Polizza temporanea Clausole campione

Polizza temporanea. Nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato per una durata inferiore all'anno, il Contraente deve fornire il precedente Contratto temporaneo e il Contratto è assegnato: ⚫ alla classe di merito C.U. indicata sul precedente Contratto temporaneo; ⚫ alla classe di merito interna sulla base di quanto previsto al punto 1. Nel caso in cui sul Contratto temporaneo precedente non sia indicata la classe CU, il Contratto dovrà essere collocato alla classe C.U. 14 e interna 10. Nel caso in cui la polizza temporanea precedente sia scaduta da oltre 5 anni il contratto dovrà essere attribuita la classe C.U. 14 e interna 10. Si procede all'assegnazione alla classe interna 14 (C.U. 18) nei seguenti casi: Indisponibilità dell'attestazione di rischio Assenza delle dichiarazioni che autocertificano la posizione assicurativa e, ove previsto, dall'eventuale documentazione e supporto Società posta in liquidazione coatta amministrativa Assenza della dichiarazione sostitutiva dell'attestato di rischio Validità dell'attestato di rischio Assenza della dichiarazione di mancata circolazione nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto da oltre 15 giorni Polizza temporanea Mancata consegna della Polizza temporanea precedente Polizza annuale con pagamento frazionato e mancato pagamento della rata infrannuale Assenza della dichiarazione di aver stipulato un contratto annuale con garanzia sospesa per mancato pagamento della rata intermedia e di non aver circolato dalla data di sospensione della garanzia fino alla data di scadenza del contratto o alla data della risoluzione di diritto Si procede all'assegnazione alla classe interna 14 (C.U. 14) nel caso di veicolo già assicurato all'estero, se non vengono consegnati: ⚫ la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero ⚫ e la copia del documento di circolazione da cui si evince la reimmatricolazione del veicolo indicato nella dichiarazione con targa italiana.
Polizza temporanea. Nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato per una durata inferiore all'anno, il Contraente deve fornire il precedente Contratto temporaneo e il Contratto è assegnato: ⚫ alla classe di merito C.U. indicata sul precedente Contratto temporaneo; ⚫ alla tariffa Pejus. Nel caso in cui sul Contratto temporaneo precedente non sia indicata la classe C.U., il Contratto dovrà essere collocato nella classe C.U. 14. Si procede all'assegnazione alla classe di C.U. 18 e all'applicazione del Pejus del 25% nei seguenti casi: Indisponibilità dell'attestazione di rischio Assenza delle dichiarazioni che autocertificano la posizione assicurativa e, ove previsto, dell'eventuale documentazione a supporto. Società posta in liquidazione coatta amministrativa Assenza della dichiarazione sostitutiva dell'attestato di rischio Validità dell'attestato di rischio Assenza della dichiarazione di mancata circolazione nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto da oltre 15 giorni Polizza temporanea Mancata consegna della Polizza temporanea precedente Si procede all'assegnazione della classe C.U. 14 e all'applicazione del Pejus del 25% nel caso di veicolo già assicurato all'estero, se non vengono consegnati: ⚫ la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero ⚫ e la copia del documento di circolazione da cui si evince la reimmatricolazione del veicolo indicato nella dichiarazione con targa italiana.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).