Common use of Piano formativo Clause in Contracts

Piano formativo. L’Impresa, entro il termine di 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da effettuare via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano da parte dell’Amministrazione, della “Comunicazione di inizio attività” di cui al precedente articolo 4, produrrà un “Piano formativo” volto all’individuazione del percorso formativo in termini di obiettivi da conseguire, modalità, mezzi, tempi e criteri di valutazione e monitoraggio. Tale “Piano formativo” sarà sottoposto ad approvazione da parte dell’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del Contratto. Nel caso in cui la valutazione del “Piano formativo” del presente articolo risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto. Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano formativo” non sia ancora disponibile o le successiva verifica risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria. Ai fini dell’applicazione di eventuali penalità, dal computo dei giorni di ritardo maturati oltre il termine di adempimento (30 giorni solari), saranno detratti i tempi occorsi per la valutazione, in prima ed eventuale seconda istanza, del predetto “Piano di Progetto”; non saranno conteggiati, altresì, i tempi occorsi per le relative comunicazioni da parte dell’Amministrazione. Saranno invece computati, ai fini delle penalità, i giorni occorsi per la ripresentazione del “Piano di Progetto” nel caso di valutazione negativa in prima istanza. Il mancato rispetto dei termini previsti al comma 1 del presente paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste all’allegato tecnico “A” al presente atto negoziale.

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Sources: Contratto Di Fornitura Di Servizi Professionali

Piano formativo. L’Impresa Oggetto del piano formativo sarà il percorso di sviluppo di nuove o maggiori competenze finalizzato ad offrire ai lavoratori strumenti utili per adattarsi alle profonde trasformazioni in atto, al contesto tecnologico in continua evoluzione e all’adeguamento del contesto organizzativo e produttivo determinati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.  I progetti formativi oggetto del presente accordo saranno realizzati previa approvazione da parte di Anpal dell’istanza presentata dalle singole imprese nei termini previsti dall’Avviso;  Le attività di sviluppo delle competenze non dovranno avere una durata superiore a 250 ore per lavoratore e dovranno concludersi entro il termine di 30 (trenta) 90 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da effettuare via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano approvazione dell’istanza da parte dell’Amministrazionedell’ANPAL, della “Comunicazione di inizio attività” di cui al precedente articolo 4, produrrà un “Piano formativo” volto all’individuazione del percorso formativo in termini di obiettivi da conseguire, modalità, mezzi, tempi e criteri di valutazione e monitoraggio. Tale “Piano formativo” sarà sottoposto ad approvazione da parte dell’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del Contratto. Nel caso ovvero 120 giorni nei casi in cui sia previsto il coinvolgimento dei Fondi interprofessionali.  Il progetto formativo, che sarà parte integrante dell'accordo collettivo, sarà sottoscritto dalle Parti entro il 31 dicembre 2020 o entro la valutazione del “Piano formativo” del presente articolo risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà data che dovesse essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto. Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano formativo” non sia ancora disponibile o le successiva verifica risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria. Ai fini dell’applicazione di eventuali penalità, dal computo dei giorni di ritardo maturati oltre il termine di adempimento (30 giorni solari), saranno detratti i tempi occorsi per la valutazioneindicata da successivi provvedimenti, in prima ed eventuale seconda istanzaconformità con quanto disposto dall'articolo 3 del decreto attuativo.  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del predetto “Piano decreto ministeriale 9 ottobre 2020 le parti concordano sull’individuazione dei seguenti fabbisogni:  nuove o maggiori competenze;  introduzione di Progetto”innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo, di prodotto; non saranno conteggiati attivazione di servizi in risposta alle mutate esigenze organizzative dell'agenzia/impresa;  adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore;  conseguimento di una qualificazione di livello 6° e 5°;  sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l'occupabilità del lavoratore;  lavoro agile;  altro………………………………… Verranno descritte le innovazioni organizzative, altresìtecnologiche, di processo/prodotto da cui discende la necessità di sviluppare specifici fabbisogni formativi e sviluppo di competenze in risposta alle esigenze produttive del datore di lavoro e il relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare i tempi occorsi per le relative comunicazioni da parte dell’Amministrazione. Saranno invece computati, lavoratori in relazione ai fini delle penalità, i giorni occorsi per la ripresentazione del “Piano di Progetto” nel caso di valutazione negativa in prima istanza. Il mancato rispetto dei termini previsti al comma 1 del presente paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste all’allegato tecnico “A” al presente atto negozialefabbisogni individuati.

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Sources: Accordo Regionale/Territoriale