QUANDO UN EVENTO E’ CONSIDERATO IN GARANZIA Clausole campione

QUANDO UN EVENTO E’ CONSIDERATO IN GARANZIA. Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se, sulla base dei criteri definiti nell’articolo 11, è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto.
QUANDO UN EVENTO E’ CONSIDERATO IN GARANZIA. Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se, sulla base dei criteri definiti nell’articolo 11, è da considerare avvenuto trascorsi 90 giorni dal giorno in cui decorre l’Assicurazione.
QUANDO UN EVENTO E’ CONSIDERATO IN GARANZIA. Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto.
QUANDO UN EVENTO E’ CONSIDERATO IN GARANZIA. 7.1. Un evento è considerato in garanzia se avviene:
QUANDO UN EVENTO E’ CONSIDERATO IN GARANZIA. Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto dopo 180 giorni dal giorno in cui decorre l’Assicurazione.
QUANDO UN EVENTO E’ CONSIDERATO IN GARANZIA. Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto dopo 180 giorni dal giorno in cui decorre l’Assicurazione. QUESTE GARANZIE POSSONO ESSERE ACQUISTATE A SCELTA DEL CONTRAENTE, UNITAMENTE ALLA SEZIONE “TUTELA LEGALE SMART” O “TUTELA LEGALE PLUS”, CON IL PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO. LE GARANZIE OPERANO SE SONO RICHIAMATE IN POLIZZA.

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  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti:

  • AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL'APPALTO Appalto n.: 2 Denominazione: CIG: 7583971AD8

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicura- tore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

  • OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

  • INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/ CONCLUSIONE 5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del d.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.