Common use of PENALI E RISARCIMENTO DANNI Clause in Contracts

PENALI E RISARCIMENTO DANNI. Il mancato adempimento delle prestazioni previste dal presente capitolato, ovvero proposte nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, dipendenti da colpa del Broker, comporterà l’applicazione di una penale compresa fra 0,3 per mille (pari a € 97,00) e l’1 per mille (pari a € 323,00) dell’importo contrattuale netto che verrà determinata in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, salvo il maggior danno subito, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel presente capitolato o nell’offerta tecnica. Deve considerarsi ritardo anche l’ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme. Di conseguenza la predetta penale verrà applicata fino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo conforme alle disposizioni del presente capitolato e dell’offerta tecnica. L’applicazione della penale sarà preceduta da una formale contestazione d’addebito a seguito della quale il ▇▇▇▇▇▇ avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro e non oltre 10 giorni dalla data della contestazione. In caso di non accettazione delle giustificazioni, ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle stesse, l’Ente si riserva di applicare le penalità, fatto salvo il diritto per l’Ente medesimo al risarcimento del danno. L’applicazione della penale non esonera il Broker dall’adempimento della prestazione il cui inadempimento ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale. La penale sarà assolta tramite escussione della cauzione definitiva e la successiva integrazione dell’importo dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

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Sources: Brokerage Service Agreement, Brokerage Service Agreement

PENALI E RISARCIMENTO DANNI. Il mancato adempimento delle prestazioni previste dal presente capitolato, ovvero proposte nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, dipendenti da colpa del Broker, comporterà l’applicazione di una penale compresa fra 0,3 per mille (pari a € 97,00) e l’1 per mille (pari a € 323,00) dell’importo contrattuale netto che verrà determinata in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, salvo il maggior danno subito, di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel presente capitolato o nell’offerta tecnica. Deve considerarsi ritardo anche l’ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme. Di conseguenza la predetta penale verrà applicata fino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo conforme alle disposizioni del presente capitolato e dell’offerta tecnica. L’applicazione della penale sarà preceduta da una formale contestazione d’addebito a seguito della quale il ▇▇▇▇▇▇ avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro e non oltre 10 giorni dalla data della contestazione. In caso di non accettazione delle giustificazioni, ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle stesse, l’Ente si riserva di applicare le penalità, fatto salvo il diritto per l’Ente medesimo al risarcimento del danno. L’applicazione della penale non esonera il Broker dall’adempimento della prestazione il cui inadempimento ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale. La penale sarà assolta tramite escussione della cauzione definitiva e la successiva integrazione dell’importo dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

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Sources: Brokerage Service Agreement