Common use of Orario multiperiodale Clause in Contracts

Orario multiperiodale. Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa, la durata dell'orario di lavoro potrà risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco di 17 settimane con i limiti massimi di 48 ore settimanali e con una durata minima di 32 ore settimanali. Nell'ambito delle flessibilità sopra previste, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione. Gli scostamenti del programma con le relative motivazioni saranno portati a conoscenza della RSU, e, ove ancora non costituita, alle RSA. In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro settimanale daranno luogo ad una maggiorazione del 10% della retribuzione ordinaria. Nel caso in cui al termine delle 17 settimane le ore lavorate eccedano l’orario normale settimanale le ore eccedenti saranno retribuite come ore di lavoro straordinario.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario multiperiodale. Per far fronte 4 mesi all’anno max 9.30 ore giornaliere e 48 settimanali 4 mesi all’anno non meno di 5 ore giornaliere e 25 settimanali Personale interessato MAX 2% precedenza ai volontari Una direttiva europea ha introdotto nel nostro paese l'orario multiperiodale da applicarsi attraverso i contratti di lavoro. Si tratta di una distribuzione dell'orario settimanale non omogenea nell'arco dell'anno. Nella proposta, l'azienda dopo un confronto con il sindacato, può chiedere di aumentare l'orario settimanale in alcuni periodi dell'anno, ovviamente riducendolo, di pari entità, in altri. La prestazione del singolo lavoratore non potrà superare le ore 9,30 giornaliere, 48 settimanali, e non potrà essere inferiore a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa5 ore, la durata dell'orario di lavoro potrà risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco di 17 settimane con i limiti massimi di 48 ore settimanali e con una durata minima di 32 ore 25 settimanali. Nell'ambito delle flessibilità sopra previsteIn questi periodi che, comunque, non potranno superare i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione. Gli scostamenti del programma con le relative motivazioni saranno portati a conoscenza della RSU4 mesi nell'anno, e, ove ancora non costituita, alle RSA. In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro settimanale daranno luogo ad una maggiorazione del 10% della retribuzione ordinaria. Nel caso in cui al termine delle 17 settimane le ore lavorate eccedano l’orario normale settimanale le ore eccedenti saranno retribuite come ore di sarà possibile effettuare lavoro straordinario. Il numero massimo dei dipendenti interessati non potrà superare il 2% del personale, e l'azienda dovrà dare la precedenza a coloro che ne faranno richiesta.

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Sources: Contratto Nazionale