Permuta. 1. Attraverso il contratto di permuta si realizza il reciproco trasferimento della proprietà di beni. 4. Il Consiglio provinciale può disporre, con motivata deliberazione, la permuta di beni immobili della Provincia con altri di proprietà pubblica o privata, di interesse per la Provincia, sulla base di apposita perizia effettuata dal competente Servizio o da tecnico incaricato, accompagnata, se ritenuto opportuno, dalla valutazione dell’Ufficio tecnico erariale, salvo conguagli in denaro.
Appears in 2 contracts
Sources: Regolamento Per La Disciplina Dei Contratti, Regolamento Per La Disciplina Dei Contratti