Patto di riservatezza. 18.1. Tutte le informazioni inerenti al Contratto, comunicate tra le Parti verbalmente e per iscritto, nonché tutti i dati derivanti dall’elaborazione delle stesse, saranno considerate strettamente riservati e pertanto non potranno essere divulgati. 18.2. L’Esercente si obbliga, anche successivamente alla cessazione del Contratto, e per il periodo di 2 (due) anni, a non trasmettere ed a non divulgare a terzi informazioni relative ai Servizi, ai metodi, ai sistemi tecnici, tecnologici, gestionali e di marketing per lo sviluppo territoriale dell’attività ed al know-how aziendale, propri di DropPoint e di esclusiva proprietà e pertinenza di A-Tono. 18.3. L’Esercente si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del Contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell’attività oggetto dell’affiliazione commerciale ex art. 5, comma 2, L. n. 129/2004.
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Sources: Contratto Punto Vendita Droppoint
Patto di riservatezza. 18.1. Tutte le informazioni inerenti al il Contratto, comunicate tra le Parti verbalmente e per iscritto, nonché tutti i dati derivanti dall’elaborazione delle stesse, saranno considerate strettamente riservati e pertanto non potranno essere divulgati.
18.2. L’Esercente si obbliga, anche successivamente alla cessazione del Contratto, e per il periodo di 2 (due) anni, a non trasmettere ed a non divulgare a terzi informazioni relative ai Servizi, ai metodi, ai sistemi tecnici, tecnologici, gestionali e di marketing per lo sviluppo territoriale dell’attività ed al know-how aziendale, propri di DropPoint e di esclusiva proprietà e pertinenza di A-Tono.
18.3. L’Esercente si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del Contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell’attività oggetto dell’affiliazione commerciale ex art. 5, comma co. 2, L. n. 129/2004.
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