Common use of PUBBLICITA’ Clause in Contracts

PUBBLICITA’. 1 La pubblicità commerciale è consentita esclusivamente negli appositi spazi presenti all’interno dell’impianto sportivo e sullo schermo elettronico alle spalle della curva nord, purché regolarmente autorizzata dal Comune e supportata dal pagamento allo stesso Comune dell’imposta sulla pubblicità, secondo le vigenti norme di legge, nonché del canone di concessione per le pubbliche affissioni. 2 Inoltre, è consentito alla Concessionaria gestire in via esclusiva altre forme di pubblicità e/o nuovi spazi pubblicitari all’interno dell’impianto, alle stesse condizioni del precedente comma. 3 In linea generale si stabilisce che: a) ogniqualvolta la Concessionaria intenda esporre manufatti pubblicitari, deve trasmettere al Comune, con almeno tre giorni di preavviso, una relazione che descriva la collocazione, la tipologia e l’estensione di tali manufatti, nonché l’oggetto della pubblicità, unitamente alle ricevute di pagamento degli oneri di cui al precedente comma 1; b) il materiale pubblicitario deve essere antincendio, non contundente ed installato in modo da non ostacolare la visione degli spettatori, non essere divelto e usato come arma impropria; c) la Concessionaria è responsabile della sicurezza, della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità. 4 La Concessionaria deve riservare al Comune un giro rotor di 80 metri in seconda fila di fronte alle postazioni televisive della tribuna A e deve esporre il logo del Comune sui pannelli per le interviste televisive (cosiddetti “backdrop”) in posizione a favore delle telecamere, sullo schermo elettronico alle spalle della curva nord e sulle proprie riviste ufficiali. In occasione di ogni evento sportivo la Concessionaria deve trasmettere sullo schermo elettronico almeno tre messaggi della durata di almeno tre minuti ciascuno, a contenuto esclusivamente istituzionale; due messaggi devono essere trasmessi nel corso dei 30 minuti precedenti l’inizio dell’evento ed il terzo messaggio nel corso dell’intervallo tra i due tempi di gioco. 5 Il Comune si riserva il salone d’ingresso agli uffici comunali ed alla tribuna A presente al piano terra, per le esposizioni pubblicitarie a carattere istituzionale.

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Sources: Convention for the Management, Conduct, and Use of the Municipal Stadium

PUBBLICITA’. 1 La Si riconosce al Concessionario la possibilità di gestire direttamente o far gestire o sub-concedere a terzi, e comunque a società specializzate nel Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - data/ora firma 04/07/2018 09:13, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2583907 - Prot. 2018/76782 del 04/07/2018 class. 460 - Determina 2018/958 esecutiva dal 04/07/2018 campo pubblicitario, ogni forma di pubblicità commerciale è consentita esclusivamente negli appositi spazi presenti visiva e sonora all’interno dell’impianto sportivo e sullo schermo elettronico alle spalle della curva nord, purché regolarmente autorizzata dal Comune e supportata dal pagamento allo stesso Comune dell’imposta sulla pubblicità, secondo le vigenti norme di leggedello stadio comunale "▇.▇▇▇▇▇▇▇", nonché all’interno di "Villa ▇▇▇▇▇▇". Il Concessionario potrà comunque permettere il normale svolgimento della pubblicità nelle postazioni ivi preposte. Il Concessionario è autorizzato alla pubblicità sonora nell’ambito dell’impianto in concessione così come alla gestione del canone di concessione punto ristoro al pubblico durante gli allenamenti e le partite, per le pubbliche affissioniquali dovrà procurarsi le relative licenze di esercizio. In ogni caso la Concessione del punto di ristoro ha carattere esclusivamente accessorio e strumentale rispetto alle attività svolte nell’impianto. Al Concessionario è concesso il diritto di denominare e far denominare lo stadio comunale "▇. ▇▇▇▇▇▇▇" con un marchio commerciale - c.d. naming rights - e quindi a titolo esemplificativo, con la denominazione di "MARCHIO STADIUM" ad integrazione dell’attuale intitolazione, nonché di utilizzare e far utilizzare tale denominazione in qualsiasi contesto e per qualsiasi finalità. Al Concessionario è concesso il diritto di apporre negli spazi interni ed esterni dello stadio, eventuali strutture autoportanti di cartelli contenenti il naming e i segni distintivi dello sponsor, previamente autorizzati dalle competenti autorità pubbliche, precisandosi che tale marchio commerciale dovrà essere prioritariamente scelto nell’ambito di aziende con sede principale nelle Province della Romagna – Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini – e che hanno uno stretto rapporto con il nostro territorio sia in termini di occupazione, attività economica che di immagine. "Il naming rights" ed i segni distintivi dello sponsor, che fruirà degli impianti pubblicitari, non potranno avere contenuti in conflitto con le normali attività Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 2 Inoltre, è consentito alla Concessionaria gestire in via esclusiva altre forme del documento informatico sottoscritto digitalmente da ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - data/ora firma 04/07/2018 09:13, registrato nel sistema documentale del Comune di pubblicità e/o nuovi spazi pubblicitari all’interno dell’impianto, alle stesse condizioni Cesena con ID 2583907 - Prot. 2018/76782 del precedente comma. 3 In linea generale si stabilisce che04/07/2018 class. 460 - Determina 2018/958 esecutiva dal 04/07/2018 istituzionali e non potranno riguardare: a) ogniqualvolta la Concessionaria intenda esporre manufatti pubblicitaripropaganda di natura politica, deve trasmettere al Comunesindacale, con almeno tre giorni di preavvisoreligiosa, una relazione che descriva la collocazione, la tipologia e l’estensione di tali manufatti, nonché l’oggetto della pubblicità, unitamente alle ricevute di pagamento degli oneri di cui al precedente comma 1filosofica; b) il pubblicità diretta o collegata alla promozione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pubblicitario deve essere antincendiopornografico ed a sfondo sessuale o riferita allo sfruttamento del lavoro minorile, non contundente ed installato in modo da non ostacolare la visione degli spettatori, non essere divelto e usato come arma impropriaal gioco d’azzardo; c) la Concessionaria è responsabile della sicurezzamessaggi offensivi, della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie incluse espressioni di fanatismo e/o razzismo. Il contratto di concessione ad uso dello stadio comunale "▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇" e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo dell’impianto sportivo di Villa ▇▇▇▇▇▇ ricomprende il Comune da ogni e qualsiasi responsabilitàdivieto di effettuare pubblicità al gioco d’azzardo. 4 La Concessionaria deve riservare al Comune un giro rotor di 80 metri in seconda fila di fronte alle postazioni televisive della tribuna A e deve esporre il logo del Comune sui pannelli per le interviste televisive (cosiddetti “backdrop”) in posizione a favore delle telecamere, sullo schermo elettronico alle spalle della curva nord e sulle proprie riviste ufficiali. In occasione di ogni evento sportivo la Concessionaria deve trasmettere sullo schermo elettronico almeno tre messaggi della durata di almeno tre minuti ciascuno, a contenuto esclusivamente istituzionale; due messaggi devono essere trasmessi nel corso dei 30 minuti precedenti l’inizio dell’evento ed il terzo messaggio nel corso dell’intervallo tra i due tempi di gioco. 5 Il Comune si riserva il salone d’ingresso agli uffici comunali ed alla tribuna A presente al piano terra, per le esposizioni pubblicitarie a carattere istituzionale.

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Sources: Concession Agreement

PUBBLICITA’. 1 La Il Comune affida al Concessionario la gestione diretta della pubblicità commerciale è consentita esclusivamente negli appositi spazi presenti fonica e cartellonistica (fissa e mobile) all’interno dell’impianto sportivo oggetto della presente concessione. La concessione della pubblicità è limitata alla durata della presente convenzione. Il Concessionario dovrà stipulare in proprio i relativi contratti esonerando da ogni responsabilità al riguardo il Comune. Tutte le entrate derivanti dalla gestione della pubblicità verranno introitate direttamente dal Concessionario. L’installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, stemmi, ecc.) nonché loro dimensioni, collocazione e sullo schermo elettronico contenuto dovrà essere comunicato preventivamente al Comune almeno 15 giorni prima della prevista messa in opera, in quanto entro detto termina il Comune potrà comunicare il proprio motivato diniego. Il Comune può gratuitamente pubblicizzare, sentito il Concessionario, proprie iniziatie culturali e turistiche. Qualora detta pubblicità sia visibile dalla pubblica ▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ dell’autorizzazione prevista dal regolamento comunale per la “disciplina dei mezzi pubblicitari” approvato con Del. G.C. n.5/2014 e dal regolamento comunale per “l’applicazione dell’imposta sulla pubblicita’ e per l’effettuazione del servizio” approvato con Del. C.C. n.11/2011. Il Concessionario si impegna al pagamento dell’imposta di pubblicità. Alla scadenza della concessione non sarà necessaria alcuna formale disdetta della concessione degli spazi pubblicitari e il Concessionario dovrà, a proprie cure e spese, rimuovere immediatamente, tutti indistintamente, i cartelloni pubblicitari collocati nel complesso sportivo e provvedere al ripristino dello stato manutentivo delle superfici occupate con cartelloni o scritte pubblicitarie. Il materiale pubblicitario dovrà essere tenuto in buono stato e sarà facoltà del Comune ordinare lo smontaggio di quelle installazioni che presentino un aspetto indecoroso per mancata manutenzione o per messaggio pubblicitario non consono per contenuti o immagini. Il Comune ha facoltà in qualsiasi momento di ordinare la rimozione di quei cartelli che non fossero conformi alle spalle norme richieste e vietarne il collocamento in opera se non ancora avvenuto, ritenendo il Concessionario responsabile per qualsiasi danno che possa derivare da materiale in qualche modo pericoloso. In occasioni di manifestazioni sportive, ovvero di iniziative spettacolari organizzate o patrocinate dal Comune, questi può pretendere che dal Concessionario la rimozione temporanea (per la sola durata della curva nord, purché regolarmente autorizzata dal manifestazione o iniziativa) dei tabelloni pubblicitari oppure la copertura del messaggio pubblicitario in essi contenuto. In tal senso gli oneri sono a carico del Comune e supportata dal pagamento allo stesso Comune dell’imposta sulla pubblicità, secondo le vigenti norme di legge, nonché del canone di concessione per le pubbliche affissionidegli organizzatori. 2 Inoltre, è consentito alla Concessionaria gestire in via esclusiva altre forme di pubblicità e/o nuovi spazi pubblicitari all’interno dell’impianto, alle stesse condizioni del precedente comma. 3 In linea generale si stabilisce che: a) ogniqualvolta la Concessionaria intenda esporre manufatti pubblicitari, deve trasmettere al Comune, con almeno tre giorni di preavviso, una relazione che descriva la collocazione, la tipologia e l’estensione di tali manufatti, nonché l’oggetto della pubblicità, unitamente alle ricevute di pagamento degli oneri di cui al precedente comma 1; b) il materiale pubblicitario deve essere antincendio, non contundente ed installato in modo da non ostacolare la visione degli spettatori, non essere divelto e usato come arma impropria; c) la Concessionaria è responsabile della sicurezza, della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità. 4 La Concessionaria deve riservare al Comune un giro rotor di 80 metri in seconda fila di fronte alle postazioni televisive della tribuna A e deve esporre il logo del Comune sui pannelli per le interviste televisive (cosiddetti “backdrop”) in posizione a favore delle telecamere, sullo schermo elettronico alle spalle della curva nord e sulle proprie riviste ufficiali. In occasione di ogni evento sportivo la Concessionaria deve trasmettere sullo schermo elettronico almeno tre messaggi della durata di almeno tre minuti ciascuno, a contenuto esclusivamente istituzionale; due messaggi devono essere trasmessi nel corso dei 30 minuti precedenti l’inizio dell’evento ed il terzo messaggio nel corso dell’intervallo tra i due tempi di gioco. 5 Il Comune si riserva il salone d’ingresso agli uffici comunali ed alla tribuna A presente al piano terra, per le esposizioni pubblicitarie a carattere istituzionale.

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Sources: Concessione in Gestione

PUBBLICITA’. 1 1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, l’appaltatore ha il diritto esclusivo di installare cartellonistica pubblicitaria all'interno degli impianti per il periodo di validità del presente contratto. Più precisamente, ha la facoltà di esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie, effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva entro il perimetro dell’ impianto sportivo nel rispetto delle norme vigenti. 2. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari alla morale, escludendo inoltre qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti e movimenti politici e fatto salvo quanto disposto dalla legge 10/12/93 n. 515. 3. Gli oneri conseguenti a quanto previsto nel presente articolo sono a carico dell’appaltatore. La pubblicità commerciale è consentita esclusivamente negli appositi spazi presenti all’interno dell’impianto sportivo e sullo schermo elettronico alle spalle della curva nord, purché regolarmente autorizzata dal Comune e supportata dal effettuata all'interno degli impianti sarà soggetta al pagamento allo stesso Comune dell’imposta sulla dell'imposta di pubblicità, secondo le ove dovuta, a norma delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti norme di legge, nonché del canone di concessione per le pubbliche affissionial momento dell'installazione. 2 Inoltre, è consentito alla Concessionaria gestire in via esclusiva altre forme 4. Nessuna responsabilità farà carico al Comune di pubblicità e/Sassuolo per eventuali manomissioni del materiale ad opera degli utenti o nuovi spazi pubblicitari all’interno dell’impianto, alle stesse condizioni del precedente commacomunque di terzi. 3 In linea generale si stabilisce che: a) ogniqualvolta la Concessionaria intenda esporre manufatti pubblicitari5. E' fatto obbligo all’appaltatore di osservare le disposizioni che saranno impartite, deve trasmettere al Comuneanche a mezzo di eventuale apposito capitolato o documento prescrittivo, con almeno tre giorni dai competenti uffici in ordine all'ubicazione e alle modalità di preavviso, una relazione che descriva la collocazione, la tipologia collocazione e l’estensione di tali manufatti, nonché l’oggetto esecuzione della pubblicità, unitamente alle ricevute nonchè di pagamento degli attenersi a tutte le prescrizioni che si rendessero necessarie per conservare l’agibilità tecnico-sportiva dell'impianto in relazione alla natura e categoria delle gare da effettuarsi. 6. L’appaltatore è tenuto a garantire ai terzi autorizzati a svolgere attività sportiva ed extrasportiva sull’impianto (di cui all’art 5.3), la possibilità di realizzare un proprio piano di comunicazione pubblicitaria all'interno dell’impianto, limitatamente alla durata dell’autorizzazione, concordando con gli interessati gli spazi necessari, la corretta esposizione del materiale e gli oneri di cui allestimento/disallestimento dei materiali. L’appaltatore è in ogni caso tenuto a supervisionare relativamente al precedente comma 1;rispetto delle norme sopra richiamate in materia. b) il materiale pubblicitario deve essere antincendio, non contundente ed installato in modo da non ostacolare la visione degli spettatori, non essere divelto e usato come arma impropria; c) la Concessionaria è responsabile della sicurezza, della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando 7. In caso di realizzazione di contratti con ditte specializzate in tal modo senso, questi non dovranno avere una durata superiore a quella dell’appalto. 8. Il Palazzetto dello Sport è intitolato in via permanente ad ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇. Sono tuttavia possibili, su specifica richiesta dell’appaltatore, accordi specifici con il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità. 4 La Concessionaria deve riservare al Comune un giro rotor di 80 metri in seconda fila Sassuolo per individuare forme di fronte alle postazioni televisive della tribuna A e deve esporre il logo del Comune sui pannelli per le interviste televisive (cosiddetti “backdrop”) in posizione a favore delle telecamere, sullo schermo elettronico alle spalle della curva nord e sulle proprie riviste ufficiali. In occasione di ogni evento sportivo la Concessionaria deve trasmettere sullo schermo elettronico almeno tre messaggi della durata di almeno tre minuti ciascuno, a contenuto esclusivamente istituzionale; due messaggi devono essere trasmessi nel corso dei 30 minuti precedenti l’inizio dell’evento ed il terzo messaggio nel corso dell’intervallo tra i due tempi di gioco. 5 Il Comune si riserva il salone d’ingresso agli uffici comunali ed alla tribuna A presente al piano terradenominazione commerciale dello spazio, per le esposizioni pubblicitarie a carattere istituzionaleuna durata predefinita e limitatamente alla comunicazione pubblica dell’attività agonistica sportiva prevista sull’impianto.

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Sources: Capitolato Speciale Per La Gestione Del Palazzetto Dello Sport