Common use of Norma programmatica Clause in Contracts

Norma programmatica. Le parti, preso atto delle norme previste dal D.lgs. del 21 aprile 1993 n. 124 e successive integrazioni e/o modificazioni in materia di previdenza complementare si impegnano ad assumere tutte le iniziative necessarie per la costituzione di un fondo di previdenza complementare, in coerenza con i principi contenuti nelle disposizioni citate. A tal fine convengono sulla necessità di compiere una ampia disamina dei problemi relativi alla costituzione di detto fondo, approfondendone tutti gli aspetti tecnico­normativi ed economici. Le parti concordano quindi di costituire, entro 1 mese dalla firma del presente CCNL, un gruppo di lavoro paritetico che potrà avvalersi dell’apporto di esperti competenti in materia. Con riferimento all’art.73, in sede di commissione paritetica provinciale, viene definita l’applicazione del CCNL per il personale dipendente dalle realtà del settore Socio ­ Sanitario ­Assistenziale ­ Educativo ANASTE sottoscritto tra la stessa e le ▇▇.▇▇. FP­CGIL, FISASCAT­ CISL, UILTUCS­UIL in Roma. Qualora non fosse attivabile il livello provinciale di confronto, la materia può essere definita a livello aziendale, previa comunicazione alle parti firmatarie del presente CCNL che possono intervenire su richiesta dei soggetti interessati. Copia dell’accordo va trasmessa alla Commissione Paritetica Nazionale.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Norma programmatica. Le parti1. Al fine di equilibrare i benefici economici derivanti dal nuovo sistema classificatorio di cui al presente contratto e per evitare eventuali squilibri connessi alla ricostruzione economica del passaggio di cui all’art. 9 secondo le modalità transitorie del contratto stesso, preso atto è demandato alla contrattazione integrativa il compito, nell’utilizzo delle norme previste dal D.lgsrisorse disponibili nel fondo dell’art. del 21 aprile 1993 n. 124 e successive integrazioni e/o modificazioni in materia di previdenza complementare si impegnano ad assumere tutte le iniziative necessarie per la costituzione di un fondo di previdenza complementare, in coerenza con i principi contenuti nelle disposizioni citate. A tal fine convengono sulla necessità di compiere una ampia disamina dei problemi relativi alla costituzione di detto fondo, approfondendone tutti gli aspetti tecnico­normativi ed economici. Le parti concordano quindi di costituire, entro 1 mese dalla firma del presente CCNL, un gruppo di lavoro paritetico che potrà avvalersi dell’apporto di esperti competenti in materia. Con riferimento all’art.73, in sede di commissione paritetica provinciale, viene definita l’applicazione 39 del CCNL 7 aprile 1999, di garantire con priorità l’acquisizione delle fasce economiche al personale della medesima categoria D non beneficiario dell’art. 9, versante in concreta situazione di scavalco economico rispetto all’inquadramento di cui all’art. 8, comma 3 lett. b). 2. Ferma rimanendo la facoltà delle aziende di rideterminare le dotazioni organiche con oneri a carico del proprio bilancio, al fine di favorire il processo di riorganizzazione delle aziende anche per il personale dipendente dalle realtà del settore Socio ­ Sanitario ­Assistenziale ­ Educativo ANASTE sottoscritto tra la stessa e le ▇▇.▇▇. FP­CGIL, FISASCAT­ CISL, UILTUCS­UIL in Roma. Qualora non fosse attivabile il livello provinciale di confrontodei ruoli tecnico ed amministrativo, la materia quota delle risorse di cui all’art. 3, comma 3 lettere a) e b) di pertinenza del predetto personale, pari - mediamente - al 35% di quelle complessive che confluiscono nel fondo di cui all’art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 - per effetto delle medesime lettere, può essere definita a destinata, in via eccezionale, per detto personale oltre che alle finalità del fondo medesimo, al finanziamento dei passaggi di livello aziendaleeconomico o di categoria mediante trasformazione dei posti di organico. Analogamente si può procedere con le risorse ad essi spettanti, previa comunicazione alle parti firmatarie ai sensi dell’art. 4, ove destinate al fondo dell’art. 39. 3. La possibilità di cui al comma 2 può essere utilizzata solo in prima applicazione del presente contratto dopo la quale continua ad applicarsi il sistema di finanziamento previsto dall’art. 37, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. In ogni caso le risorse utilizzate eccezionalmente per le finalità del comma 2, al cessare dal servizio del personale che possono intervenire su richiesta dei soggetti interessatine ha beneficiato sono restituite al fondo di cui all’art. Copia dell’accordo va trasmessa alla Commissione Paritetica Nazionale39 del CCNL 7 aprile 1999.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Norma programmatica. Le parti, preso atto delle norme previste dal D.lgs. del 21 aprile 1993 n. 124 e successive integrazioni e/o modificazioni in materia di previdenza complementare si impegnano ad assumere tutte le iniziative necessarie per la costituzione di un fondo di previdenza complementare, in coerenza con i principi contenuti nelle disposizioni citate. A tal fine convengono sulla necessità di compiere una ampia disamina dei problemi relativi alla costituzione di detto fondo, approfondendone tutti gli aspetti tecnico­normativi tecnico- normativi ed economici. Le parti concordano quindi di costituire, entro 1 mese dalla firma del presente CCNL, un gruppo di lavoro paritetico che potrà avvalersi dell’apporto di esperti competenti in materia. Con riferimento all’art.73, in sede di commissione paritetica provinciale, viene definita l’applicazione del CCNL per il personale dipendente dalle realtà del settore Socio ­ - Sanitario ­Assistenziale ­ -Assistenziale - Educativo ANASTE sottoscritto tra la stessa e le ▇▇.▇▇. FP­CGILFP-CGIL, FISASCAT­ FISASCAT-CISL, UILTUCS­UIL UILTUCS-UIL in Roma. Qualora non fosse attivabile il livello provinciale di confronto, la materia può essere definita a livello aziendale, previa comunicazione alle parti firmatarie del presente CCNL che possono intervenire su richiesta dei soggetti interessati. Copia dell’accordo va trasmessa alla Commissione Paritetica Nazionale.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Norma programmatica. Le parti, preso atto delle norme previste dal D.lgs. del 21 aprile 1993 n. 124 come modificata dalla legge n. 335/95 e successive integrazioni e/e o modificazioni modificazioni, in materia di previdenza complementare si impegnano ad assumere tutte le iniziative necessarie per la costituzione di un fondo di previdenza complementare, in coerenza con i principi contenuti nelle disposizioni citate. A tal fine convengono sulla necessità di compiere una ampia un’ampia disamina dei problemi relativi alla costituzione di detto fondo, approfondendone tutti gli aspetti tecnico­normativi tecnico-normativi ed economici. Le parti concordano quindi di costituire, costituire entro 1 mese tre mesi dalla firma del presente CCNLContratto Collettivo Nazionale di Lavoro, un gruppo di lavoro paritetico che potrà avvalersi dell’apporto di esperti competenti in materia. Con riferimento all’art.73Le parti convengono che, ove in ambito territoriale, attraverso il confronto tra le stesse, si evidenziassero in rapporto con le diverse realtà locali, in sede relazione all’adeguamento delle rette e dei corrispettivi dei servizi erogati, condizioni tali da non consentire il rispetto delle decorrenze date dal presente contratto, possono essere definiti, a tale livello, percorsi temporali diversamente articolati, eventualmente, anche con il supporto degli organismi nazionali, tesi ad evitare l’insorgenza di commissione paritetica provinciale, viene definita l’applicazione del CCNL crisi aziendali. Analogamente si procederà per le realtà locali che presentano situazioni di crisi aziendale denunciate nel rispetto delle vigenti leggi (n. 223/91) durante il personale dipendente dalle realtà del settore Socio ­ Sanitario ­Assistenziale ­ Educativo ANASTE sottoscritto tra la stessa e le ▇▇.▇▇. FP­CGIL, FISASCAT­ CISL, UILTUCS­UIL in Roma. Qualora non fosse attivabile il livello provinciale periodo di confronto, la materia può essere definita a livello aziendale, previa comunicazione alle parti firmatarie vigenza del presente CCNL che possono intervenire su richiesta dei soggetti interessati. Copia dell’accordo va trasmessa alla Commissione Paritetica Nazionalecontratto.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro