Common use of Prove sui materiali Clause in Contracts

Prove sui materiali. 2.1.1 L’appaltatore deve presentare al committente almeno un attestato di conformità all’ordinazione per i prodotti in S 235 e un certificato di collaudo 3.1.B per tutti gli altri prodotti, con indicazione della composizione chimica secondo analisi di fusione, del valore CEV e di caratteristiche tutto secondo UNI Temp. Aria esterna (Valori di progetto, valori rilevati) Ō Ō’ Temp. Aria interna (Valori di progetto, valori rilevati) t t’ Temp. Acqua (Valori di progetto, valori rilevati) T T’ valori tipici delle meccaniche, il EN 10204 „Prodotti metallici - Tipi di documenti di controllo“. T’ ≤ m 0.775 m ≥ T’ - t’ T’ - Ō’ m = (T-t)+t’ FattoTre d-i tcarico T - Ō Se inve ce si è - conc orda to che per i prodotti in S 235 ▇▇▇▇▇▇ presentati degli attestati di controllo o degli attestati di controllo specifico, - concordato, indicando la consistenza e l’organo di collaudo, che vadano presentati dei certificati di collaudo 3.1.A, 3.1.B o 3.1.C, questi attestati vanno predisposti ai sensi della UNI EN 10204. Gli attestati di controllo, gli attestati di controllo specifico e gli attestati di conformità all’ordinazione di regola devono essere rilasciati dallo stabilimento di produzione, in casi motivati possono essere rilasciati dallo stabilimento di lavorazione. Tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dall’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. 2.1.2 Se sono richiesti certificati di collaudo, l’appaltatore deve assicurare, - che al committente venga comunicato tempestivamente il termine entro cui il materiale sarà pronto per la prova, - che all’incaricato da parte del committente di eseguire la prova, sia concesso l’accesso allo stabilimento di produzione ovvero a quello di lavorazione, quando ciò sia necessario per eseguire la prova, e - che vengano messe a disposizione la manodopera, le macchine, gli apparecchi e quant’altro occorrente per l’esecuzione della prova nonché i campioni lavorati. 2.1.3 Se sono richiesti certificati di collaudo, per l’esecuzione si possono impiegare soltanto i materiali che siano stati muniti di una punzonatura da parte dell’incaricato del committente e che quindi siano stati ammessi per l’impiego. 2.1.4 Inoltre l’appaltatore deve eseguire per il committente le prove dei materiali disposte dal direttore dei lavori, presentandone i risultati. Si tratta qui di prove dei materiali che il direttore dei lavori ritiene necessarie per poter adempiere i propri obblighi di controllo prescritti dalle leggi e norme vigenti.

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Sources: Capitolato Descrittivo E Prestazionale

Prove sui materiali. 2.1.1 L’appaltatore deve presentare al committente almeno un attestato 1. L’Appaltatore è tenuto a far eseguire, ai sensi delle prescrizioni contenute nel presente Accordo, nei Contratti Applicativi e nella documentazione ad essi allegata ed a norma delle leggi vigenti, tutte le prove ed i controlli sui materiali utilizzati per la realizzazione delle opere oggetto del presente Accordo. 2. Tutti gli oneri per il prelievo, confezionamento, trasporto di conformità all’ordinazione per i prodotti in S 235 e un certificato campioni di collaudo 3.1.B per tutti gli altri prodotti, con indicazione della composizione chimica secondo analisi di fusione, del valore CEV e di caratteristiche tutto secondo UNI Temp. Aria esterna (Valori di progetto, valori rilevati) Ō Ō’ Temp. Aria interna (Valori di progetto, valori rilevati) t t’ Temp. Acqua (Valori di progetto, valori rilevati) T T’ valori tipici delle materiali da sottoporre a prove fisico-chimico-meccaniche, nonché l’esecuzione delle prove stesse, saranno a cura e spesa dell’Appaltatore e si intendono compresi e compensati dai prezzi delle tariffe richiamate al successivo articolo 37. 3. Per consentire l’effettuazione delle prove in tempi congruenti con le esigenze di avanzamento dei lavori, l’Appaltatore dovrà mettere a disposizione della Direzione Lavori un laboratorio attrezzato di cantiere e il EN 10204 „Prodotti metallici - Tipi relativo personale per l’esecuzione di documenti prove su terre, inerti e calcestruzzi, come indicato all’Allegato n. 13. 4. Al fine di controlloconsentire la pianificazione dei controlli da parte della Direzione Lavori, alla fine di ogni settimana lavorativa l’Appaltatore dovrà fornire il programma di dettaglio delle lavorazioni che eseguirà nelle due settimane successive e la conferma di quelle previste nella settimana successiva. 5. Per ogni lavorazione dovranno essere indicate tutte le prove prescritte dal presente Accordo e dalle norme di legge. 6. Tutte le prove elencate nel Catalogo Prestazioni e Prove Laboratorio Infrastruttura” (Allegato n. 15), nonché le prove che il Direttore Lavori riterrà opportuno far eseguire all’Appaltatore su campioni di rocce e terre, di acciai o di altri materiali (saldature alluminotermiche, compresi i componenti, ecc.), di conglomerati cementizi o bituminosi, di misti cementati e simili, oltre quelle che l’Appaltatore è tenuto a fare eseguire sistematicamente ai sensi delle prescrizioni di cui al presente Accordo ed a norma delle Leggi vigenti, dovranno effettuarsi a cura e spese dell’Appaltatore stesso, comprese le spese di imballaggio e trasporto dei campioni, presso il laboratorio Infrastruttura di Italcertifer S.p.A. o, in alternativa, previa autorizzazione del Direttore Lavori e, qualora non si tratti di prove finalizzate alla Certificazione di prodotti e/o sistemi, presso altri laboratori ufficiali e/o autorizzati ai sensi dell’articolo 59 del DPR. T’ ≤ m 0.775 m ≥ T’ - t’ T’ - Ō’ m = 380/2001. Il/I laboratorio/i sarà/saranno scelto/i dal Direttore dei Lavori in una lista proposta dall’Appaltatore (T-t)+t’ FattoTre d-con almeno tre laboratori) e presenti nella Regione in cui si svolgono i tcarico T - Ō Se inve ce si è - conc orda to che per i prodotti lavori oggetto delle prove, oppure presenti in S 235 Regioni limitrofe, purché in un raggio inferiore a 200 km dal cantiere. L’Appaltatore, inoltre, potrà richiedere un preventivo di spesa indirizzando la richiesta a Italcertifer S.p.A., ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ presentati degli attestati ▇. ▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, anche tramite mail all’indirizzo ▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇. 7. Durante l’esecuzione di controllo opere o degli attestati parti di controllo specifico, - concordato, indicando la consistenza e l’organo di collaudoesse, che vadano presentati per effetto di operazioni successive possano rendersi inaccessibili o comunque non ispezionabili, l’Appaltatore dovrà sempre darne informazione al Direttore dei certificati Lavori prima di collaudo 3.1.Aprocedere alle fasi successive. Nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, 3.1.B ▇▇▇▇▇▇▇▇ potrà richiedere di mettere a nudo le parti occultate o 3.1.Cdi rendere comunque accessibili le opere o le parti di esse non ispezionabili; le prestazioni necessarie dovranno essere eseguite a cura e spese dell’Appaltatore. Qualora la Direzione Lavori non potesse presenziare alla effettuazione delle prove previste dal programma di dettaglio delle lavorazioni fornito dall’Appaltatore di cui al precedente punto 4, questi attestati vanno predisposti ai sensi della UNI EN 10204a causa di una mancata o intempestiva presentazione del programma stesso, la Direzione Lavori potrà richiedere all’Appaltatore di fare eseguire prove aggiuntive sulle opere in questione a carico dell’Appaltatore stesso. 8. Gli attestati di controllo, gli attestati di controllo specifico e gli attestati di conformità all’ordinazione di regola devono essere rilasciati dallo stabilimento di produzioneIl Direttore dei Lavori o i suoi coadiutori potranno, in casi motivati possono essere rilasciati dallo stabilimento qualsiasi momento, a cura e spesa dell’Appaltatore, accedere agli stabilimenti ed ai relativi laboratori produttori di lavorazione. Tutte prefabbricati, attrezzature, apparecchiature, ecc.; avranno altresì facoltà di fare eseguire presso il laboratorio Infrastruttura di Italcertifer S.p.A. o altri laboratori ufficiali e/o autorizzati, a totale carico dell’Appaltatore, comprese le forniture spese di acciaio devono essere accompagnate dall’attestato imballaggio e di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore trasporto dei lavori pubblici. 2.1.2 Se sono richiesti certificati di collaudocampioni, l’appaltatore deve assicurare, - che al committente venga comunicato tempestivamente il termine entro cui il materiale sarà pronto per la prova, - che all’incaricato da parte del committente di eseguire la prova, sia concesso l’accesso allo stabilimento di produzione ovvero a quello di lavorazione, quando ciò sia necessario per eseguire la prova, e - che vengano messe a disposizione la manodopera, le macchine, gli apparecchi e quant’altro occorrente per l’esecuzione della prova nonché i campioni lavorati. 2.1.3 Se sono richiesti certificati di collaudo, per l’esecuzione si possono impiegare soltanto i materiali che siano stati muniti di una punzonatura da parte dell’incaricato del committente e che quindi siano stati ammessi per l’impiego. 2.1.4 Inoltre l’appaltatore deve eseguire per il committente tutte le prove dei materiali disposte dal direttore dei lavoriintegrative che si riterranno opportune, presentandone i risultati. Si tratta qui su campioni di prove dei materiali rocce e terre, di acciai o di altri materiali, inclusi quelli da impiegare nei lavori di finitura (conglomerato bituminoso, misti cementati e simili), oltre quelle che il direttore dei lavori ritiene necessarie per poter adempiere i propri obblighi di controllo prescritti dalle leggi e norme vigentil’Appaltatore è tenuto a far eseguire.

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Sources: Accordo Quadro

Prove sui materiali. 2.1.1 L’appaltatore deve presentare al committente almeno un attestato 1. L’Appaltatore è tenuto a far eseguire, ai sensi delle prescrizioni contenute nel presente Accordo, nei Contratti Applicativi e nella documentazione ad essi allegata ed a norma delle leggi vigenti, tutte le prove ed i controlli sui materiali utilizzati per la realizzazione delle opere oggetto del presente Accordo. 2. Tutti gli oneri per il prelievo, confezionamento, trasporto di conformità all’ordinazione per i prodotti in S 235 e un certificato campioni di collaudo 3.1.B per tutti gli altri prodotti, con indicazione della composizione chimica secondo analisi di fusione, del valore CEV e di caratteristiche tutto secondo UNI Temp. Aria esterna (Valori di progetto, valori rilevati) Ō Ō’ Temp. Aria interna (Valori di progetto, valori rilevati) t t’ Temp. Acqua (Valori di progetto, valori rilevati) T T’ valori tipici delle materiali da sottoporre a prove fisico-chimico-meccaniche, nonché l’esecuzione delle prove stesse, saranno a cura e spesa dell’Appaltatore e si intendono compresi e compensati dai prezzi delle tariffe richiamate al successivo articolo 37. 3. Per consentire l’effettuazione delle prove in tempi congruenti con le esigenze di avanzamento dei lavori, l’Appaltatore dovrà mettere a disposizione della Direzione Lavori un laboratorio attrezzato di cantiere e il EN 10204 „Prodotti metallici - Tipi relativo personale per l’esecuzione di documenti prove su terre, inerti e calcestruzzi, come indicato all’Allegato n. 13. 4. Al fine di controlloconsentire la pianificazione dei controlli da parte della Direzione Lavori, alla fine di ogni settimana lavorativa l’Appaltatore dovrà fornire il programma di dettaglio delle lavorazioni che eseguirà nelle due settimane successive e la conferma di quelle previste nella settimana successiva. 5. Per ogni lavorazione dovranno essere indicate tutte le prove prescritte dal presente Accordo e dalle norme di legge. 6. Tutte le prove elencate nel Catalogo Prestazioni e Prove Laboratorio Infrastruttura” (Allegato n. 15), nonché le prove che il Direttore Lavori riterrà opportuno far eseguire all’Appaltatore su campioni di rocce e terre, di acciai o di altri materiali (saldature alluminotermiche, compresi i componenti, ecc.), di conglomerati cementizi o bituminosi, di misti cementati e simili, oltre quelle che l’Appaltatore è tenuto a fare eseguire sistematicamente ai sensi delle prescrizioni di cui al presente Accordo ed a norma delle Leggi vigenti, dovranno effettuarsi a cura e spese dell’Appaltatore stesso, comprese le spese di imballaggio e trasporto dei campioni, presso il laboratorio Infrastruttura di Italcertifer S.p.A. o, in alternativa, previa autorizzazione del Direttore Lavori e, qualora non si tratti di prove finalizzate alla Certificazione di prodotti e/o sistemi, presso altri laboratori ufficiali e/o autorizzati ai sensi dell’art. T’ ≤ m 0.775 m ≥ T’ - t’ T’ - Ō’ m = 59 del DPR. 380/2001. Il/I laboratorio/i sarà/saranno scelto/i dal Direttore dei Lavori in una lista proposta dall’Appaltatore (T-t)+t’ FattoTre d-con almeno tre laboratori) e presenti nella Regione in cui si svolgono i tcarico T - Ō Se inve ce si è - conc orda to che per i prodotti lavori oggetto delle prove, oppure presenti in S 235 Regioni limitrofe, purché in un raggio inferiore a 200 km dal cantiere. L’Appaltatore, inoltre, potrà richiedere un preventivo di spesa indirizzando la richiesta a Italcertifer S.p.A., ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ presentati degli attestati ▇. ▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, anche tramite mail all’indirizzo ▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇. 7. Durante l’esecuzione di controllo opere o degli attestati parti di controllo specifico, - concordato, indicando la consistenza e l’organo di collaudoesse, che vadano presentati per effetto di operazioni successive possano rendersi inaccessibili o comunque non ispezionabili, l’Appaltatore dovrà sempre darne informazione al Direttore dei certificati Lavori prima di collaudo 3.1.Aprocedere alle fasi successive. Nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, 3.1.B ▇▇▇▇▇▇▇▇ potrà richiedere di mettere a nudo le parti occultate o 3.1.Cdi rendere comunque accessibili le opere o le parti di esse non ispezionabili; le prestazioni necessarie dovranno essere eseguite a cura e spese dell’Appaltatore. Qualora la Direzione Lavori non potesse presenziare alla effettuazione delle prove previste dal programma di dettaglio delle lavorazioni fornito dall’Appaltatore di cui al precedente punto 4, questi attestati vanno predisposti ai sensi della UNI EN 10204a causa di una mancata o intempestiva presentazione del programma stesso, la Direzione Lavori potrà richiedere all’Appaltatore di fare eseguire prove aggiuntive sulle opere in questione a carico dell’Appaltatore stesso. 8. Gli attestati di controllo, gli attestati di controllo specifico e gli attestati di conformità all’ordinazione di regola devono essere rilasciati dallo stabilimento di produzioneIl Direttore dei Lavori o i suoi coadiutori potranno, in casi motivati possono essere rilasciati dallo stabilimento qualsiasi momento, a cura e spesa dell’Appaltatore, accedere agli stabilimenti ed ai relativi laboratori produttori di lavorazione. Tutte prefabbricati, attrezzature, apparecchiature, ecc.; avranno altresì facoltà di fare eseguire presso il laboratorio Infrastruttura di Italcertifer S.p.A. o altri laboratori ufficiali e/o autorizzati, a totale carico dell’Appaltatore, comprese le forniture spese di acciaio devono essere accompagnate dall’attestato imballaggio e di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore trasporto dei lavori pubblici. 2.1.2 Se sono richiesti certificati di collaudocampioni, l’appaltatore deve assicurare, - che al committente venga comunicato tempestivamente il termine entro cui il materiale sarà pronto per la prova, - che all’incaricato da parte del committente di eseguire la prova, sia concesso l’accesso allo stabilimento di produzione ovvero a quello di lavorazione, quando ciò sia necessario per eseguire la prova, e - che vengano messe a disposizione la manodopera, le macchine, gli apparecchi e quant’altro occorrente per l’esecuzione della prova nonché i campioni lavorati. 2.1.3 Se sono richiesti certificati di collaudo, per l’esecuzione si possono impiegare soltanto i materiali che siano stati muniti di una punzonatura da parte dell’incaricato del committente e che quindi siano stati ammessi per l’impiego. 2.1.4 Inoltre l’appaltatore deve eseguire per il committente tutte le prove dei materiali disposte dal direttore dei lavoriintegrative che si riterranno opportune, presentandone i risultati. Si tratta qui su campioni di prove dei materiali rocce e terre, di acciai o di altri materiali, inclusi quelli da impiegare nei lavori di finitura (conglomerato bituminoso, misti cementati e simili), oltre quelle che il direttore dei lavori ritiene necessarie per poter adempiere i propri obblighi di controllo prescritti dalle leggi e norme vigentil’Appaltatore è tenuto a far eseguire.

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Sources: Accordo Quadro