Recesso e risoluzione. 1. Le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra parte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di 90 giorni. 2. Il recesso non ha effetto che per l’avvenire e non incide sulla parte di contratto già eseguita. 3. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, il Committente è obbligato nei confronti del Contraente per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al Committente. 4. In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite, il Contraente si riserva il diritto di sospendere l’attività di ricerca, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso i termini relativi all’esecuzione dell’attività di ricerca sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione. 5. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente contratto si risolve di diritto nei seguenti casi: a. Violazione degli obblighi di riservatezza; b. Variazione unilaterale e non concordata del programma di ricerca; c. Inadempimento o mancato pagamento del Committente. La parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l’intenzione di avvalersi della presente clausola. 6. In caso di risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento del Committente, quest’ultimo è tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Contraente, al riconoscimento del maggior danno da quest’ultimo patito.
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Sources: Consulting Agreement, Research Contract
Recesso e risoluzione. 1. Le parti Parti hanno facoltà di recedere dal presente contrattoAccordo solamente per giustificati motivi o di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra parte Parte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di 90 giorni.
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non ha hanno effetto che per l’avvenire e non incide incidono sulla parte di contratto Accordo già eseguita.
3. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, il Committente la Società è obbligato obbligata nei confronti del Contraente Politecnico per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al CommittentePolitecnico alla Società.
4. In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite, il Contraente si riserva il diritto di sospendere l’attività di ricerca, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso i termini relativi all’esecuzione dell’attività di ricerca sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione.
5. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente contratto Accordo si risolve di diritto nei seguenti casi:
a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
b. Variazione unilaterale e non concordata del programma di ricercadell’oggetto;
c. Inadempimento o mancato pagamento del Committentedella Società con particolare riferimento agli impegni anche economici di cui all’Allegato 1. La parte Parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l’intenzione di avvalersi della presente clausola.
6. In caso di risoluzione del contratto dell’Accordo ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento del Committentedella Società, quest’ultimo quest’ultima è tenutotenuta, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal ContraentePolitecnico, al riconoscimento del maggior danno da quest’ultimo patito.
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Sources: Partnership Agreements
Recesso e risoluzione. 1. Le parti hanno facoltà di recedere dal presente contrattoContratto solamente per giustificati motivi o di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra parte a controparte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di 90 giorni.
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non ha hanno effetto che per l’avvenire e non incide incidono sulla parte di contratto Contratto già eseguita.
3. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, il Committente è obbligato nei confronti del Contraente per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al Committente.
4. In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite, il Contraente si riserva il diritto di sospendere l’attività di ricercaconsulenza, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso i termini relativi all’esecuzione dell’attività di ricerca consulenza sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione.
5. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente contratto Contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
b. Variazione unilaterale e non concordata del programma di ricercadell’oggetto;
c. Inadempimento o mancato pagamento del Committente. La parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l’intenzione di avvalersi della presente clausola.
6. In caso di risoluzione del contratto Contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento del Committente, quest’ultimo è tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Contraente, al riconoscimento del maggior danno da quest’ultimo patito.
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Sources: Consulting Agreement
Recesso e risoluzione. 1. Le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra parte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di 90 almeno sette giorni.
2. Il recesso non ha effetto che per l’avvenire e non incide sulla parte di contratto già eseguita.
3. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, il Committente è obbligato nei confronti del Contraente per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recessorecesso e comunque previa valutazione della documentazione da parte del Committente. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al Committente.
4. In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite, il Contraente si riserva il diritto di sospendere l’attività di ricerca, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso i termini relativi all’esecuzione dell’attività di ricerca sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione.
5. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
b. Variazione unilaterale e non concordata del programma delle attività di ricercacui all’allegato tecnico;
c. Inadempimento o mancato pagamento del Committente.
d. inadempimento, incompletezza e/o mancata consegna degli elaborati da parte del Contraente. La parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l’intenzione di avvalersi della presente clausola.
65. In caso di risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento del Committente/Contraente, quest’ultimo è tenutole parti sono tenute, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Contraentedalla controparte, al riconoscimento del maggior danno da quest’ultimo quest’ultima patito.
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Sources: Consultancy Agreement
Recesso e risoluzione. 14.1 Il Cliente che abbia aderito all’offerta di cui all’art. Le parti hanno facoltà 2.2 fatta eccezione per il sub 2.2 m) che
4.2 Ad integrazione di recedere quanto contenuto nel Contratto di Abbonamento o nel Contratto ADSL o dal presente contratto. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra parte con raccomandata A/R Contratto Telefono Fisso o PECnel Contratto Prepagato, con preavviso minimo il Contratto si intenderà risolto di 90 giorni.
2. Il recesso non ha effetto che per l’avvenire e non incide sulla parte di contratto già eseguita.
3. In caso di recesso diritto ai sensi del comma precedente, il Committente è obbligato nei confronti del Contraente per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione gli effetti di recessocui all’art. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al Committente.1456 c.c:
4. In caso di (i) a seguito del mancato pagamento alle scadenze pattuitedi una o più rate del terminale o di uno o più corrispettivi ogni 4 settimane previsti dal piano scelto entro il termine essenziale di scadenza del pagamento, (ii) qualora il Contraente Cliente non sia più comunque direttamente o indirettamente riconducibile al soggetto giuridico che ha concluso il presente Contratto. Nei casi di cui al presente paragrafo sub i) e ii) che precedono il Cliente sarà tenuto a corrispondere a Vodafone, immediatamente ed in un’unica soluzione, tutte le rate mancanti, fatto salvo il maggior danno eventualmente subito da Vodafone. Vodafone si riserva la facoltà, in alternativa a quanto indicato nel periodo che precede, di risolvere il diritto presente Contratto unilateralmente e di sospendere l’attività di ricercadiritto, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso i termini relativi all’esecuzione dell’attività di ricerca sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione.
5. Ai ai sensi dell’art. 1456 c.c., prima che sia trascorso un numero di rinnovi da 4 settimane pari a quanto indicato nella sezione offerta del modulo di adesione alla voce “rate ogni 4 settimane” del presente modulo, decorsi 10 (dieci) giorni dal preavviso comunicato al Cliente a mezzo di lettera raccomandata. Ove Vodafone si avvalga di tale facoltà, gli effetti della risoluzione retroagiranno alla data di conclusione del presente Contratto e Vodafone pertanto tornerà in proprietà del terminale, con diritto della stessa di trattenere o richiedere il presente contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
b. Variazione unilaterale e non concordata del programma di ricerca;
c. Inadempimento o mancato pagamento del Committente. La parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l’intenzione di avvalersi delle rate dovute dal Cliente fino al momento della presente clausola.
6. In caso di risoluzione del contratto ai sensi della Contratto da parte di Vodafone, a titolo di corrispettivo per l’uso del terminale. Il recesso dal presente clausola oContratto potrà essere esercitato con le medesime modalità indicate rispettivamente nel Contratto d’Abbonamento, comunquenel Contratto ADSL, di risoluzione per inadempimento del Committente, quest’ultimo è tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Contraente, al riconoscimento del maggior danno da quest’ultimo patitonel Contratto Prepagato o nel Contratto Telefono Fisso.
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Sources: Condizioni Di Contratto Modulo Telefono a Rate Addebito Diretto Su C/C
Recesso e risoluzione. 1. Le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra parte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di 90 giorni.
2. Il recesso non ha effetto che per l’avvenire e non incide sulla parte di contratto già eseguita.
3. In caso di recesso la parte recedente dovrà darne comunicazione scritta mediante lettera raccomandata da inviarsi all’altra parte almeno 30 giorni prima della data fissata per la risoluzione del contratto. In ogni caso le parti si atterranno a quanto previsto dall’art. 2237 C.C.; in particolare, rimane inteso che nel caso il Comune di Ferrara intenda recedere dal presente affidamento ai sensi del I° comma precedentedell’art. 2237 C.C. all’affidatario competerà esclusivamente il compenso per l’opera svolta che, il Committente è obbligato nei confronti del Contraente per ai predetti fini, le spese sostenute e per quelle impegnateparti concordemente ed anticipatamente dichiarano di voler parametrare ai documenti effettivamente consegnati. Qualora sia l’affidatario a recedere, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al Committente.
4. In in caso di mancato pagamento alle scadenze pattuitepreavviso egli sarà tenuto a corrispondere al Comune di Ferrara un indennizzo pari ad Euro 30,00 (trenta/00) per ogni giorno di mancato preavviso. Qualora l’affidatario intendesse disdire il contratto prima della relativa scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. In questo caso nulla è dovuto all’affidatario per gli investimenti messi in atto per l’attivazione del contratto. A fronte di inadempienze contrattuali dell’affidatario o di inadeguatezza delle certificazioni presentate, il Contraente si riserva Comune invierà una contestazione d’addebito assegnando un termine per l’adempimento che terrà conto delle scadenze di cui all’art. 1. Resta peraltro salva la facoltà delle parti di esperire, ove ne ricorrano i presupposti, tutti gli altri rimedi contrattuali previsti ed, in particolare, quelli contemplati dalla legge per il diritto di sospendere l’attività di ricerca, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso i termini relativi all’esecuzione dell’attività di ricerca sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione.
5. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
b. Variazione unilaterale e non concordata del programma di ricerca;
c. Inadempimento o mancato pagamento del Committente. La parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l’intenzione di avvalersi della presente clausola.
6. In caso di risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento del Committente, quest’ultimo è tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Contraente, al riconoscimento del maggior danno da quest’ultimo patitoinadempimento.
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Sources: Capitolato Speciale
Recesso e risoluzione. 1. Le parti hanno facoltà di Ciascuna parte può recedere dal presente contrattocontratto con effetto immediato e con adeguata motivazione inviando tempestiva comunicazione all’altra parte a mezzo di raccomandata A.R., anticipata via PEC, con un preavviso di … giorni (€ precisare volta per volta). Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta è da trasmettere all’altra parte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di 90 giorni.
2. Il recesso non ha effetto che per l’avvenire e non incide sulla parte di contratto già eseguita.
3. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, il Committente è obbligato nei confronti del Contraente intendersi senza oneri per le spese sostenute e per quelle impegnateparti, relative fatto salvo il compenso da riconoscersi all’Università/al programma, Dipartimento commisurato alle attività effettivamente svolte fino al momento della ricezione della comunicazione di del recesso. Le spese sostenute Il presente contratto può, altresì, essere risolto dallo Sponsor o dallo Sponsee per motivate ragioni e impegnate debbono essere provate con preavviso di almeno … giorni (€ precisare volta per volta), inviato mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al Committente.raccomandata A.R. anticipata via PEC. Costituiscono ad ogni effetto inadempimenti gravi, comportanti la risoluzione immediata del contratto:
4a) il mancato rispetto degli obblighi dello Sponsee, ivi compresa la mancata realizzazione dell’iniziativa;
b) il mancato rispetto da parte dello Sponsor del proprio obbligo di corrispondere il compenso previsto per la realizzazione dell’iniziativa. In caso Sono, altresì, cause di mancato pagamento alle scadenze pattuiterisoluzione immediata del contratto:
a) l’impossibilità accertata, il Contraente si riserva il diritto di sospendere l’attività di ricercaper l’Università, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PECanche se sopravvenuta, a realizzare l’iniziativa ad iniziata esecuzione del presente contratto;
b) ogni qualsivoglia evento negativo riguardante lo Sponsor che possa, in qualsiasi misura, nuocere all’immagine dell’Università. In tal caso i termini relativi all’esecuzione dell’attività l’Università avrà diritto di ricerca sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensioneottenere dallo Sponsor l’eventuale risarcimento del danno subito.
5. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
b. Variazione unilaterale e non concordata del programma di ricerca;
c. Inadempimento o mancato pagamento del Committente. La parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l’intenzione di avvalersi della presente clausola.
6. In caso di risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento del Committente, quest’ultimo è tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Contraente, al riconoscimento del maggior danno da quest’ultimo patito.
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Sources: Sponsorship Agreement
Recesso e risoluzione. 1. Le parti hanno Il Commissario Straordinario avrà facoltà in ogni momento di recedere dal dalla presente contrattoConvenzione, salvo preavviso scritto di 30 giorni da comunicarsi a mezzo racc. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra parte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo PEC all’indirizzo di 90 giorni.
2. Il recesso non ha effetto che per l’avvenire e non incide sulla parte di contratto già eseguita.
3ITALFERR. In caso di recesso, ▇▇▇▇▇▇▇▇ avrà diritto al pagamento del corrispettivo per le attività eseguite fino a quel momento, cui andrà sommato l’ammontare delle spese già sostenute per l’esecuzione della Convenzione. Qualora il recesso del Commissario si estenda agli Addendum già affidati ai sensi dei precedenti art. 3 e 4, interrompendone l’esecuzione, ITALFERR avrà diritto al pagamento del comma precedente, il Committente è obbligato nei confronti del Contraente corrispettivo per le spese sostenute attività portate a termine, e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al Committente.
4. In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite, il Contraente si riserva il diritto di sospendere l’attività di ricerca, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso i termini relativi all’esecuzione dell’attività di ricerca sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione.
5. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
b. Variazione unilaterale e non concordata del programma di ricerca;
c. Inadempimento o mancato pagamento del Committente. La parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l’intenzione di avvalersi della presente clausola.
6. In caso di risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento del Committente, quest’ultimo è tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute già sostenute. Salvo i casi di risoluzione di diritto previsti dai precedenti articoli, in caso di grave inadempimento alla presente Convenzione Quadro e impegnate dal Contraenteai suoi Addendum, al riconoscimento del maggior danno da quest’ultimo patitoil Commissario Straordinario potrà diffidare ITALFERR ai sensi e per gli effetti dell’art.1454 c.c., assegnandole un congruo termine, comunque non inferiore a 15 gg, per porre in essere tutte le necessarie azioni correttive, e nel caso in cui l’inadempimento non venisse meno, dichiarerà risolta la Convenzione.
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Sources: Convenzione Quadro
Recesso e risoluzione. 112.1 Ipotesi di recesso anticipato a richiesta di entrambe le parti. Le E’ riconosciuto ad entrambe le parti hanno facoltà il diritto di recedere in via anticipata e prematura dal presente contratto. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra parte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo scritto di 90 30 giorni.
2, nella ipotesi in cui una delle parti: - cessi o minacci di cessare la propria attività; - si venga a trovare in stato d’insolvenza; - si trovi sottoposta ad una procedura concorsuale e/o fallimentare; - si trovi sottoposta a procedimenti esecutivi e/o di espropriazione dei suoi beni; - si trovi in condizione di non poter pagare assegni o altri strumenti finanziari di cui e’ responsabile. Il recesso - subisca una pronuncia di interdizione, inabilitazione o si verifichi morte della persona fisica direttamente titolare dell’azienda; - si trovi sottoposta a procedimenti penali; - abbia modificato sostanzialmente la compagine sociale e/o il suo staff dirigenziale tale da non ha effetto che per l’avvenire e non incide sulla parte di contratto già eseguita.
3rendere gradita la prosecuzione del rapporto commerciale. In caso È, infine, causa di recesso ai sensi del comma precedentedella sola Preponente, in via anticipata e prematura dal presente contratto, con preavviso scritto di 30 giorni, il Committente è obbligato nei confronti del Contraente per le spese sostenute e per quelle impegnatefatto che l’Agente tenga una condotta contraria al decoro, relative al programmanell’adempimento delle proprie obbligazioni, fino al momento tale da recare danno all’attività di promozione, nonché alla reputazione imprenditoriale della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al CommittentePreponente.
4. In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite, il Contraente si riserva il diritto di sospendere l’attività di ricerca, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso i termini relativi all’esecuzione dell’attività di ricerca sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione.
5. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
b. Variazione unilaterale e non concordata del programma di ricerca;
c. Inadempimento o mancato pagamento del Committente. La parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l’intenzione di avvalersi della presente clausola.
6. In caso di risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento del Committente, quest’ultimo è tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Contraente, al riconoscimento del maggior danno da quest’ultimo patito.
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Sources: Agency Agreement
Recesso e risoluzione. 1. Le 13.1 Entrambe le parti hanno facoltà di possono recedere dal presente contratto. Il recesso deve essere esercitato mediante contratto dandone comunicazione scritta con un preavviso di almeno sei mesi. Salvo che sopraggiunga liberatoria da trasmettere all’altra parte con raccomandata A/R o PECdi ASK Industries, con preavviso minimo di 90 giornigli ordini già accettati devono comunque essere portati a compimento dal Ïornitore.
2. Il recesso 13.2 Ǫualora il Ïornitore dimostrasse di faticare a raggiungere i livelli tecnico-produttivi, qualitativi e di conformità convenuti e comunque di non ha effetto che per l’avvenire e non incide sulla assicurare quei livelli di affidabilità richiesti da ASK Industries, questa potrà interrompere definitivamente il rapporto di fornitura dandone comunicazione scritta con un preavviso di 3 mesi.
13.3 Entrambe le parti avranno facoltà di interrompere il rapporto con effetti immediati in caso di inadempimento dell’altra parte di contratto gravità tale da ledere la fiducia nella corretta, proficua ed efficiente prosecuzione dei rapporti. Sono senza dubbio ritenute cause gravi di interruzione quelle che nelle presenti condizioni generali consentono espressamente la risoluzione dei programmi previsionali, come pure la risoluzione degli ordini già eseguitainoltrati.
3. In caso 13.4 È facoltà delle parti risolvere il rapporto sempre con effetti immediati qualora una di recesso ai sensi del comma precedente, il Committente è obbligato nei confronti del Contraente per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al Committenteesse venga sottoposta ad una procedura concorsuale o sopraggiungano modifiche rilevanti nella proprietà azionaria e/o nella forma giuridica dell’altra parte tali da pregiudicare la fiducia riposta.
4. In caso 13.5 Įa decisione di mancato pagamento alle scadenze pattuiterisolvere il rapporto di fornitura in corso deve avvenire mediante inoltro di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il Contraente si riserva fermo restando il diritto di sospendere l’attività di ricerca, previa comunicazione chi interrompe il rapporto al Committente con lettera raccomandata A/R o PECrisarcimento degli eventuali danni originati dall’inadempimento. In tal caso i termini relativi all’esecuzione dell’attività di ricerca sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensioneĮ’ammontare del risarcimento del danno sarà calcolato in conformità alle procedure in essere.
5. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
b. Variazione unilaterale e non concordata del programma di ricerca;
c. Inadempimento o mancato pagamento del Committente. La parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l’intenzione di avvalersi della presente clausola.
6. In caso di risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento del Committente, quest’ultimo è tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Contraente, al riconoscimento del maggior danno da quest’ultimo patito.
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Sources: Condizioni Generali d'Acquisto
Recesso e risoluzione. 1. Le parti hanno L’Amministrazione ha la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi del vigente art. 134 del D. Lgs. n. 163/2006. L’Amministrazione, inoltre, risolverà il contratto qualora l’Appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza; contravvenga agli obblighi di legge od agli obblighi assunti con il presente contratto; nell’esecuzione dei lavori siano riscontrati casi di continuata irregolarità o reiterati abusi. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta La risoluzione sarà preceduta da trasmettere all’altra parte contestazione delle inadempienze all’Appaltatore ed assegnazione allo stesso di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Si conviene inoltre che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura fallimentare o di un concordato preventivo a carico dell’Appaltatore; - messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività dell’Appaltatore; - inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro esecuzione di transazioni con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo inosservanza degli obblighi di 90 giorni.
2tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. Il recesso non ha effetto che per l’avvenire e non incide sulla parte di contratto già eseguita.
33 della Legge n. 136/2010. In caso di recesso ai sensi del comma precedenterisoluzione, il Committente è obbligato nei confronti del Contraente le lavorazioni effettuate verranno conteggiate soltanto se in grado di produrre un'utilità (lavori effettivamente realizzati e verificati dalla direzione lavori) per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al Committente.
4. In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite, il Contraente si riserva il diritto di sospendere l’attività di ricerca, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso i termini relativi all’esecuzione dell’attività di ricerca sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione.
5. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
b. Variazione unilaterale l'esecuzione e non concordata del programma di ricerca;
c. Inadempimento o mancato pagamento del Committente. La parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l’intenzione di avvalersi della presente clausolasi conteggeranno gli adempimenti preparatori al lavoro.
6. In caso di risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento del Committente, quest’ultimo è tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Contraente, al riconoscimento del maggior danno da quest’ultimo patito.
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Sources: Contract for Public Works
Recesso e risoluzione. 111.1. Le parti hanno facoltà di Il Committente potrà recedere dal presente contrattoContratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l’obbligo di corrispondere all’Appaltatore esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione dell’Incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento.
11.2. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra parte con Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., il Committente avrà diritto di risolvere il presente Contratto, previo invio di raccomandata A/R con cui comunica che intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o PECpiù delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011 ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza;
b) in caso di violazione degli obblighi assunti dall’Appaltatore in virtù del presente Contratto;
c) nel caso di ritardo nell’Incarico di progettazione esecutiva superiore a 30 giorni, anche non consecutivi;
d) nei casi di cui agli artt. 2.1.3, 6.2.2, 6.3.2, 9.3, 11.3, 15.4, del presente contratto;
e) nel caso in cui emergano, in sede di informativa antimafia di cui al ▇.▇▇▇. 159/2011 elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con preavviso minimo di 90 giornil’Appaltatore.
211.3. Il recesso non ha effetto che per l’avvenire e non incide sulla parte di contratto già eseguita.
3. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, il Committente è obbligato nei confronti del Contraente per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al Committente.
4. In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite, il Contraente si riserva il diritto di sospendere l’attività di ricerca, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso i termini relativi all’esecuzione dell’attività di ricerca sono prorogati richiedere la risoluzione del Contratto per un periodo pari alla durata della sospensione.
5. Ai inadempimento ai sensi dell’art. 1456 1662 c.c. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
11.4. In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l’efficacia del Contratto, l’Appaltatore si impegna a trasferire tempestivamente al Committente tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale professionista incaricato per permettergli la continuazione dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
11.5. Resta inteso tra le Parti che, a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell’Incarico, il presente contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
b. Variazione unilaterale e non concordata del programma di ricerca;
c. Inadempimento o mancato pagamento del Committente. La parte interessata deve comunicare con Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata A/R, o PEC, l’intenzione di avvalersi della presente clausola.
6da inviarsi dal Committente all’Appaltatore. In caso di risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento del Committentetal caso, quest’ultimo è tenutonulla potrà pretendere dal Committente a qualsiasi titolo, oltre sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Contraente, al riconoscimento del maggior danno da quest’ultimo patitomomento di ricevimento della lettera raccomandata.
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Sources: Contratto Per l'Affidamento Dei Servizi Di Progettazione E Direzione Lavori
Recesso e risoluzione. 1. Le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra parte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di 90 60 giorni.
2. Il recesso non ha effetto che per l’avvenire e non incide sulla parte di contratto già eseguita.
3. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, il Committente è obbligato nei confronti del Contraente per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al Committente.
4. In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite, il Contraente si riserva il diritto di sospendere l’attività di ricercaoggetto del presente contratto, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso i termini relativi all’esecuzione dell’attività di ricerca cui all’art. 2 sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione.
5. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
b. Variazione unilaterale e non concordata del programma di ricerca;
c. Inadempimento o mancato pagamento del Committente. La parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l’intenzione di avvalersi della presente clausola.
6. In caso di risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento del Committente, quest’ultimo è tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Contraente, al riconoscimento del maggior danno da quest’ultimo patito.
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Sources: Consulting Agreement
Recesso e risoluzione. 14.1 Il Cliente che abbia aderito all’offerta di cui all’art. Le parti hanno facoltà 2.2 fatta eccezione per il sub 2.2 m) che effettua, prima del termine di recedere durata minima del contratto, una disattivazione o un cambio
4.2 Ad integrazione di quanto contenuto nel Contratto di Abbonamento o nel Contratto ADSL o dal presente contratto. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra parte con raccomandata A/R Contratto Telefono Fisso o PECnel Contratto Prepagato, con preavviso minimo il Contratto si intenderà risolto di 90 giorni.
2. Il recesso non ha effetto che per l’avvenire e non incide sulla parte di contratto già eseguita.
3. In caso di recesso diritto ai sensi del comma precedente, il Committente è obbligato nei confronti del Contraente per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione gli effetti di recessocui all’art. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al Committente.1456 c.c:
4. In caso di (i) a seguito del mancato pagamento alle scadenze pattuitedi una o più rate del terminale o di uno o più corrispettivi mensili previsti dal piano scelto entro il termine essenziale di scadenza del pagamento, (ii) qualora il Contraente Cliente non sia più comunque direttamente o indirettamente riconducibile al soggetto giuridico che ha concluso il presente Contratto. Nei casi di cui al presente paragrafo sub i) e ii) che precedono il Cliente sarà tenuto a corrispondere a Vodafone, immediatamente ed in un’unica soluzione, tutte le rate mancanti, fatto salvo il maggior danno eventualmente subito da Vodafone. Vodafone si riserva la facoltà, in alternativa a quanto indicato nel periodo che precede, di risolvere il diritto presente Contratto unilateralmente e di sospendere l’attività di ricercadiritto, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso i termini relativi all’esecuzione dell’attività di ricerca sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione.
5. Ai ai sensi dell’art. 1456 c.c., prima che sia trascorso un numero di mesi pari a quanto indicato nella sezione offerta del modulo di adesione alla voce “rate mensili” del presente modulo, decorsi 10 (dieci) giorni dal preavviso comunicato al Cliente a mezzo di lettera raccomandata. Ove Vodafone si avvalga di tale facoltà, gli effetti della risoluzione retroagiranno alla data di conclusione del presente Contratto e Vodafone pertanto tornerà in proprietà del terminale, con diritto della stessa di trattenere o richiedere il presente contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
b. Variazione unilaterale e non concordata del programma di ricerca;
c. Inadempimento o mancato pagamento del Committente. La parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l’intenzione di avvalersi delle rate dovute dal Cliente fino al momento della presente clausola.
6. In caso di risoluzione del contratto ai sensi della Contratto da parte di Vodafone, a titolo di corrispettivo per l’uso del terminale. Il recesso dal presente clausola oContratto potrà essere esercitato con le medesime modalità indicate rispettivamente nel Contratto d’Abbonamento, comunquenel Contratto ADSL, di risoluzione per inadempimento del Committente, quest’ultimo è tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Contraente, al riconoscimento del maggior danno da quest’ultimo patitonel Contratto Prepagato o nel Contratto Telefono Fisso.
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Sources: Telefono a Rate
Recesso e risoluzione. 1. Le parti Parti hanno facoltà di recedere dal presente contrattocontratto solamente per giustificati motivi o di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra parte Parte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di 90 giorni.
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non ha hanno effetto che per l’avvenire e non incide incidono sulla parte di contratto già eseguita.
3. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, il Committente è obbligato nei confronti del Contraente per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al Committente.
4. In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite, il Contraente si riserva il diritto di sospendere l’attività di ricerca, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso i termini relativi all’esecuzione dell’attività di ricerca sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione.
5. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
b. Variazione unilaterale e non concordata del programma di ricerca;
c. Inadempimento o mancato pagamento del Committente. La parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l’intenzione di avvalersi della presente clausola.
6. In caso di risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento del Committente, quest’ultimo è tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Contraente, al riconoscimento del maggior danno da quest’ultimo patito.
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Sources: Partnership Agreements
Recesso e risoluzione. 1. Le parti hanno facoltà possono recedere del presente accordo di recedere dal presente contratto. Il recesso deve essere esercitato mediante collaborazione dandone comunicazione scritta da trasmettere all’altra parte scritta, con lettera raccomandata A/R con ricevuta di ritorno o PEC, con preavviso minimo almeno 30 giorni di 90 giorni.
2anticipo, con rimborso delle spese sostenute per gli interventi effettuati fino alla data del recesso. Il recesso non ha effetto che per l’avvenire e non incide sulla parte comune di contratto già eseguita.
3. In caso Rozzano si riserva la facoltà di recesso ai sensi del comma precedenterisolvere il presente accordo di collaborazione in qualunque tempo, il Committente è obbligato nei confronti del Contraente previa diffida scritta, inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, con assegnazione di un termine per le spese sostenute eventuali deduzioni, senza alcun genere d’indennità per l’Organizzazione, qualora si fossero verificate da parte della stessa gravi o ripetute inadempienze, irregolarità, negligenze, attività e per quelle impegnatecomportamenti non congrui e consoni agli scopi del presente accordo di collaborazione, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recessodurante lo svolgimento dei progetti. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al Committente.
4. In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite, il Contraente si riserva il diritto di sospendere l’attività di ricerca, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso i termini relativi all’esecuzione dell’attività di ricerca sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione.
5. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente contratto si risolve di diritto La clausola risolutiva opera anche nei seguenti casi:
a. Violazione degli obblighi di riservatezzaa) perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione;
b. Variazione unilaterale b) inosservanza delle leggi in materia, di volontariato, di lavoro, di sicurezza sul lavoro, di tutela dell’ambiente, di previdenza e non concordata del programma di ricerca;
c. Inadempimento o mancato pagamento del Committente. La parte interessata deve comunicare retribuzione dei lavoratori dipendenti per quanto applicabili; L’Organizzazione può risolvere il presente accordo di collaborazione in ogni momento, previa diffida con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, inoltrata tramite lettera raccomandata A/R, con ricevuta di ritorno o PEC, l’intenzione per provata inadempienza da parte del comune di avvalersi della Rozzano di impegni previsti nel presente clausola.
6atto. In caso tutti i casi, con l’interruzione delle attività di risoluzione cui al presente accordo di collaborazione, si interrompe l’impegno del contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, comune di risoluzione per inadempimento del Committente, quest’ultimo Rozzano ad erogare i rimborsi previsti all’art. 7 ed è tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Contraente, al riconoscimento del maggior danno esclusa ogni eventuale richiesta di indennizzo da quest’ultimo patito.parte dell’Organizzazione
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Sources: Collaboration Agreement
Recesso e risoluzione. 1. Le parti hanno facoltà possono recedere del presente accordo di recedere dal presente contratto. Il recesso deve essere esercitato mediante collaborazione dandone comunicazione scritta da trasmettere all’altra parte scritta, con lettera raccomandata A/R con ricevuta di ritorno o PEC, con preavviso minimo almeno 30 giorni di 90 giorni.
2anticipo, con rimborso delle spese sostenute per gli interventi effettuati fino alla data del recesso. Il recesso non ha effetto che per l’avvenire e non incide sulla parte comune di contratto già eseguita.
3. In caso Rozzano si riserva la facoltà di recesso ai sensi del comma precedenterisolvere il presente accordo di collaborazione in qualunque tempo, il Committente è obbligato nei confronti del Contraente previa diffida scritta, inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, con assegnazione di un termine per le spese sostenute eventuali deduzioni, senza alcun genere d’indennità per l’Organizzazione, qualora si fossero verificate da parte della stessa gravi o ripetute inadempienze, irregolarità, negligenze, attività e per quelle impegnatecomportamenti non congrui e consoni agli scopi del presente accordo di collaborazione, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recessodurante lo svolgimento dei progetti. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al Committente.
4. In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite, il Contraente si riserva il diritto di sospendere l’attività di ricerca, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso i termini relativi all’esecuzione dell’attività di ricerca sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione.
5. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente contratto si risolve di diritto La clausola risolutiva opera anche nei seguenti casi:
a. Violazione degli obblighi di riservatezzaa) perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione;
b. Variazione unilaterale b) inosservanza delle leggi in materia, di volontariato, di lavoro, di sicurezza sul lavoro, di tutela dell’ambiente, di previdenza e non concordata del programma di ricerca;
c. Inadempimento o mancato pagamento del Committente. La parte interessata deve comunicare retribuzione dei lavoratori dipendenti per quanto applicabili; L’Organizzazione può risolvere il presente accordo di collaborazione in ogni momento, previa diffida con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, inoltrata tramite lettera raccomandata A/R, con ricevuta di ritorno o PEC, l’intenzione per provata inadempienza da parte del comune di avvalersi della Rozzano di impegni previsti nel presente clausola.
6atto. In caso tutti i casi, con l’interruzione delle attività di risoluzione cui al presente accordo di collaborazione, si interrompe l’impegno del contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, comune di risoluzione per inadempimento del Committente, quest’ultimo Rozzano ad erogare i rimborsi previsti all’art. 7 ed è tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Contraente, al riconoscimento del maggior danno esclusa ogni eventuale richiesta di indennizzo da quest’ultimo patito.parte dell’Associazione
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Sources: Collaborative Agreement
Recesso e risoluzione. 1ENPAIA ha diritto di comminare la risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. Le parti hanno facoltà 108 del Codice e nelle ulteriori ipotesi previste dal capitolato speciale di recedere appalto e dal presente contratto. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra parte con raccomandata A/R o PECENPAIA, con preavviso minimo tra l’altro, avrà facoltà di 90 giorni.
2. Il recesso non ha effetto che per l’avvenire e non incide sulla parte procedere alla risoluzione di contratto già eseguita.
3. In caso di recesso diritto ai sensi del comma precedente, il Committente è obbligato nei confronti del Contraente per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al Committente.
4. In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite, il Contraente si riserva il diritto di sospendere l’attività di ricerca, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso i termini relativi all’esecuzione dell’attività di ricerca sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione.
5. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente contratto si risolve di diritto nei seguenti casi.:
a. Violazione degli obblighi a) qualora l’Appaltatore perda i requisiti necessari per lo svolgimento del servizio di Banca Depositaria ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
b) in caso di violazione del divieto di cessione o di subappalto;
c) in caso di raggiungimento dell’importo massimo delle penali comminabili ai sensi del presente contratto;
d) in caso di violazione dei doveri di riservatezza;
b. Variazione unilaterale e non concordata e) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento dei servizi regolarmente prestati, decurtati dagli eventuali oneri derivanti dallo scioglimento del programma di ricerca;
c. Inadempimento o mancato pagamento del Committente. La parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l’intenzione di avvalersi della presente clausola.
6contratto. In caso di risoluzione, ENPAIA avrà diritto di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, in danno all’Appaltatore, nonché di incamerare interamente la garanzia definitiva. Le maggiori spese sostenute da ENPAIA per effetto della risoluzione del sono poste a carico dell’appaltatore e prelevate dalla cauzione definitiva o, nel caso la stessa non risultasse capiente, dai crediti eventualmente ancora esistenti nei confronti di ENPAIA, salvo in ogni caso il diritto di quest’ultima di agire per il pagamento delle ulteriori somme. ENPAIA ha, altresì, la facoltà di esercitare il recesso dal contratto ai sensi della presente clausola odell’art. 109 del Codice, comunque, fermo restando il dovere dell’Appaltatore di risoluzione per inadempimento proseguire diligentemente e tempestivamente nell’esecuzione dei servizi affidati sino al subentro del Committente, quest’ultimo è tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Contraente, al riconoscimento del maggior danno da quest’ultimo patitosoggetto designato quale nuova Banca Depositaria.
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Sources: Contratto Di Appalto
Recesso e risoluzione. 1. Le parti hanno facoltà di recedere dal presente contrattoContratto solamente per giustificati motivi o di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra parte a controparte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di 90 giorni.
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non ha hanno effetto che per l’avvenire e non incide incidono sulla parte di contratto Contratto già eseguita.
3. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, il Committente è obbligato nei confronti del Contraente per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al Committente.
4. In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite, il Contraente si riserva il diritto di sospendere l’attività di ricercal’attività, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso i termini relativi all’esecuzione dell’attività di ricerca prestazione sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione.
5. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente contratto Contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
b. Variazione unilaterale e non concordata del programma di ricercadell’oggetto;
c. Inadempimento o mancato pagamento del Committente. La parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l’intenzione di avvalersi della presente clausola.
6. In caso di risoluzione del contratto Contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento del Committente, quest’ultimo è tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Contraente, al riconoscimento del maggior danno da quest’ultimo patito.
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Sources: Contratto Di Prestazione Di Servizi