Prestazioni familiari Clausole campione

Prestazioni familiari. L’istituzione designata dal cantone di residenza o di soggiorno.
Prestazioni familiari. Bundesamt für Sozialversicherung, Bern – Office fédéral des assurances sociales, Berne – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
Prestazioni familiari. Articolo 26
Prestazioni familiari. Premesso che, ovviamente, anche in questo campo la regolamentazione comunitaria si sostituisce agli accordi preesistenti, sembra opportuno sottolineare che, in particolare, in luogo della regola di priorità che, nell’ambito della normativa bilaterale, in caso di concorso del diritto a prestazioni in entrambi gli Stati ne addossava l’onere in via esclusiva allo Stato in cui il padre era occupato, trova applicazione il diverso e più complesso sistema di norme anticumulo vigenti nella Comunità Europea (articoli. 76, 77 paragrafo 2, 78 paragrafo 2 e 79 paragrafo 3 del Regolamento n. 1408/71 e art. 10 del Regolamento n. 574/72). Questo sistema si può sinteticamente riassumere come segue. In caso di simultaneità di più diritti per gli stessi familiari, l’onere delle prestazioni spetta in via prioritaria allo Stato il cui diritto derivi da attività lavorativa (subordinata o autonoma) rispetto a quello in cui il diritto derivi dalla titolarità di una pensione; a sua volta, il diritto derivante dalla titolarità di una pensione prevale (e, quindi, il relativo onere incombe allo Stato che eroga la pensione) su quello fondato sulla semplice residenza (come previsto dalle legislazioni di taluni Stati membri). Qualora concorrano diritti derivanti dall’attività lavorativa esercitata da due persone in diversi Stati membri (ad esempio, due coniugi che lavorano rispettivamente in Italia e in Svizzera), le prestazioni fanno carico allo Stato in cui risiedono i familiari. Se i diritti a prestazioni nei confronti di più Stati derivano dalla titolarità di più pensioni erogate da Stati diversi, l’onere spetta - in caso di pensione diretta - allo Stato in cui risiede il pensionato e - in caso di pensione ai superstiti - allo Stato in cui risiedono gli orfani. Si richiamano in proposito le istruzioni impartite - oltre che con la circolare di carattere generale n. 2057 Prs. - n. 539 Gs del 26 giugno 1975 (vedi Atti Ufficiali 1975, pag. 13196) - con la circolare n. 118 del 5 giugno 1989 (per quanto concerne l’erogazione dell’ANF ai titolari di pensione), al punto 14.3 della circolare n. 12 del 12 gennaio 1990 (coesistenza del diritto all’ANF con il diritto a trattamenti di famiglia esteri), nella parte II della circolare n.
Prestazioni familiari. Art. 58 Regole di priorità in caso di xxxxxx
Prestazioni familiari. La circolare n. 84/2017 ha individuato il nucleo di riferimento per le unioni civili, specificando che:  al nucleo in cui solo una delle due parti dell’unione è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale sono riconosciute le prestazioni familiari per la parte dell’unione civile priva di posizione tutelata;  nel nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti dell’unione nati precedentemente all’unione stessa: - in caso di genitori separati o naturali con figli nati precedentemente all’unione civile, ai figli viene garantito in ogni caso il trattamento di famiglia su una delle due posizioni dei propri genitori, a nulla rilevando la successiva unione civile contratta da uno di essi; - in caso di genitori separati o naturali, privi entrambi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto - lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale sostitutiva - garantisce il diritto all’ANF/AF per i figli dell’altra parte dell’unione civile;  nel nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione, l’assegno potrà essere erogato dall’Istituto allorché il figlio sia stato inserito all’interno dell’unione civile, anche mediante il procedimento descritto dall’articolo 252 cod. civ.. Per determinare il reddito complessivo ai fini della misura dell’ANF, è assimilabile ai nuclei familiari coniugali solo la situazione dei conviventi di fatto che abbiano stipulato il contratto di convivenza, da cui emerga con chiarezza l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita in comune.
Prestazioni familiari. Art. 17 Il titolare di pensioni dovute in virtù della legislazione di entram bi gli Stati contraenti ha diritto esclusivamente alle prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato in cui detto titolare risiede. L’onere delle prestazioni è a carico della istituzione com petente di quest’ultimo Stato.
Prestazioni familiari a) Regime federale:
Prestazioni familiari. Articolo 25 Lavoratori‌ Un lavoratore soggetto alla legislazione di una delle due Parti contraenti, ha diritto, per i familiari che risiedono sul territorio dell'altra Parte, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione della prima, come se risiedessero sul territorio di quest'ultima Parte. Articolo 26‌