Patto di riservatezza Clausole campione
Patto di riservatezza. Qualsiasi dato o informazione tecnica, commerciale, economica o di altro tipo riguardante l’azienda del Fornitore, ivi compresi a titolo esemplificativo e senza limitazioni di sorta, le sue formule, specifiche di prodotto, servizi, piani, programmi, processi, prodotti, costi, gestioni, operazioni e clienti, di cui l’Acquirente, sue affiliate, direttori o dipendenti possano venire a conoscenza durante l’esecuzione del Contratto saranno trattate come proprietà riservata del Fornitore e non saranno utilizzate dall’Acquirente se non per il beneficio dello stesso Fornitore a fronte del Contratto, né saranno, durante e dopo la validità del Contratto e senza il previo e specifico consenso scritto del Fornitore, comunicate ad altri, includendo fra questi ultimi le amministrazioni statali o altre autorità. Le informazioni e i dati di cui sopra comunicati dal Fornitore all’Acquirente per iscritto o su qualsivoglia supporto materiale saranno restituite al Fornitore a richiesta di quest’ultimo e in ogni caso al termine del Contratto.
Patto di riservatezza. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ si impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti la presente convenzione, anche successivamente alla cessazione delle relative attività, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza.
Patto di riservatezza. 17.1. Il Cliente si obbliga a trattare come strettamente confidenziale ed a non divulgare tutte le informazioni, i dati, le formule tecniche, delle quali potrà avere conoscenza in relazione alle forniture del Servizio effettuate dal Fornitore, rispondendo agli effetti di questa previsione, anche del comportamento dei suoi dipendenti. E’ fatto salvo il caso in cui le informazioni siano di pubblico dominio o siano state ottenute da un terzo attraverso mezzi illegali.
Patto di riservatezza. L’Appaltatore dà atto e si dichiara consapevole che, nell’ambito dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, ha accesso e/o riceve, in forma verbale e/o scritta, informazioni aventi natura riservata della Società come definite al successivo art. 2, ovvero informazioni privilegiate ai sensi dell’art. 115-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e nell’art. 152-bis del Regolamento Consob n. 11971 ed è consapevole, in virtù del rapporto che lo lega a TA ed indipendentemente dall’uso tali informazioni, della necessità di evitare di rendere dichiarazioni e/o comunicazioni aventi ad oggetto l’attività di TA. L’Appaltatore riconosce che tutte le informazioni acquisite relative alle attività e agli affari di TA o dei suoi dipendenti, rappresentanti, clienti, agenti o consulenti, incluse, senza pretesa di esaustività, le liste o i database relativi a clienti, politiche dei prezzi, obbiettivi e scopi di investimento, piani e operazioni aziendali, operazioni finanziarie, libri e registri, relazioni e documenti, contratti ed accordi, elenchi e rubriche (anche telefoniche), libri, rolodexes, lettere, brevetti registrati e/o in corso di registrazione, marchi e modelli di utilità (inclusi loghi e trade dress) registrati e/o in corso di registrazione, denominazioni commerciali, modelli commerciali, denominazioni commerciali, nomi di servizi, diritti d’autore, registrati e/o in corso di registrazione, tutte le invenzioni, le attività di ricerca sia relative alla produzione sia di carattere scientifico, idee, relazioni od altre creazioni o lavori creativi (siano o meno brevettabili, o comunque suscettibili di tutela ai sensi delle leggi speciali), insieme a tutti i segreti d’impresa, tecnici o commerciali, specifiche, formule, tecnologie, programmi di elaborazione dati per computer, software e relativi sistemi e procedure (inclusi, senza pretesa di esaustività, documentazione di sistemi, manuali di software, dischetti, nastri, CD-Roms e software od informazioni contenute in ogni altro genere di supporti registrabili), processi e know-how, così come ogni altra informazione orale o scritta, ricevuta da TA come riservata o confidenziale comprese le informazioni privilegiate ai sensi dell’art. 115-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e nell’art. 152-bis del Regolamento Consob n. 11971 (collettivamente indicate come le “Informazioni Riservate della Società”), sono patrimonio prezioso specifico ed esclusivo di TA e devono essere trattate dal...
Patto di riservatezza. 18.1. Tutte le informazioni inerenti al Contratto, comunicate tra le Parti verbalmente e per iscritto, nonché tutti i dati derivanti dall’elaborazione delle stesse, saranno considerate strettamente riservati e pertanto non potranno essere divulgati.
18.2. L’Esercente si obbliga, anche successivamente alla cessazione del Contratto, e per il periodo di 2 (due) anni, a non trasmettere ed a non divulgare a terzi informazioni relative ai Servizi, ai metodi, ai sistemi tecnici, tecnologici, gestionali e di marketing per lo sviluppo territoriale dell’attività ed al know-how aziendale, propri di DropPoint e di esclusiva proprietà e pertinenza di A-Tono.
18.3. L’Esercente si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del Contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell’attività oggetto dell’affiliazione commerciale ex art. 5, comma 2, L. n. 129/2004.
Patto di riservatezza. Ciascun consorziato si impegna salvo quanto disposto da norme o regolamenti pubblici applicabili a non far uso al di fuori delle finalità consortili, a non divulgare e/o lasciar divulgare e più latamente a mantenere riservata qualsiasi informazione e/o documentazione inerente alla attività consortile e a qualunque notizia di cui gli sia stata segnalata per iscritto la riservatezza, relativa ad altri consorziati, di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza e/o in relazione alla partecipazione al Consorzio ed alle sue iniziative. Ogni consorziato si obbliga ad utilizzare i documenti e le informazioni ricevute dagli altri consorziati, relativi all’esecuzione dei servizi di cui alle iniziative consortili, unicamente per il fine della esecuzione di tali iniziative ed a mantenere riservato il contenuto di tali documenti ed informazioni. Tali documenti ed informazioni saranno pertanto comunicati ai terzi solo nella misura strettamente necessaria per l’esecuzione della iniziativa consortile per la quale sono stati comunicati o altrimenti previa autorizzazione scritta (che non sarà irragionevolmente negata) dall’avente diritto su tali informazioni. I consorziati saranno tenuti ad assumere ogni provvedimento opportuno a far si che i predetti obblighi di riservatezza siano osservati dai loro dipendenti e collaboratori. I predetti obblighi di riservatezza non opereranno in ipotesi di informazioni, documentazioni e/o notizie che sono di pubblico dominio e/o che erano precedentemente già in possesso di una o di più parti.
Patto di riservatezza. Le Parti s’impegnano a mantenere la massima riservatezza in merito alla stipulazione del Patto Parasociale e agli atti che verranno posti in essere in esecuzione dello stesso, salvo per quanto dovesse rendersi necessario per adempiere ad eventuali obblighi di legge o ad ordini di competenti Autorità, fermo restando che, anche in simili ipotesi, la Parte che sarà tenuta ai predetti adempimenti dovrà informare tempestivamente gli altri Soci, per concordare i tempi ed i contenuti di eventuali comunicazioni, che, in quanto possibile, saranno comunque limitate ai fatti e/o documenti ai quali i suddetti obblighi o ordini si riferiscono. A richiesta di una delle Parti, purché approvata per iscritto dall’altra Parte, gli accordi qui contenuti potranno essere, in tutto o in parte e in qualsiasi momento, riprodotti in documenti separati e distinti, fermi restando il contenuto, l’unità e le condizioni della pattuizione. Nessun comunicato, annuncio o informazione in ordine al Patto Parasociale ed alla sua esecuzione potrà essere comunque diffuso se il suo testo non sarà stato previamente concordato fra le Parti in forma scritta.
Patto di riservatezza. Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere il massimo segreto e riserbo su tutte le rispettive informazioni che abbiano natura confidenziale e di cui le Parti abbiano avuto conoscenza in occasione del rapporto connesso al presente Contratto. Ciascuna Parte è tenuta al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l’utilizzo non autorizzati. Rimane autorizzato il mero uso interno del know-how per finalità di studio e di ricerca finalizzata alla migliore prestazione del Servizio “Twende! 4 Workplace”. L’impegno di riservatezza non cessa con la cessazione del contratto. Restano salve le norme sul segreto professionale a carico del Professionista.
Patto di riservatezza. 16.1 Il Mandatario si impegna a mantenere riservati e a non trasmettere a terzi tutti i dettagli commerciali e tecnici di carattere non pubblico di cui è venuto a conoscenza attraverso il rapporto commerciale.
16.2 Ogni eventuale produzione per terzi, esposizione di prodotti realizzati appositamente per il Committente, in particolare sulla base di piani, disegni o altri requisiti specifici del Committente, pubblicazione inerente ordinazioni e prestazioni, e riferimento a tali ordinazioni rivolto a terzi esigono la previa autorizzazione scritta da parte del Committente.
16.3 Il Committente segnala inoltre che egli archivia dati personali correlati al rapporto commerciale con il Mandatario, e trasmette tali dati anche a imprese ad esso legate all’interno del gruppo ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇.
Patto di riservatezza. 1. le parti si impegnano a considerare riservati tutti i dati e/o le notizie e/o le informazioni concernenti l’altra parte delle quali sono venute in possesso in occasione della predisposizione, nonché durante l’esecuzione della presente Convenzione. Al GESTORE è tuttavia consentita l’indicazione del FASC come referenza professionale e nell’ambito dell’esecuzione del contratto.
2. Il GESTORE, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, tratterà i dati personali del FASC in qualità di autonomo Titolare del trattamento e nel rispetto di quanto previsto nell’apposita informativa che FASC dichiara di aver ricevuto.
