo quindi la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010); la VUS incamera la cauzione definitiva. k) sentenze passate in giudicato per l’esecuzione reati di usura e riciclaggio nei confronti dei lavorisoggetti dai soggetti previsti dall’articolo 38, quali il fallimento comma 1 lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 o dai procuratori speciali muniti di apposita procura qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione documentazione amministrativa e/o dei requisiti previsti dell’offerta; la VUS incamera la cauzione definitiva . In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa dell’appaltatore del servizio, la VUS ha la facoltà di affidare a terzi il servizio, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006. All’appaltatore del servizio inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla VUS rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime l’appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per contrarre con i fatti che hanno motivato la Pubblica Amministrazione; o) risoluzione. In caso di recesso unilaterale dell’appaltatore del servizio, il medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento, e la violazione delle disposizioni della legge n. 136/2010 VUS è titolata ad incamerare, la cauzione definitiva fino alla concorrenza del danno accertato. Si precisa che in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.tutti i casi sopra precisati la cauzione definitiva sarà incamerata per intero salvi gli eventuali conguagli

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Sources: Capitolato d'Oneri