Procedimento. 1. Il responsabile scientifico deve presentare la proposta di progetto scientifico all’organo collegiale di vertice della struttura. In casi motivati nella proposta possono essere previsti più responsabili scientifici. 2. La proposta di progetto scientifico deve contenere: a) la descrizione delle attività previste e la relativa durata, l’importo del finanziamento o del corrispettivo, il preventivo delle spese da sostenere, l’indicazione nominativa del personale interessato e lo schema di contratto o convenzione con il soggetto esterno; b) la distinta quantificazione, in termini percentuali, dell’apporto riferibile alle prestazioni del personale docente e di quello riferibile al personale tecnico amministrativo ove previsto; per ciascuna unità di personale dovrà inoltre essere specificato quanto segue: 1) per i docenti, la quota di partecipazione individuale nel limite complessivo appena menzionato; 2) per il personale tecnico amministrativo il motivo della relativa scelta e il numero presunto delle ore che dovranno essere individualmente dedicate al progetto correlativamente all’eventuale previsione di cui sopra; c) il preventivo delle spese da sostenere così distinto: 1) spese relative all’esecuzione della convenzione o del contratto ivi inclusa la quota da destinare al fondo per la ricerca scientifica con la specificazione di quelle generali a carico della struttura; 2) il compenso da destinare complessivamente al personale di cui alla precedente lettera b), determinato ai sensi dell’art. 6, comprensivo della quota destinata al Fondo comune di Ateneo di cui al precedente art. 3 comma 3. 3. Nel caso in cui nel progetto scientifico sia prevista la partecipazione di personale di una struttura diversa da quella deliberante, l’autorizzazione dovrà essere richiesta dall’interessato all’organo collegiale di afferenza per il personale docente e di appartenenza per il personale tecnico amministrativo. Detta struttura potrà negarla soltanto ove l’attività richiesta risulti ostativa allo svolgimento dei compiti istituzionali in riferimento alla quantità d’impegno preventivamente ipotizzato. 4. L’organo collegiale di vertice della struttura nell’approvare il progetto scientifico dovrà espressamente: a) dichiarare che il finanziamento o il corrispettivo previsto può essere ritenuto sufficiente ad assicurare la totale copertura degli oneri derivanti dall’attività per conto di terzi; b) attestare che lo svolgimento dell’attività per conto terzi è pienamente compatibile con il prioritario e regolare svolgimento degli obblighi di servizio del personale interessato; c) proporre la stipula del contratto o della convenzione. 5. L’organo collegiale di vertice della struttura, per le attività di cui all’art. 49 del ▇.▇. ▇▇ agosto 1933, n. 1592 e s.m.i., anche di propria iniziativa, approva un tariffario comprensivo dell’indicazione per singola prestazione e un documento che includa per singola prestazione gli elementi di cui al comma 2 del presente articolo. Dovranno altresì essere individuati i responsabili scientifici per lo svolgimento delle predette attività o per singole tipologie di esse. Il tariffario e il documento sono aggiornati annualmente. 6. Nel corso dell’esecuzione del contratto o della convenzione il responsabile scientifico deve controllare se si prefiguri uno scostamento rispetto al preventivo di spesa contenuto nel progetto scientifico di cui al comma 2. Qualora egli accerti uno scostamento deve presentare una proposta di modifica del progetto approvato all’organo collegiale competente con le relative giustificazioni e la riparametrazione dei valori di cui al comma 2. Qualora uno scostamento sia accertato al termine dell’esecuzione del contratto tale proposta può essere contenuta anche nella relazione conclusiva ai sensi del comma 8. 7. L’organo collegiale di cui al comma 1 delibererà l’eventuale applicazione della proposta di modifica fermo restando che l’importo pattuito con il terzo non potrà essere modificato se non con il consenso di quest’ultimo. 8. Ai fini dell’attribuzione dei compensi al personale di cui all’art. 6, il responsabile scientifico produce una sintetica relazione conclusiva concernente la regolare esecuzione del contratto o della convenzione secondo quanto previsto dal medesimo art. 6; nel caso di contratti la cui esecuzione si estenda a più esercizi finanziari annuali, al medesimo scopo possono altresì essere redatti rapporti intermedi; tali documenti sono sottoposti all’approvazione dell’organo collegiale di cui al comma 1.
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Procedimento. 1) La sanzione di cui all’art. Il responsabile scientifico deve presentare 3.1 , sentite le ragioni dello studente , è irrogata dal docente. Lo stesso prima di irrogare la proposta sanzione offre la possibilità di progetto scientifico all’organo collegiale di vertice convertirla in “attività in favore della strutturacomunità scolastica” (art. In casi motivati nella proposta possono essere previsti più responsabili scientifici4 comma 5 D.P.R. n. 249 del 24.06.98).
2. La ) Se la sanzione proposta è l’ ammonizione scritta sul diario di progetto scientifico deve contenereclasse dal Dirigente scolastico, questi, sentite le ragioni dello studente e dell’eventuale proponente, irroga la sanzione ovvero la rigetta, spiegandone i moti- vi, ferma restando la possibilità di convertire la sanzione in “attività in favore della comunità scolastica”.
3) In ogni caso, preso atto delle ragioni che lo studente avrà espresso al Dirigente, o ad un suo delegato, o ad uno o più docenti del consiglio di classe, ovvero a tutto il Consiglio di classe, il Dirigente medesimo, tenuto conto delle motivazioni del proponente:
a) la descrizione delle attività previste notifica l’apertura del procedimento all’alunno ed ai suoi genitori e la relativa durata, l’importo del finanziamento o del corrispettivo, convoca il preventivo delle spese da sostenere, l’indicazione nominativa del personale interessato e lo schema Consiglio di contratto o convenzione con il soggetto esternoclasse entro 15 giorni;
b) rigetta la distinta quantificazioneproposta di sanzione disciplinare spiegandone i motivi. I provvedimenti adottati dal Consiglio di Classe saranno motivati nel verbale dello stesso e tale motivazione sa- rà comunicata alla famiglia dello studente. Deve essere comunque offerta allo studente la possibilità di convertire la sanzione in “attività in favore della comunità scolastica”. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.
4) Se la sanzione proposta è l’allontanamento dalla comunità scolastica, in termini percentualisuperiore a 15 giorni (a), dell’apporto riferibile alle prestazioni del personale docente e di quello riferibile fino al personale tecnico amministrativo ove previsto; per ciascuna unità di personale dovrà inoltre essere specificato quanto segue:
1) per i docenti, la quota di partecipazione individuale nel limite complessivo appena menzionato;
2) per il personale tecnico amministrativo il motivo della relativa scelta e il numero presunto delle ore che dovranno essere individualmente dedicate al progetto correlativamente all’eventuale previsione di cui sopra;
c) il preventivo delle spese da sostenere così distinto:
1) spese relative all’esecuzione della convenzione o del contratto ivi inclusa la quota da destinare al fondo per la ricerca scientifica con la specificazione di quelle generali a carico della struttura;
2) il compenso da destinare complessivamente al personale di cui alla precedente lettera ter- mine dell’anno scolastico (b), determinato ai sensi dell’art. 6l’esclusione dallo scrutinio finale o dall’esame conclusivo del corso di studi (c), comprensivo della quota destinata al Fondo comune il Dirigente scolastico, verificato l’accaduto, pone immediatamente in essere tutte le misure idonee a far cessare l’eventuale stato di Ateneo di cui al precedente art. 3 comma 3.
3. Nel caso in cui nel progetto scientifico sia prevista la partecipazione di personale di una struttura diversa da quella deliberante, l’autorizzazione dovrà essere richiesta dall’interessato all’organo collegiale di afferenza per il personale docente e di appartenenza per il personale tecnico amministrativo. Detta struttura potrà negarla soltanto ove l’attività richiesta risulti ostativa allo svolgimento dei compiti istituzionali in riferimento alla quantità d’impegno preventivamente ipotizzato.
4. L’organo collegiale di vertice della struttura nell’approvare il progetto scientifico dovrà espressamente:
a) dichiarare che il finanziamento o il corrispettivo previsto può essere ritenuto sufficiente ad assicurare la totale copertura degli oneri derivanti dall’attività per conto di terzi;
b) attestare che lo svolgimento dell’attività per conto terzi è pienamente compatibile con il prioritario e regolare svolgimento degli obblighi di servizio del personale interessato;
c) proporre la stipula del contratto o della convenzione.
5. L’organo collegiale di vertice della struttura, pericolo per le attività persone o cose , provvedendo – se del caso – ad informare l’autorità giudizia- ria, di cui all’artpubblica sicurezza e l’organo scolastico superiore. 49 del ▇Convoca quanto prima il Consiglio di Istituto che si pronuncerà nel merito . Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordi- namento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un per- corso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.▇. ▇▇ agosto 1933, n. 1592 e s.m.i., anche di propria iniziativa, approva un tariffario comprensivo dell’indicazione per singola prestazione e un documento che includa per singola prestazione gli elementi di cui al comma 2 del presente articolo. Dovranno altresì essere individuati i responsabili scientifici per lo svolgimento delle predette attività o per singole tipologie di esse. Il tariffario e il documento sono aggiornati annualmente.
6. Nel corso dell’esecuzione del contratto o della convenzione il responsabile scientifico deve controllare se si prefiguri uno scostamento rispetto al preventivo di spesa contenuto nel progetto scientifico di cui al comma 2. Qualora egli accerti uno scostamento deve presentare una proposta di modifica del progetto approvato all’organo collegiale competente con le relative giustificazioni e la riparametrazione dei valori di cui al comma 2. Qualora uno scostamento sia accertato al termine dell’esecuzione del contratto tale proposta può essere contenuta anche nella relazione conclusiva ai sensi del comma 8.
7. L’organo collegiale di cui al comma 1 delibererà l’eventuale applicazione della proposta di modifica fermo restando che l’importo pattuito con il terzo non potrà essere modificato se non con il consenso di quest’ultimo.
8. Ai fini dell’attribuzione dei compensi al personale di cui all’art. 6, il responsabile scientifico produce una sintetica relazione conclusiva concernente la regolare esecuzione del contratto o della convenzione secondo quanto previsto dal medesimo art. 6; nel caso di contratti la cui esecuzione si estenda a più esercizi finanziari annuali, al medesimo scopo possono altresì essere redatti rapporti intermedi; tali documenti sono sottoposti all’approvazione dell’organo collegiale di cui al comma 1.
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Procedimento. 1. Il responsabile scientifico deve presentare la proposta di progetto scientifico all’organo collegiale di vertice della struttura. In casi motivati nella proposta possono essere previsti più responsabili scientifici.
2. La proposta di progetto scientifico deve contenereAnche se il valore del Contratto supera quello indicato nell’articolo precedente, il ricorso alla trattativa privata è consentito anche senza previa gara ufficiosa esplorativa quando:
a) la descrizione delle attività previste e la relativa durata, l’importo del finanziamento licitazione o del corrispettivo, il preventivo delle spese da sostenere, l’indicazione nominativa del personale interessato e lo schema di contratto o convenzione con il soggetto esternol’incanto è andato deserto;
b) si tratti di acquisto di beni, prestazione di servizi ed esecuzione di lavori che una sola impresa è in grado di fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché di acquisto di beni la distinta quantificazionecui produzione è garantita da privativa industriale; altresì, in termini percentualiquando la natura dei servizi, dell’apporto riferibile alle prestazioni del personale docente e di quello riferibile al personale tecnico amministrativo ove previsto; per ciascuna unità di personale dovrà inoltre essere specificato quanto segue:
1) per i docenti, la quota di partecipazione individuale nel limite complessivo appena menzionato;
2) per dei beni o dei lavori non permettano il personale tecnico amministrativo il motivo della relativa scelta e il numero presunto delle ore che dovranno essere individualmente dedicate al progetto correlativamente all’eventuale previsione di cui sopraricorso ad una pubblica gara;
c) il preventivo trattasi di acquisto, permuta, locazione attiva e passiva di immobili, nonché vendita di immobili con l’amministrazione dello Stato, delle spese da sostenere così distinto:
1) spese relative all’esecuzione della convenzione o del contratto ivi inclusa la quota da destinare al fondo per la ricerca scientifica con la specificazione di quelle generali a carico della strutturaRegioni, delle Province, e degli Enti Pubblici in genere;
d) trattasi di urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni e servizi, dovuta a circostanze imprevedibili non imputabile all’Ente che non permettono di esperire la pubblica gara;
e) si debba procedere a lavori complementari non considerati nel Contratto originario e resi necessari da circostanze imprevedibili al momento dell’affidamento dell’appalto, a condizione che siano inseparabili sotto l’aspetto tecnico ed economico dalla prestazione principale, ovvero, benchè separabili, siano indispensabili per il completamento dei lavori e il loro valore non superi il 30% dell’importo del Contratto originario e la loro realizzazione sia affidata allo stesso contraente dei lavori principali;
f) vi sia necessità di affidare allo stesso contraente forniture e lavori per completare o ampliare quelle realizzate, quando il ricorso ad altri fornitori od imprese costringerebbe l’Ente ad acquistare materiale di tecnica differente, il cui uso o la manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche, semprechè il ricorso allo stesso fornitore o alla stessa impresa appaia nel complesso economicamente conveniente.
g) si affidino opere che rientrano nei limiti e nelle prescrizioni previste dall’art.12 della legge 3.1.1978 n.1.
2) il compenso da destinare complessivamente al personale di cui . Il motivo del ricorso alla precedente lettera b)trattativa privata, determinato ai sensi dell’art. 6, comprensivo della quota destinata al Fondo comune di Ateneo deve essere espresso e risultare nella deliberazione a contrattare di cui al precedente art. 3 comma 3art.3.
3. Nel caso in cui nel progetto scientifico sia prevista la partecipazione di personale di una struttura diversa da quella deliberante, l’autorizzazione dovrà essere richiesta dall’interessato all’organo collegiale di afferenza per il personale docente e di appartenenza per il personale tecnico amministrativo. Detta struttura potrà negarla soltanto ove l’attività richiesta risulti ostativa allo svolgimento dei compiti istituzionali in riferimento alla quantità d’impegno preventivamente ipotizzato.
4. L’organo collegiale di vertice della struttura nell’approvare il progetto scientifico dovrà espressamente:
a) dichiarare che il finanziamento o il corrispettivo previsto può essere ritenuto sufficiente ad assicurare la totale copertura degli oneri derivanti dall’attività per conto di terzi;
b) attestare che lo svolgimento dell’attività per conto terzi è pienamente compatibile con il prioritario e regolare svolgimento degli obblighi di servizio del personale interessato;
c) proporre la stipula del contratto o della convenzione.
5. L’organo collegiale di vertice della struttura, per le attività di cui all’art. 49 del ▇.▇. ▇▇ agosto 1933, n. 1592 e s.m.i., anche di propria iniziativa, approva un tariffario comprensivo dell’indicazione per singola prestazione e un documento che includa per singola prestazione gli elementi di cui al comma 2 del presente articolo. Dovranno altresì essere individuati i responsabili scientifici per lo svolgimento delle predette attività o per singole tipologie di esse. Il tariffario e il documento sono aggiornati annualmente.
6. Nel corso dell’esecuzione del contratto o della convenzione il responsabile scientifico deve controllare se si prefiguri uno scostamento rispetto al preventivo di spesa contenuto nel progetto scientifico di cui al comma 2. Qualora egli accerti uno scostamento deve presentare una proposta di modifica del progetto approvato all’organo collegiale competente con le relative giustificazioni e la riparametrazione dei valori di cui al comma 2. Qualora uno scostamento sia accertato al termine dell’esecuzione del contratto tale proposta può essere contenuta anche nella relazione conclusiva ai sensi del comma 8.
7. L’organo collegiale di cui al comma 1 delibererà l’eventuale applicazione della proposta di modifica fermo restando che l’importo pattuito con il terzo non potrà essere modificato se non con il consenso di quest’ultimo.
8. Ai fini dell’attribuzione dei compensi al personale di cui all’art. 6, il responsabile scientifico produce una sintetica relazione conclusiva concernente la regolare esecuzione del contratto o della convenzione secondo quanto previsto dal medesimo art. 6; nel caso di contratti la cui esecuzione si estenda a più esercizi finanziari annuali, al medesimo scopo possono altresì essere redatti rapporti intermedi; tali documenti sono sottoposti all’approvazione dell’organo collegiale di cui al comma 1.
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