Common use of Procedimento disciplinare Clause in Contracts

Procedimento disciplinare. 1. L’Amministrazione non può adottare, nei confronti del lavoratore, alcun provvedimento disciplinare, salvo il rimprovero verbale, senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. 2. La competenza per il procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 50, comma 5, della legge regionale 13 novembre 1998, n.31 è attribuita: a) al Dirigente della struttura di appartenenza del dipendente per il rimprovero verbale e scritto. Il medesimo dirigente deve dare contestuale comunicazione delle sanzioni applicate al Direttore Generale competente in materia di personale; b) al Direzione Generale competente in materia di personale per la multa, la sospensione del lavoro, e il licenziamento. 3. L’addebito deve essere comunicato tempestivamente da parte del dirigente competente all’irrogazione della sanzione e comunque non oltre 10 giorni da quando il Dirigente competente ha avuto conoscenza del fatto. 4. La contestazione deve essere formulata in forma scritta, con l’indicazione delle presunte violazioni e con l’invito al lavoratore a fornire in un termine non inferiore a cinque giorni le giustificazioni scritte e con l’avviso che può essere sentito a sua difesa sia singolarmente che con l’assistenza di un professionista o di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisca o conferisca mandato. 5. Nel caso trascorrano 10 giorni dalla comunicazione della contestazione senza che il lavoratore abbia chiesto di essere sentito o 15 giorni dalla convocazione senza che il lavoratore abbia esercitato la sua difesa, la sanzione viene irrogata e messa sollecitamente in esecuzione entro i termini di cui all’art. 12, 2° comma. 6. E’ consentito al dipendente e al suo delegato l’accesso agli atti istruttori. Delle dichiarazioni del dipendente o di un suo delegato viene redatto un processo verbale. 7. Il procedimento disciplinare, una volta instaurato, deve concludersi entro 120 giorni dalla data di comunicazione dell’addebito. In caso non venga portato a compimento in questo periodo il procedimento si estingue. 8. Quando si ravvisa che non vi sono i presupposti per procedere, si disporrà, altresì, per la chiusura del procedimento informandone l’interessato. 9. Non si tiene conto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dallo loro applicazione. 10. L’apertura e la definizione del procedimento disciplinare non libera il lavoratore dalle eventuali altre responsabilità di altro genere in cui sia incorso per i fatti addebitati. 11. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, il direttore generale della struttura di appartenenza del dipendente segnala, entro 5 giorni, al Direttore Generale competente in materia di personale i fatti da contestare al dipendente per l’instaurazione del procedimento, dandone contestuale comunicazione all’interessato. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso all’accertamento delle responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.

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Procedimento disciplinare. 1. L’Amministrazione non può adottareIn considerazione della specificità professionale e delle particolari responsabilità che caratterizzano le figure dello specialista ambulatoriale, nei confronti del lavoratoreveterinario e del professionista convenzionato, alcun provvedimento disciplinaresono stabilite specifiche fattispecie di responsabilità disciplinari, salvo nonché il rimprovero verbalerelativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele degli specialisti, senza avergli preventivamente contestato l’addebito veterinari e senza averlo sentito a sua difesaprofessionisti, in analogia ai principi stabiliti dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal ▇.▇▇▇. 27 ottobre 2009, n. 150. 2. La competenza I criteri per il l’individuazione delle violazioni sono i seguenti: violazione di obblighi e compiti previsti dagli Accordi (Nazionale, Regionale ed Aziendale), mancata collaborazione con le strutture dirigenziali in relazione a quanto previsto e disciplinato negli Accordi, mancato rispetto delle norme previste dall’Allegato 5 – Codice di comportamento degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali. 3. Le violazioni degli obblighi di cui al comma precedente, secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 50disciplinare, comma 5, della legge regionale 13 novembre 1998, n.31 è attribuitadanno luogo all’applicazione delle seguenti tipologie di sanzioni: a) al Dirigente della struttura di appartenenza del dipendente per il rimprovero verbale e scritto. Il medesimo dirigente deve dare contestuale comunicazione delle sanzioni applicate al Direttore Generale competente in materia di personale; b) sanzione pecuniaria, di importo non inferiore al Direzione Generale competente in materia di personale 5% e non superiore al 10% della retribuzione corrisposta nel mese precedente, per la multa, la durata massima di tre mesi; c) sospensione del lavoro, dall’incarico e il licenziamento.dal trattamento economico per una durata non inferiore a un mese e non superiore a sei; 3. L’addebito deve essere comunicato tempestivamente da parte del dirigente competente all’irrogazione della sanzione e comunque non oltre 10 giorni da quando il Dirigente competente ha avuto conoscenza del fattod) revoca dell’incarico con preavviso; e) revoca dell’incarico senza preavviso. 4. La contestazione Le infrazioni e le relative sanzioni sono individuate nell’Allegato 6 – Sanzioni disciplinari. L’irrogazione della sanzione deve essere formulata in forma scrittabasarsi su elementi certi ed obiettivi, con l’indicazione comunicata tempestivamente allo specialista ambulatoriale, veterinario e professionista al fine di garantire la certezza delle presunte violazioni e con l’invito al lavoratore a fornire in un termine non inferiore a cinque giorni le giustificazioni scritte e con l’avviso che situazioni giuridiche. Non può essere sentito a sua difesa sia singolarmente che con l’assistenza di un professionista o di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisca o conferisca mandatoapplicata una sanzione diversa da quella prevista dal presente Accordo. 5. Nel caso trascorrano 10 giorni dalla comunicazione I soggetti competenti per i procedimenti disciplinari degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti sono così individuati: a) il referente della contestazione senza che il lavoratore abbia chiesto AFT di essere sentito o 15 giorni dalla convocazione senza che il lavoratore abbia esercitato la sua difesariferimento per le infrazioni di minore gravità, a carattere occasionale, per le quali è prevista la sanzione viene irrogata del rimprovero scritto; b) l’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD) istituito presso ciascuna Azienda, secondo quanto previsto dall’articolo 55-bis, comma 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e messa sollecitamente in esecuzione entro i termini s.m.i., per le violazioni punibili con le sanzioni di maggior gravità di cui all’artal precedente comma 3, lettere b) c) d) e). 12In caso di procedimento disciplinare riguardante lo specialista ambulatoriale, 2° commail veterinario o il professionista un componente dell’UPD è sostituito da un componente in rapporto di convenzionamento di cui al presente Accordo. 6. E’ consentito Nell’ambito del procedimento disciplinare, la contestazione dell’addebito deve essere specifica e tempestiva e riportare l’esposizione chiara e puntuale dei fatti, nel rispetto delle procedure di seguito indicate. Nel corso dell’istruttoria, il referente di cui al dipendente comma 5, lettera a) o l’UPD possono acquisire ulteriori informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini. Le comunicazioni agli specialisti ambulatoriali, veterinari e al suo delegato professionisti sanitari e l’accesso agli atti istruttori. Delle dichiarazioni del dipendente o procedimento avvengono come di un suo delegato viene redatto un processo verbaleseguito indicato: a) ogni comunicazione, nell’ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, ovvero con lettera raccomandata A/R; b) lo specialista ambulatoriale, il veterinario ed il professionista hanno diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. 7. Il Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, una volta instauratodelle sanzioni disciplinari, deve concludersi entro 120 giorni decorsi due anni dalla data di comunicazione dell’addebito. In caso non venga portato a compimento in questo periodo il procedimento si estingueloro applicazione. 8. Quando In caso di più violazioni compiute con un’unica azione o omissione si ravvisa che non vi sono i presupposti per procedere, si disporrà, altresì, per applica la chiusura del procedimento informandone l’interessatosanzione più grave. 9. Non si tiene conto I modi e i tempi per l’applicazione delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dallo loro applicazione.sono i seguenti: 10. L’apertura e la definizione del a) procedimento disciplinare non libera per il lavoratore dalle eventuali altre responsabilità referente di altro genere cui al comma 5, lettera a): I. il referente di cui al comma 5, lettera a) entro 20 (venti) giorni dal momento in cui sia incorso viene a conoscenza di comportamenti punibili con la sanzione di minor gravità, contesta per i fatti addebitati. 11iscritto l’addebito allo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista e lo convoca, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, per il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui l’interessato aderisce o conferisce mandato. Nel caso in il referente di cui al comma 5, lettera a) ritenga che la sanzione da comminare non applicare sia più grave di sua competenza, il direttore generale della struttura di appartenenza quella del dipendente segnalarimprovero scritto, entro 5 giorni, al Direttore Generale giorni dalla notizia del fatto trasmette gli atti all’Ufficio competente in materia di personale per i fatti da contestare al dipendente per l’instaurazione del procedimentoProcedimenti Disciplinari (UPD), dandone contestuale comunicazione all’interessato; II. entro il termine fissato, lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della propria difesa; III. in caso di differimento superiore a 10 (dieci) giorni dalla scadenza del preavviso, per impedimento dello specialista ambulatoriale, del veterinario o del professionista, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il rinvio del termine può essere concesso una volta sola nel corso del procedimento; IV. il responsabile della struttura organizzativa aziendale di riferimento conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, stabilita dal referente di cui al comma 5, lettera a), entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione dell’addebito; V. la sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata e notificata per iscritto all’interessato; b) per quanto attiene alla composizione, competenze, forme e termini dei procedimenti assegnati all’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD), si rinvia al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. ed ai regolamenti assunti da ciascuna Azienda. Anche nei procedimenti di competenza dell’UPD lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In tali casi il soggetto competente ad assumere le determinazioni conclusive del procedimento disciplinare è il Direttore Generale o suo delegato. 10. La violazione dei termini stabiliti nel presente articolo comporta, nel caso in cui la responsabilità sia dell’Azienda, la decadenza dall’azione disciplinare e, nel caso in cui la responsabilità sia dello specialista, veterinario o del professionista, la decadenza dall’esercizio del diritto di mancata comunicazione nel termine predetto difesa. 11. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si darà corso all’accertamento delle responsabilità del soggetto tenuto applicano le disposizioni di cui alla comunicazioneL. 27 marzo 2001, n. 97 ed al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

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Sources: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale

Procedimento disciplinare. 1. L’Amministrazione L’azienda deve portare a conoscenza dei dipendenti, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse. 2. La contestazione per iscritto dell'addebito deve essere tempestiva, di norma entro 30 giorni, tenuto conto della natura dell’addebito e dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istruttorie. 3. La contestazione delle infrazioni che danno luogo all'irrogazione delle sanzioni deve essere puntuale con precisa indicazione del fatto addebitato, delle sue circostanze e del tempo in cui si sarebbe verificato sì da consentire al dipendente di esercitare compiutamente il diritto di difesa nel rispetto della legge n. 300/70 e delle norme contrattuali. 4. L’azienda non può adottare, adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore, alcun provvedimento disciplinare, salvo il rimprovero verbale, dipendente senza avergli preventivamente contestato l’addebito per iscritto l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. 2. La competenza per il procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 50, comma 5, della legge regionale 13 novembre 1998, n.31 è attribuita: a) al Dirigente della struttura di appartenenza del dipendente per il rimprovero verbale e scritto. Il medesimo dirigente deve dare contestuale comunicazione delle sanzioni applicate al Direttore Generale competente in materia di personale; b) al Direzione Generale competente in materia di personale per la multa, la sospensione del lavoro, e il licenziamento. 3. L’addebito deve essere comunicato tempestivamente dipendente potrà farsi assistere da parte del dirigente competente all’irrogazione della sanzione e comunque non oltre 10 giorni da quando il Dirigente competente ha avuto conoscenza del fatto. 4. La contestazione deve essere formulata in forma scritta, con l’indicazione delle presunte violazioni e con l’invito al lavoratore a fornire in un termine non inferiore a cinque giorni le giustificazioni scritte e con l’avviso che può essere sentito a sua difesa sia singolarmente che con l’assistenza di un professionista o di un rappresentante dell’associazione dell'associazione sindacale cui aderisca aderisce o conferisca conferisce mandato. 56. Nel In ogni caso trascorrano 10 i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non potranno essere adottati prima che siano trascorsi dieci giorni dal ricevimento della contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Entro tale termine il dipendente può presentare le sue giustificazioni. 7. L’adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere portata a conoscenza del lavoratore entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per presentare le giustificazioni di cui al punto 6, in una delle seguenti modalità: - mediante consegna del provvedimento all'interessato che ne rilascia ricevuta su copia; - con raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita al domicilio dell'interessato dichiarato alla sede di appartenenza; a tal fine fa fede la data dell'ufficio postale di spedizione; - con consegna del provvedimento disciplinare mediante ufficiale giudiziario. 8. I termini di cui al punto 7 possono essere sospesi, se sopraggiungono provati, oggettivi impedimenti di forza maggiore. 9. In mancanza di comunicazione della contestazione senza che il lavoratore abbia chiesto di essere sentito o 15 giorni dalla convocazione senza che il lavoratore abbia esercitato la sua difesa, la sanzione viene irrogata e messa sollecitamente in esecuzione del provvedimento disciplinare entro i termini di cui all’art. 12, 2° comma. 6. E’ consentito al dipendente punto 7 e fatta salva l'ipotesi di cui al suo delegato l’accesso agli atti istruttori. Delle dichiarazioni del dipendente o di un suo delegato viene redatto un processo verbale. 7. Il punto 8 il suddetto procedimento disciplinare, una volta instaurato, deve concludersi entro 120 giorni dalla data di comunicazione dell’addebito. In caso non venga portato a compimento in questo periodo il procedimento disciplinare si estingue. 8. Quando si ravvisa che non vi sono i presupposti per procedere, si disporrà, altresì, per la chiusura del procedimento informandone l’interessato. 9. Non si tiene conto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dallo loro applicazione. 10. L’apertura e Fatta salva la definizione del procedimento disciplinare non libera facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore dalle eventuali altre responsabilità al quale sia stata irrogata una sanzione disciplinare può fare ricorso al Collegio di altro genere in Conciliazione e Arbitrato di cui al successivo art. 62 (Collegio di Conciliazione e Arbitrato) entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento disciplinare, con istanza scritta al Collegio inoltrata direttamente o anche per il tramite dell’Organizzazione Sindacale alla quale sia incorso per i fatti addebitatiiscritto o conferisca mandato. 11. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, il direttore generale della struttura di appartenenza del dipendente segnala, entro 5 giorni, al Direttore Generale competente in materia di personale i fatti da contestare al dipendente per l’instaurazione del procedimento, dandone contestuale comunicazione all’interessato. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso all’accertamento delle responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.

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Sources: Contratto Aziendale

Procedimento disciplinare. 1. L’Amministrazione L’azienda deve portare a conoscenza dei dipendenti, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse. 2. La contestazione per iscritto dell’addebito deve essere tempestiva, di norma entro 30 giorni, tenuto conto della natura dell’addebito e dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istrutto- rie. 3. La contestazione delle infrazioni che danno luogo all’irrogazione delle sanzioni deve essere puntuale con precisa indicazione del fatto addebitato, delle sue circostanze e del tempo in cui si sarebbe verificato sì da consentire al dipendente di esercitare compiutamente il diritto di difesa nel rispetto della L. n. 300/1970 e delle norme contrattuali. 4. L’azienda non può adottare, adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore, alcun provvedimento disciplinare, salvo il rimprovero verbale, dipendente senza avergli preventivamente contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. 2. La competenza per il procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 50, comma 5, della legge regionale 13 novembre 1998, n.31 è attribuita: a) al Dirigente della struttura di appartenenza del dipendente per il rimprovero verbale e scritto. Il medesimo dirigente deve dare contestuale comunicazione delle sanzioni applicate al Direttore Generale competente in materia di personale; b) al Direzione Generale competente in materia di personale per la multa, la sospensione del lavoro, e il licenziamento. 3. L’addebito deve essere comunicato tempestivamente dipendente potrà farsi assistere da parte del dirigente competente all’irrogazione della sanzione e comunque non oltre 10 giorni da quando il Dirigente competente ha avuto conoscenza del fatto. 4. La contestazione deve essere formulata in forma scritta, con l’indicazione delle presunte violazioni e con l’invito al lavoratore a fornire in un termine non inferiore a cinque giorni le giustificazioni scritte e con l’avviso che può essere sentito a sua difesa sia singolarmente che con l’assistenza di un professionista o di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisca aderi- sce o conferisca conferisce mandato. 56. Nel In ogni caso trascorrano 10 i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non potranno es- sere adottati prima che siano trascorsi dieci giorni dal ricevimento della contestazione per iscrit- to del fatto che vi ha dato causa. Entro tale termine il dipendente può presentare le sue giustifi- cazioni. 7. L’adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere portata a conoscenza del lavoratore entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per presentare le giustifica- zioni di cui al punto 6, in una delle seguenti modalità: 8. I termini di cui al punto 7 possono essere sospesi, se sopraggiungono provati, oggettivi impe- dimenti di forza maggiore. 9. In mancanza di comunicazione della contestazione senza che il lavoratore abbia chiesto di essere sentito o 15 giorni dalla convocazione senza che il lavoratore abbia esercitato la sua difesa, la sanzione viene irrogata e messa sollecitamente in esecuzione del provvedimento disciplinare entro i termini di cui all’art. 12, 2° comma. 6. E’ consentito al dipendente punto 7 e fatta salva l’ipotesi di cui al suo delegato l’accesso agli atti istruttori. Delle dichiarazioni del dipendente o di un suo delegato viene redatto un processo verbale. 7. Il punto 8 il suddetto procedimento disciplinare, una volta instaurato, deve concludersi entro 120 giorni dalla data di comunicazione dell’addebito. In caso non venga portato a compimento in questo periodo il procedimento disciplinare si estingue. 8. Quando si ravvisa che non vi sono i presupposti per procedere, si disporrà, altresì, per la chiusura del procedimento informandone l’interessato. 9. Non si tiene conto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dallo loro applicazione. 10. L’apertura e Fatta salva la definizione del procedimento disciplinare non libera facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore dalle eventuali altre responsabilità al quale sia stata irrogata una sanzione disciplinare può fare ricorso al Collegio di altro genere in conciliazione e arbitrato di cui al successivo art. 62 (Collegio di Conciliazione e Arbitrato) entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazio- ne del provvedimento disciplinare, con istanza scritta al Collegio inoltrata direttamente o anche per il tramite dell’Organizzazione sindacale alla quale sia incorso per i fatti addebitatiiscritto o conferisca mandato. 11. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, il direttore generale della struttura di appartenenza del dipendente segnala, entro 5 giorni, al Direttore Generale competente in materia di personale i fatti da contestare al dipendente per l’instaurazione del procedimento, dandone contestuale comunicazione all’interessato. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso all’accertamento delle responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Procedimento disciplinare. 1. L’Amministrazione non può adottareLe modalità di svolgimento del procedimento disciplinare sono determinate con regolamento del Consiglio nazionale adottato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera c), sulla base dei principi espressi nei confronti del lavoratore, alcun provvedimento disciplinare, salvo il rimprovero verbale, senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesacommi seguenti. 2. La competenza per Il procedimento ha inizio d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 50tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio, comma 5, della legge regionale 13 novembre 1998, n.31 è attribuita: a) al Dirigente della struttura di appartenenza del dipendente per il rimprovero verbale e scritto. Il medesimo dirigente deve dare contestuale comunicazione delle sanzioni applicate al Direttore Generale competente in materia di personale; b) al Direzione Generale competente in materia di personale per la multa, la sospensione del lavoro, e il licenziamentoovvero su richiesta degli interessati. 3. L’addebito deve essere comunicato tempestivamente da parte del dirigente competente all’irrogazione La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate la inosservanza dei doveri professionali e la intenzionalità della sanzione e comunque non oltre 10 giorni da quando il Dirigente competente ha avuto conoscenza del fattocondotta, anche se omissiva. 4. La contestazione responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza o imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. 5. Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di irrogazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere formulata in forma scrittacomunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dai medesimi. 6. Il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria. 7. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti il Consiglio, con l’indicazione delle presunte violazioni e con l’invito al lavoratore a fornire in l'assegnazione di un termine non inferiore a cinque dieci giorni le giustificazioni scritte per essere sentito. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e con l’avviso che può essere sentito a sua difesa sia singolarmente che con l’assistenza di un professionista o di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisca o conferisca mandato. 5. Nel caso trascorrano 10 giorni dalla comunicazione della contestazione senza che il lavoratore abbia chiesto di essere sentito o 15 giorni dalla convocazione senza che il lavoratore abbia esercitato la sua difesa, la sanzione viene irrogata e messa sollecitamente in esecuzione entro i termini di cui all’art. 12, 2° comma. 6. E’ consentito al dipendente e al suo delegato l’accesso agli atti istruttori. Delle dichiarazioni del dipendente o di un suo delegato viene redatto un processo verbale. 7. Il procedimento disciplinare, una volta instaurato, deve concludersi entro 120 giorni dalla data di comunicazione dell’addebito. In caso non venga portato a compimento in questo periodo il procedimento si estinguememorie difensive. 8. Quando si ravvisa che non vi sono i presupposti per procedere, si disporrà, altresì, per la chiusura del procedimento informandone l’interessatoL'autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto. 9. Non si tiene conto delle sanzioni Le deliberazioni disciplinari decorsi due anni dallo loro applicazionesono notificate entro trenta giorni all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale, la delibera è altresì comunicata al procuratore generale presso la Corte di appello e al ministero della Giustizia. 10. L’apertura e la definizione del Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non libera il lavoratore dalle eventuali altre responsabilità di altro genere in cui sia incorso per i fatti addebitatisussiste o perché l'imputato non l'ha commesso. 11. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, il direttore generale della struttura di appartenenza del dipendente segnala, entro 5 giorni, al Direttore Generale competente in materia di personale i fatti da contestare al dipendente per l’instaurazione del procedimento, dandone contestuale comunicazione all’interessato. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso all’accertamento delle responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.

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Sources: Legislative Decree

Procedimento disciplinare. 1. L’Amministrazione non può adottare, nei confronti del lavoratore, alcun provvedimento disciplinareL’articolo 7 della legge n. 300/1970 si applica ai dipendenti della Regione, salvo il rimprovero verbale, senza avergli preventivamente contestato l’addebito quanto stabilito dal presente articolo e senza averlo sentito a sua difesadall’articolo 21. 2. La competenza Qualora il Direttore di servizio, il Direttore generale o il Direttore centrale o equiparato vengano for- malmente notiziati di un fatto commesso da un dipendente assegnato alla struttura da questi diretta, che possa dar luogo all’irrogazione di una sanzione disciplinare, compiuti gli opportuni accertamenti, contestano per il procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 50iscritto l’addebito, comma 5immediatamente e comunque non oltre trenta giorni dalla conoscenza del fatto, della legge regionale 13 novembre 1998, n.31 è attribuita: a) al Dirigente della struttura di appartenenza del dipendente per il rimprovero verbale assegnando un termine a difesa non inferiore a quindici giorni e scritto. Il medesimo dirigente deve dare contestuale comunicazione delle sanzioni applicate al Direttore Generale competente in materia di personale; b) al Direzione Generale competente in materia di personale per la multa, la sospensione del lavoro, e il licenziamentonon superiore a venti giorni. 3. L’addebito deve Se il Direttore competente alla contestazione ai sensi del comma 2 ritiene che il fatto debba essere comunicato tempestivamente san- zionato con il richiamo scritto o con la multa, provvede direttamente all’irrogazione della sanzione entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine stabilito ai sensi del comma 2, ovvero dal giorno del ri- cevimento delle osservazioni scritte da parte del dirigente competente all’irrogazione della sanzione dipendente, dandone contestuale comunicazione al Direttore centrale dell’organizzazione, del personale e comunque non oltre 10 giorni da quando dei sistemi informativi. Le osservazioni del dipendente devono essere formulate per il Dirigente competente ha avuto conoscenza del fattotramite delle strutture di appartenenza. 4. La contestazione deve Nel caso in cui il Direttore ritenga che per il fatto debba essere formulata in forma scrittacomminata una sanzione più grave for- mula, con l’indicazione delle presunte violazioni entro il termine di cui al comma 3, la propria proposta e con l’invito trasmette gli atti al lavoratore a fornire in un termine non inferiore a cinque giorni le giustificazioni scritte Direttore centrale dell’organizzazione, del personale e con l’avviso che può essere sentito a sua difesa sia singolarmente che con l’assistenza di un professionista o di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisca o conferisca mandatodei sistemi informativi, dandone contestualmente comunicazione all’interessato. 5. Nel caso trascorrano 10 giorni dalla comunicazione della contestazione senza che La sospensione dal servizio e il lavoratore abbia chiesto di essere sentito o 15 giorni dalla convocazione senza che licenziamento disciplinare sono irrogati dal Direttore centrale dell’organizzazione, del personale e dei sistemi informativi, il lavoratore abbia esercitato la sua quale preliminarmente procede, ove occorra, ad ulteriori accertamenti e a nuove contestazioni, assegnando conseguentemente un nuovo termine a difesa, la sanzione viene irrogata e messa sollecitamente in esecuzione entro i termini di cui all’art. 12, de- terminato ai sensi del comma 2° comma. 6. E’ consentito Entro trenta giorni dalla scadenza del nuovo termine ovvero dal giorno del ricevimento della proposta di cui al comma 4, il Direttore centrale dell’organizzazione, del personale e dei sistemi informativi, procede all’audizione dell’interessato adottando quindi, entro quaranta giorni dalla data fissata per l’audizione, il rela- tivo provvedimento. Il dipendente e al può essere rappresentato da un procuratore o dall’Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Qualora l’interessato o il suo delegato l’accesso agli atti istruttori. Delle dichiarazioni del dipendente o rappresentante non si presenti all’audizione il procedimento disciplinare viene comunque concluso entro il medesimo termine di un suo delegato viene redatto un processo verbalequaranta giorni. 7. Il procedimento disciplinareDirettore centrale dell’organizzazione, una volta instauratodel personale e dei sistemi informativi, deve concludersi che abbia comunque notizia di un fatto che possa dar luogo alla sanzione del richiamo scritto o della multa trasmette gli atti, entro 120 giorni dalla data quindici giorni, alla struttura cui il dipendente appartiene onde consentire l’attivazione delle procedure di comunicazione dell’addebito. In caso non venga portato a compimento in questo periodo cui ai commi 2 e 3; qualora siano configurabili sanzioni più gravi il procedimento si estingueDirettore medesimo provvede direttamente ai sensi dei commi 5 e 6. 8. Quando si ravvisa che non vi sono i presupposti per procedereIl Direttore centrale dell’organizzazione, si disporràdel personale e dei sistemi informativi, altresìcui compete l’irrogazione della sospensione dal servizio e del licenziamento disciplinare, per la chiusura può concludere il procedimento del procedimento informandone l’interessatoquale è stato investito anche con l’irrogazione di una sanzione minore. 9. Non si tiene conto I termini stabiliti per la contestazione delle infrazioni, la segnalazione al dirigente competente, la con- clusione del procedimento e l’irrogazione delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dallo loro applicazionehanno natura perentoria. 10. L’apertura e la definizione del procedimento disciplinare non libera il lavoratore dalle eventuali altre responsabilità di altro genere in cui sia incorso per i fatti addebitati. 11. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, il direttore generale della struttura di appartenenza del dipendente segnala, entro 5 giorni, al Direttore Generale competente in materia di personale i fatti da contestare al dipendente per l’instaurazione del procedimento, dandone contestuale comunicazione all’interessato. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso all’accertamento delle responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.

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Sources: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Procedimento disciplinare. 1. L’Amministrazione non può adottareI medici di medicina generale sono tenuti a comportamenti adeguati al proprio ruolo, nei confronti a una condotta informata a principi di correttezza e rispetto e all'osservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente Accordo e dagli Accordi Regionali e Aziendali. Non possono essere oggetto di contestazione a carico del lavoratoremedico le inosservanze derivanti da comportamenti omissivi, alcun provvedimento disciplinare, salvo il rimprovero verbale, senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesainadempienze di altri operatori o dell'Azienda. 2. La competenza Per le infrazioni di minore gravità per le quali sono previste le sanzioni del richiamo verbale o del richiamo scritto è competente il procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 50Direttore del Distretto, comma 5il quale procede a circostanziare il fatto, della legge regionale 13 novembre 1998anche mediante contatto con il medico, n.31 è attribuita: a) al Dirigente della struttura fine di appartenenza del dipendente per il rimprovero verbale e scritto. Il medesimo dirigente deve dare contestuale comunicazione delle sanzioni applicate al Direttore Generale competente in materia di personale; b) al Direzione Generale competente in materia di personale per valutare se proseguire o meno con la multa, la sospensione del lavoro, e il licenziamento. 3. L’addebito deve essere comunicato tempestivamente da parte del dirigente competente all’irrogazione della sanzione e comunque non oltre 10 giorni da quando il Dirigente competente ha avuto conoscenza del fatto. 4. La contestazione deve essere formulata in forma scritta, con l’indicazione delle presunte violazioni e con l’invito al lavoratore a fornire in un termine non inferiore a cinque giorni le giustificazioni scritte e con l’avviso che può essere sentito a sua difesa sia singolarmente che con l’assistenza di un professionista o di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisca o conferisca mandato. 5. Nel caso trascorrano 10 giorni dalla comunicazione della contestazione senza che il lavoratore abbia chiesto di essere sentito o 15 giorni dalla convocazione senza che il lavoratore abbia esercitato la sua difesa, la sanzione viene irrogata e messa sollecitamente in esecuzione entro i termini di cui all’art. 12, 2° comma. 6. E’ consentito al dipendente e al suo delegato l’accesso agli atti istruttori. Delle dichiarazioni del dipendente o di un suo delegato viene redatto un processo verbale. 7. Il procedimento disciplinare, una volta instaurato, deve concludersi entro 120 giorni dalla data di comunicazione dell’addebito. In caso non venga portato a compimento in questo periodo il procedimento si estingue. 8. Quando si ravvisa che non vi sono i presupposti per procedere, si disporrà, altresì, per la chiusura del procedimento informandone l’interessato. 9. Non si tiene conto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dallo loro applicazione. 10. L’apertura e la definizione del procedimento disciplinare non libera il lavoratore dalle eventuali altre responsabilità di altro genere in cui sia incorso per i fatti addebitati. 11. Nel caso in cui il Direttore di Distretto ritenga che la sanzione da comminare non applicare sia più grave di sua competenza, il direttore generale della struttura di appartenenza quella del dipendente segnalarichiamo scritto, entro 5 giorni, al Direttore Generale competente in materia di personale i fatti da contestare al dipendente per l’instaurazione 20 (venti) giorni dalla notizia del procedimento, fatto trasmette gli atti all’UPDC dandone contestuale comunicazione all’interessato. 3. In caso Per le infrazioni di mancata comunicazione maggiore gravità di cui al seguente comma 7, lettera b) l’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD), istituito presso ciascuna Azienda, assume la denominazione di Ufficio per i Procedimenti Disciplinari del personale Convenzionato (UPDC) sostituendo un proprio componente con uno in rapporto di convenzionamento di cui al presente Accordo, nominato dal Direttore Generale su una terna di nominativi proposti dal Comitato Aziendale di cui all’articolo 12. 4. Nell’ambito del procedimento disciplinare, la contestazione dell’addebito deve essere specifica e tempestiva e riportare l’esposizione chiara e puntuale dei fatti, nel termine predetto si darà rispetto delle procedure di seguito indicate. Nel corso all’accertamento delle responsabilità dell’istruttoria, il Direttore del soggetto tenuto alla comunicazione.Distretto o l’UPDC possono acquisire ulteriori informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini. Le comunicazioni al medico e l’accesso agli atti del procedimento avvengono come di seguito indicato:

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Sources: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale

Procedimento disciplinare. 1. L’Amministrazione Il dirigente responsabile dell’Ufficio presso il quale il dipendente svolge la propria attività, avuta conoscenza della commissione da parte del proprio dipendente di una presunta violazione sanzionabile ai sensi del presente ▇▇▇▇▇▇, ne informa per iscritto, tempestivamente e comunque entro e non può adottareoltre dieci giorni da detta conoscenza, nei confronti il Segretario generale e il dipendente interessato. Il Segretario generale, verificato il fumus mediante sommarie indagini e sentito il dipendente, procede all’archiviazione dell’informativa entro e non oltre dieci giorni se il fatto non costituisce una condotta disciplinarmente rilevante; oppure, previa informativa al Consiglio entro e non oltre venti giorni dalla conoscenza del lavoratorefatto, alcun provvedimento trasmette gli atti all’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale per l’avvio del procedimento disciplinare, salvo il rimprovero verbale, senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. 2. La competenza Il Segretario generale, in relazione a fatti di cui sia venuto a conoscenza diretta o attraverso le modalità del cd. whistleblowing di cui al Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Autorità, può promuovere l’avvio del procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 50, comma 5, nel rispetto delle modalità e della legge regionale 13 novembre 1998, n.31 è attribuita: a) tempistica di cui al Dirigente della struttura di appartenenza del dipendente per il rimprovero verbale e scritto. Il medesimo dirigente deve dare contestuale comunicazione delle sanzioni applicate al Direttore Generale competente in materia di personale; b) al Direzione Generale competente in materia di personale per la multa, la sospensione del lavoro, e il licenziamentopresente articolo. 3. L’addebito deve essere comunicato tempestivamente da parte La decisione del dirigente competente all’irrogazione della sanzione Segretario generale di archiviare il caso è comunicata in forma scritta al dipendente entro e comunque non oltre 10 dieci giorni da quando il Dirigente competente ha avuto conoscenza del fattodalla decisione. 4. La Le comunicazioni di archiviazione e di contestazione deve essere formulata sono effettuate al dipendente dal responsabile dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, tramite posta elettronica certificata, nel caso in forma scrittacui il dipendente dichiari di disporre di idonea casella di posta, ovvero tramite raccomandata con l’indicazione delle presunte violazioni e con l’invito al lavoratore ricevuta di ritorno oppure tramite raccomandata a fornire in un termine non inferiore a cinque giorni le giustificazioni scritte e con l’avviso che può essere sentito a sua difesa sia singolarmente che con l’assistenza di un professionista o di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisca o conferisca mandatomano. 5. Nel caso trascorrano 10 giorni dalla comunicazione della di contestazione senza che il lavoratore abbia chiesto di essere sentito o 15 giorni dalla convocazione senza che il lavoratore abbia esercitato la sua difesaun illecito disciplinare al personale con qualifica dirigenziale, la sanzione viene irrogata e messa sollecitamente in esecuzione entro i termini di cui all’art. 12, 2° commacontestazione è effettuata dal Segretario generale. 6. E’ consentito L’illecito disciplinare è contestato al dipendente dipendente, in modo puntuale e al suo delegato l’accesso agli atti istruttori. Delle dichiarazioni circostanziato, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data in cui il Segretario generale, cui spetta il potere propulsivo del dipendente o di un suo delegato viene redatto un processo verbaleprocedimento disciplinare, è venuto a conoscenza della presunta infrazione. 7. Il dipendente nel termine di trenta giorni dalla ricezione della contestazione può far pervenire una memoria scritta sulle questioni oggetto della contestazione. Tale termine può essere prorogato dal responsabile dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, su richiesta motivata del dipendente, per non più di quindici giorni. 8. Il responsabile dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, qualora ritenga esaustive le giustificazioni del dipendente, sentito il Segretario generale, ne dà comunicazione scritta al dipendente entro e non oltre i successivi venti giorni; ove ritenga che i fatti concretino mancanze punibili con sanzioni disciplinari di gravità superiore alla censura, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della memoria di cui al comma precedente trasmette gli atti, unitamente a una propria relazione, al Segretario generale che, previa informativa al Consiglio, convoca la Commissione di disciplina, dandone notizia al dipendente almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione, trasmettendogli contestualmente gli atti del procedimento. A esito di tale comunicazione il dipendente può avvalersi della procedura disciplinata al successivo art. 15. Davanti alla Commissione di disciplina e per tutti gli atti del procedimento il dipendente è invitato a comunicare preventivamente per iscritto se intenda esporre personalmente alla Commissione le proprie difese ovvero delegare, indicandone contestualmente il nominativo, un procuratore o altra persona ovvero un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui aderisce o cui conferisce mandato. Nella stessa comunicazione, il dipendente deve indicare il nome del componente a sua scelta, con funzioni di rappresentante, destinato a integrare la Commissione di disciplina. Se il dipendente non intende presentarsi, può inviare, entro la data di convocazione, una memoria scritta o, in caso di grave e oggettivo impedimento, può formulare motivata istanza di differimento della convocazione per l’esercizio della sua difesa, comunque non superiore a quindici giorni. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento disciplinare. 9. Almeno cinque giorni prima della seduta l’interessato può comunque produrre eventuali scritti o memorie difensive. 10. Il dipendente, una volta instauratoovvero la persona delegata dalla quale si è fatto assistere, possono presentare, al termine dell’audizione innanzi alla Commissione di disciplina, un documento di sintesi delle argomentazioni svolte nel corso dell’audizione medesima. 11. Prima della decisione del Consiglio, il dipendente può chiedere di esporre le proprie argomentazioni, personalmente o con l’assistenza di terzi preventivamente indicati, dinanzi al Consiglio stesso. 12. In caso di proscioglimento viene data notizia del provvedimento al dipendente interessato, a cura del Segretario generale, in forma scritta entro cinque giorni dall’avvenuta deliberazione del Consiglio. 13. Al di fuori dei casi in cui il procedimento disciplinare sia stato sospeso al fine di acquisire, su fatti di particolare complessità, l’esito di un’azione penale avviata dall’Autorità giudiziaria sui medesimi fatti contestati, il procedimento disciplinare medesimo deve concludersi concludersi, a pena di estinzione, entro 120 giorni e non oltre nove mesi dalla data di comunicazione dell’addebito. In caso non venga portato a compimento in questo periodo il procedimento si estinguedella contestazione di cui al presente articolo. 814. Quando si ravvisa che non vi sono i presupposti per procedere, si disporrà, altresì, per la chiusura del procedimento informandone l’interessato. 9. Non si tiene conto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dallo loro applicazione. 10. L’apertura e la definizione L’esito del procedimento disciplinare va comunicato entro e non libera il lavoratore dalle eventuali altre responsabilità oltre dieci giorni dall’adozione del provvedimento, mediante notifica al dipendente con le stesse modalità descritte per la comunicazione delle contestazioni. L’esito del procedimento disciplinare è altresì comunicato al delegato di altro genere in cui sia incorso per i fatti addebitatial precedente comma 8 nonché al Garante etico. 1115. Nel caso in cui la sanzione da comminare L’estinzione comporta l’annullamento della sospensione cautelare eventualmente disposta. 16. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare. Eventuali determinazioni conclusive potranno essere assunte solo ai fini degli effetti giuridici ed economici non sia preclusi dalla cessazione del rapporto di sua competenza, il direttore generale della struttura lavoro. 17. Il dipendente ha diritto di appartenenza del dipendente segnala, entro 5 giorni, al Direttore Generale competente in materia di personale i fatti da contestare al dipendente per l’instaurazione accesso agli atti istruttori del procedimento, dandone contestuale comunicazione all’interessato. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso all’accertamento delle responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.

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Sources: Accordo Sul Codice Disciplinare