Oggetti assicurati Clausole campione

Oggetti assicurati. Sono assicurati tutti gli oggetti che le persone assicurate portano con sé in viaggio per il proprio fabbisogno personale. In merito ad attrezzature sportive, sedie a rotelle o carrozzine per bambini, la protezione assicurativa è valida solo durante il trasporto con mezzi pubbli- ci e per tutto il tempo in cui questi oggetti si trovano sotto la custodia della compagnia di trasporti.
Oggetti assicurati. È assicurato il bagaglio della persona assicurata inclusi i souvenir acquistati durante il viaggio, vale a dire tutti gli oggetti di uso personale portati con sé per il viaggio o consegnati ad un'impresa di trasporti e appartenenti alla persona assicurata.
Oggetti assicurati. A Sono assicurati tutti gli oggetti che le persone assicurate portano con sé in viaggio per le proprie necessità personali.
Oggetti assicurati. Sono assicurate le cose mobili destinate all’uso personale, acquistate dalla persona assicurata mediante una carta valida conforme all’art. 1 e il cui valore della merce ammonta come minimo a CHF 50 (rispettivamente per le carte gestite in USD o EUR, a USD 50 o EUR 50).
Oggetti assicurati. È assicurato il bagaglio della persona assicurata, cioè tutti gli oggetti per uso personale e per lo svolgimento dell’attività professionale (se non esclusi dalla copertura più sotto) portati con sé durante un viaggio di lavoro o consegnati a un vettore per il trasporto e che sono di proprietà della persona assicurata o del suo datore di lavoro.
Oggetti assicurati. È assicurato il bagaglio della persona assicurata inclusi i souvenir acqui- stati durante il viaggio, vale a dire tutti gli oggetti di uso personale portati con sé per il viaggio o consegnati ad un'impresa di trasporti e apparte- nenti alla persona assicurata. Non sono assicurati i danni imputabili a: – inosservanza del normale obbligo di cura da parte della persona as- sicurata; – smarrimento, perdita e dimenticanza; – effetti lasciati o appoggiati senza sorveglianza, anche per breve tempo, in un luogo accessibile a chiunque al di fuori del raggio d'in- tervento diretto personale della persona assicurata; – modalità di conservazione degli oggetti di valore non adeguata al loro valore (cfr. Obblighi di comportamento durante il viaggio); – fuoriuscita di perle e pietre preziose dall'incastonatura; – influenze atmosferiche e della temperatura e logoramento dovuto all'uso; – disordini, saccheggi, disposizioni delle autorità e scioperi, o danni causati direttamente o indirettamente da essi.
Oggetti assicurati. Sono assicurate le cose mobili destinate all’uso personale, acquistate da una persona assicurata con una carta valida conforme al punto 1.
Oggetti assicurati. L'assicurazione copre il bagaglio compresi gli strumenti portati con sé per svolgere l'attività lavorativa, cioè tutti gli oggetti ad uso personale e per lo svolgimento dell'attività lavorativa che vengono portati con sé in viaggio o consegnati a un vettore per il trasporto e che sono di proprietà della persona assicurata o del suo datore di lavoro.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).