Common use of Norme finali Clause in Contracts

Norme finali. 10.1. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il presente contratto, di concedere gli attrezzi in fleet in sublocazione e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hilti. 10.2. Le penali di cui agli artt. 4.5, 7.2, e 9.2 si intendono fra di loro cumulabili, a insindacabile giudizio di Hilti. 10.3. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previsto, si 10.4. Foro competente in via esclusiva è il Foro di Milano. 10.5. Nessuna modifica del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contratto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnati. 10.6. Hilti si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessori, ai sensi dell’art 1260 c.c. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991. 10.7. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto. 10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). ▇▇▇▇▇, approvato e sottoscritto.

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Sources: Fleet Management Agreement, Fleet Management Agreement, Fleet Management Agreement

Norme finali. 10.1. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il presente contratto, di concedere gli attrezzi in fleet in sublocazione e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hilti. 10.2. Le penali di cui agli artt. 4.5, 7.2, e 9.2 si intendono fra di loro cumulabili, a insindacabile giudizio di Hilti. 10.3. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previsto, sisi rinvia agli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile. 10.4. Foro competente in via esclusiva è il Foro di Milano. 10.5. Nessuna modifica del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contratto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnati. 10.6. Hilti si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessori, ai sensi dell’art 1260 c.c. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991. 10.7. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto. 10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). ▇▇▇▇▇, approvato e sottoscritto.

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Sources: Fleet Management Agreement, Locazione Di Attrezzi

Norme finali. 10.1(…) 1. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere (…) 2. Si allega il presente contratto, di concedere gli attrezzi documento relativo alla disciplina contrattuale del personale che in fleet in sublocazione e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hiltifuturo sarà dichiarato inidoneo. 10.23. Le penali (…) 4. (…) ► successivamente recepito dalla L. 270/1988 1. (…) 2. A partire dall’entrata in vigore della legge, viene introdotta una disciplina uniforme delle visite me- diche concernenti le assunzioni e la revisione, anche ai fini degli esoneri del personale autoferro- tramviario ed internavigatore, demandate sulla base di convenzione unica nazionale tra le Associa- zioni delle aziende e l’Ente ferrovie dello Stato, al Servizio sanitario dell’Ente stesso. Al fine di consentire l’emissione di giudizi aventi valore medico-legali, anche per fini pensionistici, la convenzione unica nazionale sarà stipulata anche dall’Inps e dagli organi del servizio Sanitario nazionale ai sensi dell’art. 75 della legge n. 833-1978 ovvero esplicitamente supportata da specifica norma legislativa. Resta ferma la procedura di cui agli arttall’art. 4.5, 7.2, e 9.2 si intendono fra 29 dell’all. A) al R.D. n. 148-1931. Il costo degli accertamenti sanitari di loro cumulabili, cui sopra resta in ogni caso a insindacabile giudizio di HiltiCarico delle aziende. 10.33. Il presente contratto è disciplinato dalla In caso di accertata inidoneità del lavoratore alle mansioni della propria qualifica, la Direzione a- ziendale, ferme restando le norme di legge italianain vigore, ove sussista la disponibilità di posti in organi- co verificata ai sensi dell’art. Per quanto qui non espressamente previsto3 lett. c) dell’Accordo nazionale 12-7-1985, si 10.4. Foro competente procede alla collocazione del lavoratore in via esclusiva è il Foro di Milanoaltra qualifica professionale per la quale sussista l’idoneità, preferendo, ove possi- bile, l’inquadramento nello stesso livello contrattuale professionale e retributivo. 10.54. Nessuna modifica del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” Al lavoratore che non abbia maturato 10 anni di anzianità nella qualifica rivestita, per la cui funzio- ne è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva stato dichiarato inidoneo, sarà erogato il trattamento economico relativo alla nuova qualifica nella quale è stato collocato, seguendone da quel momento la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contratto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnatidinamica. 10.65. Hilti Al lavoratore che ha maturato 10 anni nella qualifica per le cui mansioni è stato dichiarato inidoneo, sarà attribuito il trattamento economico della nuova qualifica assegnatagli maggiorato di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento, riferito alla retribuzione normale, della qualifica di provenienza e quello della nuova qualifica assegnata. Tale assegno sarà assorbito in ogni caso di aumenti retributivi, con esclusione dell’indennità di contingenza e di eventuali aumenti retributivi interconfederali. L’assorbimento stesso avverrà in modo graduale e continuo fino a copertura dell’intero ammontare dell’assegno ad personam; l’importo da assorbire di volta in volta sarà pari al 50% degli aumenti retributivi contrattuali nazionali ed aziendali ed al 100% di quelli conseguenti a provvedimenti di avanzamenti o promozioni. 6. Gli anni di anzianità maturati nelle qualifiche di cui alla legge 30 del 1978, si riserva cumulano con quelli maturati nelle qualifiche stabilite contrattualmente, nelle quali dette qualifiche sono confluite a se- guito di accordi tra le parti. 7. Ai lavoratori ritenuti inidonei saranno applicate tutte le normative contrattuali relative alle qualifi- che ed al profilo professionale in cui sono ricollocati, compreso l’orario di lavoro e la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessoridisciplina dei turni. Art. 1 Sono definiti “quadri”, ai sensi dell’art 1260 c.cdella legge 13 maggio 1985, n. 190, i lavoratori individuati, in relazio- ne alle diverse realtà organizzative, tra quelli (…, modificato dall’art. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/19912, lett. A, punto 8, del CCNL sovraintendere l’utilizzo delle risorse affidate. 10.7Art. L’eventuale invalidità di singole clausole 2 In relazione alla rilevanza delle funzioni attribuite ai “quadri” ai fini del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto perseguimento e comporta l’impegno dello svilup- po degli obiettivi dell’azienda, l’azienda stessa utilizzerà appositi strumenti informativi, idonei a forni- re agli interessati gli elementi necessari per il più adeguato svolgimento delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contrattomansioni affidate. 10.8Art. Si allega3 Nei confronti dei “quadri” verranno messe in atto aziendalmente azioni formative volte al manteni- mento ed all’arricchimento delle conoscenze e a facilitare l’analisi e la comprensione dei mutamenti tecnologici ed organizzativi, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi concorrendo in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). ▇▇▇▇▇, approvato e sottoscrittotal modo a più adeguati livelli di preparazione a supporto delle responsabilità affidate.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Norme finali. 10.1NORMA FINALE n°1 Dall’entrata in vigore del presente Accordo la quota capitaria di euro 3,08 così come prevista dal comma 4 dell’art. È fatto espresso divieto 58 dell’ACN del 15/12/2005 continuerà ad essere erogata mensilmente in ragione di un dodicesimo a tutti i Pediatri di Famiglia convenzionati. Eventuali integrazioni del Fondo, in virtù di quanto previsto al Cliente comma 5 del medesimo articolo, verranno ripartite in uguale misura fra tutti i Pediatri di cedere F convenzionati. NORMA FINALE n°2 Considerato che le disposizioni del presente documento si inseriscono nell’attività regionale di programmazione socio-sanitaria in continua evoluzione e che, pertanto, è necessario prevedere le modalità per adeguare l’Accordo regionale ad eventuali cambiamenti del SSSR, si assegna tale compito al Comitato regionale per la Pediatria di Libera Scelta, attraverso l’adozione dei relativi provvedimenti sulle materie di propria competenza. Le parti quindi si impegnano a modificare o integrare, il presente contrattoaccordo attraverso protocolli d’intesa aggiuntivi NORMA FINALE n°3 La Regione Abruzzo, su richiesta delle ▇▇.▇▇. maggiormente rappresentative, si impegna a fornire linee di concedere gli attrezzi indirizzo e comportamento uniforme alle Aziende Asl in fleet in sublocazione merito alla corretta applicazione del presente Accordo Integrativo Regionale della Pediatria di Famiglia. NORMA FINALE n°4 La Regione Abruzzo e comunque le ▇▇.▇▇. maggiormente rappresentative, concordano che tutte le materie di cederli anche temporaneamente in uso comune interesse con la Medicina ospedaliera/universitaria, la Continuità assistenziale, la Medicina dei servizi, l’Emergenza sanitaria territoriale, la Medicina Generale e comunque la Specialistica ambulatoriale devono essere condivise nell’ambito di metterli in tutto un tavolo sindacale unico. NORMA FINALE N° 5 Ove nel testo del presente Accordo vi sia riferimento alla dizione “Pediatra” o in “Pediatra di libera scelta” o” Pediatra di Famiglia” o “P.diF”, o “Pediatra di Famiglia”questa è da intendersi al Pediatra di Famiglia. Laddove si dica “ ACN “è da intendersi Accordo collettivo Nazionale della Pediatria di Famiglia del 15/12/2005. NORMA FINALE N° 6 L’allegato A della DGR n° 273 del 29/03/2006 è parte a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hilti. 10.2integrante del presente Accordo . Le penali NORMA FINALE N° 7 La dichiarazione annuale di cui agli artt. 4.5all’art 35 dell’ACN Pediatria del 15/12/2005, 7.2così come riepilogata nel modello allegato n° 20, e 9.2 si intendono fra di loro cumulabili, a insindacabile giudizio di Hilti. 10.3. Il presente contratto è disciplinato viene presentato alle Aziende Asl entro 3 mesi dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previsto, si 10.4. Foro competente in via esclusiva è il Foro di Milano. 10.5. Nessuna modifica sottoscrizione del presente contratto accordo per la prima volta e del/dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale successivamente solo in caso di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva la facoltà variazione di: 1) Orario di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contratto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In mancanza apertura di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnati. 10.6. Hilti si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessori, ai sensi dell’art 1260 c.c. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991. 10.7. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto. 10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). ▇▇▇▇▇, approvato e sottoscritto.ambulatorio;

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Sources: Accordo Collettivo Regionale

Norme finali. 10.1Ai sensi dell'art. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente contratto, di concedere gli attrezzi in fleet in sublocazione e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hilti. 10.2. Le penali Responsabile Unico del Procedimento di cui agli arttal presente contratto d'appalto, è designato nella persona del Sono a totale ed esclusivo carico dell’Affidatario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, comprese quindi quelle per bollo, registrazione, diritti, imposte, tasse e tributi, nessuna esclusa od eccettuata, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico dell’Amministrazione comunale. 4.5, 7.2, e 9.2 Ai fini fiscali si intendono fra dichiara che il servizio di loro cumulabili, a insindacabile giudizio di Hilti. 10.3. Il cui al presente contratto è disciplinato dalla legge italianasoggetto al pagamento dell’I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Per quanto Richiesto io Ufficiale rogante, Segretario del Comune di Latina, a richiesta delle parti qui non espressamente previstoconvenute e costituite come sopra espresso, si 10.4. Foro competente ho ricevuto il presente atto, del quale ad alta ed intelligibile voce ho successivamente letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami secondo la legge; lo confermano pertanto in via esclusiva è il Foro di Milano. 10.5. Nessuna modifica del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” ogni sua parte, (ivi compresi gli atti allegati o comunque indicati e/o “FM sottocontratto richiamati, dei quali, essendo ben noti e conosciuti alle parti, ho omesso la lettura), sottoscrivendolo insieme a me Segretario, con firma digitale: Questo atto consta di n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contratto° ( ) intere facciate oltre questa, dandone tempestiva comunicazione al Clientesin qui. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.Letto, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnati. 10.6. Hilti si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessori, ai sensi dell’art 1260 c.c. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991. 10.7. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto. 10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). ▇▇▇▇▇, approvato confermato e sottoscritto.

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Sources: Service Agreement

Norme finali. 10.1. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il presente contratto, di concedere gli attrezzi in fleet in sublocazione e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hilti. 10.2. Le penali di cui agli artt. 4.5, 7.2, e 9.2 si intendono fra di loro cumulabili, a insindacabile giudizio di Hilti. 10.31. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previstoavviso costituisce “lex specialis” e, si 10.4. Foro competente in via esclusiva è il Foro pertanto, la partecipazione al presente avviso comporta, implicitamente, l’accettazione, senza riserva alcuna, di Milanotutte le disposizioni ivi contenute. 10.52. Nessuna modifica del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti L’Amministrazione si riserva la facoltà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare unilateralmente le clausole oggetto del sospendere, di prorogare o di revocare il presente contratto, dandone tempestiva comunicazione avviso nonché di non procedere al Cliente. In mancanza conferimento dell’incarico in ragione di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro e esigenze attualmente non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnativalutabili né prevedibili. 10.63. Hilti si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessoriPer eventuali informazioni, ai sensi dell’art 1260 c.cgli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell’ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari: Tel. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991. 10.7080/▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto. 10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). AL DIRETTORE GENERALE dell’ARPA PUGLIA ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, approvato ▇. ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Il sottoscritto/a , nato a il eresidentein (provincia di )allaVia/Piazza n. ,C.A.P. domiciliato in (Prov. Di ) alla Via/Piaz- za C.A.P. Codice Fiscale Telefono FAX Cellulare E- mail P.E.C. Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per soli titoli, per l’affidamento di n. 1 contratto di collaborazione ad una figura professionale di interprete di Lingua dei Segni Italia- na (LIS) ad integrazione e supporto della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 5 unità di personale – profilo di Assistente Amministrativo (Cat. C) da assegnare alle sedi di Bari (n. 1 unità), al D.A.P. di Foggia (n. 2 unità), al D.A.P. di Lecce (n. 1 unità) e al D.A.P. di Taranto (n. 1 unità), bandita con deliberazione del Diret- tore Generale n. del e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. del . A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 concernenti le dichiara- zioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R., sotto la propria responsabilità, a) Di essere cittadino italiano □ b) Di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea □ c) Di essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di sog- giorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001) □ d) Di essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo perio- do CE (art. 38, comma 3-bis, D.lgs. n. 165/2001) □ e) Di essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato (art. 38, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001) □ f) Di godere dei diritti civili e politici (anche negli Stati di appartenenza o di provenienza per i citta- dini membri dell’Unione Europea) □ g) (Per i cittadini stranieri) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana h) Essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ; i) Non aver riportato condanne penali e di non avere precedenti penali in corso; j) Non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che lo stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero licenziato/a da altro impiego pubblico ai sensi della vigente normativa contrattuale; k) ▇▇▇▇▇▇si nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari l) Di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito in data presso l’Istituto di , con la votazione di m) Di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito in data presso l’U- niversità degli studi di Facoltà di , con la votazione di ; n) Di aver conseguito presso il seguente Paese dell’Unione Europea il ti- tolo di studio in data con votazione D.P.C.M. ; o) Di essere in possesso di Diploma o attestato professionale di interprete L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni) □ di livello e di durata conseguito presso p) Di aver frequentato i seguenti corsi di aggiornamento e di perfezionamento legati alla professio- ne: q) Di aver prestato attività di docenza nel settore specifico presso al r) Di essere in possesso di esperienza consolidata nel settore in quanto s) Eleggere domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) a) Non avendo eletto il domicilio digitale di cui sopra, l’indirizzo presso cui deve essere fat- ta pervenire qualsiasi comunicazione relativa al concorso è Co- mune Provincia C.A.P. tel./ fax cellulare e-ma il riservandosi di comunicare, tempestivamente, ogni even- tuale variazione dello stesso; t) Di aver preso completa visione del presente bando e di accettare espressamente tutto quanto in esso previsto; u) Che le informazioni sopra indicate, quelle contenute nel curriculum formativo e professionale e in tutti gli eventuali titoli allegati, corrispondono a verità. Il/La sottoscritto./a, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, esprime il proprio con- senso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura concor- suale. Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 1) elenco, in carta semplice, dei documenti presentati; 2) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 3) Curriculum formativo e professionale; 4) documentazione relativa ai requisiti specifici di accesso; 5) Documentazione inerente i titoli di preferenza;

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Sources: Collaborazione Per Interprete Di Lingua Dei Segni Italiana (Lis)

Norme finali. 10.1. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il presente contratto, di concedere gli attrezzi Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni vigenti in fleet in sublocazione e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hilti. 10.2. Le penali di cui agli artt. 4.5, 7.2, e 9.2 si intendono fra di loro cumulabili, a insindacabile giudizio di Hilti. 10.3materia. Il presente contratto avviso è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previsto, si 10.4. Foro competente in via esclusiva è il Foro consultabile sul sito dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di MilanoOlbia ▇▇▇. 10.5. Nessuna modifica del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contratto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnati. 10.6. Hilti si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessori, ai sensi dell’art 1260 c.c. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991. 10.7. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto. 10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.. nella sezione “Concorsi e selezioni”. IL DIRETTORE GENERALE Il/la sottoscritto/a di essere ammesso/a a partecipare alla pubblica selezione, approvato per titoli e sottoscrittocolloquio, per il conferimento di un incarico professionale senza vincolo di subordinazione, ai sensi dell’art.7 comma 6 D.Lgs 165/2001 e s.m.i., per funzioni di Addetto Stampa, da destinare allo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale della Asl n°2 di Olbia. A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, di essere nato/a a il ; di risiedere nel comune di via _; di essere in possesso - della cittadinanza italiana; Prov. di CAP di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o provenienza; di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione di rapporti di pubblico impiego ai sensi delle vigenti disposizioni ( in caso contrario il candidato deve indicare gli eventuali procedimenti penali pendenti di cui è a conoscenza); di essere in possesso della Laurea in conseguita nell’anno accademico presso l’Università di ; di essere iscritto negli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dell’Albo Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, di cui all’art.26 della L.69/1963 di n° iscriz. dal ; di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni: con contratto di lavoro (subordinato, libero professionale , cococo.. etc…) a tempo ( determinato- indeterminato- part- time- tempo pieno) per numero ore settimanali ; di non essere stato destituito, dispensato o decaduto da precedente impiego presso la pubblica amministrazione o dispensato dall’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; di non avere cause ostative al rapporto di pubblico impiego; di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione specifica per la funzione richiesta dal posto in oggetto; di accettare incondizionatamente le condizioni previste dal presente bando di selezione; che l’indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso è il seguente: Sig. via CAP. Comune Prov Tel ;

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Sources: Incarico Professionale

Norme finali. 10.1. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il presente contratto, di concedere gli attrezzi in fleet in sublocazione e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hilti. 10.2. Le penali di cui agli artt. 4.5, 7.2, e 9.2 si intendono fra di loro cumulabili, a insindacabile giudizio di Hilti. 10.3. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previstoespresso nel presente bando di concorso, si 10.4valgono le disposizioni dei regolamenti in vigore nel Comune di Vicenza e delle leggi vigenti. Foro competente in via esclusiva è il Foro di Milano. 10.5. Nessuna modifica del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto prorogare o riaprire i termini del concorso qualora il numero dei concorrenti sia ritenuto insufficiente per il buon esito del concorso stesso. Il presente contratto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro e concorso pubblico non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi vincola in fleet già consegnati. 10.6. Hilti si riserva la alcun modo l’Amministrazione che ha facoltà di cedere revocare o modificare il presente bando in qualsiasi momento ed a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessorisuo insindacabile giudizio, ai sensi dell’art 1260 c.c. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991. 10.7. L’eventuale invalidità ovvero di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto. 10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi dar seguito all’assunzione in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” presenza di contingenti vincoli legislativi e/o “FM sottocontratto n°”)finanziari che impongano limiti alle nuove assunzioni, di mutate esigenze organizzative e comunque qualora nuove circostanze lo consigliassero. In ogni caso le assunzioni saranno effettuate compatibilmente con quanto consentito dalla legislazione vigente al momento delle assunzioni e dalle disponibilità finanziarie del bilancio comunale e con gli esiti della procedura in corso relativa agli adempimenti previsti dall’art. 34 bis in materia di mobilità del personale in disponibilità. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo relativo al concorso pubblico in oggetto è la dott.ssa ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇. Per eventuali chiarimenti, approvato gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Gestione Giuridica e sottoscrittoSviluppo delle Risorse Umane - tel. 0444/221300/339 - orario per il pubblico: tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00. Il bando in versione integrale e il modello di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (“pubblicazioni on-line, concorsi pubblici”). Vicenza, 10 giugno 2022 Preferenze di legge di cui all'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, integrato con D.P.R. 30.10.1996, n. 693. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

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Sources: Public Competition Announcement

Norme finali. 10.1. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il presente contratto, di concedere gli attrezzi in fleet in sublocazione e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hilti. 10.21. Le penali parti danno atto che le comunicazioni per la gestione della presente convenzione tra il comune di cui agli arttNapoli, ASIA Napoli spa e la CdC avverranno con Pec - posta elettronica certificata - che ogni soggetto comunicherà. 4.5La presente Convenzione è formata su supporto digitale in unico originale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti. Napoli, 7.26 settembre 2017 Rep. n. del Proroga Convenzione per l’associazione in Centrale di Committenza delle attività relative al settore dell'igiene urbana della città di Napoli TRA il Comune di Napoli con sede in Napoli, e 9.2 si intendono fra di loro cumulabiliPiazza Municipio, a insindacabile giudizio di Hilti. 10.3. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previstoC.F. 80014890638, si 10.4. Foro competente in via esclusiva è il Foro di Milano. 10.5. Nessuna modifica persona del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile Dirigente del Servizio Igiene della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contrattocittà, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnati. 10.6. Hilti si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessori, ai sensi dell’art 1260 c.c. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991. 10.7. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto. 10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”)dr. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ nata a Napoli il 18 marzo 1960, abilitata alla stipulazione dei contratti per il Comune di Napoli (C.F.: 80014890638), ai sensi dell'art.107 co. 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in esecuzione dell'art. 48 co. 2 dello Statuto Comunale, e domiciliata per la carica in Napoli in Piazza Municipio, la quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Napoli ASIA NAPOLI SPA, società in house del Comune di Napoli interamente partecipata (C.F.: 07494740637), in persona dell’Amministratore Unico, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ nato a Napoli il 16 maggio 1974, e domiciliato per la carica in ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇/▇, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della società. Congiuntamente definite Parti Premesso 1) che in data 6 settembre 2017 il Comune di Napoli ed ASIA Napoli hanno sottoscritto la convenzione per l’associazione in Centrale di Committenza, ai sensi dell’art. 37, comma 10 del D. lgs n. 50/2016, finalizzata alla gestione delle procedure di gara per l’acquisto di lavori servizi e forniture per l’igiene urbana; 2) che nello specifico l’oggetto della convenzione è l’associazione in centrale di committenza per specifici appalti relativi: a) alla fornitura di mezzi ed attrezzature per l'igiene e la raccolta differenziata nel centro storico e in tutto il territorio cittadino al fine di estendere la raccolta differenziata con il sistema del porta a porta (PaP); b) alla realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti differenziati; 3) che l’art. 7 fissa la durata della convenzione fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza del contratto di servizio, a rogito del Notaio ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (Rep. 131424) del 22 dicembre 2014, con il quale il Comune di Napoli ha affidato il servizio di igiene urbana ad ASIA Napoli spa; 4) che il medesimo art. 7 della convezione del 6 settembre 2017 prevede la possibilità di prorogare la durata della stessa, previo espresso accordo scritto delle parti; 5) che il Comune di Napoli, con delibera di G.C. n. 657 del 28 dicembre 2018, ha approvato e sottoscrittola proposta al Consiglio Comunale di confermare “l’organizzazione dell’affidamento del servizio di igiene urbana mediante il rinnovo per le prossime annualità 2019-2033 dell’affidamento in house del medesimo servizio” ad ASIA Napoli S.p.A.; 6) che il Dirigente del Servizio Igiene della Città, con comunicazione del 1 febbraio 2019 (prot.

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Sources: Convenzione Per L’associazione in Centrale Di Committenza

Norme finali. 10.1Sono due gli Accordi Collettivi in vigore all’interno dell’ordinamento giuridico del giuoco calcio, un nuovo Accordo valevole per i calciatori professionisti militanti in società di Serie A e Serie B, mentre l’altro valido per i calciatori di prima e seconda divisione. È fatto espresso divieto Il nuovo accordo collettivo, per i calciatori di serie A e B, è stato firmato il 4 ottobre 2005 tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Professionisti (LNP) e l'Associazione Italiana Calciatori (AIC), con effetti retroattivi dal 1 luglio 2005 sino al Cliente di cedere il presente contratto, di concedere gli attrezzi in fleet in sublocazione e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hilti. 10.230 giugno 2006. Le penali di cui agli artt. 4.5, 7.2, e 9.2 si intendono fra di loro cumulabiliIl precedente accordo, a insindacabile giudizio seguito della disdetta delle parti interessate (FIGC e LNP), era scaduto nel 1992 e da allora aveva operato soltanto in regime di Hilti. 10.3prorogatio76, cioè mediante un tacito rinnovo ogni tre anni. Il Peraltro, tra le parti firmatarie non è presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previstola Lega si serie C e, si 10.4. Foro competente in via esclusiva è il Foro di Milano. 10.5. Nessuna modifica del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contratto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnati. 10.6. Hilti si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessoripertanto, ai sensi dell’art 1260 c.c. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991. 10.7. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto. 10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). 76 A. ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, approvato il contenzioso tra parasubordinati nella F.I.G.C., in Riv Dir. Sport, 2000, 553. calciatori tesserati con le società ad essa affiliate si continuerà ad applicare lo status normativo precedente. L’Accordo collettivo valido invece per gli altri calciatori, ossia per quelli tesserati a società affiliate alla Lega Pro (prima e sottoscritto.seconda divisione), è ancora quello del 1992, dal momento che al sopra citato Accordo del 2005 tale lega non è intervenuta quale parte firmataria del nuovo Accordo77. L’Accordo Collettivo nella sua nuova versione ha sostanzialmente conservato l’impianto del precedente, anche se in alcuni suoi punti sono state apportate delle modifiche. Le più importanti innovazioni introdotte nel nuovo testo sottoscritto tra AIC e LNP, riguardano: 1. vengono considerati nulli i patti di non concorrenza o comunque limitativi della libertà professionale del calciatore per il periodo successivo alla risoluzione del contratto; 2. sono ammessi i patti d’opzione sia a favore delle società che del calciatore, a determinate condizioni78; 3. sono vietati i patti di prelazione; 4. viene codificato anche all’interno dell’Accordo Collettivo il diritto del calciatore di ricevere un equo indennizzo nel caso in cui il contratto individuale di lavoro stipulato con la società non ottenga il visto d’esecutività, 77 L’Accordo Collettivo al quale faremo riferimento nella trattazione sarà pertanto quello relativo ai calciatori di squadre militanti in Serie A e Serie B.

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Sources: Diritto Del Lavoro

Norme finali. 10.11) Ai sensi dell’art. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il presente contratto53 , di concedere gli attrezzi in fleet in sublocazione e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terzicomma 16 ter, senza lo specifico consenso scritto di Hilti. 10.2del D.Lgs. Le penali di cui agli artt. 4.5165/2001, 7.2, e 9.2 si intendono fra di loro cumulabili, a insindacabile giudizio di Hilti. 10.3. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previsto, si 10.4. Foro competente in via esclusiva è il Foro di Milano. 10.5. Nessuna modifica del presente contratto e del/l’appaltatore dichiara che nell’espletamento dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole lavori oggetto del presente contratto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnati. 10.6. Hilti si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessori, ai sensi dell’art 1260 c.c. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991. 10.7. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto verranno svolte attività lavorative o professionali da parte di dipendenti del Comune di Tarcento cessati dal servizio che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di servizio presso il Comune e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse dichiara altresì di essere a conoscenza che in caso di eventuali contratti conclusi od incarichi conferiti ai suddetti dipendenti in violazione della norma sopra citata, l’affidamento di cui all’oggetto è nullo ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con altre pattuizioni coerenti la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con lo scopo del presente contrattoobbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 10.8. Si allega2) L’Incaricato si impegna ad osservare i principi derivanti da: a) le disposizioni del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e del Codice di comportamento del Comune di Tarcento, quale parte integrante ed inscindibile adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18/2014, quali norme che costituiscono principi generali nei confronti dei consulenti nonché dei collaboratori a qualsiasi titolo di soggetti affidatari di lavori, servizi e forniture in favore o per conto dell'Amministrazione di cui ha preso conoscenza dal sito istituzionale del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). Comune di Tarcento ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇.. b) le disposizioni del Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione 2018-2020 e successive modificazioni del Comune di Tarcento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 20/2018, approvato di cui dichiara di avere preso piena conoscenza. 3) Il presente contratto diventerà impegnativo per l'appaltatore e sottoscrittoper l'Amministrazione comunale all’atto di stipula dello stesso. 4) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente in materia che qui si intende richiamata.

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Sources: Contract for the Assignment of Works

Norme finali. 10.1Ai sensi dell'art. È fatto espresso divieto 31 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento di cui al Cliente presente contratto d'appalto, è designato nella persona di cedere , il quale dovrà provvedere, tra le altre incombenze, anche al rinnovo annuale della certificazione Antimafia, fino all’emanazione del certificato finale di regolare esecuzione. Ai sensi dell’art. 42 del Capitolato Speciale d’appalto, sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, comprese quindi quelle per bollo, registrazione, diritti, imposte, tasse e tributi, nessuna esclusa od eccettuata, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico dell’Amministrazione Comunale. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell’I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Richiesto io Ufficiale rogante, Segretario del Comune di ANDRIA, a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente contrattoatto, di concedere del quale ad alta ed intelligibile voce ho successivamente letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami secondo la legge; lo confermano pertanto in ogni sua parte, (ivi compresi gli attrezzi in fleet in sublocazione e atti allegati o comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hilti. 10.2. Le penali di cui agli artt. 4.5, 7.2, e 9.2 si intendono fra di loro cumulabili, a insindacabile giudizio di Hilti. 10.3. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previsto, si 10.4. Foro competente in via esclusiva è il Foro di Milano. 10.5. Nessuna modifica del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” indicati e/o “FM sottocontratto richiamati, dei quali, essendo ben noti e conosciuti alle parti, ho omesso la lettura), sottoscrivendolo insieme a me Segretario, con firma digitale: Questo atto consta di n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contratto° (… ) intere facciate oltre questa, dandone tempestiva comunicazione al Clientesin qui. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.Letto, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnati. 10.6. Hilti si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessori, ai sensi dell’art 1260 c.c. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991. 10.7. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto. 10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). ▇▇▇▇▇, approvato confermato e sottoscritto.

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Sources: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Spazzamento, Raccolta E Conferimento Dei Rifiuti Solidi Urbani

Norme finali. 10.11. È fatto espresso divieto al Cliente Tutte le precedenti convenzioni, ed accordi stipulati tra l’Università degli Studi di cedere Torino e le altre parti contraenti riguardanti l’insediamento universitario nella Provincia di Cuneo perdono efficacia con la sottoscrizione della presente Convenzione, ad eccezione del Patto Locale 8 novembre 2011 comprensivo del successivo addendum e dell’Accordo attuativo tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, il Comune di Cuneo e l’Università registrato in data 18 settembre 2019, allegati alla presente contratto, di concedere gli attrezzi in fleet in sublocazione e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hilticonvenzione. 10.22. Le penali di cui agli artt. 4.5La prestazione della garanzia fidejussoria, 7.2fino alla scadenza della presente convenzione, e 9.2 si intendono fra di loro cumulabili, a insindacabile giudizio di Hiltiè condizione essenziale. 10.33. Il presente contratto Accordo, avendo ad oggetto trasferimenti a favore di università statale, è disciplinato dalla legge italianasoggetto a registrazione gratuita ai sensi dell’articolo 55, comma 2 ed art. Per quanto qui non espressamente previsto3, si 10.4comma 1 del D.Lgs. Foro competente in via esclusiva è il Foro di Milanon. 346/1990. 10.54. Nessuna modifica L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell’▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇ - del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contratto4/07/1996, dandone tempestiva comunicazione al Clienteprot. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r93050/96 (rif. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnatiart. 75). 10.65. Hilti si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal Il presente contratto ed i relativi accessoriatto è sottoscritto con firma digitale. Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art 1260 c.cdel D. Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991. 10.7s.m.i. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto. 10.8. Si allegada: l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO l’ASSOCIAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI UNIVERSITARI IN PROVINCIA DI CUNEO la PROVINCIA DI CUNEO il COMUNE DI ALBA il COMUNE DI CUNEO il COMUNE DI SAVIGLIANO la FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO la FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO la CAMERA DI COMMERCIO, quale parte integrante ed inscindibile del presente contrattoINDUSTRIA, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”)ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI CUNEO l’ASO ▇. ▇▇▇▇▇, approvato e sottoscritto.▇ E CARLE DI CUNEO il COMUNE DI PEVERAGNO

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Sources: Convention for the Establishment of University Courses

Norme finali. 10.1Il presente protocollo viene inviato per conoscenza a tutte le scuole della provincia, statali e paritarie e l’U.S.P. indirà incontri con le scuole per illustrarne le modifiche e le conseguenti ricadute sull’attività organizzativo/didattica. È fatto espresso divieto al Cliente Lo stesso protocollo è depositato presso l’Ufficio Scolastico Provinciale e presso i Servizi ULSS firmatari. I firmatari del presente accordo, alla luce del DPCM n° 185 del 23 febbraio 2006 (in GU 19 maggio 2006, n.115), auspicano che quanto previsto dal presente protocollo possa essere recepito dalle commissioni mediche a carattere collegiale cui il predetto DPCM affida ora la formulazione delle certificazioni, precedentemente assegnata “allo specialista… ovvero allo psicologo esperto dell’età evolutiva in servizio presso le ULSS” (DPR 24/02 1994). Si ritiene infatti che il confronto tra i dirigenti dei servizi che ha portato alla stesura del presente protocollo, in accordo con l’Ufficio scolastico Provinciale, sia stato costruttivo e proficuo ai fini di cedere il presente contratto, una condivisione di concedere gli attrezzi in fleet in sublocazione criteri e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hilti. 10.2. Le penali di cui agli artt. 4.5, 7.2modulistica, e 9.2 si intendono fra che quindi contribuisca a garantire equità di loro cumulabili, a insindacabile giudizio di Hilti. 10.3. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previsto, si 10.4. Foro competente in via esclusiva è il Foro di Milano. 10.5. Nessuna modifica del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se non autorizzata trattamento all’interno delle scuole per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contratto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnati. 10.6alunni portatori di handicap. Hilti si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessoriLetto, ai sensi dell’art 1260 c.cconfermato e sottoscritto. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991. 10.7Dott.ssa F. Del ▇▇▇▇▇▇ U.O. NPI Cadore ▇▇▇▇. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto. 10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). ▇▇▇▇▇▇▇ U.O.NPI Belluno Dott. ssa I. Morandin U.O. N.P.I Agordo Dott. ▇. ▇▇▇▇▇▇ Servizio Età Evolutiva Feltre Belluno, approvato e sottoscritto.17 settembre 2009 Prot. n. data All’Azienda U.L.S.S. n. Servizio Territoriale Età Evolutiva Sede di (ART 5.1 ACCORDO DI PROGRAMMA) SI NO

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Sources: Accordo Di Programma

Norme finali. 10.11. È fatto espresso divieto al Cliente Le regioni e le province autonome si impegnano a recepire i contenuti del presente accordo entro 6 mesi dalla data di cedere il presente contrattoapprovazione del medesimo, con propri atti di concedere gli attrezzi pro- grammazione che declinino le modalità e i tempi di ade- guamento, tenendo conto in fleet modo complementare dell’at- tuale assetto organizzativo dei propri servizi laddove già operativi ed in sublocazione e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hiltiaderenza ai modelli sanitari regionali. 10.22. L’attuazione del presente accordo deve avvenire sen- za maggiori oneri a carico della finanza pubblica; per la sua graduale attuazione le regioni e le province autonome si avvalgono delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Roma, 22 gennaio 2015 ALLEGATO SERVIZI SANITARI IN AMBITO PENITENZIARIO: Ogni struttura penitenziaria per adulti è dotata di uno specifico “Ser- vizio sanitario penitenziario operante sotto la responsabilità di un medico che coordina gli interventi delle professionalità sanitarie coinvolte, ivi incluse quelle specialistiche, ospedaliere, delle sezioni specializzate o dedicate e quelle dei servizi territoriali per la presa in carico del disagio psichico o delle patologie da dipendenza. Il medico responsabile/referente definisce inoltre i generali-bisogni assistenziali dei detenuti e mantiene costanti rapporti con la Direzione penitenziaria e le sue articolazioni fun- zionali, anche in ragione dell’alta complessità della gestione clinico assi- stenziale e della specificità giuridica delle persone detenute ed internate. Il responsabile del Servizio è responsabile della gestione dei locali sanitari. strumentazioni, arredi e dell’attività dei sanitari che operano all’interno della struttura. il livello di responsabilità superiore dei servizi sanitari in ambito penitenziario è definito dalle Regioni e Province autonome nei conseguenti atti aziendali. I servizi sanitari presentano quindi caratteristiche e potenzialità dif- ferenti a seconda delle dimensioni, delle presenze, della tipologia di de- tenuti, del turnover di arrestati o detenuti e riflettono le modificazioni dei circuiti penitenziari regionali. Le penali Regioni e Province autonome tengono conto nell’ambito del- la propria programmazione, dei criteri esplicitati al punto 6 dell’art. 2 dell’Accordo al fine di cui agli arttelaborare il proprio modello organizzativo di sani- tà penitenziaria, sulla base delle tipologie di servizi di seguito dettagliati. 4.5, 7.2, Tale modello tiene conto della complessità e 9.2 si intendono fra di loro cumulabili, a insindacabile giudizio di Hiltidella numerosità delle situa- zioni sanitarie della popolazione detenuta nonché della situazione orga- nizzativa preesistente al passaggio della sanità penitenziaria al Servizio sanitario. 10.31. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previsto, si 10.4. Foro competente in via esclusiva è il Foro Servizio medico di Milanobase. 10.5. Nessuna modifica del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contratto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnati. 10.6. Hilti si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessori, ai sensi dell’art 1260 c.c. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991. 10.7. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto. 10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). ▇▇▇▇▇, approvato e sottoscritto.

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Sources: Accordo Sulle Linee Guida Per l'Assistenza Sanitaria Negli Istituti Penitenziari

Norme finali. 10.1La presente procedura è disciplinata dal Codice dei contratti pubblici D.Lgs. È fatto espresso divieto al Cliente 50/2016, dai regolamenti comunali vigenti, nonché dal Decreto Legislativo 59/2010 (art. 71) e Decreto Legislativo n. 159/2011 (art. 67 – codice antimafia). La presentazione della proposta non vincola il Comune di cedere Città Sant’Angelo, neppure sotto il presente contrattoprofilo della responsabilità precontrattuale, il quale potrà decidere di concedere gli attrezzi realizzare diversamente l'intervento, come pure di non realizzarlo nel caso in fleet cui nessuna proposta sia ritenuta adeguata. Il Comune si riserva il diritto di sospendere in sublocazione e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terziqualsiasi fase la procedura, senza lo specifico consenso scritto di Hilti. 10.2. Le penali di cui agli artt. 4.5, 7.2, e 9.2 si intendono fra di loro cumulabiliche i candidati possano pretendere alcunché, a qualsiasi titolo. In ogni caso, trattandosi di valutazione amministrativa discrezionale, il mancato accoglimento delle proposte non potrà dare luogo nei confronti dell'Amministrazione a richieste di compensi, indennizzi o rimborsi di sorta. A seguito della presentazione delle offerte, l’Amministrazione procederà con la nomina della Commissione per la valutazione degli atti depositati; L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio giudizio, la facoltà di Hilti. 10.3. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italianaapportare modifiche alle proposte pervenute. Per quanto qui non espressamente previstoprevisto vale la disciplina urbanistico-ambientale vigente, si 10.4l’Amministrazione effettuerà le necessarie verifiche sulla documentazione depositata, ivi incluse le dichiarazioni rese. Foro competente Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso richiamo al Capitolato Speciale ed agli altri documenti del bando, oltre alle Leggi e Regolamenti in via esclusiva è il Foro vigore in quanto applicabili. Ulteriori informazioni potranno essere richieste, all' Ufficio Tecnico – Comune di MilanoCittà Sant’Angelo tel. 10.5. Nessuna modifica del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contratto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnati. 10.6. Hilti si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessori, ai sensi dell’art 1260 c.c. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991. 10.7. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto. 10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ – D. D’▇▇▇▇▇▇, approvato e sottoscrittoResponsabile del Procedimento.

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Sources: Public Tender Agreement

Norme finali. 10.1. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il presente contratto, di concedere gli attrezzi Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni vigenti in fleet in sublocazione e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hilti. 10.2. Le penali di cui agli artt. 4.5, 7.2, e 9.2 si intendono fra di loro cumulabili, a insindacabile giudizio di Hilti. 10.3materia. Il presente contratto avviso è disciplinato dalla legge italianaconsultabile sul sito dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.. nella sezione “Concorsi e selezioni”. Per quanto qui non espressamente previsto, si 10.4eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Amministrazione del Personale della ASL n. 2 sito in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇ – ▇▇ - ▇▇▇▇▇ dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00(i 0789 – 552044-552042- 552390-552311). Foro competente in via esclusiva è il Foro di Milano. 10.5. Nessuna modifica del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contratto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnati. 10.6. Hilti si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessori, ai sensi dell’art 1260 c.c. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991. 10.7. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto. 10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”)IL DIRETTORE GENERALE ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Fadda Data di pubblicazione sul sito Azienda il 19.09.2013 Scadenza presentazione domande il 26.09.2013 Al Direttore Generale Azienda Sanitaria Locale n° 2 ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇ – 2A ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Il/la sottoscritto/a di essere ammesso/a a partecipare alla pubblica selezione, approvato per titoli e sottoscritto.colloquio, per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per l’eventuale assunzione con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di Dirigente Analista da assegnare alla Struttura S.I.S.A.. A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, 1. di essere nato/a a il ; 2. di risiedere nel comune di via _; 3. di essere in possesso - della cittadinanza italiana; Prov. di CAP 4. di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o provenienza; 5. di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione di rapporti di pubblico impiego ai sensi delle vigenti disposizioni ( in caso contrario il candidato deve indicare gli eventuali procedimenti penali pendenti di cui è a conoscenza); 6. di essere in possesso della Laurea in conseguita nell’anno accademico presso l’Università di ; 7. di essere iscritto all’Albo Professionale di n° iscriz. ; 8. di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni: nella posizione funzionale di 9. di non essere stato destituito, dispensato o decaduto da precedente impiego presso la pubblica amministrazione o dispensato dall’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 10. di non avere cause ostative al rapporto di pubblico impiego; 11. di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione specifica per la funzione richiesta dal posto in oggetto; 12. di accettare incondizionatamente le condizioni previste dal presente bando di selezione; 13. che l’indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso è il seguente: Sig. via CAP. Comune Prov Tel ;

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Sources: Public Selection Announcement

Norme finali. 10.1. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il presente contratto, di concedere gli attrezzi in fleet in sublocazione e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hilti. 10.2. Le penali di cui agli artt. 4.5, 7.2, e 9.2 La Società della Salute Valdinievole si intendono fra di loro cumulabiliriserva, a suo insindacabile giudizio di Hilti. 10.3. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previstogiudizio, si 10.4. Foro competente in via esclusiva è il Foro di Milano. 10.5. Nessuna modifica del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva la facoltà di modificare unilateralmente modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. La partecipazione alla presente selezione presuppone l’integrale accettazione, da parte dei candidati, delle norme di legge e delle disposizioni aziendali inerenti le clausole oggetto selezioni per il conferimento di incarichi di prestazione d’opera, nonché delle modalità di svolgimento, formalità e prescrizioni relative ai documenti da presentare contenute nel presente avviso. Il rapporto di lavoro insorto per effetto del presente contratto, dandone tempestiva comunicazione bando in nessun caso può configurarsi come rapporto di pubblico impiego. Per ogni informazione inerente il presente avviso gli interessati possono rivolgersi al ClienteResponsabile dell’Area Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole (tel. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnati. 10.6. Hilti si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessori, ai sensi dell’art 1260 c.c. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991. 10.7. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto. 10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ e-mail: ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇). Schema di domanda (Fac simile) Il sottoscritto, approvato presa visione del bando emesso da codesta SdS, chiede di essere ammesso alla procedura comparativa, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di un incarico di collaborazione libero professionale avente ad oggetto l’esercizio della professione di medico specialista in GERIATRIA per l’espletamento del progetto “Progetto per la riduzione degli accessi impropri al Pronto Soccorso e sottoscrittola riduzione dei ricoveri ospedalieri attraverso il potenziamento dell’assistenza socio-sanitaria e territoriale”. A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dal Codice penale, cui incorrerebbe in caso di dichiarazioni false e mendaci, 1. di essere nato a il 2. di essere residente a via n CAP Tel 3. di essere in possesso della cittadinanza _ 4. di essere iscritto all’Ordine dei medici chirurghi della Provincia di al n. dal 5. di essere in possesso della specializzazione in conseguita presso nell’anno 6. di essere consapevole ed accettare che l’incarico potrà essere conferito esclusivamente in caso di insussistenza di rapporti di lavoro dipendente pubblico, di altri rapporti convenzionali con il S.S.N., di titolarità di imprese o di compartecipazione in quote di imprese che possono configurare conflitti di interesse con Il S.S.N.; 7. di essere consapevole ed accettare che l’incarico potrà essere conferito esclusivamente in caso di insussistenza di rapporti di lavoro dipendente pubblico, di altri rapporti convenzionali con il S.S.N., di titolarità di imprese o di compartecipazione in quote di imprese che possono configurare conflitti di interesse con Il S.S.N.; 8. di non essere lavoratore pubblico collocato in quiescenza per limiti di età; 9. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nell’avviso.

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Sources: Prestazione d'Opera Per Medico Specialista in Geriatria

Norme finali. 10.1. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il presente contratto, di concedere gli attrezzi in fleet in sublocazione e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hilti. 10.2. Le penali di cui agli artt. 4.5, 7.2, e 9.2 si intendono fra di loro cumulabili, a insindacabile giudizio di Hilti. 10.3. Il presente contratto Accordo ha durata fino alla conclusione di tutte le attività previste; La definizione di eventuali controversie relative all’applicazione del presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previsto, si 10.4. Foro competente in via deferita alla competenza esclusiva è il del Foro di Milano. 10.5. Nessuna modifica ; Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente Atto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contratto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnati. 10.6. Hilti si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessori, ai sensi dell’art 1260 c.c. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991. 10.7. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto. 10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” ogni ulteriore elaborazione manuale e/o “FM sottocontratto n°”)automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il conseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con fini istituzionali delle Parti Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate; Le Parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. ▇▇▇▇▇da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Parco Agricolo Sud Milano, approvato Ente Gestore Città Metropolitana di Milano Comune di Locate di Triulzi Impianto di nuove formazioni vegetali Interventi: A) Forestazione di nuove aree e/o incremento della naturalità di un contesto già qualificato; C) Rigoverno e sottoscrittomiglioramento dei boschi esistenti; Azioni: - Realizzazione di boschi (planiziale igrofilo) - Eliminazione di essenze arboreo-arbustive esotiche e loro sostituzione con specie autoctone.

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Sources: Accordi Attuativi

Norme finali. 10.1Tutte le dichiarazioni, gli allegati e l’offerta, devono essere presentate in lingua italiana o essere accompagnati da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da traduttore ufficiale. È fatto espresso divieto al Cliente Al fine di cedere il presente contratto, consentire la verifica del possesso dei requisiti di concedere gli attrezzi in fleet in sublocazione e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hilti. 10.2. Le penali carattere generale di cui all’art. 80, comma 1, lettera i) e comma 5, lett. i) del d.Lgs. 50/2016, i concorrenti - in qualunque forma partecipanti alla gara - dovranno rendere le dichiarazioni di cui ai relativi punti dell’istanza di partecipazione allegato al presente avviso. La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli artteffetti giuridici. 4.5, 7.2, La stessa documentazione sarà inviata agli uffici tributari competenti per la regolarizzazione ai sensi dell’art.16 del D.P.R. n.955/82 e 9.2 si intendono fra s.m.i.. Ogni e qualsivoglia comunicazione che dovesse rendersi necessario pubblicare in ordine al presente appalto sarà resa nota – salve ulteriori prescrizioni di loro cumulabili, a insindacabile giudizio legge – sul sito della Città metropolitana di Hilti. 10.3Venezia – Area Tematica “Bandi e Concorsi “- Sezione “Bandi di gara e contratti”. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italianaL'Amministrazione procederà alla conclusione degli accordi quadro ed alla stipula dei relativi contratti ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. Per quanto qui non espressamente previstoprevisto dal presente bando, si 10.4. Foro competente in via esclusiva è il Foro si fa rinvio alle clausole di Milano. 10.5. Nessuna modifica del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contratto, dandone tempestiva comunicazione cui al Cliente. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento Capitolato Speciale d’Appalto ed a tutti gli attrezzi elaborati progettuali nonché alla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 10, c. 1,del D.Lgs 30.6.2003, n. 196, in fleet già consegnati.ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che: 10.6. Hilti a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti attengono esclusivamente alla presente gara; b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si riserva configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara e concludere l’accordo quadro, deve rendere la facoltà documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa; c) la conseguenza di cedere a terzi un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'affidamento; d) soggetti o le categorie di soggetti ai quali i crediti derivanti dal presente contratto ed dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i relativi accessori, ai sensi dell’art 1260 c.c. e seguenti nonché concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della l. L. 7 agosto 1990 n. 52/1991241; e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, cui si rinvia; f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice. 10.7. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto. 10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). ▇▇▇▇▇, approvato e sottoscritto.

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Sources: Servizio Manutenzione E Sviluppo Del Sistema Viabilistico

Norme finali. 10.1Ai sensi dell'art. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente contratto, di concedere gli attrezzi in fleet in sublocazione e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hilti. 10.2. Le penali Responsabile Unico del Procedimento di cui agli arttal presente contratto d'appalto, è designato nella persona del Dirigente pro Sono a totale ed esclusivo carico dell’Affidatario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, comprese quindi quelle per bollo, registrazione, diritti, imposte, tasse e tributi, nessuna esclusa od eccettuata, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico dell’Amministrazione comunale. 4.5, 7.2, e 9.2 Ai fini fiscali si intendono fra dichiara che il servizio di loro cumulabili, a insindacabile giudizio di Hilti. 10.3. Il cui al presente contratto è disciplinato dalla legge italianasoggetto al pagamento dell’I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Per quanto Richiesto io Ufficiale rogante, Segretario del Comune di Latina, a richiesta delle parti qui non espressamente previstoconvenute e costituite come sopra espresso, si 10.4. Foro competente ho ricevuto il presente atto, del quale ad alta ed intelligibile voce ho successivamente letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami secondo la legge; lo confermano pertanto in via esclusiva è il Foro di Milano. 10.5. Nessuna modifica del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” ogni sua parte, (ivi compresi gli atti allegati o comunque indicati e/o “FM sottocontratto richiamati, dei quali, essendo ben noti e conosciuti alle parti, ho omesso la lettura), sottoscrivendolo insieme a me Segretario, con firma digitale: Questo atto consta di n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contratto° ( ) intere facciate oltre questa, dandone tempestiva comunicazione al Clientesin qui. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.Letto, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnati. 10.6. Hilti si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessori, ai sensi dell’art 1260 c.c. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991. 10.7. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto. 10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). ▇▇▇▇▇, approvato confermato e sottoscritto.

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Sources: Servizio Di Trasporto Pubblico

Norme finali. 10.1. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il presente contratto, di concedere gli attrezzi Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni vigenti in fleet in sublocazione e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hilti. 10.2. Le penali di cui agli artt. 4.5, 7.2, e 9.2 si intendono fra di loro cumulabili, a insindacabile giudizio di Hilti. 10.3materia. Il presente contratto avviso è disciplinato dalla legge italianaconsultabile sul sito dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. nella sezione “Concorsi e selezioni”. Per quanto qui non espressamente previsto, si 10.4eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Amministrazione del Personale della ASL n. 2 sito in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇ – ▇▇ - ▇▇▇▇▇ dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 ai seguenti numeri telefonici 0789 – 552044-552042-552311. Foro competente in via esclusiva è il Foro di Milano. 10.5. Nessuna modifica del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contratto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnati. 10.6. Hilti si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessori, ai sensi dell’art 1260 c.c. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991. 10.7. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto. 10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”)IL Commissario Straordinario ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Il/la sottoscritto/a di essere ammesso/a a partecipare alla pubblica selezione, approvato per soli titoli, per il conferimento di un incarico di collaborazione per attività di “Study Coordinator” ad un Laureato in Scienze Biologi- che con documentata esperienza di ricerca clinica nel campo metabolismo – diabete e sottoscritto.nella ge- stione di trial clinici per attività di ricerca sviluppata presso la Struttura Complessa di Diabetolo- gia Aziendale. A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, 1. di essere nato/a a il ; 2. di risiedere nel comune di via ; 3. di essere in possesso - della cittadinanza italiana; Prov. di CAP 4. di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o provenienza; 5. di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impedisca- no la costituzione di rapporti di pubblico impiego ai sensi delle vigenti disposizioni ( in caso con- trario il candidato deve indicare gli eventuali procedimenti penali pendenti di cui è a conoscenza); 6. di essere in possesso della Laurea in Scienze Biologiche conseguita nell’anno accademi- co presso l’Università di ; 7. di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Biologi di 8. ( eventualmente) di aver conseguito la Specializzazione in conseguita presso il della durata legale di anni ; 9. Di essere in possesso dell’Attestazione di “Study Coordinator” rilasciato dal seguente Ente del SSN in data ; 10. Di avere maturato Documentata esperienza lavorativa di “Study Coordinator” nella ricer- ca clinica nel campo metabolismo – diabete e nella gestione di trial clinici attinenti, non inferiore a mesi 12 (rapportati alle 36 ore settimanali. Non concorrono alla formazione del titolo esperienze maturate come tirocinio o volontariato) conseguita presso:

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Sources: Collaboration Agreement

Norme finali. 10.1. È fatto espresso divieto La U.O.C. Gestione Risorse Umane, una volta verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, invia al Cliente di cedere il Direttore ad interim dell’U.O.C. Disabilità e non Autosufficienza Distretto Est i nominativi e la relativa documentazione dei Dirigenti medici in possesso dei requisiti previsti dal presente contratto, di concedere gli attrezzi in fleet in sublocazione e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hilti. 10.2. Le penali di cui agli artt. 4.5, 7.2, e 9.2 si intendono fra di loro cumulabili, a insindacabile giudizio di Hilti. 10.3avviso. Il presente Direttore competente, con atto scritto e motivato, propone al Direttore dei Servizi Socio - Sanitari il nominativo del dirigente al quale conferire l’incarico. Il Direttore dei Servizi Socio - Sanitari valuta la proposta di incarico. Se la proposta viene confermata, l’incarico viene conferito con deliberazione del Direttore Generale e previa sottoscrizione del relativo contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previstoindividuale di lavoro, si 10.4. Foro competente in via esclusiva è il Foro di Milano. 10.5. Nessuna modifica con indicazione nel contratto stesso del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contratto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficacitrattamento stipendiale, anche con riferimento alle componenti definite in sede di contrattazione integrativa aziendale. Con l’accettazione dell’incarico si intendono implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dirigente con incarico di struttura, comprese quelle a tutti gli attrezzi livello aziendale. Condizione per il conferimento dell’incarico, che avrà durata triennale, rinnovabile, è che in fleet già consegnati. 10.6capo all’interessato non sussista alcuna delle cause di inconferibilità/incompatibilità di cui al D. Lgs. Hilti si riserva la facoltà n. 39/2013 e, pertanto, il Dirigente dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente certificazione sulla insussistenza delle suddette cause di inconferibilità/incompatibilità, preventivamente rispetto alla sottoscrizione fra le Parti del relativo contratto ed i relativi accessoriindividuale di lavoro. Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse Umane - (1° piano Palazzina Uffici del P.O. di Vicenza, ai sensi dell’art 1260 c.c. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991. 10.7. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto. 10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). ▇▇▇ ▇▇▇▇▇, approvato e sottoscritto.▇▇ ▇. ▇▇ - ▇▇▇▇▇▇▇) tel. 0444/753479. IL DIRETTORE GENERALE (▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇)

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Sources: Internal Notice for Appointment of Operational Unit Manager

Norme finali. 10.1. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il presente contratto, di concedere 1.- Per tutte le materie e gli attrezzi in fleet in sublocazione e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hilti. 10.2. Le penali di cui agli artt. 4.5, 7.2, e 9.2 si intendono fra di loro cumulabili, a insindacabile giudizio di Hilti. 10.3. Il istituti contrattuali non disciplinati dal presente contratto integrativo, ai sensi dell'art. 72 del D. Lgs. 29/93, continuano ad applicarsi così come definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 7 aprile 1999. In data presso l’Azienda USL Ta/1 le parti procedono alla sottoscrizione del presente contratto integrativo aziendale ed allegati. Per le ▇▇.▇▇. ed RSU Per l’Azienda AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TA/1 ORGANIZZAZIONI SINDACALI La mobilità ordinaria interna è disciplinato dalla legge italianaquella che si svolge nell’ambito territoriale della Azienda USL Ta/1, che resta disciplinata dall’art.11 del DPR 384/90 ai sensi dell’art.55 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità 1994-1997 che recita: “per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal contratto di lavoro, per effetto dell’art.72 del D.Lgvo 29/93, continuano ad applicarsi le norme degli accordi di lavoro già recepiti con DPR 20 maggio 1987 n°270 e DPR 28 novembre 1990 n°384”. Per quanto riguarda invece la mobilità conseguente ad accertati esuberi del personale, fino a definizione dei criteri regionali per la mobilità volontaria da esperire per il personale dichiarato in esubero anche a seguito di processi di disattivazione o riconversioni per effetto della legge 23 dicembre 1994, n°724, si applicheranno le procedure già disciplinate dall’art.12, lettera B) del DPR 384/90 e ciò ai sensi dell’art.34 del Contratto Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità. Al fine di poter dare seguito alle procedure di mobilità come qui non espressamente previstodi seguito indicate, si 10.4le parti concordano che per sede assegnazione definitiva del personale deve intendersi quella di fatto riferita alla data del 31/12/1999 ai sensi di quanto previsto dall’art.30 della Legge Regionale n°36/94. Foro competente in via esclusiva è il Foro Tutte le mobilità attuate dopo tale data saranno oggetto di Milano. 10.5. Nessuna modifica verifica da parte della Commissione Paritetica sulla base del presente contratto Accordo. La mobilità ordinaria nell’ambito della ASL Ta/1 deve avvenire: A) a DOMANDA per la copertura di posti vacanti da attuarsi prima dell’utilizzo della graduatoria di Avvisi Pubblici, Indizioni di Pubblici Concorsi, Selezioni ai sensi della Legge n°56/87. In sede di prima applicazione, la copertura dei posti già ricoperti e del/dei “sotto-contratto/i” resisi vacanti per situazioni impreviste e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se per urgenza, possono avvenire con copertura provvisoria mediante Avviso Pubblico Interno qualora non autorizzata risultasse predisposta la graduatoria per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto mobilità che, comunque, va adottata entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In mancanza protocollo; B) a DOMANDA per interscambio tra dipendenti aventi uguale posizione funzionale e qualifica; C) a DOMANDA per sopravvenute esigenze di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale servizio o per dismissione di Hilti Italia S.pservizi interni; D) d’UFFICIO in base ad esigenze di servizio.A., entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnati. 10.6. Hilti si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessori, ai sensi dell’art 1260 c.c. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991. 10.7. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto. 10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). ▇▇▇▇▇, approvato e sottoscritto.

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Sources: Contratto Collettivo Integrativo Di Lavoro