Polizza assicurativa Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. L'azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
AVVALIMENTO Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Obblighi assicurativi Il concessionario risponderà di tutti gli atti o fatti connessi all’attività di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della concessione. Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell’attività o omissioni svolte nell’esercizio della concessione. L’Amministrazione non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del concessionario. Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario dovrà sottoscrivere un’adeguata polizza assicurativa ed in particolare: 1. per concessioni di durata inferiore o pari ad anni 5 (cinque): dovrà stipulare una polizza "rischio locativo". A tal proposito il concessionario è edotto che non potrà richiedere alla Città rimborsi assicurativi per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di sua competenza previste a suo carico dal contratto, inferiori alla franchigia contrattuale prevista dai contratti comunali che attualmente è pari a euro 9.500,00=. Pertanto il concessionario, salvo la stipulazione di una propria idonea polizza, sarà tenuto ad adempiere ai propri obblighi manutentivi senza alcun ristoro assicurativo da parte della Città; 2. per concessioni di durata superiore ad anni 5 (cinque): dovrà stipulare una polizza “all risks” contro i rischi di incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato. Nelle polizze di assicurazione dei beni deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino; ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario. Il concessionario dovrà altresì stipulare una polizza assicurativa di Responsabilità Civile (R.C.) verso terzi e prestatori d’opera sulla base dell’afflusso medio dell’utenza all’impianto. Nella polizza assicurativa relativa a R.C. verso terzi e prestatori d’opera deve essere stabilito che il concessionario provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell’ambito comunale per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi tra di loro anche i propri dipendenti e il Comune di Torino. Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici della Circoscrizione 5 alla consegna dell'impianto attestata da apposito verbale. Con cadenza annuale dovrà essere inviata alla Circoscrizione 5 copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.
TUTELA GIUDIZIARIA Con questa copertura la Società assicura il rimborso delle spese legali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa in sede penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all’attività del Contraente/Assicurato. L’assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica.
Rischio assicurato La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dai Veicoli Assicurati compresi gli Accessori, per l’uso a cui sono destinati, in conseguenza alla scelta operata dall’Assicurato tra le seguenti soluzioni: PACCHETTO A) Incendio, Furto, Eventi Socio-politici PACCHETTO B) Incendio, Furto, Eventi Socio-politici, Eventi Naturali e Atmosferici, Kasko - Incendio (e Scoppio), qualunque ne sia la causa che lo abbia determinato, azione del fulmine e dello Scoppio, anche esterno. Se l’Incendio o lo Scoppio si propagano a cose di terzi quando il Veicolo non è considerato in circolazione ai fini del D. Lgs 7 settembre 2005 n. 209 sull’assicurazione obbligatoria, la Compagnia risponde della Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per i danni materiali arrecati alle cose di terzi, fino alla concorrenza massima per capitale, interesse e spese, di Euro 150.000. - Furto, Rapina, tentati o consumati, parziali o totali, compresi i danni prodotti al Veicolo Assicurato ed agli Accessori nell’esecuzione od in conseguenza di tali eventi. Sono equiparati ai danni da ▇▇▇▇▇ quelli provocati al veicolo a seguito di ▇▇▇▇▇ tentato o consumato di cose contenute sul Veicolo Assicurato stesso, nonché i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo Assicurato stesso durante la circolazione successiva alla consumazione del Furto o della Rapina. - Eventi Socio-politici: atti di terrorismo, di vandalismo e di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi e sommosse. - Eventi Naturali e Atmosferici: grandine, caduta di neve, tempesta, trombe d’aria e uragani, bufere, inondazioni, mareggiate, frane, valanghe, slavine, alluvioni, smottamenti anche da neve, esplosioni naturali. - Kasko: danni materiali e diretti riportati dal Veicolo Assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo, urto - anche subito - contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada. La Compagnia in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, che riguardi autocarri di portata superiore ai 60 quintali, rimborserà all’Assicurato una diaria giornaliera da “fermo tecnico” pari a Euro 80 (ottanta) al giorno, per un massimo di 30 giorni. Restano esclusi dall’Indennizzo i primi 5 giorni. L’Indennizzo verrà calcolato sulla base delle effettive giornate di lavoro occorrenti per le riparazioni del caso.