Common use of Permuta Clause in Contracts

Permuta. 1. Il contratto di permuta, ai sensi dell’art.1552 del C.C., ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o altri diritti reali da un contraente all’altro. 2. Si prevede la possibilità di far ricorso alla permuta anche mediante proposta da parte di terzi nel caso in cui: a) si tratti di beni residuali, di difficile o oneroso utilizzo per l’Amministrazione comunale ad esempio reliquati stradali, porzioni di terreno residuali di opere pubbliche, modesti appezzamenti di terreno e terreni che risultino interclusi; b) per dare corso a sistemazioni a livello catastale e / o di assetto delle proprietà; c) quando la permuta è finalizzata all’acquisizione di beni immobili da destinare a finalità pubbliche, in tal caso mediante ricerca sul mercato con avviso al pubblico. d) quando ricorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale da specificarsi nei relativi provvedimenti deliberativi. 3. In tutti i casi, si procederà a alla valutazione della stima di entrambi i beni secondo quanto previsto all’art. 29. 4. In caso di disparità del valore del bene oggetto di permuta a favore dell’altro contraente, l’importo del conguaglio dovrà essere previsto in apposito stanziamento di spesa. 5. Nella proposta di permuta di provenienza da terzi dovranno indicarsi: a) i beni immobili offerti in permuta, con indicazione del prezzo di stima, la destinazione d’uso, lo stato di consistenza, gli identificativi catastali, gli eventuali vincoli e/o condizioni; b) le dichiarazioni personali sulla capacità a contrattare con la P.A., da rendere mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atto notorio ai sensi di Legge. 6. La competenza ad approvare la permuta è del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 lett. l) del D.lgs. n. 267/2000.

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Sources: Regolamento Sulle Alienazioni E Concessioni Dei Beni Immobili E Mobili Comunali, Regolamento Sulle Alienazioni E Concessioni Dei Beni Immobili E Mobili Comunali