OBBLIGHI DEL GESTORE DELL’IDENTITÀ DIGITALE Clausole campione
OBBLIGHI DEL GESTORE DELL’IDENTITÀ DIGITALE. Il Gestore delle Identità Digitali è obbligato a: - rilasciare l'identità digitale su domanda dell'interessato ed acquisire e conservare il relativo modulo di richiesta; - verificare l'identità del soggetto richiedente prima del rilascio dell’Identità Digitale; - conservare copia per immagine del documento di identità esibito e del modulo di adesione, nel caso di identificazione “de-visu”; - conservare copia del log della transazione nei casi di identificazione tramite documenti digitali di identità, identificazione informatica tramite altra identità digitale SPID o altra identificazione informatica autorizzata; - conservare il modulo di adesione allo SPID sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, in caso si identificazione tramite firma digitale; - verifica degli attributi identificativi del richiedente; - consegnare in modalità sicura le credenziali di accesso all’utente; - conservare la documentazione inerente al processo di adesione per un periodo pari a 20 (venti) anni decorrenti dalla scadenza o dalla revoca dell'identità digitale; - cancellare la documentazione inerente al processo di adesione trascorsi venti anni dalla scadenza o dalla revoca dell'identità digitale; - trattare e conservare i dati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali; - verificare ed aggiornare tempestivamente le informazioni per le quali il Titolare ha comunicato una variazione; - effettuare tempestivamente e a titolo gratuito su richiesta dell’utente, la sospensione e/o revoca di un’identità digitale, ovvero la modifica degli attributi secondari e delle credenziali di accesso; - revocare l'identità digitale se ne riscontra l'inattività per un periodo superiore a 24 (ventiquattro) mesi o in caso di decesso della persona fisica o di estinzione della persona giuridica; - segnalare su richiesta dell'utente ogni avvenuto utilizzo delle sue credenziali di accesso, inviandone gli estremi ad uno degli attributi secondari indicati dall'utente; - verificare la provenienza della richiesta di sospensione da parte dell'utente (escluso se inviata tramite PEC o sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata); - fornire all'utente che l'ha inviata, una conferma della ricezione della richiesta di sospensione; - sospendere tempestivamente l'identità digitale per un periodo massimo di trenta giorni ed informarne il richiedente; - rispristinare o revocare l'identità digitale sospesa, nei casi previsti; - rev...
