Procedimento. 1- Gli accordi decentrati, compresi quelli attinenti alla approvazione del Fondo incentivante, sono stipulati dai titolari degli uffici, sede di contrattazione decentrata e dai rappresentanti delle ▇▇.▇▇. 2- Con decreto del Capo del Corpo, su proposta del titolare dell’ufficio sede di contrattazione decentrata, si provvede alla nomina della delegazione di parte pubblica, incaricata di svolgere le trattative per la definizione degli accordi decentrati. Non possono far parte della predetta delegazione di parte pubblica coloro i quali rivestono la carica di dirigente sindacale, anche appartenenti a sigle sindacali non rappresentative a livello nazionale. 3- Le trattative per la definizione degli accordi decentrati sono avviate dai titolari degli uffici sede di contrattazione decentrata entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del presente Accordo; successivamente, ogni volta entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di trattativa, presentata per iscritto, anche da una sola delle ▇▇.▇▇. o dall’Amministrazione. Le riunioni sono comunque convocate dai rappresentanti dell’Amministrazione che le presiedono. 4- Gli accordi dovranno essere redatti per iscritto e dovranno essere sottoscritti dalla parte pubblica e dalla parte sindacale entro 45 (quarantacinque) giorni dall’inizio della trattativa. 5- Gli accordi decentrati sono efficaci quando vengono sottoscritti, per la parte pubblica dai titolari degli uffici sede di contrattazione decentrata, e, per la parte sindacale, dalle ▇▇.▇▇. che raccolgano almeno i due terzi delle deleghe espresse dal personale nell’ambito della sfera di competenza della sede decentrata, sulla base della ricognizione effettuata al 31 dicembre dell’anno precedente. 6- Qualora si verifichi l’impossibilità di raggiungere gli accordi entro 45 (quarantacinque) giorni dall’inizio della trattativa, gli incontri proseguiranno presso l’Ufficio Relazioni Sindacali che li presiede, alla presenza congiunta delle delegazioni di parte pubblica e sindacale interessate alla contrattazione decentrata e delle Rappresentanze Nazionali delle ▇▇.▇▇. In tale consesso gli accordi sono efficaci quando vengono sottoscritti, per la parte pubblica dal Capo del Corpo o da un suo delegato, e, per la parte sindacale,
Appears in 1 contract
Sources: Accordo Nazionale Quadro
Procedimento. 1- Gli accordi decentrati, compresi quelli attinenti alla approvazione Sistemazione posizione assicurativa per definizione provvedimenti di Ricongiunzione INPS (art. 2 Legge 29/1979 e Casse Previdenziali private L. 45/90); Responsabile Unità organizzativa responsabile: Servizio Gestione Risorse Umane – Sezione Contabile Dirigente/ Istruttore responsabile del Fondo incentivante, sono stipulati dai titolari degli uffici, sede di contrattazione decentrata e dai rappresentanti delle procedimento: Dott.ssa ▇▇.▇▇.
2- Con decreto ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇/ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Tipologia Natura Requisiti e/o presupposti Criteri e/o fasi Procedimento che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione. Lavoratori dipendenti titolari di contribuzione presso INPS; Lavoratori autonomi (Artigiani, commercianti e coltivatori diretti) che risultano iscritti all’INPS; Lavoratori che hanno contributi presso Casse private (Inarcassa, Cassa Forense, ecc); La domanda di ricongiunzione va presentata all’INPDAP prima della cessazione dal servizio, salvo il caso dei superstiti dei lavoratori deceduti in rapporto d’impiego; Il lavoratore autonomo, deve possedere almeno cinque anni di contribuzione in qualità di lavoratore dipendente, in una o più gestioni pensionistiche obbligatorie. Istanza all’INPDAP del Capo dipendente in servizio o richiesta INPDAP con l’indicazione dei periodi di contribuzioni; Per le suddette istanze con il software INPDAP ossia programma S7 si compila il modello PA04, per il servizio prestato presso la Provincia dalla data di assunzione fino alla data della domanda, evidenziando il livello d’inquadramento e tutte le retribuzioni economiche annue comprensive delle variazioni di carattere contrattuale Stampa modello PA04 e invio del Corpofile a mezzo posta elettronica e della documentazione cartacea di rito alla sede INPDAP; L’Ente chiede all’INPDAP il prospetto dei periodi di contribuzione; L’INPDAP poi determina l’onere da porre a carico del richiedente, su proposta del titolare dell’ufficio sede che può essere effettuato in un’unica soluzione o a rate (tramite bollettini inviati dall’istituto) o mediante ritenute mensili sullo stipendio; Il dipendente può accettare o rifiutare il provvedimento, se accetta deve inviare il modulo di contrattazione decentrata, si provvede alla nomina della delegazione ricongiunzione tramite raccomandata entro il termine di parte pubblica, incaricata di svolgere le trattative per la definizione degli accordi decentrati. Non possono far parte della predetta delegazione di parte pubblica coloro i quali rivestono la carica di dirigente sindacale, anche appartenenti a sigle sindacali non rappresentative a livello nazionale.
3- Le trattative per la definizione degli accordi decentrati sono avviate dai titolari degli uffici sede di contrattazione decentrata entro 30 (trenta) 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale ricezione del presente Accordoprovvedimento; successivamenteSe il dipendente non paga l’onere o le prime 3 rate entro 60 giorni decade la domanda; Comunicazione all’ufficio Stipendi per l’inserimento dell’onere da pagare nella busta paga del richiedente. Notifica al dipendente; A seguito del ricevimento decreto di ricongiunzione, ogni volta entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di trattativa, presentata per iscritto, anche caricamento banca dati in software S7 del servizio ricongiunto e dell’importo da una sola delle ▇▇pagare.▇▇. o dall’Amministrazione. Le riunioni sono comunque convocate dai rappresentanti dell’Amministrazione che le presiedono.
4- Gli accordi dovranno essere redatti per iscritto e dovranno essere sottoscritti dalla parte pubblica e dalla parte sindacale entro 45 (quarantacinque) giorni dall’inizio della trattativa. 5- Gli accordi decentrati sono efficaci quando vengono sottoscritti, per la parte pubblica dai titolari degli uffici sede di contrattazione decentrata, e, per la parte sindacale, dalle ▇▇.▇▇. che raccolgano almeno i due terzi delle deleghe espresse dal personale nell’ambito della sfera di competenza della sede decentrata, sulla base della ricognizione effettuata al 31 dicembre dell’anno precedente.
6- Qualora si verifichi l’impossibilità di raggiungere gli accordi entro 45 (quarantacinque) giorni dall’inizio della trattativa, gli incontri proseguiranno presso l’Ufficio Relazioni Sindacali che li presiede, alla presenza congiunta delle delegazioni di parte pubblica e sindacale interessate alla contrattazione decentrata e delle Rappresentanze Nazionali delle ▇▇.▇▇. In tale consesso gli accordi sono efficaci quando vengono sottoscritti, per la parte pubblica dal Capo del Corpo o da un suo delegato, e, per la parte sindacale,
Appears in 1 contract
Sources: Mappatura Dei Procedimenti
Procedimento. 1- Gli accordi decentratiLiquidazione compensi sostitutivi per ferie maturate e non godute al personale, compresi quelli attinenti alla approvazione con le limitazioni previste dal D.Lgs. n. 95 del Fondo incentivante2012, sono stipulati dai titolari degli uffici, sede convertito in Legge 135/2012. Disciplina art. 10 CCNL del 9.5.2006. Base di contrattazione decentrata e dai rappresentanti delle calcolo compensi art. 52 comma 4. Responsabile Unità organizzativa responsabile: Servizio Gestione Risorse Umane – Sezione Contabile Dirigente/ Istruttore responsabile del procedimento: Dott.ssa ▇▇.▇▇.
2- Con decreto del Capo del Corpo, su proposta del titolare dell’ufficio sede di contrattazione decentrata, si provvede alla nomina della delegazione di parte pubblica, incaricata di svolgere le trattative per la definizione degli accordi decentrati. Non possono far parte della predetta delegazione di parte pubblica coloro i quali rivestono la carica di dirigente sindacale, anche appartenenti a sigle sindacali non rappresentative a livello nazionale.
3- Le trattative per la definizione degli accordi decentrati sono avviate dai titolari degli uffici sede di contrattazione decentrata entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del presente Accordo; successivamente, ogni volta entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di trattativa, presentata per iscritto, anche da una sola delle ▇▇.▇▇ ▇▇▇▇▇/ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇. Tipologia Natura Requisiti e/o dall’Amministrazionepresupposti Criteri e/o fasi Procedimento rivolto al riconoscimento, a favore del personale dipendente avente diritto, del compenso di liquidazione indennità sostitutiva, con le limitazioni previste dal D.Lgs. Le riunioni sono comunque convocate dai rappresentanti dell’Amministrazione n. 95 del 2012. L’art. 5 comma 8 della legge sulla revisione della spesa (D.Lgs. 95/2012, convertito in Legge 135/2012), ha stabilito che le presiedonoferie non fruite non possono in alcun caso e senza eccezione alcuna (tranne qualche caso) essere monetizzate. La disposizione riguarda solo i rapporti cessati dopo il 7 luglio 2012 e non ha portata retroattiva, né riguarda le ferie accumulate prima di tale data. • Si applica nei casi in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile (decesso, dispensa per inidoneità permanente e assoluta) o in quelle in cui la mancata fruizione delle ferie non dipende dalla volontà del dipendente o dalla negligente vigilanza dell’amministrazione (malattia, infortunio, congedo di maternità, aspettativa a vario titolo previste dalle vigenti disposizioni). • Essere in possesso di ferie residue; • Istanza del dipendente con l’indicazione dei giorni residui e dichiarazione del Dirigente che specifichi i motivi della mancata fruizione. • Verifica dal sistema informatizzato delle presenze dei giorni residui di congedo ordinario non usufruito. • Calcolo dell’indennità da corrispondere al dipendente in relazione all’anno di maturazione delle ferie o festività soppresse e alla relativa retribuzione in godimento (art. 52 comma 4). • Adozione del provvedimento dirigenziale di liquidazione indennità sostitutiva al personale dipendente avente diritto. • Comunicazione all’ufficio Stipendi per l’inserimento dell’indennità nella busta paga del richiedente. • Notifica al dipendente; • Caricamento banca dati in software S7 del compenso di liquidazione dell’interessato.
4- Gli accordi dovranno essere redatti per iscritto e dovranno essere sottoscritti dalla parte pubblica e dalla parte sindacale entro 45 (quarantacinque) giorni dall’inizio della trattativa. 5- Gli accordi decentrati sono efficaci quando vengono sottoscritti, per la parte pubblica dai titolari degli uffici sede di contrattazione decentrata, e, per la parte sindacale, dalle ▇▇.▇▇. che raccolgano almeno i due terzi delle deleghe espresse dal personale nell’ambito della sfera di competenza della sede decentrata, sulla base della ricognizione effettuata al 31 dicembre dell’anno precedente.
6- Qualora si verifichi l’impossibilità di raggiungere gli accordi entro 45 (quarantacinque) giorni dall’inizio della trattativa, gli incontri proseguiranno presso l’Ufficio Relazioni Sindacali che li presiede, alla presenza congiunta delle delegazioni di parte pubblica e sindacale interessate alla contrattazione decentrata e delle Rappresentanze Nazionali delle ▇▇.▇▇. In tale consesso gli accordi sono efficaci quando vengono sottoscritti, per la parte pubblica dal Capo del Corpo o da un suo delegato, e, per la parte sindacale,
Appears in 1 contract
Sources: Mappatura Dei Procedimenti
Procedimento. 1- Gli accordi decentratiIn caso di decisione di ritardo, compresi quelli attinenti la Società deve conservare su supporto durevole le seguenti informazioni tramite uno strumento tecnico che assicuri l’accessibilità e la leggibilità:
a) della data e ora: (i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società, (ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione; (iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
b) dell’identità delle persone che sono responsabili presso la Società (i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine; (ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo; (iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata; (iv) della comunicazione all'autorità competente (Consob e Borsa Italiana) delle informazioni richieste sul ritardo e della relativa spiegazione per iscritto;
c) della prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste al paragrafo 11 che precede (e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo). Ai fini della presente Procedura, la Società ha adottato, come strumento tecnico per le annotazioni relative al ritardo della comunicazione delle Informazioni Privilegiate, il Registro Insider. Pertanto, a seguito della decisione di ritardare la diffusione delle informazioni in questione, dovranno essere indicate nel Registro Insider, a cura del Preposto Procedura Informazioni Privilegiate, oltre alle persone che hanno accesso all'Informazione Privilegiata nelle sezioni di competenza, anche le informazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), nel campo “NOTE” del Registro stesso. In caso di ritardo nella comunicazione di Informazioni Privilegiate, la Società, a mezzo del Preposto Procedura Informazioni Privilegiate, è tenuta a notificare tale ritardo alla approvazione del Fondo incentivante, sono stipulati dai titolari degli uffici, sede di contrattazione decentrata e dai rappresentanti delle Consob mediante comunicazione da inviarsi tramite posta elettronica certificata alla Consob (▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇.
2- Con decreto del Capo del Corpo, su proposta del titolare dell’ufficio sede di contrattazione decentrata, si provvede alla nomina della delegazione di parte pubblica, incaricata di svolgere le trattative per la definizione degli accordi decentrati. Non possono far parte della predetta delegazione di parte pubblica coloro i quali rivestono la carica di dirigente sindacale, anche appartenenti a sigle sindacali non rappresentative a livello nazionale.
3- Le trattative per la definizione degli accordi decentrati sono avviate dai titolari degli uffici sede di contrattazione decentrata entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del presente Accordo; successivamente, ogni volta entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di trattativa, presentata per iscritto, anche da una sola delle ▇▇▇▇.▇▇. o dall’Amministrazione. Le riunioni sono comunque convocate dai rappresentanti dell’Amministrazione ) specificando come destinatario “Divisione Mercati” e indicando nell’oggetto “MAR Ritardo Comunicazione” e via fax a Borsa Italiana (fax nn: 02/86464242 oppure 02/72004666) immediatamente dopo che le presiedono.Informazioni Privilegiate sono state comunicate al pubblico in conformità alla presente procedura1. La notifica non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l’informazione non è comunicata al pubblico perché ha perduto il suo carattere privilegiato. La riservatezza delle Informazioni Privilegiate per le quali è stato deciso di ritardare la divulgazione al pubblico sarà assicurata mediante l’adozione di misure che consentono:
4- Gli accordi dovranno essere redatti (i) di impedire l’accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per iscritto l’esercizio delle loro funzioni nell’ambito della Società;
(ii) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e dovranno essere sottoscritti dalla parte pubblica regolamentari che ne derivano e dalla parte sindacale entro 45 siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o diffusione non autorizzata delle informazioni;
(quarantacinqueiii) giorni dall’inizio della trattatival’immediata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza. 5- Gli accordi decentrati sono efficaci quando vengono sottoscrittiQualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata e la riservatezza di tali informazioni non sia più garantita, la FGIP, per mezzo del Preposto Procedura Informazioni Privilegiate, provvederà a comunicare quanto prima al pubblico le Informazioni Privilegiate in questione in conformità alla presente Procedura e alla normativa applicabile. Ai fini di quanto sopra, la parte pubblica dai titolari degli uffici sede riservatezza si considera essere venuta meno anche nelle situazioni in cui si diffonda una voce (rumor) che si riferisca in modo esplicito ad Informazioni Privilegiate (la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi dei paragrafi che precedono) e tale voce sia sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza delle stesse non è più garantita. Qualora la Società o un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione comunichi, intenzionalmente o non intenzionalmente, l’informazione Privilegiata ad un terzo che non è tenuto ad obblighi di contrattazione decentratariservatezza, ela FGIP dovrà dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico dell’informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale. A condizione dell’esistenza di un obbligo di riservatezza, di un rapporto giustificativo e di misure organizzative idonee a segregare l’Informazione Privilegiata, onde
1 La comunicazione di cui sopra dovrà indicare: (i) l’identità dell’emittente (ossia la Società); (ii) del notificante (ossia il Preposto Procedura Informazioni Privilegiate) con indicazione del relativo nome, cognome, posizione presso la Società; (iii) estremi di contatto del notificante (ossia indirizzo di posta elettronica certificata o in mancanza di posta elettronica ordinaria e numero di telefono e fax); (iv) identificazione dell’Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione con indicazione del titolo del comunicato stampa divulgativo, del numero di riferimento (se assegnato dal sistema utilizzato per divulgare le Informazioni Privilegiate); (v) data e ora della comunicazione dell’Informazione Privilegiata al pubblico; (vi) data e ora della decisione di ritardare la parte sindacale, dalle divulgazione e (vii) identità delle persone responsabili della decisione di ritardare la comunicazione. La Società provvede alla registrazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni per il ritardo di cui all’articolo 11 che legittimano il ritardo nella comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate. Solo ove ciò sia richiesto da ▇▇.▇▇. che raccolgano almeno i due terzi delle deleghe espresse dal personale nell’ambito della sfera di competenza della sede decentrata, sulla base della ricognizione effettuata al 31 dicembre dell’anno precedente.
6- Qualora si verifichi l’impossibilità di raggiungere gli accordi entro 45 (quarantacinque) giorni dall’inizio della trattativa, gli incontri proseguiranno presso l’Ufficio Relazioni Sindacali che li presiede, alla presenza congiunta delle delegazioni di parte pubblica e sindacale interessate alla contrattazione decentrata e delle Rappresentanze Nazionali delle ▇▇.▇▇, la Società è tenuta a trasmettere documentazione comprovante l’assolvimento dell’obbligo previsto dall’articolo 17, paragrafo 4, del Regolamento 596/2014 e dalle relative norme tecniche di attuazione. In tale consesso evitarne un’impropria circolazione interna ed esterna, è tuttavia possibile informare in modo selettivo soggetti terzi e tra questi a titolo a titolo non esaustivo: a) i consulenti e gli accordi sono efficaci quando vengono sottoscritti, per altri soggetti coinvolti nell’esame delle materie oggetto di consulenza; b) i soggetti con i quali la parte pubblica dal Capo del Corpo Società ha in corso negoziazioni su operazioni commerciali o da un suo delegato, finanziarie; c) le autorità pubbliche di vigilanza di settore; d) le banche nell’ambito dell’attività di concessione degli affidamenti; e, per la parte sindacale,) le agenzie di rating;
Appears in 1 contract
Sources: Procedure for the Management and Communication of Insider Information
Procedimento. 1- Gli accordi decentratiLa richiesta di contributo deve essere presentata su apposita modulistica predisposta dai Comuni di Ravenna, compresi quelli attinenti alla approvazione Cervia e Russi in forma di autocertificazione e supportata dalla documentazione indicata nella stessa entro lunedì 30 novembre 2020. Il modulo di domanda va scaricato dai siti istituzionali dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi, ai seguenti indirizzi: e presentata, compilata in ogni sua parte e corredata dai relativi allegati richiesti, con le seguenti modalità: Si prevede, quale modalità ordinaria, l'inoltro al seguente indirizzo di posta elettronica, da utilizzare anche in caso di richiesta di informazioni: Il caso di indisponibilità di idonea strumentazione informatica, la domanda, già compilata in ogni sua parte, debitamente sottoscritta e corredata dagli allegati richiesti, deve essere presentata in forma cartacea con consegna diretta presso l'U.O. Coordinamento Pianificazione Socio sanitaria – Via Massimo d'Azeglio, 2 – 2° piano – Ravenna, previo appuntamento telefonico al n. 0544 – 482550, da contattare nelle seguenti giornate: Si prevede, quale modalità ordinaria, l'inoltro al seguente indirizzo di posta elettronica: Il caso di indisponibilità di idonea strumentazione informatica, la domanda, già compilata in ogni sua parte, debitamente sottoscritta e corredata dagli allegati richiesti, può essere presentata in forma cartacea con consegna diretta presso l'Ufficio Casa del Fondo incentivanteComune di ▇▇▇▇▇ - ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ – Russi, sono stipulati dai titolari degli ufficiprevio appuntamento telefonico al n. 340-1815577, sede da contattare nelle seguenti giornate: – giovedì mattina – dalle ore 9 alle ore 13 – martedì pomeriggio – dalle ore 15 alle ore 18 L'Ufficio Casa del Comune di contrattazione decentrata ▇▇▇▇▇ - ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇, è aperto il martedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18. Si prevede, quale modalità ordinaria, l'inoltro al seguente indirizzo di posta elettronica, da utilizzare anche in caso di richiesta di informazioni: Il caso di indisponibilità di idonea strumentazione informatica, la domanda, già compilata in ogni sua parte, debitamente sottoscritta e dai rappresentanti delle corredata dagli allegati richiesti, può essere presentata in forma cartacea con consegna diretta presso gli Sportelli del Servizio Cervia Informa Cittadini, previo appuntamento. L’appuntamento potrà essere prenotato accedendo ai servizi online del sito web istituzionale:▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇.
2- Con decreto del Capo del Corpo, su proposta del titolare dell’ufficio sede di contrattazione decentrata, si provvede alla nomina della delegazione di parte pubblica, incaricata di svolgere le trattative per la definizione degli accordi decentrati. Non possono far parte della predetta delegazione di parte pubblica coloro i quali rivestono la carica di dirigente sindacale, anche appartenenti a sigle sindacali non rappresentative a livello nazionale.
3- Le trattative per la definizione degli accordi decentrati sono avviate dai titolari degli uffici sede di contrattazione decentrata entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del presente Accordo; successivamente, ogni volta entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di trattativa, presentata per iscritto, anche da una sola delle ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. o dall’Amministrazione. Le riunioni sono comunque convocate dai rappresentanti dell’Amministrazione che le presiedono.
4- Gli accordi dovranno essere redatti per iscritto e dovranno essere sottoscritti dalla parte pubblica e dalla parte sindacale entro 45 (quarantacinque) giorni dall’inizio della trattativa. 5- Gli accordi decentrati sono efficaci quando vengono sottoscritti, per la parte pubblica dai titolari degli uffici sede di contrattazione decentrata, e, per la parte sindacale, dalle ▇▇.▇▇. che raccolgano almeno i due terzi delle deleghe espresse dal personale nell’ambito della sfera di competenza della sede decentrata/servizi-on-line/agendacerviainforma/login.php oppure telefonando al n. 0544/979350 nelle seguenti giornate: Si precisa che, sulla base di specifico Protocollo di intesa sottoscritto dai Comuni di Ravenna, Cervia e Russi e dalle Organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini di seguito riportate: • A.P.P.E – Confedilizia Ravenna • A.S.P.P.I. - RA • U.P.P.I. - RA • A.P.P.C. - RA • SUNIA • SICET • UNIAT le stesse si sono rese disponibili, in particolare, a: • garantire assistenza nella gestione della ricognizione effettuata al 31 dicembre dell’anno precedentepratica di rinegoziazione (riduzione del solo canone di locazione oppure riduzione del canone con modifica della tipologia contrattuale) e nella stipula di un nuovo contratto concordato per alloggi sfitti; • assistere i richiedenti nella compilazione della domanda di contributo, secondo le modalità indicate nel protocollo medesimo.
6- Qualora si verifichi l’impossibilità di raggiungere gli accordi entro 45 (quarantacinque) giorni dall’inizio della trattativa, gli incontri proseguiranno presso l’Ufficio Relazioni Sindacali che li presiede, alla presenza congiunta delle delegazioni di parte pubblica e sindacale interessate alla contrattazione decentrata e delle Rappresentanze Nazionali delle ▇▇.▇▇. In tale consesso gli accordi sono efficaci quando vengono sottoscritti, per la parte pubblica dal Capo del Corpo o da un suo delegato, e, per la parte sindacale,
Appears in 1 contract