Orario multiperiodale. 1. Ai sensi dell’art. 25 del CCNL la programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro è effettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi e deve essere individuata contestualmente di anno in anno. 2. I periodi di maggiore e minore carico di lavoro sono, di norma e rispettivamente, di 13 settimane l’uno. 3. In applicazione agli artt. 7, comma 4, lettera q) e 25, comma 2, del CCNL, le parti concordano di elevare i periodi di minore e maggiore concentrazione dell’orario multiperiodale in relazione a prevedibili esigenze di servizio e in corrispondenza di variazioni di intensità dell’attività lavorativa. 4. In sede di prima applicazione e fino a successiva modifica, si individua il seguente periodo: • da 13 a 20 settimane
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Orario multiperiodale. (art. 7, comma 4, lett. q); art. 25 del CCNL)
1. Ai sensi dell’art. 25 del CCNL 2018 la programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro è effettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi e deve essere individuata contestualmente di anno in anno.
2. I periodi di maggiore e minore carico di lavoro sono, di norma e rispettivamente, di 13 settimane setti- mane l’uno.
3. In applicazione agli artt. 7, comma 4, lettera q) e 25, comma 2, del CCNL, le parti concordano di elevare i periodi di minore e maggiore concentrazione dell’orario multiperiodale in relazione relazio- ne a prevedibili esigenze di servizio e in corrispondenza di variazioni di intensità dell’attività lavorativa.
4. In sede di prima applicazione e fino a successiva modifica, si individua il seguente periodo: • da 13 a 20 settimane.
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