Common use of Parte seconda Clause in Contracts

Parte seconda. L’impresa fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato, direttamente o per il tramite della Rsu, informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell’ambito dell’unità produttiva di appartenenza. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/ formativi, sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa e alla tipologia dell’attività. Modalità e strumenti di tali interventi potranno essere individuati a livello aziendale. Ai contratti a tempo determinato si applicano le norme del presente contratto che non siano incompatibili con la natura del contratto a termine. Alla scadenza di detto contratto verrà corrisposto al lavoratore un premio di fine lavoro proporzionato alla durata del contratto stesso e pari al trattamento di fine rapporto previsto dal presente contratto nazionale. Per i rapporti instaurati dal 1° giugno 1982, ferie, 13ma e 14ma mensilità e Tfr saranno corrisposti e frazionati per 365esimi quanti sono i giorni di durata del rapporto a termine. Tale sistema sarà seguito anche per calcolare il trattamento economico dei ratei corrispondenti ai riposi di cui all’art. 27. A decorrere dall’8 ottobre 2009 i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato ai sensi delle specifiche norme in tema di stagionalità di cui all’art. 20 hanno diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali presso la stessa sede aziendale e con la medesima qualifica e mansioni. Tale diritto si esercita mediante richiesta che dovrà essere avanzata al datore di lavoro entro il termine di tre mesi dalla data di cessazione del contratto a tempo determinato e si estingue entro 14 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Le parti, ai sensi dell’art. 5, comma 4-quater del D.Lgs. 368/2001 e successive modificazioni e integrazioni, riconoscono al lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa Azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Tale diritto si esercita mediante richiesta che dovrà essere avanzata al datore di lavoro entro il termine di sei mesi dalla data di cessazione del contratto a tempo determinato e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In occasione della necessità aziendale di instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito di posizioni di lavoro normalmente ricoperte dai lavoratori di cui alle ipotesi già previste dall’art. 1, lett. A), della Legge n. 230/1962 e dal D.P.R. n. 1525 del 1963, l’Azienda esaminerà la possibilità di ricercare modalità di stabilizzazione, facendo ricorso, in modo non esclusivo, ai suddetti lavoratori, fermo restando le indispensabili compatibilità professionali necessarie e le esigenze di flessibilità richieste dal mercato del lavoro. Le modalità di stabilizzazione, che prevedono anche la valorizzazione delle iniziative formative già effettuate, delle posizioni di lavoro ricoperte e della conseguente professionalità maturata, potranno riguardare anche il ricorso al part time verticale con le caratteristiche di flessibilità ed elasticità che rendano le modalità di stabilizzazione idonee a rispondere in maniera coerente alle esigenze organizzative del sistema produttivo. Fermo restando quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di contratto a tempo determinato, le parti, in sede aziendale, potranno valutare l’opportunità di individuare concrete fattispecie relative alle lettere a), b), c) e d) di cui al comma 7, art. 10, D.Lgs. n. 368 del 2001 e riconducibili alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo di cui all’art. 1 del medesimo decreto.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Parte seconda. L’impresa fornirà ai I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’Azienda o dall’unità produttiva per l’esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due per cento del totale della forza occupata: dovrà essere comunque garantito in forza ogni reparto lo svolgimento dell’attività produttiva, mediante accordi con contratto la Rsu. Nelle Aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionali risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all’unità superiore. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di duecento ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A far data dall’1.1.1992 i lavoratori assunti a tempo determinatoindeterminato che, al fine di migliorare la preparazione professionale specifica, intendono frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti o enti direttamente gestiti dalle Regioni, corsi di studio correlati all’attività dell’Azienda, avranno diritto di usufruire dei permessi retribuiti di cui sopra nei limiti e secondo le procedure previste al presente articolo. Similmente, sempre a partire dall’1.1.1992, i lavoratori extracomunitari assunti a tempo indeterminato avranno diritto di usufruire di permessi retribuiti per la frequenza di corsi per l’apprendimento della lingua italiana nei limiti e secondo le procedure richiamate nel precedente comma, sempreché detti corsi vengano svolti presso gli istituti o gli enti in tale comma indicati. Tali permessi non sono cumulabili con quelli previsti per il recupero della scuola dell’obbligo o per l’alfabetizzazione degli adulti. Nel caso di frequenza dei corsi sperimentali per il tramite della Rsurecupero dell’attuale scuola dell’obbligo e per l’alfabetizzazione degli adulti, informazioni in merito il monte ore di permesso retribuito, comprensivo delle prove di esame, pro capite nel triennio è elevato a 250 ore. Il rapporto fra ore di permesso retribuito e ore di frequenza ai posti vacanti detti corsi è elevato a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte da lavoratori 2/3 sino a tempo determinato, concorrenza delle predette 250 ore. Ai fini di cui sopra il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta alla Azienda nei termini e con le modalità che si rendessero disponibili nell’ambito dell’unità produttiva di appartenenza. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/ formativi, sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa e alla tipologia dell’attività. Modalità e strumenti di tali interventi potranno essere individuati saranno concordate a livello aziendale. Ai contratti a tempo determinato si applicano Tali termini di norma non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di un terzo del monte ore triennale o determini l’insorgere di situazioni contrastanti con le norme del condizioni di cui al quarto e ottavo comma, la Direzione e la Rsu stabiliranno, tenendo presente contratto le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi e fermo restando quanto previsto al quarto e ottavo comma, criteri obiettivi per la identificazione dei beneficiari dei permessi, quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio, ecc.. Saranno ammessi ai corsi coloro che non siano incompatibili in possesso dei necessari requisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. I lavoratori dovranno fornire all’Azienda un certificato d’iscrizione al corso e successivamente certificati di frequenza con la natura del contratto a terminel’indicazione delle ore relative. Alla scadenza di detto contratto verrà corrisposto al lavoratore un premio di fine lavoro proporzionato alla durata del contratto stesso e pari al trattamento di fine rapporto previsto Eventuali divergenze circa l’osservanza delle condizioni specificate dal presente contratto nazionalearticolo saranno oggetto di esame congiunto tra la direzione e la Rsu. Per Le Aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruite, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni indicate al quarto comma, è costituito dalla regolare frequenza dell’intero corso. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, nonché corsi universitari per il conseguimento del diploma di laurea, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i rapporti instaurati dal 1° giugno 1982riposi settimanali. I lavoratori studenti, feriecompresi quelli universitari, 13ma e 14ma mensilità e Tfr saranno corrisposti e frazionati che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per 365esimi quanti sono tutti i giorni di durata esame (compresi quelli di settembre) e per i due giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari, ovvero la sessione di esami negli altri casi. Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione in base alla norma del rapporto a termine. Tale sistema sarà seguito anche per calcolare il trattamento economico dei ratei corrispondenti ai riposi diritto allo studio di cui all’artal presente articolo. 27. A decorrere dall’8 ottobre 2009 ▇▇▇▇▇ restando, per i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato ai sensi delle specifiche norme in tema almeno 5 anni di stagionalità anzianità di cui all’art. 20 hanno diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali presso la stessa sede aziendale e con la medesima qualifica e mansioni. Tale diritto si esercita mediante richiesta che dovrà essere avanzata al datore di lavoro entro il termine di tre mesi dalla data di cessazione del contratto a tempo determinato e si estingue entro 14 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Le parti, ai sensi dell’art. 5, comma 4-quater del D.Lgs. 368/2001 e successive modificazioni e integrazioni, riconoscono al lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine servizio presso la stessa Azienda, abbia prestato attività lavorativa i congedi per un periodo superiore a sei mesi, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Tale diritto si esercita mediante richiesta che dovrà essere avanzata al datore di lavoro entro il termine di sei mesi dalla data di cessazione del contratto a tempo determinato e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In occasione della necessità aziendale di instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito di posizioni di lavoro normalmente ricoperte dai lavoratori di cui alle ipotesi già previste la formazione previsti dall’art. 19, lett. Alettera C), della Legge n. 230/1962 e dal D.P.R. n. 1525 del 1963, l’Azienda esaminerà la possibilità i lavoratori studenti potranno richiedere nel corso dell’anno solare 120 ore di ricercare modalità di stabilizzazione, facendo ricorso, in modo permesso non esclusivo, ai suddetti lavoratori, fermo restando le indispensabili compatibilità professionali necessarie e le esigenze di flessibilità richieste dal mercato del lavoro. Le modalità di stabilizzazione, che prevedono anche la valorizzazione delle iniziative formative già effettuate, delle posizioni di lavoro ricoperte e della conseguente professionalità maturata, potranno riguardare anche retribuito il ricorso al part time verticale con le caratteristiche di flessibilità ed elasticità che rendano le modalità di stabilizzazione idonee a rispondere in maniera coerente alle esigenze organizzative del sistema produttivo. Fermo restando quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di contratto a tempo determinato, le particui utilizzo verrà programmato trimestralmente pro quota, in sede aziendale, potranno valutare l’opportunità compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell’Azienda. I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più di individuare concrete fattispecie relative alle lettere a), b), c) e d) due volte nello stesso anno accademico. A richiesta dell’Azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al comma 7, artpresente articolo. 10, D.Lgs. n. 368 del 2001 e riconducibili alle ragioni Rimangono salve le condizioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo di cui all’art. 1 del medesimo decretomiglior favore stabilite da accordi aziendali.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)