Obbligo di riservatezza. 1. Qualsiasi informazione comunicata, in qualunque forma, in esecuzione del pre- sente Allegato, riveste carattere riservato, è coperta dal segreto professionale e gode della stessa protezione conferita ad informazioni simili dalla legge applicabile in materia nell’ordinamento interno della Parte che ha ricevuto l’informazione. 2. Il principio di riservatezza di cui al paragrafo 1 non si applica alle informazioni di cui all’articolo 3. 3. Il presente Allegato non obbliga una delle Parti, la cui legislazione o i cui usi amministrativi impongono, per la tutela del segreto industriale e commerciale, limiti più rigorosi di quelli stabiliti dal presente Allegato, a comunicare informazioni all’altra Parte se questa non si conforma ai suddetti limiti più rigorosi. 4. Le informazioni ricevute devono essere utilizzate esclusivamente ai fini del pre- sente Allegato; esse possono essere utilizzate dalle Parti ad altri fini soltanto previa autorizzazione scritta dell’autorità amministrativa da cui emana l’informazione, con le restrizioni imposte da detta autorità. Il disposto del paragrafo 1 non osta all’utilizzazione delle informazioni nell’ambito di azioni giudiziarie o amministrative intentate per infrazioni al diritto penale, a condizione che tali informazioni siano state ottenute nel quadro di un’assistenza giu- ridica internazionale. 5. Le Parti possono, nei processi verbali, nei rapporti e nelle testimonianze, nonché nel corso di procedimenti e azioni a carattere giudiziario, addurre come prova in- formazioni ricevute e documenti consultati conformemente alle disposizioni del pre- sente articolo. Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE (GU L 96 del 28.3.1998, pag. 39). Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8), ▇▇▇▇- ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇/▇▇/▇▇ (▇▇ L 125 del 23.5.1996, pag. 35).
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Sources: Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli, Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli
Obbligo di riservatezza. 1. Qualsiasi informazione comunicataIl COMUNE è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dal POLITECNICO, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti, indicati dal POLITECNICO come riservati, di cui fosse venuto a conoscenza o che gli fossero stati comunicati dal POLITECNICO stesso, in qualunque formavirtù del presente contratto, in esecuzione del pre- sente Allegato, riveste carattere riservato, è coperta dal segreto professionale e gode della stessa protezione conferita ad informazioni simili dalla legge applicabile fatto salvo quanto previsto in materia nell’ordinamento interno della Parte che ha ricevuto l’informazionedi procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il principio POLITECNICO, analogamente, osserverà il segreto nei confronti di riservatezza qualsiasi persona non autorizzata dal COMUNE, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti, indicati dal COMUNE come riservati, di cui al paragrafo 1 non si applica alle informazioni di cui all’articolo 3fosse venuto a conoscenza o che gli fossero stati comunicati dal COMUNE stesso in virtù del presente contratto.
3. Il presente Allegato non obbliga una delle PartiTale riservatezza cesserà nel caso in cui tali fatti, la cui legislazione informazioni, documenti od oggetti siano o i cui usi amministrativi impongonodivengano di pubblico dominio e, per la tutela comunque, cesserà dopo cinque anni dalla scadenza del segreto industriale e commerciale, limiti più rigorosi di quelli stabiliti dal presente Allegato, a comunicare informazioni all’altra Parte se questa non si conforma ai suddetti limiti più rigorosicontratto.
4. Le informazioni ricevute devono essere utilizzate esclusivamente ai fini parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del pre- sente Allegato; esse possono essere utilizzate dalle Parti ad altri fini soltanto previa autorizzazione scritta dell’autorità amministrativa da cui emana l’informazionepresente articolo, con le restrizioni imposte da qualora provino che detta autorità. Il disposto del paragrafo 1 non osta all’utilizzazione delle informazioni nell’ambito di azioni giudiziarie o amministrative intentate per infrazioni al diritto penale, a condizione che tali informazioni siano state ottenute nel quadro di un’assistenza giu- ridica internazionaletrasgressione si è verificata nonostante l’uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.
5. Le Parti possono, nei processi verbali, nei rapporti e nelle testimonianze, nonché nel corso parti concordano sin d’ora che eventuali azioni di procedimenti e azioni a carattere giudiziario, addurre come prova in- formazioni ricevute e documenti consultati conformemente risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del pre- sente articolo. Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE (GU L 96 del 28.3.1998, pag. 39). Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8), ▇▇▇▇- ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇/▇▇/▇▇ (▇▇ L 125 del 23.5.1996, pag. 35)presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dal contratto.
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Sources: Convenzione, Convenzione
Obbligo di riservatezza. 114.1. Qualsiasi informazione comunicataTutte le conoscenze, informazioni, notizie, dati, procedure, applicazioni software, documenti e formule segrete e nuove (in qualunque formaseguito “Informazioni”), in esecuzione del pre- sente Allegatotrasferite da Sarce e/o dal Cliente di Sarce al Fornitore, riveste carattere riservato, è coperta dal segreto professionale e gode della stessa protezione conferita ad informazioni simili dalla legge applicabile in materia nell’ordinamento interno della Parte che ha ricevuto l’informazionenon potranno essere divulgate e/o utilizzate – sia direttamente sia indirettamente – per fini estranei al Contratto.
2. Il principio di riservatezza di cui al paragrafo 1 non si applica alle informazioni di cui all’articolo 3.
3. Il presente Allegato non obbliga una delle Parti, la cui legislazione o i cui usi amministrativi impongono, per la tutela del segreto industriale e commerciale, limiti più rigorosi di quelli stabiliti dal presente Allegato, a comunicare informazioni all’altra Parte se questa non si conforma ai suddetti limiti più rigorosi.
4. Le informazioni ricevute devono essere utilizzate esclusivamente ai fini del pre- sente Allegato; esse possono essere utilizzate dalle Parti ad altri fini soltanto previa autorizzazione scritta dell’autorità amministrativa da cui emana l’informazione, con le restrizioni imposte da detta autorità. Il disposto del paragrafo 1 non osta all’utilizzazione delle informazioni nell’ambito di azioni giudiziarie o amministrative intentate per infrazioni al diritto penale, a condizione che tali informazioni siano state ottenute nel quadro di un’assistenza giu- ridica internazionale.
514.2. Le Parti possonosi impegnano, nei processi verbaliper sé e per il proprio Personale di cui si avvarrà per l'esecuzione del Contratto, nei rapporti a conservare, anche dopo la cessazione di efficacia dello stesso, il più rigoroso riserbo in ordine a qualsiasi notizia e/o Informazione che gli stessi avessero ad apprendere in occasione della realizzazione delle opere e nelle testimonianzedei servizi oggetto del Contratto.
14.3. L’obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione del Contratto, nonché per un periodo non superiore a 3 anni, e in ogni modo fino a quando le relative Informazioni non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino legittimamente di pubblico dominio. È fatto obbligo di non rivelare, usare o impiegare, per fini diversi da quelli stabiliti nel corso Contratto, qualunque dato, documento o informazione relativi ai diritti esclusivi, alle attività, ai piani o agli affari dell’altra Parte o di procedimenti terzi, acquisito nell’esecuzione del Contratto, salva l’autorizzazione scritta dell’altra Parte o dei terzi medesimi, per quanto di rispettiva competenza.
14.4. Alla scadenza del Contratto, ogni Parte dovrà pertanto restituire o distruggere tutte le Informazioni/dati qualunque sia la forma o il supporto che li contiene. Qualora una Parte non adempia a tale obbligo, l’altra Parte invierà richiesta scritta di riconsegna che, se non sarà adempiuta entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, darà diritto a Sarce di agire giudizialmente per far valere tale obbligo e azioni a carattere giudiziario, addurre come prova in- formazioni ricevute e documenti consultati conformemente alle disposizioni del pre- sente articolo. Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE (GU L 96 del 28.3.1998, pag. 39). Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8), ▇▇▇▇- ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇/▇▇/▇▇ (▇▇ L 125 del 23.5.1996, pag. 35)richiedere il risarcimento dei danni.
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Sources: Condizioni Generali Di Contratto Per Forniture E Servizi Informatici
Obbligo di riservatezza. 1. Qualsiasi informazione comunicata, in qualunque forma, in esecuzione del pre- sente Allegato, riveste carattere riservato, è coperta dal segreto professionale e gode della stessa protezione conferita ad informazioni simili dalla legge applicabile in materia nell’ordinamento interno della Parte che ha ricevuto l’informazione.
2. Il principio di riservatezza di cui al paragrafo 1 non si applica alle informazioni di cui all’articolo 3.
3. Il presente Allegato non obbliga una delle Parti, la cui legislazione o i cui usi amministrativi impongono, per la tutela del segreto industriale e commerciale, limiti più rigorosi di quelli stabiliti dal presente Allegato, a comunicare informazioni all’altra Parte se questa non si conforma ai suddetti limiti più rigorosi.
4. Le informazioni ricevute devono essere utilizzate esclusivamente ai fini del pre- sente presente Allegato; esse possono essere utilizzate dalle Parti ad altri fini soltanto previa autorizzazione scritta dell’autorità amministrativa da cui emana l’informazionel’infor- mazione, con le restrizioni imposte da detta autorità. Il disposto del paragrafo 1 non osta all’utilizzazione delle informazioni nell’ambito di azioni giudiziarie o amministrative intentate per infrazioni al diritto penale, a condizione che tali informazioni siano state ottenute nel quadro di un’assistenza giu- ridica giuridica internazionale.
5. Le Parti possono, nei processi verbali, nei rapporti e nelle testimonianze, nonché nel corso di procedimenti e azioni a carattere giudiziario, addurre come prova in- formazioni infor- mazioni ricevute e documenti consultati conformemente alle disposizioni del pre- sente presen- te articolo. Direttiva 70/524/CEE Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 197012 gennaio 2005, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (GU L 270 del 14.12.197035 del’8.2.2005, pag. 1)) Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura, modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE il 24 marzo 2006 (RU 2006 3861) Ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RU 2005 5555) Ordinanza del DFE34 del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali, modificata da ultimo il 2 novembre 2006 (RU 2006 5213) Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria (RU 2005 5545) Ordinanza del DFE35 del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella produzione primaria (RU 2005 6651) Ordinanza del DFE36 del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella produzione lattiera (RU 2005 6667) 33 Introdotta dall’art. 1 della Dec. n. 1/2007 del Comitato misto per l’agricoltura del 15 giu. 2007 (RU 2007 4675). (vedi RU 2012 3631). Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (GU L 96 268 del 28.3.199818.10.2003, pag. 3929), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 15) Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8), ▇▇▇▇- ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇/▇▇▇/▇▇ (▇▇ L 125 379 del 23.5.199624.12.2004, pag. 3581) Ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RU 2005 5555) Ordinanza del DFE38 del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali, modificata da ultimo il 2 novembre 2006 (RU 2006 5213) 37 Nuovo testo giusta l’art. 2 della Dec. n. 1/2007 del Comitato misto per l’agricoltura del 15 giu. 2007 (RU 2007 4675).
(1) Il presente Allegato riguarda le sementi delle specie agricole, orticole e fruttico- le, delle piante ornamentali e della vite.
(2) Ai sensi del presente Allegato s’intendono per «sementi» tutti i materiali di moltiplicazione o destinati alla piantagione.
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Obbligo di riservatezza. 1. Qualsiasi informazione comunicata, in qualunque forma, in esecuzione del pre- sente Allegato, riveste carattere riservato, è coperta dal segreto professionale e gode della stessa protezione conferita ad informazioni simili dalla legge applicabile in materia nell’ordinamento interno della Parte che ha ricevuto l’informazione.
2. Il principio di riservatezza di cui al paragrafo 1 non si applica alle informazioni di cui all’articolo 3.
3. Il presente Allegato non obbliga una delle Parti, la cui legislazione o i cui usi amministrativi impongono, per la tutela del segreto industriale e commerciale, limiti più rigorosi di quelli stabiliti dal presente Allegato, a comunicare informazioni all’altra Parte se questa non si conforma ai suddetti limiti più rigorosi.
4. Le informazioni ricevute devono essere utilizzate esclusivamente ai fini del pre- sente presente Allegato; esse possono essere utilizzate dalle Parti ad altri fini soltanto previa autorizzazione scritta dell’autorità amministrativa da cui emana l’informazionel’infor- mazione, con le restrizioni imposte da detta autorità. Il disposto del paragrafo 1 non osta all’utilizzazione delle informazioni nell’ambito di azioni giudiziarie o amministrative intentate per infrazioni al diritto penale, a condizione che tali informazioni siano state ottenute nel quadro di un’assistenza giu- ridica giuridica internazionale.
5. Le Parti possono, nei processi verbali, nei rapporti e nelle testimonianze, nonché nel corso di procedimenti e azioni a carattere giudiziario, addurre come prova in- formazioni infor- mazioni ricevute e documenti consultati conformemente alle disposizioni del pre- sente presen- te articolo. Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE (GU L 96 del 28.3.1998, pag. 39). Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8), ▇▇▇▇- ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇/▇▇/▇▇ (▇▇ L 125 del 23.5.1996, pag. 35).
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Obbligo di riservatezza. 1. Qualsiasi II.5.1 La Stazione appaltante e l’Appaltatore trattano con riservatezza ogni informazione comunicatae documento, in qualunque sotto qualsiasi forma, in esecuzione comunicati per iscritto o verbalmente nell’ambito dell’esecuzione del pre- sente Allegato, riveste carattere riservato, è coperta dal segreto professionale Contratto e gode della stessa protezione conferita ad informazioni simili dalla legge applicabile in materia nell’ordinamento interno della Parte che ha ricevuto l’informazionesegnalati per iscritto come riservati.
2. Il principio II.5.2 L’Appaltatore è tenuto a:
a. non utilizzare informazioni e documenti riservati per fini diversi dall’adempimento degli obblighi contrattuali senza previo consenso scritto della Stazione appaltante;
b. garantire per tali informazioni e documenti riservati lo stesso livello di protezione applicato per le proprie informazioni riservate, ma comunque non inferiore alla ragionevole diligenza;
c. non divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, informazioni e documenti riservati senza previo consenso scritto della Stazione appaltante.
II.5.3 La Stazione appaltante e l’Appaltatore sono vincolati all’obbligo di riservatezza di cui al paragrafo 1 all’articolo II.5.1 durante tutta l’esecuzione del Contratto e per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo a meno che:
a. la parte interessata acconsenta a sollevare in anticipo la controparte dall’obbligo di riservatezza;
b. le informazioni riservate diventino di pubblico dominio per causa che non si applica alle costituisce violazione dell’obbligo di riservatezza tramite la comunicazione a opera della parte vincolata da tale obbligo;
c. la divulgazione delle informazioni riservate sia imposta dalla legge.
II.5.4 L’Appaltatore ottiene da ogni persona avente potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto, nonché dai terzi che partecipano all’esecuzione del Contratto, l’impegno a rispettare l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 3II.5.1.
3. Il presente Allegato non obbliga una delle Parti, la cui legislazione o i cui usi amministrativi impongono, per la tutela del segreto industriale e commerciale, limiti più rigorosi di quelli stabiliti dal presente Allegato, a comunicare informazioni all’altra Parte se questa non si conforma ai suddetti limiti più rigorosi.
4. Le informazioni ricevute devono essere utilizzate esclusivamente ai fini del pre- sente Allegato; esse possono essere utilizzate dalle Parti ad altri fini soltanto previa autorizzazione scritta dell’autorità amministrativa da cui emana l’informazione, con le restrizioni imposte da detta autorità. Il disposto del paragrafo 1 non osta all’utilizzazione delle informazioni nell’ambito di azioni giudiziarie o amministrative intentate per infrazioni al diritto penale, a condizione che tali informazioni siano state ottenute nel quadro di un’assistenza giu- ridica internazionale.
5. Le Parti possono, nei processi verbali, nei rapporti e nelle testimonianze, nonché nel corso di procedimenti e azioni a carattere giudiziario, addurre come prova in- formazioni ricevute e documenti consultati conformemente alle disposizioni del pre- sente articolo. Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE (GU L 96 del 28.3.1998, pag. 39). Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8), ▇▇▇▇- ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇/▇▇/▇▇ (▇▇ L 125 del 23.5.1996, pag. 35).
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Sources: Fornitura Di Postazioni Di Lavoro E Servizi Correlati
Obbligo di riservatezza. 1. Qualsiasi informazione comunicata, in qualunque forma, in esecuzione del pre- sente presente Allegato, riveste carattere riservato, è coperta dal segreto professionale e gode della stessa protezione conferita ad informazioni simili dalla legge applicabile in materia nell’ordinamento interno della Parte che ha ricevuto l’informazione.
2. Il principio di riservatezza di cui al paragrafo 1 non si applica alle informazioni di cui all’articolo 3.
3. Il presente Allegato non obbliga una delle Parti, la cui legislazione o i cui usi amministrativi impongono, per la tutela del segreto industriale e commerciale, limiti più rigorosi di quelli stabiliti dal presente Allegato, a comunicare informazioni all’altra Parte se questa non si conforma ai suddetti limiti più rigorosi.
4. Le informazioni ricevute devono essere utilizzate esclusivamente ai fini del pre- sente presente Allegato; esse possono essere utilizzate dalle Parti ad altri fini soltanto previa autorizzazione scritta dell’autorità amministrativa da cui emana l’informazione, con le restrizioni imposte da detta autorità. Il disposto del paragrafo 1 non osta all’utilizzazione delle informazioni nell’ambito di azioni giudiziarie o amministrative intentate per infrazioni al diritto penale, a condizione che tali informazioni siano state ottenute nel quadro di un’assistenza giu- ridica giuridica internazionale.
5. Le Parti possono, nei processi verbali, nei rapporti e nelle testimonianze, nonché nel corso di procedimenti e azioni a carattere giudiziario, addurre come prova in- formazioni informazioni ricevute e documenti consultati conformemente alle disposizioni del pre- sente presente articolo. Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE (GU L 96 del 28.3.1998, pag. 39). Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8), ▇▇▇▇- ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇modificata da ultimo dalla direttiva 96/25/▇▇/▇▇ CE (▇▇ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35).
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Obbligo di riservatezza. 1. Qualsiasi informazione comunicata, in qualunque forma, in esecuzione del pre- sente Allegato, riveste carattere riservato, è coperta dal segreto professionale e gode della stessa protezione conferita ad informazioni simili dalla legge applicabile in materia nell’ordinamento interno della Parte che ha ricevuto l’informazione.
2. Il principio di riservatezza di cui al paragrafo 1 non si applica alle informazioni di cui all’articolo 3.
3. Il presente Allegato non obbliga una delle Parti, la cui legislazione o i cui usi amministrativi impongono, per la tutela del segreto industriale e commerciale, limiti più rigorosi di quelli stabiliti dal presente Allegato, a comunicare informazioni all’altra Parte se questa non si conforma ai suddetti limiti più rigorosi.
4. Le informazioni ricevute devono essere utilizzate esclusivamente ai fini del pre- sente Allegato; esse possono essere utilizzate dalle Parti ad altri fini soltanto previa autorizzazione scritta dell’autorità amministrativa da cui emana l’informazione, con le restrizioni imposte da detta autorità. Il disposto del paragrafo 1 non osta all’utilizzazione delle informazioni nell’ambito di azioni giudiziarie o amministrative intentate per infrazioni al diritto penale, a condizione che tali informazioni siano state ottenute nel quadro di un’assistenza giu- ridica giuridica internazionale.
5. Le Parti possono, nei processi verbali, nei rapporti e nelle testimonianze, nonché nel corso di procedimenti e azioni a carattere giudiziario, addurre come prova in- formazioni infor- mazioni ricevute e documenti consultati conformemente alle disposizioni del pre- sente presen- te articolo. Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE (GU L 96 del 28.3.1998, pag. 39). Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8), ▇▇▇▇- ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ficata da ultimo dalla direttiva 96/25/▇▇/▇▇ CE (▇▇ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35).
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Sources: Accordo Di Libero Scambio