ONORARIO PERITI Clausole campione

ONORARIO PERITI. La Società rimborserà, nei limiti previsti al punto l) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito. La Società rimborserà, nei limiti previsti al punto m) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO in caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente assicurazione, gli onorari degli Architetti, Consulenti, Ingegneri per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita subita dagli enti assicurati, in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali. Sono escluse le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
ONORARIO PERITI. La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile, le spese e gli onorari di competenza del perito che l’assicurato avrà scelto e nominato come previsto dall’art. 6.3 - Da chi viene valutato il danno-. Sono comprese le spese e gli onorari a carico dell’assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
ONORARIO PERITI. La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme Comuni, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito. Fermo quanto indicato all’art. 5 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.
ONORARIO PERITI. In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’art. 25 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito. La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di indennizzo previsto all’art. 19 - Franchigie e limiti di indennizzo -.
ONORARIO PERITI. Le spese di perizia, entro il limite del 2% dell’indennizzo liquidabile, con il massimo di Euro 500,00 per singolo sinistro e per annualità assicurativa, sempre che l’ammontare indennizzabile del sinistro superi complessivamente Euro 5.000,00.
ONORARIO PERITI. In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, La Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del perito che Il Con- traente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’art. 26 “Procedura per la valutazione del danno” e art. 27 “Mandato dei Periti”, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assi- curato a seguito di nomina del terzo perito.
ONORARIO PERITI. La Compagnia rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
ONORARIO PERITI. La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile, le spese e gli onorari di competenza del perito che l’assicurato avrà scelto e nominato come previsto dall’art. 7.3– Da chi viene valutato il danno-. Sono comprese le spese e gli onorari a carico dell’assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
ONORARIO PERITI ai sensi di polizza e con il massimo di Euro 10.000,00 per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo. entro il limite del 5% dell’indennizzo liquidato La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’art. 4 - Procedura per la valutazione del danno delle Norme comuni valide per le garanzie della sezione incendio, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito,
ONORARIO PERITI in caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, la società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del perito che l’assicurato avrà scelto e nominato secondo quanto disposto dall’art. 8.4 -Da chi viene valutato il danno, nonché la quota delle spese e onorari a carico dell’assicurato medesimo a seguito della nomina del terzo perito, con i limiti, per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo, riportati nelle tabelle “Limiti, scoperti, franchigie” delle Sezioni Incendio ed eventi naturali e Furto.