Penali ed esecuzione in danno Clausole campione

Penali ed esecuzione in danno. Le prestazioni dovranno essere eseguite dalla Società con le modalità e le tempistiche stabilite nel Capitolato. Qualora nell’esecuzione delle prestazioni si rilevino inadempimenti rispetto ai termini previsti sarà applicata una penale pari all’uno per mille del valore contrattuale per ogni irregolarità riscontrata. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Concessionario e da questo comunicate al Concedente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. In assenza di deduzioni del Concessionario nei termini ovvero nel caso in cui il Concedente ritenga di non accoglierle, quest’ultimo ha facoltà di irrogare le penali. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, il Concedente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Concessionario si impegna espressamente a rifondere al Concedente l’ammontare di eventuali oneri che lo stesso Concedente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Concessionario stesso. Il Concedente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, si avvarrà della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto eventualmente dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del fatturato annuo del Concessionario, il Concedente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
Penali ed esecuzione in danno. 13.1 Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali, la Società sarà tenuta a corrispondere delle penali nei casi, secondo gli importi e le modalità di seguito indicati.
Penali ed esecuzione in danno. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini di consegna di cui al Capitolato, relativamente alle fasi di test, l’Agenzia applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In caso di ritardata consegna rispetto ai tempi stabiliti e/o di consegna di Modelli, Istruzioni o delle Buste differenti, in tutto o in parte, da quelle oggetto del contratto o di loro mancata sostituzione, l’Agenzia: - applicherà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale, calcolato sulla base dei prezzi unitari di cui all’art. 10 del presente contratto, delle quantità non consegnate o non sostituite nei termini, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno; - in aggiunta alla penale, a spese della Società e fino ad un valore corrispondente a quello della penale stessa secondo quanto sopra, avrà, inoltre, la facoltà di pubblicare, sul quotidiano a maggiore diffusione delle località in cui si è verificato il ritardo, una comunicazione in cui si renda noto che la responsabilità della consegna era a carico della Società stessa e non dell’Agenzia delle Entrate. Qualora i ritardi di cui al presente articolo superino i 10 (dieci) giorni lavorativi, per i giorni successivi al decimo, il presente contratto potrà essere risolto unilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, la fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora prima dell’inizio delle consegne, la Società non presenti il Piano di distribuzione previsto dal precedente art. 6, l’Agenzia applicherà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora non vengano presentate le rendicontazioni settimanali previste dal precedente art. 6, l’Agenzia applicherà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno. L’importo delle penali sarà oggetto di emissione di nota di addebito alla Società. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati alla Società per iscritto ...
Penali ed esecuzione in danno. Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere delle penali nei casi, secondo gli importi e le modalità di seguito indicate. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Accordo quadro, al Capitolato speciale ed ai relativi contratti esecutivi. In tal caso l’Agenzia applicherà al Fornitore le penali sino alla data in cui il servizio inizierà/tornerà ad essere espletato in modo effettivamente conforme a quanto prescritto negli atti summenzionati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. L’Agenzia ha la facoltà di applicare le penali nei casi sottoindicati:
Penali ed esecuzione in danno. 12.1 Laddove si verifichino inadempienze contrattuali, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere delle penali nei casi, secondo gli importi e le modalità di seguito indicati.
Penali ed esecuzione in danno. Le prestazioni dovranno essere eseguite dalla Società con le modalità e le tempistiche stabilite nel Capitolato. In caso di ritardo rispetto ai termini previsti, sarà applicata una penale pari all’uno per mille del valore contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione richiesta. L’Agenzia potrà procedere a compensare gli eventuali crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con gli importi dovuti alla Società, ove non intenda avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 8. Nell’ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il decimo giorno, ovvero nell’ipotesi in cui l’ammontare delle penali dovesse superare il 10% dell’importo massimale del presente contratto, l’Agenzia avrà la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione scritta trasmessa via pec, con possibilità di ricorrere all’esecuzione in danno della Società presso altri Operatori Economici e di essere indennizzata per le maggiori spese sostenute, oltre il risarcimento del danno. Le penali saranno applicabili anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata dalla Società.
Penali ed esecuzione in danno. 1. Qualora la Società non rispetti i termini previsti al comma 3 dell’articolo 3 per la gestione, archiviazione e consultazione della documentazione allocata presso i magazzini, l’ACI potrà applicare una penale di € 200,00 al giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo, a meno che non provi che il ritardo è determinato da causa di forza maggiore.
Penali ed esecuzione in danno. 11.1 Nel caso di ritardo nella consegna e/o sostituzione di tutta o di parte della fornitura, l’Agenzia avrà facoltà di applicare una penale pecuniaria per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo non giustificato, pari al 1 per mille dell’ammontare della fornitura consegnata/sostituita in ritardo, ferma restando la risarcibilità dell’ulteriore danno, ai sensi dell’art. 1382 c.c. e la possibilità di compensarne l’importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile.
Penali ed esecuzione in danno. 15.1 Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini di consegna di cui al paragrafo 5 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, relativamente alle fasi di test, l’Agenzia applicherà una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
Penali ed esecuzione in danno. 1 Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’ACI, rispetto ai termini di consegna indicati all’articolo 8, comma 2, l’ACI si riserva, per ogni ordinativo di fornitura, il diritto di applicare una penale fino ad un massimo del 20% (venti percento) del valore dell’ordinativo, con un minimo di €. 5,00 (cinque) al giorno, fatto salvo comunque il risarcimento del maggior danno.