Permuta. 1. L’organo competente può disporre con motivata deliberazione la permuta di beni immobili con altri di proprietà pubblica e privata o altra utilità, di interesse dell’Amministrazione, sulla base di apposita perizia effettuata dal competente Servizio o da esperto appositamente incaricato, sulla base dei criteri di cui al precedente art. 91, salvo conguaglio in denaro.
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Permuta. 1. L’organo competente può disporre con motivata deliberazione la permuta di beni immobili con altri di proprietà pubblica e privata o altra utilità, di interesse dell’Amministrazione, sulla base di apposita perizia effettuata dal competente Servizio o da esperto appositamente incaricato, sulla base dei criteri di cui al precedente art. 9152, salvo conguaglio in denaro.
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