Common use of Orario multiperiodale Clause in Contracts

Orario multiperiodale. Considerato quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si conviene che la direzione della cooperativa possa programmare l’utilizzo del normale orario di lavoro settimanale, di cui al comma 1, anche come media di un arco temporale definito, comunque non inferiore a 4 settimane e superiore a 52 settimane, prevedendo orari settimanali non superiori alle 48 ore distribuite su un massimo di 2 prestazioni giornaliere ed un massimo di ore giornaliere non superiori a 9. Pertanto, fermo restando il rispetto delle 40 ore settimanali da realizzarsi nello spazio temporale nel quale tale multiperiodalità è programmata, l’orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei 5 o 6 giorni della settimana, prevendo orari giornalieri non superiori alle 9 ore e non inferiori a 4 ore. L’orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale è da considerare normale orario di lavoro oltre il quale scattano le maggiorazioni straordinarie contrattualmente previste. Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale il lavoratore percepirà la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento, sia in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. Le Parti si danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano variazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettanti ai lavoratori, né della collocazione temporale del relativo pagamento.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario multiperiodale. Considerato quanto previsto dall’articolo 3Per accrescere la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, comma 2per incrementare l'utilizzo della capacità produttiva, per assecondare la variabilità delle richieste del decreto legislativo 8 aprile 2003mercato e le conseguenti variazioni di intensità della attività produttiva delle aziende, n. 66le Parti riconoscono idonea l'adozione - per stabilimenti, si conviene che la direzione della cooperativa possa programmare l’utilizzo del normale orario o per singoli reparti o uffici - di una articolazione multiperiodale dell'orario di lavoro settimanalecontrattuale, di cui al comma 1in base alla quale l'orario, anche in relazione all'art. 13 della legge n. 196/97, viene realizzato in regime ordinario come media di plurisettimanale in un arco temporale definito, comunque periodo non inferiore a 4 settimane e superiore a 52 settimane, prevedendo orari settimanali non 12 mesi. A tal fine sarà possibile alternare periodi con settimane a prestazioni lavorative superiori alle 48 ore distribuite su un massimo di 2 all'orario contrattuale e periodi con settimane a prestazioni giornaliere ed un massimo di ore giornaliere non superiori a 9inferiori all'orario contrattuale stesso. Pertanto, fermo restando il rispetto delle 40 ore settimanali da realizzarsi nello spazio temporale nel quale tale multiperiodalità è programmata, l’orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei 5 o 6 giorni della settimana, prevendo orari giornalieri non superiori alle 9 ore e non inferiori a 4 ore. L’orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale è da considerare normale orario di lavoro oltre il quale scattano le maggiorazioni straordinarie contrattualmente previste. Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale il lavoratore percepirà In tali casi i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento, sia superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. Le Parti si danno atto che le previsioni I conseguenti assetti e regimi di cui sopra non comportano variazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettanti ai orario, anche al fine di tener conto delle esigenze di coinvolgimento dei lavoratori, saranno definiti a livello aziendale previa valutazione congiunta con la RSU. Semestralmente verranno forniti della collocazione temporale del relativo pagamentoDirezione aziendale alla RSU dati relativi all'orario multiperiodale e al suo utilizzo.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario multiperiodale. Considerato quanto previsto dall’articolo 3Per accrescere la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, comma 2per incrementare l'utilizzo della capacità produttiva, per assecondare la variabilità delle richieste del decreto legislativo 8 aprile 2003mercato e le conseguenti variazioni di intensità dell'attività produttiva delle aziende, n. 66le parti riconoscono idonea l'adozione - per stabilimenti, si conviene che la direzione della cooperativa possa programmare l’utilizzo del normale orario o per singoli reparti o uffici - di un'articolazione multiperiodale dell'orario di lavoro settimanalecontrattuale, di cui al comma 1in base alla quale l'orario, anche in relazione all'art. 13 della legge n° 196/1997, viene realizzato in regime ordinario come media di plurisettimanale in un arco temporale definito, comunque periodo non inferiore a 4 settimane e superiore a 52 settimanedodici mesi. A tal fine sarà possibile alternare periodi con settimane a prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale, prevedendo orari settimanali non superiori alle 48 ore distribuite su un massimo di 2 e periodi con settimane a prestazioni giornaliere ed un massimo di ore giornaliere non superiori a 9inferiori all'orario contrattuale stesso. Pertanto, fermo restando il rispetto delle 40 ore settimanali da realizzarsi nello spazio temporale nel quale tale multiperiodalità è programmata, l’orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei 5 o 6 giorni della settimana, prevendo orari giornalieri non superiori alle 9 ore e non inferiori a 4 ore. L’orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale è da considerare normale orario di lavoro oltre il quale scattano le maggiorazioni straordinarie contrattualmente previste. Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale il lavoratore percepirà In tali casi i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento, sia superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. Le Parti si danno atto che le previsioni I conseguenti assetti e regimi di cui sopra non comportano variazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettanti ai orario, anche al fine di tener conto delle esigenze di coinvolgimento dei lavoratori, saranno definiti a livello aziendale previa valutazione congiunta con la rappresentanza sindacale unitaria. Semestralmente verranno forniti della collocazione temporale del relativo pagamentodirezione aziendale alla r.s.u. dati relativi all'orario multiperiodale e al suo utilizzo.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro