Potere sostitutivo Clausole campione

Potere sostitutivo. In caso di inerzia o di mancato rispetto dei tempi di attuazione per cause imputabili al Provveditorato la Stazione Appaltante conferente potrà invitare ad adempiere entro il termine perentorio di 30 giorni scaduto il quale potrà sostituirsi in ogni atto negoziale assunto dal Provveditorato medesimo che metterà a disposizione gli atti documentali e progettuali in suo possesso. La presente disposizione deve essere richiamata in ogni contratto stipulato dal Provveditorato con soggetti terzi per la prosecuzione e il subentro della stazione appaltante conferente nei medesimi atti negoziali senza soluzione di continuità per l'esecuzione degli interventi oggetto del presente Accordo.
Potere sostitutivo. In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, si ricorrerà ai poteri sostitutivi come indicato all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, salvo che un simile meccanismo sia già previsto dalle vigenti disposizioni.
Potere sostitutivo. 1. In caso di mancato rispetto da parte del Soggetto Attuatore degli obblighi e degli impegni finalizzati all'attuazione del Progetto “ ” – CUP , consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio delle azioni contenute nella scheda progetto, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, si applicano le disposizioni di cui all’art. 12 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;
Potere sostitutivo. 38.1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 152, D.Lgs. 152/2006, in merito ai poteri sostitutivi, qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze e in qualsiasi altro caso in cui il Gestore non sia in grado di proseguire il Servizio, ATERSIR adotterà tutti i provvedimenti di emergenza ritenuti opportuni per assicurare all'utenza l'erogazione del Servizio.
Potere sostitutivo. 1. In caso di mancato rispetto da parte del Soggetto Attuatore degli obblighi e degli impegni finalizzati all'attuazione del Progetto “TorinoMaaS4Italy” del Comune capoluogo di Città metropolitana di Torino – CUP:C19I21000130001- consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio delle azioni contenute nella scheda progetto, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, si applicano le disposizioni di cui all’art. 12 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;
Potere sostitutivo. In caso di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni finalizzati all'attuazione di quanto previsto nel presente Avviso, si applicano le procedure di intervento sostitutivo stabilite all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021 n. 108 salvo che un simile meccanismo sia già previsto dalle vigenti disposizioni.
Potere sostitutivo. 1) In caso di inerzia o di mancato rispetto dei tempi di attuazione per cause imputabili al Committente ausiliario la Stazione Appaltante conferente potrà invitare ad adempiere entro il termine perentorio di 30 giorni scaduto il quale potrà sostituirsi in ogni attività assunta dal Committente ausiliario medesimo che metterà a disposizione gli atti documentali e progettuali in suo possesso.
Potere sostitutivo. 1. Fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 18 del presente Avviso, il mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, comporterà il ricorso da parte del soggetto competente ai poteri sostitutivi, come indicato all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.
Potere sostitutivo. 1. In caso di inerzia o ritardo nell’adozione di un atto o provvedimento da parte di un responsabile di posizione di area organizzativa, il Sindaco può diffidarlo, assegnandogli un termine, in relazione all’urgenza o alla necessità dell’atto, entro il quale provvedere.
Potere sostitutivo. Art.66 Delega e conferimento di competenze Art.67 Supplenza