Common use of Obbligo di riservatezza Clause in Contracts

Obbligo di riservatezza. Le Parti, per tutta la durata del presente rapporto e per un periodo di almeno 2 anni successivi alla data della sua cessazione, si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni e la documentazione di cui siano venute a conoscenza nel corso delle trattative o dell’esecuzione degli impegni contrattuali reciprocamente assunti. Le Parti si impegnano inoltre a proteggere e custodire dette informazioni e documentazioni con misure atte ad evitare l’accesso da parte dei terzi. Qualora terzi accedano a tali informazioni e documentazioni o si impossessino dei beni oggetto della fornitura, il Cliente è tenuto ad informare immediatamente e per iscritto SE.CO.GES., preoccupandosi altresì di informare detti terzi in merito ai diritti di SE.CO.GES. stessa. Il Cliente si impegna altresì a rendere edotti i propri collaboratori e/o dipendenti dei diritti di cui SE.CO.GES. è titolare e dell’obbligo di riservatezza assunto nei confronti di SE.CO.GES. Egli assume la piena responsabilità dell’inosservanza di detti obblighi da parte dei soggetti menzionati.

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Sources: Condizioni Generali, Condizioni Generali

Obbligo di riservatezza. Le PartiIl Concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per tutta la durata scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente rapporto contratto e comunque per un periodo di almeno 2 i cinque anni successivi alla data della sua cessazione, si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni e la documentazione cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano venute a conoscenza nel corso delle trattative o dell’esecuzione degli impegni contrattuali reciprocamente assuntidivengano di pubblico dominio. Le Parti si impegnano inoltre a proteggere e custodire dette informazioni e documentazioni con misure atte ad evitare l’accesso Il Concessionario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei terzipropri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti. Qualora terzi accedano In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a tali informazioni e documentazioni o si impossessino dei beni oggetto della fornitura, il Cliente è tenuto ad informare immediatamente e per iscritto SE.CO.GESrisarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione., preoccupandosi altresì di informare detti terzi in merito ai diritti di SE.CO.GES. stessa. Il Cliente si impegna altresì a rendere edotti i propri collaboratori e/o dipendenti dei diritti di cui SE.CO.GES. è titolare e dell’obbligo di riservatezza assunto nei confronti di SE.CO.GES. Egli assume la piena responsabilità dell’inosservanza di detti obblighi da parte dei soggetti menzionati.

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Sources: Concessione Del Servizio Di Gestione, Concession Agreement

Obbligo di riservatezza. Le Parti, per tutta la durata del presente rapporto Il Gestore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e per un periodo di almeno 2 anni successivi alla data della sua cessazione, si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni e la documentazione di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto, mentre non concerne i dati che siano venute a conoscenza nel corso delle trattative o dell’esecuzione degli impegni contrattuali reciprocamente assuntidivengano di pubblico dominio. Le Parti si impegnano inoltre a proteggere e custodire dette informazioni e documentazioni con misure atte ad evitare l’accesso Il Gestore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei terzipropri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. Qualora terzi accedano Il gestore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del gestore medesimo a tali informazioni gare e documentazioni o si impossessino dei beni oggetto della fornituraappalti. Fermo restando quanto previsto nel presente capitolato, il Cliente è tenuto ad informare immediatamente e per iscritto SE.CO.GES., preoccupandosi altresì di informare detti terzi in merito ai diritti di SE.CO.GES. stessa. Il Cliente Gestore si impegna altresì a rendere edotti i propri collaboratori e/o dipendenti rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 in tema di protezione dei diritti di cui SE.CO.GESdati personali e sensibili. è E’ a cura del Gestore la comunicazione del nominativo del titolare e dell’obbligo di riservatezza assunto nei confronti di SE.CO.GES. Egli assume la piena responsabilità dell’inosservanza di detti obblighi da parte del responsabile del trattamento dei soggetti menzionatidati.

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Sources: Determination to Contract for Public Procurement

Obbligo di riservatezza. Le PartiIl Concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per tutta la durata scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente rapporto Contratto e comunque per un periodo di almeno 2 i cinque anni successivi alla data della sua cessazione, si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni e la documentazione cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui la presente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne di dati che siano venute a conoscenza nel corso delle trattative o dell’esecuzione degli impegni contrattuali reciprocamente assuntidivengano di pubblico dominio. Le Parti si impegnano inoltre a proteggere e custodire dette informazioni e documentazioni con misure atte ad evitare l’accesso Il Concessionario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei terzipropri dipendenti, consulenti o collaboratori, degli obblighi di segretezza predetti. Qualora terzi accedano In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a tali informazioni e documentazioni o si impossessino dei beni oggetto della fornitura, il Cliente è tenuto ad informare immediatamente e per iscritto SE.CO.GESrisarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione., preoccupandosi altresì di informare detti terzi in merito ai diritti di SE.CO.GES. stessa. Il Cliente si impegna altresì a rendere edotti i propri collaboratori e/o dipendenti dei diritti di cui SE.CO.GES. è titolare e dell’obbligo di riservatezza assunto nei confronti di SE.CO.GES. Egli assume la piena responsabilità dell’inosservanza di detti obblighi da parte dei soggetti menzionati.

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Sources: Concession Agreement

Obbligo di riservatezza. Le Parti, per tutta la durata del presente rapporto Il Contraente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e per un periodo di almeno 2 anni successivi alla data della sua cessazione, si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni e la documentazione di cui siano venute venga in possesso e comunque a conoscenza nel corso delle trattative o dell’esecuzione degli impegni contrattuali reciprocamente assunticonoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi f orma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Le Parti si impegnano inoltre a proteggere e custodire dette informazioni e documentazioni con misure atte ad evitare l’accesso Il Contraente è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei terzipropri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. Qualora terzi accedano a tali informazioni In caso di dimostrata inosservanza degli obblighi di riservatezza, contrattuali e documentazioni o si impossessino dei beni oggetto della fornituradi legge, il Cliente è tenuto ad informare immediatamente Committente ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo il risarcimento del danno subito. I dati del Contraente, conferiti ai fini della stipulazione e per iscritto SE.CO.GES.dell’esecuzione del contratto, preoccupandosi altresì saranno oggetto di informare detti terzi in merito ai diritti di SE.CO.GES. stessa. Il Cliente si impegna altresì a rendere edotti i propri collaboratori e/trattamento informatico o dipendenti dei diritti di cui SE.CO.GES. è titolare e dell’obbligo di riservatezza assunto nei confronti di SE.CO.GES. Egli assume la piena responsabilità dell’inosservanza di detti obblighi manuale da parte dei soggetti menzionatidel Contraente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia, esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del medesimo contratto.

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Sources: Contratto Per Servizi Di Ingegneria E Architettura

Obbligo di riservatezza. Le Parti, per tutta la durata del presente rapporto Il gestore tutti i suoi collaboratori hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e per un periodo di almeno 2 anni successivi alla data della sua cessazione, si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni e la documentazione di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto, mentre non concerne i dati che siano venute a conoscenza nel corso delle trattative o dell’esecuzione degli impegni contrattuali reciprocamente assuntidivengano di pubblico dominio. Le Parti si impegnano inoltre a proteggere e custodire dette informazioni e documentazioni con misure atte ad evitare l’accesso Il gestore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei terzipropri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. Qualora terzi accedano Il gestore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del gestore medesimo a tali informazioni gare e documentazioni o si impossessino dei beni oggetto della fornituraappalti. ▇▇▇▇▇ restando quanto previsto nel presente capitolato, il Cliente è tenuto ad informare immediatamente e per iscritto SE.CO.GES., preoccupandosi altresì di informare detti terzi in merito ai diritti di SE.CO.GES. stessa. Il Cliente gestore si impegna altresì a rendere edotti i propri collaboratori e/o dipendenti rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 in tema di protezione dei diritti di cui SE.CO.GESdati personali e sensibili. è E’ a cura del gestore la comunicazione del nominativo del titolare e dell’obbligo di riservatezza assunto nei confronti di SE.CO.GES. Egli assume la piena responsabilità dell’inosservanza di detti obblighi da parte del responsabile del trattamento dei soggetti menzionatidati.

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Sources: Appalto Per Il Servizio Di Teleassistenza

Obbligo di riservatezza. Le Parti, per tutta la durata del presente rapporto L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e per un periodo di almeno 2 anni successivi alla data della sua cessazione, si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni e la documentazione di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutta documentazione originaria o predisposta in esecuzione del contratto. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano venute a conoscenza nel corso delle trattative o dell’esecuzione degli impegni contrattuali reciprocamente assuntidivengano di pubblico dominio. Le Parti si impegnano inoltre a proteggere e custodire dette informazioni e documentazioni con misure atte ad evitare l’accesso L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei terzipropri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti. Qualora terzi accedano a tali informazioni e documentazioni o si impossessino dei beni oggetto della fornituraIn caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’AdG ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Cliente contratto, fermo restando che l’Affidatario è tenuto ad informare immediatamente a risarcire tutti gli eventuali danni. L’Affidatario può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione a gare e per iscritto SE.CO.GESappalti, previa comunicazione all’AdG delle modalità e dei contenuti di detta citazione., preoccupandosi altresì di informare detti terzi in merito ai diritti di SE.CO.GES. stessa. Il Cliente si impegna altresì a rendere edotti i propri collaboratori e/o dipendenti dei diritti di cui SE.CO.GES. è titolare e dell’obbligo di riservatezza assunto nei confronti di SE.CO.GES. Egli assume la piena responsabilità dell’inosservanza di detti obblighi da parte dei soggetti menzionati.

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Sources: Service Agreement

Obbligo di riservatezza. Le Parti, per tutta la durata del presente rapporto L’ Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e per un periodo di almeno 2 anni successivi alla data della sua cessazione, si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni e la documentazione di cui siano venute venga in possesso e comunque a conoscenza nel corso delle trattative o dell’esecuzione degli impegni contrattuali reciprocamente assunticonoscenza, nell’esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. Le Parti si impegnano inoltre a proteggere e custodire dette informazioni e documentazioni con misure atte ad evitare l’accesso L’ Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei terzi. Qualora terzi accedano a tali informazioni propri dipendenti, consulenti e documentazioni o si impossessino collaboratori, nonché di subappaltatori e dei beni oggetto della fornituraloro dipendenti, il Cliente è tenuto ad informare immediatamente loro consulenti e per iscritto SE.CO.GES., preoccupandosi altresì loro collaboratori degli obblighi di informare detti terzi in merito ai diritti di SE.CO.GES. stessa. Il Cliente si impegna altresì a rendere edotti i propri collaboratori e/o dipendenti dei diritti segretezza di cui SE.CO.GES. è titolare sopra e risponde nei confronti dell’Azienda Ospedale – Università Padova per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza assunto nei confronti commesse dai suddetti soggetti. In caso di SE.CO.GESinosservanza degli obblighi descritti l’AOUP ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. Egli assume la piena responsabilità dell’inosservanza Sarà possibile ogni operazione di detti obblighi auditing da parte dei soggetti menzionatidell’Azienda attinente le procedure adottate dall’Aggiudicatario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto.

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Sources: Contratto Per Il Trasporto Sanitario Ordinario Integrato Di Pazienti